(Dal Resoconto Sommario)
Delega al Governo per il riordino dello stato giuridico dei professori universitari.
Nuovo testo C. 4735 Governo.
(Parere alla VII Commissione).
(Seguito dell’esame e rinvio).
La Commissione prosegue l’esame, rinviato, da ultimo, nella seduta del 21 settembre 2004.
Domenico BENEDETTI VALENTINI (AN), relatore, premessa una valutazione positiva sul provvedimento in esame, che apporta significativi chiarimenti nella disciplina di una materia caratterizzata da una stratificazione di norme che ha determinato una serie di anomalie e disparità di trattamento, ribadisce alcune delle perplessità già manifestate.
Ricorda come il Governo abbia peraltro fornito i seguenti ulteriori chiarimenti. Quanto all’articolo 2, comma 1, lettera a), punto 2), ai sensi dell’articolo 48 del trattato UE, tutti i cittadini dell’Unione europea possono partecipare ai concorsi per professore universitario. Per coerenza con tale principio è apparso opportuno integrare le Commissioni dei giudizi per il conseguimento della idoneità scientifica nazionale con la presenza di docenti presso università dell’Unione europea: tale integrazione rappresenta un passo avanti nella progressiva armonizzazione dei sistemi di istruzione superiore, che i paesi europei stanno perseguendo a seguito degli impegni assunti con le dichiarazioni della Sorbona e di Bologna e dei successivi Consigli di Lisbona, Barcellona e Berlino. Peraltro, il criterio della reciprocità risulta inapplicabile, dal momento che l’accesso alla docenza è disciplinato con modalità diverse nei diversi paesi europei e non ovunque sono costituite commissioni nazionali per la verifica dell’idoneità: per esempio, nel Regno Unito, i professori universitari sono valuti e reclutati da ciascuna università sulla base del curriculum posseduto. Inoltre, il criterio della reciprocità è stato superato in ambito europeo, in quanto il principio adottato concordemente dai paesi dell’Unione europea nella materia dell’istruzione, ivi compresa quella universitaria, è quello del «coordinamento aperto», secondo cui ciascun paese adotta autonomamente e liberamente tutti gli strumenti ritenuti idonei al perseguimento dell’obiettivo generale di coordinamento del settore. Va inoltre tenuto presente che, essendo diversamente disciplinato l’accesso alla docenza nei paesi dell’UE, in assenza di commissioni giudicatrici, il principio seguito comunemente per la definizione dei curricula dei candidati interessati è quello di ricorrere al giudizio di referies internazionali.
Giudica tali chiarimenti non del tutto convincenti con riferimento all’esigenza di reciprocità per la materia disciplinata all’articolo 2, comma 1, lettera a), punto 2). Quanto all’articolo 2, comma 1, lettera a), punto 3), mantiene le proprie perplessità in ordine alle possibilità di ridefinizione per riduzione e accorpamento nei settori scientifico-disciplinari. Ritiene altresì opportuno un chiarimento in ordine all’articolo 2, comma 1, lettera f), in particolare per quanto attiene alla previsione in base alla quale nelle università statali i contratti di diritto privato a tempo determinato possono essere stipulati entro il limite del 50 per cento del numero dei docenti di ruolo della stessa università: ritiene infatti che tale percentuale possa essere eccessiva. Evidenzia quindi come debba essere approfondita la questione dei requisiti per l’elettorato passivo relativo alle cariche di preside di facoltà e di rettore. All’articolo 2, comma 1, lettera i), non condivide l’equiparazione del titolo di dottore di ricerca o del diploma di specializzazione al master universitario di secondo livello. All’articolo 2, comma 1, lettera p), si fa riferimento ai professori di prima e seconda fascia «nominati secondo le disposizioni del presente articolo»: rileva, in proposito, come debba essere chiarito se la relativa disciplina si applichi anche ai professori nominati in precedenza.
Il sottosegretario Stefano CALDORO evidenzia, quanto al tema della reciprocità, che gli accordi in sede europea sono nel senso del cosiddetto «coordinamento aperto» mentre il reclutamento è sottoposto a discipline diverse nei paesi europei ed in particolare nel Regno Unito. Quanto alla valutazione dei curricula, in Italia vi è un sistema rigido mentre sul piano internazionale è ormai prevalso il sistema dei referies. Evidenzia altresì come occorra garantire un sufficiente margine di autonomia e libertà nella scelta dei professori universitari, valutandone le caratteristiche e qualità. Ritiene che ciò valga anche con riferimento alla valutazione di titoli e master, potendosi addirittura valutare in termini differenziati un master rispetto ad un altro.
Andrea DI TEODORO (FI) invita il Governo a chiarire se la scelta delle università nell’ambito della lista di idoneità sia libera e se la dichiarazione di idoneità abbia limiti temporali.
Il sottosegretario Stefano CALDORO chiarisce che la scelta delle università nell’ambito della lista di idoneità è libera e che la dichiarazione di idoneità ha la durata di un certo numero di anni.
Domenico BENEDETTI VALENTINI (AN), relatore, si riserva di predisporre una proposta di parere.




























