ATTI DEL GOVERNO
Giovedì 25 maggio 2017. – Presidenza del presidente della I Commissione, Andrea MAZZIOTTI DI CELSO. – Interviene il sottosegretario di Stato per la semplificazione e la pubblica amministrazione, Angelo Rughetti.
La seduta comincia alle 10.05.
Schema di decreto legislativo recante disposizioni integrative e correttive al decreto legislativo 20 giugno 2016, n. 116, recante modifiche all’articolo 55-quater del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, in materia di licenziamento disciplinare.
Atto n. 412.
(Esame, ai sensi dell’articolo 143, comma 4, del Regolamento, e rinvio).
Le Commissioni iniziano l’esame dello schema di decreto legislativo.
Andrea MAZZIOTTI DI CELSO, presidente, avverte che si avvia oggi l’esame dello schema di decreto, segnalando che il termine per l’espressione del parere scade il 1o luglio 2017.
Valentina PARIS (PD), relatrice per la XI Commissione, anche a nome del relatore per la I Commissione, rileva che il provvedimento in esame è stato approvato in via preliminare nella riunione del Consiglio dei ministri il 17 febbraio scorso, in attuazione dell’articolo 16, comma 7, e dell’articolo 17, comma 1, lettera s), della legge 7 aprile 2015, n. 124, e reca disposizioni integrative e correttive al decreto legislativo 20 giugno 2016, n. 116. Ai sensi del richiamato articolo 16, comma 7, infatti, entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore di ciascuno dei decreti legislativi di cui al comma 1 del medesimo articolo 16, il Governo può adottare uno o più decreti legislativi recanti disposizioni integrative e correttive, nel rispetto dei principi e criteri direttivi e delle procedure previste dallo stesso articolo.
Come evidenziato anche nella relazione illustrativa allegata allo schema in esame, l’intervento normativo trae origine dalla sentenza con cui la Corte costituzionale ha dichiarato l’illegittimità costituzionale di alcune disposizioni di delega al Governo contenute nella legge n. 124 del 2015, tra le quali figura la disposizione di cui all’articolo 17, comma 1, lettera s), nella parte in cui, pur incidendo su materie di competenza sia statale sia regionale, prevedono che i decreti attuativi non siano adottati sulla base di un’intesa con le Regioni, bensì acquisendo il parere della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano. La Corte ha precisato di aver circoscritto il proprio scrutinio solo alle disposizioni di delega specificamente impugnate, nella parte in cui prevedono che i decreti legislativi siano adottati previo parere e non previa intesa, e non si estendono alle relative disposizioni attuative. Secondo la Corte, le eventuali impugnazioni delle norme attuative dovranno tener conto delle concrete lesioni delle competenze regionali, alla luce delle soluzioni correttive che il Governo, nell’esercizio della sua discrezionalità, riterrà di apprestare in ossequio al principio di leale collaborazione.
Con riferimento all’utilizzo, a tal fine, dei decreti legislativi integrativi e correttivi, il Consiglio di Stato, nel parere n. 83 del 2017, richiamato anche dal parere n. 891 del 2017, riferito al presente schema, ha evidenziato che tali provvedimenti possono rappresentare anche «una modalità attraverso la quale eliminare o modificare norme ritenute in contrasto con la Costituzione svolgendo così una funzione di sanatoria di un asserito vizio dell’atto legislativo già adottato», che può assumere natura sostanziale, formale o, anche, procedimentale. A tale ultimo fine, il decreto correttivo può svolgere una sanatoria dei vizi procedimentali, attraverso un’intesa che si estenda al decreto nel suo complesso, che può essere interamente confermato nel testo vigente, ovvero modificato o integrato all’esito del procedimento di concertazione. Tale soluzione appare strettamente connessa alla natura della decisione assunta dalla Corte costituzionale, la quale «ha ritenuto che non fosse individuabile un nucleo precettivo da ricondurre, in via prevalente, a materie di spettanza statale o regionale e, pertanto, ha concluso nel senso che la «inestricabile» connessione di funzioni, definita anche come «uno stretto intreccio tra materie e competenze», o come una «ipotesi […] di concorrenza di competenze, che apre la strada al principio di leale collaborazione», facesse sorgere «la necessità del ricorso all’intesa», forma più pregnante rispetto al parere con il sistema delle Conferenze». Quanto alla struttura del decreto recante disposizioni integrative e correttive, nel parere n. 83 del 2017 evidenzia che il decreto correttivo dovrebbe dare atto espressamente, nelle «premesse», della sentenza della Corte e dello svolgimento del procedimento di leale collaborazione, descrivendo in modo adeguato l’oggetto, gli effetti e le modalità di svolgimento dell’intesa, indicazioni seguite nel provvedimento in esame.
In questo contesto, nella relazione illustrativa il Governo evidenzia che, nonostante non sussistano dubbi sulla attuale vigenza ed efficacia del citato decreto legislativo n. 116 del 2016, al fine di scongiurare ogni possibile e futura insorgenza di contenziosi e contestazioni in ordine alla legittimità costituzionale dell’iter di approvazione delle misure, ha deciso di introdurre alcune misure «correttive» in modo da consentite l’attuazione della delega nel rispetto dell’affermato principio di leale collaborazione. L’intesa della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano è stata sancita nella seduta del 16 marzo 2017. Sul provvedimento è stato inoltre acquisito il parere favorevole della Conferenza unificata di cui all’articolo 8 del decreto legislativo n. 281 del 1997, anch’esso espresso il 16 marzo scorso. In conformità alle disposizioni della legge delega, sullo schema sono state sentite, inoltre, le organizzazioni sindacali rappresentative del pubblico impiego, che si sono espresse nella riunione svolta il 15 febbraio 2017, nei termini riassuntivamente riportati nel verbale allegato allo schema di decreto legislativo in esame.
Quanto all’intervento sulla disciplina dei licenziamenti, ricorda che l’articolo 55-quater del decreto legislativo n.165 del 2001, a seguito delle modifiche introdotte dal decreto legislativo n. 116 del 2016, adottato in attuazione della legge n. 124 del 2016, reca una regolamentazione dei licenziamenti disciplinari per «falsa attestazione della presenza in servizio», la quale prevede, in particolare che, ferma la disciplina in tema di licenziamento per giusta causa o per giustificato motivo e salve ulteriori ipotesi previste dal contratto collettivo, si applichi comunque la sanzione disciplinare del licenziamento, che opera senza preavviso, in una serie di casi, tra cui la «falsa attestazione della presenza in servizio, mediante l’alterazione dei sistemi di rilevamento della presenza o con altre modalità fraudolente, ovvero giustificazione dell’assenza dal servizio mediante una certificazione medica falsa o che attesta falsamente uno stato di malattia». Ai sensi di tale disposizione, costituisce «falsa attestazione della presenza in servizio» qualunque modalità fraudolenta posta in essere, anche avvalendosi di terzi, per far risultare il dipendente in servizio o trarre in inganno l’amministrazione presso la quale il dipendente presta attività lavorativa circa il rispetto dell’orario di lavoro dello stesso; della violazione risponde anche chi abbia agevolato con la propria condotta attiva o omissiva la condotta fraudolenta. Si stabilisce, altresì, che la «falsa attestazione della presenza in servizio», accertata in flagranza ovvero mediante strumenti di sorveglianza o di registrazione degli accessi o delle presenze, determina l’immediata sospensione cautelare senza stipendio del dipendente, fatto salvo il diritto all’assegno alimentare nella misura stabilita dalle disposizioni normative e contrattuali vigenti, senza obbligo di preventiva audizione dell’interessato. La sospensione è disposta dal responsabile della struttura in cui il dipendente lavora o, ove ne venga a conoscenza per primo, dall’ufficio per i procedimenti disciplinari, con provvedimento motivato, in via immediata e comunque entro quarantotto ore dal momento in cui i suddetti soggetti ne sono venuti a conoscenza. La violazione di tale termine non determina la decadenza dall’azione disciplinare né l’inefficacia della sospensione cautelare, fatta salva l’eventuale responsabilità del dipendente cui essa sia imputabile. Con specifico riferimento alle norme oggetto delle modifiche previste dall’articolo 3, si prevede che la denuncia al pubblico ministero e la segnalazione alla competente procura regionale della Corte dei conti avvengano entro quindici giorni dall’avvio del procedimento disciplinare. La Procura della Corte dei conti, quando ne ricorrano i presupposti, emette invito a dedurre per danno d’immagine entro tre mesi dalla conclusione della procedura di licenziamento. L’azione di responsabilità è esercitata, con le modalità e nei termini di cui all’articolo 5 del decreto-legge 15 novembre 1993, n. 453, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 gennaio 1994, n. 19, entro i centoventi giorni successivi alla denuncia, senza possibilità di proroga. L’ammontare del danno risarcibile è rimesso alla valutazione equitativa del giudice anche in relazione alla rilevanza del fatto per i mezzi di informazione e comunque l’eventuale condanna non può essere inferiore a sei mensilità dell’ultimo stipendio in godimento, oltre interessi e spese di giustizia. Ricorda, in proposito, che lo schema di decreto legislativo recante le modifiche alla disciplina del licenziamento disciplinare (Atto n. 292) fu esaminato dalle Commissioni riunite I e XI, che espressero su di esso, l’8 giugno 2016, un parere favorevole con condizioni e osservazioni.
Per quanto riguarda il parere a suo tempo espresso, fa presente che il Governo, in sede di adozione del decreto legislativo n. 116 del 2016, ha recepito le tre condizioni formulate dalle Commissioni riunite, non accogliendo tre delle osservazioni espresse con riferimento alla formulazione dell’articolo 1 dello schema di decreto.
Ritiene, altresì, utile ricordare che sulla materia dei licenziamenti disciplinari interviene anche lo schema di decreto legislativo recante modifiche ed integrazioni al testo unico del pubblico impiego, di cui al decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, ai sensi degli articoli 16, commi 1, lettera a), 2, lettere b), c), d) ed e), e 17, comma 1, lettere a), c), e), f), g), h), l), m), n), o), q), s) e z), della legge 7 agosto 2015, n. 124, in materia di riorganizzazione delle amministrazioni pubbliche (Atto n. 393), sul quale la XI Commissione ha espresso un parere favorevole con osservazioni il 3 maggio 2017, segnalando che il decreto è stato approvato in via definitiva dal Consiglio dei ministri del 19 maggio 2017.
Venendo al contenuto dello schema in esame, che si compone di sette articoli, segnala in primo luogo che l’articolo 1 definisce l’oggetto del provvedimento, stabilendo che il decreto legislativo 20 giugno 2016, n. 116, sia modificato e integrato secondo le disposizioni del decreto in esame. Sono fatte, inoltre, salve le norme contenute nel citato decreto legislativo n. 116 del 2016 non modificate all’esito dell’intesa con la Conferenza permanente tra lo Stato, le Regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano.
Il successivo articolo 2 reca una modifica testuale alle premesse del decreto legislativo n. 116 del 2016, inserendo un capoverso nel quale si richiama l’acquisizione dell’intesa nell’ambito della Conferenza permanente tra Stato, Regioni e province autonome di Trento e di Bolzano. Tale previsione è espressamente suggerita dal richiamato parere del Consiglio di Stato n. 83 del 2017, nel quale si evidenzia che «l’articolato del decreto dovrebbe testualmente emendare le «premesse» del decreto originario, che fanno parte integrante di quel corpus normativo, con un nuovo «visto» che inserisca la menzione dell’intesa raggiunta, in modo da esplicitare anche nel testo del decreto gli effetti procedimentali sananti il vizio della medesima natura», osservandosi che la modifica espressa delle «premesse» consentirebbe, inoltre, di raggiungere un’intesa sul «decreto nel suo complesso».
Fa presente che l’articolo 3 incide, invece, sulle disposizioni del decreto legislativo n. 116 del 2016, con norme di carattere sostanziale, volte a rivedere i termini previsti per le denunce al pubblico ministero e le segnalazioni alla procura generale della Corte dei conti, in caso di avvio dei procedimenti disciplinari per falsa attestazione della presenza in servizio, nonché i termini per l’avvio dell’azione da parte della procura della Corte dei conti nei casi in cui si proceda per danno all’immagine della pubblica amministrazione. In particolare, si prevede l’ampliamento, da 15 a 20 giorni, del termine, decorrente dall’avvio del procedimento disciplinare, entro il quale deve essere fatta la denuncia al pubblico ministero e la segnalazione alla competente procura regionale della Corte dei conti. In secondo luogo si dispone l’ampliamento, da 120 a 150 giorni, del termine, decorrente dal momento in cui la denuncia perviene alla Corte dei conti, entro il quale la Corte medesima, nel caso in cui ne ricorrano i presupposti, può esercitare l’azione di responsabilità per danno di immagine nei confronti del dipendente. Nella relazione illustrativa allegata allo schema si evidenzia che le modifiche sono volte a garantire una più netta separazione tra il procedimento disciplinare a carico del dipendente, che si svolge presso l’ufficio competente per i procedimenti disciplinari, e il conseguente procedimento per danni di immagine alla pubblica amministrazione, che si svolge presso la Procura generale della Corte dei conti. La modifica intende, in particolare, assicurare una opportuna scansione temporale delle diverse fasi del procedimento e assicurare idonee garanzie di contraddittorio a difesa del dipendente. Si evidenzia, inoltre, che l’estensione dei suddetti termini procedimentali può agevolare le stesse amministrazioni nella ricerca e nella valutazione degli elementi probatori a carico del dipendente licenziato.
Il successivo articolo 4, recando una novella all’articolo 55-quater del decreto legislativo n. 165 del 2001, prevede che i provvedimenti di sospensione cautelare per falsa attestazione della presenza in servizio, accertata in flagranza ovvero mediante strumenti di sorveglianza o di registrazione degli accessi o delle presenze, quelli relativi alla contestazione degli addebiti e alla convocazione del dipendente presso l’ufficio per i procedimenti disciplinari, nonché quelli conclusivi dei procedimenti disciplinari siano comunicati all’Ispettorato per la funzione pubblica entro venti giorni dalla loro adozione. Nel parere del Consiglio di Stato sul provvedimento in esame si evidenzia come la comunicazione possa rappresentare un utile strumento per monitorare in modo continuo ed efficace i risultati della riforma. Nella relazione illustrativa si precisa che i dati comunicati all’Ispettorato per la funzione pubblica saranno raccolti in un’apposita banca dati, che consentirà di monitorare l’andamento degli illeciti disciplinari di nuova istituzione, fornendo al Ministro per la semplificazione e la pubblica amministrazione uno strumento utile al fine di valutare l’adozione di ulteriori interventi in materia.
Per completezza segnala che nel parere reso dal Consiglio di Stato si osserva che nel parere n. 864 del 2016, relativo allo schema di articolato poi divenuto il decreto legislativo n. 116 del 2016, erano state rilevate varie criticità, delle quali la stesura finale del decreto legislativo si è fatta carico solo parzialmente. In particolare, con riferimento all’articolo l, comma 1, lettera a), del decreto legislativo n. 116 del 2016 non risulta condiviso l’invito, formulato per esigenze di chiarezza e di coordinamento del testo, di rinnovare anche nel nuovo comma 1-bis dell’articolo 55-quater del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 il riferimento alla «alterazione dei sistemi di rilevamento della presenza». Per quanto attiene all’articolo 1, comma 1, lettera b), rileva che non è stato condiviso l’invito a precisare, oltre alla generica previsione di responsabilità, le conseguenze della violazione, da parte del «dipendente cui essa sia imputabile», del termine per l’adozione della sospensione cautelare senza stipendio del dipendente di cui sia accertata in flagranza ovvero mediante strumenti di vigilanza o di registrazione la falsa attestazione della presenza in servizio. In particolare, il Consiglio di Stato ribadisce l’esigenza di un approfondimento delle disposizioni che prevedono l’introduzione dell’azione di responsabilità per danni all’immagine della pubblica amministrazione nei casi di falsa attestazione della presenza in servizio, accertata in flagranza ovvero mediante strumenti di sorveglianza o di registrazione degli accessi o delle presenze, rilevando al riguardo la probabile assenza di una specifica delega legislativa negli articoli 16 e 17 della legge n. 124 del 2015.
Segnala che l’articolo 5 reca la clausola di invarianza finanziaria stabilendo che all’attuazione delle disposizioni del provvedimento in esame si provveda nell’ambito delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente e, comunque, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.
Fa presente, poi, che l’articolo 6, recependo le indicazioni del parere del Consiglio di Stato n. 83 del 2017, prevede la salvezza degli effetti già prodotti dal decreto legislativo n. 116 del 2016, prima delle modificazioni e integrazioni introdotte dal provvedimento in esame.
Da ultimo, ricorda che l’articolo 7 disciplina l’entrata in vigore del provvedimento, che ha luogo il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.
Alla luce della portata del provvedimento in esame e del complesso e lungo iter che il Governo sta seguendo per portare a compimento il processo di modernizzazione della pubblica amministrazione, avviato con la legge n. 124 del 2015, fa presente che, ad avviso dei relatori, che sarebbe opportuno che le Commissioni procedessero con speditezza nell’espressione del parere, auspicando che vi sia al riguardo l’accordo di tutti i gruppi.
Andrea MAZZIOTTI DI CELSO, presidente, nessuno chiedendo di intervenire, rinvia il seguito dell’esame dello schema di decreto ad altra seduta.
La seduta termina alle 10.10.
INTERROGAZIONI
Giovedì 25 maggio 2017. – Presidenza del presidente Cesare DAMIANO. – Interviene il Sottosegretario di Stato per il lavoro e le politiche sociali, Luigi Bobba.
La seduta comincia alle 9.35.
5-10909 Fanucci: Misure per facilitare la partecipazione a percorsi rieducativi di soggetti coinvolti in lavori di pubblica utilità, in relazione all’obbligo dell’assicurazione contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali.
Cesare DAMIANO, presidente, fa presente che, su richiesta del deputato Fanucci e in accordo con il Governo, lo svolgimento dell’interrogazione 5-10909 è rinviato ad altra seduta.
5-11391 Cominardi: Licenziamenti motivati dalla retrocessione di ramo di azienda negli outlet.
Il sottosegretario Luigi BOBBA risponde all’interrogazione nei termini riportati in allegato.
Claudio COMINARDI (M5S), ringraziando il sottosegretario, si dichiara solo parzialmente soddisfatto della risposta, in quanto da essa non si evince se il Governo, come chiedeva nella sua interrogazione, intenda adottare una specifica iniziativa al fine di meglio definire il quadro normativo di riferimento e quantificare i costi sociali derivanti dall’utilizzo distorto delle forme contrattuali della locazione. Dalla risposta del sottosegretario, infatti, appare chiaro che, nonostante il codice civile detti specifiche disposizioni, la loro mancata o distorta applicazione fa ricadere sui lavoratori e sulla collettività i costi derivanti dalla perdita dei posti di lavoro.
5-11400 Baruffi: Reiezione di domande di trattamenti di cassa integrazione guadagni in deroga alla legislazione vigente già autorizzati a livello regionale.
Il sottosegretario Luigi BOBBA risponde all’interrogazione nei termini riportati in allegato.
Davide BARUFFI (PD) intende ringraziare il sottosegretario e il Ministero del lavoro e delle politiche sociali per essersi attivati con tempestività su una vicenda, come quella descritta nella sua interrogazione, che ha destato allarme non solo tra i lavoratori ma anche nelle istituzioni locali. Si tratta di una situazione che, da notizie a lui pervenute, si sta verificando anche in altre regioni. Ricorda che l’INPS ha fatto pervenire le comunicazioni della reiezione delle domande di trattamenti di cassa integrazione guadagni in deroga direttamente alle imprese, di fatto annullando le delibere con le quali la Regione Emilia-Romagna aveva autorizzato l’erogazione dell’indennità, con un comportamento a suo avviso non rispettoso del principio di leale collaborazione tra le istituzioni. Auspica, quindi, che il Ministero continui nella sua vigilanza e che l’Istituto previdenziale proceda, con la massima celerità, alla verifica della persistenza dei requisiti dei lavoratori beneficiari dei trattamenti di integrazione salariale, per porre fine all’inaccettabile situazione che li vede privati di qualsiasi sostegno del reddito da mesi e non per colpa delle imprese.
Cesare DAMIANO, presidente, dichiara concluso lo svolgimento delle interrogazioni all’ordine del giorno.
La seduta termina alle 9.50.
UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI
Giovedì 25 maggio 2017.
L’ufficio di presidenza si è riunito dalle 9.50 alle 9.55.
RISOLUZIONI
Mercoledì 24 maggio 2017. — Presidenza del vicepresidente Walter RIZZETTO. — Interviene il sottosegretario di Stato per il lavoro e le politiche sociali Luigi Bobba.
La seduta comincia alle 14.40.
7-00847 Rizzetto: Istituzione di una retribuzione minima oraria su base nazionale.
7-00886 Cominardi: Iniziative per l’introduzione di un salario minimo garantito e di un ammortizzatore sociale universale e per l’adeguamento all’inflazione delle retribuzioni e dei trattamenti pensionistici.
(Seguito della discussione congiunta e rinvio).
Pippo.
7-01237 Baldassarre: Iniziative per l’istituzione del salario minimo orario.
(Discussione e rinvio).
Pippo.
7-01241 Gribaudo: Iniziative per l’introduzione di compensi minimi e per l’ampliamento delle tutele assicurate dagli ammortizzatori sociali.
(Discussione e rinvio).
La Commissione prosegue la discussione congiunta delle risoluzioni, rinviata, da ultimo, nella seduta del 29 marzo 2017 e avvia la discussione delle risoluzioni Baldassarre n. 7-01237 e Gribaudo n. 7-01241.
Walter RIZZETTO, presidente, fa presente che, secondo quanto stabilito nella riunione dell’Ufficio di Presidenza, integrato dai rappresentanti dei gruppi, dello scorso 18 maggio, nella seduta odierna prosegue la discussione congiunta delle risoluzioni Rizzetto n. 7-00847 e Cominardi n. 7-00886, rinviata, da ultimo, nella seduta del 29 marzo 2017. Avverte che, successivamente a tale seduta, sono state presentate le risoluzioni Baldassarre n. 7-01237 e Gribaudo n. 7-01241, che vertendo sul medesimo argomento, saranno discusse congiuntamente alle risoluzioni già all’esame della Commissione.
Chiede, pertanto, ai deputati Baldassarre e Gribaudo, se vogliano illustrare il contenuto degli atti di indirizzo di cui sono firmatari.
Marco BALDASSARRE (Misto-AL-TIpI), precisando brevemente che la sua risoluzione presenta molte affinità con quelle già in discussione, si sofferma in particolare, tra gli impegni richiesti al Governo, sulla previsione dell’introduzione di un’Autorità indipendente, con il compito di proporre il livello e gli adeguamenti del salario minimo orario su base annuale, per uniformare l’ordinamento italiano al panorama europeo. Si riserva, quindi, di intervenire nuovamente nella discussione quando la Commissione avrà raccolto gli elementi necessari ad approfondire ulteriormente il tema, al termine del ciclo di audizioni già in programma.
Chiara GRIBAUDO (PD) osserva preliminarmente che la risoluzione di cui è prima firmataria, partendo dalle medesime premesse delle altre, si basa su un ragionamento che vuole tenere conto dei cambiamenti vissuti dal mercato del lavoro negli ultimi venti anni, con l’emersione di nuove categorie professionali, alle quali non si possono adattare le tradizionali classificazioni e che, per questo, sono rimaste, di fatto, prive di copertura e di rappresentanza. Si tratta, certamente, di una platea ridotta, rispetto alla totalità, di lavoratori dipendenti e di lavoratori autonomi che, proprio per il fatto di non potersi riconoscere all’interno delle categorie tradizionali, ha sofferto più di altri le conseguenze della crisi economica, subendo spesso l’imposizione di salari ben al di sotto di quelli che l’ordinamento assicura ad altri lavoratori, in nome del principio, perseguito negli anni della crisi, che fosse necessario puntare sulla riduzione del costo quantitativo del lavoro, piuttosto che puntare sul suo valore aggiunto qualitativo. In questo modo, per anni si è puntato su una competitività costruita non con l’investimento tecnologico e in capitale umano, ma attraverso risparmi conseguiti erodendo il potere d’acquisto e i redditi dei lavoratori. Pertanto, la risoluzione mette in luce l’esigenza, in primo luogo, di individuare criteri e procedure che garantiscano l’equa retribuzione per tutti i lavoratori, pur nel rispetto delle specificità e delle esigenze che caratterizzano il lavoro dipendente e il lavoro autonomo nei diversi settori economici di riferimento, magari procedendo alla revisione ed aggiornamento dei codici ATECO per includere e meglio definire le nuove professioni. Ciò, oltretutto, permetterebbe di aumentare la protezione di cui godono le attività professionali finora eccessivamente ridotta, sia in conseguenza dell’abolizione delle tariffe professionali, sia a causa della mancata strutturazione delle professioni nate dalle nuove tecnologie, delle quali spesso risultano assenti anche i giusti inquadramenti nelle statistiche pubbliche. In secondo luogo, la risoluzione auspica la definizione di un sistema di ammortizzatori sociali sempre più inclusivi e omogenei, nell’ottica della costruzione di un unico ammortizzatore sociale europeo e in linea con l’impegno richiesto sul punto dall’Italia e ribadito nell’ambito della discussione sulla creazione di un Pilastro europeo dei diritti sociali. Pertanto, nella convinzione della perdurante importanza e centralità della contrattazione collettiva fra sindacati e organizzazioni datoriali e ritenendo, per questo, estremamente utile il confronto con le parti, auspica che dal ciclo di audizioni che la Commissione si appresta a tenere possano derivare gli elementi di approfondimento, anche rispetto alle esperienze nell’Unione europea, necessari al proficuo esito della discussione.
Walter RIZZETTO, presidente, concordando con l’esigenza di raccogliere ogni elemento utile alla discussione, invita i gruppi a fare pervenire alla presidenza l’indicazione dei soggetti che ritengono utile ascoltare nell’ambito del prospettato ciclo di audizioni.
Quindi, nessuno chiedendo di intervenire, rinvia il seguito della discussione congiunta delle risoluzioni ad altra seduta.
La seduta termina alle 14.50.
SEDE REFERENTE
Mercoledì 24 maggio 2017. — Presidenza del vicepresidente Walter RIZZETTO.
La seduta comincia alle 14.50.
Disciplina del rapporto di lavoro tra i membri del Parlamento e i loro collaboratori.
C. 1105 Gnecchi, C. 2555 Baldassarre, C. 2612 Airaudo e C. 3515 Dorina Bianchi.
(Seguito dell’esame e rinvio).
La Commissione prosegue l’esame del provvedimento, rinviato, da ultimo, nella seduta del 24 settembre 2014.
Walter RIZZETTO, presidente, ricorda che la Commissione, anche al fine di verificare la possibile definizione di un testo unificato, aveva deliberato la costituzione di un comitato ristretto, che si è riunito il 15 ottobre 2014. Fa, quindi, presente che la relatrice, la deputata Gregori, nel frattempo ha cessato di fare parte della XI Commissione e, pertanto, in accordo con lei, il Presidente ha conferito al deputato Marco Miccoli l’incarico di relatore per il prosieguo dell’esame delle proposte di legge.
Segnala altresì che all’esame delle richiamate proposte di legge è stato abbinato quello della proposta di legge Atto Camera n. 3515, d’iniziativa della deputata Dorina Bianchi, recante modifica all’articolo 2 della legge 31 ottobre 1965, n. 1261, e altre disposizioni in materia di disciplina del rapporto di lavoro tra i membri del Parlamento e i loro collaboratori.
Marco MICCOLI (PD), relatore, ricorda preliminarmente che l’evoluzione dell’iter delle proposte di legge ha subito un sostanziale arresto nel 2014, in relazione all’andamento delle riforme in discussione relative, in particolare, alla disciplina dei rapporti di lavoro e alla revisione dell’assetto bicamerale del Parlamento. Ricorda, in particolare, che sul finire del 2014 è stata approvata la legge n. 183 del 2014, recante le deleghe legislative relative al cosiddetto Jobs Act, e che, in attuazione di tali deleghe, si è determinata una significativa revisione della disciplina dei contratti di lavoro che ha portato al sostanziale superamento delle collaborazioni coordinate e continuative organizzate dal committente. Per altro verso, ricorda che la riforma costituzionale approvata dalle Camere prospettava una riforma della composizione del Senato della Repubblica ai sensi della quale la stragrande maggioranza dei senatori sarebbe stata rappresentativa delle istituzioni territoriali, determinando un assetto che avrebbe potuto incidere anche sulla disciplina dei collaboratori parlamentari.
Quanto al contenuto delle proposte in discussione, intende preliminarmente sottolineare quali sono i numerosi nodi da sciogliere al fine di giungere all’elaborazione di un testo che possa dare garanzie sufficienti in termini di applicabilità e di efficacia.
Richiama, in particolare, il tema dell’identificazione delle funzioni svolte dai collaboratori parlamentari anche ai fini di valutare quali spazi possano riconoscersi alla contrattazione collettiva, verificando se si possa configurare uno specifico contratto collettivo ovvero assumere come riferimento un contratto collettivo esistente. Deve, inoltre, considerarsi la possibilità di fare ricorso a contratti di collaborazione, specialmente in relazione allo svolgimento di specifiche attività.
Rileva, altresì, la difficoltà di intervenire legislativamente su una materia che si pone ai confini con l’ambito di autonomia costituzionalmente riservata alle Camere, considerando anche che i rimborsi delle spese per l’esercizio del mandato sono disciplinati da delibere degli Uffici di presidenza delle Camere.
Walter RIZZETTO, presidente, nel segnalare che, al termine della seduta odierna, riprenderà i suoi lavori il comitato ristretto, nessun altro chiedendo di intervenire, rinvia il seguito dell’esame delle proposte di legge ad altra seduta.
La seduta termina alle 15.
COMITATO RISTRETTO
Mercoledì 24 maggio 2017.
Disciplina del rapporto di lavoro tra i membri del Parlamento e i loro collaboratori.
C. 1105 Gnecchi, C. 2555 Baldassarre, C. 2612 Airaudo e C. 3515 Dorina Bianchi.
Il Comitato ristretto si è riunito dalle 15 alle 15.30.
ATTI DELL’UNIONE EUROPEA
Mercoledì 24 maggio 2017. — Presidenza del presidente della XII Commissione Mario MARAZZITI.
La seduta comincia alle 16.05.
Comunicazione della Commissione al Parlamento europeo, al Consiglio, al Comitato economico e sociale europeo e al Comitato delle regioni – Istituzione di un pilastro europeo dei diritti sociali, corredata dal relativo documento di lavoro dei servizi della Commissione – Quadro di valutazione della situazione sociale.
COM(2017) 250 final, SWD (2017) 200 final e SWD (2017) 201 final.
Proposta di proclamazione interistituzionale sul pilastro europeo dei diritti sociali.
COM (2017) 251 final).
(Seguito dell’esame, ai sensi dell’articolo 127, comma 1, del Regolamento, e rinvio).
La Commissione prosegue l’esame del provvedimento in oggetto, rinviato nella seduta del 17 maggio 2017
Mario MARAZZITI, presidente, ricorda che le Commissioni riunite XI e XII proseguono oggi l’esame congiunto della comunicazione della Commissione europea relativa all’istituzione di un pilastro europeo dei diritti sociali, corredata dai relativi documenti di lavoro, nonché della proposta di proclamazione interistituzionale sul medesimo pilastro europeo dei diritti sociali.
Ricorda, inoltre, che nella seduta del 17 maggio scorso, i relatori, deputati Baruffi per la XI Commissione, e Mariano per la XII Commissione, hanno svolto le loro relazioni. Nella seduta odierna, quindi, potrà essere avviata la discussione.
Davide BARUFFI (PD), relatore per la XI Commissione, parlando anche a nome della collega relatrice per la XII Commissione, on. Mariano, sottolinea l’opportunità di approfondire i temi in discussione sulla base di una specifica interlocuzione con il Governo, in vista della redazione del documento finale. Ricorda, in proposito, che, in occasione della discussione precedente, sulla consultazione pubblica che ha preceduto la presentazione della comunicazione oggi all’esame delle Commissioni riunite, fu estremamente utile il confronto con il Ministro del lavoro e delle politiche sociali, Poletti, che ha consentito la redazione di un documento finale che ha potuto tenere conto anche degli intendimenti del Governo in materia.
Mario MARAZZITI, presidente, nessun altro chiedendo di intervenire, rinvia il seguito dell’esame ad altra seduta.
La seduta termina alle 16.10.
RISOLUZIONI
Martedì 23 maggio 2017. – Presidenza della vicepresidente Renata POLVERINI.
La seduta comincia alle 14.30.
7-01252 Damiano: Iniziative per assicurare la salvaguardia occupazionale per gli ex lavoratori di Agile-Eutelia.
(Discussione e rinvio).
La Commissione inizia la discussione della risoluzione.
Renata POLVERINI, presidente, fa presente che, secondo le intese intervenute, nella seduta odierna avrà luogo l’illustrazione della risoluzione, nonché l’eventuale svolgimento di interventi di carattere generale, mentre il parere del Governo sarà acquisito in una successiva seduta. Dà, quindi, la parola ai presentatori dell’atto di indirizzo ai fini della sua illustrazione.
Marco MICCOLI (PD), in qualità di sottoscrittore della risoluzione, ne illustra i contenuti ricordando come già nel corso della passata legislatura vi fosse stata una grande attenzione per la vicenda, con la partecipazione di oltre cento parlamentari del Partito Democratico, a partire dal presidente Damiano, a uno sciopero della fame a staffetta per chiedere la riapertura di un tavolo sulla vertenza.
Ricorda, altresì, l’impegno della collega Polverini, all’epoca presidente della Regione Lazio, e l’attività da lui stesso svolta nell’ambito della provincia di Roma, nel quadro di una vicenda particolarmente complessa, che ha portato anche a condanne per bancarotta fraudolenta. Sul piano della tutela dei livelli occupazionali, sottolinea come nella vicenda siano rimasti coinvolti oltre duemila lavoratori, molti dei quali di età elevata.
Nell’evidenziare come la risoluzione in discussione sia stata sottoscritta da rappresentanti di tutti i gruppi politici, evidenzia che nell’atto di indirizzo si chiede la riapertura di un tavolo sulla vicenda per individuare soluzioni sul piano occupazionale per i lavoratori interessati, assicurando la continuità di interventi già attivati, come l’utilizzo nelle cancellerie dei tribunali, e garantendo che sia dato seguito agli impegni relativi all’assunzione, nei progetti concernenti l’estensione della «banda larga», di personale in cassa integrazione straordinaria o in deroga, in mobilità o in stato di disoccupazione. Allo stesso modo, andrebbe sostenuto il reimpiego dei lavoratori presso le imprese sequestrate o confiscate alla criminalità organizzata o nei progetti sviluppati dall’ENEA nell’ambito del risparmio energetico.
Nel sottolineare l’urgenza di individuare opportune soluzioni, tenendo conto della prossima scadenza degli ammortizzatori sociali, evidenzia che la platea dei lavoratori interessati è ad oggi di circa 400 unità, essendosi è ridotta nel tempo anche grazie all’accesso al pensionamento di quanti avevano i requisiti previsti dai diversi provvedimenti di salvaguardia rispetto alle previsioni introdotte dal decreto-legge n. 201 del 2011 e alla ricollocazione di alcuni lavoratori, rientrati nel mercato del lavoro.
Auspica, pertanto, la rapida riapertura di un tavolo sulla vicenda che consenta di individuare soluzioni adeguate per i lavoratori coinvolti nel fallimento.
La seduta termina alle 14.40.