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Il Diario del Lavoro

Quotidiano online del lavoro e delle relazioni industriali

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Home - Camera - Commissione Lavoro, pubblico e privato

Commissione Lavoro, pubblico e privato

22 Ottobre 2009
in Camera

(Dal Resoconto Sommario)

ATTI COMUNITARI


Programma legislativo e di lavoro della Commissione delle Comunità europee per l’anno 2003 e programma operativo del Consiglio dell’Unione europea per il 2003.
COM(2002)590 def. e 15881/02.

(Relazione alla XIV Commissione).
(Seguito dell’esame e conclusione – Relazione favorevole con osservazioni).

La Commissione prosegue l’esame, rinviato nella seduta di ieri.

Andrea DI TEODORO (FI), relatore, illustra la proposta di relazione favorevole con osservazioni (vedi allegato).

Roberto GUERZONI (DS-U), pur concordando sulla premessa della proposta di relazione, che fa riferimento agli obiettivi prioritari fissati nel programma legislativo e di lavoro della Commissione delle Comunità europee e nel programma operativo del Consiglio dell’Unione europea e, in particolare, all’intenzione di quest’ultimo di avviare una consultazione delle parti sociali sullo stress e le sue conseguenze sulla salute e la sicurezza dei lavoratori, nonché di proseguire o avviare i lavori su varie proposte legislative nel settore sociale, soprattutto riguardo alle condizioni di lavoro dei lavoratori temporanei e alla salute e sicurezza dei lavoratori esposti a rischi derivanti da campi e onde elettromagnetiche, ritiene di non poter condividere le tre osservazioni formulate, e in particolare quella relativa alla previsione di misure normative, a livello comunitario, volte ad estendere il grado di inclusione e di coesione sociale del mercato del lavoro europeo, posto che il suo gruppo ha già espresso un giudizio negativo in merito al disegno di legge di riforma del mercato del lavoro.
Pertanto, pur esprimendo una valutazione positiva sui documenti in esame, preannuncia il voto contrario del suo gruppo sulla proposta di relazione formulata dal relatore.

Andrea DI TEODORO (FI), relatore, ribadita l’opportunità riconosciuta ai Parlamenti nazionali di intervenire efficacemente nella fase ascendente di decisione delle politiche legislative comunitarie attraverso appunto l’espressione di osservazioni e di indirizzi al Governo per la formazione del diritto e delle politiche dell’Unione europea, ritiene di non dover modificare la proposta di relazione presentata.

Alfonso GIANNI (RC) dichiara il proprio voto contrario sulla proposta di relazione.

Nessun altro chiedendo di intervenire, la Commissione approva la proposta di relazione favorevole con osservazioni formulata dal relatore.
Delibera quindi di nominare il deputato Di Teodoro relatore presso la XIV Commissione.



ATTI DEL GOVERNO


Giovedì 13 febbraio 2003. – Presidenza del presidente Domenico BENEDETTI VALENTINI. – Intervengono il sottosegretario di Stato per il lavoro e le politiche sociali Maurizio Sacconi e il sottosegretario di Stato per l’economia e le finanze Manlio Contento.

Schema di decreto legislativo recante attuazione della direttiva 93/104/CE del Consiglio, del 23 novembre 1993, in materia di orario di lavoro, come modificata dalla direttiva 2000/34/CE, del Parlamento europeo e del Consiglio, del 22 giugno 2000.
Atto n. 171.

(Esame e rinvio).

La Commissione inizia l’esame.

Cesare CAMPA (FI), relatore, osserva che lo schema di decreto legislativo in esame, adottato in base alla delega contenuta negli articoli 1, commi 1 e 3, e 22 della legge 1o marzo 2002, n. 39 (legge comunitaria 2001), è finalizzato a dare organica attuazione alla direttiva n. 93/104/CE, come modificata dalla direttiva n. 2000/34/CE. Il comma 1 dell’articolo 1 dichiara che le disposizioni contenute nello schema di decreto legislativo sono dirette a regolamentare su tutto il territorio nazionale, e nel pieno rispetto dell’autonomia negoziale collettiva, il rapporto di lavoro. In proposito riterrebbe opportuno specificare che si tratta di rapporto di lavoro «effettivo».
Il comma 2 chiarisce il significato dei termini utilizzati nello schema di decreto legislativo. Le definizioni corrispondono a quelle di cui all’articolo 2 della direttiva 93/104/CE, ad eccezione della definizione di lavoro straordinario, che non è contenuta nella citata direttiva.
L’articolo 2 definisce il campo di applicazione dello schema di decreto legislativo in esame, con riferimento a tutti i settori di attività pubblici e privati, compresi gli apprendisti maggiorenni, dettando quindi una disciplina organica della materia, che supera tendenzialmente le diverse discipline attualmente in vigore. Vengono disposte eccezioni per il lavoro della gente di mare, di cui alla direttiva 1999/63/CE, per il personale di volo nell’aviazione civile, di cui alla direttiva 2000/79/CE, e per i lavoratori del settore dell’autotrasporto, di cui alla direttiva 2002/15/CE.
Per quel che riguarda alcune particolari categorie (forze armate e di polizia, forze dei servizi di protezione civile, compreso il Corpo nazionale di Vigili del fuoco, personale delle strutture giudiziarie e penitenziarie, personale delle biblioteche, dei musei e delle aree archeologiche dello Stato), le disposizioni dello schema in esame non si applicano in presenza di particolari esigenze inerenti al servizio espletato, o ragioni connesse ai servizi di ordine e sicurezza pubblica, di difesa e protezione civile, nonché degli altri servizi espletati dal Corpo nazionale dei Vigili del fuoco.
Nei confronti dei lavoratori a domicilio e nelle ipotesi di telelavoro, il presente schema di decreto si applica solo nei casi espressamente previsti (comma 4). Segnala in proposito che l’unico riferimento a tali attività nello schema è contenuto nell’articolo 16, comma 1, lettera d), il quale esclude le prestazioni rese nell’ambito di rapporti di lavoro a domicilio dall’applicazione della disciplina della durata settimanale dell’orario di cui all’articolo 3. Prospetta poi l’opportunità che nella disposizione venga ricompreso anche il cosiddetto lavoro di attesa, cioè quello dell’assistenza notturna nelle piccole comunità residenziali o comunità alloggio.
Osserva ancora che, non ravvisando nell’articolato dello schema disposizioni che si applicano ai lavoratori a domicilio e nelle ipotesi di telelavoro, andrebbe chiarito in quali fonti debbano essere previsti espressamente i casi di applicazione dello schema a tali categorie.
L’articolo 3 fissa l’orario normale di lavoro in 40 ore settimanali, recuperando, quasi letteralmente, il disposto di cui all’articolo 13, comma 1, primo e secondo periodo, della legge 24 giugno 1997, n. 196, cui si dà una valenza generale, volta a superare le discipline particolari per vari settori, al momento escluse dall’applicazione del citato articolo 13. Tale disposizione attualmente non si applica agli apprendisti, agli adolescenti, ai lavoratori delle miniere e ai dipendenti delle pubbliche amministrazioni, per i quali vigono limiti legali inferiori.
Il comma 2 consente che i contratti collettivi nazionali stabiliscano una durata minore e che possano riferire l’orario normale alla durata media delle prestazioni lavorative in un periodo di riferimento diverso dalla settimana e, in ogni caso, non superiore all’anno. Evidenzia in proposito che la direttiva 93/104/CE non parla di orario normale di lavoro; utilizza invece (articolo 6, recepito dall’articolo 4 dello schema in esame) le espressioni di durata massima e durata media. Il riferimento all’orario normale consente invece di riprodurre il disposto della legge n. 196 del 1997 e quanto concordato nell’accordo interconfederale del 12 novembre 1997.
L’articolo 4, recependo l’articolo 6, paragrafo 1 della direttiva, demanda alla contrattazione collettiva la fissazione della durata massima settimanale dell’orario di lavoro (comma 1). La durata massima si ottiene sommando la durata normale del lavoro con l’aggiunta delle ore di straordinario ammissibili. Si tratta della vera novità per l’ordinamento giuridico italiano e di una previsione che non compare nemmeno nell’avviso comune del 12 novembre 1997.
I commi 2-4, che recepiscono l’articolo 6, paragrafo 2 della direttiva, e le deroghe contenute negli articoli 16 e 17, disciplinano invece la durata media dell’orario di lavoro, che non può superare le 48 ore per ogni periodo di sette giorni.
Poiché la durata massima dell’orario di lavoro viene stabilita dalla contrattazione collettiva, essa terrà conto delle caratteristiche dell’attività lavorativa svolta nei vari settori. La durata media invece è fissata dalla legge per tutti i settori economici. Per evitare che, in relazione alle particolari modalità di svolgimento di alcune attività lavorative, si superino le 48 ore settimanali, è previsto che la durata media dell’orario di lavoro debba essere calcolata con riferimento a un periodo non superiore a quattro mesi (comma 3). Inoltre i contratti collettivi nazionali di lavoro possono elevare il periodo di riferimento per il calcolo della media fino a sei mesi o anche fino a dodici mesi a fronte di ragioni obiettive, tecniche o inerenti all’organizzazione del lavoro, specificate nei contratti stessi (comma 4). Osserva poi che viene abbandonato il riferimento al limite delle 80 ore trimestrali di straordinario contenuto nell’avviso comune, in quanto assorbito dal limite quadimestrale relativo alla durata media settimanale di 48 ore.
Il datore di lavoro, che occupa nell’unità produttiva più di dieci dipendenti, è tenuto, ogni quattro mesi, a informare la Direzione provinciale del lavoro-Settore Ispezione del lavoro competente per territorio in caso di superamento delle 48 ore di lavoro settimanale (dovute alla prestazione di lavoro straordinario) (comma 5). In proposito segnala l’opportunità di valutare una modifica dei tempi indicati per la comunicazione in relazione al numero dei dipendenti occupati nell’unità produttiva. Le modalità per l’adempimento di tale obbligo di comunicazione possono essere stabilite dai contratti collettivi nazionali di lavoro.
L’articolo 5 detta disposizioni relative al lavoro straordinario, ovvero quello prestato in aggiunta all’orario normale, applicabili a tutti i rapporti di lavoro ai quali si applica lo schema in esame.
Il ricorso al lavoro straordinario deve essere limitato. Le eventuali modalità di esecuzione del lavoro straordinario sono regolamentate dai contratti collettivi di lavoro. In ogni caso, le ore di lavoro straordinario non possono superare la differenza tra l’orario massimo e l’orario normale di lavoro.
In difetto di disciplina da parte dei contratti collettivi, il ricorso al lavoro straordinario è ammesso solo quando c’è un preventivo accordo in tal senso tra datore di lavoro e lavoratore e comunque non possono essere effettuate più di 250 ore l’anno di straordinario.
Il comma 4, salvo diversa disposizione dei contratti collettivi, ammette inoltre il ricorso a prestazioni di lavoro straordinario in alcuni specifici casi.
Il comma 5 stabilisce che il lavoro straordinario rinvia alla contrattazione collettiva per quanto riguarda l’eventuale diritto a maggiorazioni retributive e l’eventuale diritto a riposi compensativi, in alternativa o in aggiunta alle maggiorazioni retributive.
L’articolo 6 individua alcuni periodi che non devono essere computati ai fini del calcolo della media di cui al comma 2 del precedente articolo 4 (la durata media dell’orario di lavoro non può superare 48 ore in un periodo di sette giorni).
Ai sensi del comma 1 non vanno presi in considerazione i periodi di ferie annue e i periodi di assenza per malattia, mentre il comma 2 stabilisce che nemmeno le ore di lavoro straordinario possono essere prese in considerazione se il lavoratore ha beneficiato del relativo riposo compensativo previsto dalla contrattazione collettiva.
L’articolo 7 sancisce il diritto del lavoratore a undici ore di riposo consecutivo ogni ventiquattro ore, riprendendo i contenuti dell’accordo interconfederale, valido però per il solo settore industriale. Per gli altri settori il principio della consecutività delle undici ore di riposo giornaliero – derogabile dalla contrattazione collettiva – costituisce una novità, che potrebbe creare qualche problema applicativo soprattutto alle aziende turistiche, le quali usufruiscono al momento attuale di una forma di flessibilità circa il riposo giornaliero che deve ora costituire oggetto del rinnovo contrattuale al momento in corso. In particolare, richiama l’attenzione sui lavoratori stagionali (come, per esempio, quelli addetti agli impianti di risalita) che possono rappresentare casi limite, ma che comunque devono essere oggetto di un’attenta riflessione.

L’articolo 8 corrisponde all’articolo 3 della direttiva 93/104/CE e al paragrafo «pause di lavoro» dell’accordo del 12 novembre 1997. Il comma 1 dell’articolo 8 impone un intervallo per pausa, le cui modalità e la cui durata sono stabilite dai contratti collettivi di lavoro, quando l’orario giornaliero di lavoro eccede le sei ore. Tale intervallo è finalizzato al recupero delle energie psico-fisiche e all’eventuale consumazione del pasto, anche per attenuare il lavoro monotono e ripetitivo.
Quando l’orario giornaliero di lavoro eccede le sei ore e la contrattazione collettiva non regola alcun tipo di intervallo, deve essere concessa al lavoratore una pausa, anche sul posto di lavoro, di almeno dieci minuti tra l’inizio e la fine di ogni periodo giornaliero di lavoro. La collocazione di tale pausa deve tener conto delle esigenze tecniche del processo lavorativo. Si ritiene che in tal caso il datore di lavoro possa decidere unilateralmente la collocazione temporale della pausa (comma 2). A tale proposito richiama l’attenzione sulla necessità di verificare la formulazione del comma 3 dell’articolo 8.
L’articolo 9 regola il diritto dei lavoratori al riposo settimanale. Esso corrisponde all’articolo 5 della direttiva 93/104/CE e all’apposito paragrafo dell’accordo 12 novembre 1997. Il diritto al riposo settimanale è sancito anche dall’articolo 36, comma 3, della Costituzione e il lavoratore non può rinunziarvi. Il comma 1 dell’articolo 9 afferma che ogni lavoratore, per ogni periodo di sette giorni, ha diritto ad un periodo minimo di riposo ininterrotto di ventiquattro ore, alle quali si sommano le undici ore di riposo giornaliero di cui al precedente articolo 7. Il riposo settimanale coincide, di regola, con la domenica. Si mantiene così il principio del riposo domenicale che ha trovato applicazione in Italia fin dalla legge n. 370 del 1934. La direttiva n. 2000/34/CE, nel modificare la precedente direttiva n. 93/104/CE, ne ha invece espunto il riferimento alla domenica, in ossequio alla sentenza C-84/94. Non appare comunque dubbio che il legislatore nazionale possa continuare a riferirsi al riposo domenicale. In proposito, invita a valutare la possibilità che si preveda una specifica disciplina per il settore turistico o per altre attività il cui esercizio domenicale corrisponde a particolari esigenze.
I successivi commi contemplano le ipotesi nelle quali si possono superare le disposizioni del comma 1.
L’articolo 10 estende in via generale il periodo di ferie retribuite, che non può essere inferiore a 4 settimane. Attualmente, in base alla legge 10 aprile 1981, n. 157, i contratti collettivi non possono di regola prevedere periodi di ferie inferiori alle tre settimane lavorative; per particolari categorie vigono discipline particolari, come quella dettata dall’articolo 36 del testo unico delle disposizioni concernenti gli impiegati civili dello Stato, che già prevede un congedo ordinario retribuito della durata di un mese.
I contratti collettivi di lavoro possono stabilire condizioni di miglior favore (comma 1). Il periodo di ferie minimo non può essere sostituito dall’indennità per ferie non godute, se non in occasione della risoluzione del rapporto di lavoro (comma 2). Ne consegue che eventuali periodi aggiuntivi possono essere sostituiti con un’indennità. Anche l’articolo 36, comma 3, della Costituzione prevede che il lavoratore non possa rinunziare alle ferie.
Il Titolo IV dello schema in esame si intitola «Lavoro notturno» e sostituisce, ai sensi del comma 2 del successivo articolo 18, la disciplina contenuta nel decreto legislativo 26 novembre 1999, n. 532, riprendendone in gran parte le previsioni. Il lavoro notturno è disciplinato dagli articoli 8-11 della direttiva 93/104/CE.
L’articolo 11 individua le limitazioni al lavoro notturno. Un primo ordine di limitazioni si riferisce alle condizioni fisiche del lavoratore che lo rendono inidoneo a tale tipo di lavoro: il comma 1 si limita a prevedere che tale inidoneità può essere accertata attraverso le competenti strutture sanitarie pubbliche, il che non impedisce che possa essere diversamente accertato.
Il secondo ordine di limitazioni (comma 2) si riferisce ai requisiti dei lavoratori che possono essere esclusi dall’obbligo di prestare lavoro notturno. Tali requisiti sono stabiliti dai contratti collettivi. È però espressamente vietato adibire al lavoro dalle ore 24 alle ore 6 le donne dall’accertamento dello stato di gravidanza, fino al compimento di un anno di età del bambino.
L’articolo 12 disciplina l’obbligo di comunicazione del lavoro notturno alle rappresentanze sindacali e alle autorità competenti, mentre l’articolo 13 disciplina la durata del lavoro notturno, materia attualmente regolata dall’articolo 4 del decreto legislativo n. 532 del 1999 e dall’articolo 8 della direttiva 93/104/CE. L’orario di lavoro dei lavoratori notturni non può superare in media le otto ore nelle ventiquattro ore. I contratti collettivi, anche aziendali, possono prendere come riferimento un periodo più ampio sul quale calcolare la media.
L’articolo 14 riconosce forme di tutela in caso di prestazioni di lavoro notturno. La valutazione dello stato di salute dei lavoratori notturni avviene attraverso controlli preventivi e periodici adeguati, secondo le disposizioni previste dalla legge e dai contratti collettivi.
L’articolo 15 infine si occupa del trasferimento al lavoro diurno di quei lavoratori i quali, per sopraggiunte condizioni di salute, divengano inidonei alla prestazione di lavoro notturno. Le condizioni di salute devono essere accertate dal medico competente o dalle strutture sanitarie pubbliche. L’assegnazione al lavoro diurno, in altre mansioni equivalenti, è subordinata all’esistenza e alla disponibilità delle suddette mansioni (comma 1). Le modalità di applicazione di tali disposizioni e le soluzioni per l’ipotesi in cui il trasferimento del lavoratore non sia possibile sono definite dalla contrattazione collettiva (comma 2).
Il comma 1 dell’articolo 16, che non ha corrispondenza nella direttiva ma riprende i contenuti dell’accordo interconfederale, elenca le attività alle quali non si applica la disposizione di cui al precedente articolo 3 (l’orario normale di lavoro è di 40 ore settimanali, salva la minore durata prevista dai contratti collettivi). Vengono comunque fatte le condizioni di miglior favore stabilite dai contratti collettivi nazionali.
Il comma 1 dell’articolo 17 prevede che i contratti collettivi o gli accordi conclusi a livello nazionale tra le organizzazioni sindacali nazionali comparativamente più rappresentative e le associazioni nazionali dei datori di lavoro o i contratti collettivi o gli accordi di secondo livello, nel rispetto delle regole fissate dagli accordi a livello nazionale, possono derogare alle disposizioni in materia di riposo giornaliero e settimanale, pause, durata del lavoro notturno e periodo di riferimento per la definizione dei limiti legali. Pertanto, se si eccettua la durata massima settimanale, quasi tutte le disposizioni possono essere derogate dalla contrattazione collettiva nazionale.
Il comma 2 prevede che, in mancanza di disciplina collettiva, il Ministero del lavoro, su richiesta delle organizzazioni sindacali nazionali di categoria comparativamente più rappresentative o delle associazioni nazionali di categoria dei datori di lavoro, firmatarie dei contratti collettivi nazionali di lavoro, sentite le stesse parti, può adottare un decreto che stabilisca deroghe alla disciplina dettata dagli articoli dello schema in esame sopra indicati, con riferimento ad alcune situazioni espressamente elencate.
Con le stesse procedure di cui alla comma 2 si può derogare alle disposizioni in tema di riposo giornaliero per le attività (comma 3) di lavoro a turni, tutte le volte in cui il lavoratore cambia squadra e non può usufruire tra la fine del servizio di una squadra e l’inizio di quello della squadra successiva di periodi di riposo giornaliero, e per le attività caratterizzate da periodi di lavoro frazionati durante la giornata, in particolare del personale addetto alle attività di pulizia. Ritiene sia elemento di valutazione la possibilità di inserire fra le disposizioni che possono essere oggetto di deroga, alle condizioni previste dall’articolo 17, anche il riferimento al riposo settimanale.

Le deroghe disposte ai sensi dei commi precedenti sono ammesse solo a condizione che vengano concessi ai lavoratori periodi equivalenti di riposo compensativo o, quando ciò non sia eccezionalmente possibile per motivi oggettivi, a condizione che sia accordata ai lavoratori stessi una protezione adeguata (comma 4).
Il comma 1 – nelle more di una nuova definizione dei contratti – proroga l’efficacia delle clausole dei contratti collettivi in materia di orario di lavoro vigenti alla data di entrata in vigore dello schema in esame, fino alla scadenza dei contratti stessi, in via transitoria e salve diverse intese. Nel caso in cui i contratti siano scaduti o ci siano specifici accordi tra le parti, le clausole dei contratti collettivi in materia di orario di lavoro hanno efficacia fino al 31 dicembre 2004.
Il comma 2 stabilisce l’abrogazione di tutte le disposizioni legislative e regolamentari nelle materie disciplinate dallo schema in commento, salve le disposizioni espressamente richiamate nello schema stesso, a far data dall’entrata in vigore del decreto legislativo.
Si tratta di una scelta che presenta evidenti margini di rischio e di dubbi interpretativi. Sarebbe comunque preferibile procedere all’abrogazione espressa delle disposizioni superate, come previsto dall’articolo, comma 6, della legge n. 50/1999.

Il sottosegretario Maurizio SACCONI illustra le ragioni per le quali la direttiva in questione è stata recepita solo dopo dieci anni dalla sua emanazione, facendo peraltro incorrere lo Stato italiano in una condanna da parte della Corte di giustizia europea. Osserva in proposito che quando le parti sociali italiane hanno prodotto l’avviso comune del 12 novembre 1997, il cosiddetto accordo interconfederale, hanno realizzato una intesa fra di loro che ha confermato l’impianto attuale, incompatibile con quello europeo; la direttiva comunitaria è stata infatti disegnata tenendo conto non della prassi negoziale italiana, bensì di altri impianti regolatori.
Precisa poi che non è in discussione tutto il contenuto contrattuale: il normale orario di lavoro stabilito non è in contrasto con la direttiva. Il problema si pone per altri istituti che riguardano gli straordinari, il riposo ed altri profili la cui struttura nella contrattualizzazione italiana è distonica rispetto a quanto stabilito nella direttiva comunitaria.
Dichiarandosi disponibile al confronto parlamentare e a qualunque tipo di perfezionamento del testo in esame, manifesta l’unico vincolo posto al Governo: evitare che all’Italia sia comminata una sanzione pecuniaria qualora la direttiva non sarà trasposta nell’ordinamento interno entro il mese di marzo 2003.

Domenico BENEDETTI VALENTINI, presidente, fa presente che l’ufficio di presidenza, integrato dai rappresentanti dei gruppi, riunitosi oggi pomeriggio, ha già deliberato di procedere in tempi brevi ad alcune audizioni per avere a disposizione un panorama ampio delle posizioni delle parti sindacali e datoriali sulla materia oggetto dello schema di decreto legislativo.

Nessuno chiedendo di parlare, rinvia il seguito dell’esame ad altra seduta.

7-00101 Alfonso Gianni e Valpiana: Sugli accertamenti medici ai cittadini disabili.
(Discussione e rinvio).

La Commissione inizia la discussione.


 

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