(Dal Resoconto Sommario)
SEDE CONSULTIVA
Mercoledì 14 gennaio 2004. – Presidenza del vicepresidente Angelo SANTORI.
La seduta comincia alle 15.55.
Delega per la disciplina del rapporto d’impiego dei vigili del fuoco.
C. 4347 Governo.
(Parere alla I Commissione).
(Seguito dell’esame e rinvio).
La Commissione prosegue l’esame, rinviato nella seduta del 4 novembre 2003.
Daniele GALLI (FI), relatore, rilevato come il provvedimento su cui la Commissione è chiamata ad esprimersi in sede consultiva verrà esaminato in Assemblea nel mese di febbraio, ritiene opportuno ricordare come con il decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, il personale del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, nonostante la peculiarità e rilevanza dei compiti istituzionali svolti, sia stato escluso dal novero dei dipendenti delle pubbliche amministrazioni in regime di diritto pubblico ed assoggettato al regime di diritto privato, con conseguente contrattualizzazione del rapporto di lavoro. Il Corpo nazionale dei vigili del fuoco si colloca istituzionalmente nel Dipartimento dei vigili del fuoco, del soccorso pubblico e della difesa civile, istituito nell’ambito del Ministero dell’interno dall’articolo 6 del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 7 settembre 2001, n. 398, emanato in base al decreto legislativo n. 300 del 1999.
Il disegno di legge n. 4347 trasforma il rapporto di impiego da privatistico a pubblico, come gli altri corpi militarizzati dello Stato, in base a quanto prevede l’articolo 3 dei decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165. Si ricorda che l’articolo 11 della legge 29 luglio 2003, n. 229, già prevede la revisione e il riassetto dell’ordinamento del personale del corpo nazionale dei vigili del fuoco per gli aspetti non demandati alla contrattazione collettiva nazionale. Tale articolo, tuttavia, non consente il passaggio al regime di diritto pubblico del rapporto di lavoro del personale del Corpo.Il disegno di legge si componeva di quattro articoli. La I Commissione ha aggiunto l’articolo 2-bis. L’articolo 1 sancisce, attraverso la novella all’articolo 3 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, il passaggio del rapporto di impiego del personale del corpo nazionale dei vigili del fuoco dal regime di diritto privato a quello di diritto pubblico. È previsto che la riforma si applichi solo al personale permanente e non al personale volontario. Il personale ausiliario di leva rimane assoggettato all’ordinamento militare. L’articolo 2, comma 1, delega il Governo ad adottare con decreto legislativo la disciplina dei contenuti del rapporto di impiego del personale del corpo nazionale dei vigili del fuoco. Tra i princìpi e criteri direttivi si segnalano:l’istituzione di un autonomo comparto di negoziazione, con la previsione nel suo ambito di due procedimenti, uno per il personale delle qualifiche dirigenziali e l’altro per il restante personale, distinti anche con riferimento alla partecipazione delle organizzazioni sindacali rappresentative. Ciascuno dei procedimenti ha ad oggetto materie tassativamente determinate e si conclude con un accordo negoziale recepito con decreto del Presidente della Repubblica, previa delibera della Corte dei conti, a seguito di un emendamento approvato dalla Commissione di merito; la rideterminazione dell’ordinamento del personale anche di livello dirigenziale, attraverso l’introduzione di nuovi istituti diretti a rafforzare la specificità del rapporto di impiego, nonché la revisione o la soppressione dei ruoli, qualifiche, aree funzionali e profili professionali esistenti e l’istituzione di nuovi ruoli, qualifiche ed aree anche di tipo vicedirigenziale. Il comma 2 dell’articolo 2 detta l’iter procedurale da osservare in sede di emanazione dei decreti legislativi. È previsto il coinvolgimento delle organizzazioni sindacali rappresentative a livello nazionale e delle Commissioni parlamentari competenti per materia. a Commissione di merito ha introdotto l’articolo 2-bis, che incrementa di tre unità di livello dirigenziale generale la dotazione organica del personale del Corpo nazionale dei vigili del fuoco. L’articolo 3 contiene una disposizione transitoria mirante ad evitare che si determini una situazione di vuoto normativo nel periodo intercorrente tra le date di entrata in vigore della legge delega in esame e dei decreti legislativi attuativi della delega stessa. L’articolo 4 prevede la copertura finanziaria degli oneri derivanti dall’attuazione della legge. Sarà necessario rivedere tale articolo, che fa riferimento all’esercizio finanziario 2003. L’onere previsto è comunque pari a 90.000.000 di euro per il primo anno, 100.000.000 di euro per il secondo anno e 110.000.000 di euro per il terzo anno.
Roberto GUERZONI (DS-U), sottolineato come sia opportuno un adeguato approfondimento del provvedimento in esame alla luce dei rilevanti profili di competenza della Commissione, si riserva di intervenire nel prosieguo del dibattito, qualora si condivida l’esigenza di rinviare l’espressione del parere, seppure in tempi brevi, in relazione alla sua prevista calendarizzazione in Assemblea.
Daniele GALLI (FI), relatore, ritiene opportuno consentire un opportuno approfondimento del provvedimento, rinviando l’espressione del parere da parte della Commissione, anche in relazione alla sua calendarizzazione in Assemblea.

























