SEDE CONSULTIVA
Martedì 17 gennaio 2006. – Presidenza del presidente Domenico BENEDETTI VALENTINI. – Interviene il sottosegretario di Stato per il lavoro e la previdenza sociale Alberto Brambilla.
La seduta comincia alle 14.
Disciplina delle professioni sanitarie.
C. 6229, approvato dal Senato, e abb.
(Parere alla XII Commissione).
(Esame e conclusione – Parere favorevole con condizione).
La Commissione inizia l’esame.
Benito SAVO (FI), relatore, rileva come la proposta di legge in esame sia finalizzata ad assicurare una maggiore qualificazione delle professioni sanitarie non mediche. A tal fine, modifica in alcuni aspetti la disciplina sui titoli di studio per l’abilitazione all’esercizio della professione, prefigurando una ridefinizione degli attuali percorsi di laurea, conferisce una delega al Governo per l’istituzione dei relativi ordini professionali, detta disposizioni sull’istituzione di nuove professioni in ambito sanitario e sulla funzione di coordinamento, e prevede norme modificative dei requisiti per l’accesso ad incarichi dirigenziali, nonché degli obblighi inerenti la formazione permanente e continua del personale sanitario. Il provvedimento interessa una pluralità di profili: l’aspetto più rilevante è senz’altro quello della disciplina delle «professioni», oggetto di legislazione concorrente.
Come evidenzia la relazione illustrativa del disegno di legge S. 3236, l’obiettivo del provvedimento è il superamento della fase di stallo conseguente al nuovo titolo V della parte II della Costituzione; la soluzione del testo in esame disciplina le modalità attraverso le quali giungere alla definizione delle nuove professioni sanitarie, cioè gli accordi da stipulare in sede di conferenza Stato-regioni.
L’istituzione degli albi professionali va vista alla luce di alcuni orientamenti emersi a livello comunitario, volti a limitare l’istituzione di nuovi ordini ai casi in cui tale strumento rappresenti una garanzia rafforzata ai cittadini rispetto alla fruizione di servizi professionali di livello adeguato.
Passando all’articolato, il progetto di legge è composto di sette articoli.
L’articolo 1 prevede un’abilitazione rilasciata dallo Stato per l’esercizio delle attività previste dalle professioni sanitarie infermieristiche, ostetrica, riabilitative, tecnico-sanitarie e della prevenzione (comma 1) i cui operatori svolgano attività di prevenzione, assistenza, cura o riabilitazione (è quindi chiaro che non possono svolgere nessuna attività diagnostica, così come sancito dalla legge 10 agosto 2000, n. 251); il comma 2 afferma la competenza delle regioni in ordine all’individuazione e alla formazione dei profili di operatori di interesse sanitario non riconducibili alle citate professioni sanitarie; il comma 3 precisa che la normativa in esame si applica alle regioni a statuto speciale e alle province autonome nei limiti dei rispettivi statuti e norme di attuazione.
All’articolo 2, commi da 1 a 4, vengono prefigurati i nuovi percorsi formativi, che andranno a sostituire (o a modificare) quelli attualmente disciplinati dai decreti del ministro dell’università e della ricerca scientifica e tecnologica del 2 aprile 2001. L’abilitazione all’esercizio della professione è rilasciata dopo il superamento di specifici corsi universitari, svolti in tutto o in parte presso le aziende e le strutture del SSN (compresi gli IRCCS), individuati con accordi tra le regioni e le università; viene concessa una deroga al personale del servizio sanitario militare della Guardia di finanza e della Polizia di Stato ai quali è consentito lo svolgimento dei corsi di formazione nelle strutture del corpo di appartenenza (comma 1); nel comma 2 viene previsto che gli ordinamenti didattici dei corsi di laurea sono definiti con decreto del Ministro dell’istruzione, dell’università e della ricerca, di concerto con il Ministro della salute, che l’esame finale di laurea ha valore di esame di Stato abilitante all’esercizio della professione, che le università procedono alle eventuali modifiche dell’organizzazione didattica dei corsi di laurea già esistenti, ovvero all’istituzione di nuovi corsi di laurea; il comma 3 prevede che anche i pubblici dipendenti sono obbligati ad iscriversi all’albo professionale, se in possesso del titolo universitario abilitante. È tuttavia riconosciuta in via transitoria la validità abilitante dei titoli conseguiti precedentemente alla presente normativa; al comma 4 è previsto che l’aggiornamento professionale è effettuato con modalità identiche a quelle della professione medica. Il comma 5 dell’articolo 2 modifica la disciplina prevista per l’accesso alla carica di direttore generale delle ASL (la norma in esame dispone, in alternativa ai requisiti previsti dalla disciplina vigente, l’espletamento del mandato di deputato, senatore o consigliere regionale). Il comma 6 dell’articolo 2 esonera i laureati in medicina e chirurgia e gli altri operatori delle professioni sanitarie dall’obbligo di partecipazione ai previsti programmi di formazione continua, limitatamente al periodo di espletamento del mandato parlamentare di senatore o deputato della Repubblica nonché di consigliere regionale.
L’articolo 3 istituisce gli ordini e gli albi delle professioni sanitarie. A tal fine l’articolo 4 conferisce una delega al Governo, da esercitare previo parere della Conferenza Stato-regioni e delle commissioni parlamentari competenti, sulla base di determinati principi e criteri direttivi, tra i quali, in particolare: la trasformazione dei collegi professionali esistenti in ordini professionali, con l’istituzione di un ordine specifico, con albi separati per ognuna delle professioni previste, per ciascuna delle citate aeree di professioni sanitarie; la possibilità di costituire un unico ordine per due o più aeree di professioni sanitarie individuate; l’eventuale istituzione di ordini separati per le professioni i cui albi abbiano almeno ventimila iscritti; e l’aggiornamento della definizione delle figure professionali che includeva nelle fattispecie previste dalla legge n. 251 del 2000; l’articolazione degli ordini a livello provinciale o regionale o nazionale in relazione al numero degli operatori. Per quanto riguarda i profili previdenziali, la lettera l) stabilisce il principio secondo il quale, per gli appartenenti agli ordini delle nuove categorie professionali restano confermati gli obblighi di iscrizione alle gestioni previdenziali già previste.
L’articolo 5 disciplina l’istituzione di nuove professioni in ambito sanitario, operanti su tutto il territorio nazionale, individuate attraverso direttive comunitarie, ovvero su iniziativa dello Stato o delle regioni, da collocare comunque nelle quattro aeree professionali di cui all’articolo 1 (comma 1); il comma 2 prevede che le nuove professioni siano riconosciute mediante accordi in sede di Conferenza permanente Stato-regioni, recepiti con decreti del Presidente della Repubblica; il comma 3 dispone che l’individuazione delle nuove professioni sia subordinata ad un parere tecnico-scientifico, espresso da apposite commissioni nominate dal Ministro della salute e operanti presso il Consiglio superiore di sanità; i predetti accordi individuano il titolo professionale e l’ambito di attività di ciascuna professione, evitando la parcellizzazione delle professioni e la loro sovrapposizione con le professioni già riconosciute (commi 4 e 5).
L’articolo 6 istituisce la funzione di coordinamento per le predette professioni sanitarie. Con il comma 1, il personale laureato appartenente alle professioni sanitarie di cui all’articolo 1, comma 1, è articolato nel seguente modo: professionisti in possesso del diploma di laurea o del titolo universitario conseguito anteriormente all’attivazione dei corsi di laurea o di diploma ad esso equipollente; professionisti coordinatori in possesso di master di primo livello in management o per le funzioni di coordinamento rilasciato dall’università; professionisti dirigenti in possesso del master di primo livello; professionisti dirigenti in possesso delle lauree specialistiche, con esperienza professionale dipendente quinquennale, oppure ai quali siano stati conferiti incarichi dirigenziali. Nel comma 2 è previsto che il conferimento dell’incarico di coordinamento non comporta nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica ed è previsto inoltre l’obbligo contestuale per le ASL di sopprimere nelle piante organiche di riferimento un numero di posizioni effettivamente occupate ed equivalenti sul piano finanziario; il comma 3 sancisce e criteri e le modalità per l’attivazione delle funzioni di coordinamento nelle organizzazioni sanitarie pubbliche e private, attraverso un accordo tra il Ministro della salute e le regioni e le province autonome, entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore del provvedimento. Il comma 4 stabilisce i requisiti per assumere la funzione di coordinamento: master di primo livello in management o per le funzioni di coordinamento nell’area di appartenenza ed esperienza almeno triennale nel profilo di appartenenza. Il certificato di abilitazione alle funzioni direttive nell’assistenza infermieristica, incluso quello rilasciato in base alla pregressa normativa, è valido per l’esercizio della funzione di coordinatore (comma 5 dell’articolo 6). Il comma 6 dispone che il coordinamento venga affidato nel rispetto dei profili professionali; è consentito, altresì, che le organizzazioni sanitarie e socio-sanitarie, pubbliche e private, nelle aeree caratterizzate da una determinata specificità assistenziale, ove istituiscano funzioni di coordinamento, affidano lo stesso incarico allo specifico profilo professionale (comma 7).
L’articolo 7, comma 1, stabilisce che alle professioni sanitarie di cui al comma 1 dell’articolo 1, riconosciute prima dell’entrata in vigore del provvedimento, si applicano le specifiche norme contenute nelle rispettive fonti di riconoscimento, salvo quanto previsto dal provvedimento in esame. Il comma 2 consente l’integrazione delle professioni riconosciute, con accordo da stipulare in sede di Conferenza Stato, regioni e province autonome, previo parere degli ordini professionali delle professioni interessate. Il provvedimento, infine, non deve comportare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica (articolo 7, comma 3).
Formula infine una proposta di parere favorevole con condizione (vedi allegato 1).
Roberto GUERZONI (DS-U) rileva come il provvedimento in esame, che reca un importante riordino professionale, anche attraverso deleghe al Governo, non abbia la possibilità di essere approvato nell’ultimo scorcio di legislatura: la maggioranza dovrebbe pertanto prendere atto di non essere riuscita a varare il provvedimento in tempo utile, rinunciando ad una corsa contro il tempo che rischia di determinare cattivi prodotti legislativi.
Benito SAVO (FI) osserva che è opportuno cercare di condurre a termine il lavoro svolto sul provvedimento sino all’ultimo giorno utile della legislatura; sottolinea inoltre che il provvedimento è iscritto nel calendario dell’Assemblea.
La Commissione approva la proposta di parere del relatore.
SEDE REFERENTE
Martedì 17 gennaio 2006. – Presidenza del presidente Domenico BENEDETTI VALENTINI. – Interviene il sottosegretario di Stato per il lavoro e la previdenza sociale Alberto Brambilla.
La seduta comincia alle 14.30.
Rinuncia al recupero delle prestazioni pensionistiche indebite e modifica della normativa relativa al cumulo tra le prestazioni erogate dall’INAIL e dall’INPS.
C. 6223 Governo, C. 1450 Cordoni, C. 2960 Dario Galli, C. 5439 Campa.
(Seguito dell’esame e rinvio).
La Commissione prosegue l’esame, rinviato, da ultimo, nella seduta del 22 dicembre 2005.
Domenico BENEDETTI VALENTINI, presidente, ricorda come sia stata da ultimo abbinato il disegno di legge C. 6223 del Governo, che è stato adottato come testo base per il proseguimento della discussione. Avverte quindi che sono stati presentati emendamenti (vedi allegato 2).
Angelo SANTORI (FI), relatore, esprime parere contrario sugli emendamenti Guerzoni 1.1 e 1.2, nonché sugli articoli aggiuntivi Guerzoni 1.01 e 1.02. Esprime inoltre parere favorevole sugli articoli aggiuntivi Benedetti Valentini 3.01, 3.02, 3.03, 3.04, 3.05, 3.06, 3.07, 3.08 e Campa 3.09.
Il sottosegretario Alberto BRAMBILLA esprime parere conforme a quello del relatore.
Roberto GUERZONI (DS-U) ricorda come la Commissione abbia da tempo all’esame il provvedimento finalizzato all’eliminazione del divieto di cumulo tra le pensioni di inabilità, reversibilità o l’assegno ordinario di invalidità liquidati in conseguenza di infortunio sul lavoro o malattia professionale e la rendita vitalizia liquidata per lo stesso evento invalidante da parte dell’INAIL. Sulla materia, per lungo tempo non si è riusciti a pervenire ad una positiva conclusione per le difficoltà frapposte dal Governo relativamente alla copertura degli oneri finanziari; nel corso dell’esame del provvedimento, il Governo ha poi presentato al Senato un disegno di legge relativo, oltre che alla suddetta questione, anche alla rinuncia al recupero delle prestazioni pensionistiche indebite. Tale disegno di legge è stato successivamente trasferito alla Camera e abbinato alle proposte di legge C. 1450 e abbinate, da tempo all’esame della Commissione. Di conseguenza, le proposte emendative presentate dai gruppi hanno riguardato la più ampia materia affrontata nel provvedimento e, in particolare, la maggioranza ha presentato una serie di proposte che amplia fortemente le questioni da affrontare, peraltro di grande importanza, come quella relativa all’abolizione del divieto di cumulo tra pensioni di anzianità e redditi da lavoro autonomo e dipendente.
Sottolinea come in tal modo, a causa dei ristretti termini temporali a disposizione, in vista della prossima conclusione della legislatura, si rischi di vanificare l’obiettivo più circoscritto da tempo perseguito in Commissione del superamento del divieto di cumulo tra prestazioni INPS e INAIL. Precisa in proposito che, se si intende andare in tale direzione, il suo gruppo è disposto a ritirare gli emendamenti presentati su argomenti differenti, al fine di favorire una rapida approvazione in sede legislativa del provvedimento.
Domenico BENEDETTI VALENTINI, presidente, precisa che la maggioranza è intenzionata ad approvare la modifica della disciplina del cumulo tra le prestazioni erogate dall’INAIL e dall’INPS ma ha ritenuto opportuno, nell’ultimo scorcio di legislatura, inserire nel provvedimento modifiche che considera utile approvare. Ritiene pertanto che sia possibile un confronto in merito, nel cui ambito i gruppi abbiano modo di chiarire se condividono o meno le proposte emendative presentate.
Essendo imminenti votazioni in Assemblea, rinvia quindi il seguito dell’esame ad altra seduta.




























