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Home - Camera - Commissione Lavoro, pubblico e privato (Dai Resoconti Sommari)

Commissione Lavoro, pubblico e privato (Dai Resoconti Sommari)

22 Ottobre 2009
in Camera

Informatori scientifici del farmaco.
C. 3204/B approvata dal Senato, modificata dalla Camera e nuovamente modificata dal Senato.
(Parere alla XII Commissione).
(Esame e conclusione – Parere favorevole con osservazione).
La Commissione inizia l’esame.

Angelo SANTORI, presidente, avverte che sostituirà personalmente il relatore, impossibilitato ad intervenire alla seduta odierna.
Rileva quindi come il testo sugli informatori scientifici del farmaco sia stato già oggetto di parere da parte della Commissione nella seduta del 24 settembre 2003. In quella occasione, la Commissione aveva espresso parere favorevole premettendo che l’istituzione di nuovi albi professionali dovrebbe essere collegata ad una riforma organica del settore delle libere professioni, per non aggravare ulteriormente il quadro istituzionale già complesso di ordini, albi, professioni emergenti o consolidate e ricordando che il Senato aveva avviato l’esame dei disegni di legge AS n. 691 ed abbinati, sulla disciplina delle professioni intellettuali.
Riprendendo quanto già segnalato nella precedente occasione, sottolinea – per quanto riguarda le competenze della Commissione – che il comma 2 dell’articolo 3 prevede che «il rapporto di lavoro, univoco, autonomo o subordinato, dell’informatore scientifico è disciplinato tramite le relative contrattazioni collettive tra le categorie interessate ai sensi dell’articolo 6, ottavo comma, del decreto del Ministro della sanità del 23 giugno 1981, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 180 del 2 luglio 1981». Questa dizione sembra riprendere il dettato dell’articolo 9 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 541 («Attuazione della direttiva 92/28/CEE concernente la pubblicità dei medicinali per uso umano»), secondo il quale «L’attività degli informatori scientifici è svolta sulla base di un rapporto di lavoro univoco e a tempo pieno». L’univocità sembra pertanto dover essere riferita all’esclusività al rapporto con l’azienda produttrice di farmaci, non consentendosi la contemporanea collaborazione con più imprese.
La previsione relativa all’univocità del rapporto – prevista nel testo approvato dalla Camera – è stata soppressa dal Senato e reintrodotta dalla XII Commissione. Sotto un profilo formale, sembrerebbe opportuno sostituire la parola «univoco» con una dizione più chiara, che preveda una clausola di esclusività con le aziende produttrici di farmaci. La altre disposizioni non sono state modificate, per cui sono sottratte – in questa fase – alla possibilità di intervento emendativo.
In conclusione, formula una proposta di parere favorevole con osservazione (vedi allegato 2).

Carmen MOTTA (DS-U) chiede la verifica del numero legale.

Angelo SANTORI, presidente, invita i segretari ad effettuare gli opportuni accertamenti. Dichiara quindi che, ai sensi dell’articolo 46, comma 1, del regolamento la Commissione è in numero legale per deliberare in sede consultiva.

Aldo PERROTTA (FI) dichiara voto favorevole sulla proposta di parere del relatore, auspicando che il provvedimento concluda rapidamente l’iter, essendo da tempo atteso dalla categoria interessata.

La Commissione approva la proposta di parere del relatore.

Disposizioni per l’incremento delle borse di studio per la formazione dei medici specializzandi.
Nuovo testo unificato C. 3687 e abb.
(Parere alla XII Commissione).
(Esame e conclusione – Parere favorevole).

La Commissione inizia l’esame.

Aldo PERROTTA (FI), relatore, rileva come il provvedimento rechi disposizioni in materia di contratti di formazione-lavoro per i medici specializzandi. Si tratta di una disposizione che ripropone quasi integralmente il testo di un articolo aggiuntivo al decreto-legge n. 10 del 2004, respinto dalla Camera dei deputati il 16 marzo 2004.
Vengono introdotte alcune modifiche al decreto legislativo n. 368 del 1999, riguardante i contratti di formazione-lavoro per i medici specializzandi, prevedendo: -l’accesso per il medico specializzato ad ulteriori specializzazioni, nel rispetto della graduatoria di merito e nel limite del 5 per cento dei posti fissati per ciascuna specializzazione; a tal fine è previsto un decreto interministeriale di recepimento dei fabbisogni stabiliti dall’accordo Stato-Regioni (comma 1, lettera a); – la stipula di un nuovo contratto di formazione specialistica (comma 1, lettera b). La normativa vigente prevede, invece, la stipula di uno specifico contratto annuale di formazione-lavoro (articolo 37, primo periodo, comma 1); – un diverso trattamento economico, costituito da una parte fissa (uguale per tutte le specializzazioni e per tutta la durata del corso) e da una parte variabile, da determinare annualmente con un decreto del Ministro dell’istruzione dell’università e della ricerca «avuto riguardo preferibilmente al percorso formativo degli ultimi tre anni». Per il triennio 2004-2006 la parte variabile non potrà eccedere il 12 per cento di quella fissa (in una precedente versione, era indicato il limite del 10 per cento, ma su tale previsione si è manifestato un pronunciamento contrario della Commissione bilancio); l’adozione dei decreti ministeriali emanati dal Ministro dell’istruzione deve avvenire nel rispetto del limite di spesa stabilito dall’articolo in esame (comma 4). Ricorda che la normativa vigente prevede che la parte variabile sia differenziata per tipologie di specializzazioni, per la loro durata e per anno di corso; – la ripartizione delle risorse per la formazione dei medici specialisti è stabilito con decreto del Ministro dell’istruzione, dell’università e della ricerca e del Ministro della salute, di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze. Conseguentemente, viene disposto il trasferimento delle risorse per la formazione dei medici specialisti dallo stato di previsione del Ministero della salute a quello del Ministero dell’istruzione, dell’università e della ricerca (comma 1, lettera c), numero 3); – l’iscrizione dei titolari di contratti formazione specialistica ad una apposita gestione separata (INPS), a decorrere dal 1o gennaio 2005 (comma 1, lettera d). Fino ad ora, la normativa previdenziale prevedeva una contribuzione del datore di lavoro pari al 75 per cento di quella ordinaria per il settore sanitario, rideterminabile con decreti interministeriali emanati dal Ministro del lavoro e delle politiche sociali, in relazione all’evoluzione del trattamento previdenziale dei contratti di formazione lavoro (articolo 41, comma 2). Ricorda che il D.Lgs. 10 settembre 2003, n. 276 ha disciplinato il contratto di inserimento, che in pratica sostituisce, anche nella denominazione, il contratto di formazione e lavoro nel settore privato, allo scopo di rendere «spendibili» le competenze lavorative dei lavoratori, giovani o in difficoltà a prescindere dall’età, in un determinato contesto lavorativo.
Ricorda inoltre che alla citata Gestione separata INPS sono iscritti: a) i soggetti che esercitano per professione abituale, ancorché non esclusiva, attività di lavoro autonomo; b) i titolari di rapporti di collaborazione coordinata e continuativa; c) gli incaricati della vendita a domicilio.
Nel 2004 l’aliquota per i collaboratori coordinati e continuativi è salita al 17,30 per cento, con un successivo innalzamento, a regime (2013), al 19 per cento (articolo 45 del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269). Ricorda altresì che l’aliquota contributiva pensionistica relativa agli iscritti alla medesima gestione separata, che siano anche assicurati presso altre forme obbligatorie, è invece pari al 10 per cento (articolo 2, comma 29, della L. n. 335 del 1995). Segnala che il testo, laddove fa riferimento all’articolo 59, comma 16, della L. 449 del 1997 (provvedimento collegato alla manovra finanziaria del 1998), non appare coordinato con la disciplina vigente, di cui al richiamato articolo 45 del decreto-legge 269 del 2003.
In proposito, va tenuto presente che il rappresentante del Governo, in sede di esame presso la Commissione bilancio, ha espresso la contrarietà del Governo alla disposizione che prevede, per i medici che hanno conseguito la specializzazione, la facoltà di chiedere il trasferimento ad una diversa gestione previdenziale obbligatoria della contribuzione versata alla gestione INPS di cui all’articolo 2, comma 26, della legge n. 335 del 1995. Tale trasferimento di contribuzione costituisce infatti una deroga all’ordinamento della gestione di cui al medesimo articolo 2, comma 26, che potrebbe inoltre provocare effetti emulativi da parte di altre categorie.
Formula infine una proposta di parere favorevole.

La Commissione approva la proposta di parere del relatore. 


Disciplina dello spettacolo dal vivo.
Nuovo testo unificato C. 587 e abb.
(Parere alla VII Commissione).
(Esame e conclusione – Parere favorevole con condizione e osservazione).

La Commissione inizia l’esame.

Angelo SANTORI, presidente, invita il deputato Lo Presti a sostituire, per la seduta odierna, il relatore.

Antonino LO PRESTI (AN), relatore f.f., rileva come il testo unificato predisposto dalla Commissione Cultura determini i princìpi fondamentali e detti norme di competenza dello Stato in materia di spettacolo dal vivo, con specifico riferimento alla musica, al teatro, alla danza e al circo e allo spettacolo viaggiante, ivi comprese le esibizioni degli artisti di strada e le diverse forme dello spettacolo popolare e contemporaneo.
Il testo comprende, tra gli altri principi fondamentali, la promozione dell’innovazione artistica imprenditoriale, assicurando elevati livelli di educazione e formazione nei diversi settori dello spettacolo dal vivo; il sostegno dei soggetti e dei progetti che operano nella formazione dei nuovi talenti, nell’avviamento al lavoro degli artisti; la promozione dell’insegnamento delle discipline artistiche, nell’ambito del sistema scolastico e di quello dell’alta formazione artistica e musicale; la promozione e il sostegno di corsi e concorsi di alta qualificazione professionale organizzati da soggetti pubblici e privati che non perseguono fini di lucro.
Con riferimento alle materie di competenza della Commissione, segnala che spetta alla Conferenza unificata Stato-regioni definire gli indirizzi generali in materia di formazione del personale artistico, tecnico e amministrativo. Allo Stato spetta il compito di promuovere il sostegno a tutti gli operatori dello spettacolo dal vivo attraverso interventi in campo fiscale e previdenziale, nonché sostenere l’istruzione e l’alta formazione nelle discipline dello spettacolo dal vivo. Le regioni intervengono in materia di formazione e aggiornamento professionale degli operatori dello spettacolo dal vivo, nonché di creazione di nuovi profili professionali. A loro volta, i comuni favoriscono, nell’attività di promozione e sostegno dello spettacolo dal vivo, la cooperazione con il sistema scolastico e universitario, con gli operatori economici e con le associazioni di categoria maggiormente rappresentative a livello territoriale e, in generale, con le comunità locali.
L’articolo 7 istituisce il Comitato tecnico per lo spettacolo, composto da 32 esperti di cui 16 designati dal Ministro per i beni e le attività culturali, 8 dalla Conferenza dei Presidenti delle regioni e delle province autonome, 4 dall’Associazione nazionale dei comuni italiani (ANCI) e 4 dall’Unione delle province d’Italia (UPI). I componenti del Comitato restano in carica due anni e possono essere confermati. Il Comitato, riunito in seduta plenaria, è integrato da 4 membri designati dalle associazioni rappresentative di categoria e 4 membri designati dalle organizzazioni sindacali dei lavoratori del settore. Il comitato ha funzioni consultive nei confronti del Governo in materia di spettacolo e si avvale delle strutture e del personale del Ministero per i beni e le attività culturali, con costi rientranti nei finanziamenti già destinati alle commissioni consultive per lo spettacolo dal decreto-legge n. 565 del 1996.
Segnala che l’articolo 12 disciplina le professioni di agente e produttore. Di questo argomento si sta interessando anche la Commissione, tramite l’esame delle proposte di legge 132 ed abb. Per non creare discipline sovrapposte appare opportuno sopprimere tale articolo, coordinando in tal modo l’iter legislativo dei due provvedimenti. Rileva peraltro come anche il Ministero del lavoro e della previdenza sociale abbia raccomandato la soppressione dell’articolo 12.
L’articolo 15 disciplina l’insegnamento della danza per gli allievi di età inferiore a 14 anni. In tal caso, occorre essere in possesso di specifico titolo di studio o di adeguato titolo professionale e seguire i criteri e modalità per lo svolgimento di tale attività stabiliti con decreto del Ministro dell’istruzione, dell’università e della ricerca, d’intesa con il Ministro per i beni e le attività culturali, sentita l’Accademia nazionale di danza.
Infine, l’articolo 19 reca una delega al Governo per la razionalizzazione della disciplina fiscale e previdenziale in materia di attività di spettacolo dal vivo e interventi diversi. Sull’aspetto previdenziale, in particolare, si prevede che per gli appartenenti alle categorie dei tersicorei e dei ballerini già iscritti all’ENPALS alla data del 31 dicembre 1995, il diritto alla pensione sia subordinato al compimento del quarantacinquesimo anno di età per gli uomini e del 40 anno di età per le donne e che per tutti i lavoratori artistici e tecnici dello spettacolo dal vivo, sia ridotto a 80 il numero di giornate minimo ai fini del conseguimento del diritto a pensione. Sul primo aspetto, ricorda che il comma 54 dell’articolo 1 della legge n. 243 del 2004, che aveva innalzato il limite di età per l’accesso alla pensione di vecchiaia per il personale artistico dipendente dagli enti lirici e dalle istituzioni concertistiche assimilate, è stato soppresso dal comma 150 dell’articolo 1, della legge 30 dicembre 2004, n. 311. Per quanto riguarda il secondo aspetto, ricorda che in considerazione delle particolari caratteristiche dei lavoratori dello spettacolo, i contributi si riferiscono alle singole giornate contributive. In base all’articolo 2 del decreto legislativo n. 184 del 1997 il requisito dell’annualità di contribuzione richiesto per il sorgere del diritto alle prestazioni si considera soddisfatto con riferimento a 120 contributi giornalieri per i lavoratori che prestino a tempo determinato, attività artistica o tecnica, direttamente connessa con la produzione e la realizzazione di spettacoli; 260 contributi giornalieri per gli altri lavoratori a tempo determinato e 312 contributi giornalieri per i lavoratori che prestino attività a tempo indeterminato. Per la copertura finanziaria, si fa rinvio agli stanziamenti da iscrivere annualmente nella legge finanziaria.
Formula pertanto una proposta di parere favorevole con osservazione e condizione (vedi allegato 3).

Emilio DELBONO (MARGH-U), condivisa la condizione posta con riferimento all’articolo 12 del provvedimento, in considerazione dell’esigenza di coordinamento con le proposte di legge in materia di tutela professionale dei lavoratori del settore dello spettacolo, intrattenimento e svago, all’esame della XI Commissione, auspica che l’iter di tale provvedimento possa concludersi in tempi rapidi.

La Commissione approva la proposta di parere del relatore.

Istituzione dell’«attestato di competenza» e delega al Governo per la disciplina delle professioni non regolamentate.
Testo unificato C. 1048 e abb.
(Parere alla X Commissione).
(Seguito dell’esame e rinvio).

La Commissione prosegue l’esame, rinviato nella seduta del 27 settembre 2005.

Antonino LO PRESTI (AN) ritiene che la Commissione debba esprimere un parere contrario sul provvedimento in esame, frutto dell’iniziativa dei gruppi di opposizione, con il quale si tende a creare, nell’ultimo scorcio della legislatura, una sorta di corsia preferenziale per la regolamentazione soltanto di alcune professioni, senza potere affrontare la questione in maniera organica a causa della previsione, all’articolo 117 della Costituzione varato nel corso della passata legislatura, delle professioni come materia di legislazione concorrente.

Angelo SANTORI, presidente, ricordato come il relatore – non presente alla seduta odierna – abbia formulato una proposta di parere favorevole con condizioni, nessun altro chiedendo di intervenire, rinvia il seguito dell’esame ad altra seduta.

La seduta termina alle 15.

Ratifica dell’Accordo di Sede tra Italia e Autorità europea per la sicurezza alimentare.
C. 5964 Governo.
(Parere alla III Commissione).
(Rinvio dell’esame).

Carmen MOTTA (DS-U), relatore, chiede il rinvio dell’esame.

Angelo SANTORI, presidente, nessuno chiedendo di intervenire, rinvia l’esame ad altra seduta.

La seduta termina alle 15.

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