SEDE CONSULTIVA
Martedì 10 ottobre 2006. – Presidenza del vicepresidente Carmen MOTTA.
La seduta comincia alle 12.10.
Variazione nella composizione della Commissione.
Carmen MOTTA, presidente, comunica che è entrato a far parte della Commissione il deputato Antonio Di Pietro il quale, essendo membro del Governo, è sostituito dal deputato Carlo Costantini.
DL 262/06: Disposizioni urgenti in materia tributaria e finanziaria.
C. 1750 Governo.
(Parere alle Commissioni riunite V e VI).
(Esame e rinvio).
La Commissione inizia l’esame.
Carmen MOTTA, presidente, ricorda che l’esame in sede referente del disegno di legge di conversione del decreto-legge n. 262 del 2006, recante Disposizioni urgenti in materia tributaria e finanziaria, dovrebbe concludersi il prossimo giovedì presso le Commissioni riunite Bilancio e Finanze – essendo l’avvio dell’esame in Assemblea già previsto a partire da lunedì 16 ottobre – e che pertanto la Commissione Lavoro dovrà esprimere il proprio parere entro giovedì stesso.
Invita quindi il relatore, onorevole Burgio, ad illustrare il contenuto del provvedimento.
Alberto BURGIO (RC-SE), relatore, illustra il decreto-legge in esame, recante una serie di disposizioni in materia tributaria e finanziaria, e composto di 48 articoli, distinti in XI Capi, rispettivamente dedicati a Disposizioni in materia di accertamento, riscossione e contrasto dell’evasione ed elusione fiscale, nonché di potenziamento dell’amministrazione economico-finanziaria (Capo I), Disposizioni in materia di base imponibile agricoltura e catasto (Capo II), Disposizioni in materia di trasferimenti di beni e di diritti (Capo III), Misure a favore dello sviluppo, dell’efficienza energetica, nonché della sostenibilità ambientale e di incentivi alle imprese (Capo IV), Dismissioni di immobili (Capo V), Disposizioni in materia di infrastrutture (Capo VI), Disposizioni in materia di beni culturali e tutela dell’ambiente (Capo VII), Disposizioni in materia di lavoro (Capo VIII), Disposizioni concernenti l’editoria e le comunicazioni (Capo IX), Disposizioni in materia di università (Capo X) e Misure di razionalizzazione e funzionalità del settore pubblico (Capo XI).
Sottolinea quindi che le disposizioni che investono le competenze della Commissione Lavoro riguardano segnatamente il Capo I (Disposizioni in materia di accertamento, riscossione e contrasto dell’evasione ed elusione fiscale, nonché di potenziamento dell’amministrazione economico-finanziaria), il Capo VIII (Disposizioni in materia di lavoro) e il Capo XI (Misure di razionalizzazione e funzionalità del settore pubblico). Si tratta, in particolare, del comma 15 dell’articolo 2 (Capo I), degli articoli 21, 22 e 23 (Capo VIII, recante Disposizioni in materia di lavoro) e dell’articolo 42 (Capo XI).
Passando quindi ad una descrizione degli articoli citati, evidenzia come il comma 15 dell’articolo 2 rechi un’interpretazione autentica delle norme previste dall’articolo 17 del decreto legislativo n. 241 del 1997 (Norme di semplificazione degli adempimenti dei contribuenti in sede di dichiarazione dei redditi e dell’imposta sul valore aggiunto, nonché di modernizzazione del sistema di gestione delle dichiarazioni). Tale disposizione prevede il versamento unitario, da parte dei contribuenti, delle imposte, dei contributi previdenziali e assistenziali dovuti all’INPS e delle altre somme a favore dello Stato, delle regioni e degli enti previdenziali. Lo stesso articolo prevede altresì l’eventuale compensazione dei crediti, da effettuarsi entro la data di presentazione della dichiarazione successiva dello stesso periodo, nei confronti dei medesimi soggetti, risultanti dalle dichiarazioni e dalle denunce periodiche presentate successivamente alla data di entrata in vigore del provvedimento.
Con il decreto-legge in esame si stabilisce che il sistema di versamento unitario e di compensazione previsto ai sensi della legge 4 giugno 1973, n. 311 si applichi anche alla riscossione dei contributi associativi dovuti dagli iscritti alle associazioni sindacali a carattere nazionale e dei contributi per assistenza contrattuale che siano stabiliti dai contratti di lavoro.
Ricorda, più in dettaglio, che l’articolo unico della legge n. 311/1973 prevede che l’INPS e l’INAIL, previa autorizzazione del Ministro del lavoro e sulla base di apposite convenzioni, possono assumere, su richiesta delle associazioni sindacali a carattere nazionale, il servizio di esazione dei contributi associativi dovuti dagli iscritti e dei contributi per assistenza contrattuale che siano stabiliti dai contratti di lavoro.
L’estensione del sistema di riscossione unitario ai contributi in questione è volta a semplificare le relative modalità di pagamento da parte dei soggetti obbligati, grazie all’uso di una modulistica diversamente unificata e grazie alla possibilità di avvalersi della compensazione.
Passando quindi ad una descrizione dell’articolo 21, sottolinea come la norma introduca una serie di modifiche ad alcuni articoli del decreto legislativo n. 124 del 2004 (recante Razionalizzazione delle funzioni ispettive in materia di previdenza sociale e di lavoro, a norma dell’articolo 8 della L. 14 febbraio 2003, n. 30), provvedimento che ha disposto il riassetto della disciplina vigente sulle ispezioni in materia di lavoro e previdenza sociale, allo scopo di definire un sistema organico e coerente di tutela del lavoro con interventi omogenei, con particolare riguardo soprattutto alla attività di prevenzione.
L’articolo 21 è volto innanzitutto a stabilizzare e rafforzare la funzione della Commissione centrale di coordinamento dell’attività di vigilanza, presieduta dal Ministro del lavoro, che diviene sede permanente di elaborazione di obiettivi strategici e di priorità dell’attività di vigilanza, nonché di monitoraggio degli interventi attuati. Si prevede innanzitutto (comma 1) che tale Commissione operi in maniera stabile e permanente al fine di elaborare gli orientamenti e gli indirizzi dell’attività di vigilanza, mentre la formulazione previgente stabiliva che la Commissione operasse in maniera non continua, dal momento che si riuniva solamente allorché il Ministro del lavoro ritenesse opportuno coordinare a livello nazionale l’attività di vigilanza. In base alle nuove disposizioni, inoltre, gli indirizzi e gli obiettivi strategici dell’attività ispettiva e le loro eventuali modifiche sono proposti dalla Commissione al Ministro del lavoro sulla base degli specifici rapporti annuali trasmessi dai soggetti che la compongono (che rappresentano le amministrazioni e gli enti responsabili dell’attività di vigilanza).
L’articolo modifica inoltre la composizione della Commissione (con il comma 1), stabilendo che ne siano componenti, oltre ai soggetti già previsti , anche il Comandante generale dell’Arma dei carabinieri e il Comandante del Comando carabinieri tutela del lavoro. Analoghe modifiche (commi 2 e 3) sono introdotte nella composizione delle commissioni regionali e provinciali.
Con l’articolo 21 viene altresì modificata la disciplina del diritto di interpello (con il comma 4) al fine di semplificare e razionalizzare la relativa procedura. Il decreto legislativo 124, nella precedente formulazione, prevede la facoltà, per le associazioni di categoria, gli ordini professionali nonché gli enti pubblici, di inoltrare, esclusivamente per via telematica, alle Direzioni provinciali del lavoro (che provvedono a trasmetterli alla direzione generale), quesiti di ordine generale sull’applicazione delle normative di competenza del Ministero del lavoro (tale facoltà è definita diritto di interpello).
Tra le novità introdotte dal decreto-legge si prevede che i quesiti siano rivolti (tramite posta elettronica) direttamente alla Direzione generale per il coordinamento delle attività ispettive. Conseguentemente si prevede che abbiano la facoltà di esercitare il diritto d’interpello solamente soggetti pubblici e privati con valenza nazionale, cioè gli organismi associativi a rilevanza nazionale degli enti territoriali, gli enti pubblici nazionali, nonché le organizzazioni sindacali e datoriali maggiormente rappresentative a livello nazionale e i consigli nazionali degli ordini professionali.
Con un’altra rilevante novità rispetto al testo precedente dell’articolo 9, si dispone che l’adeguamento alle indicazioni fornite nelle risposte ai quesiti mette al riparo i soggetti interpellanti dall’applicazione delle sanzioni penali, civili e amministrative.
Osserva quindi che sarebbe opportuno stabilire, sulla falsariga di quanto previsto dalla corrispondente disciplina relativa all’interpello in materia fiscale, un termine perentorio entro cui l’amministrazione competente deve dare risposta al quesito posto, eventualmente prevedendo che, decorso inutilmente tale termine si intende che l’amministrazione concordi con l’interpretazione prospettata dall’interpellante (silenzio-assenso). Ricorda in proposito che la legge 27 luglio 2000, n. 212 (cosiddetto Statuto dei contribuenti), che ha previsto in via generale il diritto di interpello in materia fiscale, stabilisce (articolo 11) che l’Amministrazione ha 120 giorni di tempo per fornire la propria risposta, scritta e motivata, all’istanza del contribuente; e che, decorso inutilmente tale termine, si intende che l’Amministrazione concordi con l’interpretazione prospettata dal contribuente.
Passando quindi all’esame dell’articolo 22, evidenzia come apporti alcune modifiche all’articolo 11 del decreto legislativo 23 febbraio 2000, n. 38, recante disposizioni in materia di assicurazione contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali. Le modifiche sono volte sostanzialmente a semplificare la procedura di rivalutazione delle rendite INAIL erogate a seguito di infortuni.
Viene a tal fine introdotto un sistema misto di rivalutazione delle rendite. Mentre infatti la normativa previgente prevedeva che la rivalutazione intervenisse solamente quando si fosse registrata una variazione non inferiore al 10 per cento nelle retribuzioni medie giornaliere, la nuova disciplina stabilisce che, con effetto dall’anno 2000 e a decorrere dal 1o luglio di ciascun anno, la retribuzione di riferimento per la liquidazione delle rendite corrisposte dall’INAIL sia comunque rivalutata annualmente, sulla base della variazione effettiva dei prezzi al consumo per le famiglie di operai ed impiegati intervenuta rispetto all’anno precedente.
Inoltre, laddove la disciplina previgente prevedeva che le rivalutazioni annuali fossero disposte con decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale, di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze, nonché, nei casi previsti dalla normativa vigente, con il Ministro della salute, su delibera del consiglio di amministrazione dell’INAIL, l’articolo 22 provvede a semplificare tale procedimento, stabilendo che le rendite INAIL siano rivalutate «su delibera del Consiglio di Amministrazione dell’INAIL, con decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale, previa conferenza dei servizi con il Ministero dell’Economia e delle Finanze e, nei casi previsti dalla legge, con il Ministero della Salute». In sostanza si sostituisce lo strumento del concerto tra Ministeri con quello della conferenza dei servizi (introdotto dall’articolo 14 della Legge 7 agosto 1990, n. 241, nel caso in cui l’amministrazione procedente ritenga opportuno effettuare un esame contestuale di vari interessi pubblici coinvolti in un procedimento amministrativo).
L’articolo 23 reca disposizioni concernenti il pagamento dei contributi o premi previdenziali e assistenziali da parte degli allevatori avicoli, delle imprese di macellazione e trasformazione di carne avicola nonché mangimistiche operanti nella filiera e degli esercenti attività di commercio all’ingrosso di carni avicole, entrate in crisi in seguito alla minaccia dell’influenza aviaria.
Questi soggetti, infatti, hanno goduto (comma 3-bis dell’articolo 5 del decreto-legge n. 202 del 2005, come modificato dall’articolo 1-bis, comma 7, del decreto-legge n. 2002 del 2006), per il periodo 1o gennaio-31 ottobre 2006, della sospensione dei termini relativi agli adempimenti e ai versamenti tributari, nonché del pagamento di ogni contributo o premio di previdenza e assistenza sociale, ivi compresa la quota a carico dei dipendenti, senza aggravio di sanzioni, interessi o altri oneri; sono stati altresì sospesi, per il medesimo periodo, anche i pagamenti delle rate delle operazioni creditizie e di finanziamento, ivi comprese le operazioni poste in essere dall’Istituto di servizi per il mercato agricolo alimentare (ISMEA).
La nuova disposizione stabilisce che, ai fini dell’assolvimento dell’onere del pagamento di ogni contributo o premio di previdenza e assistenza, le imprese colpite dalla crisi avicola – che hanno beneficiato della sospensione dei termini di versamento – debbano provvedere al versamento di quattro rate mensili, con l’applicazione di un interesse di differimento e di dilazione pari alla misura dell’interesse legale vigente (stabilito al 2,5 per cento, a decorrere dal 1o gennaio 2004, dal decreto ministeriale 1o dicembre 2003).
La disposizione in esame potrebbe prestarsi a dubbi interpretativi. Sembrerebbe, anche sulla base della relazione illustrativa e della relazione tecnica, che si intenda disporre che il pagamento dei contributi o premi di previdenza ed assistenza sospeso per il periodo 1o gennaio 2006-31 ottobre 2006 ai sensi del comma 3-bis dell’articolo 5 del decreto-legge 202/2005, debba essere effettuato, dalle imprese che hanno beneficiato dell’agevolazione, al termine del periodo di sospensione con un meccanismo rateale (pagando un interesse di dilazione pari al 2,5 per cento annuo), anziché in unica soluzione. Si consideri tuttavia che, in base al medesimo comma 3-bis, la sospensione scade il 31 ottobre 2006 e quindi alla prima scadenza utile successiva (16 novembre 2006, in base al sistema della riscossione unificata) le imprese in questione dovrebbero versare in unica soluzione quanto dovuto a titolo di tributi e contributi per il periodo della sospensione.
Inoltre, poiché l’articolo 23 in esame prevede l’applicazione dell’agevolazione del versamento rateale esclusivamente con riferimento a quanto dovuto per contributi e premi, dovrebbe discenderne che per i debiti tributari rimarrebbe fermo l’obbligo di provvedere al relativo versamento in unica soluzione alla scadenza del periodo di sospensione (come detto il versamento andrebbe effettuato il 16 novembre 2006).
Per quanto riguarda la previsione del versamento rateale di cui all’articolo 23, per evitare dubbi interpretativi e problemi applicativi, andrebbe pertanto esplicitata nel testo la data in cui va effettuato il primo dei quattro versamenti, precisando se tale data coincide con la prima data utile successiva alla sospensione (16 novembre 2006).
Si consideri infine che la relazione tecnica precisa che «sulla base dei dati forniti dall’INPS, dalla norma derivano minori entrate contributive per l’anno 2006 valutate in 26 milioni di euro».
Passando infine all’articolo 42, questo, come si legge nella relazione illustrativa, «contiene una serie di modifiche finalizzate a razionalizzare e a contenere la spesa nel settore della formazione del personale della pubblica amministrazione».
In particolare, il comma 1 provvede a sopprimere l’Osservatorio sui bisogni di formazione e qualificazione del personale delle amministrazioni pubbliche (di cui all’articolo 1, comma 2, lettera e), del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 287, recante Riordino della Scuola superiore della pubblica amministrazione e riqualificazione del personale delle amministrazioni pubbliche, a norma dell’articolo 11 della L. 15 marzo 1997, n. 59). Lo stesso comma contestualmente prevede che il direttore della Scuola, con propria delibera, sentito il comitato operativo e per quanto di sua competenza il dirigente amministrativo, individui, entro trenta giorni dalla entrata in vigore del presente provvedimento, il servizio responsabile dell’attuazione dei compiti attribuiti all’Osservatorio nell’ambito delle strutture organizzative della stessa Scuola, definendo altresì le ulteriori disposizioni per il loro svolgimento.
Il comma 2 prevede la chiusura della sede di Acireale della Scuola Superiore della Pubblica Amministrazione, con la conseguente attivazione delle procedure di mobilità collettiva nei confronti del personale in servizio presso la sede richiamata.
Il comma 3 prevede l’obbligo per il Presidente del FORMEZ, entro trenta giorni dalla entrata in vigore del decreto legge in esame, di presentare al Dipartimento della funzione pubblica un aggiornamento del piano triennale di cui all’articolo 3 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 285, contenente misure di riorganizzazione interna dell’Istituto volte a conseguire, nell’anno finanziario 2007, risparmi di spesa non inferiori al dieci per cento delle risorse appositamente stanziate, la cui quantificazione annuale è demandata alla legge finanziaria (tabella C). Con specifico riferimento all’aggiornamento del Piano triennale, si dispone infine la riduzione dei termini di trenta e sessanta giorni per la sua approvazione, fissandoli entrambi a quindici giorni. Il Ministro per le riforme e le innovazioni nella Pubblica Amministrazione, inoltre, ha l’obbligo di comunicare immediatamente l’approvazione del Piano al Ministro dell’economia e delle finanze, ai fini delle conseguenti variazioni da apportare alla tabella C allegata alla legge finanziaria.
Amalia SCHIRRU (Ulivo) richiama l’attenzione dei colleghi sulle norme recate dall’articolo 22, chiedendosi per quale motivo – ferma restando l’opportunità di una semplificazione delle disposizioni in materia di rivalutazione delle rendite INAIL – non sia stato previsto un sistema di adeguamento automatico di tali rendite, senza bisogno di ricorrere a strumenti quali la Conferenza dei servizi.
Alberto BURGIO (RC-SE), relatore, osserva come, a suo avviso, la disposizione in questione consenta, attraverso la verifica della variazione effettiva dei prezzi al consumo, di valutarne appieno l’incidenza sulle retribuzioni. La norma risponde dunque ad esigenze di tutela dei lavoratori, che non potrebbero essere ugualmente garantite da un meccanismo di rivalutazione automatica delle rendite.
Carmen MOTTA, presidente, nessun altro chiedendo di intervenire, rinvia il seguito dell’esame ad altra seduta.
La seduta termina alle 12.40.
Il seguente punto all’ordine del giorno non è stato trattato:
UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI

























