ATTI DEL GOVERNO
Mercoledì 14 dicembre 2005. – Presidenza del presidente Domenico BENDETTI VALENTINI. – Interviene il sottosegretario di Stato per il lavoro e per le politiche sociali Alberto Brambilla.
La seduta comincia alle 14.45.
Schema di decreto legislativo recante disciplina della totalizzazione.
Atto n. 570.
(Esame e conclusione – Parere favorevole con condizioni e osservazioni).
La Commissione inizia l’esame.
Cesare CAMPA (FI), relatore, formula una proposta di parere favorevole con condizioni e osservazioni (vedi allegato), che sostanzialmente conferma quello già approvato dalla Commissione lo scorso 9 novembre. Ritiene peraltro opportuno, anche in considerazione dell’esito del provvedimento relativo alla riforma della previdenza complementare, desistere dall’ultima osservazione allora formulata. L’osservazione in questione consigliava una precisazione della formulazione tecnica relativa all’entrata in vigore del decreto legislativo. Tuttavia, allo stato appare preferibile un atteggiamento prudente, in modo da evitare lo slittamento dell’entrata in vigore anche di questa riforma. In conclusione, auspica che il Governo proceda in tempi rapidi all’emanazione del decreto legislativo in materia di totalizzazione, che reca norme attese da tempo dai lavoratori interessati.
Pietro GASPERONI (DS-U) ritiene che, nella proposta di parere del relatore, dovrebbe essere aggiunta l’indicazione che il Consiglio dei ministri è comunque chiamato ad individuare la copertura finanziaria necessaria per l’emanazione del decreto legislativo, anche con il recepimento delle condizioni e delle osservazioni poste nel parere della Commissione, dato che quest’ultima non è chiamata a farsi carico delle questioni relative alla copertura finanziaria in sede di espressione del parere su atti del Governo.
Emilio DELBONO (MARGH-U) ricordato come, nel corso dell’esame dello schema di decreto legislativo n. 548, l’opposizione avesse presentato una propria proposta di parere alternativo a quello della maggioranza (quest’ultimo ritenuto incompleto ed insoddisfacente), evidenzia come, a seguito del rinvio alle Camere dello schema di decreto legislativo per ragioni di copertura finanziaria, l’opposizione sia disponibile ad astenersi sulla proposta di parere favorevole con condizioni ed osservazioni formulata dal relatore, condividendo in particolare le condizioni – già poste nel parere espresso lo scorso 9 novembre – relativamente all’opportunità di ridurre, all’articolo 1, comma 1, il requisito minimo di assicurazione richiesto per accedere alla totalizzazione da sei a cinque anni e di prevedere all’articolo 4, comma 5, anche per gli enti previdenziali di diritto pubblico, qualora il requisito contributivo sia pari o superiore a quello previsto per la pensione di vecchiaia, di applicare il sistema di calcolo previsto dall’ordinamento della gestione di appartenenza.
Evidenzia come tali modifiche necessitino di risorse finanziarie aggiuntive in misura limitata – anche se le stime effettuate dalla Ragioneria dello Stato sembrano piuttosto approssimative – che il Governo dovrebbe provvedere a reperire, soprattutto nella considerazione delle ingenti risorse finanziarie liberate dal fallimento della riforma della previdenza complementare.
Il sottosegretario Alberto BRAMBILLA manifesta l’interesse del Governo al varo definitivo del provvedimento in materia di totalizzazione ed auspica che vengano recepite in seno al Consiglio dei Ministri le condizioni poste nella proposta di parere formulata dal relatore.
Evidenzia peraltro come il rinvio dell’attuazione della riforma della previdenza complementare debba essere considerato non un fallimento ma un importante risultato atteso da anni: sottolinea in proposito come il rinvio della sua attuazione al 2008 sia stato dovuto ad una serie di fattori. In primo luogo, con riferimento al fondo di garanzia per le imprese, la Comunità europea ha chiesto di poter valutare l’articolo 10 del testo approvato con particolare riferimento alla garanzia offerta dallo Stato ed ha richiesto lo svolgimento di una gara a livello europeo per l’assegnazione della gestione del medesimo fondo di garanzia per le aziende artigiane, commerciali e industriali. In secondo luogo, considerate le nuove incombenze per le compagnie di assicurazione che operano nel ramo VI (dopo il regime caratterizzato da assenza di regole a seguito della riforma Visco), si è ritenuto necessario consentire un adeguamento alle esigenze di separatezza contabile e di rendicontazione entro il 31 dicembre 2006. In terzo luogo, la moratoria di 3 anni è opportuna in relazione all’introduzione dei requisiti richiesti dall’accordo detto Basilea 2, che sarà molto gravosa per le aziende italiane e non potrà attuarsi prima del gennaio 2007.
Cesare CAMPA (FI), relatore, rilevato che l’atteggiamento della Ragioneria generale dello Stato, ritenuto approssimativo dal deputato Delbno, potrebbe essere meglio definito punitivo nei confronti delle modifiche suggerite dalla Commissione, osserva, con riferimento alla riforma della previdenza complementare, che si tratta non di un fallimento ma di un corretto avvio, con la dovuta ponderatezza, di norme che sono state concordate dal Ministro del lavoro con i sindacati e che sono sottoposte al vaglio delle istituzioni europee, come ricordato dal sottosegretario Brambilla.
Andrea DI TEODORO (FI) manifesta il proprio apprezzamento per il lavoro svolto dal relatore, ribadendo il proprio rammarico con riferimento alla riforma della previdenza complementare sulla quale egli personalmente aveva sostenuto i rilievi formulati dalla XIV Commissione Politiche dell’Unione europea (lo stesso sottosegretario ha peraltro ricordato che la riforma è sotto la lente delle istituzioni europee). Ribadisce altresì il proprio convincimento che gli interessi dei lavoratori sarebbero stati meglio tutelati se vi fosse stata piena libertà nella destinazione delle risorse del TFR e del contributo del datore di lavoro, anziché una destinazione privilegiata ai fondi chiusi gestiti dalle parti sociali.
Dichiara quindi il proprio voto favorevole alla proposta di parere del relatore, sottolineando come il varo del provvedimento in materia di totalizzazione costituirà un ulteriore risultato positivo del Governo nella materia previdenziale.
Luigi MANINETTI (UDC) dichiara voto favorevole sulla proposta di parere del relatore, evidenziando come a suo avviso la prima condizione posta relativamente al requisito minimo di assicurazione richiesto per accedere alla totalizzazione ridotto da 6 a 5 anni e la seconda condizione relativa al metodo di calcolo sulla base della specifica gestione non comportino in realtà aggravi di oneri in quanto riguardano diritti acquisiti e calcoli che dovrebbero già essere stati effettuati. Sollecita pertanto il Governo a recepire le condizioni poste nel parere ai fini dell’emanazione di un decreto legislativo atteso da tempo dagli interessati, che risponde ad esigenze di equità.
Pietro GASPERONI (DS-U), ricordato il voto contrario dell’opposizione sulla proposta di parere del relatore in occasione dell’esame dello schema di decreto legislativo n. 548 a causa della sua incompletezza, rileva come oggi si ponga l’esigenza di un supplemento di analisi limitatamente alle due questioni del termine temporale richiesto per accedere alla totalizzazione e del metodo di calcolo che hanno indotto il Governo a rinviare lo schema di decreto legislativo alle Camere per ragioni di copertura. Relativamente a tali due punti e alla proposta di parere del relatore, dichiara l’astensione del suo gruppo, evidenziando come il problema della copertura finanziaria (peraltro di limitata entità) sia a carico del Governo, che comunque nella materia previdenziale ha a disposizione, in questo frangente, cospicue risorse.
Quanto al mancato avvio della riforma della previdenza complementare, ricorda come, nel corso dell’esame parlamentare, si fosse sempre fatto riferimento alla data del 1o gennaio 2006, mentre lo slittamento di due anni, da un lato, consentirà alle compagnie di assicurazione di svolgere una propria campagna di acquisizione di nuove polizze e, dall’altro lato, con la previsione di un ulteriore anno per alcune imprese, determinerà ulteriori differenziazioni di trattamento tra i lavoratori. Ribadisce pertanto la sussistenza di un danno, in particolare per i giovani lavoratori, dovuto al rinvio della destinazione del TFR e del contributo dei datori di lavoro alla previdenza complementare.
La Commissione approva infine la proposta di parere del relatore.
La seduta termina alle 15.25.
Mercoledì 14 dicembre 2005. – Presidenza del presidente Domenico BENEDETTI VALENTINI. – Interviene il sottosegretario di Stato per la funzione pubblica Learco Saporito.
La seduta comincia alle 15.25.
Adeguamento delle pensioni di annata.
C. 2290 Fiori, C. 5977 Biondi, C. 6022 Benvenuto.
(Seguito dell’esame e rinvio – Nomina di un Comitato ristretto).
La Commissione prosegue l’esame, rinviato, da ultimo, nella seduta di ieri.
Il sottosegretario Learco SAPORITO evidenzia come il provvedimento in esame riguardi un’importante questione sociale, per affrontare la quale in maniera compiuta necessitano notevoli risorse finanziarie.
Per questo aveva già fatto presente di ritenere maggiormente realistico un approccio graduale alla materia.
Domenico BENEDETTI VALENTINI, presidente relatore, evidenziata la validità di fondo del principio di adeguamento delle pensioni alla dinamica salariale, ritiene che, in relazione all’esigenza di notevoli risorse finanziarie per la sua concreta attuazione, si possa lavorare per l’individuazione di un meccanismo che consenta un avvio di attuazione di tale principio. Evidenzia altresì come sarebbe opportuno che gli stessi sindacati si facessero portatori di tale esigenza nelle sedi contrattuali.
Pietro GASPERONI (DS-U) sottolinea come il problema della difesa del potere di acquisto delle pensioni abbia grande rilevanza sociale, considerato che, a partire dal 1992, a causa degli squilibri del sistema pensionistico italiano, i trattamenti pensionistici sono stati sganciati dall’andamento delle dinamiche retributive. Si è di conseguenza verificata una consistente riduzione del potere di acquisto delle pensioni, collegato anche ai processi inflazionistici e alla mancata restituzione del fiscal drag. Ritiene peraltro che alcune delle ipotesi avanzate nelle proposte di legge in esame siano insoddisfacenti, in quanto la proposta di legga C. 2290 Fiori riguarda soltanto le pensioni dei lavoratori pubblici e la proposta di legge C. 5957 Biondi propone un aumento contributivo dell’1 per cento che contrasta con l’unanime orientamento favorevole della riduzione contributiva. Il suo gruppo propone invece di destinare annualmente, con la legge finanziaria, una parte delle risorse finanziarie pubbliche all’adeguamento delle pensioni e una modifica del paniere per il calcolo del costo della vita, in modo che sia maggiormente aderente alla realtà dei consumi dei pensionati.
Cesare CAMPA (FI) sottolinea come una risposta al problema dell’adeguamento delle pensioni sia necessaria, in particolare a seguito della perdita del loro potere di acquisto dopo l’introduzione dell’euro. Ricordato come il Governo in carica abbia riportato in pareggio il bilancio dell’INPS pur aumentando il livello delle pensioni minime a vantaggio di un milione e 800 mila pensionati al minimo, ritiene che gli aspetti finanziari del provvedimento in esame possano essere approfonditi nella sede di un Comitato ristretto.
Domenico BENEDETTI VALENTINI, presidente relatore, propone la costituzione di un Comitato ristretto per il proseguimento dell’esame.
La Commissione concorda.
Domenico BENEDETTI VALENTINI, presidente, invita i gruppi ad indicare i componenti in seno al Comitato ristretto.
Nessun altro chiedendo di intervenire, rinvia quindi il seguito dell’esame ad altra seduta.
Validità delle graduatorie dei concorsi nella PA.
C. 4495 Santori.
(Esame e rinvio).
La Commissione inizia l’esame.
Cesare CAMPA (FI), relatore, rileva come l’articolo unico della proposta di legge, con la finalità di evitare che soggetti risultati idonei in pubblici concorsi non siano poi assunti per scadenza dell’efficacia della graduatorie, prevede che le medesime graduatorie restino valide a tempo indeterminato, fino all’esaurimento delle stesse e quindi fino all’assunzione (o alla rinuncia) di tutti gli idonei ai concorsi medesimi.
Ricorda che la normativa vigente (articolo 20, comma 3, della legge n. 488 del 1999) prevede, per tutte le amministrazioni pubbliche di cui all’articolo 1, comma 2, del decreto legislativo n. 165 del 2001 (al riguardo, segnala che la norma non fa riferimento alle aziende e agli enti di cui all’articolo 70, comma 4, dello stesso D.Lgs. 165), che, fatti salvi i periodi di vigenza maggiori previsti da specifiche disposizioni di legge, la validità delle graduatorie dei concorsi per il reclutamento del personale, anche con qualifica dirigenziale, è elevata da 18 a 24 mesi.
Tale modifica interviene sull’articolo 3, comma 22, della legge n. 537 del 1993 (interventi correttivi di finanza pubblica), che prevedeva un’efficacia di 18 mesi delle graduatorie dalla data della pubblicazione per eventuali coperture dei posti per i quali il concorso è stato bandito e che successivamente ed entro tale data dovessero rendersi disponibili. Successivamente è intervenuto il decreto del Presidente della Repubblica n. 487 del 1994, recante «Regolamento recante norme sull’accesso nelle pubbliche amministrazioni» che all’articolo 15, comma 7, aveva confermato l’efficacia di 18 mesi delle graduatorie dalla data della pubblicazione. Una disciplina specifica è prevista, per gli enti locali, dall’articolo 91 del decreto legislativo n. 267 del 2000 (testo unico delle leggi dell’ordinamento degli enti locali), che prevede che le graduatorie concorsuali rimangono efficaci per un termine di tre anni dalla data di pubblicazione per l’eventuale copertura dei posti che si venissero a rendere vacanti e disponibili. Specifica che la possibilità di utilizzare le graduatorie non riguarda «i posti istituiti o trasformati» successivamente all’indizione del concorso medesimo.
Osserva che il provvedimento in esame, in quanto lex posterior, poiché si riferisce a tutte le pubbliche amministrazioni, se approvato, comporterebbe una vigenza fino ad esaurimento anche delle graduatorie dei concorsi indetti dagli enti locali. Un precedente nel senso della vigenza delle graduatorie dei concorsi pubblici fino ad esaurimento era già contenuta nell’articolo 39, comma 3, del decreto legislativo n. 29 del 1993. È da premettere che tale previsione trovava giustificazione all’interno del sistema del «concorso unico» di cui all’articolo 39 dello stesso decreto legislativo, secondo cui «le amministrazioni pubbliche (…) reclutano il personale di cui necessitano mediante ricorso alle graduatorie dei vincitori dei concorsi unici». In pratica le ulteriori previsioni contenute nella legge delega (articolo 2, lettera t), della legge n. 421 del 1992), in base alle quali è propedeutico allo svolgimento dei concorsi unici l’individuazione dei profili professionali e le modalità di accesso alla graduatoria degli idonei da parte delle amministrazioni, potevano far ritenere che i concorsi non sarebbero stati più banditi unicamente per coprire un numero già individuato di posti, ma per costituire apposite liste di idonei per i diversi profili professionali alle quali le amministrazioni avrebbero potuto attingere a seconda delle esigenze di servizio. Lo stesso decreto legislativo n. 29, appunto, disponeva in tal senso stabilendo che le graduatorie relative ai concorsi unici «restano valide fino al loro esaurimento» (articolo 39, comma 3). Successivamente è intervenuta la legge n. 537 del 1993 che, contraddicendo il dettato della riforma, ha stabilito all’articolo 3, comma 22, che non si desse luogo a dichiarazione di idoneità e che le graduatorie avessero una validità di diciotto mesi (poi innalzati a ventiquattro: vedi supra). Infine, l’articolo 39 del decreto legislativo n. 29 del 1993 è stato abrogato dall’articolo 11 della legge n. 59 del 1997.
Osserva che sarebbe opportuno precisare nel testo della proposta di legge che le graduatorie restano valide fino ad esaurimento per la copertura dei posti (e quindi delle relative figure professionali) per i quali il concorso è stato bandito. Merita inoltre ricordare che l’articolo 39 del provvedimento collegato alla manovra finanziaria per il 1998 (L. 27 dicembre 1997, n. 449), ha disposto una disciplina innovativa al regime di assunzioni da parte delle amministrazioni pubbliche, introducendo un principio di programmazione triennale delle assunzioni stesse, rivolto al superamento della previgente normativa, imperniata sul blocco delle assunzioni, e al fine di ottimizzare le risorse per il migliore funzionamento dei servizi, compatibilmente con le disponibilità finanziarie e di bilancio. In particolare, per le amministrazioni dello Stato è prevista la valutazione del numero dei dipendenti in servizio e la deliberazione delle assunzioni a livello centrale, da parte del Consiglio dei ministri; una quota delle assunzioni comunque effettuate dovrà dar luogo a rapporti di lavoro a tempo parziale e a contratti di formazione-lavoro; è delineato un sistema di monitoraggio dei flussi di «entrata e uscita» del personale e delle conseguenti spese. Il citato articolo 39 ha altresì disposto una valutazione del numero complessivo dei dipendenti in servizio da parte delle amministrazioni dello Stato, anche ad ordinamento autonomo, escluso il personale della scuola. Tale valutazione deve avvenire su basi statistiche omogenee, secondo criteri e parametri individuati da un decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri di concerto con il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica (attualmente Ministro dell’economia e delle finanze).
La rilevazione del numero di dipendenti di ciascuna amministrazione rappresenta quindi, secondo la procedura evidenziata, l’adempimento preliminare alla programmazione delle assunzioni. Per quanto attiene più specificamente la procedura, il citato articolo 39 ha disposto che il numero delle assunzioni delle singole amministrazioni dello Stato debba essere deciso con cadenza trimestrale dal Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro della Funzione pubblica e del Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica (attualmente Ministro dell’economia e delle finanze). Nel decidere le assunzioni del trimestre il Governo deve tenere conto di specifici criteri. Inoltre, ai fini dell’assunzione, le richieste di autorizzazione ad assumere devono essere corredate da una relazione illustrativa delle iniziative di riordino e riqualificazione, adottate o in corso, finalizzate alla definizione di modelli organizzativi rispondenti ai principi di semplificazione e di funzionalità rispetto ai compiti e ai programmi, con specifico riferimento, eventualmente, anche a nuove funzioni e qualificati servizi da fornire all’utenza. L’autorizzazione all’assunzione è disposta con apposito DPCM.
Ricorda, inoltre, che l’articolo 1, comma 104, della legge finanziaria per il 2005 (L. 30 dicembre 2004, n. 311), novellando il secondo periodo del comma 4 dell’articolo 35 del D.Lgs. 165 del 2001, ha dettato una nuova disciplina per l’avvio delle procedure concorsuali da parte delle amministrazioni pubbliche. Tale comma ha infatti previsto che per le amministrazioni dello Stato, anche ad ordinamento autonomo, le agenzie, compresa l’agenzia autonoma per la gestione dell’albo dei segretari comunali e provinciali, gli enti pubblici non economici e gli enti di ricerca con organico superiore alle 200 unità, l’avvio delle procedure concorsuali sia subordinato all’emanazione di un apposito DPCM, da adottare di concerto tra il Ministro per la funzione pubblica ed il Ministro dell’economia. La disposizione, in sostanza, amplia il novero delle PP.AA. per le quali l’avvio delle procedure concorsuali è subordinato all’emanazione di apposito provvedimento. Occorre inoltre ricordare che a più riprese le ultime leggi finanziarie hanno prorogato l’efficacia delle graduatorie permanenti. Da ultimo, il comma 100 dell’articolo 1 della legge finanziaria per il 2005 ha previsto la proroga di un triennio dei termini di validità delle graduatorie per le assunzioni di personale presso le amministrazioni pubbliche che per gli anni 2005, 2006 e 2007 sono soggette a limitazioni delle assunzioni. Un’analoga disposizione di proroga (ma per un anno) era prevista nella legge finanziaria per il 2003 all’articolo 34, comma 12, primo periodo e nella legge finanziaria per il 2004 all’articolo 3, comma 61.
Segnala, infine, che la disposizione in esame non riguarda la scuola, per la quale vige una specifica normativa di settore. Al riguardo, ricorda che l’articolo 1 della L. 3 maggio 1999, n. 124, recante disposizioni urgenti in materia di personale scolastico, ha modificato la normativa sul reclutamento del personale docente di ruolo della scuola materna, elementare, secondaria, compresi i licei artistici e gli istituti d’arte, recata dagli articoli 399-406 del Testo Unico approvato con il D.Lgs. 16 aprile 1994, n. 297, prevedendo che l’accesso ai ruoli avvenisse: per il 50 per cento dei posti assegnabili annualmente: mediante concorsi per titoli ed esami; per il restante 50 per cento mediante ricorso alle graduatorie permanenti di cui all’articolo 401 del citato Testo Unico. Nel caso in cui la graduatoria di un concorso per titoli ed esami fosse esaurita e rimanessero dei posti ad esso assegnati, questi si aggiungono a quelli assegnati alla corrispondente graduatoria permanente, con reintegro dei posti in occasione della procedura concorsuale successiva.
La L. 124 del 1999 ha inoltre soppresso i concorsi per soli titoli ed integrato la disciplina relativa ai concorsi per titoli ed esami, indetti su base regionale con frequenza triennale (articolo 400, comma 1, T.U.), e ha provveduto a trasformare le graduatorie provinciali – relative ai concorsi per soli titoli soppressi dalla medesima Legge 124 – in graduatorie permanenti, periodicamente integrabili (articolo 401, T.U.), da utilizzare per la copertura del 50 per cento dei posti annualmente assegnabili. L’integrazione delle graduatorie avviene tramite inserimento dei docenti che hanno superato le prove dell’ultimo concorso per titoli ed esami – indetti su base regionale con frequenza triennale (articolo 400, comma 1) – e di quelli che chiedono il trasferimento dalla graduatoria di un’altra provincia (articolo 401, comma 2, T.U.).
Sottolinea infine l’opportunità di procedere nell’esame del provvedimento per andare incontro alle aspettative di numerosi candidati dichiarati idonei nei concorsi pubblici – cita in proposito l’esempio nel Corpo nazionale dei vigili del fuoco – e nel contempo evitare dispendio di risorse pubbliche per lo svolgimento di nuovi concorsi.
Il sottosegretario Learco SAPORITO ritiene che il contenuto della proposta di legge in esame possa risultare in contrasto con le previsioni di blocco del turn over della legge finanziaria per il 2005, mentre nella legge finanziaria per il 2006 dovrebbe essere sostituito il meccanismo di blocco con quello della programmazione triennale, la quale richiede una ricognizione delle esigenze ed anche degli idonei ai concorsi. Ricorda altresì il principio di discrezionalità della pubblica amministrazione, per il quale essa può liberamente valutare se utilizzare per le esigenze di organico gli idonei ai concorsi svolti o bandire nuovi concorsi. In materia, è giurisprudenza costante della Corte costituzionale la dichiarazione di illegittimità dei concorsi riservati per l’avanzamento nella carriera, evidenziando l’esigenza di tutelare l’interesse dei soggetti esterni all’amministrazione e, tra questi, anche dei più giovani. Ritiene pertanto che sia opportuno attendere la definizione del testo della legge finanziaria per il 2006 prima di procedere nell’iter della proposta di legge in esame.
Emerenzio BARBIERI (UDC) osserva che, sul piano della successione delle fonti nel tempo, l’eventuale approvazione della proposta di legge in esame ben potrebbe modificare le previsioni della legge finanziaria per il 2005. Evidenziato peraltro come le previsioni della medesima non potrebbero riguardare le regioni, in relazione alla loro sfera di autonomia costituzionalmente garantita, sottolinea come il principio dell’assunzione degli idonei prima dello svolgimento di nuovi concorsi sia del tutto condivisibile e comporti il risparmio di risorse finanziarie. Ritiene pertanto che l’iter della proposta di legge in esame debba proseguire.
Cesare CAMPA (FI) rivolge il proprio ringraziamento al sottosegretario Saporito che, a nome del Governo, ha dichiarato una disponibilità ad approfondire le questioni poste dal provvedimento in esame, il cui iter deve a suo avviso procedere celermente.
Domenico BENEDETTI VALENTINI, presidente, ricorda che la Commissione, insede di esame in sede consultiva del disegno di legge finanziaria, aveva approvato un emendamento che affrontava proprio questo tema, sia pur con una diversa formulazione. Nessun altro chiedendo di intervenire, rinvia quindi il seguito dell’esame ad altra seduta.
La seduta termina alle 16.

























