SEDE REFERENTE
Mercoledì 22 novembre 2006. – Presidenza del presidente Gianni PAGLIARINI.
La seduta comincia alle 12.
Decreto-legge n. 279/2006: Previdenza complementare.
C. 1952 Governo.
(Esame e rinvio).
La Commissione inizia l’esame.
Gianni PAGLIARINI, presidente e relatore, evidenzia come il decreto-legge n. 279 del 2006 rechi modifiche all’articolo 23 del decreto legislativo n. 252 del 2005, in connessione con l’eventualità, prevista dal disegno di legge C. 1746-bis (legge finanziaria per il 2007) approvato dalla Camera, dell’anticipazione di un anno, al 1o gennaio 2007, dell’entrata in vigore delle nuove disposizioni in materia di previdenza complementare (introdotte dal medesimo decreto legislativo n. 252 del 2005).
Il decreto detta quindi misure procedurali urgenti per la fase transitoria, volte a rendere possibile la corretta e funzionale applicazione della riforma sin dall’inizio del prossimo anno.
In particolare, il comma 1, lettera a), anticipa al 31 dicembre 2006 il termine (attualmente previsto al 31 dicembre 2007) entro cui tutte le forme pensionistiche sono tenute ad adeguarsi, sulla base delle direttive emanate dalla COVIP, alle norme del decreto legislativo n. 252 del 2005; le imprese assicurative sono tenute, per le forme pensionistiche individuali attuate prima della predetta data (cioè entro il 31 dicembre 2006) mediante contratti di assicurazione sulla vita, alla predisposizione del regolamento relativo alle forme pensionistiche individuali.
Inoltre, alla medesima lettera a) si anticipa al 31 marzo 2007 (rispetto al 31 dicembre 2007 attualmente previsto) il termine entro cui – ai sensi dell’articolo 23, comma 3, lettera b), n. 1 del decreto legislativo n. 252/2005 – le imprese di assicurazione, per le medesime forme pensionistiche individuali attuate tramite contratti di assicurazione sulla vita, sono tenute alla costituzione del patrimonio autonomo e separato.
Conseguentemente, il comma 1, lettera b), aggiungendo un comma 3-bis all’articolo 23 citato, dispone che per le forme pensionistiche di cui all’articolo 12 (fondi pensione aperti) e 13 (forme pensionistiche individuali) le disposizioni previste in materia di responsabile delle forme pensionistiche e di organo di sorveglianza si applicano a decorrere dal 1o luglio 2007. Il comma 1, lettera c), sostituendo il comma 4 del citato articolo 23, detta alcune importanti regole procedurali che garantiscano un regolare avvio della riforma.
A seguito della sostituzione del comma 4, si dispone quindi che a decorrere dal 1o gennaio 2007 (data di eventuale anticipazione dell’entrata in vigore della riforma) le forme pensionistiche complementari che hanno provveduto agli adeguamenti richiesti dalla riforma possano ricevere nuove adesioni anche con riferimento al finanziamento tramite conferimento del TFR; che la COVIP rilasci l’autorizzazione o l’approvazione dei predetti adeguamenti entro il 30 giugno 2007, anche tramite silenzio-assenso; relativamente a tali nuove adesioni, viene differito al 1o luglio 2007 l’afflusso alle forme pensionistiche del TFR e dei contributi, anche con riferimento al primo semestre del 2007. Peraltro ricevono il TFR e i contributi in questione solamente le forme pensionistiche che entro il 30 giugno 2007 abbiano ottenuto l’autorizzazione o l’approvazione da parte della COVIP sui predetti adeguamenti ed abbiano altresì provveduto (per le forme pensionistiche individuali attuate tramite contratti di assicurazione sulla vita) alla costituzione del patrimonio autonomo e separato; con riguardo ai lavoratori già iscritti alla previdenza obbligatoria prima del 29 aprile 1993 (data di entrata in vigore del decreto legislativo n. 124 del 1993) e che aderiscono a forme pensionistiche complementari in regime di contribuzione definita alla data di entrata in vigore del decreto legislativo n. 252 del 2005, si dispone che il predetto differimento al 1o luglio 2007 dell’afflusso delle risorse alle forme pensionistiche si applica relativamente al versamento del residuo TFR maturando. A maggiore garanzia degli aderenti, nel caso in cui entro il 30 giugno 2007 la forma pensionistica complementare non abbia ricevuto l’autorizzazione o l’approvazione da parte della COVIP sui predetti adeguamenti, si concede la possibilità di trasferire la propria posizione individuale presso altro fondo pensione anche se non è trascorso il periodo minimo di permanenza di due anni.
L’articolo 2, per motivi di praticità, «al fine di semplificare gli adempimenti e l’operato della COVIP», come sottolineato nella relazione illustrativa che accompagna il provvedimento, sostituisce nel decreto legislativo n. 252 del 2005 la denominazione «Commissione di vigilanza sulle forme pensionistiche complementari» con la seguente: «Commissione di vigilanza sui fondi pensione». Viene pertanto confermata la denominazione prevista dalla normativa vigente, in particolare dal decreto legislativo 124 del 1993 (articolo 16, comma 2).
Nessuno chiedendo di intervenire, rinvia quindi il seguito dell’esame alla seduta pomeridiana.
La seduta termina alle 12.15.
Mercoledì 22 novembre 2006. – Presidenza del presidente Gianni PAGLIARINI.
La seduta comincia alle 12.15.
Decreto-legge n. 263/2006: Emergenza nel settore dei rifiuti nella regione Campania.
C. 1922 Governo, approvato dal Senato.
(Parere alla VIII Commissione).
(Rinvio dell’esame).
Gianni PAGLIARINI, presidente, propone di rinviare l’esame del provvedimento alla seduta già convocata per il pomeriggio odierno, al fine di consentire una più ampia partecipazione dei deputati.
La Commissione concorda.
La seduta termina alle 12.20.
Mercoledì 22 novembre 2006. – Presidenza del presidente Gianni PAGLIARINI.
La seduta comincia alle 12.20.
Schema di decreto legislativo su attività enti pensionistici aziendali o professionali.
Atto n. 42.
(Esame e rinvio).
La Commissione inizia l’esame.
Cinzia Maria FONTANA (Ulivo), relatore, evidenzia come lo schema di decreto legislativo in esame, in attuazione della delega di cui all’articolo 29-bis della legge n. 62 del 2005 (legge comunitaria 2004), sia volto a recepire la direttiva 2003/41/CE relativa alle attività e alla supervisione degli enti pensionistici aziendali e professionali (EPAP). I punti principali della disciplina comunitaria sono informati ai seguenti criteri direttivi: garanzia di un elevato livello di protezione per gli aderenti ai fondi pensione, mediante la previsione di un’adeguata disciplina prudenziale, tesa a conseguire la corretta gestione delle forme pensionistiche e ad evitare o sanare eventuali irregolarità che possano ledere gli interessi degli aderenti e dei beneficiari; possibilità per un fondo pensione nazionale di svolgere attività «transfrontaliera», anche introducendo a tal fine il principio del mutuo riconoscimento dei sistemi di vigilanza nazionali; consentire ai fondi di perseguire strategie di investimento funzionali alle caratteristiche del regime previdenziale adottato, mediante regolazione degli investimenti sulla base di criteri prevalentemente qualitativi; rispettare le caratteristiche di ciascuno Stato membro per quanto riguarda i sistemi di protezione sociale e i regimi di previdenza pubblica.
A tal fine, il provvedimento prevede modifiche sia al decreto legislativo n. 124 del 1993, che attualmente disciplina le forme di previdenza complementare, sia al decreto legislativo n. 252 del 2005 che ha riformato tale disciplina. Tali decreti legislativi già in parte presentano disposizioni conformi al contenuto della direttiva 2003/41/CE, per cui il recepimento è necessario solamente per alcuni degli articoli della medesima direttiva.
L’articolo 1, in attuazione degli articoli 12 e 18 della direttiva, riguarda le limitazioni agli investimenti delle disponibilità dei fondi pensione. Si stabilisce che i fondi pensione aventi come destinatari i lavoratori di una determinata impresa, non possono investire le proprie disponibilità in strumenti finanziari emessi dalla stessa impresa o da imprese appartenenti al medesimo gruppo, in misura superiore rispettivamente al cinque o al dieci per cento del patrimonio complessivo del fondo. Inoltre, il patrimonio del fondo pensione deve essere investito in misura predominante su mercati regolamentati, mantenendo a livelli prudenziali gli investimenti in attività non ammesse allo scambio in mercati regolamentati. Le predette attività sono determinate mediante decreto del ministro dell’economia e delle finanze. I fondi stabiliscono inoltre gli obiettivi e i criteri della propria politica d’investimento, avendo presente il perseguimento dell’interesse degli iscritti e provvedendo a verificarne periodicamente la rispondenza. Oltre a ciò, i fondi devono informare gli iscritti, secondo modalità definite dalla COVIP, delle scelte di investimento illustrando anche i metodi di misurazione e le tecniche di gestione del rischio di investimento utilizzate.
L’articolo 2 prevede la possibilità che alle prestazioni pensionistiche erogate sotto forma di rendita i fondi pensione possano provvedere anche in forma diretta, cioè senza l’ausilio delle imprese di assicurazione, ove sussistano mezzi patrimoniali adeguati.
L’articolo 3 integra le disposizioni in tema di banca depositaria in attuazione dell’articolo 19 della direttiva europea che sancisce il diritto di scegliere liberamente i prestatori di servizi. Il comma 1 consente di nominare quale banca depositaria delle risorse dei fondi pensione anche una banca stabilita in altro Stato membro dell’Unione europea, purché si tratti di soggetto debitamente autorizzato secondo le pertinenti norme comunitarie. Il comma 2 consente alla Banca d’Italia di vietare la libera disponibilità degli attivi di un fondo pensione avente sede in uno Stato membro, qualora siano depositati presso una banca avente sede legale in Italia, su richiesta della COVIP, anche per iniziativa della competente autorità estera.
L’articolo 4, in attuazione delle previsioni contenute negli articoli 15, 16, 17 della direttiva, stabilisce, per i fondi pensione che intendano coprire i rischi biometrici, o che garantiscono un rendimento degli investimenti o un determinato livello di prestazioni, l’obbligo di dotarsi di mezzi patrimoniali adeguati in relazione al complesso degli impegni finanziari esistenti, salvo che detti impegni finanziari siano assunti da soggetti gestori già sottoposti a vigilanza prudenziale. I principi per la determinazione dei mezzi patrimoniali adeguati sono determinati con regolamento del Ministero dell’economia e delle finanze, sentita la COVIP, la Banca d’Italia e 1’ISVAP. La COVIP può limitare o vietare la disponibilità dell’attivo quando non siano costituiti i mezzi patrimoniali adeguati.
L’articolo 5, in attuazione delle disposizioni di cui all’articolo 20 della direttiva, reca disposizioni concernenti l’attività transfrontaliera degli EPAP, introducendo dopo l’articolo 15 sia del decreto legislativo n. 124/1993 sia del decreto legislativo n. 252/2005 quattro nuovi articoli (dall’articolo 15-bis all’articolo 15-quinquies), aventi lo scopo di regolamentare l’operatività all’estero delle forme pensionistiche complementari italiane nonché l’operatività in Italia delle forme pensionistiche complementari comunitarie, specificando i poteri di autorizzazione, comunicazione e vigilanza delle autorità competenti, in particolare con riguardo alle disposizioni in materia di diritto del lavoro e della sicurezza sociale, alle regole in tema di informazione, nonché di limiti agli investimenti; agevolare la cooperazione e lo scambio di informazioni tra le autorità competenti degli Stati membri; attribuire alla COVIP, al fine di semplificare l’esercizio della sua attività di vigilanza, il potere di individuare le modalità di esclusione – sulla base dell’articolo 5 della direttiva 2003/41/CE e dell’articolo 29-bis, comma 3, lettera a), n. 5), della legge n. 62 del 2005 -, dell’applicazione della direttiva stessa alle forme pensionistiche complementari di entità limitata, che contano meno di cento aderenti in totale.
L’articolo 6 adegua le disposizioni in materia di sanzioni penali ed amministrative contenute nel decreto legislativo n. 252/2005, rifacendosi in parte alle analoghe disposizioni previste relativamente all’attività bancaria, assicurativa e di intermediazione finanziaria. Vengono inoltre recepiti i principi indicati dall’articolo 29-bis della legge n. 62/2005, relativi ai criteri per la determinazione in concreto delle sanzioni e alla responsabilità in solido degli enti nel cui interesse il colpevole ha agito salvo il diritto di regresso. Le disposizioni sanzionatorie di carattere penale (comma 1), relative all’abusiva attività di forma pensionistica complementare e alle false informazioni degli organi amministrativi e dei responsabili dei fondi pensione, riproducono analoghe fattispecie già contenute nel decreto legislativo n. 252/2005. Si prevede invece un ampliamento delle fattispecie per cui è prevista una sanzione amministrativa. Si introduce una nuova fattispecie sanzionatoria amministrativa pecuniaria per l’utilizzo abusivo della denominazione «fondo pensione». Per quanto riguarda le violazioni commesse dagli organi amministrativi e di controllo e dei responsabili dei fondi pensione, si introducono ulteriori casi di violazioni con riferimento al mancato adempimento di una serie di prescrizioni contenute nel decreto legislativo n. 252/2005 o delle disposizioni emanate dalla COVIP, nonché all’inosservanza delle disposizioni relative ai requisiti di onorabilità e professionalità e alle cause di incompatibilità e decadenza, ai limiti agli investimenti e ai conflitti di interesse e all’adeguamento delle forme pensionistiche complementari già istituite alla data di entrata in vigore della legge 421/1992 alla nuova disciplina della previdenza complementare. Si evidenzia inoltre l’attribuzione alla COVIP del potere di inibire temporaneamente l’attività dei fondi pensione nel caso di gravi violazioni.
L’articolo 7 prevede una serie di abrogazioni al decreto legislativo n. 124/1993 e al decreto legislativo n. 252/2005, consequenziali alle modifiche introdotte nei medesimi provvedimenti, per effetto del decreto legislativo di recepimento della direttiva. L’articolo 8 reca la clausola di invarianza finanziaria.
Segnala infine che, essendo scaduto il termine per il recepimento della direttiva il 23 settembre 2005, lo scorso 4 giugno la Commissione ha inviato all’Italia un parere motivato per mancata attuazione della direttiva 2003/41/CE relativa alle attività e alla supervisione degli enti pensionistici aziendali o professionali. Il 12 ottobre 2006 la Commissione ha deciso di deferire l’Italia alla Corte di giustizia delle Comunità europee.
Gianni PAGLIARINI, presidente, nessuno chiedendo di intervenire, rinvia il seguito dell’esame ad altra seduta.
Schema decreto legislativo su statuto della società cooperativa europea per il coinvolgimento dei lavoratori.
Atto n. 44.
(Esame e rinvio).
La Commissione inizia l’esame.
Rodolfo Giuliano VIOLA (Ulivo), relatore, rileva come lo schema di decreto in esame dia attuazione alla direttiva 2003/72/CE del 22 luglio 2003, che completa lo Statuto della società cooperativa europea (SCE) per quanto riguarda il coinvolgimento dei lavoratori (il termine previsto dalla direttiva per la sua attuazione da parte degli Stati membri è già scaduto il 18 agosto 2006).
Ricorda quindi che il Regolamento 1435/2003/CE, nell’intento di assicurare la parità delle condizioni di concorrenza e di contribuire allo sviluppo economico nell’ambito dell’Unione europea, introduce negli ordinamenti dei 25 Stati membri la nuova forma di società cooperativa costituita dalla Società cooperativa europea (che può essere creata ex novo o derivare dalla fusione o trasformazione di cooperative già esistenti), in modo da dotare le imprese cooperative di strumenti giuridici in grado di facilitare lo sviluppo delle attività transnazionali, eliminando gli ostacoli di carattere giuridico ed amministrativo che derivano dalle differenze di disciplina nelle varie legislazioni nazionali.
Pertanto le disposizioni della direttiva e quindi dello schema in esame integrano il predetto Regolamento per quanto riguarda il coinvolgimento dei lavoratori ai processi decisionali per la costituzione, la gestione e il funzionamento della società cooperativa europea, al fine di garantire che la costituzione di una società cooperativa europea non comporti la scomparsa o la riduzione delle prassi del coinvolgimento dei lavoratori esistenti nelle società partecipanti.
La relazione illustrativa, tra l’altro, precisa che il testo tiene conto dell’avviso comune siglato dalle parti sociali in data 28 settembre 2006, in occasione del quale le parti sociali italiane hanno adottato una posizione condivisa in merito all’attuazione delle disposizioni comunitarie in esame. L’Avviso recepisce sostanzialmente il contenuto della direttiva nonché dell’allegato. Il provvedimento è volto a introdurre un quadro normativo di riferimento per quanto riguarda l’informazione e la consultazione dei rappresentanti dei lavoratori in merito a questioni che riguardano la società cooperativa europea, le sue affiliate o succursali, riprendendo essenzialmente le disposizioni già previste per il Comitato aziendale europeo nonché per lo statuto della Società europea (SE). La sostanziale novità del provvedimento, tuttavia, risiede nella partecipazione dei lavoratori: tale partecipazione, infatti, non si riferisce a generiche relazioni di lavoro collaborative, ma concerne l’influenza che i lavoratori possono esercitare sulle decisioni d’impresa attraverso la presenza di rappresentanti dei lavoratori stessi negli organi societari.
L’articolo 1 precisa che lo schema di decreto legislativo in esame disciplina il coinvolgimento dei lavoratori nelle attività della società cooperativa europea, conformemente alla procedura di negoziazione stabilita dagli articoli da 3 a 6 o, nelle circostanze definite dagli articoli 7 e 8, a quella prevista nell’allegato al provvedimento.
L’articolo 2 reca alcune definizioni. Analogamente all’articolo 2, paragrafo 1, lettera b), della direttiva 2003/72/CE, definisce entità giuridiche partecipanti le società ivi comprese le cooperative e gli altri enti giuridici che partecipano direttamente alla costituzione della società cooperativa europea; riprendendo quanto disposto dall’analogo articolo 2, paragrafo 1, lettera c) della direttiva 2003/72/CE, definisce affiliata (articolo 2, comma 1, lettera c) un’impresa sulla quale l’entità giuridica o la SCE effettua un’influenza dominante ai sensi dell’articolo 3, commi da 2 a 7, del decreto legislativo 2 aprile 2002, n. 74, recante l’attuazione della citata direttiva 94/45/CE, relativa all’istituzione di un Comitato aziendale europeo o di una procedura per l’informazione e la consultazione dei lavoratori nelle imprese e nei gruppi di imprese di dimensioni comunitarie; analogamente all’articolo 2, paragrafo 1, lettera d), della direttiva 2001/86/CE, definisce affiliata o succursale interessata la controllata o la sede secondaria di una società o di una entità giuridica partecipante destinata a divenire controllata o sede secondaria della società cooperativa europea a decorrere dalla creazione di quest’ultima.
Lo stesso articolo 2, inoltre, dispone che per «rappresentanti dei lavoratori» sono da intendersi i rappresentanti dei lavoratori ai sensi della legislazione vigente nonché dell’accordo interconfederale 13 settembre 1994 – relativo alla disciplina generale delle rappresentanze sindacali unitarie (RSU) nelle cooperative e loro società collegate, in attuazione di quanto contenuto nel Protocollo stipulato fra Governo e parti sociali il 23 luglio 1993 -, o dei contratti collettivi nazionali di riferimento qualora il predetto accordo interconfederale non trovi applicazione. Infine, si definisce «organo di rappresentanza» l’organo di rappresentanza dei lavoratori costituito mediante gli accordi negoziali di cui al successivo articolo 4, o conformemente alle disposizioni dell’allegato, «onde attuare l’informazione e la consultazione dei lavoratori della società cooperativa europea e delle sue affiliate e succursali situate nella Comunità e, ove applicabile, esercitare i diritti di partecipazione relativamente alla società cooperativa europea».
L’articolo 3, riprendendo quasi integralmente il dettato dell’analogo articolo 3 della direttiva 2003/72/CE, istituisce la delegazione speciale di negoziazione (DSN) e prevede i criteri relativi alla sua composizione. Il comma 4 dell’articolo 3 in esame prevede, in fase di prima applicazione, l’elezione o la designazione dei membri della delegazione speciale di negoziazione tra i componenti delle RSU/RSA da parte delle rappresentanze stesse, congiuntamente con le organizzazioni sindacali stipulanti gli accordi collettivi vigenti. Tali membri, inoltre, possono comprendere rappresentanti dei sindacati indipendentemente dal fatto che siano o meno lavoratori di una società partecipante o di una società affiliata o dipendenza interessata.
Nel caso in cui nello stabilimento o impresa interessata manchi una preesistente rappresentanza sindacale, la determinazione delle modalità di concorso dei lavoratori all’elezione o designazione dei membri della delegazione speciale di negoziazione è rimessa alle organizzazioni sindacali che hanno stipulato il CCNL applicato dalle entità giuridiche partecipanti. Il comma 10 dell’articolo 3, inoltre, conformemente alla direttiva, prevede che le spese destinate al funzionamento della delegazione speciale di negoziazione sono sostenute dalle entità giuridiche partecipanti in modo da permettere alla medesima delegazione di espletare adeguatamente il suo compito.
Analoga disposizione è contenuta nell’articolo 4, relativo al contenuto dell’accordo sulla modalità del coinvolgimento dei lavoratori nella società cooperativa europea; per il resto il medesimo articolo presenta un contenuto analogo a quello della direttiva 2003/72/CE. Anche le disposizioni concernenti la durata dei negoziati di cui all’articolo 5 risultano identiche a quelle contenute nella direttiva 2001/86/CE. Per quanto concerne la legge applicabile alla procedura di negoziazione, l’articolo 6, oltre a confermare il dettato dell’analogo articolo della direttiva 2001/86/CE, specifica che la società cooperativa europea registrata in Italia ha l’obbligo di far coincidere l’ubicazione dell’amministrazione centrale con quella della sede sociale.
L’articolo 7, comma 1, disciplina il ricorso alle disposizioni di riferimento nel caso in cui non venga raggiunto un accordo in merito al coinvolgimento dei lavoratori, oppure nel caso in cui le parti abbiano deciso di avvalersi delle stesse disposizioni di riferimento di cui all’allegato, che mirano innanzitutto all’informazione e alla consultazione dei lavoratori sulla base delle relazioni regolari elaborate dalla direzione della società cooperativa europea. Il successivo comma 2 enuncia tassativamente i casi in cui si applicano le disposizioni relative alla partecipazione di cui alla terza parte dell’Allegato. In particolare, tali disposizioni sulla partecipazione si applicano, nel caso di società cooperativa europea costituita tramite trasformazione, qualora le norme vigenti in uno Stato membro in materia di partecipazione dei lavoratori all’organo di direzione o di vigilanza si applicano ad una società trasformata in società cooperativa europea; tramite fusione, qualora anteriormente all’iscrizione della società cooperativa europea esiste presso una o più delle cooperative partecipanti una o più delle forme di partecipazione comprendente almeno il 25 per cento del numero complessivo di lavoratori di tutte le cooperative partecipanti o, alternativamente, qualora anteriormente all’iscrizione della società cooperativa europea, esiste presso una o più delle cooperative partecipanti una o più delle forme di partecipazione comprendente meno del 25 per cento del numero complessivo di lavoratori di tutte le società partecipanti e la delegazione speciale di negoziazione decida in tal senso; in qualsiasi altro modo, qualora anteriormente all’iscrizione della società cooperativa europea, esiste presso una o più delle entità giuridiche partecipanti una o più delle forme di partecipazione comprendente almeno il 50 per cento del numero complessivo di lavoratori di tutte entità giuridiche partecipanti o, alternativamente, qualora anteriormente all’iscrizione della società cooperativa europea esiste presso una o più delle sue società partecipanti una o più delle forme di partecipazione comprendente meno del 50 per cento del numero complessivo di lavoratori di tutte le società partecipanti e la delegazione speciale di negoziazione decida in tal senso. L’articolo 7, comma 3, dello schema, secondo quanto disposto dalla direttiva, prevede che se presso diverse società partecipanti esisteva più di una forma di partecipazione, la delegazione speciale di negoziazione decide quale di esse viene adottata nella società cooperativa europea.
L’articolo 8 recepisce sostanzialmente le disposizioni del corrispondente articolo della direttiva relative alle procedure per la costituzione della delegazione speciale di negoziazione applicabili alle società cooperative europee costituite esclusivamente da persone fisiche o da una sola persona giuridica e persone fisiche. L’articolo 9, recependo sostanzialmente quanto previsto dalla direttiva, assicura la partecipazione dei lavoratori o dei loro rappresentanti alle assemblee generali o a quelle separate o di settore con diritto di voto in specifici casi. L’articolo 10 prevede l’obbligo, per i membri della delegazione speciale di negoziazione, di non rivelare notizie riservate. L’articolo 11 recepisce fedelmente le disposizioni della direttiva 2003/72/CE in relazione all’obbligo di cooperazione tra l’organo competente della società cooperativa europea e l’organo di rappresentanza dei lavoratori.
Per quanto concerne le tutele dei lavoratori, l’articolo 12, oltre a ribadire quanto contenuto nelle analoghe disposizioni della direttiva 2003/72/CE, prevede che per i soggetti interessati dal sistema di protezione le tutele e le garanzie comportino, oltre al diritto a permessi retribuiti per partecipare alle riunioni, anche, purché previsto dalla contrattazione collettiva, il rimborso dei costi di viaggio e soggiorno per i periodi necessari allo svolgimento delle proprie funzioni.
L’articolo 13 prevede la necessità di porre in essere un nuovo negoziato nel caso in cui dopo la registrazione della società cooperativa europea intervengano modifiche sostanziali (sia nella società cooperativa europea sia nelle società partecipanti e nelle affiliate) che possano ledere i diritti di coinvolgimento dei lavoratori. Ai sensi del successivo comma 2, si dispone che il nuovo negoziato sia avviato su richiesta dei rappresentanti dei lavoratori delle entità giuridiche e delle succursali della società cooperativa europea e si svolga secondo le procedure stabilite dai precedenti articoli da 3 a 7, tenuto conto della situazione esistente alla data di avvio dei negoziati relativi alle procedure per l’istituzione della DSN.
L’articolo 14, in attuazione dell’articolo 14 della direttiva 2003/72/CE, dispone delle modalità per vigilare sul rispetto degli obblighi previsti dal provvedimento in esame. In primo luogo si prevede la costituzione presso il Ministero del lavoro di un Comitato tecnico di valutazione composto da cinque membri, a cui gli organi amministrativi della società cooperativa europea nonché i rappresentanti dei lavoratori possono rivolgersi in caso di inosservanza delle disposizioni di cui al provvedimento in esame. Inoltre, con apposito regolamento, saranno disciplinate le procedure per l’emanazione di provvedimenti autoritativi in caso di inosservanza delle medesime disposizioni. Si prevede inoltre la costituzione di un Gruppo tecnico presso il Ministero del lavoro, i cui membri sono nominati dalle parti sociali, con compiti di monitoraggio sullo stato di applicazione della disciplina introdotta dal provvedimento. Si dispone che i membri del Comitato e del Gruppo restino in carica tre anni, eventualmente prorogabili, e che al loro funzionamento si deve far fronte con le risorse già disponibili a legislazione vigente.
L’articolo 15 precisa i rapporti del provvedimento in esame rispetto alle differenti discipline in materia di coinvolgimento dei lavoratori previste dalla legge, dai contratti collettivi di lavoro o dagli statuti societari. In particolare, il comma 1 stabilisce la non applicazione delle disposizioni sul Comitato aziendale europeo, di cui al citato decreto legislativo n. 74 del 2002, alla società cooperativa europea e alle sue affiliate o succursali nel caso in cui la società cooperativa europea sia un’impresa di dimensioni comunitarie o un’impresa di controllo di un gruppo di imprese di dimensioni comunitarie ai sensi dello stesso decreto legislativo n. 74. Inoltre, ai sensi del comma 2, le disposizioni in materia di partecipazione dei lavoratori agli organismi societari, previste dalla legge, dalla contrattazione collettiva ovvero dagli atti costitutivi e dagli statuti, diverse da quelle regolamentate dal provvedimento in esame, non si applicano alle società cooperative europee costituite in conformità con le disposizioni di cui al richiamato Regolamento 1435/2003/CE. Non sono comunque pregiudicati, ai sensi del comma 3 i diritti di coinvolgimento dei lavoratori diversi da quelli individuati nel provvedimento stesso, di cui godono i lavoratori della società cooperativa europea e delle sua affiliate o succursali, diversi dalla partecipazione agli organi della società cooperativa europea; le disposizioni in materia di partecipazione agli organi societari, diverse da quelle previste dal provvedimento in esame, di cui sono destinatarie le affiliate della società cooperativa europea. L’articolo 16, infine, reca una clausola di invarianza della spesa pubblica.
Gianni PAGLIARINI, presidente, nessuno chiedendo di intervenire, rinvia il seguito dell’esame ad altra seduta.
La seduta termina alle 12.50.
Mercoledì 22 novembre 2006. – Presidenza del presidente Gianni PAGLIARINI. – Interviene il sottosegretario di Stato per il lavoro e la previdenza sociale Antonio Michele Montagnino.
La seduta comincia alle 14.30.
Gianni PAGLIARINI, presidente, propone un’inversione dell’ordine del giorno, nel senso di passare subito all’esame, in sede consultiva, del disegno di legge di conversione del decreto-legge n. 263 del 2006.
La Commissione concorda.
La seduta, sospesa alle 14.35, è ripresa alle 14.50.
Decreto-legge n. 279/2006: Previdenza complementare.
C. 1952 Governo.
(Seguito dell’esame e rinvio).
La Commissione prosegue l’esame rinviato nella seduta antimeridiana di oggi.
Simone BALDELLI (FI) riterrebbe opportuno rinviare il dibattito alla prossima settimana, al fine di consentire una più ampia partecipazione dei membri della Commissione.
Gianni PAGLIARINI, presidente, ritiene condivisibile la proposta avanzata dal deputato Baldelli, evidenziando peraltro come i tempi a disposizione per l’esame in Commissione del disegno di legge di conversione del decreto-legge n. 263 del 2006 potrebbero essere compressi nel corso della prossima settimana, in relazione all’andamento dei lavori in Assemblea ed alla eventuale calendarizzazione del medesimo provvedimento da parte della Conferenza dei presidenti di gruppo.
Nessun altro chiedendo di intervenire, rinvia quindi il seguito dell’esame ad altra seduta.
La seduta termina alle 15.
Mercoledì 22 novembre 2006. – Presidenza del presidente Gianni PAGLIARINI.
– Interviene il sottosegretario di Stato per il lavoro e la previdenza sociale Antonio Michele Montagnino.
La seduta comincia alle 14.35.
Decreto-legge n. 263/2006: Emergenza nel settore dei rifiuti nella regione Campania.
C. 1922 Governo, approvato dal Senato.
(Parere alla VIII Commissione).
(Esame e conclusione – Parere favorevole).
La Commissione inizia l’esame.
Tommaso PELLEGRINO (Verdi), relatore, rileva come la Commissione sia chiamata ad esprimere il parere, per quanto attiene alla materia di sua competenza, sul disegno di legge di conversione del decreto-legge 9 ottobre 2006, n. 263, recante misure straordinarie per fronteggiare l’emergenza nel settore dei rifiuti nella regione Campania. Il provvedimento, già approvato dal Senato, contiene una serie di misure volte a fronteggiare le difficoltà legate alla gestione dei rifiuti nella Regione Campania, difficoltà testimoniate dal perdurante stato di emergenza con forte degrado igienico-sanitario ed ambientale in alcuni comuni della regione. La difficile gestione di tale situazione è culminata con le recenti dimissioni del commissario delegato. La necessità e l’urgenza del provvedimento in esame è collegata dunque alla perdurante emergenza rifiuti e alla necessità di sostituire il precedente commissario, recentemente dimessosi. Il contenuto del decreto-legge, che ha subito significative modifiche nel corso dell’esame al Senato, si compone di otto articoli.
L’articolo 1, al comma 1, assegna le funzioni di Commissario delegato per l’emergenza rifiuti in Campania al Capo del Dipartimento della protezione civile della Presidenza del Consiglio dei Ministri, per il periodo necessario al superamento di tale emergenza e comunque non oltre il 31 dicembre 2007. Il comma 1-bis, introdotto dal Senato, demanda ad una successiva ordinanza del Presidente del Consiglio dei ministri la precisazione dei poteri del Commissario delegato, ulteriori rispetto a quelli previsti dal decreto. Il comma 2 individua le finalità dei provvedimenti che possono essere adottati dal Commissario, prevedendo la possibilità per quest’ultimo di utilizzare le strutture del Servizio nazionale della protezione civile, mentre il comma 3 prevede che il Commissario si avvalga di tre sub-commissari per l’esercizio delle proprie funzioni, nonché la costituzione – da parte del medesimo Commissario – di una Commissione di cinque esperti nella soluzione delle emergenze ambientali. Il comma 4 – di interesse per la XI Commissione in quanto relativo all’organico della struttura commissariale – è volto ad attuare il precedente comma 3, dettando disposizioni finalizzate a garantire l’invarianza della spesa e a facilitare il rientro nella gestione ordinaria una volta cessato lo stato di emergenza. Il comma prevede che, mediante ordinanze di protezione civile, si operi – contestualmente alla nomina dei tre sub-commissari e all’istituzione della Commissione di cinque esperti – la riduzione dell’attuale organico della struttura commissariale, in modo da assicurare la soppressione di un numero di posizioni effettivamente occupate ed equivalenti sul piano finanziario, anche tenuto conto di quanto previsto dall’articolo 29, comma 3, del decreto-legge n. 223 del 2006 (articolo del decreto-legge Bersani che reca Contenimento spesa per commissioni, comitati e altri organismi). In base alla relazione tecnica, si può ipotizzare, a titolo esemplificativo, che l’onere per i sub-commissari aggiuntivi ed i cinque membri della commissione corrisponde a quello per 20 componenti della struttura commissariale.
L’articolo 2 prevede, al comma 1, l’emanazione di ordinanze commissariali finalizzate all’individuazione delle misure volte ad assicurare l’informazione e la partecipazione dei cittadini, in conformità con i principi della Carta delle città europee per uno sviluppo durevole e sostenibile (cosiddetta «Carta di Aalborg»); il comma 1-bis, introdotto dal Senato, reca talune modifiche alla composizione e alle funzioni della Consulta regionale per la gestione dei rifiuti nella regione Campania, attraverso una novella all’articolo 1, comma 4, del decreto-legge n. 245 del 2005, mentre il comma 1-ter ribadisce la necessità di un pieno coinvolgimento degli enti locali interessati dall’emergenza.
L’articolo 3, al comma 1, autorizza il Commissario delegato a provvedere alla ridefinizione delle condizioni per l’affidamento del servizio di smaltimento dei rifiuti nella regione Campania, sulla base delle migliori tecnologie immediatamente disponibili, e conseguentemente dispone l’annullamento della procedura di gara indetta con l’ordinanza commissariale n. 281 del 2 agosto 2006. Il comma 1-bis, introdotto dal Senato, novella l’articolo 1, comma 7, del decreto-legge n. 245 del 2005, al fine di meglio specificare i criteri per il passaggio di consegne ai nuovi affidatari del servizio, dei beni mobili ed immobili che appare utile rilevare, nonché per adeguare al termine posto dall’articolo 1, comma 1 (31 dicembre 2007), il termine entro il quale le attuali affidatarie sono tenute ad assicurare la prosecuzione del servizio. Il comma 1-ter, anch’esso introdotto dal Senato, modifica la procedura per l’aggiornamento, da parte del Commissario delegato, del Piano regionale di gestione dei rifiuti. Il comma 2 prevede, nelle more dell’individuazione dell’affidatario per lo smaltimento dei rifiuti, l’individuazione, da parte del Commissario, delle soluzioni ottimali per lo smaltimento dei rifiuti e delle balle di rifiuti trattati nelle cave dismesse o abbandonate.
L’articolo 4 reca misure per la raccolta differenziata dei rifiuti, prevedendo in particolare, al comma 1, la verifica, da parte del Commissario, del raggiungimento dell’obiettivo minimo di raccolta differenziata pari al 35 per cento dei rifiuti urbani prodotti e la definizione da parte del medesimo di un programma per il raggiungimento di almeno il 50 per cento. Il comma 2 prevede l’individuazione, con apposita ordinanza, degli incentivi tariffari o delle penalizzazioni correlati al raggiungimento degli obiettivi previsti. Il comma 3 stabilisce l’obiettivo del recupero del 60 per cento degli imballaggi, da realizzare attraverso la stipula di un accordo di programma con il CONAI, mentre i commi 4 e 5 stabiliscono il coinvolgimento nel potenziamento della filiera della raccolta, trasporto, gestione ed utilizzo economico della raccolta differenziata, dei consorzi operanti nel settore della valorizzazione della raccolta differenziata.
L’articolo 5 prevede, al comma 1, l’utilizzo delle discariche già autorizzate o realizzate dal Commissario delegato-Prefetto di Napoli, nonché delle ulteriori discariche individuate dal nuovo Commissario delegato, secondo i criteri indicati dal medesimo comma 1 e dal successivo comma 2-quater, nel caso di discariche in prossimità di centri abitati ricadenti in altre regioni; la disposizione contempla inoltre la possibilità, in via eccezionale, di trasferire fuori regione una parte dei rifiuti prodotti, secondo le modalità previste dai commi 3 e 3-bis. Il comma 2 specifica gli ulteriori poteri del Commissario delegato per la sistemazione delle discariche e delle relative infrastrutture, nonché per la messa in sicurezza e la bonifica dei territori interessati. Il comma 2-bis, introdotto dal Senato, prevede la determinazione, con apposita ordinanza del Presidente del Consiglio dei ministri, dell’importo del contributo compensativo da riconoscere ai comuni sede di discariche in esercizio dalla data di entrata in vigore del decreto e fino alla cessazione dello stato di emergenza, a valere sugli importi incassati con la tariffa di smaltimento comprensiva delle quote di ristoro, dei contributi e maggiorazioni, di cui agli articoli 1 e 3 dell’ordinanza del Presidente del Consiglio dei ministri n. 3479 del 14 dicembre 2005. Il comma 2-ter, anch’esso introdotto dal Senato, consente ai comuni sede di impianti, discariche o siti di stoccaggio, di utilizzare i contributi riconosciuti a valere sugli importi incassati con la tariffa di cui al comma precedente anche per finalità di natura socio-economica. I commi 4 e 5 prevedono, rispettivamente, disposizioni finalizzate a garantire il compiuto monitoraggio delle attività da porre in essere e adeguati livelli di salubrità dell’ambiente, a tutela delle collettività locali, nonché la disciplina delle attribuzioni del Commissario delegato in merito ai poteri stabiliti dalla normativa vigente in materia di emergenze sanitarie o di igiene pubblica a carattere locale e in materia di ordine e sicurezza pubblica. I commi 5-bis e 5-ter, anch’essi introdotti dal Senato, attribuiscono al Commissario delegato la facoltà di sospendere, d’intesa con le regioni interessate, il conferimento di rifiuti speciali provenienti da fuori regione e di proporre al Presidente della regione Campania, limitatamente al periodo di permanenza dello stato di emergenza, modifiche del piano cave. Il comma 6 individua le risorse per la copertura degli oneri derivanti dall’attuazione degli interventi previsti dal decreto.
In particolare, la disposizione prevede che agli oneri derivanti dall’attuazione degli interventi da porre in essere ai sensi del decreto-legge, ivi compresi quelli relativi all’affidamento del servizio di smaltimento dei rifiuti di cui all’articolo 3, nonché quelli relativi alla bonifica, messa in sicurezza ed apertura delle discariche di cui all’articolo 5, si faccia fronte mediante: le risorse derivanti dalla tariffa per lo smaltimento dei rifiuti solidi urbani (TARSU); le ulteriori dotazioni finanziarie disponibili sulla contabilità speciale intestata al Commissario delegato; un contributo per interventi in conto capitale di 20 milioni di euro, per l’anno 2006, integrativo delle disponibilità della citata contabilità speciale, cui si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2006-2008, nell’ambito dell’unità previsionale di base di conto capitale «Fondo speciale» dello stato di previsione del Ministero dell’economia e delle finanze per l’anno 2006, allo scopo parzialmente utilizzando l’accantonamento relativo al medesimo Ministero.
L’articolo 6, reca norme di interpretazione autentica, prevedendo, al comma 1, la non sottoponibilità ad azioni di esecuzione forzata e a sequestro, nonché l’impignorabilità delle risorse dirette a finanziare le contabilità speciali istituite con ordinanze emanate ai sensi dell’articolo 5 della legge n. 225 del 1992. Il comma 1-bis, introdotto dal Senato, prevede la limitazione dell’applicabilità del beneficio della sospensione dei versamenti dei contributi previdenziali ed assistenziali e dei premi assicurativi esclusivamente ai datori di lavoro privati aventi sede nei comuni individuati da ordinanze di protezione civile.
L’articolo 7 dispone l’abrogazione di due disposizioni del precedente decreto n. 245 del 2005, conseguente alle nuove disposizioni contenute nel decreto-legge in esame.
L’articolo 8, infine, prevede l’immediata entrata in vigore del decreto-legge.
Formula, infine, una proposta di parere favorevole.
Sestino GIACOMONI (FI) sollecita una riflessione in ordine alla effettiva possibilità che il provvedimento in esame riesca ad affrontare i gravi problemi dell’emergenza nel settore dei rifiuti nella regione Campania. Evidenzia, da un lato, l’esigenza di maggiori risorse, richieste dallo stesso Capo del dipartimento della protezione civile, cui sono state assegnate le funzioni di commissario delegato per l’emergenza rifiuti in Campania, dall’altro lato, le difficoltà connesse a procedure che richiedono il concerto della regione e del Ministero dell’ambiente, con il rischio di ritardi e del ripetersi di errori analoghi a quelli già compiuti in passato.
Alla luce di tali considerazioni, dichiara pertanto l’astensione del suo gruppo sulla proposta di parere formulata dal relatore.
Tommaso PELLEGRINO (Verdi), relatore, osserva che, con specifico riferimento alle disposizioni riguardanti l’organico della struttura commissariale, di diretto interesse della XI Commissione, è stata compiuta una scelta di invarianza della spesa.
Sestino GIACOMONI (FI) sottolinea come sarebbe auspicabile anche un incremento delle risorse destinate a fronteggiare l’emergenza rifiuti in Campania, purché tali stanziamenti siano adeguatamente utilizzati e si pervenga ad una effettiva soluzione della grave crisi in atto.
Nessun altro chiedendo di intervenire, la Commissione approva la proposta di parere favorevole formulata dal relatore.
La seduta termina alle 14.50.
UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI
L’ufficio di presidenza si è riunito dalle 15 alle 15.10.
Il seguente punto all’ordine del giorno non è stato trattato:
ATTI DEL GOVERNO
Schema decreto legislativo – Schema di decreto legislativo su informazione e consultazione dei lavoratori.
Atto n. 45.


























