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Il Diario del Lavoro

Quotidiano online del lavoro e delle relazioni industriali

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Home - Camera - Commissione Lavoro, pubblico e privato

Commissione Lavoro, pubblico e privato

22 Ottobre 2009
in Camera

(Dal Resoconto Sommario)

SEDE CONSULTIVA

Mercoledì 17 marzo 2004. – Presidenza del presidente Domenico BENEDETTI VALENTINI.

La seduta comincia alle 14.15.

Disposizioni urgenti concernenti il personale del Corpo nazionale dei vigili del fuoco.
C. 4781, approvato dal Senato.
(Parere alla I Commissione).
(Esame e conclusione – Parere favorevole con osservazioni).

La Commissione inizia l’esame.

Domenico BENEDETTI VALENTINI, presidente relatore, rileva come il decreto-legge in esame sia stato integrato e modificato in varie parti nel corso dell’esame al Senato del relativo disegno di legge di conversione. L’articolo 1 introduce una specifica indennità, da definire nell’ambito della contrattazione collettiva, destinata al personale operativo e dirigente del Corpo nazionale dei vigili del fuoco. L’articolo 2 incrementa di 500 unità la dotazione organica complessiva del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, al fine espresso di innalzare l’efficienza e l’efficacia nello svolgimento di funzioni e compiti istituzionali.


L’articolo 3, al fine di far fronte alle particolari caratteristiche del servizio antincendio e di soccorso tecnico nelle isole minori della Sicilia, consente siano individuati, in sede di reclutamento del personale, particolari requisiti per l’accesso ai posti disponibili nelle sedi di servizio presenti in tali isole, e prevede, in prima applicazione, che al reclutamento si provveda mediante concorso riservato al personale volontario in servizio presso quelle sedi. L’articolo 3-bis apporta alcune modifiche alla disciplina per il rilascio dei titoli per l’esercizio delle attività di volo del personale del Corpo nazionale dei vigili del fuoco. L’articolo 3-ter reca ulteriori norme concernenti le assunzioni di personale del Corpo nazionale dei Vigili del fuoco. L’articolo 3-quater introduce uno stanziamento destinato a finanziare il rinnovo del contratto collettivo nazionale della carriera prefettizia, per il biennio 2004-2005.
L’articolo 4 modifica le modalità di determinazione dell’imposta di consumo applicabile alle sigarette vendute ad un prezzo inferiore a quello delle sigarette appartenenti alla classe di prezzo più richiesta e, al comma 2, modifica la durata del procedimento di inserimento o cancellazione dei prodotti soggetti a monopolio fiscale nelle tariffe, ai fini della relativa imposizione fiscale. L’articolo 5 quantifica gli oneri finanziari recati dagli articoli 1 e 2 del decreto-legge e dispone in ordine alla loro copertura. L’articolo 6 reca la consueta clausola di entrata in vigore.
In particolare, l’articolo 1, composto da un solo comma, introduce una specifica indennità, da definire nell’ambito della contrattazione collettiva, destinata alle seguenti categorie di personale del Corpo nazionale dei vigili del fuoco: al personale del settore operativo del Corpo, addetto alle attività di soccorso ed inserito nei turni continuativi di servizio; al personale dirigente (questa integrazione è stata introdotta nel corso dell’esame al Senato). Rimane escluso dall’indennità il personale del Corpo già destinatario delle diverse indennità di cui all’articolo 3, comma 156, della legge finanziaria 2004, destinate a figure del personale specialista del Corpo (personale del settore aeronavigante nonché al personale con la specializzazione di sommozzatore). Per le finalità illustrate, l’articolo 1 autorizza la spesa di 10 milioni di euro annui a decorrere dall’anno 2004, riservandone una parte (138.657 euro annui) all’indennità speciale per il personale dirigente.
L’articolo 2 incrementa di 500 unità la dotazione organica complessiva del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, al fine espresso di innalzare l’efficienza e l’efficacia nello svolgimento di funzioni e compiti istituzionali. La distribuzione per qualifiche dirigenziali e per profili professionali delle 500 unità è demandata ad un decreto del ministro dell’interno, adottato di concerto con il ministro dell’economia e delle finanze, nell’ambito dei seguenti limiti di spesa: 4.222.000 euro per l’anno 2004; 15.750.000 euro per l’anno 2005; 16.000.000 di euro a decorrere dall’anno 2006.
La disposizione statuisce che alla copertura dei posti nel profilo di vigile del fuoco si provvede: nella misura del 50 per cento, con l’assunzione dei soggetti idonei della graduatoria del concorso pubblico a 184 posti di vigile del fuoco, indetto con decreto direttoriale del 6 marzo 1998; per il restante 50 per cento e per i posti eventualmente non coperti attingendo alla prima graduatoria, con l’assunzione dei soggetti idonei della graduatoria del concorso per titoli a 173 posti di vigile del fuoco, indetto con decreto direttoriale del 5 novembre 2001. Si prevede, a tal fine, che entrambe le graduatorie rimangano valide fino al 31 dicembre 2006.
L’articolo dispone, infine, che le assunzioni in parola sono effettuate derogando al blocco delle assunzioni nelle pubbliche amministrazioni disposto dal comma 53 della legge finanziaria 2004, nonché alle vigenti procedure di programmazione ed approvazione. Ricorda che già il comma 153 dell’articolo 3 della legge finanziaria 2004 (Legge 350/2003) ha disposto un incremento di 500 unità della dotazione organica complessiva del Corpo nazionale dei vigili del fuoco. Ulteriori assunzioni, in deroga al blocco delle assunzioni, sono state autorizzate dai commi 54 e 55 del medesimo articolo 3 della legge finanziaria 2004.
La relazione governativa che accompagna il disegno di legge di conversione del decreto-legge in esame motiva i successivi incrementi della dotazione organica così disposti con l’esigenza di far gradualmente fronte alle crescenti esigenze connesse allo svolgimento delle attività di istituto, «in considerazione anche dei particolari compiti assegnati al Corpo dalla legislazione vigente in materia di sicurezza, nonché … per la sicurezza degli aeroporti». La relazione segnala inoltre che, in esito alla sospensione anticipata del servizio di leva, che il disegno di legge governativo Atto Senato 2572, in corso d’esame parlamentare, fissa al 1o gennaio 2005, verrà meno la possibilità di ricorrere all’impiego dei vigili volontari ausiliari tra i giovani chiamati ad assolvere l’obbligo di leva.
L’articolo 3 è dichiaratamente finalizzato a fronteggiare le particolari difficoltà, connesse alla situazione geografica di isolamento ed all’assetto morfologico dei territori, che caratterizzano il servizio antincendio e di soccorso tecnico nelle isole minori della Sicilia. Ai sensi del comma 1 il Ministero dell’interno, nei bandi di concorso per il profilo di vigile del fuoco, può individuare «particolari requisiti» per l’accesso ai posti disponibili nelle sedi di servizio presenti in tali isole. Il comma 2 dispone che, in fase di prima applicazione, il Ministero dell’interno proceda al reclutamento del personale da destinare a tali sedi mediante concorso per colloquio e prova tecnico-attitudinale (da bandire con decreto del Ministro dell’interno), riservato ai vigili iscritti negli elenchi del personale volontario in servizio presso le medesime sedi, purché in possesso dei requisiti per l’accesso al profilo di vigile del fuoco. Si tratta di una riserva delimitata geograficamente e temporalmente. In merito, giova ricordare che la Corte costituzionale, anche con la recente sentenza n. 34 del 2004, ha ribadito di riconoscere nel concorso pubblico la forma generale ed ordinaria di reclutamento per il pubblico impiego. La Corte ha, inoltre, sottolineato che la regola del pubblico concorso possa dirsi pienamente rispettata solo qualora le selezioni non siano caratterizzate da arbitrarie ed irragionevoli forme di restrizione dei soggetti legittimati a parteciparvi. In particolare la Corte ha riconosciuto che l’accesso al concorso possa essere condizionato al possesso di requisiti fissati in base alla legge, anche allo scopo di consolidare pregresse esperienze lavorative maturate nell’ambito dell’amministrazione, ma ciò ‘fino al limite oltre il quale possa dirsi che l’assunzione nell’amministrazione pubblica, attraverso norme di privilegio, escluda o irragionevolmente riduca, le possibilità di accesso, per tutti gli altri aspiranti, con violazione del carattere ‘pubblico’ del concorso. Ai sensi del comma 3, il personale così assunto non può essere trasferito dalla sede di prima assegnazione prima che abbia prestato servizio effettivo per almeno cinque anni.
L’articolo 3-ter è stato introdotto nel corso dell’esame del disegno di legge di conversione al Senato. Il comma 1 applica alle assunzioni nel profilo di vigile del fuoco autorizzate ai sensi dell’articolo 3, commi 54 e 55, della legge finanziaria 2004, ossia in deroga al blocco delle assunzioni, quanto già previsto dall’articolo 2 in ordine alle modalità di copertura dei posti, prevedendo che questa abbia luogo: nella misura del 50 per cento, con l’assunzione dei soggetti idonei della graduatoria del concorso pubblico a 184 posti di vigile del fuoco, indetto con decreto direttoriale del 6 marzo 1998; per il restante 50 per cento e per i posti eventualmente non coperti attingendo alla prima graduatoria, con l’assunzione dei soggetti idonei della graduatoria del concorso per titoli a 173 posti di vigile del fuoco, indetto con decreto direttoriale del 5 novembre 2001. Il comma 2 differisce al 31 dicembre 2005 la validità delle graduatorie del concorso pubblico a 64 posti di operatore sala macchine, indetto con decreto del ministro dell’interno 7 febbraio 2000, e del concorso pubblico a 101 posti di addetto ai terminali evoluti, indetto con decreto del ministro dell’interno 7 febbraio 2000.

L’articolo 3-quater è stato anch’esso introdotto nel corso dell’esame al Senato. Il comma 1 dell’articolo reca uno stanziamento pari a 3 milioni di euro per l’anno 2004 e di 5 milioni di euro per l’anno 2005, destinato a finanziare il rinnovo del contratto collettivo nazionale della carriera prefettizia, relativo al biennio 2004-2005. Il comma 2 appresta la copertura finanziaria all’onere recato dal precedente comma, attingendo all’accantonamento nel fondo speciale di parte corrente (tabella A della legge finanziaria) relativo al Ministero dell’interno.
Ritiene, in conclusione, sussistano le condizioni per l’espressione di un parere favorevole.

Roberto GUERZONI (DS-U), rilevata la difficoltà di approfondire il contenuto di un provvedimento inserito all’ordine del giorno soltanto nelle ultime ore, evidenzia come sia condivisibile che, con il medesimo, si recepiscano i contenuti dell’accordo siglato con le organizzazioni sindacali in materia di indennità e di assunzioni per il personale del Corpo nazionale dei vigili del fuoco. Evidenzia peraltro come le previsioni del provvedimento in esame siano insufficienti rispetto all’esigenza di garantire efficienza ed efficacia nello svolgimento delle funzioni e dei compiti istituzionali del Corpo.
Sottolinea infine l’opportunità di inserire nel parere della Commissione due osservazioni, tendente la prima a comprendere nel godimento delle indennità previste all’articolo 1 anche gli specialisti elicotteristi, sommozzatori e nautici, attualmente esclusi; la seconda, ad estendere alle altre isole minori le norme di cui all’articolo 3, non comprendendosi le ragioni di differenziazione delle sole isole minori della Sicilia.

Domenico BENEDETTI VALENTINI, presidente relatore, rileva come rimanga escluso dall’indennità prevista all’articolo 1 il personale del Corpo già destinatario delle diverse indennità di cui all’articolo 3, comma 156, della legge finanziaria 2004.

Roberto GUERZONI (DS-U), evidenziato come quelle cui fa riferimento il presidente siano indennità di funzione mentre quelle previste dal provvedimento in esame siano indennità riferite all’effettiva presenza in servizio, ritiene non debbano esservi esclusioni a tale ultimo riguardo.

Domenico BENEDETTI VALENTINI, presidente relatore, formula una proposta di parere favorevole con osservazioni (vedi allegato).

Roberto GUERZONI (DS-U) dichiara che il suo gruppo si asterrà sulla proposta di parere del relatore.

La Commissione approva la proposta di parere del relatore.

SEDE REFERENTE


Mercoledì 17 marzo 2004. – Presidenza del presidente Domenico BENEDETTI VALENTINI. – Intervengono il sottosegretario di Stato per il lavoro e le politiche sociali Pasquale Viespoli e il sottosegretario di Stato per la funzione pubblica Learco Saporito.

La seduta comincia alle 15.10.

Modifica della normativa relativa al cumulo tra le prestazioni erogate dall’INAIL e dall’INPS.
C. 1450 Cordoni, C. 2960 Dario Galli.
(Seguito dell’esame e rinvio).

La Commissione prosegue l’esame, rinviato da ultimo nella seduta del 7 maggio 2003.

Angelo SANTORI (FI), relatore, ricorda come, nell’ultima seduta in cui era stato esaminato il provvedimento, il Governo aveva preannunciato una relazione tecnica dell’INPS e dell’INAIL, con il relativo calcolo dei costi, nonché una possibile proposta di testo.

Elena Emma CORDONI (DS-U) stigmatizza il comportamento del Governo, che da oltre un anno ha promesso una valutazione tecnica, ma non fa ancora conoscere il proprio orientamento sul provvedimento in esame.

Dario GALLI (LNFP) sottolinea come, essendo la materia in esame di considerevole importanza, sia opportuno sollecitare il Governo ad esprimere la propria posizione in merito, ritenendo poco opportuno che si giunga alla conclusione della legislatura senza aver risolto il problema del cumulo tra trattamento INPS e rendita INAIL.

Angelo SANTORI (FI), relatore, espresso il proprio disagio per la non disponibilità della valutazione tecnica relativa al provvedimento, ritiene si debba ulteriormente sollecitare il Governo in proposito indicando un termine temporale entro il quale provvedere, una volta superato il quale la Commissione potrebbe decidere di proseguire il proprio lavoro prescindendo dall’acquisizione dell’orientamento del Governo.

Domenico BENEDETTI VALENTINI, presidente, evidenziato come il solo fatto di prevedere all’ordine del giorno della Commissione un determinato provvedimento dovrebbe rappresentare una sollecitazione per il Governo ad esprimersi in merito, ritiene tuttavia si possa ulteriormente sollecitare una nota tecnica sul provvedimento in esame e, qualora essa non venga fornita, proseguire comunque il lavoro in Commissione.

Anna Maria LEONE (UDC) sottolineata l’esigenza del rispetto delle regole, anche non scritte, per un proficuo esito dei lavori parlamentari, ritiene opportuno sollecitare la nota tecnica del Governo, in mancanza della quale, dopo un determinato periodo di tempo, la Commissione dovrebbe procedere comunque nell’esame del provvedimento.

Domenico BENEDETTI VALENTINI, presidente, constata come vi sia un accordo in ordine all’esigenza di sollecitare nuovamente il Governo a fornire una stima tecnica delle proposte di legge in esame, sulla base dei dati forniti dall’INPS e dall’INAIL, in mancanza della quale la Commissione potrebbe comunque decidere di procedere nell’esame del provvedimento. Nessun altro chiedendo di intervenire, rinvia il seguito dell’esame ad altra seduta.

Agevolazioni per i dipendenti dell’industria mineraria siciliana.
C. 1448 Misuraca.
(Seguito dell’esame e rinvio).

La Commissione prosegue l’esame, rinviato da ultimo nella seduta del 3 febbraio 2004.

Antonino LO PRESTI (AN), relatore, rileva come, anche per il provvedimento in esame, si sia in attesa di un parere del Governo, che dovrebbe riferire l’esito dell’approfondimento effettuato presso l’INPS in ordine alla possibilità di condurre ad esito positivo l’iter. Propone quindi di procedere ad una nuova audizione di rappresentanti dell’INPS relativa al provvedimento in esame.

Domenico BENEDETTI VALENTINI, presidente, ritiene opportuno procedere a tale audizione.
Nessun altro chiedendo di intervenire, rinvia il seguito dell’esame ad altra seduta.

Lavoro prestato all’estero.
C. 1129 Benvenuto, C. 4365 Maninetti.
(Esame e rinvio).

La Commissione inizia l’esame.

Anna Maria LEONE (UDC), relatore, rileva come le proposte di legge Benvenuto C. 1129 e Maninetti C. 4365 rechino una disciplina organica relativa al lavoro prestato all’estero da lavoratori italiani reclutati in Italia o trasferiti dall’Italia.
L’impresa italiana, nel quadro della globalizzazione dell’economia, guarda con sempre maggiore attenzione all’estero attraverso una forma di emigrazione nuova, cosiddetta «tecnologica», sia perché è vettore di tecnologia verso i paesi emergenti sia perché è scambio di tecnologia tra i paesi tecnologicamente avanzati. L’origine di questa emigrazione, caratterizzata dall’espatrio per conto di grandi gruppi industriali, risale agli anni ’50 del ventesimo secolo, e decennio dopo decennio è andata allargandosi impegnando tutti i settori merceologici delle nostre imprese: da quello delle costruzioni edili ed industriali e del petrolifero (ricerca, produzione, raffinazione, trasporto, vendita) all’engineering in tutte le sue specificità e, più recentemente, al settore servizi, così detto «terziario tradizionale» e al terziario avanzato. Il fenomeno dell’internazionalizzazione della nostra impresa agricola, industriale e di servizi – direttamente e per l’enorme indotto che determina – assicura occupazione a molte centinaia di migliaia di lavoratori ad ogni livello ed è assai spesso condizione di sussistenza e di vitalità non solo della grande impresa che si è proiettata nella conquista dei mercati mondiali, ma anche di quella media e piccola. Elemento essenziale dell’emigrazione tecnologica è la risorsa umana che ha un ruolo strategico e determinante per lo sviluppo di ogni business internazionale, strumento di grande ricchezza che sviluppa altresì solidarismo tra paesi ad alto livello e cooperazione con quelli emergenti.
Nella «Ricerca sulla emigrazione tecnologica degli anni ’80 in Italia», commissionata dal Ministero degli affari esteri in Italia, viene identificato un profilo professionale dell’espatriato tipico per il «lavoro nel mondo»: si richiedono infatti competenze tecniche molto elevate, ma anche potenziali capacità di guida e di governo del lavoro altrui nonché trasferimento di know-how, oltre che di adattamento all’ambiente, spesso molto difficile, con grande propensione alla mobilità internazionale. Manca purtroppo un organico corpus juris per supportare l’emigrazione tecnologica e per favorirne lo sviluppo. Le problematiche sono molte e vanno affrontate con attitudine alla semplificazione normativa, con alta flessibilità e adattamento alla variabilità geo-economica, nel rispetto delle garanzie costituzionali della disciplina internazionale contenuta nelle convenzioni tra Stati e con attenzione all’ordinamento giuridico italiano e a quello dei Paesi di immigrazione.
Passando ad alcuni punti essenziali della disciplina, rileva come le proposte di legge riconoscano innanzitutto ai lavoratori reclutati in Italia per lo svolgimento di attività di lavoro subordinato all’estero o trasferiti all’estero per lo stesso scopo il diritto ad un trattamento giuridico ed economico complessivamente non inferiore a quello previsto dai contratti collettivi di lavoro vigenti in Italia per la categoria di appartenenza del lavoratore. Attualmente questa tutela è riconosciuta solo indirettamente in sede di rilascio dell’autorizzazione per l’assunzione di detti lavoratori da parte del Ministero del lavoro. Si ritiene che il riconoscimento diretto del diritto consente al giudice, eventualmente adito, un’azione più efficace di tutela del lavoratore. Novità prevista da entrambe le proposte di legge è l’istituzione di un albo presso il Ministero del lavoro, al quale devono iscriversi i datori di lavoro che intendono svolgere in Italia il reclutamento di lavoratori italiani da impiegare in attività di lavoro all’estero ovvero intendano trasferire detti lavoratori all’estero. L’iscrizione è concessa solo previa verifica di determinate garanzie per il lavoratore. Mentre per la proposta di legge C. 1129 l’iscrizione all’albo è obbligatoria, la proposta di legge C. 4365 mantiene comunque, come alternativa, il regime autorizzatorio attualmente in vigore. È poi affidato al Ministero degli affari esteri l’accertamento delle condizioni di sicurezza all’estero per i cittadini italiani. Il Ministero è tenuto a predisporre ed aggiornare annualmente un elenco dei paesi nei quali è esclusa la presenza di cittadini italiani e dei paesi nei quali tale presenza è ammessa solo previa adozione di determinate cautele. Dette cautele, in caso di invio di lavoratori, sono a carico del datore di lavoro.
Per ciò che attiene alla disciplina previdenziale è confermato e parzialmente modificato il regime – già previsto dal decreto-legge n. 317 del 1987 – dell’iscrizione obbligatoria dei lavoratori italiani, che operano in paesi con i quali l’Italia non ha stipulato accordi di sicurezza sociale, alle assicurazioni per l’invalidità, vecchiaia e superstiti, contro la tubercolosi, contro la disoccupazione involontaria, contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali, contro le malattie e per la maternità. Detta iscrizione obbligatoria è poi estesa anche ai cittadini stranieri che risiedano e lavorino in Italia e che siano successivamente trasferiti all’estero alle dipendenze di un’azienda italiana nonché, per la sola proposta di legge C. 4365, a tutti i lavoratori italiani operanti all’estero (anche se non reclutati in Italia o trasferiti all’estero dall’Italia) a meno che il datore di lavoro non assicuri determinate garanzie.
Il regime delle retribuzioni convenzionali come base imponibile per il calcolo delle contribuzioni, attualmente previsto solo per i lavoratori che operano in paesi non convenzionati, è poi esteso a tutti i lavoratori operanti all’estero, al fine di evitare disparità di trattamento. Sempre per i lavoratori che operano in paesi convenzionati sono inoltre introdotte garanzie nel caso in cui detti paesi non assicurino un’adeguata tutela previdenziale. Per alcuni paesi, infatti, come l’Argentina, la Turchia, il Venezuela, il Brasile, Paesi legati all’Italia da convenzioni in materia di sicurezza sociale, la normativa vigente consente il solo assoggettamento al regime locale, senza alcuna integrazione. Non rileva che il regime locale garantisca ben poco in termini di benefìci pensionistici e di altri riconoscimenti previdenziali ed assistenziali. Segnala come rilevante novità la previsione di forme di assicurazione volontaria, che per la proposta di legge C. 4365 possono anche essere sostitutive dell’assicurazione obbligatoria.
Per ciò che attiene al regime fiscale, le proposte di legge reintroducono l’esenzione fiscale in Italia a vantaggio dei redditi di lavoro prodotti all’estero in via continuativa e come oggetto esclusivo del rapporto, al fine di ripristinare una situazione di parità di trattamento fra tutti i lavoratori italiani espatriati. Ora infatti godono di un regime relativamente privilegiato, cioè pagano le imposte nel Paese estero di lavoro e non anche in Italia, i lavoratori frontalieri e i marittimi imbarcati su navi battenti bandiera straniera. Va considerato in proposito che tutti i paesi industrializzati determinano la caduta della tassazione interna quando il lavoro all’estero fa nascere l’obbligo per il lavoratore di pagare le imposte nel paese di lavoro. L’Italia, che in precedenza uniformava la propria normativa a quella degli altri paesi, dal 1o gennaio 2001 l’ha modificata prevedendo una seconda tassazione in Italia, con la conseguenza di rendere il lavoro italiano meno competitivo e di determinare una doppia tassazione anche per i numerosi lavoratori italiani che prestano la loro attività in Germania, Paesi Bassi, Gran Bretagna, lasciando però la loro famiglia in Italia. Il provvedimento di esclusione dall’imponibile del reddito di lavoro all’estero, fra l’altro, non sembra determinare alcuna diminuzione reale delle entrate tributarie, perché il doppio pagamento di imposta sullo stesso reddito comporta un credito d’imposta in Italia tale da determinare la completa restituzione dell’imposta italiana.

Andrea DI TEODORO (FI) evidenzia come la questione del doppio pagamento di imposta sullo stesso reddito sia all’attenzione del Governo e formi oggetto di numerosi accordi bilaterali e convenzioni internazionali.

Domenico BENEDETTI VALENTINI, presidente, nessun altro chiedendo di intervenire, rinvia il seguito dell’esame ad altra seduta.

Trattamento di quiescenza del personale delle Ferrovie dello Stato.
C. 141 Battaglia, C. 228 Piscitello, C. 266 Molinari, C. 287 Massidda, C. 1370 Di Giandomenico, C. 1398 Bocchino, C. 1446 Mazzuca, C. 1449 Cento, C. 1513 Innocenti, C. 1569 Lo Presti, C. 1736 Alfonso Gianni, C. 1789 Mario Pepe, C. 1973 Dario Galli.
(Seguito dell’esame e conclusione).

La Commissione prosegue l’esame, rinviato da ultimo nella seduta del 9 marzo 2004.

Antonino LO PRESTI (AN), relatore, evidenziato come si sia raggiunta un’ampia intesa sul nuovo testo unificato delle proposte di legge in esame, ritiene si possa concluderne l’iter in Commissione, senza ulteriori rinvii.

Emilio DELBONO (MARGH-U) giudica positivamente l’accelerazione da ultimo impressa al provvedimento dopo tanti rinvii, auspicando una rapida conclusione dell’iter.

Domenico BENEDETTI VALENTINI, presidente, avverte che, non essendovi obiezioni, sarà votato subito il conferimento del mandato al relatore.

La Commissione delibera di conferire al deputato Lo Presti il mandato a riferire in senso favorevole all’Assemblea sul nuovo testo unificato adottato come testo base delle proposte di legge C. 141 Battaglia, C. 228 Piscitello, C. 266 Molinari, C. 287 Massidda, C. 1370 Di Giandomenico, C. 1398 Bocchino, C. 1446 Mazzuca, C. 1449 Cento, C. 1513 Innocenti, C. 1569 Lo Presti, C. 1736 Alfonso Gianni, C. 1789 Mario Pepe, C. 1973 Dario Galli.

Domenico BENEDETTI VALENTINI, presidente, si riserva di delineare i membri del Comitato dei nove sulla base delle indicazioni dei gruppi.

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