(Dal Resoconto Sommario)
UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI
Martedì 13 settembre 2005.
L’ufficio di presidenza si è riunito dalle 14 alle 14.20.
Martedì 13 settembre 2005. – Presidenza del presidente Domenico BENEDETTI VALENTINI. – Interviene il sottosegretario di Stato per il lavoro e le politiche sociali Maurizio Sacconi.
La seduta comincia alle 14.20.
Disposizioni in materia di tutela della concorrenza nel settore del trasporto pubblico locale.
Nuovo testo unificato C. 3053 e abb.
(Parere alla IX Commissione).
(Esame e conclusione – Parere favorevole).
La Commissione inizia l’esame.
Daniele GALLI (FI), relatore, rileva come il provvedimento all’esame della Commissione in sede consultiva sia finalizzato a delineare un quadro di certezza normativa nel settore del trasporto pubblico locale, tentando di dare una soluzione alle criticità relative agli oneri finanziari e all’efficienza del servizio. La regolazione del trasporto pubblico locale si è fondata, dal 1981 al 1995, sulla legge n. 151 del 1981, che tentava di rispondere alle esigenze di eliminare i deficit pregressi, di prevenire nuove situazioni di dissesto e di avviare una nuova fase di responsabilizzazione economica e gestionale delle aziende. La legge citata avrebbe dovuto promuovere un processo di pianificazione, programmazione e regolazione del trasporto pubblico locale, ma è stata solo molto parzialmente realizzata. La maggior parte delle regioni ha quindi continuato ad erogare contributi d’esercizio ancorati al costo storico dei servizi, con conseguenti deficit d’esercizio.
La legge n. 549 del 1995 – provvedimento collegato alla manovra di finanza pubblica per il 1996 – prevedeva quindi, relativamente al comparto del trasporto pubblico, di abolire il Fondo nazionale dei trasporti e di delegare il Governo ad emanare decreti legislativi finalizzati ad una nuova disciplina del settore. Le indicazioni contenute nella legge n. 549 del 1995 sono state successivamente definite con la legge n. 59 del 1997 ed il decreto legislativo n. 422 del 1997. Con quest’ultimo, si sono previste le modalità per superare gli assetti monopolistici nella gestione dei servizi di trasporto urbano ed extraurbano e per introdurre regole di concorrenzialità nel periodico affidamento degli stessi.
Il provvedimento in esame è pertanto finalizzato ad assicurare la tutela della concorrenza nel settore del trasporto pubblico locale, favorendo in particolare un equilibrio di mercato nel processo di liberalizzazione del settore, nonché il perseguimento degli obiettivi di riforma previsti dalla legge 15 marzo 1997, n. 59, dal decreto legislativo 19 novembre 1997, n. 422, e dalle leggi regionali di attuazione, nonché la sicurezza dei viaggiatori trasportati, l’omogeneità dei requisiti professionali, la tutela delle condizioni di lavoro, facendo comunque salve le competenze attribuite alle regioni a statuto speciale ed alle province autonome di Trento e di Bolzano dai rispettivi statuti e dalle relative norme di attuazione, nonché dalla legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3.
L’articolo 2 disciplina il regime transitorio, prevedendo che, ferme restando le procedure di gara ad evidenza pubblica già avviate o concluse, le regioni possano prevedere proroghe di affidamento fino a un massimo di quattro anni che vengono disposte dai soggetti affidatari dei servizi, precisando le condizioni perché si possa utilizzare la possibilità di proroga. In base all’articolo 3, le disposizioni previste all’articolo 2 si applicano, in quanto compatibili, anche ai soggetti che risultano aggiudicatari di procedure ad evidenza pubblica e che provvedono a dare luogo ad un nuovo soggetto societario mediante fusione o la costituzione di una società consortile.
L’articolo 4, in materia di contratto di servizio, prevede che l’esercizio dei servizi di trasporto pubblico regionale e locale, con qualsiasi modalità effettuati e in qualsiasi forma affidati, è regolato mediante contratti di servizio di durata non inferiore a quattro anni e non superiore a nove anni. L’esercizio deve rispondere a principi di economicità ed efficienza, da conseguire anche attraverso l’integrazione modale dei servizi pubblici di trasporto. Prevede inoltre che, nell’ambito dell’obiettivo di incentivare il superamento degli assetti monopolistici e di introdurre regole di concorrenzialità nella gestione dei servizi di trasporto regionale e locale, per l’affidamento dei servizi, le regioni e gli enti locali debbano garantire, ai sensi della lettera g-bis), introdotta nell’articolo 18, comma 2, del decreto legislativo n. 422 del 1997, l’indicazione delle modalità di trasferimento dal precedente gestore all’impresa subentrante del trattamento di fine rapporto maturato al momento del subentro, che può consistere nel rilascio di apposita polizza assicurativa stipulata dal gestore uscente a garanzia del trattamento di fine rapporto maturato.
L’articolo 5 prevede l’istituzione dell’Osservatorio nazionale del trasporto pubblico locale, presso il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, senza nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio dello Stato. La composizione, l’organizzazione e le funzioni dell’Osservatorio sono disciplinate con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, da adottare, d’intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, sentite le competenti Commissioni parlamentari, entro centoventi giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione.
L’articolo 6 reca norme in materia di investimenti per lo sviluppo del trasporto pubblico locale, l’articolo 7 prevede la tutela della concorrenza tramite espresso divieto, per le società ad esclusivo o prevalente capitale pubblico, nonché a società private, cooperative e consorzi che svolgono servizi di trasporto pubblico locale urbano ed extraurbano, di utilizzare, per i servizi di trasporto di natura esclusivamente commerciale, autobus acquistati con sovvenzioni pubbliche.
L’articolo 8 prevede un Fondo per la mobilità per il personale delle aziende di trasporto pubblico locale, istituito, a decorrere dall’anno 2005, presso il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti. Il Fondo è volto a favorire l’attuazione dei processi di mobilità del personale in esubero nelle aziende di trasporto pubblico locale verso amministrazioni pubbliche e aziende pubbliche o private. La dotazione del Fondo, per ciascuno degli anni del triennio 2005-2007, è pari a 5 milioni di euro e può essere integrata mediante finanziamenti da iscrivere annualmente nella legge finanziaria. La dotazione del Fondo di cui al comma 1 è altresì costituita, per ciascuno degli anni del triennio 2005-2007, da una quota parte delle risorse finanziarie trasferite alle regioni in attuazione del decreto legislativo 19 novembre 1997, n. 422, e successive modificazioni, e dell’articolo 6 del provvedimento in esame, definita con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, d’intesa con il Ministro dell’economia e delle finanze, sentita la Conferenza unificata di cui all’articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, da adottare entro 180 giorni dall’entrata in vigore della presente legge. Nell’ambito dei processi di mobilità, è attribuita priorità alle esigenze degli uffici periferici del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti con particolare riferimento ai servizi resi all’utenza. Con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, sono individuati i criteri e le modalità per l’attuazione dei processi di mobilità previsti dal comma 1.
L’articolo 9 reca norme in materia di omogeneità dei servizi ferroviari in concessione, l’articolo 10 disciplina il regime della proprietà delle infrastrutture destinate al trasporto rapido di massa, attribuite al demanio dei comuni competenti per territorio; le infrastrutture di proprietà dello Stato alla data di entrata in vigore della legge sono trasferite a titolo gratuito al demanio del comune competente. L’articolo 11 prevede l’equiparazione del trattamento fiscale delle aziende operanti nel trasporto pubblico locale, definendo come «contributi in conto esercizio» e non come «ricavi» gli importi corrisposti dalle regioni agli enti che già operano in regime di concessione a seguito di gara ad evidenza pubblica.
Formula infine una proposta di parere favorevole.
Roberto GUERZONI (DS-U) osserva che l’articolo 8, comma 4, prevede che, nell’ambito dei processi di mobilità del personale in esubero nelle aziende di trasporto pubblico locale, venga attribuita priorità alle esigenze degli uffici periferici del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti con particolare riferimento ai servizi resi all’utenza: si chiede se l’indicazione di tal priorità sia utile rispetto all’obiettivo di perseguire il miglioramento del servizio agli utenti. A tale scopo, sarebbe forse preferibile che i processi di mobilità avvenissero a favore innanzitutto di altre aziende che forniscono servizi di trasporto pubblico locale.
Daniele GALLI (FI), relatore, precisa che il comma 5 dell’articolo 8 prevede che siano individuati i criteri e le modalità per l’attuazione dei processi di mobilità con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti.
La Commissione approva la proposta di parere del relatore.
SEDE REFERENTE
Martedì 13 settembre 2005. – Presidenza del presidente Domenico BENEDETTI VALENTINI. – Interviene il sottosegretario di Stato per il lavoro e le politiche sociali, Maurizio Sacconi.
La seduta comincia alle 14.40.
Istituzione del reddito sociale.
C. 872 Bertinotti, C. 13 iniziativa popolare, C. 2575 Cento.
(Seguito dell’esame e rinvio).
La Commissione prosegue l’esame, rinviato, da ultimo, nella seduta del 26 luglio 2005.
Domenico BENEDETTI VALENTINI, presidente, avverte che è stato presentato un articolo aggiuntivo (vedi allegato).
Invita quindi il deputato Dario Galli ad assumere la funzione di relatore sostituendo il deputato Caruso, che non ha avuto la possibilità di seguire l’iter del provvedimento.
Roberto GUERZONI (DS-U) ricordato come il deputato Alfonso Gianni, tra i firmatari della proposta di legge C. 872, avesse dichiarato la disponibilità del suo gruppo a modificare il testo al fine di raccogliere sul medesimo un più vasto consenso, illustra il suo articolo aggiuntivo 1.01, sottolineando l’opportunità che sul medesimo si svolga un costruttivo confronto tra maggioranza e opposizione.
Il sottosegretario Maurizio SACCONI ritiene non sussistano le condizioni per un confronto costruttivo sulla materia in esame, considerato che il testo proposto è frutto di una filosofia del tutto opposta a quella della maggioranza. Dichiara altresì la propria contrarietà sull’articolo aggiuntivo Guerzoni 1.01, che prevede il reddito minimo di inserimento, istituto già sperimentato nella passata legislatura che ha prodotto risultati fallimentari, in particolare nel Mezzogiorno d’Italia. Osserva che tale istituto potrebbe innescare disfunzioni simili a quelle verificatesi per i lavoratori socialmente utili, figura che si sta cercando di superare.
Roberto GUERZONI (DS-U) invita il sottosegretario Sacconi a valutare con maggiore attenzione e disponibilità il suo articolo aggiuntivo 1.01, sottolineando come l’istituto del reddito minimo di inserimento non abbia nulla a che fare con i lavoratori socialmente utili. Sottolinea in proposito come, nel corso delle audizioni di rappresentanti regionali svolte dalla Commissione, sia stato illustrato un serio lavoro legislativo regionale in tale ambito.
Il sottosegretario Maurizio SACCONI ribadisce la contrarietà del Governo sull’articolo aggiuntivo 1.01, in quanto l’istituto del reddito minimo di inserimento è stato sperimentato nella passata legislatura con risultati non positivi, in particolare nel Mezzogiorno; ricorda come, con il cosiddetto Patto per l’Italia, siglato dall’attuale maggioranza, si sia invece previsto un istituto molto diverso, quello del reddito di ultima istanza.
Domenico BENEDETTI VALENTINI, presidente, rileva come, prescindendo dal merito dell’articolo aggiuntivo Guerzoni 1.01, nel medesimo non si preveda la necessaria copertura finanziaria.
Roberto GUERZONI (DS-U) precisa che la copertura dovrà essere determinata con la legge finanziaria.
Dario GALLI (LNFP), relatore, evidenzia come il provvedimento in esame sia contrario alla concezione di mercato del lavoro propria alla maggioranza e non sia assolutamente utile per incentivare i giovani ad entrare nel mondo del lavoro. Evidenzia altresì come norme quali quelle in esame, secondo l’esperienza già compiuta in passato, finirebbero per determinare una forte spesa pubblica e generare flussi finanziari in favore di aree del Paese in cui la legalità non è garantita e dove coloro che risultano essere disoccupati in realtà lavorano in nero. Ritiene che il problema del lavoro nel Paese debba essere valutato tenendo presente che, con cadenza periodica, viene richiesta manodopera proveniente dai Paesi extracomunitari, in quanto, come noto, i cittadini italiani non sono disposti a svolgere lavori richiesti sul territorio nazionale: pertanto, sarebbe più opportuno creare le condizioni, attraverso incentivi fiscali o di altro genere – per esempio, rieducando ad una cultura del lavoro che si sta perdendo – per fare in modo che quel tipo di lavori venga svolto da cittadini italiani. Dichiara pertanto la propria contrarietà anche sull’articolo aggiuntivo Guerzoni 1.01.
La Commissione respinge l’articolo aggiuntivo Guerzoni 1.01.
Domenico BENEDETTI VALENTINI, presidente, avverte che il testo sarà subito trasmesso alle Commissioni competenti in sede consultiva per l’espressione del prescritto parere.
Nessun altro chiedendo di intervenire, rinvia quindi il seguito dell’esame ad altra seduta.
La seduta termina alle 15.

























