SEDE CONSULTIVA
Martedì 14 novembre 2006. – Presidenza del presidente Gianni PAGLIARINI. – Interviene il sottosegretario di Stato per la giustizia, Alberto Maritati.
La seduta comincia alle 14.10.
Garante dei diritti delle persone detenute o private della libertà personale.
Testo unificato C. 626 e abb.
(Parere alla I Commissione).
(Esame e conclusione – Parere favorevole).
La Commissione inizia l’esame.
Augusto ROCCHI (RC-SE), relatore, rileva come la Commissione sia chiamata ad esprimere il parere, per quanto attiene alla materia di sua competenza, sul testo unificato in esame, che prevede l’istituzione di un organismo nazionale di tutela delle persone private della libertà personale, denominato «Garante dei diritti delle persone detenute o private della libertà personale».
Passando all’articolato, evidenzia come l’articolo 1 stabilisca che il Garante dei diritti è un’autorità autonoma e indipendente. Si tratta di un organo collegiale, costituito dal presidente – nominato con determinazione adottata di intesa dai Presidenti del Senato e della Camera – e da quattro membri, due eletti dal Senato e due dalla Camera. Il Presidente e i componenti durano in carica quattro anni e non possono essere confermati per più di una volta. All’atto dell’accettazione della nomina il presidente e i membri sono collocati fuori ruolo se dipendenti di pubbliche amministrazioni o magistrati in attività di servizio; se professori universitari di ruolo, sono collocati in aspettativa senza assegni ai sensi dell’articolo 13 del decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382, e successive modificazioni. Il personale collocato fuori ruolo o in aspettativa non può essere sostituito. Le indennità del presidente e degli altri membri sono stabilite con il regolamento di cui all’articolo 5, comma 6, nell’ambito di una dotazione finanziaria complessiva non superiore a 1.300.000 euro a decorrere dall’anno 2007.
Quanto ai requisiti, ai sensi dell’articolo 2, i componenti del Garante dei diritti sono scelti tra persone che assicurino indipendenza e idoneità alla funzione e che possiedano, anche disgiuntamente, i seguenti requisiti: a) esperienza pluriennale nel campo dei diritti umani delle persone detenute o private della libertà personale; b) riconosciuta competenza nelle materie giuridiche afferenti alla salvaguardia dei diritti umani.
L’articolo 3, in materia di incompatibilità, prevede che i componenti del Garante dei diritti per tutta la durata dell’incarico non possono ricoprire cariche elettive, governative e altri uffici pubblici di qualsiasi natura, né svolgere attività lavorativa, subordinata o autonoma, imprenditoriale o liberoprofessionale, né ricoprire incarichi per conto di una associazione o di un partito o movimento politico.
L’articolo 4 disciplina la sostituzione dei componenti del Garante dei diritti, in caso di dimissioni, morte, incompatibilità sopravvenuta, accertato impedimento fisico o psichico, grave violazione dei doveri inerenti l’incarico affidato o nel caso in cui riportino condanna penale definitiva per delitto.
Quanto all’organico, materia di specifico interesse della XI Commissione, l’articolo 5 prevede che alle dipendenze del Garante dei diritti sia istituito un ufficio composto da dipendenti dello Stato e di altre amministrazioni pubbliche, collocati fuori ruolo nelle forme previste dai rispettivi ordinamenti, il cui servizio presso il medesimo ufficio è equiparato ad ogni effetto di legge a quello prestato nelle rispettive amministrazioni di provenienza. L’organico dell’ufficio, in misura non superiore a cinquanta unità, è determinato, su proposta del Garante dei diritti, con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze e con il Ministro per le riforme e le innovazioni nella pubblica amministrazione, entro tre mesi dalla data del primo insediamento del Garante dei diritti. Per l’attuazione di tali disposizioni, si prevede una spesa di 1.650.000 di euro a decorrere dall’anno 2007. Le spese di funzionamento dell’ufficio del Garante dei diritti sono poste a carico di un fondo stanziato a tale scopo nel bilancio dello Stato e iscritto in apposita unità previsionale di base dello stato di previsione del Ministero dell’economia e delle finanze. Il rendiconto della gestione finanziaria è soggetto al controllo della Corte dei conti.
Le norme concernenti l’organizzazione dell’ufficio del Garante dei diritti nonché quelle dirette a disciplinare la gestione delle spese, anche in deroga alle disposizioni sulla contabilità generale dello Stato, sono adottate con regolamento emanato con decreto del Presidente della Repubblica, entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della legge, previa deliberazione del Consiglio dei ministri, sentito il Consiglio di Stato, su proposta del Presidente del Consiglio dei ministri, di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze, con il Ministro dell’interno e con il Ministro della giustizia, previo parere dello stesso Garante dei diritti.
L’articolo 6, in materia di consulenze, prevede che il Garante dei diritti, nei casi in cui la natura tecnica o la delicatezza delle questioni sottoposte alla sua valutazione lo richiedano, può avvalersi, nel limite massimo di spesa annua di 300.000 euro a decorrere dall’anno 2007, dell’opera di consulenti remunerati in base alle vigenti tariffe professionali. Il Garante dei diritti può avvalersi altresì del contributo di organizzazioni non governative, di centri universitari di studio e di ricerca, nonché di associazioni che si occupano di diritti umani e di condizioni di detenzione.
L’articolo 7 disciplina i rapporti con i difensori civici e i garanti dei diritti delle persone private della libertà personale istituiti in ambito regionale o locale: il Garante coopera con queste figure nello svolgimento delle funzioni e prende in esame le segnalazioni da questi effettuate, anche avvalendosi dei loro uffici e del relativo personale sulla base di apposite convenzioni con l’ente interessato. In nessun caso, tuttavia, il Garante dei diritti può delegare l’esercizio delle sue funzioni.
L’articolo 8, in materia di funzioni e poteri, prevede che, nell’esercizio della funzione di garanzia delle persone detenute o private della libertà personale, il Garante dei diritti: a) esercita la vigilanza diretta ad assicurare che l’esecuzione della custodia dei detenuti e dei soggetti sottoposti a forme di limitazione della libertà personale, sia attuata in conformità alle norme e ai principi stabiliti dalla Costituzione, dalle convenzioni internazionali sui diritti umani ratificate dall’Italia, dalle leggi dello Stato e dai regolamenti; b) adotta le proprie determinazioni in ordine alle istanze e ai reclami che gli sono rivolti dagli internati e dai detenuti; c) verifica che le strutture edilizie pubbliche adibite alla restrizione della libertà delle persone siano idonee a salvaguardarne la dignità con riguardo al rispetto dei diritti fondamentali; d) verifica le procedure seguite nei confronti dei trattenuti e le condizioni di trattenimento dei medesimi presso le camere di sicurezza eventualmente esistenti presso le caserme dell’Arma dei carabinieri, le caserme del Corpo della guardia di finanza ed i commissariati di pubblica sicurezza; e) verifica il rispetto degli adempimenti e delle procedure previste dalla legge presso i centri di permanenza temporanea e assistenza.
Nell’esercizio delle sue funzioni, il Garante dei diritti: visita, senza necessità di autorizzazione o di preavviso e in condizioni di sicurezza, gli istituti penitenziari, gli ospedali psichiatrici giudiziari, gli istituti penali, le comunità per minori e gli enti convenzionati con il Ministero della giustizia per l’esecuzione di misure privative della libertà personale che ospitano condannati che usufruiscono di misure alternative alla detenzione, accedendo, senza restrizione alcuna, in qualunque locale e incontrando liberamente chiunque vi sia privato della libertà, garantendo comunque la riservatezza del colloquio; visita altresì i centri di permanenza temporanea e assistenza, nonché le camere di sicurezza eventualmente esistenti presso le caserme dell’Arma dei carabinieri, le caserme del Corpo della guardia di finanza ed i commissariati di pubblica sicurezza; prende visione, previo consenso dell’interessato, degli atti e dei documenti contenuti nel fascicolo della persona privata della libertà, fatta eccezione per quelli coperti da segreto relativi alle indagini e al procedimento penale; richiede alle amministrazioni responsabili delle strutture le informazioni e i documenti che ritenga necessari.
Ai sensi dell’articolo 9, i componenti del Garante dei diritti e il personale addetto all’ufficio nonché i consulenti sono tenuti al segreto su ciò di cui sono venuti a conoscenza nell’esercizio delle proprie funzioni.
L’articolo 10, quanto ai destinatari, prevede che tutti i detenuti o i soggetti comunque privati della libertà personale possono rivolgersi al Garante dei diritti senza vincoli di forma.
L’articolo 11 prevede che, quando il Garante verifica che le amministrazioni responsabili delle strutture tengono comportamenti non conformi alle norme, ovvero che le istanze e i reclami ad esso rivolti sono fondati, richiede all’amministrazione interessata di agire in conformità, anche formulando specifiche raccomandazioni. Viene quindi fissata una procedura dettagliata nel caso in cui l’amministrazione interessata omette di conformarsi alle raccomandazioni del Garante. In ogni caso, il Garante può richiedere al tribunale di sorveglianza territorialmente competente di annullare l’atto che reputa illegittimo ovvero di ordinare all’amministrazione di tenere il comportamento dovuto. Sono altresì introdotte modifiche alla disciplina del procedimento contenzioso, di cui alla legge 26 luglio 1975, n. 354.
L’articolo 13 prevede che il Garante dei diritti ha l’obbligo di presentare rapporto all’autorità giudiziaria competente ogniqualvolta venga a conoscenza di fatti che possano costituire reato.
L’articolo 14 prevede che il Garante dei diritti presenta al Parlamento, entro il 30 aprile di ogni anno e ogni qualvolta ne ravvisi la necessità, una relazione sull’attività svolta, relativa all’anno precedente. Nel caso di mancata trasmissione della relazione entro i termini previsti, fermo restando l’obbligo della relativa presentazione, il Garante dei diritti riferisce oralmente alle competenti Commissioni parlamentari entro i trenta giorni successivi. La relazione annuale è altresì trasmessa al Comitato europeo per la prevenzione della tortura e delle pene o trattamenti inumani o degradanti e al Comitato ONU contro la tortura. La relazione annuale è inviata al Presidente del Consiglio dei ministri, al Ministro dell’interno, al Ministro della giustizia, al Ministro della salute, al Ministro del lavoro e della previdenza sociale e al Ministro della solidarietà sociale. Il Garante dei diritti promuove inoltre la pubblicazione di un Bollettino nel quale sono riportati gli atti, i documenti e le attività svolte più significative. L’articolo 15 infine reca la copertura finanziaria del provvedimento.
Sulla base delle considerazioni svolte, ritiene sussistano i presupposti per l’espressione di un parere favorevole.
Luigi FABBRI (FI), condivisi gli obiettivi perseguiti con il provvedimento in esame, invita il relatore a chiarire se il contenuto del provvedimento in esame sia il medesimo di quello su cui si era già registrata un’ampia convergenza di consensi nel corso della passata legislatura.
Il sottosegretario Alberto MARITATI ricordato come, nel corso della passata legislatura, si fosse già registrata un’ampia convergenza dei gruppi di maggioranza ed opposizione sull’opportunità dell’istituzione di una nuova figura di garanzia dei diritti dei detenuti, con particolare riferimento alle condizioni di vita all’interno delle carceri, sottolinea come tale figura debba essere distinta da quella del giudice di sorveglianza, che opera in ambito giurisdizionale. Rileva altresì come figure analoghe di garanzia dei diritti dei detenuti sono già previste negli ordinamenti di altri paesi europei.
Amalia SCHIRRU (Ulivo) sottolinea il rilievo del provvedimento in esame, avendo acquisito, nel corso delle visite svolte in qualità di parlamentare presso le carceri della sua città, piena consapevolezza dell’opportunità dell’istituzione di una figura di garanzia dei diritti e di condizioni di vita dignitosa dei detenuti. Sottolinea infatti come all’interno delle carceri spesso non vengano assicurate, in particolare ai giovani detenuti, accettabili condizioni di vita, con specifico riferimento alla tutela della salute, ed adeguate possibilità, non solo di lavoro, ma anche di attività culturali, sportive e ricreative.
Augusto ROCCHI (RC-SE), relatore, rispondendo al deputato Fabbri, ricorda come un provvedimento sulla medesima materia, di contenuto analogo a quello del provvedimento in esame, fosse giunto all’esame dell’Assemblea nel corso della passata legislatura, dopo avere raccolto l’unanime consenso dei gruppi in sede di esame in Commissione Affari Costituzionali. Sottolinea altresì come negli ultimi anni siano state numerose, nelle regioni e negli enti locali, le iniziative volte all’istituzione di organismi di garanzia per le persone private o limitate della libertà personale.
Cesare CAMPA (FI), confermato l’orientamento favorevole del suo gruppo sul provvedimento in esame, evidenzia come, essendo in corso l’esame parlamentare del disegno di legge finanziaria, sarebbe opportuno cogliere l’occasione per predisporre le misure necessarie a garantire condizioni di vita più umane e dignitose all’interno delle carceri. Ricordato come il ministro Castelli si fosse prodigato in tal senso nel corso della passata legislatura, ottenendo significativi risultati, ritiene si debba proseguire nella medesima direzione, attraverso i necessari interventi migliorativi sulle strutture carcerarie e la predisposizione delle condizioni necessarie per favorire lo svolgimento di opportune attività formative, lavorative, sportive e rieducative, utili al reinserimento dei detenuti nella società civile.
Augusto ROCCHI (RC-SE), relatore, sulla base del dibattito svolto e con riferimento alla materia di competenza della Commissione, formula una proposta di parere favorevole.
La Commissione approva la proposta di parere del relatore.
La seduta termina alle 14.35.
Martedì 14 novembre 2006. – Presidenza del presidente Gianni PAGLIARINI. – Interviene il sottosegretario di Stato per il lavoro e la previdenza sociale Rosa Rinaldi.
La seduta comincia alle 14.35.
Modifica della normativa relativa al cumulo tra le prestazioni erogate dall’INAIL e dall’INPS.
C. 110 Cordoni.
(Seguito dell’esame e rinvio – Richiesta della relazione tecnica, ai sensi dell’articolo 11-ter, comma 3, della legge n. 468 del 1978).
La Commissione prosegue l’esame del provvedimento, rinviato nella seduta del 7 novembre 2006.
Gianni PAGLIARINI, presidente, ricorda che l’onorevole Cordoni, presentatrice della proposta di legge in esame, aveva segnalato, nella scorsa seduta, l’opportunità di procedere all’esame del provvedimento in sede legislativa e che su tale proposta si è registrato un orientamento favorevole in sede di ufficio di presidenza della Commissione.
Cesare CAMPA (FI) ricorda che la proposta di legge in esame ripropone il testo già predisposto dalla Commissione Lavoro, in sede di Comitato ristretto, nel corso della passata legislatura, su cui si era registrato l’unanime consenso dei gruppi. Segnala altresì di aver egli stesso presentato una proposta di legge sulla medesima materia, che potrà essere – una volta assegnata alla Commissione – abbinata a quella in esame; dichiara quindi di essere favorevole al trasferimento del provvedimento in sede legislativa.
Gianni PAGLIARINI, presidente, precisa che, ai sensi dell’articolo 92, comma 6, del regolamento, il trasferimento in sede legislativa deve essere preceduto dalla richiesta unanime dei gruppi, dall’assenso del Governo e dall’espressione dei pareri delle Commissioni competenti in sede consultiva.
Il sottosegretario Rosa RINALDI, ricordato come sul provvedimento in esame si fosse registrata un’ampia convergenza nel corso della passata legislatura, essendo il provvedimento medesimo finalizzato ad un condivisibile obiettivo di equità sociale, dichiara l’interesse del Governo a favorire un utile proseguimento dell’iter, naturalmente approfondendo i necessari aspetti tecnici, con particolare riferimento alla copertura finanziaria.
Enrico FARINONE (Ulivo), relatore, alla luce delle considerazioni emerse, ritiene opportuno svolgere sul provvedimento gli opportuni approfondimenti tecnici, con specifico riferimento ai profili di copertura finanziaria.
Gianni PAGLIARINI, presidente, nessun altro chiedendo di intervenire, rinvia quindi il seguito dell’esame ad altra seduta.
La seduta termina alle 14.50.

























