La Naspi (indennità di disoccupazione) spetta anche ai detenuti che hanno prestato attività lavorativa per l`amministrazione penitenziaria. Dopo la sentenza del Tribunale di Milano del novembre 2021 e quella di Busto Arsizio del luglio 2023, a ribadirlo ulteriormente una nuova sentenza del Tribunale di Milano che ha accolto il ricorso di un lavoratore detenuto seguito dalla Cgil di Milano. Lo riferisce il sindacato.
Nello specifico, la persona, detenuta a San Vittore dal settembre 2020 al settembre 2021, quando è stata ammessa alla misura alternativa della detenzione domiciliare, aveva lavorato prima come imbianchino e poi come inserviente di cucina. Il Tribunale ha stabilito, sottolinea la Cgil di Milano, che qualunque sia la ragione della disoccupazione involontaria, per esempio la cessazione dello stato di detenzione del detenuto o invece l`avvicendamento al lavoro previsti da regolamenti penitenziari, comunque si realizza quello stato di disoccupazione involontaria che giustifica la concessione dell`indennità. Non esistono specifiche previsioni, da parte della legge istitutiva della Naspi, che escludano il riconoscimento della indennità ai detenuti. Nessun fondamento ha quindi la posizione assunta dall`Inps, secondo il quale il lavoro prestato per l`amministrazione penitenziaria ha carattere del tutto peculiare e non può determinare l`accesso all`indennità di disoccupazione.
“Chiediamo che l’Inps torni sui suoi passi e torni a riconoscere, senza la necessità di cause, la Naspi ai detenuti che hanno lavorato alle dipendenze dell`amministrazione penitenziaria”, dice il sindacato.
e.m.