(Dal Resoconto Sommario)
XI Commissione – Resoconto di mercoledì 16 giugno 2004
ATTI DEL GOVERNO
Mercoledì 16 giugno 2004. – Presidenza del presidente Domenico BENEDETTI VALENTINI.
La seduta comincia alle 14.30.
Schema di decreto legislativo recante modifiche ed integrazioni al decreto legislativo n. 66/2003, in materia di apparato sanzionatorio dell’orario di lavoro.
Atto n. 362.
(Seguito dell’esame e conclusione – Parere favorevole con condizioni).
La Commissione prosegue l’esame, rinviato, da ultimo, nella seduta di ieri.
Emerenzio BARBIERI (UDC), relatore, pur avendo preso atto dei rilievi esposti dal rappresentante del Governo nella seduta di ieri, mantiene la sua proposta di parere.
Andrea DI TEODORO (FI), apprezzato il lavoro svolto dal relatore, evidenzia come siano condivisibili le perplessità sollevate dal Governo nella seduta di ieri, in primo luogo con riferimento alla condizione posta al punto 1 relativamente al periodo di riferimento per il calcolo della durata media dell’orario di lavoro non superiore a tre mesi, che rappresenta un irrigidimento rispetto alla previsione dello schema in esame. Ritiene altresì non condivisibile la previsione che la comunicazione alla direzione provinciale del lavoro del superamento del limite delle 48 ore settimanali avvenga nei quindici giorni dalla scadenza del periodo di riferimento, anziché nei trenta previsti nello schema di decreto legislativo, in quanto anche tale previsione sarebbe nel senso di un maggiore irrigidimento e burocratizzazione.
Non condivide inoltre la condizione posta al punto 2, in quanto non in linea con quanto disposto dalla direttiva 93/104/CE che non consente di derogare alla durata massima dell’orario per le attività di guardia o sorveglianza o portierato. Non condivide infine la condizione posta al punto 3, relativamente alla previsione di eccezionali esigenze di servizio, motivate e comunicate ai lavoratori, per la fruizione di due settimane di ferie nei 18 mesi successivi all’anno di maturazione, sottolineando come la disposizione contenuta nello schema di decreto legislativo in esame sia conforme alla direttiva e alla convenzione OIL n. 132 del 1970.
Dichiara pertanto voto contrario sulla proposta di parere del relatore.
Carmen MOTTA (DS-U) rileva come, nonostante il confronto informale tra relatore e rappresentanti dell’opposizione, la proposta di parere in esame non appaia soddisfacente e contenga numerosi punti non condivisibili. Apprezzato il punto 1 delle condizioni, relativamente al periodo di riferimento per il calcolo della durata media dell’orario di lavoro ed al termine di quindici giorni per la comunicazione alla direzione provinciale del lavoro in caso di superamento del limite delle 48 ore di lavoro settimanale, ribadisce tuttavia la propria insoddisfazione in relazione alla mancata previsione di tempestivi controlli sulle violazioni. Rilevato come siano state accolte le indicazioni dell’opposizione ai punti 8 e 9, ribadisce che il godimento delle ferie rappresenta un diritto irrinunciabile dei lavoratori sancito sul piano costituzionale.
Quanto ai controlli sulla salute dei lavoratori addetti al lavoro notturno, non condivide la previsione che tali controlli possano essere affidati ad una figura interna all’azienda, benché previsto dal decreto legislativo n. 626 del 1994, sottolineando come occorra precisare un periodo di riferimento certo per i controlli medesimi. Evidenzia infine come la proposta di parere non sia condivisibile per quanto attiene ai punti 4 e 5, proprio in base alle osservazioni svolte nella seduta di ieri dallo stesso rappresentante del Governo.
Dichiara pertanto voto contrario sulla proposta di parere del relatore.
Emilio DELBONO (MARGH-U) dichiara di condividere le osservazioni del deputato Motta, sottolineando come il relatore e la maggioranza avessero mostrato maggiore disponibilità rispetto alle richieste dell’opposizione nella stesura della prima bozza di proposta di parere. Dichiara pertanto voto contrario sulla proposta di parere del relatore.
La Commissione approva la proposta di parere del relatore (vedi allegato).
La seduta termina alle 15.
Allegato
Schema di decreto legislativo recante modifiche ed integrazioni al decreto legislativo n. 66/2003, in materia di apparato sanzionatorio dell’orario di lavoro (atto n. 362).
PROPOSTA DI PARERE DEL RELATORE APPROVATO DALLA COMMISSIONE
«La XI Commissione (Lavoro pubblico e privato),
esaminato lo schema di decreto legislativo recante modifiche ed integrazioni al decreto legislativo 8 aprile 2003, n. 66, in materia di apparato sanzionatorio dell’orario di lavoro (Atto n. 362);
ritenuto che esso fornisca una corretta puntuale applicazione della legge di delega e delle direttive comunitarie;
delibera di esprimere
PARERE FAVOREVOLE
con le seguenti condizioni riferite al comma 1 dell’articolo unico che compone lo schema di decreto legislativo:
1. alla lettera c), sulla durata massima settimanale dell’orario di lavoro, che modifica l’articolo 4 del decreto legislativo n. 66 del 2003, prevedere che la durata media dell’orario di lavoro sia calcolata con riferimento a un periodo di norma non superiore a tre mesi, invece che quattro, elevabile a sei mesi o, in presenza di particolari esigenze, a dodici mesi dalla contrattazione collettiva, disponendo che la comunicazione alla Direzione provinciale del lavoro del superamento del limite delle 48 ore di lavoro settimanale avvenga nei quindici giorni, anziché trenta, dalla scadenza del periodo di riferimento;
2. dopo la lettera c), aggiungere una lettera recante un comma aggiuntivo volto a stabilire una disciplina derogatoria al limite massimo delle 48 ore settimanali per i lavoratori impegnati in attività di guardia o sorveglianza o portierato. Tale disciplina deve fissare le condizioni che assicurino che nessun datore di lavoro chieda a un lavoratore di lavorare più di 48 ore nel corso di un periodo di 7 giorni, calcolato come media del periodo di riferimento di cui all’articolo 4 del decreto legislativo n. 66 del 2003, a meno che non abbia ottenuto il consenso del lavoratore all’esecuzione di tale lavoro e che nessun lavoratore possa subire un danno per il fatto che non è disposto ad accettare di effettuare tale lavoro, oltre alle altre condizioni previste dall’articolo 22 della direttiva 2003/88/CE del 4 novembre 2003;
3. alla lettera d), sulla fruizione delle ferie annuali, che sostituisce il comma 1 dell’articolo 10 del decreto legislativo n. 66 del 2003, precisare che il periodo annuale di ferie deve essere goduto per almeno due settimane consecutive (in caso di richiesta del lavoratore) nel corso dell’anno di maturazione e per le restanti due settimane – in caso di eccezionali esigenze di servizio, motivate e comunicate ai lavoratori – nei 18 mesi successivi all’anno di maturazione, salvo quanto previsto dalla contrattazione collettiva;
4. alla medesima lettera d), introdurre opportune deroghe per le lavoratrici che – nel corso dell’anno – abbiano fruito dell’astensione per maternità;
5. ancora alla lettera d), posto che il comma 2 dell’articolo 10 del decreto legislativo n. 66 del 2003 prevede che il periodo minimo di quattro settimane non può essere sostituito dalla relativa indennità per ferie non godute, salvo il caso di risoluzione del rapporto di lavoro, considerato altresì che l’articolo 2126 del codice civile prevede che se il lavoro è stato prestato con violazione di norme poste a tutela del prestatore di lavoro, questi ha in ogni caso diritto alla retribuzione, rimettere alla contrattazione collettiva la definizione di una disciplina per i casi in cui non si sia comunque fruito del periodo minimo di ferie entro il termine previsto dalla legge, differenziando i casi di impossibilità imputabile al lavoratore dai casi di impossibilità imputabile al datore di lavoro;
6. sopprimere la lettera e), che modifica l’articolo 13, comma 1, del decreto legislativo n. 66 del 2003, per cui le otto ore previste come orario massimo per il lavoro notturno verrebbero considerate come limite assoluto e non più come limite medio, in quanto tale modifica – tra l’altro – renderebbe inapplicabile il comma 5 del citato articolo 13, in base al quale, con riferimento al settore della panificazione non industriale, la media «di cui al comma 1» va riferita alla settimana lavorativa;
7. alla lettera f), che sostituisce integralmente il comma 1 dell’articolo 14 del decreto legislativo n. 66 del 2003, prevedendo che la valutazione dello stato di salute dei lavoratori notturni deve essere effettuata mediante controlli preventivi e periodici, almeno ogni due anni ed è a carico del datore di lavoro, attraverso le competenti strutture sanitarie pubbliche o tramite il medico competente alla sorveglianza sanitaria ai sensi degli articoli 16 e 17 del decreto legislativo 19 settembre 1994, n. 626, prevedere che dopo il primo controllo biennale successivo all’entrata in vigore del decreto legislativo, la struttura sanitaria o il medico competente possano fissare un intervallo anche maggiore per i successivi controlli, che devono comunque avvenire ad intervalli regolari;
8. alla lettera g), che abroga tutte le sanzioni disciplinanti la materia trattata dal decreto legislativo n. 66 del 2003, ma contenute in altri provvedimenti, indicare espressamente le disposizioni sanzionatorie abrogate, onde evitare dubbi interpretativi, e specificare che tale abrogazione decorre dalla data di entrata in vigore del decreto legislativo correttivo;
9. introdurre il nuovo apparato sanzionatorio delle violazioni inerenti alle disposizioni in materia di orario di lavoro, disciplinato dalla lettera h), in un apposito articolo aggiuntivo, recante la rubrica «Sanzioni», anziché nell’ambito dell’articolo 19 del decreto legislativo n. 66 del 2003, che reca disposizioni transitorie ed abrogazioni;
10. alla lettera h), capoverso 3-bis, sostituire le parole: «espresso dissenso» con le seguenti: «dissenso espresso in forma scritta e comunicato al datore di lavoro non oltre il giorno successivo alla richiesta»;
11. alla lettera h), capoverso 3-quater, sostituire le parole: «articolo 4, comma 2,» con le seguenti: «articolo 4, commi 2, 3 e 4», per evitare dubbi interpretativi sulle sanzioni applicabili per le violazioni dell’orario medio settimanale;
12. alla lettera h), capoverso 3-sexies, elevare la sanzione amministrativa minima a 103 euro, in conformità al principio di delega previsto dall’articolo 2, comma 1, lettera c), della legge 1o marzo 2002, n. 39;
13. alla lettera h), capoverso 3-septies, relativo – tra l’altro – alla violazione della disposizioni concernente il limite di 40 ore settimanali per l’orario normale di lavoro di cui all’articolo 3, comma 1 del decreto legislativo n. 66 del 2003, richiamare anche il comma 2 del medesimo articolo 3 per applicare la sanzione anche ai casi di violazione della disciplina alternativa posta dai contratti collettivi. Analogamente, per quanto riguarda la sanzione per il lavoro straordinario, richiamare anche l’articolo 5, comma 2».




























