UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI
Martedì 15 gennaio 2008.
Predisposizione del programma dei lavori per il periodo gennaio-marzo 2008.
L’ufficio di presidenza si è riunito dalle 12.20 alle 12.30.
Martedì 15 gennaio 2008. – Presidenza del presidente Gianni PAGLIARINI.
La seduta comincia alle 12.45.
Decreto-legge 248/2007: Proroga di termini previsti da disposizioni legislative e disposizioni urgenti in materia finanziaria.
C. 3324 Governo.
(Parere alla I e V Commissione).
(Esame e rinvio).
La Commissione inizia l’esame del provvedimento.
Alberto BURGIO (RC-SE), relatore, fa presente che il decreto-legge n. 248 del 2007, che consta di 52 articoli articolati in tre Capi, reca proroghe di termini previsti da disposizioni legislative, disposizioni urgenti in materia finanziaria e, infine, altre disposizioni di vario oggetto. Con particolare riferimento alle proroghe previste dal provvedimento, osserva che l’istituto della proroga dovrebbe avere natura eccezionale: si dichiara quindi perplesso in ordine al consueto ricorso allo strumento del decreto legge «milleproroghe».
Passando al illustrare le disposizioni del decreto-legge afferenti ad ambiti di competenza della XI Commissione, evidenzia che il comma 1 dell’articolo 6, in attesa dell’intervento di razionalizzazione del sistema degli enti pubblici previdenziali e assicurativi previsto dal «Protocollo su previdenza, lavoro e competitività per l’equità e la crescita sostenibili» del 23 luglio 2007 e dai relativi provvedimenti attuativi, e nonché della presentazione, a tal fine, da parte del Governo, di un Piano industriale, proroga il termine di scadenza dei Presidenti e dei Consigli di indirizzo e vigilanza dell’I.N.P.S., dell’I.N.A.I.L., dell’I.N.P.D.A.P. e dell’I.P.S.E.M.A. fino alla scadenza dei Consigli di amministrazione dei rispettivi Istituti, fermo restando la possibilità di procedere al loro rinnovo in base alle norme vigenti, ovvero di adottare provvedimenti funzionali alla rapida definizione del processo di riordino. A tale proposito, ricorda che le date di scadenza dei Consigli di amministrazione dei richiamati enti previdenziali sono, rispettivamente, il 3 giugno 2008 (I.N.A.I.L.), il 4 giugno 2008 (I.N.P.D.A.P. e I.P.S.E.M.A.) e il 5 giugno 2008 (I.N.P.S.).
Il successivo comma 2 fissa al 31 dicembre 2008 il termine per l’adozione dei progetti di unificazione tra la Cassa nazionale di previdenza ed assistenza a favore dei dottori commercialisti e la Cassa nazionale di previdenza ed assistenza a favore dei ragionieri e periti commerciali, di cui all’articolo 4, comma 1, lettera a), della legge 24 febbraio 2005, n. 34. Al riguardo, fa notare che la richiamata disposizione ha previsto l’emanazione, entro due anni dalla data di entrata in vigore della medesima legge n. 34/2005, e cioè entro il 31 marzo 2007, di uno o più decreti legislativi recanti disposizioni volte a favorire l’unificazione delle menzionate Casse di previdenza e assistenza, nel rispetto di determinati principi e criteri direttivi, tra i quali la definizione delle regole da seguire nel processo di unificazione, sulla base delle norme civilistiche in materia di trasformazione e fusione delle società, in quanto applicabili, nonché dei principi del decreto legislativo n. 509/1994 (in materia di trasformazione in persone giuridiche private di enti gestori di forme obbligatorie di previdenza e assistenza), previa adozione di progetti di unificazione da parte degli organi rappresentativi delle medesime Casse. Rileva che non appare chiaro il significato normativo dello comma 2 dell’articolo 6, atteso che la delega per l’unificazione delle due Casse non è stata esercitata entro il termine previsto e che l’adozione dei progetti di unificazione, ai quali si riferisce il comma 2 dell’articolo 6, risultava prodromica rispetto all’emanazione dei decreti legislativi oggetto della delega.
L’articolo 7 reca disposizioni in materia di lavoro non regolare, nonché di società cooperative. In particolare, il comma 1 dispone la proroga al 30 giugno 2008 del termine per la notifica dei provvedimenti sanzionatori amministrativi, adottati nel caso di impiego di personale non risultante dalle scritture o dai documenti obbligatori, di cui all’articolo 3 del decreto legge 22 febbraio 2002, n. 12, convertito dalla legge 23 aprile 2002, n. 73, relativi alle violazioni constatate fino al 31 dicembre 2002. Il comma in esame è dettato dalla necessità di attribuire un congruo lasso di tempo all’Agenzia delle entrate per irrogare le sanzioni amministrative pecuniarie previste per il caso di impiego di personale non risultante dalle scritture o dai documenti obbligatori, con riguardo alle violazioni constatate nell’anno 2002. Difatti, ai sensi del combinato disposto dei commi 54 e 94 della legge n. 247/2007, a decorrere dal 1o gennaio 2008, gli uffici dell’Agenzia delle entrate devono procedere all’irrogazione delle sanzioni in questione, anche con riferimento alle violazioni constatate nell’anno 2002, sulla base della disciplina del decreto legislativo n. 472/1997, relativo alle sanzioni amministrative comminate per violazioni tributarie. L’articolo 20 del citato decreto legislativo prevede che l’atto di irrogazione di sanzioni debba essere notificato entro il termine (previsto a pena di decadenza) del 31 dicembre del quinto anno successivo a quello in cui è avvenuta la violazione. Pertanto, poiché, in base a tale disciplina, per le violazioni constatate nell’anno 2002, i relativi provvedimenti sanzionatori avrebbero dovuto essere notificati entro il termine del 31 dicembre 2007, il comma 1 dell’articolo 7 del decreto legge in esame, prorogando tale termine al 30 giugno 2008, è volto a garantire all’Agenzia delle entrate la possibilità di perfezionare il procedimento di irrogazione delle sanzioni relative alle violazioni constatate entro il 31 dicembre 2002, procedimento che altrimenti rischia in alcuni casi di non poter essere concluso per il maturare della decadenza.
Il successivo comma 2 dell’articolo 7 proroga al 30 settembre 2008 il termine per la regolarizzazione dei rapporti di lavoro irregolari in base alla specifica disciplina di cui alla legge 27 dicembre 2006, n. 296 (legge finanziaria 2007), previsto originariamente per il 30 settembre 2007 dall’articolo 1, comma 1192, della medesima legge finanziaria. Ricorda che l’articolo 1, commi da 1192 a 1201, della legge n. 296 del 2006 ha dettato misure volte a favorire l’emersione del lavoro irregolare, sulla base di accordi aziendali o territoriali, concedendo al datore di lavoro che procede alla regolarizzazione di rapporti di lavoro agevolazioni relative al versamento dei contributi previdenziali e dei premi assicurativi pregressi e, appunto, fissando il termine del 30 settembre 2007 ai fini della presentazione della relativa istanza all’INPS da parte dei datori di lavoro interessati a procedere a tale regolarizzazione. A tale riguardo, fa presente che non appare chiara la motivazione della proroga ivi prevista, atteso altresì che tale proroga produce effetti anche sul termine di prescrizione per i periodi di mancata contribuzione, di cui al comma 1195 dell’articolo 1 della richiamata legge finanziaria.
Il comma 3 dispone il trasferimento delle funzioni del Comitato per l’emersione del lavoro non regolare, di cui all’articolo 78 della legge 23 dicembre 1998, n. 448, con le relative risorse finanziarie, alla Cabina di regia nazionale di coordinamento di cui all’articolo 1, comma 1156, lettera a), della legge 27 dicembre 2006, n. 296 (legge finanziaria 2007). Più specificamente, si prevede che il citato Comitato continuerà a svolgere la sua attività fino al 31 gennaio 2008; dopo tale termine le funzioni e le attività del medesimo Comitato saranno appunto trasferite alla richiamata Cabina di regia.
Infine, il comma 4 prevede, fino alla completa attuazione della normativa in materia di socio lavoratore di società cooperative, di cui alla legge 3 aprile 2001, n. 142, in presenza di una pluralità di contratti collettivi della medesima categoria, l’obbligo, per le società cooperative che svolgono attività ricomprese nell’ambito di applicazione degli stessi contratti di categoria, di applicare ai propri soci lavoratori, ai sensi dell’articolo 3, comma 1, della richiamata legge n. 142 del 2001, i trattamenti economici complessivi non inferiori a quelli dettati dai contratti collettivi stipulati dalle organizzazioni datoriali e sindacali comparativamente più rappresentative a livello nazionale nella categoria.
L’articolo 13 stabilisce che ai ricercatori incaricati presso la Scuola superiore dell’economia e delle finanze, in servizio alla data di entrata in vigore del presente decreto, si applica il termine (tre anni dall’immissione in ruolo) per il giudizio di conferma a cui sono soggetti i ricercatori universitari, ai sensi dell’articolo 31, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica n. 382/1980, ferma restando per i medesimi ricercatori la facoltà di partecipare alle procedure di trasferimento ordinarie bandite dalle università per la relativa qualifica.
L’articolo 24 reca disposizioni concernenti il personale dei Ministeri del commercio internazionale e della salute. In primo luogo, l’articolo in esame proroga fino al 31 dicembre 2010 il termine previsto per l’autorizzazione del Ministero del commercio internazionale ad avvalersi del personale assunto a tempo determinato successivamente all’espletamento di concorsi per titoli ed esami e che risulti in servizio alla data del 28 settembre 2007. La proroga dei contratti consente al Ministero di fronteggiare le esigenze legate alle proprie funzioni istituzionali, con particolare riferimento alle azioni svolte in favore dell’internazionalizzazione delle imprese e alla promozione del made in Italy. Inoltre l’articolo 24 proroga, fino al 31 dicembre 2009, il rapporto di lavoro del personale medico assunto a tempo determinato dal Ministero della salute ai sensi dell’articolo 12, comma 2, della legge 16 dicembre 1999, n. 494 recante «Disposizioni temporanee per agevolare gli interventi ed i servizi di accoglienza del Grande Giubileo dell’anno 2000», già oggetto di successive proroghe ad opera di diversi interventi normativi. A tale proposito la relazione illustrativa al disegno di legge evidenzia che la disposizione si rende necessaria ed indispensabile poiché tutte le previsioni normative già intervenute, nonché quelle in corso di definizione, relative alle procedure di stabilizzazione del personale precario della pubblica amministrazione, non possono estendersi al personale medico del Ministero della salute, costituito da 16 unità di elevata professionalità: la mancata proroga dei relativi rapporti di lavoro (scaduti il 31 dicembre 2007), oltre che pregiudicare gli interessati, inficerebbe il proseguimento della specifica attività svolta dagli stessi che, nel tempo, hanno acquisito una elevata professionalità, nell’interesse del Ministero della salute per lo svolgimento dei propri compiti istituzionali.
L’articolo 25 proroga al 31 dicembre 2008 l’applicazione del comma 132 della legge n. 311/2004 (legge finanziaria 2005), il quale vieta, salvo diversa determinazione della Presidenza del Consiglio dei ministri – Dipartimento della funzione pubblica, per il triennio 2005-2007, a tutte le pubbliche amministrazioni di adottare provvedimenti di estensione di decisioni giurisdizionali in materia di personale con forza di giudicato o comunque divenute esecutive.
L’articolo 46 reca disposizioni in favore dei soggetti inabili. In particolare, vengono inseriti quattro commi (dal comma 1-bis al comma 1-quinquies) all’articolo 8 della legge 12 giugno 1984, n. 222, recante la definizione di inabilità ai fini della spettanza di prestazioni previdenziali. Con il nuovo comma 1-bis del citato articolo 8 si stabilisce che l’attività svolta con finalità terapeutica dai figli riconosciuti inabili – la quale, ai sensi del successivo nuovo comma 1-quater, deve essere accertata dall’ente erogatore della pensione ai superstiti, e cioè dall’INPS – secondo la definizione di cui al richiamato comma 1, con orario non superiore alle 25 ore settimanali, presso le cooperative sociali di cui alla legge 8 novembre 1991, n. 381, o presso datori di lavoro che assumono i predetti soggetti con convenzioni di integrazione lavorativa, di cui all’articolo 11 della legge 12 marzo 1999, n. 68, non preclude il conseguimento dei trattamenti pensionistici ai superstiti, di cui all’articolo 22, comma 1, della legge 21 luglio 1965, n. 903. La norma in esame è volta sostanzialmente ad escludere i soggetti inabili che svolgono attività lavorativa con finalità terapeutica dall’applicazione della disciplina vigente secondo cui il trattamento pensionistico di reversibilità a favore di figli maggiorenni viene revocato nel caso in cui il soggetto in questione svolga attività lavorativa. Il successivo nuovo comma 1-ter prevede che l’importo del trattamento economico corrisposto dai datori di lavoro ai soggetti di cui al precedente comma non possa essere inferiore al trattamento minimo delle pensioni a carico dell’assicurazione generale obbligatoria per l’invalidità, la vecchiaia ed i superstiti, incrementato del 30 per cento. Il comma 1-quinquies provvede quindi alla copertura finanziaria degli oneri derivanti dall’articolo 46, quantificati in 1,2 milioni di euro annui a decorrere dal 2008.
L’articolo 50, ai commi da 3 a 7, dispone che, a decorrere dal 15 settembre 2007, ai fini del riconoscimento dell’assegno sociale e della pensione sociale, non rilevino, per la determinazione dei relativi limiti di reddito, gli assegni vitalizi previsti per i perseguitati politici e razziali dall’articolo 1 della legge n. 791/1980 e dall’articolo 1 della legge n. 96/1955.
Infine, l’articolo 51 prevede che le risorse di cui all’articolo 1, comma 758, della legge finanziaria 2007, relative al Fondo per l’erogazione ai lavoratori dipendenti del settore privato dei trattamenti di fine rapporto, destinate al finanziamento degli interventi previsti all’elenco 1 della medesima legge, siano versate dall’INPS all’apposito capitolo n. 3331 dell’entrata del bilancio dello Stato.
Conclude, riservandosi di formulare la proposta di parere, tenendo conto anche del dibattito che potrà seguire la relazione.
Gianni PAGLIARINI, presidente, nessuno chiedendo di intervenire, rinvia il seguito dell’esame ad altra seduta.
Scioglimento dei consigli comunali e provinciali per fenomeni di infiltrazione di tipo mafioso.
Testo unificato C. 1134 e abb.
(Parere alla I Commissione).
(Esame e rinvio).
La Commissione inizia l’esame del provvedimento.
Gloria BUFFO (SDpSE), relatore, precisa che la Commissione è chiamata ad esprimere il parere – alla I Commissione Affari costituzionali – sul testo unificato delle proposte di legge C. 1134 Nespoli, C. 1664 Marone, C. 1679, C. 1777 Romano, C. 2014 Lumia, C. 2072 D’Alia, C. 2129 Forgione, C. 2175 D’Ippolito Vitale e C. 2223 Tuccillo, recante disposizioni in materia di rinnovo dei consigli comunali e provinciali sciolti per fenomeni di infiltrazione di tipo mafioso, come risultante dagli emendamenti approvati dalla Commissione di merito.
Tale testo modifica le norme vigenti in materia di scioglimento dei consigli comunali e provinciali soggetti a condizionamenti ed infiltrazioni di tipo mafioso o similare, nonché in materia di responsabilità dei dipendenti delle amministrazioni pubbliche. Si tratta quindi di un provvedimento particolarmente rilevante e delicato, se si considera la possibilità che organizzazioni criminali di tipo mafioso affianchino, alla tradizionale strategia collusiva, forme di rappresentanza diretta all’interno delle istituzioni locali.
Passando all’illustrazione del contenuto del testo unificato, fa presente che gli articoli da 1 a 5 recano modifiche al testo unico delle leggi sugli ordinamenti degli enti locali di cui al decreto legislativo n. 267 del 2000.
In particolare, l’articolo 1 sostituisce l’articolo 143 del predetto testo unico, disciplinando lo scioglimento dei consigli comunali e provinciali, nel caso in cui si registrino fenomeni di infiltrazione e di condizionamento di tipo mafioso o similare, tali da determinare un’alterazione del procedimento di formazione della volontà di tali organi, compromettendo il buon andamento o l’imparzialità delle amministrazioni. Si prevede che lo scioglimento sia disposto con decreto del Presidente della Repubblica, su proposta del Ministro dell’interno, previa deliberazione del Consiglio dei ministri, entro tre mesi dalla trasmissione della relazione predisposta dalla Commissione di indagine prefettizia nominata dal prefetto competente per territorio, la quale svolge i propri accertamenti in materia, riferendo le proprie conclusioni al prefetto stesso.
La disposizione regola anche il caso in cui i predetti fenomeni di infiltrazione si riferiscano al segretario comunale o provinciale, al direttore generale, ai dirigenti o dipendenti dell’ente. In tale contesto si prevede altresì che, a decorrere dalla pubblicazione del decreto di scioglimento siano risolti gli incarichi a contratto in essere presso l’ente, gli incarichi di revisione dei conti ed i rapporti di consulenza e collaborazione coordinata e continuativa, salvo il caso in cui tali rapporti ed incarichi non siano stati rinnovati dalla Commissione straordinaria prevista dall’articolo 144 del testo unico. Inoltre, si prevede che, anche nei casi in cui non sia stato disposto lo scioglimento e la relazione prefettizia rilevi comunque la sussistenza di elementi di infiltrazione e di condizionamento con riferimento al segretario comunale o provinciale, al direttore generale, ai dirigenti o ai dipendenti dell’ente, sia adottato, su proposta del prefetto, ogni provvedimento utile a far cessare immediatamente il pregiudizio, ivi inclusi la sospensione dall’impiego del dipendente, la destinazione ad altro ufficio o ad altra mansione con conseguente obbligatorio avvio del procedimento disciplinare. La disposizione stabilisce inoltre la durata degli effetti del decreto di scioglimento, che potrà protrarsi fino ad un massimo di 24 mesi, nonché la data delle elezioni per il rinnovo dei consigli sciolti, introducendo altresì il divieto di candidarsi per gli amministratori responsabili delle condotte che hanno causato lo scioglimento.
L’articolo 2 sostituisce l’articolo 144 del testo unico delle leggi sull’ordinamento degli enti locali, prevedendo, in caso di scioglimento, la nomina di una Commissione straordinaria per la gestione dell’ente, nonché l’istituzione, presso il Ministero dell’interno, di un Comitato di sostegno e monitoraggio sull’azione delle predette commissioni straordinarie e sui comuni che siano ritornati alla gestione ordinaria. La disposizione disciplina inoltre i requisiti dei Commissari straordinari.
L’articolo 3 sostituisce l’articolo 145 del citato testo unico degli enti locali, disciplinando la gestione straordinaria degli enti sottoposti a scioglimento. In particolare si prevede che, previo accertamento, la Commissione straordinaria rimuova le situazioni di infiltrazione o di condizionamento con riferimento agli appalti di lavori o servizi, all’affidamento in concessione di servizi pubblici locali, al rilascio di permessi o autorizzazioni, nonché ai conferimenti di incarichi professionali, anche mediante annullamento o revoca di provvedimenti e recesso da contratti. In tale contesto si prevede che, in casi di urgenza, la Commissione possa stipulare contratti di forniture a trattativa privata, anche in deroga alle norme di contabilità pubblica. La disposizione prevede altresì che il prefetto possa disporre, anche in deroga alle norme vigenti, l’assegnazione temporanea di personale di altre amministrazioni, in posizione di comando o di distacco. A tale personale spetta un compenso mensile lordo proporzionato alle prestazioni da rendere, stabilito dal prefetto in misura non superiore al cinquanta per cento, elevato all’ottanta per cento nei comuni con popolazione inferiore a cinquemila abitanti, del compenso spettante a ciascuno dei componenti della commissione straordinaria, nonché, ove dovuto, il trattamento economico di missione stabilito dalla legge per i dipendenti dello Stato in relazione alla qualifica funzionale posseduta nell’amministrazione di appartenenza. Tali competenze sono a carico dello Stato e sono corrisposte dalla prefettura, sulla base di idonea documentazione giustificativa, sugli accreditamenti emessi.
Il testo unificato prevede inoltre che il prefetto vigili sul corretto esercizio del mandato da parte della Commissione straordinaria, e possa proporre al Ministro dell’interno la sostituzione della Commissione o di singoli componenti nel caso di gravi irregolarità.
L’articolo 4 sostituisce l’articolo 146 del testo unico degli enti locali, stabilendo che le disposizioni di cui agli articoli 143, 144 e 145, sostituiti dal provvedimento, si applichino anche alle città metropolitane, alle comunità montane, alle comunità isolane, alle unioni di comuni, ai consorzi di comuni e province, a tutti gli organi delle aziende sanitarie locali ed ospedaliere, alle aziende speciali ed ai consigli circoscrizionali. L’articolo disciplina anche la fattispecie di collegamenti con la criminalità organizzata di tipo mafioso riferibili a società partecipate dagli enti locali.
L’articolo 5 inserisce un nuovo comma 2-bis all’articolo 94 del testo unico degli enti locali, attribuendo al prefetto il compito di vigilare sull’applicazione delle disposizioni in materia di responsabilità disciplinare del personale delle amministrazioni locali, prevedendo, in caso di inerzia o ritardo delle amministrazioni di appartenenza, la possibilità, per il prefetto stesso, di adottare il provvedimento di sospensione del dipendente, ovvero di avviare il procedimento disciplinare.
L’articolo 6 istituisce, presso il Ministero dell’interno, un Nucleo per il supporto tecnico alle amministrazioni locali, al quale è attribuito il compito di svolgere, negli enti locali nei quali sia stato adottato il decreto di scioglimento dei relativi consigli, su richiesta di questi ultimi, per un periodo di due anni successivi alla conclusione della gestione straordinaria, le procedure per l’acquisizione di beni e servizi, le procedure concorsuali per l’accesso ai pubblici impieghi e per la progressione di carriera.
Gli articoli 7 ed 8 apportano modifiche alla legge n. 97 del 2001. In particolare, l’articolo 7 sostituisce il comma 1 dell’articolo 3 della predetta legge n. 97 in materia di trasferimento del dipendente di amministrazioni o enti pubblici, ovvero a prevalente partecipazione pubblica, nei confronti del quale è stato disposto il rinvio a giudizio per peculato, malversazione, concussione, corruzione, associazione di tipo mafioso, associazione finalizzata al traffico di sostanze stupefacenti, produzione, traffico e detenzione di sostanze stupefacenti, fabbricazione, importazione, esportazione, vendita o cessione di armi, per favoreggiamento commesso in relazione a taluno dei predetti reati, per altri delitti commessi con abuso dei poteri o con violazione dei doveri inerenti alla pubblica funzione o al pubblico servizio. In tali casi il dipendente interessato è trasferito dall’amministrazione di appartenenza ad un ufficio diverso da quello in cui prestava servizio al momento del fatto, con attribuzione di funzioni corrispondenti, per inquadramento, mansioni e prospettive di carriera, a quelle svolte in precedenza. L’amministrazione di appartenenza può anche procedere al trasferimento di sede, o alla attribuzione di un incarico differente da quello già svolto dal dipendente, in presenza di evidenti motivi di opportunità circa la permanenza del dipendente nell’ufficio.
L’articolo 8 sostituisce il comma 4 dell’articolo 5 della predetta legge n. 97, prevedendo che, nel caso di sentenza penale irrevocabile di condanna nei confronti dei dipendenti, l’amministrazione di appartenenza debba avviare, o riprendere, nel caso in cui esso sia stato in precedenza sospeso, il procedimento disciplinare entro 30 giorni dalla ricezione della sentenza, e che il predetto procedimento deve concludersi entro 90 giorni dal suo inizio o dalla sua ripresa.
L’articolo 9 aggiunge due nuovi commi all’articolo 1-septies del decreto-legge n. 629 del 1982, recante disposizioni per il coordinamento della lotta contro la mafia. In particolare, si prevede che, nel caso in cui il Ministro dell’interno o i prefetti comunichino elementi circa collegamenti con la criminalità di tipo mafioso le amministrazioni destinatarie delle comunicazioni non possono rilasciare licenze, autorizzazioni o concessioni in materia di armi e di svolgimento di attività economiche, nonché titoli abilitativi alla conduzione di mezzi ed al trasporto di persone e cose, stipulare, approvare o autorizzare contratti o subcontratti, rilasciare o consentire concessioni o erogazioni, né adottare procedimenti diversi da quelli sopraindicati.
L’articolo 10 inserisce un nuovo comma 3-bis nell’articolo 65 del decreto legislativo n. 165 del 2001, recante norme generali sull’ordinamento del lavoro presso amministrazioni pubbliche. In particolare si prevede che, anche qualora tale sanzione non sia definita dai contratti collettivi di lavoro, l’amministrazione di appartenenza provvede al licenziamento senza preavviso del dipendente nei cui confronti sia stata accertata la sussistenza di collegamenti diretti o indiretti con la criminalità di tipo mafioso o similare ovvero di forme di condizionamento tali da compromettere, il buon andamento e l’imparzialità dell’azione dell’amministrazione stessa. In tale contesto si prevede, anche in deroga ai contratti collettivi di lavoro che il procedimento disciplinare per i fatti sopra indicati non sia sospeso in presenza di un procedimento penale pendente per i medesimi fatti.
L’articolo 11, comma 1, prevede che le disposizioni della legge si applichino anche alle procedure di scioglimento dei consigli comunali o provinciali in corso alla data della sua entrata in vigore. Inoltre il comma 2 abroga il comma 9 dell’articolo 10 del decreto del Presidente della Repubblica n. 252 del 1998, nonché il comma 715 dell’articolo 1 della legge n. 296 del 2006, in materia di risoluzione degli incarichi dirigenziali, di revisore dei conti e dei rapporti di consulenza in caso di scioglimento dei consigli comunali e provinciali. L’articolo 12 reca la copertura finanziaria degli oneri recati dalla legge, valutati in 1 milione di euro annui.
Conclude, riservandosi di formulare una proposta di parere, tenendo conto anche del dibattito che seguirà la relazione introduttiva.
Gianni PAGLIARINI, presidente, nessuno chiedendo di intervenire, rinvia il seguito dell’esame ad altra seduta
Disposizioni per l’erogazione di un assegno di solidarietà ai cittadini anziani residenti all’estero.
Nuovo testo C. 3008 e abb.
(Parere alla XII Commissione).
(Esame e rinvio).
La Commissione inizia l’esame del provvedimento.
Amalia SCHIRRU (PD-U), relatore, osserva che la Commissione è chiamata ad esprimere, anche ai fini dell’eventuale trasferimento alla sede legislativa, il parere – alla XII Commissione (Affari sociali) – sul testo del progetto di legge C. 3008, adottato come testo base e modificato nel corso dell’esame in sede referente.
Il nuovo testo, costituito da tre articoli, reca disposizioni volte ad introdurre un assegno di solidarietà per i cittadini italiani anziani residenti all’estero.
La relazioni illustrativa del progetto di legge originario chiarisce che l’introduzione di un assegno di solidarietà è «una delle richieste più pressanti avanzate dalle nostre comunità all’estero, richiesta ribadita dal Consiglio generale degli italiani all’estero; inoltre è stata sostenuta da una raccolta di firme di 50.000 cittadini e cittadine, promossa dai patronati».
In dettaglio, l’articolo 1 prevede la corresponsione di un assegno mensile di solidarietà, pari a 123 euro ai cittadini italiani ultrasessantacinquenni residenti all’estero che si trovano in condizioni di disagio socio-economico. L’erogazione è assicurata dall’INPS (Istituto nazionale di previdenza sociale) per dodici mensilità annuali. Si stabilisce, altresì, che l’assegno è erogato di diritto in quote crescenti per un importo pari a 90 euro il primo anno, a 106,5 euro il secondo anno e a 123 euro a regime.
Sono considerati in condizioni socio-economiche disagiate i cittadini non coniugati con reddito personale annuo, dichiarato nell’anno precedente, inferiore a 3.000 euro ed i cittadini coniugati, il cui reddito personale annuo, cumulato con quello del coniuge, risulti inferiore a 5.000 euro. Secondo la relazione illustrativa del progetto di legge originario, iparametri reddituali «sono stati individuati sulla base della media dei redditi dei Paesi a medio e basso indice di sviluppo indicati nell’Human Development Report 2006». I suddetti limiti di reddito sono maggiorati di 1.000 euro per ogni soggetto a carico del beneficiario con esso convivente, ove si tratti di minore di anni diciotto o di persona totalmente invalida e sprovvista di reddito.
Ai fini del computo del reddito per la percezione dell’assegno, sono considerati i redditi di qualsiasi natura, escluso il reddito derivante dalla proprietà dell’immobile adibito ad abitazione principale del beneficiario dell’assegno di solidarietà.
Per quanto concerne la procedura di accertamento del reddito, il testo in esame precisa che nella valutazione delle condizioni socio-economiche disagiate si tiene conto sia del reddito, sia di una parametrazione finalizzata a valutare l’effettivo potere d’acquisto del beneficiario nel territorio di residenza. Ai fini di tale parametrazione, con decreto del Ministro degli affari esteri, di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze, è definito sulla base degli indici PPPs (Purchasing Power Parities) Eurostat e OCSE, il coefficiente di conversione della parità di potere d’acquisto, allo scopo di determinare il numero di unità di moneta locale necessario per l’acquisto sul mercato locale della stessa quantità di beni e servizi acquistabili sul mercato statunitense con un dollaro. Inoltre, i redditi prodotti all’estero rilevanti per la valutazione dei requisiti reddituali sono accertati sulla base di certificazioni rilasciate dalla competente autorità estera.
Il nuovo testo dell’articolo 1 prevede poi che, a decorrere dall’anno 2008, le risorse derivanti da revoche dei trattamenti pensionistici erogati ai cittadini italiani residenti all’estero, conseguenti al decesso del beneficiario, sono iscritte all’entrata del bilancio dello Stato per essere riassegnate, a titolo di trasferimento, all’Istituto nazionale della previdenza sociale. In fase di prima applicazione, per l’anno 2008, l’assegno di solidarietà è quindi erogato fino a concorrenza delle risorse derivanti dalle revoche. A decorrere dall’anno 2009, invece, lo stanziamento per l’erogazione dell’assegno è determinato annualmente dalla legge finanziaria. Il nuovo testo dell’articolo 1 precisa inoltre che l’assegno di solidarietà non è cumulabile con altri eventuali aiuti economici erogati dallo Stato italiano.
L’articolo 1-bis del nuovo testo stabilisce che i soggetti che percepiscono l’assegno di solidarietà, senza averne i requisiti, sono tenuti alla restituzione della somma indebitamente percepita. Spetta all’Istituto nazionale di previdenza sociale, anche avvalendosi delle strutture degli istituti di patronato presenti all’estero, la verifica della sussistenza dei requisiti necessari per la percezione del citato assegno di solidarietà.
L’articolo 2 reca la copertura finanziaria: all’onere derivante dall’attuazione delle nuove norme, pari a 58,4 milioni di euro per il 2007, a 69,2 milioni di euro per il 2008 e ad 80 milioni di euro a decorrere dall’anno 2009, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2007-2009, nell’ambito dell’unità previsionale di base di parte corrente «Fondo speciale» dello stato di previsione del Ministero dell’economia e delle finanze per l’anno 2007, allo scopo parzialmente utilizzando l’accantonamento relativo al medesimo Ministero.
Conclude, riservandosi di formulare una proposta di parere anche tenendo conto del dibattito che seguirà la relazione introduttiva.
Gianni PAGLIARINI, presidente, nessuno chiedendo di intervenire, rinvia il seguito dell’esame ad altra seduta
La seduta termina alle 13.30.
Martedì 15 gennaio 2008. – Presidenza del presidente Gianni PAGLIARINI.
La seduta comincia alle 13.30.
D.L. 250/2007: Disposizioni urgenti in materia di contrattazione collettiva.
C. 3326 Governo.
(Esame e rinvio).
La Commissione inizia l’esame del provvedimento.
Ivano MIGLIOLI (PD-U), relatore, osserva che il decreto-legge n. 250 del 2007, all’esame in sede referente, reca disposizioni urgenti relative a specifici aspetti in materia di contrattazione collettiva.
La scelta dello strumento del decreto- legge nasce dall’urgenza del provvedimento, considerato che, attraverso esso si contribuisce alla stipula del contratto collettivo nazionale del lavoro del settore pulizie che riguarda 500.000 lavoratori, 30.000 imprese, scaduto da trenta mesi (articolo 1), nonchè si garantisce l’attività e il buon funzionamento delle prestigiose fondazioni lirico-sinfoniche operanti nel nostro paese (articolo 2).
In particolare, precisa che l’articolo 1 reca disposizioni relative ai lavoratori impiegati in imprese di pulizia nel caso di cessazione e cambio nell’assegnazione di un appalto di servizio, dando attuazione all’impegno assunto dal Governo il 19 dicembre scorso nei confronti delle organizzazioni sindacali (CGIL, CISL,UIL) datoriali (Confindustria, Confapi) e del settore delle cooperative (Lega Coop, Confcooperative, Associazione Generale Cooperative Italiane), volto a favorire e consentire la stipula del contratto collettivo nazionale del settore. L’impegno assunto dal Governo è volto a prevedere l’esclusione dell’applicazione della legge n. 223 del 1991 in materia di licenziamenti collettivi per il personale al quale si applica la clausola sociale prevista dall’articolo 4 del contratto collettivo nazionale del lavoro (cessazione di appalto). L’urgenza della disposizione di cui all’articolo1 del decreto legge in esame discende dunque dalla attuazione di tale impegno e dalla necessità di predisporre una disciplina transitoria in attesa della completa definizione della normativa relativa alla tutela dei lavoratori dipendenti da imprese del settore dei servizi di pulizia. La norma ha quindi l’obiettivo di favorire la piena occupazione di tali lavoratori, di rendere meno complessa la procedura di acquisizione del personale, favorendo la ricollocazione presso l’impresa subentrante, e, allo stesso tempo, di assicurare il mantenimento del medesimo trattamento economico-normativo complessivo per i lavoratori.
In particolare si dispone che, nel caso in cui il personale già impiegato nell’appalto sia acquisito dal nuovo appaltatore subentrante, non si applicano le disposizioni di cui all’articolo 24 della legge n. 223 del 1991, in materia di licenziamenti collettivi, per i lavoratori riassunti dall’impresa subentrante con le condizioni economiche e normative previste dai contratti collettivi nazionali di settore stipulati dai sindacati comparativamente più rappresentativi o a seguito di accordi collettivi stipulati con i medesimi sindacati.
Ricorda che la legge n. 223 del 1991 prevede una apposita procedura ai fini della collocazione in mobilità dei lavoratori. Ai sensi dell’articolo 4, le aziende prima di effettuare il licenziamento devono seguire una particolare procedura di riduzione del personale che si conclude con la messa in mobilità dei lavoratori licenziati. Analoga procedura deve essere seguita qualora si verifichi la fattispecie del licenziamento collettivo. Qualora sia assente il requisito quantitativo o quello temporale si applica invece la disciplina sui licenziamenti individuali per giustificato motivo oggettivo. Una procedura farraginosa, non sempre trasparente che ha generato problemi interpretativi e procedure non sempre limpide.
Sottolinea che, in attuazione dell’accordo tra le parti, l’articolo 1 del decreto legge, per le imprese del settore dei servizi di pulizia che riducono il proprio personale alla scadenza dei relativi contratti di appalto a causa dell’aggiudicazione del servizio di pulizia ad un’altra impresa, subordina l’esclusione dell’applicazione della disciplina in materia di licenziamenti collettivi a specifiche garanzie per i lavoratori, cioè al fatto che gli stessi lavoratori siano riassunti dall’impresa subentrante con l’applicazione delle stesse condizioni economiche e normative previste dalla contrattazione collettiva. In un settore, quale quello delle pulizie caratterizzato dalla produzione di servizi tramite contratti di appalto che hanno frequenti cambi di gestione fra le imprese con conseguente risoluzione dei contratti di lavoro da parte delle imprese cedenti e assunzioni ex novo da parte delle imprese subentranti, la norma in esame consente una procedura più snella, un più rapido riassorbimento del personale, un’invarianza di trattamento economico e normativo, e dunque maggiori tutele, con conseguente garanzia di maggiore trasparenza negli appalti a vantaggio delle imprese «corrette».
L’articolo 2 reca modifiche alla disciplina in materia di contrattazione collettiva, sostituendo e modificando la normativa vigente (articolo 3-ter, comma 5, del D.L n. 7/2005), per il personale delle prestigiose fondazioni lirico-sinfoniche. Precisa che tali fondazioni sono quattordici in tutto il Paese e i lavoratori interessati sono circa settemila. La disposizione in esame nasce dalla necessità di garantire il buon funzionamento delle fondazioni lirico-sinfoniche anche nelle more della stipula dei contratti integrativi aziendali, ed è conseguente ad un accordo sottoscritto il 27 novembre scorso tra il Ministero dei beni e attività culturali, il Presidente delle associazioni delle fondazioni lirico-sinfoniche e i segretari nazionali di categoria della CGIL, CISL, UIL, CISAL, in cui, tra l’altro, si prevede il riavvio del tavolo di contrattazione nazionale e la possibilità di accordi di secondo livello, nonché l’impegno del Governo alla modifica dell’attuale quadro normativo. Ricorda che tale accordo ha portato alle sospensioni delle iniziative di mobilitazione a suo tempo programmate dalle organizzazioni sindacali ed ha consentito la continuità nella gestione delle fondazioni stesse con il proseguimento delle attività che danno lustro e prestigio al nostro Paese.
Sottolinea come l’articolo 2 del decreto-legge in esame recepisce e traduce in atto normativo il richiamato accordo, in primo luogo modificando l’articolo 3-ter del decreto-legge n. 7/2005, (così detta «legge Asciutti») che ha rivisto la disciplina per la contrattazione in materia di fondazioni lirico sinfoniche. In particolare, per quanto riguarda la disciplina della contrattazione integrativa per il personale delle medesime fondazioni, il comma 5 del citato articolo 3-ter prevedeva che le risorse finanziarie destinate da ciascuna fondazione per il contatto integrativo aziendale non potessero essere superiori al 20 per cento dell’importo stabilito per il contratto collettivo nazionale. Inoltre il rinnovo dei contratti integrativi aziendali in essere (alla data di entrata in vigore della legge di conversione del decreto-legge in questione) era consentito solo dopo la stipula del nuovo contratto collettivo nazionale e si disponeva che le clausole o gli istituti contrastanti con le previsioni del comma 4 – secondo cui i contratti integrativi aziendali devono limitarsi a trattare materie stabilite dal contratto collettivo nazionale entro i limiti da questo posti e non possono derogare dai vincoli di bilancio – o con le disposizioni del nuovo contratto collettivo nazionale, non potessero essere applicati e dovessero essere di nuovo contrattati tra le parti: si trattava, quindi, di una norma con vincoli eccessivi che, di fatto, ha impedito la contrattazione di secondo livello e di cui si sollecita da tempo una modifica.
La nuova formulazione del comma 5 introdotta dal decreto-legge in esame reca, in primo luogo, una novità rilevante rispetto alla precedente disciplina, in quanto prevede la possibilità di concedere, nelle more della stipula dei contratti integrativi aziendali, anticipazioni economiche ai dipendenti delle fondazioni in condizione di equilibrio economico-finanziario, da riassorbirsi con la successiva stipula dei contratti integrativi aziendali. Viene precisato inoltre che tali anticipazioni economiche possono essere concesse solamente a condizione che siano accertati rilevanti aumenti della produttività. Le anticipazioni economiche in questione sono concesse con apposita delibera del consiglio di amministrazione, sottoposta al vaglio del collegio dei revisori ai fini della verifica della compatibilità economica.
Il nuovo comma 5 inoltre reca modifiche alla disciplina relativa alla contrattazione integrativa aziendale a regime. Al riguardo – facendo venir meno la precedente disciplina che fissava limiti rigidi con riferimento alla risorse utilizzabili per la stipula dei contratti integrativi aziendali – si prevede che il consiglio di amministrazione individui con apposita delibera le risorse necessarie per stipulare i contratti integrativi aziendali nel rispetto del pareggio di bilancio. Tale delibera viene poi sottoposta alla verifica, da parte del collegio dei revisori, della compatibilità con il conto economico e del rispetto dei principi in materia di contratti integrativi aziendali contenuti nel comma 4 dell’articolo 3-ter del decreto-legge n. 7/2005. Inoltre, la disposizione reca la previsione – analoga a quella già contenuta nel previgente comma 5 – per cui i contratti integrativi aziendali in essere alla data di entrata in vigore del decreto-legge in esame possono essere rinnovati solo successivamente alla stipulazione del nuovo contratto collettivo nazionale di lavoro. Infine, si dispone che le delibere del consiglio di amministrazione indicate dal comma in esame (relative, rispettivamente, alla concessione di anticipazioni economiche e alla individuazione delle risorse necessarie per la contrattazione integrativa), corredate del parere del collegio dei revisori, siano trasmesse al Ministero per i beni e le attività culturali ed al Ministero dell’economia e delle finanze.
Conclude, evidenziando come la disposizione di cui all’articolo 2 sia da ritenere una disposizione apprezzabile, richiesta e sollecitata sia dai sindacati che dalle fondazioni perché essa, modificando in alcune parti e integrando in altre la precedente normativa, permetterà un naturale svolgimento della contrattazione collettiva, sia a livello nazionale che per le singole fondazioni nel secondo livello contrattuale, e consentirà alle parti di ricercare, pure col vincolo del pareggio di bilancio, regole innovative, correlate a elementi di produttività e di redditività e dunque consentirà di concorrere ad un buon funzionamento delle fondazioni stesse, garantendo un equilibrio economico gestionale e, nel contempo, una autonomia contrattuale. La disposizione permette così di dare alle fondazioni il riconoscimento delle professionalità, delle qualità in un comparto che può e deve costituire un orgoglio per il nostro Paese e vedere un ulteriore crescita della partecipazione e dell’affetto del pubblico.
Precisa infine che dall’attuazione del decreto legge in esame non derivano nuovi e maggiori oneri a carico del bilancio dello Stato.
Gianni PAGLIARINI, presidente, nessuno chiedendo di intervenire, rinvia il seguito dell’esame ad altra seduta
La seduta termina alle 13.40.
Martedì 15 gennaio 2008. – Presidenza del presidente Gianni PAGLIARINI. – Interviene il sottosegretario di Stato per il lavoro e la previdenza sociale, Rosa Rinaldi.
La seduta comincia alle 20.
D.L. 250/2007: Disposizioni urgenti in materia di contrattazione collettiva.
C. 3326 Governo.
(Seguito dell’esame e rinvio).
La Commissione prosegue l’esame del provvedimento, rinviato nella seduta antimeridiana.
Gianni PAGLIARINI, presidente, nessuno chiedendo di intervenire, dichiara concluso l’esame preliminare. Ricorda che, come convenuto nell’Ufficio di presidenza, integrato dai rappresentanti dei gruppi, il termine per la presentazione di emendamenti al provvedimento in esame è fissato alle ore 21 della giornata odierna.
La seduta termina alle 20.05.


























