SEDE REFERENTE
Giovedì 21 giugno 2007. – Presidenza del presidente Gianni PAGLIARINI.
La seduta comincia alle 9.
Assicurazione obbligatoria contro gli infortuni domestici.
C. 73 Volontè, C. 118 Cordoni e C. 1697 Rossi Gasparrini.
(Seguito dell’esame e rinvio – Nomina di un Comitato ristretto).
La Commissione prosegue l’esame del provvedimento, rinviato nella seduta del 6 giugno 2007.
Teresa BELLANOVA (Ulivo), relatore, ribadendo quanto dichiarato nella seduta del 6 giugno scorso, fa presente l’opportunità di procedere alla costituzione di un comitato ristretto ai fini dello svolgimento di un’ulteriore istruttoria, nell’ambito della quale procedere ad audizioni dei soggetti interessati dalle proposte di legge, nonché ai fini dell’elaborazione di un testo unificato, che possa essere adottato come testo base nel prosieguo dell’esame.
Gianni PAGLIARINI, presidente, propone quindi di procedere alla costituzione di un Comitato ristretto per ulteriori approfondimenti, anche al fine dell’elaborazione di un testo unificato.
La Commissione delibera la costituzione di un Comitato ristretto.
Gianni PAGLIARINI, presidente, rinvia il seguito dell’esame ad altra seduta.
Benefici previdenziali per i lavoratori esposti all’amianto.
C. 2298 Ferdinando Benito Pignataro.
(Esame e rinvio).
La Commissione inizia l’esame del provvedimento.
Gianni PAGLIARINI, presidente e relatore, osserva che la proposta di legge in esame è volta ad estendere i benefici previdenziali già previsti per i lavoratori che, in relazione allo svolgimento della prestazione lavorativa, siano stati esposti all’amianto, anche a coloro i quali siano stati collocati in quiescenza prima dell’entrata in vigore della legge 27 marzo 1992, n. 257.
Al riguardo, ricorda che l’articolo 13, commi 6, 7 e 8, della citata legge n. 257 del 1992 prevede, quale beneficio previdenziale per determinate categorie di lavoratori che durante l’attività lavorativa siano stati esposti all’amianto, l’applicazione, per i periodi di contribuzione obbligatoria relativi all’esposizione all’amianto, di specifici coefficienti di moltiplicazione ai fini del conseguimento delle prestazioni pensionistiche. Ricorda inoltre che l’articolo 47 del decreto-legge n. 269 del 2003 ha esteso la rivalutazione del periodo di esposizione all’amianto a fini pensionistici anche ai lavoratori non coperti dall’assicurazione obbligatoria gestita dall’INAIL, prevedendo così il beneficio in favore di tutti i lavoratori che siano stati esposti all’amianto «in concentrazione media annua non inferiore a 100 fibre/litro come valore medio su otto ore al giorno».
Evidenzia come la proposta di legge in esame – composta da cinque articoli – prevede, all’articolo 1, che, ai fini del provvedimento, si intendono per lavoratori esposti all’amianto i lavoratori che a qualsiasi titolo hanno manipolato l’amianto nello svolgimento della propria attività lavorativa o che, comunque, sono entrati a contatto con tale sostanza nociva in modo diretto o indiretto.
L’articolo 2 estende il godimento dei benefici previdenziali previsti dalla normativa vigente in materia di pensionamento di lavoratori esposti ad amianto, anche a coloro i quali siano stati collocati in quiescenza prima dell’entrata in vigore della legge n. 257 del 1992. Osserva poi che nella relazione illustrativa della proposta di legge si legge che, da studi effettuati dai sindacati, risulterebbe come circa il 20 per cento dei lavoratori esposti all’amianto siano andati in pensione prima dell’entrata in vigore della legge n. 257 del 1992: in termini assoluti, si tratterebbe di circa 3.000 lavoratori esclusi dall’applicazione dei benefici previdenziali relativi all’esposizione all’amianto.
L’articolo 3 dispone che i lavoratori esposti all’amianto collocati in quiescenza prima dell’entrata in vigore della legge n. 257 del 1992 che intendono avvalersi della disposizione di cui all’articolo 2, sono tenuti a presentare apposita domanda alla gestione previdenziale presso cui sono iscritti, entro il 15 giugno 2008. La presentazione di tale domanda deve avvenire secondo le modalità previste dall’articolo 47 del decreto-legge n. 269 del 2003 e dal decreto ministeriale 27 ottobre 2004 recante norme di attuazione dello stesso articolo 47.
L’articolo 4 dispone che i benefici previdenziali derivanti dall’applicazione del provvedimento in esame non danno luogo alla corresponsione di arretrati. A tale proposito, rileva che la relazione illustrativa del provvedimento evidenzia come la mancata corresponsione degli arretrati venga prevista per contenere gli oneri finanziari relativi al primo esercizio finanziario di entrata in vigore della norma, auspicando peraltro che nel corso dell’iter parlamentare si possa riuscire a individuare risorse finanziarie che comunque consentano anche tale riconoscimento, per il quale la relazione stima un onere di circa 80 milioni di euro. Conclude, rilevando che l’articolo 5 contiene la clausola di copertura finanziaria del provvedimento, disponendo che all’onere derivante dal medesimo, valutato in 4 milioni di euro annui a decorrere dall’anno 2007, si provveda, con riferimento al bilancio triennale 2007-2009, tramite una corrispondente riduzione del Fondo speciale di parte corrente, a tal fine utilizzando l’accantonamento del Ministero dell’economia.
Nessun altro chiedendo di intervenire, rinvia quindi il seguito dell’esame ad altra seduta.
La seduta termina alle 9.30.

























