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Il Diario del Lavoro

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Home - Camera - Commissione Lavoro, pubblico e privato

Commissione Lavoro, pubblico e privato

22 Ottobre 2009
in Camera

(Dal Resoconto Sommario)

SEDE CONSULTIVA

Martedì 14 giugno 2005. – Presidenza del presidente Domenico BENEDETTI VALENTINI.

La seduta comincia alle 14.15.

DL 63/2005: Disposizioni urgenti per lo sviluppo e la coesione territoriale, nonché per la tutela del diritto d’autore.
C. 5901 Governo, approvato dal Senato.
(Parere alla I Commissione).
(Esame e conclusione – Parere favorevole con osservazioni).

La Commissione inizia l’esame.

Domenico BENEDETTI VALENTINI, presidente, avverte che sostituirà il relatore, che comunque è in arrivo. Illustra quindi il contenuto del decreto-legge e del relativo disegno di legge di conversione, ricordando come, nel testo originario, il decreto-legge in esame constava di due articoli, oltre a quello relativo all’entrata in vigore; nel corso dell’iter di conversione al Senato sono stati approvati undici articoli aggiuntivi, dieci dei quali riferiti al decreto-legge ed uno al disegno di legge di conversione.

L’articolo 1 del decreto-legge attribuisce al Presidente del Consiglio dei ministri o ad un ministro da lui delegato le competenze concernenti lo sviluppo e le politiche di coesione nel Mezzogiorno. L’articolo 2, con il fine dichiarato di realizzare un più efficace coordinamento, anche a livello internazionale, delle funzioni di contrasto delle attività illecite lesive della proprietà intellettuale, affianca la Presidenza del Consiglio al Ministero per i beni e le attività culturali in alcune funzioni da esso svolte in materia di tutela del diritto d’autore. L’articolo 2-bis estende alla campagna per i referendum abrogativi del 2005 le agevolazioni fiscali per l’acquisto di materiale elettorale e di spazi di comunicazione politica, attualmente previste per la propaganda svolta in occasione di elezioni politiche, regionali e amministrative. Gli articoli da 2-ter a 2-quinquies prevedono l’obbligo (articolo 2-ter) per le stazioni appaltanti di opere pubbliche in aree di interesse archeologico di trasmettere al Soprintendente territorialmente competente, copia del progetto preliminare dell’intervento comprendente gli esiti delle indagini geologiche e archeologiche preliminari ai fini della verifica preventiva dell’interesse archeologico, le cui procedure sono dettagliatamente descritte nell’articolo 2-quater. L’articolo 2-quinquies prevede le norme per l’adeguamento delle regioni e delle province autonome di Trento e di Bolzano alle disposizioni in esame e reca una norma di invarianza finanziaria. L’articolo 2-sexies attribuisce nuovamente al giudice amministrativo la competenza in materia di controversie relative all’applicazione del prelievo supplementare in materia di quote latte. L’articolo 2-septies integra il decreto del ministro delle politiche agricole e forestali del 6 marzo 1995, inserendo il vitigno «Primitivo» fra quelli la cui indicazione nel nome di un prodotto vinicolo è limitata, e riservandone la menzione ai soli vini denominati «Manduria», e «Gioia del Colle».
L’articolo 2-octies mira a potenziare l’Ufficio per il federalismo amministrativo del Dipartimento per gli affari regionali della Presidenza del Consiglio, assegnandogli un dirigente di prima fascia di staff; sopprime inoltre la figura del Commissario straordinario del Governo per il federalismo amministrativo, prevedendone la sostituzione (facoltativa) con un consigliere speciale. L’articolo 2-novies assegna 7 milioni di euro annui, a decorrere dall’esercizio finanziario 2005, all’incentivazione della produttività del personale del soppresso Ministero della pubblica istruzione (ora in servizio presso il Ministero dell’istruzione, dell’università e della ricerca) con la finalità di assicurare adeguato supporto alla riforma degli ordinamenti scolastici prevista dalla L. 53/2003. L’articolo 2-decies prevede che gli enti di ricerca iscritti all’Anagrafe nazionale delle ricerche, possano destinare le entrate derivanti da attività svolte nei confronti di terzi su base convenzionale, anche all’incentivazione del personale addetto a tali ricerche. L’articolo 2-undecies esclude alcune categorie di monete, ritenute di limitato valore, dalle prescrizioni recate dal Codice dei beni culturali per i beni di particolare interesse storico-archeologico in caso di alienazione, commercio ed esportazione dal territorio dell’Unione Europea.
L’articolo 2 del disegno di legge di conversione novella l’articolo 1, commi 49-53, della legge 243/2004, recante norme in materia pensionistica e deleghe al Governo nel settore della previdenza pubblica. Il testo prevede la redazione di due testi unici, uno per la previdenza obbligatoria e l’altro per la previdenza complementare, mentre la previgente formulazione delle disposizioni in esame disponeva la redazione di un testo unico «in materia previdenziale». I principi e i criteri direttivi rimangono immutati, mentre, con riferimento al testo unico in materia di previdenza complementare, si rinvia ai commi da 41 a 49 per quanto riguarda il procedimento prodromico alla definitiva approvazione e le modalità della copertura finanziaria.
Ricorda, in particolare, che i commi 50-53 dell’articolo 1 della richiamata legge 243 del 2004 recano un’ampia delega al Governo per l’emanazione di un testo unico in materia previdenziale, con riferimento anche al settore agricolo, mentre il comma 49 prevede la delega ad adottare decreti correttivi ed integrativi entro diciotto mesi dall’entrata in vigore dei decreti legislativi di cui ai commi 1, 10, 11 e 31 dello stesso articolo 1. Lo stesso comma prevede altresì che, nel caso in cui tali decreti correttivi siano approvati in un momento in cui sia già stato emanato il testo unico di cui ai citati commi 50-53, gli stessi decreti correttivi andranno formulati con riferimento al testo unico, se riguardanti disposizioni in esso ricomprese.
Più specificamente, il comma 50, primo periodo, ha delegato il Governo ad adottare un testo unico delle disposizioni in materia previdenziale, con particolare riferimento al regime pensionistico obbligatorio, che consegua i seguenti obiettivi: determinare con maggiore precisione i campi di applicazione delle diverse competenze; garantire una maggiore speditezza e semplificazione delle procedure amministrative, anche con riferimento alle correlazioni esistenti tra le diverse gestioni; armonizzare le aliquote contributive; semplificare e razionalizzare le disposizioni previdenziali per il settore agricolo, uniformandolo agli altri settori produttivi.
Al fine di conseguire gli obiettivi sopra elencati, il Governo è delegato a modificare, correggere, ampliare e abrogare espressamente le norme vigenti in materia di contribuzione, erogazione delle prestazioni, attività amministrativa e finanziaria degli enti preposti all’assicurazione obbligatoria per l’invalidità, la vecchiaia ed i superstiti ed erogazione degli assegni sociali, basandosi sui principi su cui si fonda la legislazione previdenziale, con particolare riferimento al regime pensionistico obbligatorio, quale risulta dalla vigente disciplina e dalle norme del provvedimento in esame.
Il testo unico deve essere adottato entro diciotto mesi dalla data di entrata in vigore della legge, e cioè entro il 6 aprile 2006. Sullo schema del testo unico si pronunciano in sede consultiva le competenti Commissioni parlamentari entro 40 giorni dalla data di trasmissione, che deve avvenire entro il novantesimo giorno antecedente la scadenza del termine per l’esercizio della delega (comma 51). Entro i successivi dodici mesi il Governo può adottare disposizioni correttive ed integrative del testo unico, sulla base dei principi e criteri direttivi di delega indicati al comma 1 (comma 52). Infine, per la predisposizione del testo unico il Governo si avvale di un gruppo di lavoro costituito ad hoc con decreto del Ministro del lavoro, di cui fanno parte esperti della materia, fino ad un massimo di 5, e personale dipendente delle pubbliche amministrazioni. (comma 53).
Il secondo periodo del comma 50 reca disposizioni concernenti la semplificazione e razionalizzazione delle norme previdenziali del settore agricolo. Esse concernono in particolare: i criteri da seguire per tale razionalizzazione, che devono essere omogenei a quelli adottati negli altri settori produttivi e a quelli prevalentemente adottati a livello comunitario; il rafforzamento della rappresentanza delle organizzazioni professionali e sindacali nella gestione della previdenza, anche ristrutturando il relativo assetto. Viene confermato, inoltre, il principio della graduale sostituzione dei criteri induttivi per l’accertamento della manodopera impiegata con criteri oggettivi.
Segnala peraltro che la legge 7 marzo 2003, n. 38, legge collegata in materia di agricoltura, all’articolo 1, comma 2, ha delegato il Governo a coordinare ed armonizzare la normativa previdenziale con le disposizioni legislative di cui ai decreti legislativi n. 228/2001, in materia di agricoltura e n. 226/2001 in materia di pesca ed acquacoltura (lettere f) ed h)) nonché a favorire la presenza dei giovani in agricoltura anche attraverso l’adozione di una disciplina previdenziale adeguata (lettera l). Dall’adozione del testo unico non devono discendere oneri per la finanza pubblica (commi 50, ultimo periodo, e 52).
Il comma 1 dell’articolo in esame reca alcune modifiche all’articolo 1, comma 50, primo periodo, della legge n. 243 del 2004.

In particolare: attraverso il meccanismo della novella si prevede l’emanazione di uno o più decreti legislativi contenenti testi unici concernenti sia il riordino del sistema della previdenza obbligatoria sia del sistema della previdenza complementare (comma 1, lettera a)); si aggiunge un ulteriore periodo che prevede, ai fini dell’adozione dello schema di decreto o di ciascuno degli schemi di decreto recanti il testo unico in materia di previdenza complementare, l’applicazione dei principi e i criteri direttivi di cui alla richiamata L. 243 secondo le modalità di cui ai commi da 41 a 49 (comma 1, lettera c)).
Ricorda, in proposito, che i commi 41-43 recano disposizioni di copertura degli oneri derivanti dall’attuazione di decreti legislativi, mentre i commi 44-49 recano il procedimento di approvazione dei decreti legislativi. Al riguardo, ricorda che l’articolo 13, comma 1, del decreto-legge 14 marzo 2005, n. 35, convertito dalla legge 14 maggio 2005, n. 80 (cosiddetto decreto sulla competitività) ha individuato, come previsto dal richiamato comma 42, le risorse necessarie a garantire la graduale attuazione delle deleghe legislative in materia di previdenza complementare previste dalla citata legge n. 243 del 2004. In particolare, la disposizione reca uno stanziamento pari a 20 milioni di euro per il 2005, 200 milioni per il 2006 e 530 milioni annui a decorrere dal 2007, al fine di consentire l’attuazione della disciplina di delega in materia di previdenza complementare e, quindi, di cui all’articolo 1, comma 1, lettera c), e articolo 1, comma 2, lettere e), h), i), l) e p), nonché commi da 41 a 49, della richiamata L. 243. Si prevedono poi ulteriori modifiche di mero carattere formale (comma 1, lettera b)).
Il successivo comma 2 reca ulteriori modifiche al richiamato articolo 1. In particolare: si dispone una modifica formale al secondo periodo del comma 49 dell’articolo 1 della più volte richiamate legge n. 243, facendo ovviamente riferimento non più ad un unico testo unico ma a più provvedimenti (comma 2, lettera a)); viene specificato, a fini di coordinamento con le disposizioni di cui al precedente comma 1, che la procedura di trasmissione al Parlamento ai fini dell’espressione del parere, nonché i termini per l’adozione di disposizioni correttive o modificative e la costituzione del gruppo di lavoro di esperti di cui, rispettivamente, ai commi 51, 52 e 53 dell’articolo 1, riguardano il solo testo unico in materia di previdenza obbligatoria (comma 2, lettere b), c) e d)).
Ricorda quindi che il terzo comma dell’articolo 117 della Costituzione annovera la previdenza complementare tra le materie di competenza legislativa concorrente, nelle quali è riservata allo Stato la sola determinazione dei princìpi fondamentali della disciplina. Appare opportuno raccordare, relativamente ai principi e criteri direttivi per l’esercizio della delega sul testo unico in materia di previdenza complementare, la previsione di cui alla lettera a) con quella di cui alla lettera c) dell’articolo 2, comma 1 del disegno di legge di conversione in esame. Infatti la lettera a), modificando il primo periodo del comma 50, estende i principi e criteri direttivi previsti inizialmente per il testo unico in materia di previdenza anche al testo unico in materia di previdenza complementare. In particolare il primo periodo del comma 50 dispone, tra l’altro, che la delega debba essere esercitata «nel rispetto dei principi su cui si fonda la legislazione previdenziale, con particolare riferimento al regime pensionistico obbligatorio, quale risulta dalla vigente disciplina e dalle norme introdotte ai sensi della presente legge». Invece la lettera c) dispone che per il testo unico sulla previdenza complementare si applicano «i principi e criteri direttivi di cui alla presente legge». Sembrerebbe che con tale ultimo inciso si intenda rinviare ai principi e criteri direttivi di cui al primo periodo del comma 50. Se così fosse tale inciso sarebbe ultroneo, se non fuorviante.
In ogni caso, al primo periodo del comma 50, così come modificato, avendo previsto un’apposita delega per un testo unico sulla previdenza complementare, andrebbe valutata l’opportunità di mantenere l’inciso «con particolare riferimento al regime pensionistico obbligatorio» e di modificare e/o integrare le finalità da raggiungere con i testi unici.

Luigi MANINETTI (UDC), relatore, ringrazia il presidente della Commissione per aver illustrato il contenuto del provvedimento e formula una proposta di parere favorevole con osservazioni (vedi allegato 1).

Roberto GUERZONI (DS-U) rileva come il provvedimento in esame non sia condiviso dal suo gruppo, consistendo in un decreto-legge che disciplina materie disomogenee, al cui interno sono contenute anche norme di delegazione al Governo, sebbene si sia utilizzato l’escamotage di inserire tali norme nel disegno di legge di conversione. Quanto al merito della delega, che riguarda la competenza della Commissione, rileva che le norme inserite all’articolo 2 del disegno di legge di conversione appaiano oscure nella loro finalità e caratterizzate dall’assenza di chiare indicazioni di princìpi e criteri direttivi. Come evidenziato nella stessa relazione, nel testo in esame si prevede la redazione di due testi unici, uno per la previdenza obbligatoria e l’altro per la previdenza complementare, introducendo una modifica delle disposizioni delle legge n. 243 del 2004 di riforma previdenziale senza che ne siano chiare le motivazioni. Ritiene che il percorso previsto dalla legge n. 243 dovrebbe essere rispettato, definendo i provvedimenti attuativi delle norme in materia di previdenza complementare per procedere solo in un successivo momento alla definizione del relativo testo unico, mentre l’unificazione di due momenti distinti rischia di creare confusione sul piano normativo. Evidenziato come sulla materia il confronto tra le parti sociali abbia già definito alcune tappe temporali che debbono essere rispettate, ricorda altresì come in materia di previdenza complementare debbano essere salvaguardate le competenze regionali e la delega per la redazione di testi unici sulle cosiddette competenze residuali previste dalla cosiddetta legge La Loggia.
Evidenziata l’esigenza di sottolineare nel parere della Commissione l’opportunità di procedere allo stralcio dell’articolo 2 del disegno di legge di conversione, dichiara quindi voto contrario sulla proposta di parere favorevole, anche se corredato di osservazioni.

Aldo PERROTTA (FI) dichiara voto favorevole sulla proposta di parere del relatore, evidenziando, tra l’altro, come sia necessario dare attuazione in tempi brevi alla legge comunitaria per il 2004, relativamente – per quanto ora rileva – alla parte che impatta sulla disciplina previdenziale.

La Commissione approva la proposta di parere del relatore.

Piano di azione per lo sviluppo economico, sociale e territoriale.
C. 5736 Governo.
(Parere alla I e alla V Commissione).
(Esame nuovo testo e conclusione – Parere favorevole con osservazioni).

La Commissione inizia l’esame.

Luigi MANINETTI (UDC), relatore, rileva come nella seduta del Consiglio dei Ministri dell’11 marzo scorso è stato approvato il Piano d’azione per lo sviluppo economico, sociale e territoriale, ossia il piano per la competitività, consistente in due distinti provvedimenti, il primo dei quali, il decreto-legge 14 marzo 2005, n. 35, convertito dalla legge 14 maggio 2005, n. 80, ha individuato le risorse necessarie a garantire la graduale attuazione delle deleghe legislative in materia di previdenza complementare previste dalla legge n. 243 del 2004. In particolare, esso reca uno stanziamento pari a 20 milioni di euro per il 2005, 200 milioni per il 2006 e 530 milioni annui a decorrere dal 2007, al fine di consentire l’attuazione della disciplina di delega in materia di previdenza complementare e, quindi, di cui all’articolo 1, comma 1, lettera c), e articolo 1, comma 2, lettere e), h), i), l) e p), nonché commi da 41 a 49, della richiamata legge n. 243.
Il secondo provvedimento è costituito dal disegno di legge in esame, recante «Piano di azione per lo sviluppo economico, sociale e territoriale», all’esame della Commissione nel testo adottato come testo base dalle Commissioni riunite I e V. Nel testo, sono state espunte le disposizioni già inserite, nel corso dell’esame parlamentare, nel decreto-legge n. 35 del 2005, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 maggio 2005, n. 80, e sono state introdotte nuove disposizioni anche al fine di recepire alcune delle indicazioni pervenute dalle parti sociali nel corso delle audizioni informali svolte dalle Commissioni. Dal testo sono state inoltre espunte le disposizioni in materia di semplificazione normativa e amministrativa presenti anche nel disegno di legge di semplificazione n. 5864, già approvato dal Senato.
L’articolo 1 reca «Delega al Governo in materia di semplificazione di tributi locali»; l’articolo 2 reca «Delega al Governo per l’adeguamento dei sistemi contabili pubblici»; l’articolo 3 reca «Semplificazione nei rapporti con gli uffici dell’amministrazione finanziaria; l’articolo 4 reca «Misure per la razionale produzione e distribuzione energetica e per la tutela dell’ambiente»; l’articolo 5 reca «Legge obiettivo per le città»; l’articolo 6 reca «Contributi in conto interessi su finanziamenti bancari da parte del Fondo per l’innovazione tecnologica e altri Fondi di garanzia»; l’articolo 7 reca «Disposizioni in favore dell’internazionalizzazione delle imprese»; L’articolo 8 reca «Diffusione delle tecnologie»; l’articolo 9 reca «Riduzione delle garanzie finanziarie per le imprese eco-certificate»; l’articolo 10 reca «Modificazioni al decreto legge n. 35 del 2005, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 80 del 2005»; l’articolo 11 reca «Disposizioni per il potenziamento dei centri fieristici; l’articolo 12 «Disposizioni per le imprese di produzione alimentare»: l’articolo 13 «Disposizioni in materia di realizzazione, acquisizione e adeguamento di beni immobili; l’articolo 14 «Legge obiettivo per il turismo di qualità»; l’articolo 15 «Modifiche al decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276, in materia di lavoro accessorio»; l’articolo 16 «Avvio dei Fondi di previdenza complementare dei dipendenti delle amministrazioni pubbliche»; l’articolo 17 «Erogazioni liberali in materia di beni culturali»; l’articolo 18»Volontariato sociale»; l’articolo 19 «Trascrizione degli atti di destinazione»; l’articolo 20 «Imposizione fiscale sui tabacchi lavorati»; l’articolo 21 «Copertura finanziaria».
Gli articoli più strettamente di competenza della Commissione sono gli articoli 15 e 16. L’articolo 15 reca «Modifiche al decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276, in materia di lavoro accessorio»; esso prevede che «All’articolo 70, comma 1, lettera e-bis), del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276, come modificato dall’articolo 1-bis, comma 1, lettera d) del decreto-legge 14 marzo 2005, n. 35, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 maggio 2005, n. 80, dopo la parola: «limitatamente» sono inserite le seguenti: «all’artigianato, «; pertanto, per prestazioni di lavoro accessorio si intendono attività lavorative di natura meramente occasionale rese da soggetti a rischio di esclusione sociale o comunque non ancora entrati nel mercato del lavoro, ovvero in procinto di uscirne, nell’ambito dell’impresa familiare di cui all’articolo 230-bis del codice civile, limitatamente, oltre che al commercio, al turismo e ai servizi, anche all’artigianato.
L’articolo 16 reca «Avvio dei Fondi di previdenza complementare dei dipendenti delle amministrazioni pubbliche»; esso prevede che «Le risorse di cui all’articolo 74, comma 1, della legge 23 dicembre 2000, n. 388, limitatamente allo stanziamento relativo all’anno 2005, possono essere utilizzate anche ai fini del finanziamento delle spese di avvio dei Fondi di previdenza complementare dei dipendenti delle amministrazioni pubbliche». Il suddetto articolo 74, recante « Previdenza complementare dei dipendenti pubblici» prevede al comma 1, che «Per fare fronte all’obbligo della pubblica amministrazione, ai sensi dell’articolo 8, comma 1, del decreto legislativo 21 aprile 1993, n. 124, di contribuire, quale datore di lavoro, al finanziamento dei fondi gestori di previdenza complementare dei dipendenti delle amministrazioni dello Stato anche ad ordinamento autonomo, in corrispondenza delle risorse contrattualmente definite eventualmente destinate dai lavoratori allo stesso fine, sono assegnate le risorse previste dall’articolo 26, comma 18, della legge 23 dicembre 1998, n. 448, nonché lire 100 miliardi annue a decorrere dall’anno 2001. Per gli anni successivi al 2003, alla determinazione delle predette risorse si provvede ai sensi dell’articolo 11, comma 3, lettera d), della legge 5 agosto 1978, n. 468, e successive modificazioni».
Nella Tabella C allegata alla Legge n. 311/2004 (legge finanziaria 2005) il capitolo 2156 «Contributo ai Fondi gestori di previdenza complementare dei pubblici dipendenti», nello stato di previsione del Ministero dell’Economia reca per il 2005 uno stanziamento di competenza pari a 144,944 milioni di euro, una disponibilità di cassa di pari importo, ed una massa di residui accertati di 309,874 milioni di euro.
Formula infine una proposta di parere favorevole con osservazioni (vedi allegato 2).

Roberto GUERZONI (DS-U) evidenzia come all’articolo 10, comma 2-quater, lettera f), sia opportuno sopprimere le parole «con l’assistenza dell’ISFOL se richiesta dalle parti».

Cesare CAMPA (FI) propone di inserire all’articolo 10, comma 2-quater, lettera f), dopo le parole «5-bis. In assenza di leggi regionali» le seguenti «o di delibere regionali». Rileva infatti come in alcune regioni siano state già adottate, in materia di apprendistato professionalizzante, delibere e non leggi regionali: nel caso del Veneto, per esempio, si è giunti alla definizione di una delibera sulla base di un accordo tra le parti sociali, i cui contenuti sono senz’altro da salvaguardare e meritevoli di attenzione.

Domenico BENEDETTI VALENTINI, presidente, rileva come il decreto legge n. 35 del 2005, convertito dalla legge n. 80 del 2005, abbia previsto lo strumento delle leggi regionali per la disciplina dell’apprendistato professionalizzante.

Roberto GUERZONI (DS-U), ricordato come sulla norma richiamata dal presidente sia stata posta la questione di fiducia dal Governo, ritiene che la medesima sia stata concordata con le regioni.

Domenico BENEDETTI VALENTINI, presidente, sospende brevemente la seduta per consentire un approfondimento della questione.

La seduta, sospesa alle 15.25, è ripresa alle 15.35.

Cesare CAMPA (FI), constatate le perplessità dei gruppi di opposizione ad accogliere la sua proposta di inserire all’articolo 10, comma 2-quater, lettera f), dopo le parole «5-bis. In assenza di leggi regionali» le seguenti «o di delibere regionali», propone di aggiungere al medesimo punto le seguenti «o di regolamentazioni regionali», potendosi ricomprendere in tale termine sia le leggi sia le delibere regionali.

Luigi MANINETTI (UDC), relatore, accoglie la proposta del deputato Campa e riformula la sua proposta di parere (vedi allegato 3).

Roberto GUERZONI (DS-U) dichiara la propria disponibilità ad astenersi sulla proposta del deputato Campa, che ritiene debba essere approfondita da un punto di vista tecnico; dichiara tuttavia il voto contrario del suo gruppo sulla proposta di parere del relatore, ritenendo non condivisibile la rimanente parte della proposta di parere, che tende a configurare una sanatoria previdenziale.

La Commissione approva la proposta di parere del relatore.

La seduta termina alle 15.45.

SEDE REFERENTE


Martedì 14 giugno 2005. – Presidenza del presidente Domenico BENEDETTI VALENTINI.

La seduta comincia alle 15.45.

Sui lavori della Commissione.

Andrea DI TEODORO (FI), intervenendo sui lavori della Commissione, chiede al presidente se la Commissione sarà chiamata ad esprimersi sullo schema di decreto legislativo relativo all’unificazione dell’ordine dei dottori commercialisti e dei ragionieri.

Domenico BENEDETTI VALENTINI, presidente, fa presente che tale schema di decreto legislativo è stato assegnato ad altra Commissione per competenza; rileva peraltro come la Commissione Lavoro possa richiedere alla Presidenza della Camera di formulare propri rilievi sul testo. Rinvia peraltro all’Ufficio di Presidenza, integrato dai rappresentanti dei gruppi, la decisione sulla richiesta del deputato Di Teodoro.

Ricalcolo del trattamento pensionistico dei lavoratori postelegrafonici.
C. 535 Pistone, C. 2349 Trupia, C. 2364 A. Gianni, C. 2458 Perrotta, C. 2722 Merlo, C. 2752 Delbono, C. 3245 Maninetti, C. 4259 Mazzoni, C. 5027 Zacchera e C. 5624 Zanetta.
(Seguito dell’esame e rinvio).

La Commissione prosegue l’esame, rinviato, da ultimo, nella seduta del 31 maggio 2005.

Domenico BENEDETTI VALENTINI, presidente, avverte che non sono ancora pervenuti i pareri della V Commissione Bilancio e della IX Commissione Trasporti.

Lalla TRUPIA (DS-U) invita il Presidente a sollecitare di nuovo l’espressione di tali pareri, sulla base dell’unanime volontà dei gruppi di procedere nell’esame del provvedimento.

Domenico BENEDETTI VALENTINI, presidente, accoglie l’invito del deputato Trupia, ricordando peraltro che la stessa richiesta era stata fatta nell’ultima seduta, ma le Commissioni competenti in sede consultiva non hanno avuto modo di esprimerli non essendosi riunite a causa della sospensione dei lavori parlamentari dovuta alla votazione referendaria. Nessun altro chiedendo di intervenire, rinvia quindi il seguito dell’esame ad altra seduta.

Lavoro prestato all’estero.
C. 1129 Benvenuto e C. 4365 Maninetti.
(Seguito dell’esame e rinvio).

La Commissione prosegue l’esame, rinviato, da ultimo, nella seduta del 31 maggio 2005.

Domenico BENEDETTI VALENTINI, presidente, ricorda che deve essere espresso il parere del Governo sugli emendamenti presentati (vedi allegato 4).

Anna Maria LEONE (UDC), relatore, non essendo presente un rappresentante del Governo neanche alla seduta di oggi, sebbene si fosse sollecitata l’espressione del parere, invita il Presidente a procedere alla votazione degli emendamenti, come concordato nell’ultima seduta. Invita peraltro a riformulare l’emendamento Benvenuto 7.1 nel seguente testo: «1. I lavoratori italiani assunti, anche all’estero, per lo svolgimento di attività di lavoro subordinato fuori dal territorio nazionale, o ivi trasferiti per lo stesso scopo, sono obbligatoriamente iscritti alle seguenti forme di previdenza e assistenza sociale: a) assicurazione di invalidità, la vecchiaia ed i superstiti; b) assicurazione contro la tubercolosi; c) assicurazione contro la disoccupazione involontaria; d) assicurazione contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali; e) assicurazione contro le malattie; f) assicurazione di maternità. 2. Le disposizioni di cui al comma 1 non si applicano ai lavoratori di cui all’articolo 1, comma 1, che operino in paesi con i quali l’Italia abbia stipulato convenzioni di sicurezza sociale. Tale deroga riguarda le sole forme assicurative per cui è previsto un regime convenzionale internazionale. 3. Le tutele di cui al comma 1 del presente articolo trovano applicazione anche nei confronti di cittadini stranieri che risiedano e lavorino in Italia, e che siano successivamente trasferiti all’estero alle dipendenze di uno dei soggetti contemplati all’articolo 1, comma 2. 4. Per i lavoratori di cui all’articolo 1, comma 1, assunti con un contratto di lavoro superiori ad un anno o a tempo indeterminato, la tutela previdenziale può essere garantita anche attraverso assicurazioni private, a condizione che tutti i rischi vengano coperti, in eventuale sommatoria con quanto previsto dagli enti previdenziali locali, pubblici o privati, mediante trattamenti pari o superiori a quelli previsti dalla legislazione previdenziale nazionale, e che, sia riconosciuto il diritto alla maturazione immediata dei benefici, senza alcuna condizione minima di durata della contribuzione.

Roberto GUERZONI (DS-U) accetta la proposta di riformulazione dell’emendamento 7.1.

La Commissione, con distinte votazioni, approva gli identici emendamenti 1.3 del relatore e Benvenuto 1.1, l’emendamento 1.4 del relatore, gli identi emendamenti 1.5 del relatore e Benvenuto 1.2, gli identici emendamenti 5.2 del relatore e Benvenuto 5.1, gli identici articoli aggiuntivi 6.02 del relatore e Benvenuto 6.01, Benvenuto 7.1 (seconda formulazione), risultando pertanto preclusi gli emendamenti 7.8, 7.9, 7.2, 7.3 e 7.4 del relatore. Approva quindi gli emendamenti 7.5 e 7.6 del relatore, risultando pertanto preclusi l’emendamento 7.10 del relatore e Benvenuto 7.7. Approva quindi, con distinte votazioni, gli identici emendamenti Benvenuto 8.1 e 8.2 del relatore, gli identici emendamenti 10.2 del relatore e Benvenuto 10.1, gli emendamenti Benvenuto 11.1 e 11.2 del relatore, nonché gli emendamenti 12.2 e 12.1 del relatore.

Domenico BENEDETTI VALENTINI, presidente, avverte che il testo risultante dagli emendamenti approvati verrà subito trasmesso alle Commissioni competenti in sede consultiva.
Nessun altro chiedendo di intervenire, rinvia quindi il seguito dell’esame ad altra seduta.

Tutela e trattamento funzionari internazionali.
C. 5425 Calzolaio.
(Esame e rinvio).

La Commissione inizia l’esame.

Giovanni RAINISIO (DS-U), relatore, rileva come la proposta di legge 5425, che consta di 4 articoli, reca norme relative alla tutela e al trattamento dei funzionari internazionali. In sostanza, il provvedimento è volto ad introdurre norme che riconoscano in maniera più adeguata sul piano lavoristico e previdenziale lo status dei funzionari internazionali italiani, cioè dei cittadini italiani che svolgono o hanno svolto un incarico di lavoro dipendente presso un’organizzazione internazionale della quale l’Italia è membro.
L’articolo 1 definisce – per le finalità del provvedimento in esame – «funzionari internazionali» i cittadini italiani che svolgono, o abbiano svolto, un incarico di lavoro dipendente presso l’Unione europea o presso una organizzazione internazionale della quale l’Italia è membro, nell’ambito della categoria professionale o direttiva.
Nell’ordinamento vigente la definizione di «funzionari internazionali» è contenuta nel DPCM 17 maggio 2001, n. 285 che, all’articolo 3, comma 1, lettera b), considera funzionari internazionali, ai fini del superamento del limite di età per l’ammissione al concorso diplomatico, «i cittadini italiani che siano stati assunti presso un’organizzazione internazionale a titolo permanente o a contratto a tempo indeterminato o determinato per posti per i quali è richiesto il possesso della laurea».
Il comma 1 dell’articolo 2 prevede che il servizio prestato dai dipendenti delle pubbliche amministrazioni in qualità di funzionari internazionali sia equiparato giuridicamente a quello effettuato nell’amministrazione di appartenenza, con validità ai fini della progressione in carriera e del trattamento di quiescenza.
L’ordinamento vigente già prevede (articolo 8, comma 2, della legge n. 145 del 2002) che il servizio prestato presso gli enti o gli organismi internazionali o Stati esteri dai dipendenti pubblici collocati fuori ruolo ai sensi della legge n. 1114 del 1962 sia computato per intero ai fini della progressione in carriera, dell’attribuzione degli aumenti periodici di stipendio e del trattamento di quiescenza e previdenza.
La legge n. 1114 del 1962, come modificata dall’articolo 8 della legge n. 145 del 2002, reca all’articolo 1 la disciplina del collocamento temporaneo del personale dipendente delle amministrazioni pubbliche, di cui all’articolo 1, comma 2, del decreto legislativo n. 165 del 2001, presso enti od organismi internazionali, ovvero Stati esteri. L’assunzione di detti impieghi avviene tramite collocamento fuori ruolo disposto con decreto dell’amministrazione interessata, previa autorizzazione del Dipartimento della funzione pubblica presso la Presidenza del Consiglio dei ministri, e d’intesa con il Ministero degli affari esteri e con il Ministero dell’economia e delle finanze.
Il collocamento fuori ruolo ha per oggetto un impiego o un incarico temporaneo la cui durata non deve essere inferiore a sei mesi; è comunque disposto per un tempo determinato e può essere soggetto a revoca anticipata o a rinnovo alla scadenza.
Viene inoltre fissato un contingente dei collocamenti fuori ruolo, che non può superare complessivamente il limite di 500 unità.
L’ultimo periodo del comma 1 dell’articolo 1 della legge n. 1114 fa comunque salvo quanto disposto dall’articolo 32 del Decreto legislativo 165 del 2001, concernente lo scambio di funzionari appartenenti a Paesi diversi e in temporaneo servizio all’estero: la norma prevede che i dipendenti delle amministrazioni pubbliche, a seguito di accordi di reciprocità stipulati tra le amministrazioni interessate, possono essere destinati a prestare temporaneamente servizio presso amministrazioni pubbliche di Stati membri dell’Unione europea, di Stati candidati all’adesione e di altri Stati con cui l’Italia intrattiene rapporti di collaborazione, nonché presso gli organismi dell’Unione europea e le organizzazioni ed enti internazionali cui l’Italia aderisce.
La norma è finalizzata, tra l’altro, a favorire lo scambio internazionale di esperienze amministrative. Il trattamento economico potrà essere a carico delle amministrazioni di provenienza, di quelle di destinazione o essere suddiviso tra esse, ovvero essere rimborsato in tutto o in parte allo Stato italiano dall’Unione europea o da una organizzazione o ente internazionale.
II personale che presta temporaneo servizio all’estero resta a tutti gli effetti dipendente dell’amministrazione di appartenenza e l’esperienza maturata all’estero è valutata ai fini dello sviluppo professionale.
Il comma 2 dell’articolo 2 in esame dispone che le pubbliche amministrazioni debbano organizzare appositi programmi di formazione volti a favorire l’accesso dei propri dipendenti presso le organizzazioni internazionali, rivolgendosi sia alle apposite scuole presso la P.A., sia presso le università o altri soggetti pubblici.
Il comma in esame fa salve le disposizioni recate dal decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1967, n. 18, in materia di «formazione e di perfezionamento professionali relativa alla carriera diplomatica e alla carriera di funzionario internazionale». L’articolo 95 del citato decreto del Presidente della Repubblica reca una norma di principio in merito alle iniziative che l’Amministrazione degli affari esteri è tenuta ad adottare al fine di garantire il conseguimento del più elevato livello di formazione e qualificazione professionale del personale di ciascuna carriera, mentre l’articolo 102 del medesimo provvedimento tratta specificamente della formazione e dell’aggiornamento professionale del personale diplomatico nel corso dell’intera carriera. In tal caso i corsi si svolgono a cura dell’istituto diplomatico, in eventuale collaborazione con la scuola superiore della P.A. e con altre strutture per la loro esecuzione.
L’articolo 4, comma 1, quantifica in 500 mila euro a decorrere dall’anno 2005 l’onere derivante dalle disposizioni recate dall’articolo 2 in esame. Alla copertura di tale spesa si provvede riducendo lo stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2005-2007, nell’ambito dell’UPB di parte corrente «Fondo speciale» dello stato di previsione del Ministero dell’economia per l’anno 2005, mediante utilizzo dell’accantonamento relativo al medesimo Ministero. Il comma 2 dell’articolo 4 autorizza il Ministro dell’economia ad apportare le relative variazioni di bilancio.
La proposta di legge, all’articolo 3, consente ai cittadini italiani che abbiano prestato servizio come funzionari internazionali presso le organizzazioni internazionali – e che siano stati successivamente assunti a tempo indeterminato presso una pubblica amministrazione italiana – il riscatto degli anni lavorati all’estero sia ai fini del trattamento previdenziale sia ai fini dell’indennità di buonuscita, a condizione che: sia stata presentata la documentazione attestante il servizio prestato; siano stati versati i relativi contributi previdenziali.
Al fine di evitare disparità di trattamento, sarebbe opportuno estendere la possibilità di riscatto di cui alla fattispecie in esame a tutti coloro che abbiano prestato servizio presso organismi internazionali, non limitandola ai «funzionari internazionali».
Propone infine di procedere ad audizioni di rappresentanti delle associazioni dei funzionari internazionali.

Domenico BENEDETTI VALENTINI, presidente, assicura che la proposta del relatore di procedere ad audizioni di rappresentanti delle associazioni dei funzionari internazionali verrà valutata nella sede dell’Ufficio di presidenza, integrato dai rappresentanti dei gruppi.
Nessun altro chiedendo di intervenire, rinvia quindi il seguito dell’esame ad altra seduta.

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