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Home - Camera - Commissione Lavoro, pubblico e privato (Dai Resoconti Sommari)

Commissione Lavoro, pubblico e privato (Dai Resoconti Sommari)

22 Ottobre 2009
in Camera

ATTI DEL GOVERNO

Mercoledì 3 ottobre 2007. – Presidenza del vicepresidente della XII Commissione Dorina BIANCHI. – Interviene il sottosegretario di Stato per la salute Giampaolo Patta.

La seduta comincia alle 10.45.

Schema di decreto legislativo recante attuazione della direttiva 2004/40/CE, concernente le prescrizioni minime di sicurezza e di salute relative all’esposizione dei lavoratori ai rischi derivanti dagli agenti fisici (campi elettromagnetici).
Atto n. 125.
(Seguito dell’esame, ai sensi dell’articolo 143, comma 4, del regolamento, e conclusione – Parere favorevole con osservazioni).

Le Commissioni proseguono l’esame dello schema di decreto legislativo, rinviato, da ultimo, nella seduta del 2 ottobre 2007.

Dorina BIANCHI, presidente, avverte che, in data 2 ottobre 2007, sono pervenuti i rilievi della V Commissione, con una valutazione favorevole. Pertanto, le Commissioni possono pronunciarsi definitivamente e procedere all’espressione del parere sullo schema di decreto legislativo all’ordine del giorno.

Augusto ROCCHI (RC-SE), relatore per la XI Commissione, illustra, anche a nome del relatore per la XII Commissione, una nuova proposta di parere favorevole con osservazioni (vedi allegato), la quale tiene conto di quanto emerso nel corso dell’esame, nonché delle considerazioni contenute nel parere della Conferenza Stato-regioni e dei rilievi espressi dalla V Commissione.

Donato MOSELLA (Ulivo), relatore per la XII Commissione, ritiene che la proposta di parere illustrata dal collega Rocchi sia il frutto di un lavoro serio e approfondito e tenga conto di tutti gli aspetti evidenziati nel corso dell’esame, sebbene i relatori abbiano potuto disporre di un tempo piuttosto limitato per approfondire i rilievi della V Commissione e il parere della Conferenza Stato-regioni.

Luigi FABBRI (FI) annuncia, anche a nome del suo gruppo, l’astensione sulla proposta di parere dei relatori, giudicando eccessive le sanzioni che il Governo ha ritenuto di inserire all’atto di recepire la direttiva europea in discorso.

Ugo LISI (AN) si associa alla considerazioni svolte dal collega Fabbri e annuncia, anche a nome del suo gruppo, l’astensione sulla proposta di parere dei relatori.

Il sottosegretario Giampaolo PATTA esprime un orientamento favorevole sulla proposta di parere dei relatori.

Nessun altro chiedendo di intervenire, la Commissione approva la proposta di parere favorevole con osservazioni formulata dai relatori.

La seduta termina alle 11.

ATTI DEL GOVERNO



Mercoledì 3 ottobre 2007. – Presidenza del presidente Gianni PAGLIARINI.

La seduta comincia alle 10.40.

Schema di decreto legislativo recante recepimento della direttiva 2002/15/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, dell’11 marzo 2002, concernente l’organizzazione dell’orario di lavoro delle persone che effettuano operazioni mobili di autotrasporto.
Atto n. 169.

(Esame e rinvio).

La Commissione inizia l’esame del provvedimento.

Federica ROSSI GASPARRINI (Pop-Udeur), relatore, osserva che lo schema di decreto legislativo in esame, adottato in base alla delega contenuta nell’articolo 1, della legge n. 77 del 2007, reca l’attuazione alla direttiva 2002/15/CE, concernente l’organizzazione dell’orario di lavoro delle persone che effettuano operazioni mobili di autotrasporto.
In sostanza, il provvedimento in esame è volto ad introdurre misure più specifiche in materia di orario di lavoro per le attività di trasporto su strada – in considerazione delle peculiarità connesse alle prestazioni lavorative nel settore dell’autotrasporto – rispetto alla disciplina più generale del decreto legislativo n 66 del 2003 (che ha dato attuazione alla direttiva 93/104/CE) riguardante, salve alcune eccezioni, tutti i settori di attività. Ricorda a tale proposito che l’articolo 14 della direttiva 93/104/CE dispone che la disciplina generale di cui alla medesima direttiva non si applica se altri atti normativi comunitari stabiliscono prescrizioni più specifiche in materia di orario di lavoro per determinate occupazioni o attività professionali. Pertanto, per quanto riguarda i lavoratori mobili che svolgono attività di trasporto su strada, la disciplina introdotta con il provvedimento in esame, per gli specifici profili relativi all’organizzazione dell’orario di lavoro da esso affrontati, prevale sulla disciplina più generale contenuta nel citato decreto legislativo n. 66 del 2003.
Passando ad illustrare l’articolato, fa presente che, ai sensi dell’articolo 1, il provvedimento in esame ha lo scopo, nel pieno rispetto dell’autonomia negoziale collettiva, di regolamentare uniformemente sul territorio nazionale i profili del rapporto di lavoro connessi all’organizzazione dell’orario di lavoro delle persone che effettuano operazioni mobili di autotrasporto, al fine di proteggere la salute e di garantire la sicurezza di tali lavoratori e di migliorare la sicurezza stradale. Il successivo articolo 2 dispone l’applicabilità dello schema in esame ai soli lavoratori dipendenti di imprese stabilite in uno Stato membro dell’Unione europea esercente attività di autotrasporto di persone e merci su strada contemplate nel regolamento (CE) n. 561/06 del 15 marzo 2006, oppure, in difetto, nell’accordo europeo relativo alle prestazioni lavorative degli equipaggi dei veicoli addetti ai trasporti internazionali su strada (AETR). Lo stesso articolo dispone altresì, in linea con le disposizioni di cui all’articolo 2, paragrafo 1, della richiamata direttiva 2002/15/CEE, l’esclusione degli autotrasportatori autonomi dal campo di applicazione della disciplina in esame sino al 23 marzo 2009, salvo diverse disposizioni nazionali o comunitarie. L’articolo 3 contiene le definizioni utili ai fini dell’articolato, tra cui quelle di orario di lavoro, tempi di disponibilità, posto di lavoro, lavoratore mobile, autotrasportatore autonomo e tempi di inattività. L’articolo 4 disciplina quindi l’orario di lavoro settimanale, prevedendo, al comma 1, che la durata media della settimana lavorativa non deve superare le 48 ore e che la durata massima della settimana lavorativa può essere estesa a 60 ore, se la media di 48 ore settimanali non viene superata nell’arco di quattro mesi. Il comma 2, dando attuazione a quanto previsto dall’articolo 8, paragrafo 1 della direttiva, prevede che la contrattazione collettiva – alla quale spetta peraltro definire le modalità e le ipotesi di applicazione delle previsioni dell’articolo in esame (comma 3) – in presenza di ragioni tecniche nonché di esigenze riguardanti l’organizzazione del lavoro, possa stabilire, nel rispetto dei principi generali della tutela della salute e sicurezza dei lavoratori, una durata massima e media dell’orario di lavoro diversa da quella prescritta dal medesimo articolo 4 al comma 1. Il comma 4, infine, fornisce alcuni chiarimenti in merito alla prestazione di lavoro fornito per conto di più datori di lavoro. Più specificamente, si dispone che la durata di tale prestazione sia pari alla somma di tutte le ore di lavoro effettuate. A tutela di ciò, lo stesso comma richiede sia al datore di lavoro sia al lavoratore l’obbligo di informazione sulle ore lavorate presso altri datori di lavoro. L’articolo 5 reca disposizioni in materia di riposi intermedi. In particolare, ferme restando le tutele previste dal citato regolamento (CE) n. 561/06 e, in subordine, dall’accordo AETR, si prevede il divieto per i soggetti in questione di lavorare oltre le sei ore consecutive senza un riposo intermedio. Più specificamente si prevede che i riposi intermedi debbano essere pari ad almeno trenta minuti se il totale delle ore lavorative è compreso tra sei e nove ore, e pari ad almeno quarantacinque minuti nel caso in cui il lavoro superi le nove ore. È inoltre prevista la possibilità di frazionare i riposi intermedi, in ogni caso in periodi non inferiori a quindici minuti ciascuno. L’articolo 6 precisa che, ai fini del provvedimento in esame, gli apprendisti sono soggetti, ai fini dei periodi di riposo, alle stesse disposizioni di cui beneficiano gli altri lavoratori, in applicazione del più volte richiamato Regolamento (CE) n. 561/06, ovvero, in subordine, dell’accordo AETR.
L’articolo 7 disciplina il lavoro notturno. In particolare, il comma 1 dispone che l’orario di lavoro giornaliero, in caso di svolgimento di lavoro notturno, non debba superare le dieci ore per ciascun periodo di ventiquattro ore. Inoltre, il successivo comma 2 prevede che il lavoro notturno sia indennizzato secondo quanto previsto dalla contrattazione collettiva, a condizione che il metodo di indennizzo individuato sia tale da non recare pregiudizio alla sicurezza stradale.
L’articolo 8 reca disposizioni concernenti l’informazione dei lavoratori mobili e l’istituzione di registri su cui viene annotato l’orario di lavoro dei medesimi soggetti.In particolare il comma 1 prevede il diritto dei lavoratori mobili all’informazione circa la disciplina del proprio orario di lavoro contenuta in fonti normative nazionali, nel regolamento interno dell’impresa e nei contratti collettivi (anche aziendali) stipulati sulla base del provvedimento in esame. Il successivo comma 2, fermo restando quanto previsto dall’articolo 14, paragrafo 2, del Regolamento (CEE) 3821/85, prevede l’istituzione da parte dei datori di lavoro di appositi registri in cui deve essere riportato l’orario di lavoro delle persone che effettuano operazioni mobili di autotrasporto. Si dispone l’obbligo di conservazione dei registri per almeno 2 anni dopo la fine del relativo periodo lavorativo. I datori di lavoro sono responsabili della registrazione e sono altresì obbligati, fermo restando quanto disposto dall’articolo 14, paragrafo 2, del richiamato Regolamento (CEE) n. 3821/85, a rilasciare copia della registrazione su richiesta del lavoratore. A tali registri, da tenersi presso la sede legale dell’impresa e sottoposti alla vidimazione da parte della Direzione provinciale del lavoro territorialmente competente, si applicano gli obblighi di tenuta e registrazione di cui agli articoli 20, 21, 25 e 26 del decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1965, n. 1124.
L’articolo 9 definisce l’apparato sanzionatorio. Le violazioni relative alla durata massima settimanale dell’orario di lavoro sono punite: con una sanzione amministrativa da euro 130 ad euro 780, per ogni lavoratore e per ogni periodo cui si riferisce la violazione stessa, in caso di superamento della durata massima settimanale entro il 10 per cento della durata consentita; con una sanzione amministrativa da euro 260 ad euro 1560, per ogni lavoratore e per ogni periodo cui si riferisce la violazione stessa, in caso di superamento della durata massima settimanale oltre il 10 per cento della durata consentita.
Le violazioni relative ai riposi intermedi sono invece punite con una sanzione amministrativa da euro 100 ad euro 300, quelle relative ai periodi di riposo per gli apprendisti sono punite con una sanzione amministrativa da euro 105 ad euro 630, quelle relative al lavoro notturno sono punite con una sanzione amministrativa da euro 300 ad euro 900 per ogni lavoratore e per ciascuna giornata e, infine, quelle relative all’informazione e alla tenuta dei registri sono punite con una sanzione amministrativa da euro 250 ad euro 1.500. L’articolo fa salve le disposizioni di cui agli articoli 174 e 178 del D.Lgs. 30 aprile 1992, n. 285, relativi, rispettivamente, alla durata della guida degli autoveicoli adibiti al trasporto di persone o cose, e ai documenti di viaggio per trasporti professionali con veicoli non muniti di cronotachigrafo.
Infine, l’articolo 10 reca disposizioni finali e transitorie.In primo luogo, si dispone la convocazione, da parte del Ministro del lavoro e della previdenza sociale, unitamente al Ministro dei trasporti, delle organizzazioni datoriali e sindacali maggiormente rappresentative, entro un anno dall’entrata in vigore del provvedimento in esame, allo scopo di verificare lo stato di attuazione della disciplina introdotta dal provvedimento in esame nella di contrattazione a livello nazionale. Si prevede inoltre l’abrogazione, dalla data di entrata in vigore del provvedimento in esame, di tutte le disposizioni legislative e regolamentari che disciplinano la medesima materia, salvo le disposizioni espressamente richiamate e quelle aventi carattere sanzionatorio.Infine si dispone che gli accordi collettivi relativi alla durata media e massima dell’orario di lavoro settimanale di cui al precedente articolo 4 siano stipulati entro 12 mesi dall’entrata in vigore del provvedimento in esame, precisando che, nel periodo transitorio, si debba far riferimento agli accordi già esistenti.
Conclude, evidenziando come il provvedimento non rechi alcun onere finanziario.

Gianni PAGLIARINI, presidente, nessun altro chiedendo di intervenire, rinvia il seguito dell’esame ad altra seduta.

La seduta termina alle 10.45.


AUDIZIONI


Mercoledì 3 ottobre 2007. – Presidenza del presidente Gianni PAGLIARINI. – Interviene il ministro del lavoro e della previdenza sociale Cesare Damiano.

La seduta comincia alle 15.15.





Audizione del Ministro del lavoro e della previdenza sociale in merito al protocollo su lavoro, previdenza, competitività per l’equità e la crescita sostenibili.
(Svolgimento, ai sensi dell’articolo 143, comma 2, del regolamento, e conclusione).

Gianni PAGLIARINI, presidente, avverte che la pubblicità dei lavori sarà assicurata, oltre che mediante impianti audiovisivi a circuito chiuso, anche attraverso la trasmissione televisiva su canale satellitare della Camera dei deputati.
Introduce quindi l’audizione.

Il ministro Cesare DAMIANO svolge una relazione sui temi oggetto dell’audizione.

Intervengono per formulare quesiti ed osservazioni i deputati Roberto ROSSO (FI), Augusto ROCCHI (RC-SE), Sestino GIACOMONI (FI), Antonino LO PRESTI (AN), Elena Emma CORDONI (Ulivo), Angelo COMPAGNON (UDC) e Luigi FABBRI (FI).

Il ministro Cesare DAMIANO, replicando, fornisce ulteriori precisazioni.

Gianni PAGLIARINI, presidente, ringrazia il ministro per la relazione svolta e dichiara conclusa l’audizione.

La seduta termina alle 17.

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