(Dal Resoconto Sommario)
ATTI DEL GOVERNO
Schema di decreto legislativo recante modifiche ed integrazione al decreto legislativo n. 66/2003, in materia di apparato sanzionatorio dell’orario di lavoro.
Atto n. 362.
(Esame e rinvio).
La Commissione inizia l’esame.
Emerenzio BARBIERI (UDC), relatore, rileva come lo schema di decreto legislativo in esame rechi alcune modificazioni ed integrazioni al decreto legislativo 8 aprile 2003, n. 66, recante l’attuazione delle direttive 93/104/CE e 2000/34/CE, riguardanti taluni aspetti dell’organizzazione dell’orario di lavoro, emanato in attuazione dell’articolo 22 della legge 1o marzo 2002, n. 39 (legge comunitaria 2001). Ricorda, in proposito, che la recente direttiva 2003/88/CE ha disposto la codificazione delle disposizioni in materia di orario di lavoro disciplinate dalle richiamate direttive 93/104/CE e2000/34/CE. Lo schema è stato pertanto adottato in conformità del dettato dell’articolo 1, comma 4, della citata legge n. 39 del 2002, che ha stabilito che, entro un anno dalla data di entrata in vigore di ciascuno dei decreti legislativi di attuazione delle direttive indicate, nel rispetto dei principi e criteri direttivi fissati dalla legge stessa, il Governo abbia facoltà di emanare, con la specifica procedura indicata, disposizioni integrative e correttive dei richiamati decreti legislativi.
Il decreto legislativo n. 66 del 2003 ha dato organica attuazione alla direttiva n. 93/104/CE, come modificata dalla direttiva n. 2000/34/CE, in materia di orario di lavoro. La nuova disciplina dell’orario di lavoro opera sia per i dipendenti pubblici sia per i dipendenti privati ad eccezione di alcune categorie (personale di volo nell’aviazione civile e lavoratori mobili) e regola l’orario di lavoro con specifici limiti, riposi, ferie, lavoro notturno e straordinario. Più specificamente, il decreto ha regolamentato: a) l’orario normale di lavoro, fissato in 40 ore settimanali, pur introducendo nell’ordinamento la nuova nozione, prevista dalla direttiva, di durata massima (articoli 3 e 4); b) la facoltà di deroga al dettato legislativo da parte della contrattazione collettiva; c) il lavoro straordinario (articolo 5); d) il riposo giornaliero (articolo 7 e seguenti), facendo salvo il riferimento all’orario settimanale, senza definire per legge la durata massima della giornata lavorativa, tuttavia desumibile dal disposto dell’articolo 7, che stabilisce il diritto – anche in questo caso derogabile per specifiche esigenze – del lavoratore ad undici ore di riposo consecutivo ogni 24 ore; e) il periodo di ferie annuali retribuite, che non può essere inferiore a 4 settimane (articolo 10); f) il lavoro notturno, disciplinandone altresì i limiti e le tutele per i lavoratori (articolo 11 e seguenti). Lo stesso provvedimento ha altresì disciplinato specifici casi di deroga alla disciplina della durata settimanale dell’orario (articolo 16), alla disciplina in materia di riposo giornaliero, pause, lavoro notturno, durata massima settimanale (articolo 17), ed ha dettato alcune regole per i lavoratori a bordo di navi da pesca marittima (articolo 18).
Lo schema di decreto legislativo in esame, pur recando come titolo «Modifiche ed integrazioni al decreto legislativo n. 66/2003 in materia di apparato sanzionatorio dell’orario di lavoro», prevede una serie di disposizioni che modificano diversi aspetti della disciplina recata dal citato decreto legislativo n. 66, non limitate ai profili di carattere sanzionatorio.
Le lettere a) e b) del comma 1 dell’articolo 1 recano alcune modificazioni all’articolo 2 del decreto legislativo n. 66 del 2003, che ne definisce il campo di applicazione con riferimento a tutti i settori di attività pubblici e privati, con eccezioni relative alla gente di mare (per tale personale una disciplina parziale è comunque dettata dall’articolo 18), al personale di volo nell’aviazione civile; ai lavoratori mobili; al personale docente e non docente (amministrativo, tecnico ed ausiliario) della scuola. Il comma 2 del testo vigente prevede che le disposizioni del decreto legislativo non trovano applicazione per alcune categorie di dipendenti statali in presenza di particolari esigenze connesse con il servizio pubblico espletato, la cui individuazione è rimessa ad un decreto ministeriale. Ci si riferisce, in particolare, al personale delle forze armate e di polizia, dei servizi di protezione civile, compresi quelli dei Corpo nazionale dei vigili del fuoco, delle strutture giudiziarie, penitenziarie e di quelle destinate per finalità istituzionali alle attività degli organi con compiti in materia di ordine e sicurezza pubblica, delle biblioteche, dei musei e delle aree archeologiche dello Stato.
L’accennato decreto attuativo, che doveva essere emanato entro centoventi giorni dall’entrata in vigore del decreto legislativo n. 66/2003, non è ancora stato adottato. La lettera a) dello schema in esame sopprime il riferimento alle Forze armate e di polizia, nonché il riferimento alle ragioni connesse ai servizi di ordine e sicurezza pubblica tra le ragioni che giustificano l’inapplicabilità del decreto n. 66. La successiva lettera b) prevede direttamente l’inapplicabilità delle disposizioni al personale delle Forze di polizia e delle Forze armate, in relazione «alle attività operative specificamente istituzionali». In tal modo la previsione concernente il personale delle forze armate e di polizia è immediatamente efficace, anche in assenza del decreto attuativo.
La lettera c) modifica il comma 5 dell’articolo 4 del decreto legislativo n. 66/2003.
L’articolo 4 demanda alla contrattazione collettiva la fissazione della durata massima settimanale dell’orario di lavoro (comma 1), prevedendo comunque che la durata media dell’orario di lavoro non può in ogni caso superare, per ogni periodo di sette giorni, le quarantotto ore, comprese le ore di lavoro straordinario (comma 2). A tal fine, la durata media dell’orario di lavoro deve essere calcolata con riferimento a un periodo non superiore a quattro mesi, che può essere elevato a sei mesi o, in presenza di particolari esigenze, a dodici mesi dalla contrattazione collettiva (commi 3 e 4).
In base al comma 5, il datore di lavoro, che occupa nell’unità produttiva più di dieci dipendenti, è tenuto a informare la Direzione provinciale del lavoro in caso di superamento del limite previsto delle 48 ore di lavoro settimanale alla scadenza del periodo di riferimento. La modifica apportata dalla lettera c) dello schema di decreto in esame prevede che tale comunicazione avvenga non immediatamente alla scadenza del periodo di riferimento, ma nei trenta giorni successivi.
La lettera d) sostituisce il comma 1 dell’articolo 10 del decreto legislativo n. 66 del 2003. Tale comma 1 ha previsto in via generale il diritto dei lavoratori ad un periodo annuale di ferie retribuite non inferiore a quattro settimane, fermo restando il disposto dell’articolo 2109 del codice civile. I contratti collettivi possono stabilire condizioni di miglior favore. Ricorda che l’articolo 2109 del codice civile stabilisce che il lavoratore ha diritto ad un periodo annuale di ferie retribuito, possibilmente continuativo, nel tempo che l’imprenditore stabilisce, tenuto conto delle esigenze dell’impresa e degli interessi del prestatore di lavoro. L’imprenditore deve preventivamente comunicare al prestatore di lavoro il periodo stabilito per il godimento delle ferie. Non può essere computato nelle ferie il periodo di preavviso.
La lettera d) aggiunge una previsione, in base alla quale il periodo annuale di ferie, debba essere goduto per almeno due settimane nel corso dell’anno di maturazione e per le restanti due settimane nei 18 mesi successivi all’anno di maturazione, salvo quanto previsto dalla contrattazione collettiva.
È inoltre fatta salva la disciplina riferita alle categorie di lavoratori per i quali può essere prevista la non applicazione delle disposizioni del decreto legislativo n. 66/2003. Ricorda che, ai sensi del comma 2 dell’articolo 10, il periodo minimo di quattro settimane non può essere sostituito dalla relativa indennità per ferie non godute, salvo il caso di risoluzione del rapporto di lavoro. Osserva che occorre valutare con attenzione la compatibilità della disposizione introdotta dalla lettera d) con il disposto dell’articolo 36, comma terzo, della Costituzione, che sancisce il diritto irrinunciabile del lavoratore a ferie annuali retribuite, alla luce della giurisprudenza della Corte costituzionale.
Richiama in particolare la sentenza n. 543 del 1990, con la quale la Corte ha sottolineato che «la disposizione contenuta nel terzo comma dell’articolo 36 della Costituzione garantisce la soddisfazione di primarie esigenze del lavoratore, dalla reintegrazione delle sue energie psico-fisiche allo svolgimento di attività ricreative e culturali, che una società evoluta apprezza come meritevoli di considerazione…». In particolare, la Corte ha ribadito «che può … ammettersi che spetti all’imprenditore la scelta del tempo in cui le ferie debbono essere fruite, nel contemperamento delle esigenze dell’impresa e degli interessi del lavoratore; ma un tale potere non può essere esercitato in modo da vanificare le finalità cui è preordinato l’istituto. Il che invece certamente avviene … nel caso di frantumazione del riposo feriale in brevi o brevissimi periodi, ed altresì qualora non si consenta al lavoratore di usufruire integralmente nel corso dell’anno del periodo di ferie che annualmente gli compete, pur nell’ambito delle collocazioni temporali decise dal datore di lavoro o definite in sede di accordo collettivo. Ove infatti non venisse rispettata tale scadenza per effetto di rinvii o posticipazioni totali o parziali a periodi ricompresi in anni successivi, verrebbe a frustrarsi il diritto al congedo, che matura giorno per giorno in relazione all’accumulo della fatica lavorativa e al conseguente bisogno di riposo: che perciò verrebbe colpito se non si consentisse che nel corso dell’anno il lavoratore possa usufruire di quel periodo feriale ritenuto adeguato da norme di legge o disposizioni contrattuali. Ciò non significa però che il diritto al godimento infra-annuale delle ferie non possa tollerare in modo assoluto deroghe, soprattutto allorché l’attività svolta dal lavoratore si ricolleghi a servizi di pubblica utilità gestiti dall’impresa da cui dipende. Ma tale compressione, per la particolare natura e per il fine del diritto che ne è l’oggetto, può avvenire solo per l’insorgere di situazioni eccezionali non previste né prevedibili, e non per generiche e immotivate “esigenze di servizio”. Le esigenze di servizio, pertanto, dovranno essere considerate dall’imprenditore con una tempestiva programmazione che consenta – tenendo conto dei periodi di più intensa domanda di servizi – di corrispondere adeguatamente alle pubbliche necessità, pur nel rispetto del diritto costituzionalmente protetto dei dipendenti di effettuare le ferie nel corso dell’anno: sì che un sacrificio di tale diritto può essere legittimo solo allorché le esigenze di servizio assumano carattere di eccezionalità, e come tali siano motivate e comunicate ai lavoratori i cui periodi feriali siano già stati fissati o debbano ancora essere fissati».
Segnala che la norma, facendo salvo quanto previsto dalla contrattazione collettiva, contempla la possibilità che i contratti collettivi prevedano una disciplina più sfavorevole per il lavoratore. Ricorda infine che l’articolo 7, paragrafo 1, della direttiva 93/104/CE, attuata dal decreto legislativo in esame, il cui contenuto è stato ora trasfuso nell’articolo 7 della direttiva 2003/88/CE, prevede che «gli Stati membri prendono le misure necessarie affinché ogni lavoratore benefici di ferie annuali retribuite di almeno 4 settimane, secondo le condizioni di ottenimento e di concessione previste dalle legislazioni e/o prassi nazionali.» Nel nuovo testo del comma 1 dell’articolo 10, è stato inoltre espunto il periodo che prevedeva la possibilità per i contratti collettivi di prevedere condizioni di miglior favore. Ciò non sembra comunque far venir meno tale possibilità, prevedendo la disposizione solo una tutela minima.
La lettera e) modifica l’articolo 13, comma 1, del decreto legislativo n. 66/2003, relativo alla durata massima del lavoro notturno. A seguito di tale modifica le otto ore previste come orario massimo per il lavoro notturno devono essere considerate come limite assoluto nell’ambito delle ventiquattro ore e non più come limite medio. Viene comunque mantenuta la possibilità di derogare a tale limite da parte della contrattazione collettiva, anche aziendale, tramite l’individuazione di un periodo di riferimento più ampio sul quale calcolare come media il suddetto limite.
La lettera f) sostituisce integralmente il comma 1 dell’articolo 14 del decreto legislativo n. 66 del 2003. Il citato articolo 14 ha disciplinato specifiche forme di tutela in caso di prestazioni di lavoro notturno. In particolare, il comma 1 ha disposto che la valutazione dello stato di salute dei lavoratori notturni avviene attraverso controlli preventivi e periodici adeguati. Il nuovo testo del comma 1 prevede che la valutazione dello stato di salute dei lavoratori notturni sia a carico del datore di lavoro, attraverso le competenti strutture sanitarie pubbliche, preposte, ai sensi dell’articolo 11, all’accertamento dell’inidoneità al lavoro notturno, o tramite il medico competente alla sorveglianza sanitaria ai sensi degli articoli 16 e 17 del decreto legislativo 19 settembre 1994, n. 626. Detta valutazione deve essere effettuata mediante controlli preventivi e periodici, almeno ogni due anni.
La lettera g), sopprimendo la locuzione «e le disposizioni aventi carattere sanzionatorio» al comma 2 dell’articolo 19, abroga, sulla base dell’individuazione delle sanzioni effettuata dalla successiva lettera h), tutte le sanzioni disciplinanti la materia trattata dal decreto legislativo n. 66 del 2003, ma contenute in altri provvedimenti. L’articolo 19, comma 2, dispone infatti che «dalla data di entrata in vigore del presente decreto legislativo sono abrogate tutte le disposizioni legislative e regolamentari nella materia disciplinata dal decreto legislativo medesimo, salve le disposizioni espressamente richiamate e le disposizioni aventi carattere sanzionatorio».
Osserva che, sulla base delle circolari sulla formulazione tecnica dei testi legislativi, sarebbe necessario, onde evitare dubbi interpretativi, indicare espressamente le disposizioni sanzionatorie abrogate. La lettera h) introduce infine un nuovo apparato sanzionatorio delle violazioni inerenti alle disposizioni in materia di orario di lavoro, aggiungendo 7 commi (da 3-ter a 3-octies) all’articolo 19 del decreto legislativo n. 66/2003. La collocazione delle disposizioni sanzionatorie nell’ambito dell’articolo 19 del decreto legislativo n. 66, che reca disposizioni transitorie ed abrogazioni, non appare la migliore. Sarebbe opportuno inserire tali disposizioni in un articolo aggiuntivo ad hoc, recante la rubrica «Sanzioni».
Secondo quanto riportato nella relazione illustrativa al provvedimento, lo schema in esame risponde appunto «all’esigenza di fare chiarezza in merito ai profili sanzionatori della disciplina dell’orario di lavoro in quanto l’articolo 19, comma 2, del predetto decreto legislativo n. 66/2003 fa salve le disposizioni di carattere sanzionatorio senza precisare altro». Il nuovo comma 3-bis dell’articolo 19 punisce la violazione del divieto di adibire le donne al lavoro dalle ore 24 alle ore 6, nel periodo compreso tra l’accertamento dello stato di gravidanza ed il compimento di un anno di età del bambino (divieto previsto dall’articolo 11, comma 2, secondo periodo, del decreto legislativo n. 66 del 2003) con l’arresto da due a quattro mesi o l’ammenda da 516 euro a 2.582 euro. La medesima sanzione si applica in caso siano adibiti al lavoro notturno, nonostante il loro espresso dissenso: a) la lavoratrice madre, o, in alternativa, il lavoratore padre, di un bambino di età inferiore a tre anni; b) la lavoratrice o il lavoratore che sia l’unico genitore affidatario di un figlio convivente di età inferiore a dodici anni; c) la lavoratrice o il lavoratore che abbia a proprio carico un soggetto disabile (violazione dell’articolo 11, comma 2, terzo periodo, del decreto legislativo n. 66 del 2003).
La disposizione prevede la medesima sanzione prevista per una fattispecie di reato di identico contenuto prevista dall’articolo 16, comma 2, della legge n. 903/77.
Il nuovo comma 3-ter prevede per la violazione degli obblighi di controllo dello stato di salute dei lavoratori notturni a carico del datore di lavoro ai sensi del nuovo comma 1 dell’articolo 14, la pena dell’arresto da 3 a 6 mesi o dell’ammenda da 1.549 euro a 4.131 euro. La disposizione prevede la medesima sanzione prevista per una fattispecie di reato di analogo contenuto prevista dall’articolo 12, comma 1, lettera a), del decreto legislativo n. 532 del 1999. Il nuovo comma 3-quater punisce con la sanzione amministrativa da 130 euro a 780 euro, per ogni lavoratore e per ciascun periodo cui si riferisce la violazione, l’inosservanza della disposizione che impone come durata massima media dell’orario di lavoro le quarantotto ore, per ogni periodo di sette giorni, comprese le ore di lavoro straordinario (recata dall’articolo 4, comma 2).
Ricorda che sanzioni amministrative erano già previste in caso di superamento dell’orario settimanale di lavoro dall’articolo 9 del regio decreto-legge n. 692/23 per gli operai ed impiegati delle aziende industriali o commerciali e dall’articolo 14 del regio decreto n. 1956/23 per i lavoratori delle aziende agricole.
Allo stesso modo il medesimo comma 3-quater sanziona la violazione della disposizione che prevede il diritto del lavoratore ad un periodo annuale di ferie retribuite non inferiore a quattro settimane, che devono essere godute per almeno due anni nell’anno di maturazione e per la restante parte nei 18 mesi successivi. Si tratta di una nuova fattispecie di illecito amministrativo.
Il nuovo comma 3-quinquies prevede una sanzione amministrativa, da 105 euro a 630 euro, per le violazioni dell’obbligo della concessione di undici ore di riposo consecutivo ogni ventiquattro ore (di cui all’articolo 7, comma 1). Ricorda che sanzioni amministrative erano già previste in caso di superamento dell’orario giornaliero di lavoro dall’articolo 9 del regio decreto-legge n. 692/23 per gli operai ed impiegati delle aziende industriali o commerciali e dall’articolo 14 del regio decreto n. 1956/23 per i lavoratori delle aziende agricole. Identica sanzione viene comminata in caso di violazione del diritto a un periodo di riposo di almeno 24 ore consecutive ogni sette giorni di lavoro, di regola in coincidenza con la domenica, da cumulare con le ore di riposo giornaliero di cui al citato articolo 7 (articolo 9, comma 1). Sanzioni amministrative per la violazione del diritto al riposo settimanale dei lavoratori erano previste dall’articolo 27 della legge n. 370 del 1934. Secondo la relazione illustrativa, la nuova fattispecie di illecito, «pur simile alla previgente, risulta del tutto nuova in ragione e per l’effetto del riferimento sostanziale della nuova formulazione normativa circa l’obbligo di concedere al lavoratore un periodo di riposo di almeno 24 ore consecutive che si cumulano con le ore di riposo giornaliero previste dal medesimo decreto legislativo n. 66/2003; inoltre viene meno la previsione generale che sanciva la decorrenza del periodo da una mezzanotte all’altra».
Il nuovo comma 3-sexies punisce la violazione dell’obbligo di comunicazione del datore di lavoro alla direzione provinciale del lavoro in caso di superamento delle 48 ore di lavoro settimanale nelle unità produttive con più di 10 dipendenti, di cui all’articolo 4, comma 5, come modificato dallo schema di decreto in esame con la sanzione amministrativa da 100 a 200 euro. Ricorda che una sanzione amministrativa era già prevista per una fattispecie non dissimile dall’articolo 9 del regio decreto-legge n. 692/23, in caso di violazione dell’articolo 5-bis del medesimo regio decreto. Segnala al riguardo una violazione, peraltro di minima portata, del criterio di delega di cui all’articolo 2, comma 1, lettera c), della legge comunitaria 2001 (legge 1o marzo 2002, n. 39). Il criterio di delega prevede infatti che le nuove sanzioni amministrative devono essere prevista nei limiti del pagamento di una somma non inferiore a 103 euro e non superiore a 103.291 euro. La disposizione in esame non rispetta il limite minimo, sia pure per soli 3 euro.
Il nuovo comma 3-septies prevede una sanzione amministrativa, da 25 euro a 154 euro, in caso di violazione della disposizioni concernente il limite di 40 ore settimanali per l’orario normale di lavoro (di cui all’articolo 3, comma 1), il limite di 250 ore annuali per il ricorso al lavoro straordinario, in difetto di disciplina collettiva applicabile (di cui all’articolo 5, comma 3) e l’obbligo di computazione a parte del lavoro straordinario, che deve essere altresì compensato con le maggiorazioni retributive e gli eventuali riposi compensativi previste dai contratti collettivi di lavoro (di cui all’articolo 5, comma 5). La sanzione è aumentata (da 154 euro a 1.032 euro) se la violazione si riferisce a più di 5 lavoratori, ovvero si è verificata per più di 50 giornate lavorative nel corso dell’anno solare.
La prima fattispecie di reato è identica a quella già prevista dall’articolo 9 del regio decreto-legge n. 692/23, che sanziona la violazione dell’articolo 1 del medesimo regio decreto-legge (abrogato dal decreto legislativo n. 66 del 2003). Le altre due sono analoghe – e prevedono un’identica sanzione – rispetto a quelle già prevista dal medesimo articolo 9 del regio decreto-legge n. 692/23, con riferimento alla violazione degli articoli 5 e 5-bis del medesimo regio decreto-legge (abrogati dal decreto legislativo n. 66/2003). In caso di applicazione della circostanza aggravante, non è inoltre ammesso il pagamento della sanzione in misura ridotta. Infine, il nuovo comma 3-octies punisce le violazioni delle disposizioni concernenti il limite massimo (di otto ore nelle 24 ore) dell’orario di lavoro dei lavoratori notturni di cui all’articolo 13, commi 1 e 3, con una sanzione amministrativa da 51 euro a 154 euro per ogni giorno e per ogni lavoratore adibito al lavoro notturno oltre i limiti previsti.
Domenico BENEDETTI VALENTINI, presidente, nessuno chiedendo di intervenire, rinvia il seguito dell’esame.
La seduta termina alle 16.

























