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Il Diario del Lavoro

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Home - Camera - Commissione Lavoro, pubblico e privato (Dai Resoconti Sommari)

Commissione Lavoro, pubblico e privato (Dai Resoconti Sommari)

22 Ottobre 2009
in Camera




SEDE CONSULTIVA

Martedì 11 luglio 2006. – Presidenza del presidente Gianni PAGLIARINI. – Interviene il sottosegretario di Stato per il lavoro e la previdenza sociale Antonio Montagnino.

La seduta comincia alle 12.40.

Decreto-legge 181/06: Disposizioni urgenti in materia di riordino delle attribuzioni della Presidenza del Consiglio dei ministri e dei Ministeri.
C. 1287 Governo, approvato dal Senato.
(Parere alla I Commissione).
(Seguito dell’esame e conclusione – Parere favorevole con osservazione).

La Commissione prosegue l’esame, rinviato nella seduta del 6 luglio 2006.

Gianni PAGLIARINI, presidente, avverte che la I Commissione deve concludere l’esame in sede referente del provvedimento ed è in attesa dell’espressione del parere da parte della XI Commissione.

Luigi FABBRI (FI) rileva come, pur prescindendo da considerazioni in merito all’utilizzazione dello strumento del decreto-legge per la materia in esame ed essendo comprensibili le ragioni che l’hanno dettata, assicurando tale strumento tempi rapidi e certi di esame, bisognerebbe comunque garantire congrui spazi per l’esame in Commissione. Ciò vale in particolare per il provvedimento in esame, che attiene all’importante argomento della pubblica amministrazione e della sua efficienza, laddove il previsto aumento del numero dei ministeri è stato dettato da esigenze non di migliore organizzazione ma di distribuzione di un maggior numero di posti di governo e sottogoverno. Evidenziato come ciò contraddica le dichiarazioni della maggioranza, che nel corso della campagna elettorale sosteneva l’esigenza di ridurre i costi della politica, sottolinea come nello stesso ambito di più diretta competenza della Commissione si sia previsto uno «spacchettamento» del Ministero del lavoro e delle politiche sociali che, pur essendo stato corretto nel corso dell’esame da parte del Senato per quanto attiene alla previdenza, risulta non opportuno.
Sottolineato il collegamento che dovrebbe sussistere tra politiche sociali e del lavoro, evidenzia in particolare l’inopportunità di assegnare la vigilanza sui flussi migratori al Ministero della solidarietà sociale, quando tali flussi dovrebbero essere strettamente collegati al mercato del lavoro, nonché della creazione di un dipartimento senza portafoglio per la famiglia, quando proprio in tale ambito vi sarebbe l’esigenza di sussidi e di una corretta spesa sociale. Ricordato come vengano in tal modo smentiti la riforma Bassanini, che aveva previsto l’unificazione in un unico Ministero delle competenze su lavoro, salute e politiche sociali, ed il Patto per l’Italia, sottoscritto dai sindacati, ribadisce come risulti evidente che la sola finalità perseguita con il provvedimento – sul quale preannuncia l’orientamento contrario del suo gruppo – in esame è l’ampliamento dei posti di governo.

Lorenzo BODEGA (LNP) ritiene che il provvedimento in esame dovrebbe produrre un forte imbarazzo per il centro sinistra, considerato che, soltanto per garantire la coesione della compagine governativa attraverso la distribuzione di posti di governo e di sottogoverno, si procede ad un intervento contrario alla logica amministrativa, che determina un notevole aumento della spesa pubblica. Richiamata la forte sensibilità dei cittadini su tale tema, ritiene che lo stesso esito del referendum sulla riforma costituzionale sarebbe stato di segno diverso se una corretta informazione avesse chiarito che quella riforma avrebbe prodotto una forte riduzione del numero di ministri e sottosegretari con i conseguenti effetti positivi sul piano della riduzione della spesa pubblica. Sottolineato pertanto come le norme in esame vadano in direzione contraria rispetto all’esigenza di moralizzare la vita pubblica e di alleggerire le strutture statali, dichiara l’orientamento contrario del suo gruppo sul provvedimento.

Sestino GIACOMONI (FI) sottolineato come, a suo avviso, l’unica significativa riforma del primo Governo Prodi sia stata la riforma Bassanini, tendente a ridurre il numero dei ministeri, evidenzia come debba ora considerarsi imbarazzante per il secondo Governo Prodi una sconfessione di quella riforma attraverso il forte aumento del numero dei ministeri e la moltiplicazione dei posti di governo. Rilevato come, con il solo fine di distribuire più posti, si sia proceduto ad interventi inopportuni ed incongruenti, in particolare nell’importante settore della politica industriale e commerciale, ritiene che, per quanto attiene alla competenza della Commissione, i settori del lavoro e delle politiche sociali dovrebbero essere considerati due facce di una stessa medaglia, tenuto conto in particolare che i giovani chiedono non assistenza ma posti di lavoro.

Gianni PAGLIARINI, presidente, ricorda nuovamente che la Commissione Affari costituzionali è in procinto di concludere l’esame del provvedimento e che pertanto il tempo a disposizione della XI Commissione è limitato.

Antonino LO PRESTI (AN) rivendica il diritto dell’opposizione alla libera espressione delle proprie valutazioni, ricordando come nel corso della passata legislatura il dibattito non sia mai stato compresso. Formula quindi rilievi critici in ordine al contenuto del provvedimento in esame, che, lungi dall’essere ispirato ad una filosofia di sana amministrazione, tende semplicemente alla moltiplicazione dei posti di governo per tentare di tenere unita una maggioranza che in realtà è profondamente divisa sul piano politico. Preannuncia pertanto l’orientamento contrario del suo gruppo sul provvedimento.

Paolo GRIMOLDI (LNP) evidenzia come l’aumento di spesa determinato dal numero record di posti di governo consentito dal provvedimento in esame si accompagna all’ulteriore aumento di spesa che si produrrà a seguito delle dimissioni dei sottosegretari con il solo fine di far subentrare alle Camere altri parlamentari, nonché, addirittura, della ventilata possibilità di ampliare ai componenti del Governo la disciplina pensionistica prevista per i parlamentari.

Il sottosegretario Antonio MONTAGNINO, replicando, osserva che i rilievi critici formulati dall’opposizione su un piano di principio dovrebbero in realtà confrontarsi con quanto avverrà nel concreto sul piano amministrativo e dunque con gli esiti che il provvedimento produrrà sulla funzionalità del governo e sulla vita dei cittadini. Ritiene pertanto che la questione da affrontare sia non tanto quella dei posti di governo e della distribuzione di competenze tra i diversi ministeri, ma quella dell’efficacia dell’azione di governo che potrà essere verificata nel corso della legislatura.

Teresa BELLANOVA (Ulivo), relatore, formula una proposta di parere favorevole con una osservazione, riguardante le disposizioni recate dalla lettera f) del comma 19, la cui portata applicativa dovrebbe essere chiarita, anche al fine di garantire un opportuno ed efficace coordinamento tra i soggetti coinvolti nelle politiche di pari opportunità (vedi allegato).

Nessun altro chiedendo di intervenire, la Commissione approva la proposta di parere del relatore.

Disposizioni per la partecipazione italiana alle missioni internazionali.
C. 1288 Governo.
(Parere alla III e IV Commissione).
(Esame e rinvio).

La Commissione inizia l’esame.

Gianni PAGLIARINI, presidente, avverte che la Commissione è oggi convocata per l’esame in sede consultiva, ai fini del parere da rendere alle Commissioni riunite Esteri e Difesa, del disegno di legge recante «Disposizioni per la partecipazione italiana alle missioni internazionali» e per l’esame, quale successivo punto all’ordine del giorno in sede consultiva, del decreto-legge n. 224 del 2006 avente il medesimo oggetto.
Avverte che i due provvedimenti hanno contenuto identico, differenziandosi solo per la distribuzione delle disposizioni in un numero maggiore di articoli. Segnala in proposito che nella riunione dell’ufficio di presidenza congiunto delle Commissioni Affari esteri e Difesa si è convenuto di procedere nell’esame del disegno di legge, avendo il Governo in quella sede richiesto che si proceda su questo e non sul decreto-legge. Conseguentemente, la Commissione Lavoro esaminerà solamente il disegno di legge ordinario e non si passerà all’esame del decreto-legge.
Ricorda infine che le Commissioni Affari esteri e Difesa concluderanno l’esame in sede referente il prossimo giovedì e che pertanto la Commissione Lavoro dovrà a sua volta concludere il proprio esame entro la settimana.

Federica ROSSI GASPARRINI (IdV), relatore, rileva come il disegno di legge in esame sia finalizzato ad assicurare la prosecuzione della partecipazione italiana alle missioni internazionali di pace e d’aiuto umanitario, a disporre il rientro del contingente militare italiano dall’Iraq nonché ad assicurare la prosecuzione dei programmi di cooperazione delle Forze di polizia italiane in Albania e nei Paesi dell’area balcanica.
Per quanto attiene alla competenza della XI Commissione, l’articolo 1 autorizza, fino al 31 dicembre 2006, la prosecuzione della missione umanitaria, di stabilizzazione e di ricostruzione in Iraq, al fine di fornire sostegno al Governo provvisorio iracheno nella ricostruzione e nell’assistenza alla popolazione. Tale missione era stata precedentemente autorizzata fino al 30 giugno 2006 dal decreto-legge n. 273 del 2005, convertito con modificazioni dalla legge n. 51 del 2006. In particolare, il comma 5 autorizza il Ministero degli affari esteri all’affidamento di incarichi di consulenza a tempo determinato, anche eventualmente a enti e organizzazioni specializzati. L’autorizzazione si estende altresì alla stipula di contratti di collaborazione coordinata e continuativa con personale estraneo alla pubblica amministrazione e in possesso di appropriate professionalità. Tale autorizzazione è concessa al Ministero degli affari esteri in deroga al disposto dell’articolo 1, comma 9, della legge finanziaria per il 2006 (legge 23 dicembre 2005, n. 266), che impone una disciplina restrittiva delle spese per studi e incarichi di consulenza conferiti a soggetti estranei alla pubblica amministrazione, stabilendo che le stesse non possono essere superiori al 50 per cento di quelle sostenute nel 2004.
Il comma 6, per quanto non diversamente previsto, disciplina l’organizzazione della missione, il regime degli interventi, le risorse umane e le dotazioni strumentali attraverso il rinvio alle disposizioni del decreto legge n. 165 del 2003, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 219 del 2003 (articolo 2, comma 2, 3, commi 1, 2, 3, 5 e 6, e articolo 4, commi 2 e 3-bis). Tali disposizioni, relative al personale impegnato nelle missioni, stabiliscono che al personale impegnato nella missione in Iraq sia corrisposta l’indennità di missione determinata dal decreto del Ministro dell’economia e delle finanze 13 gennaio 2003 con riferimento alle diarie attribuite al personale in missione in Arabia Saudita, Emirati arabi e Oman, con una maggiorazione dell’importo del 30 per cento. Si prevede altresì che per le attività di soccorso e di intervento umanitario, ai volontari impiegati dalla Croce Rossa Italiana in Iraq viene riconosciuto il diritto alla conservazione del posto di lavoro per un impegno non superiore a 90 giorni annui, anche non continuativi, che il datore di lavoro è tenuto a consentire. Ai volontari in oggetto è altresì riconosciuta e corrisposta, a titolo di mancato guadagno giornaliero, una somma non superiore a euro 103,29 lordi, oltre alle somme pari agli oneri assicurativi e previdenziali eventualmente anticipate dai datori di lavoro. Il rimborso di tali somme avviene tramite richiesta alla Croce Rossa Italiana, da presentarsi entro e non oltre un anno dal termine della missione in esame. Il comma 2 dell’articolo 4 richiamato autorizza il Ministero degli affari esteri ad avvalersi di personale proveniente dalle amministrazioni pubbliche di cui all’articolo 1, comma 2, del D.Lgs. 165 del 2001, posto in posizione di comando oppure reclutato a seguito delle procedure di mobilità di cui all’articolo 30, comma 1, del richiamato D.Lgs. 165.
Con il comma 9 si autorizza la spesa di 181.070 euro, entro il 2006, allo scopo di coprire le spese di missione di personale non diplomatico presso l’Ambasciata italiana in Iraq. Il trattamento economico di tale personale è determinato secondo quanto previsto dall’articolo 204 del decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1967, n. 18, che tuttora regola l’ordinamento dell’Amministrazione degli Affari esteri. Il comma 12 autorizza fino al 31 dicembre 2006 la spesa di 199.895 euro per la prosecuzione del corso di formazione in Italia – nell’ambito della missione europea EUJUST LEX – organizzato dal Ministero della giustizia a beneficio di operatori iracheni del diritto, mentre il comma 13 prevede che con decreto del Ministro della giustizia, di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze, sono stabiliti: la misura delle indennità orarie e dei rimborsi forfettari delle spese di viaggio per i docenti e gli interpreti; la misura delle indennità giornaliere e delle spese di vitto per i partecipanti ai corsi; la misura delle spese per i sussidi. La prima parte dell’articolo 2 del disegno di legge in esame (commi da 1 a 22) contiene il differimento del termine della partecipazione italiana alle missioni internazionali delle Forze armate e delle Forze di polizia, individuando, per ciascuna di esse, il costo previsto ed il termine temporale del differimento. Lo stesso articolo reca l’autorizzazione allo svolgimento di tre nuove missioni.
Per quanto di più diretto interesse della Commissione si segnala innanzitutto il comma 23, che attribuisce al personale impegnato nelle missioni internazionali disciplinate dal provvedimento l’indennità di missione di cui al regio decreto 3 giugno 1926, n. 941, in misure diversificate a seconda delle missioni stesse. Tale indennità viene riconosciuta a decorrere dalla data di entrata nel territorio, nelle acque territoriali e nello spazio aereo dei Paesi interessati e fino alla data di uscita dagli stessi per rientrare nel territorio nazionale, ed è attribuita per tutto il periodo della missione in aggiunta allo stipendio o alla paga e agli altri assegni a carattere fisso e continuativo. A tale indennità devono essere detratti, tuttavia, le indennità e i contributi eventualmente corrisposti agli interessati direttamente dagli organismi internazionali.
L’articolo 2, comma 24, prevede che al personale che partecipa ai programmi di cooperazione delle Forze di polizia italiane in Albania e nei paesi dell’area balcanica si applicano il trattamento economico previsto dalla legge 8 luglio 1961, n. 642, e l’indennità speciale, di cui all’articolo 3 della stessa legge, nella misura del 50 per cento dell’assegno di lungo servizio all’estero. Si ricorda che la legge n. 642/1961 disciplina il trattamento economico del personale dell’Esercito, della Marina e dell’Aeronautica destinato isolatamente all’estero presso Delegazioni o Rappresentanze militari ovvero presso enti, comandi o organismi internazionali. L’articolo 3 della medesima legge in particolare prevede che al citato personale militare può essere attribuita, qualora l’assegno di lungo servizio all’estero non sia ritenuto sufficiente in relazione a particolari condizioni di servizio, una indennità speciale da stabilirsi nella stessa valuta dell’assegno di lungo servizio all’estero.
L’articolo 2, comma 25 autorizza, fino al 31 dicembre 2006, la spesa di euro 8.747 per l’attribuzione del trattamento assicurativo previsto dall’articolo 3 del decreto-legge 28 dicembre 2001, n. 451, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 2002, n. 15, al personale dell’Arma dei carabinieri impiegato in Iraq per il servizio di protezione e sicurezza dell’Ambasciata d’Italia e del Consolato generale.
L’articolo 2, comma 33, consente di valutare i periodi di comando, di attribuzioni specifiche, di servizio e di imbarco svolti dagli ufficiali delle Forze armate e dell’Arma dei carabinieri presso i comandi, le unità, i reparti e gli enti costituiti per lo svolgimento delle missioni internazionali disciplinate dal decreto in esame, ai fini del loro avanzamento. L’articolo 2, comma 34, prevede che, per le esigenze connesse con le missioni internazionali, anche nell’anno 2006 possano essere richiamati in servizio, a domanda, quali ufficiali delle forze di completamento, gli ufficiali appartenenti alla riserva di complemento, altrimenti non richiamabili in base alla normativa generale.
L’articolo 2, comma 35, per quanto concerne il trattamento economico e previdenziale delle missioni internazionali, rinvia a specifiche disposizioni del decreto-legge n. 451/2001, convertito, con modificazioni, dalla L. n. 15/2002. In particolare: il comma 2 dell’articolo 2 del decreto-legge n. 451/2001 prevede che al personale militare e della Polizia di Stato impegnato nelle missioni internazionali nei periodi di riposo e recupero previsti dalle normative di settore per l’impiego all’estero, goduti al di fuori del teatro di operazioni durante lo svolgimento della missione, viene anche attribuita un’indennità giornaliera pari alla diaria di missione estera percepita; il comma 3 dell’articolo 2 del decreto-legge n. 451/2001 dispone che, ai fini della corresponsione dell’indennità di missione i volontari in ferma annuale, breve e prefissata delle Forze armate siano equiparati ai volontari di truppa in servizio permanente, sanando in tal modo la disparità di trattamento esistente tra queste categorie di personale militare anche se in possesso di analogo stato giuridico ed impiegato negli stessi compiti; il comma 1 dell’articolo 3 del decreto-legge n. 451/2001 prescrive che al personale militare e della Polizia di Stato impegnato nelle missioni sia attribuito il trattamento assicurativo previsto dalla legge 18 maggio 1982, n. 301, con l’applicazione del coefficiente previsto dall’articolo 10 della legge 26 luglio 1978, n. 417. Il comma in esame fissa un massimale minimo ragguagliato al trattamento economico del personale con il grado di sergente maggiore o grado corrispondente, favorendo in tal modo il personale appartenente ai gradi inferiori; il comma 2 dell’articolo 3 del decreto-legge n. 451/2001 prevede il trattamento in caso di decesso ed invalidità del citato personale impegnato nelle operazioni; l’articolo 4 del decreto-legge n. 451/2001 prevede che le disposizioni di cui agli articoli 2, comma 1, e 3, comma 1, del decreto medesimo, in materia di indennità di missione e di trattamento assicurativo, si applicano anche al personale militare e della Polizia di Stato in stato di prigionia o disperso, e che il tempo trascorso in stato di prigionia o quale disperso è computato per intero ai fini del trattamento di pensione; l’articolo 5 del decreto-legge n. 451/2001 prevede alcune deroghe alla legislazione vigente a favore del personale impegnato nelle operazioni internazionali indicate dall’articolo 1 del decreto; l’articolo 7 del decreto-legge n. 451/2001 estende al personale civile eventualmente impiegato nelle operazioni militari le disposizioni contenute nel decreto-legge, in quanto compatibili, ad eccezione di quelle in materia penale di cui all’articolo 6; il comma 1 dell’articolo 13 del decreto-legge n. 451/2001, a salvaguardia delle aspettative del personale militare che partecipa alle missioni «Enduring Freedom» e ISAF, prevede che tale personale che abbia presentato domanda di partecipazione ai concorsi interni banditi dal Ministero della difesa per il personale in servizio e non possa partecipare alle varie fasi concorsuali in quanto impiegato nell’operazione o impegnato fuori dal territorio nazionale per attività connesse, sia rinviato al primo concorso utile successivo, fermo restando il possesso dei requisiti di partecipazione previsti dal bando di concorso per il quale ha presentato domanda. Il comma 2 dispone che al personale di cui al comma precedente, qualora vincitore del concorso e previo superamento del relativo corso ove previsto, siano attribuite, ai soli fini giuridici, la stessa anzianità assoluta dei vincitori del concorso per il quale ha presentato domanda e l’anzianità relativa determinata dal posto che avrebbe occupato nella relativa graduatoria.
L’articolo 2, comma 36, autorizza la spesa di 300.000 euro – per l’anno 2006, per la prosecuzione dello studio epidemiologico di tipo prospettico seriale, volto all’accertamento dei livelli di uranio e di altri elementi potenzialmente tossici presenti nei campioni biologici dei militari impiegati nelle missioni internazionali, al fine di individuare eventuali situazioni espositive idonee a costituire fattore di rischio per la salute.

Gianni PAGLIARINI, presidente, nessuno chiedendo di intervenire, rinvia il seguito dell’esame ad altra seduta.

La seduta termina alle 13.20.


RISOLUZIONI

Martedì 11 luglio 2006. – Presidenza del presidente Gianni PAGLIARINI. – Interviene il sottosegretario di Stato per il lavoro e la previdenza sociale Antonio Montagnino.

La seduta comincia alle 13.20.

7-00016 Pagliarini: Testo unico in materia di sicurezza sul lavoro.
(Discussione e rinvio).

Gianni PAGLIARINI, presidente, illustra brevemente la risoluzione in esame, ricordando che questa – sottoscritta da tutti i rappresentanti dei gruppi in Commissione – è finalizzata a sottolineare l’opportunità di pervenire all’approvazione di un testo unico in materia di sicurezza del lavoro.
Nessuno chiedendo di intervenire, rinvia il seguito della discussione ad altra seduta.

La seduta termina alle 13.30.


AVVERTENZA


Il seguente punto all’ordine del giorno non è stato trattato:



SEDE CONSULTIVA


Decreto-legge 224/2006: Disposizioni urgenti per la partecipazione italiana alle missioni internazionali.
C. 1301 Governo.

redazione

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