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Il Diario del Lavoro

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Home - Camera - Commissione Lavoro, pubblico e privato (Dai Resoconti Sommari)

Commissione Lavoro, pubblico e privato (Dai Resoconti Sommari)

22 Ottobre 2009
in Camera

SEDE REFERENTE


Martedì 18 settembre 2007. – Presidenza del presidente della VII Commissione Pietro FOLENA. – Interviene il viceministro della pubblica istruzione Mariangela Bastico e il sottosegretario per il lavoro e la previdenza sociale Rosa Rinaldi.

La seduta comincia alle 14.05.

DL 147/2007: Disposizioni urgenti per assicurare l’ordinato avvio dell’anno scolastico 2007-2008 ed in materia di concorsi per ricercatori universitari.
C. 3025 Governo.

(Esame e rinvio).

Le Commissioni iniziano l’esame del provvedimento.

Valentina APREA (FI) sollecita la presenza del ministro Fioroni, pur riconoscendo la competenza del viceministro Bastico, considerato l’assoluto rilievo del provvedimento in esame.

Nicola BONO (AN), nell’associarsi alla richiesta del deputato Aprea, ricorda di aver già contestato le modalità con cui si è svolto l’esame in Commissione del disegno di legge 2272-ter, risultante dallo stralcio degli articoli 28-31 del cosiddetto decreto Bersani. Osserva che nel decreto-legge in oggetto sono contenute disposizioni già inserite nel richiamato disegno di legge, chiedendo di individuare le modalità di esame di disposizioni identiche contenute in due provvedimenti legislativi, atteso che il disegno di legge 2272-ter non risulta più nel calendario dei lavori dell’Assemblea.

Roberto VILLETTI (RosanelPugno), intervenendo sull’ordine dei lavori, ricorda di essersi già soffermato, in sede di Conferenza dei presidenti di gruppo, sui profili regolamentari connessi all’esame del provvedimento in titolo. In proposito, rileva la delicatezza della situazione determinata dalla parziale sovrapposizione dei contenuti del decreto-legge in esame con quelli di un precedente disegno di legge. Poiché, come è noto, il regolamento della Camera non consente l’abbinamento dei due provvedimenti, tale circostanza ha determinato, di fatto, una forzatura delle procedure parlamentari da parte del Governo. Osserva altresì che il Ministro Fioroni non risulta aver consultato i Gruppi parlamentari, né in sede politica né in sede istituzionale, prima di proporre l’adozione del decreto-legge in esame. Ritiene pertanto che, per dirimere tale questione, sarà necessario stralciare alcune parti del provvedimento in esame, con particolare riferimento alle parti che determinano una sovrapposizione con altri provvedimenti all’esame della Camera e a quelle che non presentano carattere di urgenza.

Pietro FOLENA, presidente, precisa che il Governo è autorevolmente rappresentato dal viceministro Bastico e dal sottosegretario Rinaldi. Comprende in ogni caso il significato politico della richiesta della partecipazione del Ministro Fioroni. Precisa che la decisione di avviare l’esame del disegno di legge di conversione del decreto-legge in oggetto e di rinviare quello del disegno di legge 2272-ter è stata assunta dalla Conferenza dei presidenti di gruppo; decisione alla quale le Commissioni si devono attenere in considerazione del fatto che l’avvio dell’esame in Assemblea del disegno di legge di conversione del decreto-legge 147 è previsto a partire da lunedì 24 settembre 2007. Aggiunge che l’Ufficio di presidenza, integrato dai rappresentanti dei gruppi, delle Commissioni, convocato al termine della seduta odierna, potrà in ogni caso definire i tempi più congrui per l’esame del provvedimento in titolo.

Alba SASSO (SDpSE), relatore per la VII Commissione, ricordato il complesso iter del disegno di legge 2272-ter, il cui contenuto è stato in parte trasfuso nel decreto-legge in esame, osserva preliminarmente che la relazione illustrativa specifica che le disposizioni introdotte nel provvedimento d’urgenza sono volte a definire in maniera più puntuale alcuni aspetti della normativa in materia di istruzione, in modo da permettere alle istituzioni scolastiche di meglio programmare le attività e di assicurare le migliori condizioni per un ordinato avvio e svolgimento dell’anno scolastico 2007-2008.
Sottolinea che l’articolo 1 del decreto-legge contiene disposizioni in materia di ordinamenti scolastici. Più in particolare, il comma 1 ripristina nella scuola primaria l’organizzazione delle classi a tempo pieno, nei limiti della consistenza di organico attualmente prevista. Il comma 2 modifica la normativa in materia di ammissione dei candidati esterni agli esami di Stato conclusivi della scuola superiore di secondo grado; viene in particolare previsto che la domanda di ammissione dovrà essere presentata al competente ufficio scolastico regionale il quale provvederà, cercando di tener conto delle richieste, ad assegnare i candidati ad istituti statali o paritari. Il comma 3 incrementa l’autorizzazione di spesa destinata agli oneri per lo svolgimento degli esami di Stato al fine di adeguare, come si legge nella relazione tecnica, i compensi dei componenti delle commissioni. Il comma 4 dispone che sia ripristinato il giudizio di ammissione all’esame di Stato conclusivo della scuola secondaria di primo grado. Il comma 5 modifica la composizione degli organi di gestione dell’Invalsi (Istituto nazionale per la valutazione del sistema di istruzione e di formazione), riducendo da otto a tre i componenti del comitato di indirizzo, e affida al Ministro della pubblica istruzione l’indicazione degli obiettivi della valutazione esterna condotta dal Servizio nazionale di valutazione. Il comma 6 estende le disposizioni di cui all’articolo 34, co.1, del D.p.r. n. 223/1989 al Sistema nazionale di istruzione; tale disposizione prevede che l’ufficiale dell’anagrafe possa rilasciare gli elenchi degli iscritti nell’anagrafe della popolazione residente alle amministrazioni pubbliche che ne facciano richiesta, per uso esclusivo di pubblica utilità. Per effetto di tale disposizioni tali elenchi possono essere rilasciati a tutto il sistema nazionale di istruzione, comprensivo delle scuole paritarie private e degli enti locali. Il comma 7 provvede a sbloccare una parte del finanziamento destinato all’attivazione delle sezioni primavera della scuola dell’infanzia, destinate ai bambini tra i 24 e i 36 mesi; infatti, circa 10 milioni di euro sono reperiti mediante l’utilizzo delle disponibilità, in conto residui, relative all’autorizzazione di spesa per la costituzione degli asili nido aziendali. Ricorda ancora che il comma 8 dispone che per gli insegnanti delle scuole materne attualmente in servizio siano riconosciuti, fino alla conclusione di corsi appositamente istituiti, come titoli abilitanti all’insegnamento i diplomi magistrali.
Aggiunge quindi che l’articolo 2 reca norme urgenti in materia di personale scolastico. Il comma 1 apporta alcune modifiche agli articoli 503, 506 e 468 del decreto-legislativo 16 aprile 1994, n. 297, relativi rispettivamente all’irrogazione di sanzioni disciplinari, alla sospensione cautelare e al trasferimento per incompatibilità ambientale nei confronti del personale direttivo e docente. Per quanto riguarda le modifiche alla disciplina dell’irrogazione delle sanzioni disciplinari, al fine di semplificare le procedure per l’adozione dei provvedimenti disciplinari, oltre a fissare un termine per la conclusione del procedimento disciplinare, si prevede che il parere dei consigli di disciplina non è vincolante e che deve essere adottato entro un certo termine. Per quanto riguarda le modifiche alla disciplina della sospensione cautelare, si dispone che i provvedimenti di sospensione cautelare obbligatoria sono adottati dal dirigente preposto all’ufficio scolastico regionale ma che, in casi di particolare urgenza, la sospensione cautelare può essere disposta, nei confronti del personale docente dal dirigente scolastico, e nei confronti dei dirigenti scolastici dal dirigente preposto all’ufficio scolastico regionale. Infine il comma in esame introduce una disciplina volta ad attribuire al dirigente scolastico il potere di disporre, in via d’urgenza, l’utilizzazione dei docenti in compiti diversi dall’insegnamento, qualora i medesimi docenti si siano resi responsabili di comportamenti di una gravità tale da risultare incompatibili con la funzione educativa. Rileva quindi che il comma 3 dispone che le supplenze per il profilo professionale di collaboratore scolastico, nei casi in cui risultino esaurite le graduatorie permanenti compilate per il conferimento delle supplenze annuali, siano conferite direttamente dai dirigenti scolastici sulla base delle liste di collocamento predisposte dal Centro per l’impiego territorialmente competente. Il comma 4 reca modifiche ai termini entro cui le istituzioni scolastiche devono effettuare le comunicazioni obbligatorie ai servizi per l’impiego con riferimento alle assunzioni e alle altre vicende del rapporto di lavoro, prevedendo, in deroga alla disciplina generale vigente in materia, che le istituzione scolastiche devono effettuare tali adempimenti entro il termine di 10 giorni successivi rispettivamente all’instaurazione, variazione o cessazione del rapporto di lavoro. Aggiunge che il comma 5 del medesimo articolo stabilisce che gli oneri relativi al personale nominato in conseguenza dell’astensione dal lavoro per maternità sono a carico del Ministero della pubblica istruzione e non, come è attualmente, delle scuole. L’ordinazione dei pagamenti è attribuita al Servizio centrale del Sistema informativo integrato del Ministero dell’economia e delle finanze.
Rileva quindi che l’articolo 3 detta disposizioni urgenti in materia di reclutamento dei ricercatori. In particolare, si dispone la disapplicazione per l’anno 2007 dell’articolo 1, commi 648 e 651, della legge n. 296 del 2006 (legge finanziaria 2007), relativi al piano straordinario di assunzione di ricercatori presso le università ovvero gli enti pubblici di ricerca vigilati dal Ministero dell’università e della ricerca e, parallelamente, si stabilisce una diversa destinazione delle somme stanziate per il 2007 ai fini delle assunzioni ivi previste.

Carmen MOTTA (Ulivo), relatore per la XI Commissione, ricorda che il decreto-legge in esame reca all’articolo 2 disposizioni rientranti nei profili di competenza della XI Commissione e in gran parte già presenti progetto di legge n. 2272-ter recante disposizioni urgenti in materia di pubblica istruzione, attualmente all’esame dell’Assemblea.
In particolare, il comma 1 apporta alcune modifiche agli articoli 503, 506 e 468 del testo unico delle disposizioni legislative vigenti in materia di istruzione, relativi rispettivamente alla irrogazione di sanzioni disciplinari, alla sospensione cautelare e al trasferimento per incompatibilità ambientale nei confronti del personale direttivo e docente, al fine di snellire e rendere più incisive le procedure per l’irrogazione delle sanzioni disciplinari al personale docente.
La prima modifica (lettera a), n. 1), relativa al comma 5 dell’articolo 503, riferito all’irrogazione di sanzioni disciplinari (sospensione dall’insegnamento o dall’ufficio e destituzione) al personale direttivo e docente, è volta a rendere meno complesse le procedure per l’adozione dei provvedimenti, prevedendo, in particolare, la natura obbligatoria anziché vincolante dei pareri prescritti ai fini della decisione dell’organo competente all’irrogazione della sanzione o al proscioglimento. Viene inoltre fissato il termine di 60 giorni per rendere il parere, prorogabile di 30 giorni al fine di effettuare ulteriori adempimenti istruttori che risultino necessari, decorso il quale il provvedimento può comunque essere adottato.
Introducendo poi un nuovo comma 5-bis all’articolo 503, si dispone che, fuori dei casi di cui all’articolo 5 della legge n. 97 del 2001 (relativi al procedimento disciplinare a seguito di condanna penale definitiva) il procedimento disciplinare deve concludersi entro 90 giorni dal suo inizio, prorogabili di 30 giorni per gli eventuali ulteriori adempimenti istruttori che risultino necessari di cui al precedente comma 5 (lettera a), n. 2). Al comma 2 dell’articolo, viene precisato che la disciplina relativa al termine di conclusione del procedimento disciplinare di cui al nuovo comma 5-bis introdotto all’articolo 503 non si applica ai procedimenti disciplinari in corso alla data di entrata in vigore del decreto-legge in esame.
Per quanto riguarda le modifiche all’articolo 506, relativo alla sospensione cautelare del personale direttivo e docente, si dispone che: i provvedimenti di sospensione cautelare obbligatoria sono adottati dal dirigente preposto all’ufficio scolastico regionale (lettera b), n. 1); in caso di particolare urgenza, la sospensione cautelare può essere disposta (lettera b), n. 2): nei confronti del personale docente, dal dirigente scolastico che è tenuto a comunicarla immediatamente al dirigente preposto all’ufficio scolastico regionale per l’eventuale convalida (in caso di mancata convalida della sospensione cautelare da parte del dirigente preposto all’ufficio scolastico regionale, nel termine di 10 giorni dalla relativa adozione, il provvedimento di sospensione si intende revocato di diritto); nei confronti dei dirigenti scolastici, dal dirigente preposto all’ufficio scolastico regionale (in caso di mancata conferma della sospensione cautelare da parte dello stesso dirigente preposto all’ufficio scolastico regionale, nel termine di 10 giorni dalla relativa adozione, il provvedimento di sospensione si intende revocato di diritto).
L’articolo 2 del decreto-legge modifica poi l’articolo 468 del testo unico in materia di istruzione, recante la disciplina dei trasferimenti per incompatibilità ambientale del personale direttivo e docente, aggiungendovi un comma 1-bis (lettera c)), che attribuisce al dirigente scolastico il potere di disporre, in via d’urgenza, l’utilizzazione dei docenti in compiti diversi dall’insegnamento, qualora le ragioni di urgenza alla base del trasferimento per incompatibilità ambientale siano dovute a gravi fattori di turbamento dell’ambiente scolastico e di pregiudizio del rapporto fiduciario tra l’istituzione scolastica e la famiglia degli alunni, derivanti da particolari comportamenti dei docenti lesivi della dignità degli studenti o del prestigio dell’istituzione scolastica, di gravità tale da risultare incompatibili con l’esercizio della funzione educativa. Si prevede che il provvedimento adottato debba essere immediatamente comunicato, al fine della convalida o della revoca, che deve avvenire entro 15 giorni dalla sua adozione, al dirigente preposto all’ufficio scolastico regionale.

Decorso inutilmente tale termine, il provvedimento è da intendersi comunque revocato. Peraltro il dirigente preposto all’ufficio scolastico regionale può disporre direttamente l’utilizzo del docente in compiti che esulano dall’insegnamento, in caso di inerzia del dirigente scolastico. La disposizione infine affida alla contrattazione collettiva nazionale decentrata la definizione dei criteri in base ai quali deve essere disposta l’utilizzazione dei docenti in compiti diversi dall’insegnamento, precisando che tale utilizzazione comunque non si ripercuote sul trattamento economico del dipendente.
Il comma 3 dispone che, a decorrere dall’anno scolastico 2007-2008, i dirigenti scolastici provvedono al conferimento delle supplenze al personale appartenente al profilo professionale di collaboratore scolastico, sulla base delle liste di collocamento predisposte dal Centro per l’impiego territorialmente competente. Viene comunque ribadito dalla norma che tale modalità di conferimento delle supplenze, deve essere adottata solamente nei casi in cui risultino esaurite le graduatorie permanenti compilate per il conferimento delle supplenze annuali. La disposizione semplifica le procedure per il conferimento delle supplenze temporanee ai collaboratori scolastici da parte dei dirigenti scolastici, consentendo agli stessi dirigenti scolastici di nominare direttamente il personale supplente in questione sulla base degli elenchi trasmessi dai Centri per l’impiego, eliminando la necessità di una serie di passaggi burocratici incentrati sulla richiesta numerica da parte della scuola e sulla successiva risposta da parte dei Centri per l’impiego. Tale disposizione, che riprende l’analoga norma contenuta nel disegno di legge n. 2272-ter-A, non dispone alcunché – rispetto a quella recata dal disegno di legge – sulle modalità con cui le liste di collocamento aggiornate debbano essere trasmesse dai Centri per l’impiego alle istituzioni scolastiche o comunque messe a disposizione di queste ultime, al fine di provvedere al conferimento delle supplenze.
Il comma 4 reca modifiche ai termini entro cui le istituzioni scolastiche devono effettuare le comunicazioni obbligatorie ai servizi per l’impiego con riferimento alle assunzioni e alle altre vicende del rapporto di lavoro, introducendo una deroga rispetto alla disciplina generale vigente in materia che impone di dare comunicazione dell’instaurazione di rapporti di lavoro entro il giorno antecedente a quello della medesima instaurazione. Si prevede quindi che le istituzioni scolastiche devono comunicare l’instaurazione del rapporto di lavoro, alcune variazioni intervenute nel rapporto di lavoro e la cessazione del rapporto di lavoro, entro il termine di 10 giorni successivi rispettivamente all’instaurazione, variazione o cessazione del rapporto di lavoro. La modifica è correlata alla difficoltà riscontrata dalle istituzioni scolastiche in sede di adempimento alle normativa generale, in considerazione dell’elevato numero di rapporti transitori che le stesse istituzioni instaurano con il personale sia docente sia ATA incaricato delle supplenze temporanee. Rispetto al testo del progetto di legge n. 2272-ter, le modifiche relative ai termini per la comunicazione dell’instaurazione, della variazione o della cessazione del rapporto di lavoro riguardano esclusivamente le istituzioni scolastiche, e non tutte le pubbliche amministrazioni.
Il comma 5 dispone che a decorrere dall’anno scolastico 2007/2008, sono imputati a carico dei capitoli di spesa del Ministero della pubblica istruzione relativi alle spese per le supplenze a tempo determinato del personale scolastico e ai corrispondenti capitoli relativi all’IRAP e agli oneri sociali, le seguenti spettanze del personale scolastico: gli oneri delle retribuzioni per il personale nominato in sostituzione di personale assente per maternità e per il personale nominato per supplenze brevi e collocato in astensione obbligatoria dal lavoro per maternità; le indennità di maternità corrisposte nel caso di risoluzione del rapporto di lavoro verificatasi durante i periodi di congedo di maternità, nonché le indennità giornaliere di maternità corrisposte alle lavoratrici gestanti le quali, all’inizio del periodo di congedo, siano sospese, assenti dal lavoro senza retribuzione, ovvero disoccupate. Il comma 5 dispone altresì un’integrazione dei suddetti capitoli di 66 milioni di euro per il 2007 e 198 milioni a decorrere dal 2008. Alla copertura di tale onere si provvede attraverso il corrispondente abbassamento del limite alla spesa per le supplenze brevi del personale docente prevista dall’articolo 1, comma 129, della legge finanziaria 2005.

Nicola BONO (AN) riterrebbe opportuno che, prima di passare allo svolgimento degli interventi di merito, si svolgesse la riunione dell’Ufficio di presidenza, integrato dai rappresentanti dei gruppi, delle Commissioni riunite, per definire i tempi di svolgimento dell’esame preliminare. In questo senso, considerando inaccettabili le decisioni assunte dalla Conferenza dei presidenti di gruppo, riterrebbe opportuno non concludere l’esame preliminare nella seduta odierna, ma rinviarlo ad altra seduta.

Roberto VILLETTI (RosanelPugno) osserva che le Commissioni stanno seguendo la normale procedura di esame prevista per i disegni di legge di conversione dei decreti-legge, anche se concorda sul fatto che, nel caso di specie, si è effettivamente determinata un’abbreviazione dei termini. Ricorda peraltro che, in sede di esame dei disegni di legge di conversione dei decreti-legge, non si può far luogo al contingentamento dei tempi di discussione: le opposizioni dispongono, pertanto, di strumenti ampi al fine di far valere le proprie ragioni. Auspica tuttavia che, a seguito dello stralcio di alcune disposizioni, vi possa essere un atteggiamento costruttivo da parte delle opposizioni nel prosieguo dell’esame del provvedimento.

Pietro FOLENA, presidente, concorda con l’esigenza di non concludere l’esame preliminare nella seduta odierna, per consentire ai colleghi di intervenire anche in una successiva seduta. Tiene a precisare, in ogni caso, che il disegno di legge di conversione del decreto-legge in esame è stato trasmesso alla Camera il 7 settembre scorso, ma le Commissioni non hanno proceduto all’avvio dell’esame per la richiesta di alcuni gruppi parlamentari di non tenere sedute la scorsa settimana in concomitanza con lo svolgimento del pellegrinaggio di alcuni colleghi sul Monte Athos. Ritiene, certo, che sarebbe stato preferibile far confluire nel disegno di legge 2272 ter il contenuto del decreto-legge in esame, anche per evitare il rischio di incompatibilità di materia; deve in ogni caso prendere atto della decisione assunta dalla Conferenza dei presidenti di gruppo, sulla quale non intende entrare nel merito.

Valentina APREA (FI) sottolinea che il Governo ha scelto di abbandonare il metodo del dialogo con l’opposizione, faticosamente seguito nell’esame del disegno di legge 2272-ter che, pur essendo un provvedimento omnibus, aveva ottenuto in alcune sue parti, il consenso dei gruppi in Commissione. Ricordato che non è stato possibile portare il disegno di legge all’esame dell’Assemblea prima della pausa estiva, anche per il notevole ritardo con cui la Commissione bilancio ha espresso il suo parere, rileva che nel decreto-legge n. 147 sono rimaste solamente due norme condivise dai gruppi di opposizione, che sono essenzialmente il pagamento delle supplenze per maternità e quelle relative alle sanzioni disciplinari. Ritiene altresì che solo queste due materie avrebbero dovuto formare oggetto del provvedimento d’urgenza e che tutte le altre disposizioni abbiano carattere ordinamentale e dovrebbero, pertanto, essere discusse in altri provvedimenti. Considera inopportuno il metodo utilizzato dal Governo per imporre strumentali modifiche alla cosiddetta riforma Moratti, considerato che non sono previste risorse aggiuntive e non possono essere ampliati gli organici per la reintroduzione del tempo pieno. Ritiene altresì che il decreto-legge rechi disposizioni penalizzanti e discriminatorio per le scuole paritarie, salvaguardandone alcune rispetto ad altre.

Con riferimento alle previste sanzioni disciplinari, che condivide, ritiene che il Governo dovrebbe essere coerente e riconsiderare anche lo stato giuridico dei docenti, valutando non solo le misure punitive nei confronti dei docenti inadempienti, ma mettendo a punto un efficace sistema premiale. Preannuncia quindi una decisa opposizione sul decreto-legge in esame, rilevando che rimane una complessiva impotenza del Ministro della pubblica istruzione a risolvere i problemi generali della scuola. Considera in ogni caso con favore la norma relativa ai giovani ricercatori.

Paola FRASSINETTI (AN) evidenzia preliminarmente l’iter anomalo che ha condotto all’adozione del decreto-legge in titolo, che ripete una consolidata abitudine del Governo in carica a trattare in maniera disorganica la materia scolastica ricorrendo o allo strumento regolamentare o alla decretazione d’urgenza. Nel merito del provvedimento, concorda con le disposizioni relative alle sanzioni disciplinari ed auspica che il Parlamento possa individuare sulle restanti disposizioni un punto di intesa super partes che consenta l’approvazione di un provvedimento realmente efficace per il sistema formativo italiano. Ritiene altresì che l’istituto del tempo pieno rappresenti un ritorno agli anni settanta e che le disposizioni dell’articolo 1 del decreto-legge violino l’autonomia organizzativa delle scuole. Auspica infine il superamento delle anomalie procedurali che hanno caratterizzato, fin dall’inizio della legislatura, l’iter dei provvedimenti in materia scolastica, i cui contenuti hanno penalizzato fortemente gli studenti, le famiglie e la scuola italiana.

Pietro FOLENA, presidente, nessun altro chiedendo di intervenire, rinvia il seguito dell’esame ad altra seduta.

La seduta termina alle 15.20.


UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI


L’ufficio di presidenza si è riunito dalle 15.20 alle 15.30.


SEDE REFERENTE


Martedì 18 settembre 2007. – Presidenza del presidente della XI Commissione Gianni PAGLIARINI. – Interviene il viceministro della pubblica istruzione Mariangela Bastico.

La seduta comincia alle 17.50.

DL 147/2007: Disposizioni urgenti per assicurare l’ordinato avvio dell’anno scolastico 2007-2008 ed in materia di concorsi per ricercatori universitari.
C. 3025 Governo.
(Seguito dell’esame e rinvio).

Le Commissioni proseguono l’esame del provvedimento rinviato nella seduta odierna.

Il viceministro Mariangela BASTICO ricorda che il contenuto del disegno di legge 2272-ter è frutto di un lavoro in gran parte condiviso dalle diverse componenti politiche della Commissione cultura. Il decreto-legge in esame assume questo lavoro nella parte delle norme considerate necessarie ed urgenti secondo le disposizioni costituzionali. Nel merito, sottolinea che le famiglie hanno assoluta necessità di conoscere fin dall’inizio dell’anno scolastico se hanno possibilità di usufruire del tempo pieno. Rileva altresì che il pagamento delle supplenze per maternità, che rappresenta una spesa consistente e poco programmabile, è stato attribuito ai capitoli del personale a tempo determinato del Ministero della pubblica istruzione, alleggerendo così i bilanci delle scuole. Sottolinea, quindi, che le sanzioni disciplinari previste nel provvedimento d’urgenza sono necessarie a favorire un corretto avvio del nuovo anno scolastico.
Osserva che nel decreto-legge sono state assunte norme che erano state approfondite in Commissione cultura con riferimento al disegno di legge 2272-ter, il cui esame non si è potuto concludere prima della pausa estiva per motivi esterni alla Commissione e, in particolare, per il forte ritardo con cui è stato espresso il parere della Commissione bilancio. Rileva infine che il Governo non ha operato alcuna forzatura rispetto alle disposizioni precedentemente esaminate in Commissione relativamente al disegno di legge 2272-ter.
Ricorda infine che il ministro Fioroni è disponibile ad un confronto con le Commissioni, come sollecitato nella seduta antimeridiana da alcuni deputati, avendo più volte dimostrato la propria disponibilità a partecipare ai lavori parlamentari.

Gianni PAGLIARINI, presidente, dichiara concluso l’esame preliminare. Avverte che il termine per la presentazione delle proposte emendative è fissato per la giornata di domani, mercoledì 19 settembre 2007, alle ore 9.30.

La seduta termina alle 18.05.

ATTI DEL GOVERNO


Martedì 18 settembre 2007. – Presidenza del presidente della XI Commissione Gianni PAGLIARINI. – Interviene il sottosegretario di Stato per la salute Giampaolo Patta.

La seduta comincia alle 12.55.

Schema di decreto legislativo recante attuazione della direttiva 2004/40/CE, concernente le prescrizioni minime di sicurezza e di salute relative all’esposizione dei lavoratori ai rischi derivanti dagli agenti fisici (campi elettromagnetici).
Atto n. 125.
(Esame, ai sensi dell’articolo 143, comma 4, del regolamento, e rinvio).

Le Commissioni iniziano l’esame dello schema di decreto legislativo.

Gianni PAGLIARINI, presidente, ricorda che le Commissioni sono chiamate ad esprimere, entro il 1o ottobre prossimo, il parere di competenza al Governo sullo schema di decreto legislativo recante attuazione della direttiva 2004/40/CE, concernente le prescrizioni minime di sicurezza e di salute relative all’esposizione dei lavoratori ai rischi derivanti dagli agenti fisici (campi elettromagnetici). Tuttavia, poiché sullo schema di decreto legislativo in esame non è ancora pervenuto il prescritto parere della Conferenza Stato-Regioni, le Commissioni non possono pronunciarsi definitivamente sullo stesso, prima che il Governo abbia provveduto ad integrare la richiesta di parere.

Augusto ROCCHI (RC-SE), relatore per la XI Commissione, ricorda che lo schema di decreto legislativo in esame, adottato in base alla delega contenuta nell’articolo 1, commi 1 e 3, della legge n. 29 del 2006 (legge comunitaria 2005), dà attuazione alla direttiva 2004/40/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 29 aprile 2004, sulle prescrizioni minime di sicurezza e di salute relative all’esposizione dei lavoratori ai rischi derivanti dagli agenti fisici (campi elettromagnetici). La disciplina introdotta dal provvedimento in esame si pone pertanto quale specificazione ed integrazione degli adempimenti (in particolare di valutazione e di prevenzione di un rischio specifico e di relativa sorveglianza sanitaria) a cui i datori di lavoro sono già tenuti in base al decreto legislativo 19 settembre 194, n. 626.
Si sofferma quindi sul contenuto dello schema in esame.
L’articolo 1 reca modifiche di carattere formale al decreto legislativo 19 settembre 1994.
L’articolo 2, oltre ad introdurre modifiche di carattere formale al decreto legislativo 19 settembre 1994, provvede ad introdurre nel corpo del testo del medesimo decreto il Titolo V-ter «Protezione da agenti fisici: campi elettromagnetici», contenente appunto le disposizioni per la protezione dei lavoratori esposti durante il lavoro ai rischi connessi ai campi elettromagnetici.
Il Titolo V-ter, in particolare, è costituito da 8 articoli. Più specificamente, l’articolo 49-terdecies, in attuazione di quanto stabilito dall’articolo 1 della direttiva 2004/40/CE, fissa il campo di applicazione del provvedimento, riguardante la protezione dei lavoratori dai rischi dovuti agli effetti nocivi a breve termine derivanti dai campi elettromagnetici (da 0 Hz a 300 GHz) durante il lavoro.
L’articolo 49-quaterdecies, in attuazione dell’articolo 2 della direttiva, riporta le definizioni di campi elettromagnetici, valori limite di esposizione e valori di azione ai fini ed agli effetti della normativa in esame.
In particolare, l’articolo in esame precisa che: per campi elettromagnetici si intendono campi magnetici statici e campi elettrici, magnetici ed elettromagnetici variabili nel tempo di frequenza inferiore o pari a 300 GHz; per valori limite di esposizione si intendono i limiti all’esposizione a campi elettromagnetici che sono basati direttamente sugli effetti sulla salute accertati e su considerazioni biologiche (il rispetto di questi limiti garantisce che i lavoratori esposti ai campi elettromagnetici sono protetti contro tutti gli effetti nocivi per la salute conosciuti); per valori di azione si intende l’entità dei parametri direttamente misurabili, espressi in termini di intensità di campo elettrico, intensità di campo magnetico, induzione magnetica e densità di potenza, che determina l’obbligo di adottare una o più delle misure specificate appunto nel Titolo V-ter (il rispetto di questi valori assicura il rispetto dei pertinenti valori limite di esposizione).
L’articolo 49-quindecies, in attuazione dell’articolo 3, paragrafi 1 e 2 della direttiva, fissa i valori limite di esposizione ed i valori di azione applicabili ai campi elettromagnetici riportati, rispettivamente, all’allegato VI-bis, lettera A, Tabella 1 e nella lettera B, tabella 2.
Come precisato dalla relazione illustrativa, viene così data una parziale attuazione a quanto previsto dall’articolo 4, comma 2, lettera b), della legge n. 36/2001 che prevedeva l’emanazione di un apposito decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro della salute, con riferimento alla definizione dei limiti di esposizione e al regime di sorveglianza sanitaria per i lavoratori esposti ai campi elettromagnetici per ragioni professionali.
L’articolo 49-sexdecies, in attuazione del combinato disposto dell’articolo 3, paragrafo 3, e dell’articolo 4 della direttiva, disciplina l’obbligo per il datore di lavoro di valutare e, quando occorre, misurare o calcolare i rischi derivanti dalla esposizione ai campi elettromagnetici in considerazione di quanto disposto più in generale, nell’ambito della valutazione rischi, dall’articolo 4 del decreto legislativo 626 del 1994.
Si consideri che lo schema di decreto, oltre a riprendere nell’articolo 49-sexdecies quanto sostanzialmente già previsto dal testo della direttiva, provvede particolarmente, sulla base della facoltà attribuita agli Stati membri dall’articolo 3, paragrafo 3 della direttiva, a dettare specifiche linee guida ai fini della valutazione, misurazione e calcolo dell’esposizione dei lavoratori ai campi elettromagnetici.
Più in dettaglio, al comma 1 dell’articolo 49-sexdecies, dopo aver previsto che la valutazione, misurazione e calcolo dell’esposizione dei lavoratori ai campi elettromagnetici devono essere effettuati conformemente alle norme europee standardizzate del CENELEC, si dispone che fino a quando tali norme non avranno contemplato tutte le pertinenti situazioni con riferimento alla valutazione, misurazione e calcolo in questione, il datore di lavoro è tenuto ad adottare le specifiche linee guida individuate dalla Commissione consultiva permanente per la prevenzione degli infortuni e per l’igiene del lavoro o, in alternativa, quelle del Comitato Elettrotecnico Italiano (CEI), tenendo conto, se necessario, dei livelli di emissione indicati dai fabbricanti delle attrezzature in conformità alle relative direttive comunitarie.
L’articolo 49-septdecies, in attuazione dell’articolo 5 della direttiva, individua le misure di prevenzione e di protezione da approntare per la tutela dei lavoratori nei confronti dei rischi derivanti dall’esposizione ai campi elettromagnetici.
L’articolo 49-octodecies, in attuazione dell’articolo 6 della direttiva, reca disposizioni in merito agli obblighi, da parte del datore di lavoro, di informazione e formazione dei lavoratori, ovvero dei loro rappresentanti, sul risultato della valutazione dei rischi derivanti dall’esposizione ai campi elettromagnetici, nell’ambito degli obblighi di informazione e formazione stabiliti più in generale dagli articoli 21 e 22 del decreto legislativo 626 del 1994.
L’articolo 49-novodecies, in attuazione dell’articolo 8, paragrafo 1, della direttiva, individua i casi in cui risulta obbligatoria la sorveglianza sanitaria dei lavoratori, la sua periodicità e l’obbligo del medico competente di informare il datore di lavoro della necessità di rivedere la valutazione dei rischi.
Infine, l’articolo 49-vicies, in attuazione dell’articolo 8, paragrafi 2 e 3, della direttiva, prevede l’obbligo, per il medico competente, dell’istituzione e dell’aggiornamento delle cartelle sanitarie e di rischio per ciascuno dei lavoratori sottoposti a sorveglianza sanitaria.
L’articolo 3 individua, in relazione alle nuove previsioni normative, specifiche sanzioni penali provvedendo ad integrare gli articoli 89 (contravvenzioni commesse dai datori di lavoro e dai dirigenti) e 92 (contravvenzioni commesse dal medico competente) del decreto legislativo 626 del 1994. Si ricorda che la direttiva 2004/40/CE demanda agli Stati membri l’individuazione di sanzioni ad hoc che devono risultare «effettive, proporzionate e dissuasive» (articolo 9).
In particolare, integrando l’articolo 89, relativo alle contravvenzioni commesse dai datori di lavoro e dai dirigenti, si dispone che siano sanzionati a tale titolo, nell’ambito della fattispecie contravvenzionale di cui al comma 1 – che prevede l’arresto da tre a sei mesi o l’ammenda da euro 1.549,37 (lire tre milioni) ad euro 4.131,66 (lire otto milioni) – l’inadempimento da parte del datore di lavoro degli obblighi relativi alla valutazione, misurazione e calcolo dei campi elettromagnetici (di cui all’articolo 49-sexdecies, comma 1) e alla precisazione nel documento di valutazione del rischio delle misure di prevenzione e protezione e di informazione e formazione dei lavoratori adottate (di cui all’articolo 49-sexdecies, comma 6).
Nell’ambito della fattispecie contravvenzionale di cui al comma 2, lettera a) – che prevede l’arresto da tre a sei mesi o l’ammenda da euro 1.549,37 (lire tre milioni) ad euro 4.131,66 (lire otto milioni) – è sanzionato l’inadempimento da parte del datore di lavoro e dei dirigenti dell’obbligo di valutare se i valori limite di esposizione sono stati superati (di cui all’articolo 49-sexdecies, comma 2) e dell’obbligo, nel caso di superamento di tali valori limite, di elaborare ed applicare un programma d’azione inteso a prevenire esposizioni superiori ai valori limite (di cui all’articolo 49-septdecies, comma 2).
Nell’ambito della fattispecie contravvenzionale di cui al comma 2, lettera b) – che prevede l’arresto da due a quattro mesi o l’ammenda da euro 516,46 (lire un milione) ad euro 2.582,28 (lire cinque milioni) – è sanzionato l’inadempimento da parte del datore di lavoro e dei dirigenti dell’obbligo relativo alla indicazione con apposita segnaletica dei luoghi di lavoro dove i lavoratori possono essere esposti a campi elettromagnetici che superano i valori di azione (di cui all’articolo 49-septdecies, comma 3) e dell’obbligo relativo all’adozione, nel caso di superamento dei valori limite di esposizione, di misure immediate per riportare l’esposizione al di sotto dei valori limite (di cui all’articolo 49-septdecies, comma 4).
Inoltre, integrando l’articolo 92, relativo alle contravvenzioni commesse dal medico competente, si dispone che siano sanzionati a tale titolo, nell’ambito della fattispecie contravvenzionale di cui al comma 1, lettera a) – che prevede l’arresto fino a due mesi o l’ammenda da euro 516,46 (lire un milione) ad euro 3.098,74 (lire sei milioni) -, l’inadempimento da parte del medico competente dell’obbligo di informare il datore di lavoro allorché la sorveglianza sanitaria accerti in un lavoratore un danno alla salute (di cui all’articolo 49-novedecies, comma 3) e dell’obbligo di istituire ed aggiornare le cartelle sanitarie e di rischio per ciascuno dei lavoratori sottoposti a sorveglianza sanitaria (di cui all’articolo 49-vicies).
L’articolo 4 dello schema in esame introduce la clausola di cedevolezza, prevedendo, in ossequio alle disposizioni di cui all’articolo 117, quinto comma, della Costituzione, che le norme del nuovo Titolo V-ter del decreto legislativo n. 626 del 1994 introdotto dal provvedimento in esame, nel caso in cui siano riconducibili a materie di competenza legislativa delle regioni e delle province autonome di Trento e Bolzano e purché gli stessi enti territoriali non abbiano ancora provveduto al recepimento della direttiva 2004/40/CE, trovano applicazione sino alla data di entrata in vigore della normativa di attuazione di ogni regione e provincia autonoma, nel rispetto dei vincoli derivanti dall’ordinamento comunitario e dei principi fondamentali contenuti nel presente provvedimento.
L’articolo 5 reca la clausola di invarianza finanziaria, mentre da ultimo, l’articolo 6, in coerenza con quanto previsto dalla direttiva 2004/40/CE per il suo recepimento, indica il 30 aprile 2008 quale data di entrata in vigore delle disposizioni sulle prescrizioni minime di sicurezza e di salute relative all’esposizione dei lavoratori ai rischi derivanti dagli agenti fisici (campi elettromagnetici) di cui al nuovo Titolo V-ter introdotto al decreto legislativo 626 del 1994 dal provvedimento in esame.
Precisa quindi che deve esse attentamente valutata la coerenza delle disposizioni contenute nello schema di decreto legislativo in esame con le norme in materia di tutela della salute e della sicurezza sui luoghi di lavoro, recentemente approvate.

Donato Renato MOSELLA (Ulivo), relatore per la XII Commissione, ritenendo esaustiva la relazione svolta dal collega Rocchi, si riserva di intervenire nel prosieguo della discussione.

Il sottosegretario Giampaolo PATTA ritiene opportuna la precisazione del relatore Rocchi, circa l’esigenza di assicurare il coordinamento tra le disposizioni contenute nello schema di decreto legislativo in esame e le norme in materia di tutela della salute e della sicurezza sui luoghi di lavoro, recentemente approvate, con particolare riferimento alla disciplina relativa ai registri. Rileva inoltre l’opportunità di una riflessione sulla cosiddetta clausola di cedevolezza, rinviando peraltro, a tale riguardo, al parere che dovrà esprimere la Conferenza Stato-Regioni.

Gianni PAGLIARINI, presidente, nessun altro chiedendo di intervenire, rinvia il seguito dell’esame ad altra seduta.

La seduta termina alle 13.05.


COMITATO RISTRETTO


Martedì 18 settembre 2007.

Norme in materia previdenziale in favore di lavoratori con familiari gravemente disabili.
C. 71 Volontè, C. 1841 Grimoldi, C. 1902 Bellillo, C. 2208 Satta, C. 2444 Zanotti.

Il Comitato ristretto si è riunito dalle 12.15 alle 12.55.


SEDE REFERENTE

Martedì 18 settembre 2007. – Presidenza del presidente Gianni PAGLIARINI. – Intervengono i sottosegretari di Stato per il lavoro e la previdenza sociale, Rosa Rinaldi, e per la solidarietà sociale, Franca Donaggio.

La seduta comincia alle 13.05.

Norme in materia previdenziale in favore di lavoratori con familiari gravemente disabili.
C. 71 Volontè, C. 1841 Grimoldi, C. 1902 Belillo, C. 2208 Satta, C. 2444 Zanotti.
(Seguito dell’esame e rinvio – Adozione del testo base).

La Commissione prosegue l’esame del provvedimento, rinviato, da ultimo, nella seduta del 24 luglio 2007.

Gianni PAGLIARINI, presidente e relatore, fa presente che il provvedimento in esame è stato inserito nel calendario dei lavori dell’Assemblea a partire dal prossimo 24 settembre. Illustra quindi la proposta di testo unificato elaborata dal Comitato ristretto nominato nella seduta del 24 luglio scorso (vedi allegato). Sottolinea, in particolare, che il Comitato ristretto ha cercato di individuare un punto di equilibrio tra gli aspetti assistenziali e quelli previdenziali della disciplina in esame, tenendo conto, al contempo, della complessità e dell’articolazione del sistema previdenziale italiano. Rileva inoltre che per la fruizione dei benefici previsti dal provvedimento in esame, è richiesto, indipendentemente dall’età anagrafica, il requisito di venti anni di contribuzione versata, di cui almeno dieci anni siano stati versati nel periodo di assistenza al familiare convivente. Per quanto attiene, infine, alla norma di copertura finanziaria, reputa opportuno che il rappresentante del Governo esprima le proprie valutazioni in ordine alla congruità della stessa.

Il sottosegretario Franca DONAGGIO dichiara di condividere l’impostazione complessiva del testo unificato in esame. Tuttavia, per quanto attiene alla copertura finanziaria proposta, ricorda che il Fondo per le politiche sociali è interamente ripartito tra le regioni e gli enti locali e garantisce l’erogazione di fondamentali servizi alla persona. Ricorda altresì che tale Fondo è stato integrato nella legislatura in corso, per compensare le riduzioni subite nella precedente legislatura e per garantire la continuità nell’erogazione di tali servizi. Ritiene pertanto che non sia opportuno finanziare il provvedimento in esame mediante il ricorso al Fondo per le politiche sociali, senza che questo sia stato prima opportunamente integrato.

Carmelo PORCU (AN), dopo aver sottolineato l’importanza del provvedimento in esame, osserva che sarebbe stata forse auspicabile una discussione più ampia e approfondita dello stesso da parte della Commissione. Rileva inoltre che il testo elaborato dal Comitato ristretto deve essere concretamente attuabile e andare incontro alle reali esigenze dei soggetti disabili e delle loro famiglie, senza dar adito agli abusi e alle strumentalizzazioni che, purtroppo, hanno caratterizzato l’applicazione di alcuni istituti previsti dalla legge n. 104 del 1992. Bisognerebbe inoltre garantire la permanenza del nesso tra i benefici previsti dal provvedimento in esame e l’assistenza effettivamente prestata dal beneficiario al soggetto disabile. Valuta quindi positivamente l’ampliamento delle categorie di beneficiari, di cui al comma 3 dell’articolo 1, e ritiene che, nel complesso, il progetto di legge in esame tenga conto delle concrete esigenze dei soggetti, in particolare le donne e ancor più le madri, che si vedono costretti a sacrificare la propria attività lavorativa per prestare assistenza a familiari disabili. Riservandosi di presentare emendamenti, rileva l’assenza di chiarezza in ordine alla norma di copertura finanziaria e auspica che il Governo fornisca, al riguardo, risposte adeguate, sottolineando altresì le conseguenze negative che deriverebbero dall’applicazione di una legge, la quale risultasse poi, all’atto pratico, finanziariamente insostenibile.

Gianni PAGLIARINI, presidente e relatore, osserva che le questioni sollevate dal collega Porcu potranno essere attentamente valutate in sede di esame degli emendamenti.

Nessun altro chiedendo di intervenire, la Commissione delibera di adottare come testo base la proposta di testo unificato elaborata dal Comitato ristretto.

Gianni PAGLIARINI, presidente, propone quindi di fissare il termine per la presentazione degli emendamenti al testo base alle ore 20 della giornata odierna.

Carmen MOTTA (Ulivo), pur condividendo le valutazioni del presidente in ordine al termine per la presentazione degli emendamenti, ritiene che le considerazioni del collega Porcu debbano essere tenute in grande considerazione e che il problema della copertura finanziaria debba essere risolto in modo convincente, anche se ciò dovesse comportare una richiesta di differimento dell’inizio dell’esame da parte dell’Assemblea.

Augusto ROCCHI (RC-SE), pur concordando con le valutazioni dei colleghi Porcu e Motta, ritiene che il termine fissato per l’inizio dell’esame in Assemblea debba essere rispettato e che la Commissione possa individuare una copertura finanziaria adeguata, nell’ambito di un rapporto positivo con il Governo. 

Stefania PRESTIGIACOMO (FI) invita il rappresentante del Governo a chiarire come vengono effettivamente impiegate le risorse del Fondo per le politiche sociali e, in particolare, se esse siano effettivamente destinate all’erogazione di servizi o se, piuttosto, non siano spesso impiegate per risolvere i problemi di bilancio del sistema delle autonomie. Chiede quindi al presidente di valutare l’opportunità di un termine più ampio per la presentazione degli emendamenti, così da consentire al rappresentante del Governo di fornire i chiarimenti richiesti.

Katia ZANOTTI (SDpSE) dichiara di condividere i contenuti del testo unificato adottato come testo base. Rileva altresì l’opportunità

di evitare che tale provvedimento giunga in Aula senza che sia stata fatta chiarezza sulla norma di copertura. Peraltro, concorda con il collega Rocchi nel ritenere che debbano essere rispettati i tempi di esame previsti dal calendario dei lavori dell’Assemblea. Sottolinea infine l’esigenza di evitare che l’esame del provvedimento in titolo generi aspettative eccessive, destinate ad essere deluse.

Il sottosegretario Franca DONAGGIO, rivolto al deputato Prestigiacomo, ricorda che il Fondo per le politiche sociali finanzia l’erogazione di una pluralità di servizi, che, in passato, erano oggetto di interventi normativi e finanziari specifici. Come ha già avuto modo di ricordare, la riduzione delle risorse disponibili del Fondo, al fine di garantire la copertura finanziaria del provvedimento in titolo, inciderebbe negativamente sulla programmazione e sull’erogazione dei servizi da parte di regioni ed enti locali. Ritiene peraltro che i due Ministeri competenti, ovvero il Ministero del lavoro e della previdenza sociale e il Ministero della solidarietà sociale, potranno tentare di individuare coperture finanziarie alternative. Rileva infine il rischio che la quantificazione degli oneri contenuta nella norma di copertura finanziaria in discorso possa rivelarsi inadeguata.

Amalia SCHIRRU (Ulivo) concorda con i colleghi intervenuti in precedenza sull’opportunità di verificare attentamente la norma di copertura finanziaria e ricorda come il Fondo per le politiche sociali finanzi attualmente, tra l’altro, l’erogazione degli assegni di accompagnamento dei familiari di soggetti disabili.

Gianni PAGLIARINI, presidente e relatore, segnala che il problema della norma di copertura finanziaria del provvedimento in esame è, evidentemente, all’attenzione del Governo, il quale può naturalmente presentare emendamenti al riguardo. Ricorda quindi che il testo in esame sarà esaminato dalla V Commissione, ai fini dell’espressione del prescritto parere. Ribadisce quindi la propria proposta di fissare il termine per la presentazione degli emendamenti al testo base adottato alle ore 20 di oggi.

La Commissione concorda.

Gianni PAGLIARINI, presidente, nessun altro chiedendo di intervenire, rinvia il seguito dell’esame ad altra seduta.

La seduta termina alle 13.55.



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