Giovedì 14 novembre 2013.
Disposizioni in materia di modalità per la risoluzione consensuale del contratto di lavoro per dimissioni volontarie.
C. 254 Vendola e C. 272 Bellanova.
Il Comitato ristretto si è riunito dalle 9 alle 9.05.
SEDE REFERENTE
Giovedì 14 novembre 2013. — Presidenza del presidente Cesare DAMIANO.
La seduta comincia alle 9.05.
Disposizioni in materia di modalità per la risoluzione consensuale del contratto di lavoro per dimissioni volontarie.
C. 254 Vendola e C. 272 Bellanova.
(Seguito dell’esame e rinvio).
La Commissione prosegue l’esame dei provvedimenti, rinviato nella seduta del 25 settembre 2013.
Cesare DAMIANO, presidente, segnala che nella riunione del Comitato ristretto appena conclusasi è stata prospettata l’esigenza di svolgere un ulteriore approfondimento sui provvedimenti in esame, convenendosi, a tal fine, sull’opportunità di prevedere, per la prossima settimana, un’ulteriore riunione di tale Comitato ristretto. Osserva pertanto che, alla luce di quanto prospettato, appare improbabile che la Commissione possa concludere l’esame in sede referente in tempi coerenti con la data prevista dal calendario dei lavori dell’Assemblea, che ha fissato l’inizio della discussione a partire dal 25 novembre prossimo. In attesa, quindi, di verificare gli esiti del lavoro che sarà svolto nel Comitato ristretto, si riserva di sottoporre tale questione all’ufficio di presidenza, integrato dai rappresentanti dei gruppi, nella riunione che avrà luogo nella prossima settimana, anche in modo da poter eventualmente rappresentare con tempestività alla presidenza della Camera Pag. 86l’esigenza di un possibile rinvio dell’inizio della discussione in Assemblea.
La Commissione conviene.
Cesare DAMIANO, presidente, rinvia, quindi, il seguito dell’esame ad altra seduta.
Disposizioni in materia di trattamenti pensionistici di importo elevato.
C. 1253 Giorgia Meloni e C. 1547 Zanetti.
(Seguito dell’esame e rinvio – Abbinamento della proposta di legge C. 1778).
La Commissione prosegue l’esame dei provvedimenti, rinviato nella seduta del 12 novembre 2013.
Cesare DAMIANO, presidente, nel ricordare che nella seduta precedente ha avuto luogo la relazione introduttiva sui provvedimenti in titolo e l’avvio del dibattito di carattere generale, avverte che, nel frattempo, è stata assegnata alla Commissione anche la preannunciata proposta di legge C. 1778 Fedriga, vertente sul medesimo argomento di cui ai progetti di legge all’ordine del giorno: la presidenza ne ha, pertanto, disposto l’abbinamento, ai sensi dell’articolo 77, comma 1, del Regolamento.
La Commissione prende atto.
Marialuisa GNECCHI (PD), relatore, osserva che la proposta di legge C. 1778, composta da un unico articolo, prevede, al comma 1, che le pensioni e i vitalizi erogati da gestioni previdenziali pubbliche in base al metodo retributivo non possano superare i 5.000 euro netti mensili (fatti salvi le pensioni e i vitalizi corrisposti esclusivamente in base al metodo contributivo). Osserva, altresì, che essa prevede, al comma 2, che, qualora il trattamento di cui al comma 1 sia cumulato con altri trattamenti pensionistici corrisposti da gestioni previdenziali pubbliche in base al metodo retributivo, l’ammontare onnicomprensivo di tali trattamenti non possa superare gli 8.000 euro netti mensili.
Evidenzia, in conclusione, come le proposta normativa testé abbinata agli altri provvedimenti in titolo intenda contenere i trattamenti previdenziali di importo più elevato, prevedendo che, laddove questi siano calcolati con il metodo retributivo, i relativi importi possano essere rivisti e corretti all’interno di un limite prefissato, e garantendo, invece, l’integrità delle pensioni calcolate con il metodo contributivo. Ritiene, pertanto, che l’oggetto di tale intervento normativo possa essere considerato coerente con quello delle altre proposte di legge di cui è già iniziato l’esame.
Davide BARUFFI (PD) auspica che entro la prossima settimana sia assegnata alla Commissione anche la proposta di legge in fase di elaborazione da parte del suo gruppo.
Cesare DAMIANO, presidente, preso atto che è imminente l’inizio delle votazioni in Assemblea, fa presente che, secondo quanto concordato nell’ambito dell’ultima riunione dell’ufficio di presidenza integrato dai rappresentanti dei gruppi, il dibattito di carattere generale proseguirà anche nella prossima settimana, presumibilmente nella giornata di giovedì 21 novembre, in attesa dell’effettiva assegnazione alla Commissione delle ulteriori proposte di legge in materia, preannunziate da altri gruppi, di cui auspica una sollecita presentazione.
Rinvia, quindi, il seguito dell’esame ad altra seduta.
La seduta termina alle 9.15.
UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI
Mercoledì 13 novembre 2013.
L’ufficio di presidenza si è riunito dalle 14.35 alle 15.05.
COMITATO RISTRETTO
Mercoledì 13 novembre 2013.
Modifiche alla normativa in materia di requisiti di accesso al trattamento pensionistico per il personale della scuola.
Testo unificato C. 249 Ghizzoni e C. 1186 Marzana.
Il Comitato ristretto si è riunito dalle 15.05 alle 15.10.
RISOLUZIONI
Mercoledì 13 novembre 2013. — Presidenza del presidente Cesare DAMIANO. — Interviene il sottosegretario di Stato per il lavoro e le politiche sociali, Carlo Dell’Aringa.
La seduta comincia alle 15.10.
Variazione nella composizione della Commissione.
Cesare DAMIANO, presidente, comunica che è entrata a far parte della Commissione la deputata Silvia Chimienti, alla quale formula un cordiale augurio di buon lavoro.
7-00159 Gnecchi: Sull’interpretazione delle disposizioni relative alla liquidazione del trattamento pensionistico per le lavoratrici in regime sperimentale.
(Discussione e approvazione).
La Commissione inizia la discussione della risoluzione.
Marialuisa GNECCHI (PD), nell’illustrare la risoluzione a sua prima firma, fa presente che su di essa si registra un’ampia condivisione, essendo stata sottoscritta da tutti i gruppi in Commissione. Rileva, quindi, che tale atto di indirizzo è volto a fare luce sulla corretta applicazione delle disposizioni normative che riconoscono, in via sperimentale, alle lavoratrici la possibilità di conseguire, fino al 31 dicembre 2015, il diritto all’accesso al trattamento pensionistico di anzianità (calcolato con il sistema contributivo), in presenza di un’anzianità contributiva pari o superiore a 35 anni o di un’età pari o superiore a 57 anni, per le lavoratrici dipendenti, e a 58, per le autonome. Fatto notare che tali disposizioni sono state fatte salve 201 del 2011, si chiede come dall’articolo 24, comma 14, del decreto-legge n. 35 del 14 marzo 2012, abbia interpretato mai l’INPS, attraverso la circolare n. la disposizione del citato articolo 24 nel senso che le lavoratrici possono esercitare l’opzione in esame, a condizione che il termine del 31 dicembre 2015 venga computato facendo riferimento alla decorrenza del trattamento pensionistico e non alla semplice maturazione dei requisiti. Fa presente che una simile interpretazione restrittiva dell’INPS, che sottopone le lavoratrici alla «finestra mobile» per la decorrenza del trattamento pensionistico e al criterio delle aspettative di vita, mette a rischio la possibilità per numerose lavoratrici coinvolte di rientrare nell’ambito di applicazione di tale regime sperimentale. Ricordato che un analogo atto di indirizzo è stato già approvato dall’omologa Commissione del Senato, raccomanda l’approvazione della risoluzione, auspicando che il Governo agisca presso l’INPS affinché l’Istituto riveda la sua interpretazione circa la liquidazione del trattamento pensionistico per le lavoratrici in regime sperimentale.
Il sottosegretario Carlo DELL’ARINGA osserva preliminarmente che la risoluzione in discussione, che ha il medesimo contenuto della risoluzione approvata dalla 11a Commissione del Senato lo scorso 6 novembre, intende impegnare il 35 del Governo a sollecitare l’INPS a rivedere il punto 7.2 della circolare n. 2012 (relativamente ai vincoli temporali di applicazione dell’articolo 1, comma 243 del 2004), a seguito della riforma pensionistica del 2011 9, della legge n. in tema di trattamento pensionistico delle lavoratrici. Al riguardo, rileva che il citato punto 7.2 della circolare prevede che la previgente (e più favorevole) disciplina pensionistica continua ad applicarsi «alle lavoratrici che in via sperimentale, fino al 31 dicembre 2015, possono optare, ai sensi dell’articolo 243, per la liquidazione del 1, comma 9, della legge 23 agosto 2004, n. trattamento pensionistico di anzianità secondo le regole di calcolo del sistema contributivo, a condizione che la decorrenza del trattamento pensionistico si collochi entro il 31 dicembre 2015»; in particolare, alle predette lavoratrici continuano ad applicarsi, per quanto riguarda i requisiti di accesso, le disposizioni previgenti alla data di entrata in vigore del decreto (di cui alle 60 del 2008) e nei loro confronti continua a 105 del 2005 e n. circolari n. 122 del trovare applicazione la disciplina delle decorrenze di cui alla legge n. 53 del 2011) e trovano applicazione le disposizioni di cui 2010 (circolare n. 78, in materia di all’articolo 12 del decreto-legge 31 maggio 2010, n. adeguamento alla speranza di vita. Fa presente, peraltro, che l’articolo 1, 243 del 2004 testualmente recita: «In via comma 9, della citata legge n. sperimentale, fino al 31 dicembre 2015, è confermata la possibilità di conseguire il diritto all’accesso al trattamento pensionistico di anzianità, in presenza di un’anzianità contributiva pari o superiore a trentacinque anni e di un’età pari o superiore a 57 anni per le lavoratrici dipendenti e a 58 anni per le lavoratrici autonome, nei confronti delle lavoratrici che optano per una liquidazione del trattamento medesimo secondo le regole di calcolo del sistema 180. Entro il contributivo previste dal decreto legislativo 30 aprile 1997. n. 31 dicembre 2015 il Governo verifica i risultati della predetta sperimentazione, al fine di una sua eventuale prosecuzione».
Sottolinea, quindi, che in virtù del criterio interpretativo di cui alla citata circolare il conseguimento del diritto all’accesso al trattamento pensionistico coincide con l’apertura della cosiddetta «finestra d’accesso» di 78 del 2010 ed è, pertanto, successivo al momento del cui al decreto-legge n. perfezionamento dei soli requisiti anagrafici e contributivi: ne consegue che la facoltà in questione non può essere esercitata dalle lavoratrici che perfezionino i requisiti anagrafici e contributivi nell’anno 2015 e per le 78/2010 la quali, ai sensi della disciplina di cui al predetto decreto-legge n. prima decorrenza utile (accesso al trattamento pensionistico) si collochi successivamente al 2015.
Al riguardo, osserva che l’Ufficio legislativo del suo dicastero (il quale, pure, in un primo momento, aveva avallato la tesi interpretativa più restrittiva, trasfusa nella circolare in oggetto) ha successivamente rilevato, sulla base di un ulteriore approfondimento della normativa di riferimento, la complessiva opinabilità della questione. In particolare, segnala che con nota dello scorso 25 settembre l’Ufficio legislativo ha ritenuto che sussistessero margini per valutare la possibilità di riesaminare la questione, anche in considerazione delle rilevanti conseguenze contenziose che l’adesione alla tesi restrittiva può determinare (ossia della tesi secondo cui l’articolo 1, comma 9, riferisca la nozione di «diritto all’accesso al trattamento pensionistico» alla decorrenza del trattamento e non anche alla maturazione dei requisiti): in considerazione di ciò, l’Ufficio legislativo, con la richiamata nota del 25 settembre, ha provveduto a richiedere al co-vigilante Ministero dell’economia e delle finanze di voler esprimere il proprio avviso in merito. In proposito, informa che il Ministero dell’economia e delle finanze (Dipartimento della Ragioneria Generale dello Stato), con nota dello scorso 2 ottobre, ha esposto una serie di considerazioni, che possono ritenersi, di fatto, preclusive ad ogni possibilità di ritornare 35 del sull’interpretazione a suo tempo trasfusa nel testo della circolare n. 2012. Comunica, infatti, che secondo il Ministero dell’economia e delle finanze, 243 la lettera della disposizione di cui all’articolo 1, comma 9, della legge n. del 2004, risulta assolutamente coerente con il contenuto della circolare INPS 35 del 2012: nella tesi del predetto Ministero, la legge farebbe n. espressamente richiamo alla possibilità di conseguire il diritto all’accesso al trattamento pensionistico di anzianità «in via sperimentale», fino al 31 dicembre 2015, escludendo quindi che il regime sperimentale possa protrarsi oltre tale data; ciò sarebbe confermato, peraltro, dal fatto che l’ultimo periodo dell’articolo 1, comma 9, prevede che «entro il 31 dicembre 2015 il Governo verifica i risultati della predetta sperimentazione, al fine di una sua eventuale prosecuzione». Fa notare che risulterebbe, ad avviso del richiamato dicastero, evidente che, qualora alle lavoratrici fosse consentito di presentare domanda di pensionamento ancora per l’intero anno 2016, il Governo non potrebbe essere in possesso dei risultati della sperimentazione, al fine di verificare la possibilità di una eventuale prosecuzione della stessa; peraltro, il ricorso all’istituto previsto, in via sperimentale, dal citato articolo 1, comma 9, risulterebbe essere in costante aumento nel corso dell’ultimo biennio (e in particolare nell’anno 2013), in ragione dell’entrata in vigore della riforma del 2011, configurandosi come un canale alternativo rispetto ai requisiti introdotti 201 del 2011. Pertanto, segnala che l’avviso della dal decreto legge n. Ragioneria Generale dello Stato è che l’eventuale prosecuzione del regime sperimentale potrebbe essere effettuata solo attraverso una modifica normativa, con l’individuazione della relativa copertura finanziaria, fermo restando che tale prosecuzione comprometterebbe gli effetti complessivi della riforma, in quanto consentirebbe il ritiro ad età ampiamente inferiori a quelle previste 214 del 2011: il Ministero dell’economia e delle finanze ha, dalla legge n. 35 del quindi, concluso confermando in pieno i contenuti della circolare INPS n. 2012, ritenuti pienamente coerenti con la norma primaria oggetto di interpretazione; di fatto, pertanto, le considerazioni del Ministero dell’economia e delle finanze sono preclusive ad ogni possibilità di ritornare 35 del sull’interpretazione a suo tempo trasfusa nel testo della circolare n. 2012.
Premesso, dunque, che il Ministero del lavoro e delle politiche sociali si è da tempo dichiarato propenso a valutare la possibilità di un 35 del 2012, evidenzia, tuttavia, che il co-vigilante riesame della circolare n. Ministero dell’economia e delle finanze ha ribadito come il punto 7.2 della circolare risulti pienamente coerente con la norma primaria oggetto di interpretazione: per tali ragioni, analogamente a quanto avvenuto presso la 11a Commissione del Senato, si rimette alla Commissione sull’approvazione della risoluzione in discussione.
Cesare DAMIANO, presidente, preso atto dell’intervento del rappresentante del Governo, dal quale traspare un orientamento di sostanziale condivisione del suo dicastero sul contenuto di merito della risoluzione, evidenzia la consueta esistenza di difficoltà manifestate dal Ministero dell’economia e delle finanze, anche su interpretazioni giuridiche che appaiono quanto mai ragionevoli. Auspica, quindi, che l’eventuale approvazione di tale atto di indirizzo possa contribuire a una positiva risoluzione della questione.
Nessun altro chiedendo di intervenire, la Commissione approva la risoluzione in discussione.
La seduta termina alle 15.25.
ATTI DELL’UNIONE EUROPEA
Mercoledì 13 novembre 2013. — Presidenza del presidente Cesare DAMIANO. — Interviene il sottosegretario di Stato per il lavoro e le politiche sociali, Carlo Dell’Aringa.
La seduta comincia alle 15.25.
Comunicazione della Commissione europea «Lavorare insieme per i giovani d’Europa – Invito ad agire contro la disoccupazione giovanile» (COM(2013)447 final).
(Seguito dell’esame ai sensi dell’articolo 127, comma 1, del Regolamento, e rinvio).
La Commissione prosegue l’esame del provvedimento, rinviato nella seduta del 5 novembre 2013.
Cesare DAMIANO, presidente, ricorda che nella precedente seduta si è svolto un confronto con il Ministro del lavoro e delle politiche sociali, il quale ha fornito significativi elementi di informazione sul tema della «Garanzia per i giovani», aggiornando la Commissione circa le iniziative che l’Esecutivo ha già messo in campo e intende intraprendere in futuro nel settore delle politiche per l’occupazione giovanile. Fa presente che, a seguito di tale dibattito, la relatrice si è impegnata ad approfondire gli elementi acquisiti dal Governo, anche in relazione alla Comunicazione della Commissione europea in esame, riservandosi di presentare – ai sensi dell’articolo 127, comma 2 – una proposta di documento finale.
Monica GREGORI (PD), relatore, dopo avere richiamato, nelle linee essenziali, i contenuti dell’intervento svolto nella precedente seduta dal Ministro Giovannini, al quale desidera riconoscere di avere reso una informazione completa e competente alla Commissione, intende tuttavia esprimere le perplessità che ancora residuano circa le modalità con cui il Governo sta affrontando il tema della partecipazione italiana al «pacchetto occupazione» europeo 2014-2020, che include non soltanto la «Garanzia giovani», ma anche altri importanti strumenti.
In tema di concertazione, auspica che il coinvolgimento delle parti sociali (associazioni datoriali e organizzazioni sindacali), affermato dal Ministro nella precedente seduta, si rifletta nella possibilità di dare un contributo fattivo e sostanziale al previsto piano nazionale, non potendo esso esaurirsi in una serie di incontri separati con il Governo, ma in una reale concertazione. Manifesta poi preoccupazione sulla mancanza di chiarezza e di coordinamento tra i vari ministeri sulla questione della ripartizione delle competenze in materia di politiche attive per il lavoro, alla luce della prospettata riforma territoriale dello Stato. Sul punto, ritiene che sia necessario sgomberare il campo da ogni opacità, chiarendo una volta per tutte se – ove si confermasse la definitiva soppressione delle province – gli enti preposti debbano essere le regioni, i comuni o le unioni di comuni.
Ritiene, altresì, preoccupante la scarsa volontà da parte del Governo di riformare con coraggio la rete dei servizi per l’impiego, a fronte di proposte normative presentate dalla Commissione europea che mirano, al contrario, a un loro rafforzamento a livello transnazionale e a favorire forme di cooperazione rafforzata. Ritiene che su tale argomento il Governo debba fare di più, considerato il ruolo strategico dei centri per l’impiego rispetto all’attuazione della «Garanzia giovani», evidenziato, peraltro, dalla stessa indagine conoscitiva sullo stato della disoccupazione giovanile, da poco conclusa dalla XI Commissione.
In conclusione, si riserva di presentare, per la prossima seduta, una proposta di documento finale, che possa tenere conto dell’esito del dibattito sinora svolto.
Davide BARUFFI (PD) dichiara di condividere quanto affermato dal relatore, soprattutto laddove è stato prospettato un maggiore coinvolgimento, nell’attuazione del piano, delle parti sociali – che auspica assuma la forma di una vera e propria concertazione e non di un mero e isolato confronto – e laddove è stata evidenziata l’esigenza di fare chiarezza circa il ruolo degli enti locali in ordine all’esercizio delle rispettive competenze in materia di centri per l’impiego. Su tale secondo aspetto, fatto notare che le contraddizioni emerse tra i diversi ministeri destano non poca preoccupazione, auspica un maggiore coordinamento all’interno del Governo, nella prospettiva di una corretta attuazione della «Garanzia giovani».
Cesare DAMIANO, presidente, nessun altro chiedendo di intervenire, rinvia il seguito dell’esame ad altra seduta.
La seduta termina alle 15.35.
COMITATO RISTRETTO
Martedì 12 novembre 2013.
Disposizioni in materia di modalità per la risoluzione consensuale del contratto di lavoro per dimissioni volontarie.
C. 254 Vendola e C. 272 Bellanova.
Il Comitato ristretto si è riunito dalle 10.20 alle 10.40.
COMITATO RISTRETTO
Martedì 12 novembre 2013.
Modifiche alla normativa in materia di requisiti di accesso al trattamento pensionistico per il personale della scuola.
Testo unificato C. 249 Ghizzoni e C. 1186 Marzana.
Il Comitato ristretto si è riunito dalle 10.40 alle 11.05.
INTERROGAZIONI
Martedì 12 novembre 2013. — Presidenza del presidente Cesare DAMIANO. — Interviene il sottosegretario di Stato per il lavoro e le politiche sociali, Carlo Dell’Aringa.
La seduta comincia alle 14.20.
Sui lavori della Commissione.
Cesare DAMIANO, presidente, prima di passare allo svolgimento delle interrogazioni all’ordine del giorno, comunica che il seguito dell’esame 254 e 272, recanti disposizioni in in sede referente delle proposte di legge nn. materia di modalità per la risoluzione consensuale del contratto di lavoro per dimissioni volontarie, già previsto per la giornata di oggi, non avrà luogo, in quanto nella riunione del relativo Comitato ristretto, svoltasi stamattina, si è convenuto di fissare un’ulteriore riunione di detto Comitato ristretto per la mattina di giovedì 14 novembre.
Avverte, altresì, che la presidenza – facendo seguito alle richieste formulate, per le vie brevi, dal competente dicastero e fermo restando che tutti i punti previsti in calendario saranno confermati – si riserva di aggiornare gli orari di convocazione della Commissione per la giornata di domani, anche al fine di organizzare più adeguatamente l’articolazione dei lavori: in particolare, dovrebbe essere anticipata al primo punto dell’ordine del giorno la riunione dell’ufficio di presidenza, integrato dai rappresentanti dei gruppi, ed essere inserita una nuova riunione del Comitato ristretto per l’esame del testo unificato delle 249 e 1186 (trattamento pensionistico del personale della proposte di legge nn. 7-00159 dovrebbe avere luogo scuola), mentre la discussione della risoluzione n. non prima delle ore 15, proprio al fine di consentire al rappresentante del Governo di essere presente alla seduta.
La Commissione prende atto.
5-01186 Airaudo: Vertenza occupazionale concernente la ABIT Piemonte.
Il sottosegretario Carlo DELL’ARINGA risponde all’interrogazione in titolo nei termini riportati in allegato.
Fabio LAVAGNO (SEL), cofirmatario dell’interrogazione in titolo, ringrazia il rappresentante del Governo per la risposta, di cui si dichiara soddisfatto, quanto meno per il fatto che da essa traspare il raggiungimento di un accordo, sia pure a fronte di una riduzione, nel breve periodo, delle prospettive occupazionali. Auspica, in ogni caso, che il Governo continui a monitorare la situazione, in vista del reintegro occupazionale di tutte le risorse umane coinvolte e di una piena ripresa delle attività produttive dell’azienda.
5-01338 Rostellato: Sull’entità dell’aliquota contributiva INAIL a carico dei datori di lavoro agricolo.
Il sottosegretario Carlo DELL’ARINGA risponde all’interrogazione in titolo nei termini riportati in allegato.
Gessica ROSTELLATO (M5S), nel ringraziare il rappresentante del Governo per l’esauriente risposta fornita, si dichiara soddisfatta, auspicando per il futuro un’ulteriore riduzione degli infortuni e, in prospettiva, del carico fiscale nei confronti delle imprese agricole, a fronte di un progressivo assorbimento del disavanzo della gestione assicurativa.
Cesare DAMIANO, presidente, dichiara concluso lo svolgimento delle interrogazioni all’ordine del giorno.
La seduta termina alle 14.40.
SEDE REFERENTE
Martedì 12 novembre 2013. — Presidenza del presidente Cesare DAMIANO. — Interviene il sottosegretario di Stato per il lavoro e le politiche sociali, Carlo Dell’Aringa.
La seduta comincia alle 14.40.
Disposizioni in materia di trattamenti pensionistici di importo elevato.
C. 1253 Giorgia Meloni e C. 1547 Zanetti.
(Esame e rinvio).
La Commissione inizia l’esame delle proposte di legge in titolo.
Cesare DAMIANO, presidente, fa presente che si avvia oggi l’esame di un argomento che la Conferenza dei presidenti di gruppo ha inserito nel programma dei lavori dell’Assemblea per il mese di dicembre, ove concluso dalla Commissione. Al riguardo, comunica preliminarmente che nell’ultima riunione dell’ufficio di presidenza, integrato dai rappresentanti dei gruppi, in sede di definizione delle modalità di organizzazione dell’esame, si è unanimemente convenuto che alla proposta di legge C. 1253 Giorgia Meloni, il cui inserimento nel calendario dei lavori della Commissione è stato richiesto dal gruppo Fratelli d’Italia, fosse abbinata anche la proposta di legge C. 1547 Zanetti, vertente su analoga materia. Ricorda, peraltro, che in quella sede diversi rappresentanti di gruppo hanno preannunciato la presentazione, sul medesimo argomento, di ulteriori proposte normative, di cui sarà valutato l’eventuale abbinamento, ai sensi dell’articolo 77, comma 1, del Regolamento, una volta che esse saranno effettivamente assegnate alla Commissione.
Massimiliano FEDRIGA (LNA) lamenta, a nome del suo gruppo, che nella corrente legislatura la presidenza della Commissione non abbia mai conferito l’incarico di relatore a deputati appartenenti a gruppi di opposizione. Tale circostanza, a suo avviso, assume toni ancor più evidenti in occasione dell’avvio dell’esame dei provvedimenti in titolo, se si pensa che la 1253 è di iniziativa di un gruppo che ne ha chiesto proposta di legge n. l’inserimento nel programma dei lavori dell’Assemblea in «quota opposizione». Manifesta, pertanto, un certo disagio nel constatare come – anche questa volta – non si sia inteso riconoscere un ruolo più incisivo alle opposizioni.
Cesare DAMIANO, presidente, nel confermare che in questa legislatura la presidenza della XI Commissione ha sempre seguito il criterio di affidare l’incarico di relatore a deputati appartenenti ai gruppi di maggioranza, segnala come, tuttavia, anche nella precedente legislatura tale prassi sia stata seguita dai presidenti pro tempore, ad eccezione di qualche incarico conferito alle opposizioni in occasione dell’esame di provvedimenti in sede consultiva. Preso atto, tuttavia, delle sollecitazioni appena ricevute, si riserva di verificare più attentamente i precedenti e di effettuare le necessarie valutazioni della prassi testé richiamata. Ricorda, in ogni caso, come rientri nelle prerogative del Presidente di Commissione il compito di svolgere personalmente le funzioni di relatore, ovvero di delegarle a un deputato da questi scelto. Precisa, altresì, che sui provvedimenti in esame la presidenza ha assunto un orientamento basato sulle competenze del deputato individuato, considerato anche che oggi la Commissione inizia il dibattito su due proposte di legge abbinate, l’una di iniziativa di un gruppo di opposizione e l’altra di un gruppo di maggioranza, e che di almeno altre due proposte di legge è stata preannunciata la presentazione in tempi brevi; al contempo, rileva come l’argomento oggetto dei provvedimenti in esame sia contemplato anche in un intervento inserito nel disegno di legge di stabilità, attualmente all’esame del Senato. Per queste ragioni, ritiene che la presidenza abbia operato nel solco della prassi vigente, consentendo, comunque, a tutti i gruppi di svolgere le proprie valutazioni e di influire concretamente sul percorso legislativo in materia.
Walter RIZZETTO (M5S) fa notare come il suo gruppo sia pienamente consapevole delle prerogative riconosciute alla presidenza della Commissione: tali prerogative, tuttavia, si basano più su una prassi applicativa che non su una cogente norma regolamentare. Per tale ragione, osserva che il suo gruppo avrebbe gradito il conferimento dell’incarico di relatore a un deputato appartenente a gruppi di opposizione.
Giorgia MELONI (FdI) rileva come il provvedimento a sua prima firma rappresenti l’unica proposta di legge che il suo gruppo sia riuscito a portare all’esame della Commissione sin dall’inizio della legislatura. Ritiene, pertanto, che non sarebbe stato sbagliato affidare l’incarico di relatore a un deputato appartenente a gruppi diversi da quelli di maggioranza: ciò, infatti, avrebbe costituito un segnale importante di attenzione nei confronti delle opposizioni. A mero titolo di esempio, ricorda peraltro che nella scorsa legislatura il deputato Fedriga ha svolto le funzioni di relatore per l’esame di progetti di legge in sede referente, pur essendo appartenente a un gruppo che si collocava all’opposizione rispetto al Governo Monti.
Davide BARUFFI (PD) osserva che, a prescindere dalla ovvia esigenza di rispettare le prerogative della presidenza della Commissione e di riconoscere le indiscutibili competenze della relatrice incaricata sui provvedimenti in esame, non vi sarebbero problemi, per il suo gruppo, ad accettare che l’incarico di relatore sia affidato a un deputato appartenente a gruppi di opposizione: tale circostanza, tuttavia, può verificarsi solo laddove vi siano le opportune condizioni politiche, in presenza di temi preliminarmente condivisi e a fronte di soluzioni convergenti nel merito.
Cesare DAMIANO, presidente, prende atto dei rilievi sollevati dai rappresentanti dei gruppi di opposizione, che dichiara di rispettare. Rivendica, tuttavia, la legittimità della propria scelta di affidare l’incarico di relatore a un deputato appartenente alla maggioranza parlamentare, precisando come, in questa legislatura, analogo orientamento sia stato adottato in occasione dell’esame dell’altro provvedimento in «quota opposizione» (la proposta di legge in materia di risoluzione consensuale del contratto di lavoro per dimissioni volontarie) e come, nella precedente legislatura, il caso richiamato dalla collega Giorgia Meloni si riferisse a un incarico di relatore (affidato al deputato Fedriga, per l’esame in sede referente dei progetti di legge in materia di reversibilità) conferito quando ancora era in carica il Governo Berlusconi. Altro caso, a suo avviso, si configura per l’esame di provvedimenti in sede consultiva, per i quali effettivamente nella scorso legislatura si sono avuti casi di affidamento a deputati dell’opposizione del compito di riferire alla Commissione.
Marialuisa GNECCHI (PD), relatore, osserva che le proposte di legge C. 1253 (Giorgia Meloni ed altri) e C. 1547 (Zanetti e altri) recano norme per la riduzione dei trattamenti pensionistici di importo elevato: si tratta, come è noto, di un tema particolarmente delicato, che soprattutto di recente ha richiamato una forte attenzione degli organi di informazione e dell’opinione pubblica, stimolando un ampio dibattito sui principi di equità e giustizia nell’erogazione di prestazioni previdenziali, anche in chiave intergenerazionale e di sostenibilità complessiva del sistema pensionistico. A tal fine, giudica importante ricondurre alla realtà anche le cifre concrete delle cosiddette «pensioni d’oro», cercando di inquadrare l’effettiva consistenza del fenomeno, soprattutto a fronte di quanto, anche in questi giorni, è presente in termini scandalistici sui mezzi di informazione.
Fa presente che le predette proposte di legge avviano il proprio percorso di esame parlamentare in una fase in cui, sul medesimo argomento, è appena intervenuto anche il disegno di legge di stabilità 2014 (attualmente all’esame 1120 prevede del Senato): infatti, l’articolo 12, comma 4, dell’Atto Senato n. un contributo di solidarietà, per il periodo 2014-2016, sui trattamenti pensionistici obbligatori eccedenti determinati limiti. In particolare, ricorda che si prevede che l’aliquota del contributo sia pari: al 5 per cento per le fasce di importo superiori a 150.000 euro lordi annui e fino a 200.000 euro; al 10 per cento per le fasce superiori a 200.000 euro e fino a 250.000 euro; al 15 per cento per le fasce superiori a 250.000 euro; a tal fine, si prendono in considerazione tutti i trattamenti pensionistici obbligatori percepiti dal medesimo soggetto e le somme derivanti dalle trattenute restano acquisite dalla gestione previdenziale che eroga il trattamento. Rammenta, peraltro, che al Senato sono già state presentate diverse proposte emendative, finalizzate a ridurre le fasce di importo alle quali riferire il contributo. In proposito, ritiene quindi che la Commissione debba tenere conto dell’esistenza di tali norme durante l’esame dei provvedimenti in titolo, ai fini di una più organica valutazione della materia, considerato anche che, con ogni probabilità, tali disposizioni sono destinate ad entrare in vigore entro la fine dell’anno.
Passando, dunque, al contenuto dei provvedimenti in esame, fa notare che la proposta di legge C. 1253, composta di un solo articolo, prevede il ricalcolo con il metodo contributivo dei trattamenti pensionistici superiori a dieci volte il trattamento minimo INPS (pari a 64.406 euro annui). Osserva, quindi, che il comma 1 dell’articolo unico, nell’individuare la platea dei potenziali destinatari, specifica che oggetto del ricalcolo sono i trattamenti pensionistici obbligatori, integrativi e complementari, escludendo dal ricalcolo solo le prestazioni di tipo assistenziale, gli assegni straordinari di sostegno del reddito, le pensioni erogate alle vittime del terrorismo e le rendite erogate dall’INAIL. Fa presente che, ai sensi del medesimo comma 1, il ricalcolo – che avviene secondo il 335 del 1995 – opera anche nel caso in sistema contributivo di cui alla legge n. cui il limite di dieci volte il trattamento minimo INPS venga superato per effetto del cumulo di più trattamenti pensionistici di cui beneficia un medesimo soggetto. Rileva, quindi, che il comma 2 dell’articolo unico di tale proposta normativa introduce una misura di salvaguardia, prevedendo che l’importo dei trattamenti pensionistici, a seguito del ricalcolo, non possa essere comunque inferiore a dieci volte il trattamento minimo dell’INPS; il comma 3 dell’articolo unico, inoltre, prevede che i risparmi di spesa conseguiti a seguito del ricalcolo vengano destinati a misure di perequazione dell’integrazione al trattamento minimo dell’INPS, dell’assegno sociale e dei 222 del 1984. Sotto questo trattamenti corrisposti ai sensi della legge n. 335 prevede l’esclusione di un profilo, intende precisare che la legge n. trattamento minimo per tutte le pensioni contributive: per tale ragione, occorre – a suo giudizio – avviare una riflessione su questo aspetto.
Osserva, quindi, che la proposta di legge C. 1547, composta di 4 articoli, introduce un contributo di solidarietà, per cinque anni, sui trattamenti pensionistici di importo superiore a 60.000 euro annui. Al riguardo, fa presente che l’articolo 1 prevede che il contributo di solidarietà si applichi a tutti i trattamenti pensionistici erogati da enti di gestione di forme di previdenza obbligatoria, inclusi gli enti previdenziali privati (i cui conti non confluiscono nel bilancio dello Stato). Rileva poi che l’articolo 2 stabilisce che il contributo di solidarietà è dovuto, con aliquote progressive per scaglioni, sul differenziale esistente tra l’ammontare del trattamento pensionistico in essere e l’ammontare del trattamento pensionistico calcolato per intero con il metodo contributivo, prevedendo, come norma di salvaguardia, che l’importo del trattamento pensionistico, a seguito del contributo di solidarietà, non possa essere comunque inferiore a 60.000 euro. Sottolinea, quindi, che l’articolo 3 disciplina la destinazione delle somme derivanti dai contributi di solidarietà, che confluiscono in un apposito fondo del bilancio dello Stato, a favore di interventi finalizzati a ridurre, anche in modo selettivo, il carico fiscale e contributivo sui redditi di lavoro dipendente o autonomo (nonché dell’attività d’impresa svolta in prevalenza con il lavoro del titolare), ovvero a copertura di interventi di finanziamento e di rifinanziamento di ammortizzatori sociali e degli asili nido; il medesimo articolo 3 stabilisce poi che la quota prelevata sui trattamenti pensionistici liquidati da enti i cui conti non confluiscono nel bilancio dello Stato resta nella disponibilità degli enti medesimi e deve essere integralmente reimpiegata a copertura di interventi finalizzati a migliorare i trattamenti previdenziali e assistenziali degli iscritti per i quali il calcolo del montante previdenziale è effettuato per intero sulla base del metodo contributivo. Infine, evidenzia che l’articolo 4 di tale proposta prevede che la legge entri in vigore il 1o gennaio dell’anno successivo a quello della sua pubblicazione in Gazzetta Ufficiale: per il primo anno di applicazione la dotazione del fondo istituito ai sensi dell’articolo 3 è pari a 100 milioni di euro, mentre negli anni successivi viene alimentato dalle sole risorse derivanti dall’applicazione del contributo di solidarietà relativa ai trattamenti pensionistici.
Sottolinea che dall’esame del contenuto dei provvedimenti, dunque, emerge con chiarezza come le questioni poste siano di indubbio rilievo, coinvolgendo temi di natura previdenziale sui quali la Camera e, soprattutto, la XI Commissione si sono a più riprese concentrate; in particolare, la questione dei trattamenti pensionistici di importo elevato liquidati con il metodo retributivo è stata oggetto, nell’attuale legislatura, di vari atti di sindacato ispettivo – discussi in Aula e in Commissione – nei quali il Governo, pur dichiarando la propria volontà di affrontare la questione, ha evidenziato anche l’esigenza di valutare il quadro giuridico esistente, ponendo, altresì, la massima attenzione ai profili di compatibilità costituzionale.
Proprio su tali aspetti di legittimità costituzionale, ritiene che si debba svolgere un’attenta riflessione, considerato che la giurisprudenza costituzionale in materia previdenziale con riferimento ai principali profili della materia – per un più analitico approfondimento della quale rinvia all’articolata documentazione predisposta dagli uffici – appare complessa e diversificata. Ricorda, peraltro, che il metodo di calcolo retributivo è stata una conquista dei lavoratori, non a caso ottenuta con una legge del 1969, e che l’unico principio che il suo gruppo abbia condiviso pienamente della recente «Riforma Fornero» sia stata l’introduzione del metodo contributivo per tutti i cittadini a partire dal gennaio 2012: tuttavia, il problema consiste nel fatto che si elimina anche il limite delle 2080 settimane contributive (40 anni), per cui le poche categorie che possono arrivare a 70 anni di età con il proprio lavoro sono quelle che avranno il maggiore beneficio.
Nel rilevare, dunque, le principali linee di tendenza a livello di giurisprudenza costituzionale, al fine di incanalare la discussione nell’ambito di un quadro di principi di riferimento certo, intende sottolineare che tale giurisprudenza riflette, da un lato, l’evoluzione della legislazione pensionistica, segnata dall’inversione di tendenza operata a partire dagli anni ’90 a fronte dell’esplosione della spesa e della necessità di garantire la sostenibilità di lungo periodo del sistema, e, dall’altro, l’esigenza di salvaguardare le posizioni acquisite dai lavoratori, nell’ambito del principio di proporzionalità tra contributi versati e prestazioni previdenziali. Per quanto riguarda, in particolare, il tema dei trattamenti peggiorativi con effetto retroattivo, segnala che la Corte ha escluso, in linea di principio, che sia configurabile un diritto costituzionalmente garantito alla «cristallizzazione» normativa – riconoscendo quindi al legislatore la possibilità di intervenire con scelte discrezionali – purché ciò non avvenga in modo irrazionale e, in particolare, frustrando in modo eccessivo l’affidamento del cittadino nella sicurezza giuridica con riguardo a situazioni sostanziali fondate sulla normativa precedente. Quanto al contributo di solidarietà, ricorda che la Corte si è a più riprese pronunciata – inquadrandolo nel genus delle prestazioni patrimoniali imposte per legge (soggetto per tale ragione ai principi di uguaglianza e ai criteri di progressività) – da ultimo con la 116/2013, con cui ha dichiarato l’illegittimità dell’articolo 18, sentenza n. comma 22-bis98 del 2011, il quale introduceva un , del decreto-legge n. contributo di perequazione, a decorrere dal 1o agosto 2011 e fino al 31 dicembre 2014, sui trattamenti pensionistici corrisposti da enti gestori di forme di previdenza obbligatorie.
Giudica evidente, peraltro, come per un’esauriente valutazione dell’impatto di tali provvedimenti non si possa prescindere da un’analisi circa la sua incidenza sulla platea dei soggetti potenzialmente coinvolti dalle proposte di legge in esame, che, da dati dell’INPS, risultano, nel 2012, pari a circa 150.000, facendo riferimento ai beneficiari di trattamenti previdenziali superiori a 10 volte il trattamento minimo.
Soffermandosi poi su taluni aspetti più problematici delle proposte abbinate, fa notare, con riferimento alla proposta di legge C. 1253, l’esigenza di valutare con attenzione l’opportunità di includere nel ricalcolo i trattamenti pensionistici complementari, in quanto si è di fronte a trattamenti non a carico del bilancio dello Stato, liquidati secondo le regole proprie di ciascun fondo (per lo più a capitalizzazione), tenendo conto anche dei piani individuali di investimento.
Ritiene che debba, altresì, essere rilevato come presenti taluni aspetti da valutare anche la previsione che, ai fini della verifica del superamento del limite oltre il quale opera il ricalcolo (ossia dieci volte il trattamento minimo INPS), si faccia riferimento non già ai trattamenti pensionistici singolarmente considerati, ma all’insieme dei trattamenti pensionistici di cui beneficia uno stesso soggetto (secondo la regola del cumulo, esplicitata all’articolo 1, comma 1), con effetti penalizzanti per coloro che hanno scelto di accedere (anche tramite il versamento della quota di spettanza del TFR) alla previdenza complementare.
Con riferimento alla proposta di legge C. 1547, inoltre, osserva che l’applicazione del contributo di solidarietà anche ai trattamenti pensionistici erogati da enti di natura privatistica (le Casse professionali), nonché la previsione di uno specifico vincolo di destinazione dei relativi importi, appare difficilmente conciliabile con l’autonomia che l’ordinamento ha riconosciuto a tali enti a seguito della privatizzazione, soprattutto con riferimento ai trattamenti pensionistici maturati e liquidati successivamente alla privatizzazione medesima, i quali non gravano in alcun modo sul bilancio dello Stato.
Prima di concludere la relazione introduttiva, desidera infine ricordare che, per un inquadramento complessivo dei vincoli esistenti a 335 livello di erogazione delle pensioni, l’articolo 2, comma 18, della legge n. del 1995, ha previsto un massimale annuo (su cui applicare l’aliquota di computo, cioè la percentuale che viene applicata alla retribuzione o reddito pensionabile di ogni anno per calcolare figurativamente i contributi accumulati ed ottenere il cosiddetto «montante contributivo» individuale) della base contributiva e pensionabile per i nuovi iscritti dal 1o gennaio 1996 a forme pensionistiche obbligatorie, nonché per coloro che abbiano optato per la pensione con il sistema contributivo (con effetto sui periodi contributivi e sulle quote di pensione successivi alla data di prima assunzione, ovvero successivi alla data di esercizio dell’opzione): tale massimale, ai sensi della 22 dell’8 febbraio 2013 (punto 6) è pari, per il 2013, a circolare INPS n. 99.034 euro. Evidenzia, quindi, come il legislatore abbia già prestato attenzione alla questione dei «tetti» e dei massimali, rilevando che ora vi è anche l’esigenza di verificare eventuali limiti alle possibilità di cumulo.
In conclusione, nell’auspicare che sul tema in esame possa svolgersi un lavoro proficuo e approfondito, dichiara sin d’ora un’ampia disponibilità al confronto in Commissione con i rappresentanti di tutti i gruppi, al fine di giungere a soluzioni condivise che sappiano contemperare con equilibrio le diverse esigenze poste in gioco da tali complesse tipologie d’intervento, anche tenendo conto dell’evoluzione che assumerà la norma presente, al momento, all’interno del disegno di legge di stabilità.
Il sottosegretario Carlo DELL’ARINGA, nel ringraziare la relatrice per l’ampia e approfondita relazione introduttiva, fa presente che il Governo segue con grande attenzione il tema in esame, che appare complesso e di grande attualità. Ricorda che, come segnalato anche nella predetta relazione introduttiva, il disegno di legge di stabilità contiene un intervento specifico, del quale ritiene che la Commissione debba tenere conto. Assicura che l’Esecutivo, in ogni caso, contribuirà con interesse e partecipazione ai lavori della Commissione, nel segno di un confronto che auspica possa essere il più possibile ampio ed aperto.
Massimiliano FEDRIGA (LNA) ritiene necessario che il Parlamento riaffermi il primato della politica su tali importanti tematiche, anche mettendo in discussione sentenze della Corte costituzionale che, nella loro interpretazione della Costituzione, che giudica discutibile, dimostrano come tale organo non sia infallibile. Ritiene importante, quindi, che si risponda a un’esigenza di giustizia dei cittadini, intervenendo laddove si annidano privilegi, sia sulle pensioni più alte erogate in favore di pochi soggetti (cita, al riguardo, il dato dell’INPS che afferma che soltanto 400 persone beneficiano di una pensione da oltre 400.000 euro l’anno), sia su eventuali forme di cumulo tra redditi di lavoro e pensioni a partire da una certa soglia in poi, avendo cura evitare che il divieto di cumulo costituisca una ingiusta penalizzazione per i redditi più bassi. Fatto presente che l’intervento predisposto dal Governo in materia va valutato con attenzione in relazione alla sua reale possibilità di incidere sui privilegi esistenti, auspica che il lavoro della Commissione possa proseguire speditamente al fine di introdurre al più presto misure previdenziali eque e condivise.
Enrico ZANETTI (SCpI), pur ammettendo che il riconoscimento del sistema retributivo ha rappresentato una conquista dei lavoratori, fa notare che oggi, con l’introduzione generalizzata del sistema contributivo, si impone un ripensamento complessivo del modello di calcolo nei confronti di tutti i lavoratori, nel segno di un principio di equità che fa riferimento alla corrispondenza tra contributi versati e pensione erogata. Evidenzia, peraltro, che la sua proposta normativa mira a incidere parzialmente sulle pensioni calcolate con il sistema retributivo, chiedendo un piccolo sacrificio in termini di contributo di solidarietà, calcolato sulla base di coefficienti che tengono conto della maggiorazione della prestazione erogata rispetto ai contributi versati. Fa poi notare che le misure recate dalla sua proposta in relazione alle Casse privatizzate appaiono legittime e opportune, considerato che proprio in tale ambito si sono consolidate posizioni di sperequazione tra contributi pagati e pensioni concesse, ai danni delle generazioni più giovani. Peraltro, evidenzia come tale forma di intervento, più che ledere l’autonomia di tali enti previdenziali privati, ne prevede un accrescimento: al riguardo, dunque, precisa che si potrebbe ipotizzare di riconoscere alle stesse Casse la possibilità di stabilire un contributo di solidarietà, così rafforzando ulteriormente il loro grado di autonomia.
Giorgia MELONI (FdI), richiamato anzitutto il suo forte impegno parlamentare sull’argomento, ritiene che legittimi interventi del legislatore sulle pensioni di importo elevato non possano essere accusati di violare principi di presunta legittimità costituzionale, nel presupposto che si sia in presenza di posizioni acquisite, che in realtà non corrispondo a diritti effettivi, ma a vere e proprie forme di privilegio. Fa presente, quindi, che le pronunce con le quali la Corte costituzionale è a più riprese intervenuta sul tema non possono rispecchiare le esigenze di giustizia sottese all’articolo 3 della Costituzione, dal momento che tengono in vita una evidente sproporzione tra l’importo previdenziale erogato e la concreta contribuzione versata durante la vita lavorativa. Ritiene che ciò appaia ancora più iniquo se si raffrontano tali situazioni con quelle delle migliaia di giovani dalla carriere discontinue, che, sottoposte al regime contributivo, non potranno godere di pensioni dignitose. Prende atto, dunque, che nel Paese sussistono pesanti disparità di trattamento a seconda della generazione alla quale si appartiene, sottolineando come si continui a tutelare solo i più anziani in danno delle generazioni future, sulle quali si tendono a scaricare i costi della crisi economica. Ritiene necessario che il Parlamento affermi un principi di giustizia, garantendo un riequilibrio in favore delle generazioni più svantaggiate, in nome della salvaguardia di una maggiore unità tra generazioni e tra cittadini che vivono nello stesso Paese e appartengono allo stesso popolo.
Giudicato ridicolo l’intervento del Governo sulla materia inserito nel disegno di legge di stabilità, dal momento che incide per una parte minima sull’importo di tali elevate prestazioni previdenziali, osserva che la Corte costituzionale, proprio in nome dei principi di eguaglianza a più riprese affermati, avrebbe allora dovuto dichiarare incostituzionali le norme intervenute in materia di blocco della indicizzazione delle pensioni o le stesse disposizioni che hanno introdotto il sistema contributivo, atteso che tali interventi hanno generato sperequazioni inaccettabili all’interno della società. Ritiene poi inammissibile che la Corte costituzionale si pronunci sull’illegittimità di un contributo di solidarietà sulle cosiddette «pensioni d’oro», motivandolo con argomentazioni – che definisce capziose – che fanno riferimento alla mancanza di un intervento analogo sui redditi da lavoro, dal momento che simili considerazioni non sono state addotte nei confronti di altri interventi legislativi peggiorativi delle condizioni dei pensionati e dei lavoratori.
Ritiene, quindi, che le norme recate dalla sua proposta normativa, che prevedono un ricalcolo con il sistema contributivo dei trattamenti pensionistici più elevati, relativamente alla parte che eccede una certa soglia, rappresentino un preciso segnale di giustizia con il quale il Parlamento può dettare un cambiamento di rotta, nel segno di una redistribuzione delle risorse a favore dei giovani, giudicati i soggetti più deboli e svantaggiati della società.
Walter RIZZETTO (M5S) dichiara che il suo gruppo è a favore dell’affermazione della centralità del Parlamento sul tema delle pensioni di elevato importo, anche rispetto al ruolo della Corte costituzionale, che ritiene sia intervenuta in materia con sentenze quantomeno discutibili. Ritiene inaccettabile impedire al Parlamento di intervenire ad eliminare le rendite godute da poche categorie sociali, che, come testimoniato dallo stesso Governo in risposta a talune interrogazioni discusse in Assemblea e in Commissione, in alcuni casi arrivano a percepire somme spropositate e ingiustificate, se si fa riferimento ai contributi versati. Osservato che il suo gruppo è pronto a battersi contro ogni forma di disparità di trattamento in materia previdenziale, ricorda che esso ha già presentato un atto di indirizzo volto proprio a mettere in luce le sperequazioni presenti in tale ambito, stigmatizzando l’esistenza di 252 del 1974 – palesemente inique che, ad talune norme – come la legge n. esempio, riconoscono soltanto a un determinato numero di categorie il godimento di prestazioni previdenziali elevate, pur in assenza di contribuzione effettiva o in presenza di soli contributi figurativi.
Cesare DAMIANO, presidente, nessun altro chiedendo di intervenire, ricorda che la prosecuzione del dibattito di carattere generale è prevista per la giornata di giovedì 14 novembre.
Rinvia, quindi, il seguito dell’esame ad altra seduta.
La seduta termina alle 15.30.
AVVERTENZA
Il seguente punto all’ordine del giorno non è stato trattato:
SEDE REFERENTE
Disposizioni in materia di modalità per la risoluzione consensuale del contratto di lavoro per dimissioni volontarie.
C. 254 Vendola e C. 272 Bellanova.


























