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Home - Camera - Commissione Lavoro, pubblico e privato

Commissione Lavoro, pubblico e privato

22 Ottobre 2009
in Camera

(Dal Resoconto Sommario)

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI


Giovedì 5 maggio 2005.

L’ufficio di presidenza si è riunito dalle 13.20 alle 13.30.


SEDE CONSULTIVA


Giovedì 5 maggio 2005. – Presidenza del presidente Domenico BENEDETTI VALENTINI.

La seduta comincia alle 13.30.

D.L. 35/2005: Disposizioni urgenti nell’ambito del Piano di azione per lo sviluppo economico, sociale e territoriale.
C. 5827 Governo, approvato dal Senato.

(Parere alla I e V Commissione).
(Esame e conclusione – Parere favorevole con osservazioni).

La Commissione inizia l’esame del provvedimento.

Domenico BENEDETTI VALENTINI, presidente relatore, rileva come il decreto-legge 14 marzo 2005, n. 35 recante «Disposizioni urgenti nell’ambito del Piano di azione per lo sviluppo economico, sociale e territoriale» sia stato presentato dal Governo al Senato per la conversione il 16 marzo 2005 (atto Senato n. 3344). Il termine di scadenza costituzionale di 60 giorni scadrà il prossimo 15 maggio, per cui il decreto dovrà essere convertito, pena la sua decadenza, entro la prossima settimana.
Segnala preliminarmente che nel disegno di legge di conversione, mediante il maxiemendamento approvato al Senato, è stata conferita, al comma 2, una delega al Governo per modificare il codice di procedura civile. I principi e criteri direttivi della delega, enunciati dal comma 3, ineriscono a due profili fondamentali (specificati mediante la successiva delineazione di una serie di ulteriori principi e criteri direttivi, nell’ambito delle lettere a) e b) del comma 3): 1) disciplinare il processo di cassazione «in funzione nomofilattica». Occorre, in proposito, segnalare la previsione concernente l’estensione del sindacato diretto sulla interpretazione ed applicazione dei contratti collettivi nazionali; 2) riformare in senso razionalizzatore la disciplina dell’arbitrato.
Passando al testo del decreto-legge, segnala le seguenti disposizioni. L’articolo 1-bis reca modifiche al decreto legislativo n. 276/2003, di riforma del mercato del lavoro, prevedendo: il venir meno del coinvolgimento delle regioni e degli enti locali nella determinazione della disciplina di favore per le agenzie di somministrazione che assumono lavoratori svantaggiati (lettera a)); l’estensione dei casi di ricorso al lavoro intermittente (lettera b)); l’esclusione della possibilità di sottoinquadrare il lavoratore in caso di contratti di inserimento stipulati con donne residenti in aree in cui l’occupazione femminile è svantaggiata (lettera c)); l’ampliamento dei casi di ricorso al lavoro accessorio e l’estensione dell’istituto alle imprese familiari (lettere d), e) ed f).
In particolare, l’articolo 1-bis, comma 1, lettera a), del decreto-legge modifica la disciplina di favore per le agenzie di somministrazione di lavoro in caso di assunzione di lavoratori svantaggiati, di cui all’articolo 13 del decreto legislativo n. 276/2003. Tale disposizione, sopprimendo il disposto dell’attuale comma 6 dell’articolo 13 del decreto n. 276/2003 – che rinvia alla normativa regionale o comunque a convenzioni tra agenzie e regioni, province o comuni – elimina il quadro di riferimento presupposto per la compiuta attuazione della disciplina. Le misure diventano dunque immediatamente operative e le agenzie di somministrazione sono libere di operare fruendo della disciplina di favore di cui all’articolo 13 in assenza di una compiuta disciplina di riferimento.
L’articolo 1-bis, comma 1, lettera e) – che introduce un comma 3 nell’articolo 70 del decreto legislativo n. 276/2003 – prevede i limiti all’utilizzazione di prestazioni di lavoro accessorio da parte delle imprese familiari, riferendosi all’»anno fiscale». Si rileva che, per omogeneità con la formulazione contenuta nel testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 916/87, appare opportuno sostituire l’espressione «anno fiscale» con «periodo di imposta».
Il comma 4-decies dell’articolo 2, introdotto nel corso dell’esame presso il Senato, dichiara l’articolo 4 del decreto-legge 25 settembre 2001, n. 351, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 novembre 2001, n. 410, relativo al conferimento di beni immobili ad uso non residenziale a fondi comuni di investimento immobiliare, applicabile anche ai beni immobili degli enti previdenziali pubblici. L’articolo 4 del decreto-legge 351 dispone che «il ministro dell’economia e delle finanze è autorizzato a promuovere la costituzione di uno o più fondi comuni di investimento immobiliare, conferendo beni immobili a uso diverso da quello residenziale dello Stato, dell’Amministrazione autonoma dei Monopoli di Stato e degli enti pubblici non territoriali». L’emendamento dovrebbe porre fine ai ricorsi al TAR dei Comitati di vigilanza di INAIL, INPS e INPDAP, dando piena legittimità all’operazione di cessione dei loro immobili strumentali ai fondi immobiliari pubblici. Ricorda che l’articolo 1, comma 31, della legge 23 agosto 2004, n. 243, recante norme in materia pensionistica e deleghe al Governo nel settore della previdenza pubblica, per il sostegno alla previdenza complementare e all’occupazione stabile e per il riordino degli enti di previdenza ed assistenza obbligatoria, ha delegato il Governo ad adottare, entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore della legge stessa, uno o più decreti legislativi contenenti norme intese a riordinare gli enti pubblici di previdenza e assistenza obbligatoria, perseguendo l’obiettivo di una maggiore funzionalità ed efficacia dell’attività ad essi demandata e di una complessiva riduzione dei costi gestionali.
L’articolo 4, comma 1, lettera a-quater, modifica gli importi stanziati dalla legge finanziaria per il 2005 per la proroga delle convenzione stipulate con i comuni relative ai lavoratori socialmente utili.
Il comma 4 dell’articolo 5 prevede che, per la realizzazione di infrastrutture con modalità di project financing, possano essere destinate risorse costituenti investimenti immobiliari degli enti previdenziali pubblici. In proposito, ritiene opportuno ricordare che durante l’audizione del 17 febbraio scorso presso il Comitato per il contenimento della spesa pubblica istituito presso la Commissione bilancio, il ministro Maroni aveva annunciato l’intenzione del Governo di utilizzare i fondi che l’INAIL è tenuto a spendere ogni anno per l’acquisto di immobili a garanzia delle sue prestazioni assicurative. Si tratta di circa 850 milioni di euro annui, che, a seguito del blocco delle attività conseguenti all’inchiesta della procura di Potenza, ha portato ad uno stock accantonato di circa 3 miliardi e 500 milioni di euro.
L’articolo 13, comma 1, individua le risorse finanziarie per la copertura dei decreti legislativi di attuazione delle deleghe in materia di previdenza complementare conferite dalla legge 23 agosto 2004, n. 243. Ricorda che l’articolo 15, comma 12, del disegno di legge C. 5736, recante piano di azione per lo sviluppo economico, sociale e territoriale, attualmente all’esame in sede referente alla Camera, prevede l’individuazione di risorse per l’avvio dei fondi di previdenza complementare per i dipendenti pubblici. La disposizione in esame reca uno stanziamento pari a 20 milioni di euro per il 2005, 200 milioni per il 2006 e 530 milioni annui a decorrere dal 2007, al fine di consentire l’attuazione della disciplina di delega in materia di previdenza complementare e, quindi, di cui all’articolo 1, comma 1, lettera c), e articolo 1, comma 2, lettere e), h), i), l) e p), nonché commi da 41 a 49, della richiamata L. 23 agosto 2004, n. 243.
Il comma in esame provvede altresì alla copertura finanziaria dello stanziamento disposto. A tal fine: si riduce, nella misura di 20 milioni di euro per il 2005, 200 milioni per il 2006 e 506 milioni annui a decorrere dal 2007, l’accantonamento relativo al Ministero del lavoro e delle politiche sociali del Fondo speciale di parte corrente; si prevede l’utilizzo di una parte, pari a 14 milioni di euro annui a decorrere dal 2007, delle maggiori entrate derivanti dall’attuazione dell’articolo 7, comma 3, del presente decreto-legge, in materia di apparecchi e congegni da intrattenimento; si riduce, nella misura di 10 milioni di euro annui a decorrere dal 2007, il «Fondo di riserva per l’integrazione delle autorizzazioni di spesa delle leggi permanenti di natura corrente».
Secondo la relazione tecnica, la norma in esame «comporta oneri solo come limite massimo di spesa, dal momento che si limita a determinare, ai sensi dell’articolo 1, comma 42, della legge 243 del 2004, le risorse utilizzabili a copertura degli emanandi decreti attuativi in materia di previdenza complementare».
L’articolo 13, commi 2-12, reca diversi interventi volti alla tutela dell’occupazione, in attesa della riforma organica degli ammortizzatori sociali e del sistema degli incentivi all’occupazione. In particolare, per gli anni 2005 e il 2006: viene modificata la percentuale e la durata dell’indennità ordinaria di disoccupazione; vengono introdotte modifiche, deroghe ed estensioni alla disciplina degli ammortizzatori sociali e degli incentivi per il reimpiego; vengono rideterminate le dotazioni finanziarie per il Fondo per lo sviluppo.
Il comma 13 dell’articolo 13 reca alcune modifiche all’articolo 118, comma 1, della legge finanziaria per il 2001 (legge 23 dicembre 2000, n. 388), così come modificato dall’articolo 48 della legge finanziaria per il 2003 (legge 27 dicembre 2002, n. 289), recante disposizioni tese a promuovere lo sviluppo della formazione professionale continua, attraverso la costituzione di appositi fondi interprofessionali, e il funzionamento e l’utilizzo delle risorse dei fondi comunitari e del Fondo sociale europeo. I fondi finanziano, in tutto o in parte, piani formativi aziendali, territoriali, settoriali o individuali, concordati tra le parti sociali, nonché eventuali ulteriori iniziative propedeutiche e comunque direttamente connesse a detti piani concordate tra le parti.Segnala che la materia è stata oggetto della recente sentenza della Corte costituzionale n. 51 del 13-28 gennaio 2005. Con tale sentenza la Corte ha dichiarato l’illegittimità costituzionale – alla luce del riparto di competenze legislative tra Stato e Regioni dettato dal titolo V della Costituzione – dell’articolo 48 della legge finanziaria per il 2003 (legge 27 dicembre 2002, n. 289), che ha da ultimo modificato la disciplina dei fondi paritetici interprofessionali nazionali per la formazione continua, di cui al citato articolo 118 della legge finanziaria per il 2001, «nella parte in cui non prevede strumenti idonei a garantire una leale collaborazione fra Stato e Regioni». Le modifiche apportate dal comma in esame, sotto forma di novella, sono necessarie, come evidenziato nella relazione illustrativa originaria allegata al provvedimento, per dare attuazione alla citata sentenza della Corte costituzionale n. 51 del 13 gennaio 2005. In particolare, si è disposto (comma 13, lettera a)), che i piani formativi aziendali, territoriali o settoriali – finanziati in base ai suddetti fondi – siano stabiliti, dalle relative parti sociali, sentite le regioni e le province autonome territorialmente interessate.
L’articolo 13, comma 13-bis, dispone che, fino all’approvazione delle leggi regionali relative ai profili formativi, la disciplina dell’apprendistato professionalizzante è rimessa ai contratti collettivi nazionali di categoria stipulati dalle associazioni comparativamente più rappresentative sul piano nazionale. L’articolo 13-bis reca modifiche alla disciplina sulla cessione degli stipendi, salari e pensioni (decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1950, n. 180), prevedendo, fra l’altro: l’estensione anche ai dipendenti privati della possibilità di garantire prestiti mediante la cessione di una quota del trattamento previdenziale non superiore ad un quinto; l’applicazione della disciplina sulla cessione del quinto dello stipendio anche ai dipendenti assunti a tempo determinato o titolari di collaborazioni coordinate e continuative.
L’articolo 13-ter prevede per i datori di lavoro agricoli una sospensione degli obblighi derivanti da cartelle di pagamento e da procedure di riscossione per i contributi previdenziali ed assistenziali dovuti per i mesi di maggio, giugno, luglio ed agosto 2005.
Evidenzia infine come il provvedimento, sebbene contenga materie eterogenee, abbia una propria logica di sostegno allo sviluppo del paese, in particolare nella parte recante deleghe al Governo per la modifica del codice di procedura civile e la riforma del diritto fallimentare, nella direzione di assicurare maggiori certezze e conferire dinamismo ai rapporti commerciali e d’impresa. Anche il sostegno alle aree svantaggiate del paese, in particolare il Mezzogiorno, deve essere favorevolmente valutato insieme con lo stanziamento di risorse per la copertura dei decreti legislativi di attuazione delle deleghe in materia previdenziale complementare conferite dalla legge di riforma previdenziale n. 243 del 2004.

Roberto GUERZONI (DS-U) evidenzia come non sia possibile offrire un contributo sul merito del provvedimento in ragione di modalità di discussione che impediscono un reale approfondimento del suo contenuto, sia per lo spazio temporale eccessivamente ristretto a disposizione della Commissione, sia per la già preannunciata posizione della questione di fiducia sul testo approvato dal Senato. Lo stesso relatore accennava ad una possibile opportuna modifica all’articolo 1-bis, comma 1, lettera e) in cui si prevedono limiti all’utilizzazione di prestazioni di lavoro accessorio da parte delle imprese familiari riferendosi all’«anno fiscale», mentre, per omogeneità con la formulazione contenuta nel testo unico delle imposte sui redditi, sarebbe opportuno riferirsi al «periodo di imposta»: ebbene, non sarà possibile introdurre neanche una modifica tecnica di così limitata portata. Quanto alle norme sul diritto fallimentare cui accennava il relatore, ricorda che gli stessi ministri della giustizia e per i rapporti con il Parlamento hanno già preannunciato successive modifiche relativamente al reato di bancarotta fraudolenta la cui gravità sociale è emersa nella recente cronaca finanziaria.
Esprime quindi un giudizio politico generale negativo su un provvedimento che giunge in ritardo non potendo produrre effetti nell’anno in corso e sulla congiuntura: ritiene che ciò avvalori l’argomento sostenuto dall’opposizione nel corso dell’esame della legge finanziaria dell’opportunità di utilizzare le scarse risorse disponibili non per la revisione delle aliquote fiscali ma per il sostegno all’innovazione e allo sviluppo.
In materia di politiche per il lavoro, le poche risorse stanziate dall’articolo 13 non consentono neanche di recepire l’accordo contenuto nel cosiddetto Patto per l’Italia: si prevede un aumento dell’indennità di disoccupazione soltanto per due anni, peraltro in misura inferiore a quanto previsto dal Patto. Sempre con riferimento alle politiche per il lavoro, giudica errata la scelta di trasferire nel testo in esame norme dapprima inserite nel disegno di legge C. 5736, in quanto non caratterizzate da necessità ed urgenza. Ad esempio, le norme recate dall’articolo 1-bis attengono ad aspetti ordinamentali del mercato del lavoro e avrebbero dovuto essere definite dopo aver svolto una riflessione, anche in seno alla Commissione, sui risultati prodotti dal decreto legislativo n. 276 del 2003.
Osserva infine come la norma dell’articolo 2, comma 4-decies produrrà ulteriore contenzioso, in quanto sembra avvalorare la tesi dei comitati di vigilanza sugli enti previdenziali relativamente al conferimento dei beni strumentali di tali enti ai fondi di investimento pubblici.

Domenico BENEDETTI VALENTINI, presidente relatore, rileva, con riferimento alle modifiche in materia di diritto fallimentare, che le dichiarazioni di fonte governativa ricordate dal deputato Guerzoni sono note: sottolinea peraltro che personalmente è sensibile al problema, ma non alle polemiche sollevate dall’opposizione, che in passato, in materia di sanzioni relative alla bancarotta fraudolenta, aveva avanzato proposte nella medesima direzione.
Relativamente agli ammortizzatori sociali, giudica condivisibile l’impostazione del Governo di non ipotecare la futura riforma organica della materia. Formula quindi una proposta di parere favorevole con osservazioni (vedi allegato).

La Commissione approva la proposta di parere del relatore.

La seduta termina alle 14.30.

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