(Dal Resoconto Sommario)
ATTI DEL GOVERNO
Martedì 24 febbraio 2004. – Presidenza del presidente Domenico BENEDETTI VALENTINI.
La seduta comincia alle 14.45.
Schema di decreto legislativo in materia di licenziamenti collettivi.
Atto n. 329.
(Seguito dell’esame e rinvio).
La Commissione prosegue l’esame, rinviato nella seduta del 11 febbraio 2004.
Daniele GALLI (FI), relatore, ricorda come siano in corso approfondimenti in ordine al provvedimento in esame, anche attraverso l’acquisizione di memorie dei soggetti interessati.
Emilio DELBONO (MARGH-U) sottolinea come sia indispensabile per un proficuo esame degli schemi di decreto legislativo la presenza di un rappresentante del Governo in Commissione, sede in cui si esaurisce l’esame parlamentare di tale tipo di provvedimenti.
Elena Emma CORDONI (DS-U) ricorda come l’esigenza della presenza di un rappresentante del Governo sia stata già evidenziata in altre occasioni per il provvedimento in esame, in ordine al quale devono essere chiarite le ragioni delle scelte compiute; ribadisce pertanto l’esigenza della presenza di un rappresentante del Governo per proseguire in maniera utile l’iter del provvedimento.
Domenico BENEDETTI VALENTINI, presidente, condivisa l’esigenza della presenza di un rappresentante del Governo per l’esame dello schema di decreto legislativo, assicura che si attiverà a tal fine.
Nessun altro chiedendo di intervenire, rinvia il seguito dell’esame ad altra seduta.
Schema di decreto legislativo sulla razionalizzazione delle funzioni ispettive in materia previdenziale.
Atto n. 336.
(Esame e rinvio).
La Commissione inizia l’esame.
Marcello TAGLIALATELA (AN), relatore, rileva come lo schema di decreto legislativo in esame concluda l’attuazione delle deleghe previste dalla legge n. 30 del 2003.
Più precisamente, lo schema in esame attua l’articolo 8 della legge n. 30 del 2003, che concerne il riassetto della disciplina sulle funzioni ispettive in materia di previdenza sociale e di lavoro: la delega in esso contenuta è finalizzata, infatti, a ridefinire, in modo organico la vigilanza in materia di lavoro, nonché a identificare l’ambito di intervento delle ispezioni, rivolto, più che alla repressione, alla prevenzione e promozione verso i destinatari della disciplina del rapporto di lavoro, del trattamento economico e degli obblighi previdenziali. Tra le novità contenute nel provvedimento c’è la possibilità per le associazioni di categoria e gli ordini professionali di ricorrere all’istituto dell’interpello per rivolgere quesiti al Ministero del lavoro sulla corretta applicazione delle nuove disposizioni.
Rileva quindi che il titolo I (articoli 1-6) prevede la riorganizzazione dell’attività di vigilanza in materia di rapporti di lavoro e di livelli essenziali delle prestazioni concernenti i diritti civili e sociali su tre diversi livelli di coordinamento: a livello centrale, il coordinamento è affidato al Ministero del lavoro (articolo 1), in particolare ad una direzione generale di nuova istituzione (articolo 2) e ad una Commissione centrale anch’essa di nuova istituzione (articolo 3); a livello regionale, il coordinamento è affidato alle Direzioni regionali del lavoro e ad una Commissione regionale di nuova istituzione (articolo 4); a livello provinciale, il coordinamento è affidato alle Direzioni provinciali del lavoro e ai CLES – Comitati per il lavoro e l’emersione del sommerso (articolo 5).
L’articolo 3 disciplina la composizione, le competenze e il funzionamento della Commissione centrale di coordinamento dell’attività di vigilanza, cui è assegnato il compito primario di individuare gli indirizzi e gli obiettivi strategici, nonché la priorità degli interventi ispettivi. La Commissione, nominata dal ministro del lavoro, è composta dallo ministro stesso o da un sottosegretario delegato, che la presiede, dal direttore generale della direzione generale, dai direttori generali dell’INPS e dell’INAIL, dal Comandante generale della Guardia di Finanza, dal direttore generale dell’Agenzia delle entrate, dal coordinatore nazionale delle Asl, dal presidente del Comitato per l’emersione del lavoro non regolare, da tre rappresentanti dei datori di lavoro e da tre rappresentanti delle organizzazioni sindacali comparativamente più rappresentative a livello nazionale. Alle sedute della Commissione possono essere invitati a partecipare anche i direttori degli altri enti previdenziali, i direttori generali di altri ministeri, gli altri componenti del Comitato per l’emersione del lavoro non regolare ed il Comandante del nucleo dei carabinieri presso l’ispettorato del lavoro. L’articolo 6 prevede l’attribuzione delle funzioni di vigilanza in materia di lavoro e legislazione sociale al personale ispettivo delle direzioni regionali e provinciali del lavoro e, limitatamente alla vigilanza in materia previdenziale ed assistenziale, al personale degli enti previdenziali.
Il titolo II (articoli 7-12) prevede nuove competenze delle direzioni del lavoro e prevede disposizioni per la razionalizzazione dell’attività ispettiva. Mentre l’articolo 7 non innova in ordine ai compiti di vigilanza assegnati alle direzioni del lavoro, l’articolo 8 prevede nuove funzioni di consulenza, prevenzione e promozione nelle aziende finalizzate al rispetto degli obblighi derivanti dalla normativa lavoristica e previdenziale. L’articolo 9 prevede la facoltà, per le associazioni di categoria, gli ordini professionali nonché gli enti pubblici, di inoltrare, esclusivamente per via telematica, alle direzioni provinciali del lavoro, quesiti di ordine generale sull’applicazione delle normative di competenza del Ministero del lavoro e delle politiche sociali. La rubrica definisce tale facoltà diritto di interpello. In materia fiscale il diritto di interpello consente al contribuente di conoscere anticipatamente le conseguenze fiscali di determinate operazioni che intende porre in essere. Ad esso corrisponde l’obbligo per l’Amministrazione finanziaria di rispondere al quesito del contribuente entro un determinato lasso di tempo e di attenersi alle indicazioni fornite nella risposta. Nel caso in esame, il testo non individua le conseguenze dell’esercizio del potere di interpello.
L’articolo 10 prevede disposizioni volte a rafforzare il coordinamento dell’attività di vigilanza, quali la possibilità di costituire gruppi di intervento straordinario a livello regionale e l’adozione di un modello unificato di verbale per la rilevazione degli illeciti. Particolare rilievo assume la costituzione, presso il Ministero del lavoro e delle politiche sociali, di una banca dati telematica, allo scopo di raccogliere le informazioni sulle aziende ispezionate, sulle dinamiche del mercato del lavoro, nonché sulle materie oggetto di aggiornamento e formazione permanente del personale ispettivo. Tale banca dati, rappresenta una sezione riservata della Borsa continua nazionale del lavoro, di cui all’articolo 15 del decreto legislativo n. 276 del 2003, il cui accesso è riservato ai soli organi abilitati alla vigilanza ai sensi del provvedimento in esame.
L’articolo 11 introduce il nuovo istituto della conciliazione monocratica affidata alla Direzione provinciale del lavoro, tramite un proprio funzionario, anche con qualifica ispettiva. Tale tentativo di conciliazione può avere ad oggetto solo diritti disponibili e può essere avviato dalla Direzione provinciale sia in caso richieste di intervento ispettivo (comma 1) sia in caso in cui sia già in corso l’attività di vigilanza (comma 4). In caso di accordo il verbale sottoscritto dalle parti acquista piena efficacia, ai sensi dell’articolo 2113, quarto comma, del codice civile. La disposizione in esame infatti non appare chiara laddove, da un parte, fa riferimento ai soli diritti disponibili, dall’altra, richiama l’articolo 2113, quarto comma, del codice civile. Osserva che occorrerebbe chiarire se la conciliazione possa avere ad oggetto anche i diritti del lavoratore derivanti da disposizioni inderogabili di legge e di contratti collettivi, di cui all’articolo 2113. Va tenuto presente che la relazione tecnica fa riferimento ai soli «diritti disponibili, esclusivamente di natura retributiva (quali il pagamento della retribuzione, dello straordinario, di indennità contrattuali)». Non appare neanche chiara la «piena efficacia» del verbale sottoscritto in sede di conciliazione cui fa riferimento il comma 3. Secondo la relazione illustrativa tale verbale avrebbe efficacia di titolo esecutivo, ma appare opportuno chiarirlo all’interno dell’articolato. L’estinzione del procedimento ispettivo, ai sensi del comma 4, avviene a seguito del pagamento dei versamenti dei contributi previdenziali ed assicurativi, determinati in sede conciliativa e al pagamento delle somme dovute al lavoratore.
L’articolo 12 introduce il nuovo istituto della diffida accertativa per crediti retributivi. In particolare, si prevede che, qualora nel corso dell’attività ispettiva emergano inosservanze in merito alla disciplina contrattuale, dalle quali scaturiscano crediti retributivi per il lavoratore, il personale ispettivo delle Direzioni del lavoro diffidi il datore di lavoro a corrispondere gli importi risultanti dagli accertamenti (comma 1). Dopo un tentativo di conciliazione presso la direzione provinciale del lavoro, promosso dal datore di lavoro (segnala che per la conclusione di tale procedura non è previsto un termine), ove si pervenga ad un accordo, la diffida perde efficacia ed il verbale sottoscritto dalle parti produce gli effetti di cui al già citato articolo 2113, quarto comma, del codice civile. In caso di mancato raggiungimento dell’accordo, la diffida acquista valore di accertamento tecnico con efficacia di titolo esecutivo (comma 3).
Il titolo III (articoli 13-15) detta una nuova disciplina dei poteri attribuiti al personale ispettivo in caso di inosservanza delle norme in materia di lavoro e legislazione sociale. In particolare è previsto: un potere di diffida in caso di illeciti amministrativi (articolo 13); un potere di prescrizione di contravvenzioni, consistenti – nei casi previsti dalla legge – nella pena alternativa dell’arresto o dell’ammenda ovvero nella sola ammenda (articolo 15); un potere di impartire disposizioni per l’applicazione di norme che richiedono un apprezzamento discrezionale (articolo 14).
Il titolo IV (articoli 16-17) introduce due nuove ipotesi di ricorso amministrativo: ricorso avverso le ordinanze-ingiunzioni non concernenti la qualificazione del rapporto di lavoro, su cui decide il direttore della direzione regionale del lavoro (articolo 16); ricorso avverso gli atti di accertamento e le ordinanze-ingiunzioni delle direzioni provinciali del lavoro e avverso i verbali di accertamento degli istituti previdenziali ed assicurativi che abbiano ad oggetto la sussistenza o la qualificazione dei rapporti di lavoro, su cui decide un comitato costituito ad hoc presso la direzione regionale del lavoro (articolo 17). Il titolo V (articoli 18-20) prevede una norma in materia di formazione permanente del personale (articolo 18) e prevede le disposizioni finali (abrogazioni ed invarianza degli oneri: articoli 19 e 20).
Sottolinea infine come uno dei nodi problematici da approfondire sia rappresentato dalle previsioni dell’articolo 4, in materia di coordinamento regionale dell’attività di vigilanza, dovendosi valutare se il coordinamento da parte delle direzioni regionali del lavoro dell’attività di vigilanza in materia di lavoro e di legislazione sociale debba avvenire, «sentiti i direttori regionali dell’INPS, dell’INAIL e degli altri enti previdenziali», secondo quanto prevede il testo in esame, od invece «d’intesa» con i medesimi soggetti. Ritiene opportuno che in proposito si pronunci un rappresentante del Governo, di cui sollecita la presenza in Commissione nella seduta di domani.
Domenico BENEDETTI VALENTINI, presidente, condivisa l’esigenza della presenza di un rappresentante del Governo per l’esame dello schema di decreto legislativo, nessuno chiedendo di intervenire, rinvia il seguito dell’esame ad altra seduta.
La seduta termina alle 15.40.
Martedì 24 febbraio 2004. – Presidenza del presidente Domenico BENEDETTI VALENTINI.
La seduta comincia alle 15.40.
Programma legislativo e di lavoro della Commissione delle Comunità europee per l’anno 2004, programma operativo del Consiglio dell’Unione europea per il 2004 e programma strategico pluriennale 2004-2006.
COM(2003)645 def. – 16195/03-15896/03.
(Relazione alla XIV Commissione).
(Esame e rinvio).
La Commissione inizia l’esame.
Domenico BENEDETTI VALENTINI, presidente, avverte che la procedura per l’esame del programma legislativo e di lavoro della Commissione delle Comunità europee, del programma operativo del Consiglio europeo per il 2004 e del programma strategico pluriennale 2004-2006, di cui la Commissione avvia oggi la discussione, ricalca, in gran parte, quella prevista dall’articolo 126-ter del regolamento per l’esame della Relazione annuale sulla partecipazione dell’Italia all’Unione europea. La Commissione lavoro è pertanto chiamata ad esaminare le parti di propria competenza e a presentare, alla conclusione di tale esame, una relazione da inviare alla Commissione per le politiche dell’Unione europea. Le Commissioni parlamentari possono intervenire nella fase preliminare di formazione del diritto e delle politiche dell’Unione europea tramite l’esame di tali documenti, che indicano le priorità e le iniziative che la Commissione ed il Consiglio europei intendono assumere nel corso del 2004.
Sostituendo il relatore, rileva quindi come la Commissione europea abbia approvato il 29 ottobre 2003 il programma legislativo e di lavoro per il 2004, elaborato in seguito ad un ampio dibattito preparatorio con il Parlamento europeo e il Consiglio: il programma individua le priorità politiche per il 2004, gli obiettivi, le principali iniziative e le relative risorse. La Commissione precisa che il programma legislativo tiene conto del fatto che il mandato della Commissione scadrà il 31 ottobre 2004. Come previsto dal Consiglio europeo di Siviglia del giugno 2002, che ha stabilito un nuovo metodo di programmazione dell’attività annuale e pluriennale, il Consiglio dell’Unione europea ha presentato il 1o dicembre 2003, sulla base della proposta delle Presidenze coinvolte (Irlanda e Paesi Bassi), il programma operativo annuale per il 2004, che individua le principali questioni da affrontare nel corso dell’anno.
Il programma legislativo della Commissione dell’Unione europea ed il programma operativo del Consiglio per il 2004 si fondano sull’esigenza di accelerare le riforme economiche, sociali e ambientali definite nel Consiglio europeo straordinario di Lisbona (23-24 marzo 2000) e pongono pertanto l’accento sulla relazione di sintesi relativa all’attuazione della strategia definita in quella sede. La Commissione, in tale ambito, ha individuato tre priorità: migliorare gli investimenti nelle reti e nella conoscenza, rafforzare la competitività dell’economia europea, promuovere il prolungamento della vita professionale attiva incentivando i lavoratori più anziani a restare nel mercato del lavoro. In particolare, le conclusioni della task force sull’occupazione, costituita su mandato del Consiglio europeo di Bruxelles del marzo 2003, costituiranno un importante contributo al Consiglio europeo di primavera attraverso la loro integrazione nella relazione comune della Commissione e del Consiglio sull’occupazione. Il progetto di tale relazione si basa sui piani nazionali per l’occupazione e l’inclusione sociale presentati dagli Stati membri nel 2003, identificando quattro condizioni per aumentare occupazione e produttività: aumentare la capacità di adattamento dei lavoratori delle aziende; attirare più persone sul mercato del lavoro; investire maggiormente e con più efficacia nel capitale umano; garantire l’attuazione effettiva delle riforme.
Nel suo Programma, la Commissione UE sottolinea – tra le priorità politiche indicate nella Strategia politica annuale per il 2004 – quelle relative alla stabilità, mediante l’elaborazione di una politica equilibrata nei confronti dell’emigrazione al fine di mantenere alti i livelli di occupazione e produttività, anche incoraggiando l’integrazione ed il giusto trattamento degli immigrati legali nei Paesi dell’UE, ed alla crescita sostenibile, ovvero le azioni finalizzate a promuovere e sviluppare la convergenza economica, la coesione sociale, la protezione dell’ambiente ed una migliore qualità della vita.
In materia di politica per l’occupazione, viene considerata prioritaria l’accelerazione delle riforme economiche, sociali e ambientali definite a Lisbona. Il Consiglio europeo straordinario di Lisbona (23-24 marzo 2000) ha concordato un obiettivo strategico per l’Unione del nuovo decennio: diventare l’economia basata sulla conoscenza più competitiva e dinamica del mondo, in grado di realizzare una crescita economica sostenibile con nuovi e migliori posti di lavoro e una maggiore coesione sociale. In tale prospettiva, le Presidenze richiamano l’attenzione sul Consiglio europeo di primavera del 25 e 26 marzo 2004, che offrirà l’occasione per riesaminare l’agenda di Lisbona, fare il punto sui risultati conseguiti e identificare le riforme che richiedono un’attuazione anticipata rispetto alla scadenza del 2010. Il Consiglio intende proseguire i lavori volti all’elaborazione di indicatori comparabili, atti a valutare e misurare i risultati ottenuti dagli Stati membri nei settori politici specifici. Il programma operativo delle Presidenze ricorda inoltre che il Consiglio europeo del 25-26 marzo 2004 costituirà la prima opportunità per valutare l’efficacia del nuovo processo di razionalizzazione dei cicli annuali di coordinamento della politica economica e della politica dell’occupazione. Il programma operativo sottolinea che il Consiglio europeo di primavera 2004 preparerà la valutazione intermedia della strategia di Lisbona, che sarà effettuata nel 2005 durante il semestre di presidenza lussemburghese (primo semestre). Il programma operativo del Consiglio intende far progredire i lavori riguardanti la questione «far sì che il lavoro paghi», per assicurare che la protezione sociale e le politiche dell’occupazione si supportino reciprocamente. Le Presidenze irlandese e olandese richiamano l’attenzione sul contributo che il dialogo sociale arreca alla promozione di una crescita economica che produca occupazione, e sull’importante ruolo che le parti sociali hanno nel raggiungimento degli obiettivi di Lisbona.
Per quanto concerne l’occupazione, la Commissione sottolinea tuttavia come le prospettive economiche per il 2004 facciano prevedere una evoluzione del mercato del lavoro piuttosto limitata, in conseguenza del perdurare della lenta crescita economica nei Paesi dell’Unione, e pertanto sottolinea l’importanza di rivedere la strategia e le misure necessarie a stimolare la crescita, la concorrenzialità e l’occupazione, compreso l’investimento nelle reti e nella conoscenza.
In materia di condizioni di lavoro e diritti dei lavoratori, le Presidenze irlandese e olandese intendono dare seguito alla futura iniziativa della Commissione sulla protezione dei dati in riferimento ai lavoratori subordinati. La Commissione, nel programma legislativo e di lavoro per il 2004, pone l’accento sulla proposta di direttiva relativa alle condizioni di lavoro dei lavoratori temporanei (COM(2002)149), che ha presentato il 20 marzo 2002. La proposta fissa una tutela minima comunitaria (lasciando a Stati membri e parti sociali il compito di adeguarla alle specificità nazionali) e attua un dispositivo per migliorare la situazione dei lavoratori temporanei, agevolandone l’accesso all’occupazione permanente, migliorandone le condizioni materiali di lavoro (accesso ai servizi sociali dell’impresa utilizzatrice) e rafforzandone le capacità d’inserimento professionale (accesso alle formazioni organizzate dall’agenzia di lavoro interinale e dall’impresa utilizzatrice). Le Presidenze irlandese e olandese intendono esaminare la futura iniziativa della Commissione relativa alla direttiva sull’orario di lavoro 93/104/CEE: la Commissione ha presentato, il 30 dicembre 2003, una comunicazione sul riesame della direttiva in questione (COM(2003)843), con l’obiettivo di avviare al riguardo un processo di consultazione molto ampio con le parti sociali e con le istituzioni comunitarie. Nel programma legislativo e di lavoro per il 2004 la Commissione ha annunciato la presentazione di una comunicazione sul seguito della prima fase di consultazione dei partner sociali sulla revisione della direttiva sui comitati aziendali europei.
In materia di previdenza sociale, si considera prioritaria la riforma dei regolamenti sul coordinamento dei sistemi di sicurezza sociale. In particolare, la Presidenza irlandese si concentrerà sull’adozione della proposta di regolamento, presentata dalla Commissione il 23 dicembre 1998, relativa al coordinamento dei sistemi di sicurezza sociale, volta a semplificare e riformare i regimi previdenziali degli Stati membri, per garantire i diritti di sicurezza sociale di coloro che si trasferiscono entro l’Unione europea (COM(98)779). Nel secondo semestre del 2004 la Presidenza olandese avvierà i lavori sulla proposta di riforma del regolamento CEE n. 574/72 (COM2003)378), di attuazione del regolamento sul coordinamento dei sistemi di sicurezza sociale (reg. 1408/71), inclusa tra le priorità del programma di lavoro della Commissione. Sulla base delle conclusioni sulla relazione congiunta della Commissione e del Consiglio in materia di pensioni adeguate e sostenibili, le Presidenze irlandese e olandese continueranno a lavorare su una riforma dei sistemi pensionistici nazionali, riservando particolare attenzione ai regimi di protezione sociale, al prolungamento della vita lavorativa e allo sviluppo dei sistemi pensionistici del secondo pilastro. In questo quadro, le Presidenze appoggeranno i lavori del comitato per la protezione sociale sullo sviluppo di indicatori relativi alle pensioni. Nel programma legislativo e di lavoro per il 2004, la Commissione ha annunciato la presentazione di: una comunicazione sul seguito della seconda fase di consultazione dei partner sociali sulla trasferibilità dei diritti a pensione complementare; una comunicazione sulle strategie degli Stati membri per elevare l’età di uscita dal mercato del lavoro.
In materia di salute e sicurezza sul lavoro, le Presidenze irlandese e olandese intendono sviluppare la strategia comunitaria in materia di salute e sicurezza sul lavoro relativa al periodo 2002-2006, illustrata nella comunicazione della Commissione dell’11 marzo 2002 (COM(2002)118). La strategia include i nuovi tipi di rischi sul luogo di lavoro, fra i quali i soprusi e la violenza sul lavoro e le situazioni di stress. Le Presidenze intendono progredire nei lavori riguardanti le proposte di direttive relative a: esposizione dei lavoratori ai rischi derivanti dagli agenti fisici (campi elettromagnetici); esposizione dei lavoratori ai rischi derivanti dagli agenti fisici (radiazioni ottiche). Nel programma per il 2004, la Commissione ha annunciato la presentazione di una comunicazione con la quale sarà avviata una consultazione con le parti sociali sui temi delle molestie sessuali e della violenza sul posto di lavoro.
In materia di pari opportunità, le Presidenze irlandese e olandese avvieranno i lavori sulla proposta di direttiva (COM(2003)657) che attua il principio della parità di trattamento tra donne e uomini per quanto riguarda l’accesso a beni e servizi e la loro fornitura (ovvero i settori non connessi all’occupazione e non contemplati dalla direttiva 2000/78/CE ). La Presidenza irlandese, in particolare, intende far procedere i lavori sulle seguenti proposte: proposta di decisione che istituisce la seconda fase (2004-2008) del programma d’azione comunitario per prevenire la violenza contro i bambini, i giovani e le donne e per proteggere le vittime e i gruppi a rischio (DAPHNE) (COM(2003)54, presentata dalla Commissione il 4 febbraio 2003); proposta di decisione che istituisce un programma d’azione comunitario per la promozione delle organizzazioni attive a livello europeo nel settore dell’uguaglianza tra le donne e gli uomini (COM(2003)279, presentata dalla Commissione il 25 maggio 2003). Per il 2004, le Presidenze irlandese e olandese avvieranno la discussione sulla relazione sulla parità di genere che la Commissione europea presenterà al Consiglio europeo di primavera (25-26 marzo 2004). Le Presidenze attendono inoltre la presentazione da parte della Commissione di una proposta di direttiva che consenta di rifondere e aggiornare le direttive vigenti sulle pari opportunità (75/117/CEE, 76/207/CEE e 97/80/CE).
Nessuno chiedendo di intervenire, rinvia quindi il seguito dell’esame ad altra seduta.
La seduta termina alle 15.50.
Audizione di rappresentanti di INPS, INAIL, ENASARCO, IPSEMA ed ENPALS nell’ambito dell’esame dello schema di decreto legislativo sulla razionalizzazione delle funzioni ispettive in materia previdenziale.
L’audizione informale è stata svolta dalle 16 alle 17.10.

























