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Home - Camera - Commissione Lavoro, pubblico e privato (Dai Resoconti Sommari)

Commissione Lavoro, pubblico e privato (Dai Resoconti Sommari)

22 Ottobre 2009
in Camera

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI


Giovedì 15 marzo 2007.

L’ufficio di presidenza si è riunito dalle 14.05 alle 14.25.


SEDE REFERENTE

Giovedì 15 marzo 2007. – Presidenza del presidente Gianni PAGLIARINI. – Interviene il sottosegretario di Stato per la giustizia Luigi Li Gotti.

La seduta comincia alle 14.25.

Sui lavori della Commissione.

Gianni PAGLIARINI, presidente, propone un’inversione dell’ordine del giorno nel senso di esaminare subito la proposta di legge C. 1538 Nicchi, in attesa che giunga il relatore sulla proposta di legge C. 2056 Vitali.

La Commissione concorda.

Risoluzione del contratto di lavoro per dimissioni volontarie del prestatore d’opera.
C. 1538 Nicchi.
(Esame e rinvio).

La Commissione inizia l’esame.

Titti DI SALVO (Ulivo), relatore, svolge preliminarmente alcune considerazioni generali sul senso, il contesto e gli obiettivi della proposta di legge in esame, evidenziando come il diritto del lavoro italiano, e prima ancora la stessa Costituzione, si pongano il problema di come equilibrare i rapporti di forza nel rapporto di lavoro, squilibrati tra datore di lavoro e lavoratrice o lavoratore, in modo che tale disparità non si trasformi in abuso di potere e lesione della dignità e libertà delle persone. Tale attenzione ha fornito anche ancoraggio alla contrattazione collettiva, costituendone al contempo un limite. Il fenomeno delle dimissioni in bianco pretese e dunque estorte al momento dell’assunzione, utilizzate come arma di ricatto permanente nel corso del rapporto di lavoro, ha un’ampiezza molto maggiore di quanto le statistiche a disposizione indichino (per la difficoltà evidente di censire un fenomeno che emerge solo a dimissioni avvenute, quando cioè il lavoratore o la lavoratrice cercano di far valere il proprio diritto in sede giudiziaria). È comunque stimabile per difetto in circa 18000 casi all’anno la quantità delle dimissioni estorte in tale modo.
La soluzione del problema è peraltro un interesse comune dei lavoratori e della maggioranza dei datori di lavoro, i quali, applicando correttamente le leggi e i contratti, subiscono la concorrenza sleale di coloro che abbattono i costi di produzione evadendo obblighi e responsabilità sociali.
Ricorda quindi come il contenuto della proposta di legge sia stato trasformato in un emendamento della Commissione lavoro della Camera alla legge finanziaria, emendamento approvato all’unanimità in Commissione e poi giudicato inammissibile per estraneità di materia dalla Commissione bilancio. Successivamente, in sede di approvazione della legge finanziaria in terza lettura, è stato presentato un ordine del giorno, sottoscritto da deputate e deputati di tutte le forze politiche, accolto dal Governo che dunque ha su questo tema assunto un impegno importante.
Rileva quindi che nell’ordinamento sono già presenti specifiche tutele per i lavoratori subordinati contro il richiamato fenomeno delle false dimissioni. In particolare, l’articolo 55 del decreto legislativo n. 151 del 2001, recante il Testo unico delle disposizioni legislative in materia di tutela e sostegno della maternità e della paternità, a norma dell’articolo 15 della Legge 8 marzo 2000, n. 53, prevede (comma 4) che la richiesta di dimissioni presentata dalla lavoratrice durante il periodo di gravidanza, e dalla lavoratrice o dal lavoratore durante il primo anno di vita del bambino o nel primo anno di accoglienza del minore adottato o in affidamento, debba essere convalidata dal servizio ispettivo del Ministero del lavoro competente per territorio. A detta convalida è condizionata la risoluzione del rapporto di lavoro. Lo stesso articolo, inoltre, dispone che nel caso di dimissioni da esso disciplinate, la lavoratrice o il lavoratore non sono tenuti al preavviso (comma 5). Inoltre, l’articolo 35, comma 4, del decreto legislativo n. 198 del 2006, recante il Codice delle pari opportunità tra uomo e donna, stabilisce la nullità delle dimissioni presentate dalla lavoratrice nel periodo intercorrente dal giorno della richiesta delle pubblicazioni di matrimonio, purché segua la celebrazione, ad un anno dopo la celebrazione stessa, salvo che siano dalla lavoratrice medesima confermate entro un mese alla Direzione provinciale del lavoro.
Risulta evidente come le norme richiamate affrontino soltanto le conseguenze di eventuali dimissioni estorte e in ogni caso l’ambito di applicazione è limitato ad alcune situazioni, anche se di sicuro meritevoli di particolare attenzione. Al contrario, la proposta di legge in esame previene la possibilità che si possa verificare il fenomeno in virtù del vincolo – a pena di nullità – dell’utilizzo di appositi moduli e ha una valenza di tutela generale.
Passando all’esame del testo della proposta di legge, consistente in un unico articolo, essa ha esplicitamente lo scopo si contrastare la pratica di far firmare al lavoratore o alla lavoratrice le dimissioni «in bianco» al momento dell’assunzione e quindi nel momento in cui la posizione degli stessi è particolarmente debole. Nella relazione di accompagnamento, viene posto in rilievo inoltre che la pratica delle «dimissioni firmate in bianco» viene adottata soprattutto a danno delle donne lavoratrici, come emerge, tra l’altro, dai dati forniti dall’ufficio vertenze della CGIL, da un indagine svolta dal Coordinamento delle donne dell’ACLI e da una ricerca condotta dall’ISFOL su incarico dell’Ufficio nazionale della consigliera di parità su un campione di 25.000 donne. Tuttavia, precisa la medesima relazione, il fenomeno delle «dimissioni in bianco» viene utilizzato in maniera più ampia indipendentemente dal sesso del lavoratore anche per fini fiscali, «al fine di sgravare l’impresa dal pagamento dei periodi di assenza dal lavoro per imprevisti quali infortunio e malattia».


Al fine di contrastare tale fenomeno, rendendo meno difficoltoso l’onere probatorio relativo alla nullità delle dimissioni volontarie, la proposta di legge in esame prevede che la validità della lettera di dimissioni volontarie, presentata dal «prestatore d’opera» e volta a dichiarare l’intenzione del medesimo soggetto di recedere dal contratto di lavoro, sia subordinata, fatte salve le disposizioni concernenti il recesso dal contratto di lavoro a tempo indeterminato e il rispetto dei termini di preavviso di cui all’articolo 2118 c.c., all’utilizzo, a pena di nullità, di appositi moduli predisposti e resi disponibili, gratuitamente, dagli uffici provinciali del lavoro e dagli uffici comunali (comma 1).
Il successivo comma 2 elenca tassativamente le tipologie di contratti di lavoro che usufruiscono della tutela delle dimissioni volontarie. Tali contratti sono: tutti i contratti inerenti i rapporti di lavoro subordinato di cui all’articolo 2094 c.c., indipendentemente dalle caratteristiche e dalla durata; i contratti di collaborazione coordinata e continuativa, compresi i contratti di collaborazione a progetto; i contratti di collaborazione di natura occasionale; i contratti di associazione in partecipazione, nel caso in cui l’associato fornisca prestazioni lavorative e quindi i suoi compensi (rectius: i redditi derivanti dalla partecipazione agli utili) siano qualificati come redditi da lavoro autonomo; i contratti di lavoro instaurati dalle cooperative con i propri soci.
Il successivo comma 3 dispone che i richiamati moduli, realizzati secondo specifiche direttive definite con decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale, di concerto con il Ministro per le riforme e le innovazioni nella pubblica amministrazione, da emanare entro tre mesi dalla data di entrata in vigore del provvedimento in esame, devono in ogni caso riportare: un codice alfanumerico progressivo di identificazione; la data di emissione; appositi spazi,da compilare a cura del firmatario, dedicati all’identificazione del prestatore d’opera, del datore di lavoro, della tipologia di contratto da cui si intende recedere, della sua data di stipulazione e ogni altro elemento utile. I moduli hanno comunque una validità temporale massima di quindici giorni dalla data di emissione. Tali moduli sono resi disponibili anche attraverso del sito Internet del Ministero del lavoro e della previdenza sociale, secondo modalità definite con il decreto di cui al precedente comma. In ogni caso, la pubblicazione sulla rete deve garantire allo stesso tempo la titolarità del richiedente, la riservatezza dei dati personali nonché la data di rilascio, ai fini della verifica del rispetto del termine di validità di quindici giorni richiamato in precedenza (comma 4).
Infine, il comma 5 dispone che con apposite convenzione definite con decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale, da emanare entro sei mesi dalla data di entrata in vigore del provvedimento in esame, sono stabilite le modalità mediante le quali sia possibile al lavoratore acquisire gratuitamente i moduli richiamati in precedenza anche tramite le organizzazioni sindacali dei lavoratori e i patronati.


Simone BALDELLI (FI) ritiene opportuno che venga dato modo ai membri della Commissione di approfondire la relazione svolta e venga pertanto rinviato l’esame della proposta di legge.

Gianni PAGLIARINI, presidente, nessun altro chiedendo di intervenire, rinvia quindi il seguito dell’esame ad altra seduta.

Interventi straordinari in favore del personale del Ministero della giustizia.
C. 2056 Vitali.
(Esame e rinvio).

La Commissione inizia l’esame.

Luigi FABBRI (FI), relatore, rileva come la proposta di legge in esame rechi disposizioni in favore del personale dipendente dal Dipartimento dell’organizzazione giudiziaria, del personale e dei servizi presso il Ministero della giustizia, volte al rafforzamento dell’attività degli uffici giudiziari – cioè delle cancellerie e segreterie giudiziarie – e degli uffici notifiche esecuzioni e protesti (UNEP).
Il provvedimento (anche se sarebbe opportuna una formulazione più chiara al riguardo) sembrerebbe riguardare tutto il personale gestito dal Dipartimento dell’organizzazione giudiziaria, coincidente con il personale dell’Amministrazione giudiziaria (comprendente il personale in servizio presso gli uffici giudiziari e gli UNEP dislocati sul territorio, il personale in servizio presso gli uffici centrali del Dipartimento dell’organizzazione giudiziaria nonché il personale degli uffici del Dipartimento degli affari di giustizia). In particolare, secondo quanto affermato nella relazione illustrativa che accompagna il provvedimento, il medesimo avrebbe lo scopo, tra l’altro, di colmare la lacuna relativa alla mancata attuazione di percorsi di riqualificazione per il personale del Dipartimento dell’organizzazione giudiziaria, percorsi realizzati invece sia per il personale di altri Ministeri sia, all’interno dello stesso Ministero della giustizia, per il personale del Dipartimento per la giustizia minorile ed del Dipartimento dell’amministrazione penitenziaria.
L’articolo 1, comma 1 prevede che – anche in deroga alla vigente disciplina limitativa delle assunzioni nelle pubbliche amministrazioni – il personale dipendente dal Dipartimento dell’organizzazione giudiziaria, del personale e dei servizi del Ministero della giustizia, in servizio alla data di entrata in vigore del provvedimento in esame, venga inquadrato nella posizione giuridica ed economica immediatamente superiore. Il medesimo comma 1 specifica che tale disposizione è finalizzata ad assicurare «l’immediata funzionalità degli uffici giudiziari e degli uffici notifiche e protesti (UNEP)».
Ai sensi del successivo comma 2, al medesimo personale che alla data di entrata in vigore del provvedimento sia già inquadrato nella posizione economica C3 (figura professionale direttore di cancelleria), viene riconosciuto il medesimo trattamento economico attribuito al personale del ruolo ad esaurimento della corrispondente ex qualifica funzionale. Il personale inquadrato nella posizione economica C3, trattandosi della posizione economica apicale nell’ambito delle aree funzionali, non può avvalersi dell’inquadramento ex lege al livello superiore di cui al precedente comma 1. In considerazione di ciò, la disposizione di cui al comma 2 è volta ad equiparare il trattamento economico del suddetto personale C3 a quello del personale del ruolo ad esaurimento con corrispondenti mansioni.
L’articolo 2, a seguito dell’inquadramento superiore del personale degli uffici giudiziari e del personale UNEP (oltre che, sembrerebbe, del restante personale gestito dal Dipartimento dell’organizzazione giudiziaria) realizzata ai sensi all’articolo precedente, autorizza il Ministro della giustizia a rideterminare, con proprio decreto, le piante organiche del corrispondente Ministero. Sembrerebbe (anche se sarebbe opportuna una formulazione più chiara sul punto) che la norma autorizzi solamente le variazioni delle dotazioni (o piante) organiche rese necessarie dal passaggio ai livelli superiori disposto direttamente dall’articolo 1.
L’articolo 3 autorizza il Dipartimento dell’organizzazione giudiziaria, anche in deroga alla vigente disciplina limitativa delle assunzioni nelle pubbliche amministrazioni, ad assumere tutti i candidati dichiarati idonei nei concorsi pubblici banditi dal medesimo Dipartimento alla data di entrata in vigore del provvedimento.
L’articolo 4 prevede (al comma 1) che, con decreto del Ministro della giustizia, siano rideterminate le posizioni dirigenziali del Dipartimento dell’organizzazione giudiziaria, del personale e dei servizi del Ministero della giustizia. La rideterminazione dovrà contemplare un aumento di tali posizioni pari al 20 per cento, da riservare, mediante apposito concorso pubblico, al personale in servizio dotato dei requisiti previsti dalla normativa vigente in materia. Il successivo comma 2 contempla l’istituzione del ruolo dirigenziale degli uffici notifiche esecuzioni e protesti (UNEP), a tal fine destinando una quota (dall’entità non precisata) dell’aumento dell’organico dirigenziale previsto dal comma 1. L’articolo 5 dispone la copertura finanziaria del provvedimento. Al riguardo, la citata disposizione stabilisce che agli oneri derivanti dall’attuazione della proposta di legge in esame e valutati in 85.444.468 euro a partire dal corrente anno 2007, si provveda mediante l’aumento, disposto dal comma 2 dell’articolo 5 in esame, degli importi per il contributo unificato previsti per il processo civile e amministrativo dall’articolo 13, commi 1 e 2, del TU spese di giustizia (decreto del Presidente della Repubblica 115/2002).
Modificando le citate disposizioni del TU spese di giustizia, il contributo unificato nel processo civile e amministrativo è aumentato dall’articolo 5 in esame nella misura seguente: da 30 a 40 euro per i processi di valore fino a 1.100 euro; da 70 a 100 euro per i processi di valore superiore a 1.100 e fino a 5.200 euro, per i processi di volontaria giurisdizione e per i procedimenti camerali in materia di famiglia e stato delle persone; da 170 a 200 euro per i processi di valore superiore a 5.200 euro e fino a 26.000 euro e per quelli contenziosi di valore indeterminabile di competenza esclusiva del giudice di pace; da 340 a 400 euro per i processi di valore superiore a 26.000 euro e fino a 52.000 euro e per i processi civili e amministrativi di valore indeterminabile; da 500 a 600 euro per i processi di valore superiore a 52.000 euro e fino a 260.000 euro; da 800 a 1.000 euro per i processi di valore superiore a 260.000 euro e fino a 520.000 euro; da 1.110 a 1.200 euro per i processi di valore superiore a 520.000 euro. Analogo aumento riguarda i processi di esecuzione immobiliare, per i quali il contributo unificato è aumentato da 200 a 250 euro. Rimane, invece, ferma la riduzione della metà di detto importo per gli altri processi esecutivi, nonché il contributo di 200 euro per i processi di opposizione agli atti esecutivi.

Amalia SCHIRRU (Ulivo) sottolinea il rilievo del provvedimento in esame finalizzato al superamento di una sperequazione in danno di dipendenti del Ministero della giustizia: alcuni dipendenti degli uffici giudiziari e degli uffici notifiche e protesti (UNEP) svolgono da diversi anni, anche a seguito di specifici decreti di nomina, funzioni dirigenziali, che comportano responsabilità di coordinamento, organizzazione del lavoro e raggiungimento di obiettivi, senza tuttavia vedersi corrispondere retribuzioni correlate alle funzioni medesime. Osserva inoltre come le norme in esame amplino le possibilità di carriera e di legittima aspirazione del personale, non determinando peraltro oneri di finanza pubblica in quanto la relativa spesa è coperta con gli introiti derivanti dai servizi resi. Evidenzia peraltro come sarebbe opportuno effettuare un lavoro complessivo di verifica e riorganizzazione della pianta organica del Ministero della giustizia. Invita infine la presidenza a valutare la possibilità di abbinamento della proposta di legge Samperi C. 2166, di cui è firmataria, che a suo avviso affronta problematiche analoghe a quelle della proposta di legge in esame.

Il sottosegretario Luigi LI GOTTI sottolinea come il provvedimento in esame risponda alle legittime aspettative di carriera di categorie di personale del Ministero della giustizia: dopo sette anni di assenza di dialogo con i sindacati, il Ministero ha riaperto un tavolo negoziale la scorsa estate giungendo a siglare, il 9 novembre 2006, un protocollo di intesa finalizzato a disciplinare una progressione di carriera per il personale compatibile con i paletti posti dalla Corte costituzionale. Secondo quest’ultima, infatti, il passaggio dei dipendenti delle pubbliche amministrazioni ad una fascia funzionale superiore è soggetto alla regola del pubblico concorso enunciata al terzo comma dell’articolo 97 della Costituzione. Rimane tuttavia la possibilità del passaggio di carriera funzionale ad una riorganizzazione degli uffici. Il protocollo d’intesa, siglato da tutte le organizzazioni sindacali rappresentative, tranne una, prevede, in tale ambito, l’istituzione dell’ufficio per il processo. Ricorda inoltre che, lo scorso 12 marzo, è stato diramato il testo del disegno di legge sull’organizzazione degli uffici giudiziari, che comprende anche le progressioni di carriera del personale con procedure semplificate ma comunque selettive. Il disegno di legge verrà probabilmente assegnato alla Commissione giustizia ma, per non vanificare il lavoro già svolto in sede di Commissione lavoro, bisognerebbe valutare i modi per coordinare tali attività.

Luigi FABBRI (FI) ritiene opportuno che si valutino i modi per concretizzare un esito positivo delle norme in esame.

Donata LENZI (Ulivo) evidenziato come, sul piano generale, gli avanzamenti automatici non collegati a procedure di riorganizzazione possano finire per impedire appunto tali processi, richiama l’attenzione sulla questione relativa al ruolo della Commissione, la quale, avendo una competenza trasversale rispetto a quella delle altre Commissioni parlamentari, corre il rischio, come nel caso del provvedimento in esame, di vedere svuotato il proprio lavoro.

Simone BALDELLI (FI), accogliendo la sollecitazione del deputato Lenzi, evidenzia come sarebbe opportuna una riflessione sulle competenze delle Commissioni, nelle quali sono rinvenibili alcune contraddizioni: per esempio, la XI Commissione lavoro pubblico e privato ha competenza in materia di pubblico impiego, ma non di dirigenza pubblica.

Carmen MOTTA (Ulivo) ritiene che si debbano valutare i modi utili per condurre a positiva conclusione l’iter delle norme in esame, procedendo nell’esame della proposta di legge C. 2056 in sede di Commissione Lavoro, oppure favorendo l’approvazione del disegno di legge sulla riorganizzazione degli uffici giudiziari che verrà assegnato alla Commissione Giustizia.

Gianni PAGLIARINI, presidente, nessun altro chiedendo di intervenire, rinvia quindi il seguito dell’esame ad altra seduta.

La seduta termina alle 15.


AVVERTENZA


Il seguente punto all’ordine del giorno non è stato trattato:


AUDIZIONI INFORMALI


Audizione informale di rappresentanti di CGIL, CISL e UIL sul Memorandum sul lavoro pubblico.

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Vicedirettrice: Nunzia Penelope
Comitato dei Garanti: Mimmo Carrieri, Innocenzo Cipolletta, Irene Tinagli, Tiziano Treu

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