SEDE CONSULTIVA
Mercoledì 6 maggio 2009. – Presidenza del vicepresidente Giuliano CAZZOLA. – Interviene il sottosegretario di Stato per il lavoro, la salute e le politiche sociali, Pasquale Viespoli.
La seduta comincia alle 14.40.
Legge comunitaria 2008.
Emendamenti C. 2320 Governo, approvato dal Senato.
(Parere alla XIV Commissione).
(Seguito dell’esame e conclusione – Parere contrario).
La Commissione prosegue l’esame degli emendamenti, rinviato nella seduta di ieri.
Giuliano CAZZOLA, presidente e relatore, ricorda di avere proposto, nella seduta di ieri, l’espressione di un parere contrario sugli emendamenti Paladini 9.3, De Biasi 9.4, Paladini 36.2 e Paladini 36.1, trasmessi dalla XIV Commissione, restando tuttavia in attesa di acquisire sull’argomento l’orientamento del rappresentante del Governo.
Il sottosegretario Pasquale VIESPOLI esprime parere conforme a quello del relatore, ribadendo l’orientamento contrario del Governo sugli emendamenti trasmessi dalla Commissione di merito.
Giuliano CAZZOLA, presidente e relatore, considerato l’orientamento manifestato dal rappresentante del Governo, conferma la sua proposta di parere contrario sugli emendamenti Paladini 9.3, De Biasi 9.4, Paladini 36.2 e Paladini 36.1, ricordando peraltro come – nella seduta di ieri – il deputato Porcino abbia preannunciato, a nome del suo gruppo, l’intenzione di ritirare, presso la Commissione di merito, l’emendamento Paladini 9.3.
Nessun altro chiedendo di intervenire, la Commissione approva la proposta del relatore di esprimere parere contrario sugli emendamenti Paladini 9.3, De Biasi 9.4, Paladini 36.2 e Paladini 36.1, trasmessi dalla XIV Commissione.
Giuliano CAZZOLA, presidente, propone di procedere – se non vi sono obiezioni – ad un’inversione dell’ordine del giorno, nel senso di passare immediatamente all’esame in sede consultiva degli ulteriori provvedimenti iscritti nel calendario dei lavori della Commissione, per poi proseguire con i restanti punti previsti all’ordine del giorno della giornata odierna.
La Commissione concorda.
SEDE REFERENTE
Disposizioni per la tutela dei lavoratori dello spettacolo, dell’intrattenimento e dello svago.
C. 762 Bellanova, C. 1550 Ceccacci Rubino, C. 2112 Borghesi.
(Esame e rinvio).
La Commissione inizia l’esame del provvedimento in titolo.
Fiorella CECCACCI RUBINO (PdL), relatore, osserva preliminarmente che da anni i lavoratori dello spettacolo attendono interventi organici di riordino della previdenza e dell’assistenza del settore, che è privo di qualsiasi ammortizzatore sociale e rete protettiva: lo stato occupazionale di questi lavoratori è contraddistinto per lo più da atipicità, precarietà ed effettiva mancanza di adeguato riconoscimento professionale, contrattuale, salariale e previdenziale, e le dimensioni di questa condizione esistenziale, oltre che professionale, sono molto rilevanti, poiché investono un numero di lavoratori che, ad una attenta analisi, superano di molto quelli impiegati in altri più tradizionali comparti dell’economia interna. Fa presente che, per il settore dello spettacolo, le stime indicano che sono più di 500 mila gli addetti ai lavori, di cui, secondo i dati relativi all’occupazione e alle retribuzioni dei lavoratori dello spettacolo dell’ENPALS, riferiti all’anno 2008, solo 267 mila risultano versare in modo discontinuo contributi. Infatti, andando ad analizzare meglio questi dati, emerge che, su 120 giornate lavorative necessarie a maturare l’anno contributivo, le giornate medie risultano essere pari a 36, quindi molto al di sotto del minimo necessario per ottenere una pensione, per non parlare poi del livello delle retribuzioni. Ritiene che i dati ENPALS siano molto eloquenti anche su questo punto: più del 75 per cento degli assicurati del settore spettacolo, infatti, risulta al di sotto dei parametri vitali.
Sottolinea, quindi, che le proposte di legge in esame rispondono alla necessità di rivedere il sistema di welfare di una popolazione lavorativa che opera in un ambito per sua natura precario, in quanto caratterizzato da prestazioni ad alto contenuto creativo e soggette alla volubilità del pubblico ed a cambiamenti, anche quotidiani, di condizioni lavorative che comportano livelli elevati di stress. Quindi, ritiene che occorra costruire un welfare su misura, fatto di risposte mirate alle esigenze di una professione che si presenta come un lavoro autonomo e subordinato allo stesso tempo e, pertanto, come un lavoro in cui si è obbligati a rispettare sia i doveri fiscali dei lavoratori autonomi sia gli oneri previdenziali dei lavoratori dipendenti, senza però poter usufruire degli incentivi fiscali dei lavoratori autonomi e dei diritti previdenziali dei lavoratori subordinati. Per costruire questo nuovo welfare, occorre – a suo avviso – ammodernare la legislazione attuale che, dal collocamento alla previdenza, risale ad oltre mezzo secolo fa e, dunque, non è più adeguato al mutato contesto lavorativo: occorre quindi estendere ai lavoratori dello spettacolo quelle tutele di cui ora sono sprovvisti quali, appunto, l’indennità di disoccupazione, l’assicurazione contro gli infortuni sul lavoro, la contribuzione volontaria per la pensione e la detraibilità dei costi della professione.
Passando alle singole proposte di legge, fa presente che le illustrerà congiuntamente, evidenziando, laddove sarà necessario, le eventuali differenze; precisa inoltre che le proposte di legge n. 762 e n. 2112 sono sostanzialmente identiche. Segnala, quindi, che l’articolo 1 delle tre proposte in esame reca disposizioni volte ad estendere la tutela assicurativa ai lavoratori dello spettacolo, trattenimento e svago individuando (al comma 1 dell’articolo 1) nelle categorie raggruppate i soggetti beneficiari dell’estensione di tali tutele. Ricorda che, in base alla normativa vigente, i lavoratori dello spettacolo iscritti all’ENPALS, indipendentemente dalla natura autonoma o subordinata del rapporto di lavoro, sono raggruppati nei tre seguenti gruppi principali: a) lavoratori a tempo determinato che prestano attività artistica o tecnica direttamente connessa con la produzione e la realizzazione di spettacoli; b) lavoratori a tempo determinato che prestano attività al di fuori delle ipotesi di cui al precedente raggruppamento; c) lavoratori dello spettacolo con rapporti di lavoro a tempo indeterminato. Osserva che le proposte di legge intervengono ad estendere le tutele esclusivamente alle sopraindicate categorie a) e b), in quanto lavoratori che svolgono la propria attività – sia che abbiano rapporti di lavoro di natura autonoma che subordinata – in modo saltuario, intermittente, differenziato nei tempi e nei luoghi. Le proposte di legge nn. 762 e 2112, inoltre, allo stesso comma 1, individuano gli ambiti in cui l’attività dei richiamati soggetti si può svolgere. In particolare, le attività richiamate devono essere rivolte alla crescita culturale delle persone, al loro tempo libero, all’intrattenimento e allo svago. Tali attività, inoltre, possono avere luogo con o senza presenza di pubblico, ma sono comunque destinate ad un pubblico o ad un committente e sono rese disponibili con ogni forma di rappresentazione e con la fissazione su ogni supporto tecnico disponibile, al fine di consentire ai destinatari di accedervi nei modi e nei luoghi scelti individualmente.
Osserva che con il comma 2, articolo 1, delle tre proposte in esame, si provvede ad estendere l’assicurazione contro la disoccupazione di cui all’articolo 7 del decreto-legge 21 marzo 1988, n. 86, convertito dalla legge 20 maggio 1988, n. 160, anche, appunto, al personale artistico, teatrale e cinematografico, ricordando come il citato articolo 7 dispone, al comma 3, che l’assicurazione contro la disoccupazione (di cui all’articolo 37 del regio decreto-legge 1827 del 1935) è estesa, anche ai lavoratori di cui all’articolo 40, numeri 8o e 9o (lavoratori occasionali e lavoratori occupati esclusivamente in lavorazioni che si compiano annualmente in determinati periodi di durata inferiore ai sei mesi), del regio decreto-legge stesso. Anche se il personale artistico, teatrale e cinematografico può essere assimilato ai lavoratori ai numeri 8o e 9o dell’articolo 40 del regio decreto-legge 1827 del 1935 – in quanto svolgono lavori che si compiono occasionalmente e molto spesso in periodi dell’anno inferiori ai sei mesi – sono esplicitamente esclusi dalla stessa norma (al n. 5o dell’articolo 40 del regio decreto-legge 1827 del 1935) dall’assicurazione contro la disoccupazione e quindi dal relativo trattamento. Considerando che i lavoratori occasionali e stagionali hanno diritto (ai sensi del sopracitato articolo 7, comma 3, del decreto-legge 86 del 1988) all’indennità per un numero di giornate pari a quelle lavorate, l’esclusione dei lavoratori dello spettacolo risulta essere, a suo giudizio, una palese ingiustizia: per questo, le proposte in esame intervengono per ovviare a tale lacuna.
Fa notare che il successivo comma 3 estende ai richiamati lavoratori anche l’assicurazione contro gli infortuni sul lavoro, prevista dal testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1965, n. 1124, mentre la sola proposta di legge n. 1550 prevede, al comma 4 dell’articolo 1, la possibilità per i lavoratori che non raggiungano le 120 giornate di prestazione annue ai fini del riconoscimento del diritto alla pensione, di effettuare versamenti volontari dei contributi mancanti per raggiungere tale quota. Inoltre, rileva che i contributi versati all’ENPALS e all’INPS sono ricongiungibili, ai sensi della normativa vigente, utilizzando coefficienti di trasformazione tali da equiparare i diversi criteri di annualità contributiva in vigore nei due enti, ai fini del raggiungimento del diritto alla pensione. Le modalità di attuazione delle disposizioni dell’articolo in esame sono disciplinate – entro tre mesi dalla data di entrata in vigore del provvedimento in esame – con regolamento adottato dal Ministro del lavoro, della salute e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze e con il Ministro per i beni e le attività culturali, sentite le organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative a livello nazionale dei prestatori e dei datori di lavoro del settore dello spettacolo, intrattenimento e svago. Si prevede, inoltre, che lo schema di regolamento sia sottoposto al parere delle competenti Commissioni parlamentari.
Sottolinea poi che la sola proposta di legge n. 1550, all’articolo 2, reca alcune modifiche concernenti i requisiti anagrafici ai fini del riconoscimento del diritto alla pensione per le categorie dei ballerini e dei tersicorei. In particolare, si prevede: la diminuzione dell’età anagrafica richiesta ai fini del riconoscimento del diritto alla pensione per i lavoratori dello spettacolo, appunto appartenenti alle categorie dei tersicorei e ballerini già iscritti alla data del 31 dicembre 1995, che passa a 45 anni per gli uomini (in luogo degli attuali 52) e a 42 anni per le donne (in luogo degli attuali 47); per i ballerini e tersicorei, iscritti successivamente alla data del 31 dicembre 1995, la riduzione del numero di anni necessari a far scattare l’anno contributivo, ai fini del conseguimento dell’età pensionabile. Con la nuova proposta, dunque, scatta un anno contributivo in più ogni tre di lavoro effettivamente svolto nelle suddette qualifiche (in luogo degli attuali quattro), fino ad un massimo di sette anni contributivi abbuonati (in luogo degli attuali cinque).
Osserva inoltre che l’articolo 3 delle proposte in esame prevede le modalità di individuazione delle tipologie di spese deducibili ai fini della determinazione della retribuzione imponibili. In particolare, il comma 1 stabilisce che, ai fini della determinazione della retribuzione imponibile dei lavoratori dello spettacolo, intrattenimento e svago, sono riconosciute le deduzioni relative a: costi di ammortamento per l’acquisto, la manutenzione e la riparazione delle strumentazioni tecniche, artistiche e coreografiche; spese per mezzi di trasporto, vitto e alloggio, purché funzionalmente necessarie all’esecuzione della prestazione lavorativa e debitamente documentate. Il successivo comma 2 rinvia ad un decreto del Ministro dell’economia e delle finanze, da emanare entro tre mesi, sentite le organizzazioni sindacali del settore maggiormente rappresentative a livello nazionale del settore dello spettacolo, intrattenimento e svago, l’individuazione delle tipologie di spese per le quali sono riconosciute le deduzioni di cui al precedente comma.
Segnala quindi che l’articolo 2, comma 1, delle proposte di legge nn. 762 e 2112 e l’articolo 4, comma 1, della proposta di legge n. 1550 prevedono la regolamentazione del rapporto di lavoro tramite un apposito foglio d’ingaggio. Il foglio d’ingaggio si configura come un contratto di scrittura privata e deve prioritariamente indicare, prendendo come riferimento il contratto collettivo nazionale di lavoro nel settore, le condizioni economiche, le mansioni, la durata dell’incarico, comprensivo dell’eventuale periodo di prova, gli obblighi fiscali, previdenziali e assicurativi. La proposta di legge n. 1550 (al comma 3 dell’articolo 4) prevede inoltre un apposito provvedimento cui demandare le modalità di attuazione del foglio di ingaggio e il termine entro il quale tale provvedimento deve essere emanato. Inoltre, il comma 2 dell’articolo 4 della medesima proposta normativa dispone la possibilità di stipulare il foglio d’ingaggio, con il consenso del lavoratore, in deroga alle disposizioni concernenti il contratto a termine, di cui agli articoli 4 e 5 del decreto legislativo 6 settembre 2001, n. 368.
Fa notare che la sola proposta di legge n. 1550, all’articolo 5, individua la figura dell’agente di spettacolo, disciplinandone i compiti, segnalando che gli artisti hanno percorsi professionali solitamente assai frammentati e discontinui e quindi hanno bisogno di essere continuamente presenti sul mercato del lavoro, necessitando di una continua promozione della propria immagine, professionalità e creatività. In questa situazione, è prassi ormai consolidata affidarsi alla figura dell’agente o consulente artistico. In particolare, il comma 1 individua l’agente di spettacolo come la figura professionale di cui possano avvalersi i lavoratori dello spettacolo, intrattenimento e svago per l’organizzazione del loro lavoro, a livello nazionale e internazionale. Il successivo comma 2 disciplina i compiti dell’agente di spettacolo, disponendo, più specificamente, che l’agente di spettacolo svolge, nel rispetto delle norme vigenti in materia di collocamento dei lavoratori dello spettacolo, opera di assistenza, organizzazione, produzione, gestione, consulenza, tutela e rappresentanza in favore dei richiamati lavoratori. Infine, il comma 3, modificando il comma 2 dell’articolo 205 del regio decreto 6 maggio 1940, n. 635, inserisce le agenzie dello spettacolo tra le agenzie pubbliche o uffici pubblici di affari, le quali sono formate da imprese, comunque organizzate, che si offrono come intermediarie nell’assunzione o trattazione di affari altrui, prestando la propria opera a chiunque ne faccia richiesta. Per quanto attiene a tal articolo, relativo alla figura dell’agente dello spettacolo, ritiene opportuno segnalare che attualmente sono all’esame presso la VII Commissione una serie di proposte di legge (A.C. 136 e abbinate) in materia di riforma dello spettacolo dal vivo, tra le quali alcune prevedono disposizioni concernenti il riconoscimento e la disciplina della professione di agente per lo spettacolo, istituendone, tra l’altro, anche il registro nazionale e regionale. A suo avviso, sarebbe il caso, essendo questa materia di diretta competenza della XI Commissione, di valutare l’opportunità di un coordinamento tra le rispettive disposizioni.
Rileva che l’articolo 4, comma 1, delle proposte di legge nn. 762 e 2112 e l’articolo 6, comma 1, della proposta di legge n. 1550 istituiscono il registro dei lavoratori dello spettacolo (quest’ultima, peraltro, facendo riferimento al registro dei lavoratori e agenti dello spettacolo), presso il Ministero del lavoro, della salute e delle politiche sociali, in cui possono iscriversi i prestatori d’opera che svolgono le attività lavorative nel settore dello spettacolo, intrattenimento e svago, e l’attività proprie dell’agente dello spettacolo, di cui all’articolo 5, comma 2, della medesima proposta di legge n. 1550. L’iscrizione a tale registro dovrebbe rappresentare un titolo preferenziale per l’attività lavorativa, in quanto attestante solamente la professionalità dei soggetti iscritti e non costituendo (ai sensi dell’articolo 4, comma 2, delle proposte di legge nn. 762 e 2112, e dell’articolo 6, comma 2, della proposta di legge n. 1550) un requisito vincolante per l’esercizio delle attività in precedenza richiamate. Si prefigura, inoltre (articolo 4, comma 3, delle proposte nn. 762 e 2112 e articolo 6, comma 3, della proposta n. 1550) un «doppio binario» ai fini dell’iscrizione al registro: uno basato su specifici titoli rilasciati da determinati istituti; l’altro basato sull’effettivo esercizio delle attività di spettacolo per un periodo temporale minimo, comprovato dall’avvenuta contribuzione. L’iscrizione al registro è riconosciuta, infatti: ai lavoratori in possesso di determinati titoli, rilasciati da istituti pubblici e privati autorizzati alla formazione artistica o professionale negli ambiti di cui al precedente articolo 1, comma 1; ai soggetti che possano dimostrare l’esercizio di tali attività, tramite la contribuzione per un numero di giornate lavorative corrispondenti almeno a due annualità contributive relative al gruppo di appartenenza, nel quadriennio antecedente la data di presentazione della domanda. Le modalità di raccolta e verifica delle richieste di iscrizione al registro vengono poi definite con decreto del Ministro del lavoro, della salute e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro per i beni e le attività culturali, da emanare entro tre mesi dalla data di entrata in vigore del provvedimento in esame, previa intesa con la Conferenza Stato-regioni e province autonome, sentite le organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative a livello nazionale dei lavoratori del settore dello spettacolo, intrattenimento e svago.
Segnalato che l’articolo 7 della proposta di legge n. 1550 reca la copertura finanziaria, mentre le proposte di legge nn. 762 e 2112 non prevedono analoga norma di copertura, osserva che queste ultime due si differenziano dalla precedente anche perché presentano disposizioni fiscali in materia di musica dal vivo. L’articolo 5 della proposta di legge n. 2112, in particolare, indica i criteri per la programmazione della musica dal vivo, stabilendo l’emanazione, con decreto del Ministro per i beni e le attività culturali entro il 30 settembre di ogni anno, di apposite linee guida per la programmazione della musica dal vivo, da finanziare tramite stanziamento di apposite risorse del Fondo unico per lo spettacolo (FUS). Lo stanziamento delle risorse deve tener conto delle specificità estetico-musicali e artistiche delle opere dei diversi stili e generi musicali e, in particolare, dei seguenti criteri: programmazione di opere di musica classica per una quota pari al 70 per cento e di opere di musica contemporanea per una quota pari al 30 per cento. Le opere di musica contemporanea sono realizzate con finanziamenti pubblici; programmazione, realizzata prioritariamente con finanziamenti pubblici, di progetti multimediali e di opere teatrali contemporanei per una quota pari al 30 per cento e di opere teatrali e di balletti della tradizione locale, nazionale, europea e intercontinentale per una quota pari al 70 per cento; formazione e diffusione artistico-culturali attraverso la RAI, canale RAI Tre; quota percentuale riservata alla programmazione del settore del 30 per cento; produzione di composizioni specifiche, realizzate con finanziamenti pubblici, da commissionare ad autori di chiara fama internazionale e a giovani compositori italiani ed europei, mediante una selezione pubblica, per soli titoli artistici e culturali, da effettuare con cadenza annuale o biennale; incentivazione di produzioni originali e individuali scelte mediante una selezione pubblica, per soli titoli artistici e culturali, da effettuare con cadenza semestrale o annuale; promozione di progetti di formazione iniziale e specialistica musicale, scelti mediante una selezione pubblica, per soli titoli artistici e culturali, da effettuare con cadenza annuale; incentivazione di produzioni di tipo editoriale, discografico e multimediale, realizzate con finanziamenti pubblici; progetti di eventi con tematiche innovative e di ricerca scientifico artistica, scelti mediante una selezione pubblica; proposte di convegni e di seminari su tematiche innovative e su approfondimenti relativi alla musica e allo spettacolo dal vivo, realizzati con finanziamenti pubblici.
Fa notare, altresì, che l’articolo 5 della proposta di legge n. 762 e l’articolo 6 della proposta di legge n. 2112 pongono una serie di condizioni per l’applicazione degli abbuoni di imposta di cui al decreto legislativo 26 febbraio 1999, n. 60, alle attività di spettacolo, intrattenimento e svago, con riferimento alle sole esecuzioni musicali di qualsiasi genere e alle discoteche e sale da ballo. Anche in questo caso, giudica opportuno ricordare che attualmente, presso la VII Commissione, sono all’esame le richiamate proposte di legge A.C. 136 e abbinate, aventi come finalità, come già detto, la definizione di principi fondamentali che sovrintendono l’azione pubblica in materia di spettacolo dal vivo e prevedendo altresì anche agevolazioni e disposizioni di carattere fiscale per il settore musicale. Intende inoltre precisare che relativamente ad iniziative legislative di sostegno alle attività musicali sono tutt’ora pendenti ulteriori proposte di legge, che abbisognano di una trattazione specifica nella Commissione di competenza, ossia la VII Commissione.
Per concludere, osserva che con le proposte di legge in esame si permette la realizzazione di una migliore tutela per quanti operano nell’ambito dello spettacolo, dell’intrattenimento e dello svago, dando così risposta all’invito che l’Unione europea ha rivolto agli Stati membri, con la risoluzione 2006/2249 (INI) sullo statuto sociale degli artisti approvata dal Parlamento europeo il 7 giugno 2007, per sviluppare e applicare un quadro giuridico e istituzionale di sostegno alla creazione artistica in grado di favorire la contrattazione, l’assicurazione per le malattie, la tassazione diretta e indiretta e la sicurezza sociale; invito, questo, che si caratterizza non come mero assistenzialismo, ma come consapevolezza della fondamentale funzione di coesione sociale e culturale svolta da questi lavoratori. Per queste ragioni, auspica un iter accelerato di queste proposte, la cui approvazione ritiene non più rimandabile.
Giuliano CAZZOLA, presidente, preso atto dell’articolata relazione svolta e considerata l’opportunità di consentire ai componenti della Commissione di approfondirne adeguatamente i contenuti, rinvia il seguito dell’esame ad altra seduta.
La seduta termina alle 15.45.

























