SEDE REFERENTE
Mercoledì 18 gennaio 2006. – Presidenza del presidente Domenico BENEDETTI VALENTINI. – Interviene il sottosegretario di Stato per il lavoro e le politiche sociali Alberto Brambilla.
La seduta comincia alle 14.20.
Rinuncia al recupero delle prestazioni pensionistiche indebite e modifica della normativa relativa al cumulo tra le prestazioni erogate dall’INAIL e dall’INPS.
C. 6223 Governo, C. 1450 Cordoni, C. 2960 Dario Galli e C. 5439 Campa.
(Seguito dell’esame e rinvio).
La Commissione prosegue l’esame, rinviato, da ultimo, nella seduta di ieri.
Domenico BENEDETTI VALENTINI, presidente, ricorda che nella seduta di ieri è stato espresso il parere del relatore e del Governo sugli emendamenti presentati.
Angelo SANTORI (FI), relatore, rispondendo alle obiezioni sollevate dal deputato Guerzoni nella seduta di ieri, dichiara che la maggioranza è disposta a ritirare tutti gli articoli aggiuntivi presentati, tranne l’articolo aggiuntivo Benedetti Valentini 3.02, su cui ritiene sia possibile raccogliere anche il consenso dell’opposizione.
Roberto GUERZONI (DS-U), premesso che l’obiettivo della Commissione deve essere innanzitutto approvare le norme finalizzate all’eliminazione del divieto di cumulo tra le prestazioni erogate dall’INAIL e dall’INPS, su cui da tempo si è impegnata, nonché, secondariamente, la norma relativa alla rinuncia al recupero delle prestazione pensionistiche indebite, ritiene che, per quanto attiene all’articolo aggiuntivo Benedetti Valentini 3.02, relativo alla prosecuzione volontaria della contribuzione per gli iscritti alla gestione separata dell’INPS, debba essere chiarito dal Governo se vi sia la necessaria copertura. Sottolinea infatti come occorra evitare il rischio che non si approvino le norme su cui da tempo è maturato il consenso dei gruppi.
Cesare CAMPA (FI) ritiene che la Commissione possa approvare l’articolo aggiuntivo 3.02 e trasmettere successivamente il testo alla Commissione bilancio, che nel suo parere potrà valutare gli aspetti relativi ad eventuali oneri collegati a tale articolo aggiuntivo; qualora vi fossero difficoltà a tale riguardo, vi si potrebbe rinunciare per consentire l’immediata approvazione in sede legislativa delle norme relative al superamento del divieto di cumulo tra le prestazioni erogate dall’INAIL e dall’INPS e alla rinuncia al recupero delle prestazione pensionistiche indebite. Evidenzia pertanto l’opportunità che il parere della Commissione bilancio venga tempestivamente espresso e che si avviino sin da subito le procedure necessarie per il trasferimento in sede legislativa del provvedimento.
Domenico BENEDETTI VALENTINI, presidente, ritira gli articoli aggiuntivi 3.01, 3.03, 3.04, 3.05, 3.06, 3.07, 3.08 e 3.09.
Roberto GUERZONI (DS-U) ritira i suoi emendamenti 1.1 e 1.2, nonché i suoi articoli aggiuntivi 1.01 e 1.02.
La Commissione, con distinte votazioni, approva l’articolo aggiuntivo Benedetti Valentini 3.02 e l’emendamento 4.1 del relatore.
Domenico BENEDETTI VALENTINI, presidente, avverte che il testo sarà subito trasmesso alle Commissioni competenti in sede consultiva, anche ai fini dell’eventuale trasferimento alla sede legislativa.
Nessun altro chiedendo di intervenire, rinvia quindi il seguito dell’esame ad altra seduta.
SEDE CONSULTIVA
Mercoledì 18 gennaio 2006. – Presidenza del presidente Domenico BENEDETTI VALENTINI.
La seduta comincia alle 14.40.
DL 4/2006: Organizzazione della pubblica amministrazione.
C. 6259.
(Parere alla I Commissione).
(Esame e conclusione – Parere favorevole).
La Commissione inizia l’esame.
Domenico BENEDETTI VALENTINI, presidente, avverte che, sostituirà personalmente il relatore, impossibilitato ad intervenire alla seduta odierna.
Rileva quindi come il decreto-legge su cui la Commissione è chiamata ad esprimere il parere alla I Commissione Affari costituzionali prevede misure finalizzate a valorizzare i dipendenti pubblici, nonché altre misure settoriali necessarie ad assicurare la funzionalità della pubblica amministrazione. Tra le misure che il decreto introduce assume un particolare rilievo la creazione di una cabina di regia che coordini l’attività di indirizzo e la guida strategica delle politiche di semplificazione e di qualità della regolazione (Comitato di indirizzo interministeriale), le norme relative ai dipendenti pubblici e le disposizioni che semplificano gli adempimenti amministrativi per le persone con disabilità.
Passando al testo, l’articolo 1 reca disposizioni di varia natura finalizzate a promuovere e verificare la semplificazione e la qualità della produzione normativa, nonché il monitoraggio e la valutazione della regolazione, prevedendo in primo luogo l’istituzione di un apposito Comitato interministeriale per indirizzare le politiche di semplificazione e di qualità della regolazione.
L’articolo 2 amplia i requisiti per il conferimento dell’incarico di dirigente amministrativo della Scuola superiore della pubblica amministrazione. L’articolo 3 introduce la possibilità, per il personale delle amministrazioni dello Stato in posizione di comando o fuori ruolo, di ottenere la «stabilizzazione» transitando nei ruoli delle amministrazioni presso cui prestano servizio. L’articolo 4 è volto a porre dei vincoli più stringenti per il ricorso, da parte delle pubbliche amministrazioni, ai contratti di lavoro a tempo determinato, ai contratti di formazione e lavoro e alle altre forme flessibili di utilizzazione del personale. L’articolo 5 autorizza la Croce rossa italiana a prorogare, fino al 31 dicembre 2006, i contratti di lavoro a tempo determinato in essere.
L’articolo 6 detta una serie di disposizioni volte ad agevolare le persone affette da disabilità, con riferimento alle procedure relative agli accertamenti sanitari previsti dalla legge. L’articolo 7 è volto a realizzare un sistema di monitoraggio in materia di accesso al lavoro presso pubbliche amministrazioni dei soggetti disabili ai sensi della disciplina del collocamento obbligatorio. L’articolo 8 rende permanente il Comitato nazionale italiano per il microcredito istituito nel 2005, Anno Internazionale del Microcredito. L’articolo 9 autorizza l’istituzione, presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri – Dipartimento della funzione pubblica, di una banca dati informatica allo scopo di «agevolare l’incontro tra le domande di mobilità volontaria dei dipendenti delle pubbliche amministrazioni e il fabbisogno professionale delle stesse».
L’articolo 10, comma 1, con una novella al comma 3 dell’articolo 10-bis del decreto-legge 203/2005, amplia l’ambito soggettivo di applicazione della procedura di mobilità del contingente di segretari comunali e provinciali da assegnare al Dipartimento della funzione pubblica con l’obiettivo di rafforzare alcune attività di competenza del Dipartimento medesimo. Il successivo comma 2 prevede, attraverso l’inserimento di un comma 2-bis all’articolo 40 del decreto legislativo 165 del 2001, l’introduzione di una disciplina distinta nel CCNL di comparto, per i segretari comunali e provinciali. L’articolo 11 modifica il comma 1 dell’articolo 6 del decreto legislativo n. 165 del 2001 al fine di migliorare la definizione dei fabbisogni di personale delle pubbliche amministrazioni. L’articolo 12 consente alle amministrazioni pubbliche che erano state autorizzate ad avviare le assunzioni a tempo indeterminato di personale ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 6 settembre 2005, a completare le assunzioni in oggetto entro il 30 aprile 2006. Lo stesso articolo, inoltre, stabilisce che le assunzioni a tempo indeterminato previste per il 2005, possano essere effettuate dagli enti locali, dalle Camere di commercio e del Servizio sanitario nazionale, secondo le modalità ed i criteri individuati in appositi decreti.
L’articolo 13 disciplina in maniera più rigorosa, rispetto alla normativa previgente, per le pubbliche amministrazioni, il ricorso a collaborazioni coordinate e continuative e comunque il conferimento di incarichi individuali, ad esperti di provata competenza, per esigenze cui non si può far fronte con il personale in servizio. L’articolo 14 prevede la trasformazione dei contratti di formazione e lavoro in essere presso l’INPDAP, l’INPS e l’INAIL, già prorogati, in contratti di lavoro a tempo indeterminato. L’articolo 15 uniforma i limiti di durata minimi e massimi (rispettivamente 3 e 5 anni) per tutti i tipi di incarichi di funzione dirigenziale conferiti al personale esterno ai ruoli dei dirigenti. L’articolo 16 disciplina la fattispecie della reggenza di uffici dirigenziali non generali per gli organi dell’amministrazione periferica del Ministero per i beni e le attività culturali. L’articolo 17 istituisce, presso il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, un sistema di controllo e monitoraggio delle informazioni inerenti alla sicurezza e alla regolarità della circolazione stradale e dello svolgimento dei servizi di trasporto. Il sistema deve essere realizzato mediante il continuo interscambio di dati reso possibile dalla connessione stabile, in via telematica, dei centri di controllo, delle sale operative e delle strutture apposite esistenti presso le pubbliche amministrazioni, gli enti ed i soggetti operatori, pubblici e privati, comunque preposti ai settori della circolazione stradale e del trasporto dei passeggeri e delle merci.
L’articolo 18 interviene sulla disciplina relativa alla acquisizione, da parte dello Stato, della quota di diritti di utilizzazione e sfruttamento dei film finanziati ai sensi del decreto legislativo n. 28 del 2004, nel caso di mancata restituzione della quota finanziata dallo Stato. A tal fine, si prevede che la gestione di tali diritti, nonché di quelli relativi ai film già finanziati ai sensi dell’articolo 28 della L. 1213/1965, sia affidata a Cinecittà Holding S.p.A. e che le relative procedure siano oggetto di una specifica convenzione tra il Ministero e detta società. L’articolo 19 autorizza l’incremento dell’organico dell’Autorità garante della concorrenza e del mercato nella misura di sette unità, per le nuove funzioni di vigilanza in materia di concorrenza bancaria ad essa conferite dall’articolo 19 della L. 262/2005, concernente la tutela del risparmio e la disciplina dei mercati finanziari. I commi da 1 a 8 dell’articolo 20 recano disposizioni urgenti in materia di energia elettrica finalizzate a contenere il costo della tariffa elettrica, mentre i commi 9 e 10 del medesimo articolo recano disposizioni in materia di interventi per la razionalizzazione, ristrutturazione e riconversione produttiva dell’industria bellica.
L’articolo 21 prevede che la Stretto di Messina Spa, titolare della concessione di cui alla legge 1158/1971, sia altresì autorizzata a svolgere attività di individuazione, progettazione, promozione, realizzazione e gestione di infrastrutture di trasporti e di opere connesse, nonché ad assumere ed espletare, quale organismo di diritto pubblico, compiti di assistenza tecnica a pubbliche amministrazioni per l’appalto di infrastrutture di trasporti. L’articolo 22, commi 1 e 2, concerne il conferimento di funzioni direttive e semidirettive a magistrati ordinari e del CSM, stabilendo che, ai fini del conferimento ex L. 150/2005, di delega al Governo per la riforma dell’ordinamento giudiziario, debba essere valutato dal CSM lo svolgimento di particolari funzioni ed incarichi, e dettando disposizioni transitorie relative alla situazione antecedente all’entrata in vigore del decreto-legge. Il comma 3 dell’articolo 22 attiene al ricollocamento in ruolo di magistrati elettivi componenti il CSM alla scadenza del mandato. L’articolo 23 reca norme finalizzate a rimediare alla carenza di figure professionali idonee allo svolgimento della funzione di coadiutore notarile, allargando (comma 1) la platea dei candidati coadiutori e (comma 2) dettando disposizioni in merito alla competenza alla nomina del coadiutore temporaneo in casi stabiliti di assenza del notaio. Il comma 3 abroga, infine, il previgente limite temporale allo svolgimento delle funzioni di coadiutore notarile. L’articolo 24 modifica l’articolo 8 della L. 84/1994, incidendo sulla procedura di nomina del Presidente dell’Autorità portuale con la previsione di un’ulteriore intesa in sede di Conferenza unificata Stato-regioni-città e autonomie locali. L’articolo 25 permette la partecipazione al concorso per esami per la dirigenza pubblica di coloro che hanno ricoperto incarichi dirigenziali presso pubbliche amministrazioni, per un periodo non inferiore a 2 anni se in possesso, oltre che del diploma di laurea, anche del diploma triennale di dottorato di ricerca.
L’articolo 26 chiarisce che gli oneri derivanti dall’istituzione dell’Ufficio per il contrasto delle discriminazioni presso la Presidenza del Consiglio dei ministri, inclusi quelli relativi al personale, devono trovare copertura finanziaria esclusivamente nella disponibilità dell’autorizzazione di spesa prevista dall’articolo 29, co. 2, della legge comunitaria 2001. L’articolo 27 assegna un contributo straordinario di 200.000 euro annui per il triennio 2006-2008 a favore del Comitato atlantico italiano. L’articolo 28 reca un’autorizzazione di spesa pari a 10 milioni di euro in favore dell’ISFOL, al fine di garantire l’espletamento dei compiti istituzionali dello stesso ente. L’articolo 29 apporta alcune modifiche alla disciplina delle fondazioni lirico-sinfoniche, stabilendo che i membri dei consigli di amministrazione delle fondazioni (il cui numero è pari a sette compreso il presidente) possano essere aumentati fino a nove (lettera a)); in tal caso all’autorità di Governo competente in materia di spettacolo sono attribuiti almeno due rappresentanti (lettera b)). L’articolo 30 autorizza un contributo annuale di 4 milioni di euro per 15 anni, a decorrere dal 2007, per rafforzare le capacità di pattugliamento e sorveglianza marittima del Corpo delle capitanerie di porto-Guardia costiera, tramite l’adeguamento della propria struttura aeronavale. L’articolo 31 individua un limite temporale per il riconoscimento delle regolazioni debitorie dei disavanzi delle ferrovie in concessione ed in ex gestione commissariale governativa comprensivi anche degli oneri di trattamento di fine rapporto maturati alla data del 31 dicembre 2000. A tal fine la disposizione limita il riconoscimento di tali regolazioni alle istruttorie, eseguite congiuntamente dal Ministero dell’economia e delle finanze e dal Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, relative alle istanze presentate e alle comunicazioni effettuate dalle aziende interessate entro la data del 31 agosto 2005.
L’articolo 32 proroga al 31 dicembre 2006 il termine per l’accertamento preventivo del possesso della carta di identità elettronica; tale verifica è finalizzata all’emissione, in favore dei cittadini che non risiedono nei comuni in cui è rilasciato tale documento, della carta nazionale di servizi. L’articolo 33 prevede che una quota pari a 10 milioni di euro a valere sull’autorizzazione di spesa per l’anno 2005 relativa al fondo per interventi straordinari della Presidenza del Consiglio, istituito dall’articolo 32-bis del decreto-legge 269/2003, sia conservata in bilancio e versata in entrata nel 2006, per essere destinata al finanziamento della prosecuzione dei lavori per la realizzazione del «Centro per la documentazione e valorizzazione delle arti contemporanee» istituito dalla L. 237/1999. L’articolo 34 reca l’istituzione, ai fini dell’immediato potenziamento del Ministero dell’ambiente e della tutela del territorio e senza aumenti di spesa a carico del bilancio dello Stato, della Direzione generale per il danno ambientale. L’articolo 35, infine, dispone in ordine all’entrata in vigore del decreto-legge.
Formula infine una proposta di parere favorevole.
Roberto GUERZONI (DS-U) dichiara il voto contrario del suo gruppo sulla proposta di parere del relatore, evidenziando come sarebbe opportuno che il Governo ritirasse il decreto-legge in esame, che contiene norme del tutto inaccettabili. Ritiene sufficiente, quale esempio, fare rapidamente riferimento al contenuto dell’articolo 1, che prevede l’istituzione di un nuovo Comitato interministeriale di indirizzo che si aggiunge alla Commissione per la semplificazione e la qualità della regolazione, ciascuno con le relative necessità di personale, scelto anche tra estranei alla pubblica amministrazione. Si prevede inoltre che, nel 2006, il Ministro per l’attuazione del programma di Governo (figura che potrebbe anche essere soppressa nella futura compagine governativa) dia vita ad un ulteriore Comitato tecnico istituito presso la presidenza del Consiglio dei ministri per attività di monitoraggio e valutazione della regolazione e dei suoi effetti e per i conseguenti aspetti di comunicazione istituzionale, comitato che a sua volta potrà avvalersi di una segreteria tecnica composta da personale scelto anche tra estranei alla pubblica amministrazione. Ribadisce pertanto il voto contrario del suo gruppo.
Cesare CAMPA (FI) dichiara il voto favorevole del suo gruppo, sottolineando come egli personalmente abbia presentato, nella sede della Commissione di merito, un articolo aggiuntivo finalizzato a prevedere che non siano soggetti a permesso di costruire o a denuncia di inizio attività gli allestimenti mobili di pernottamento quali roulotte, caravan, case mobili o maxi-caravan.
La Commissione approva la proposta di parere del relatore.




























