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Il Diario del Lavoro

Quotidiano online del lavoro e delle relazioni industriali

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Home - Camera - Commissione Lavoro, pubblico e privato (Dai Resoconti Sommari)

Commissione Lavoro, pubblico e privato (Dai Resoconti Sommari)

13 Aprile 2023
in Camera

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI
Giovedì 13 aprile 2023.

L’ufficio di presidenza si è riunito dalle 13.30 alle 13.40.

INTERROGAZIONI A RISPOSTA IMMEDIATA
Giovedì 13 aprile 2023. — Presidenza del presidente Walter RIZZETTO. – Interviene il sottosegretario di Stato per il lavoro e le politiche sociali, Claudio Durigon.

La seduta comincia alle 14.

Walter RIZZETTO, presidente, avverte che la pubblicità dei lavori della seduta odierna sarà assicurata anche mediante la trasmissione diretta sulla web-tv della Camera dei deputati.

5-00681 Gribaudo: Sull’intenzione del Governo di far rientrare le funzioni oggi svolte dall’INL all’interno del Ministero del lavoro.

Chiara GRIBAUDO (PD-IDP) illustra l’interrogazione in titolo.

Il sottosegretario Claudio DURIGON risponde all’interrogazione in titolo nei termini riportati in allegato.

Chiara GRIBAUDO (PD-IDP) replicando, si augura che l’attività di ricognizione preannunciata dal Governo tenga conto dei buoni risultati sinora raggiunti dall’INL e prosegua lungo tale strada virtuosa già tracciata dal medesimo Istituto. Auspica altresì che il Governo, piuttosto che ipotizzare interventi discutibili di riforma, intraprenda un confronto positivo, anche con le organizzazioni sindacali, per dare dignità al lavoro svolto dagli ispettori del lavoro, impiegando a tale fine le risorse adeguate.

5-00682 Soumahoro: Sull’individuazione di investitori cui trasferire la proprietà del compendio produttivo ex Whirlpool sito a Napoli.

Aboubakar SOUMAHORO (MISTO) illustra l’interrogazione in titolo.

Il sottosegretario Claudio DURIGON risponde all’interrogazione in titolo nei termini riportati in allegato.

Aboubakar SOUMAHORO (MISTO), replicando, si augura che l’Esecutivo agisca con tempestività per individuare una soluzione che garantisca i livelli occupazionali e produttivi dello stabilimento napoletano in questione, facendo notare che si tratta di assicurare sostegno ad un territorio del Meridione particolarmente in difficoltà. Fa presente che nella prossima settimana si recherà di persona quei territori al fine di monitorare la situazione, invitando il Governo a fare altrettanto per verificare direttamente come essa evolva, nella prospettiva di garantire prospettive occupazionali ai lavoratori interessati.

5-00683 Aiello: Sulle iniziative volte ad ottenere l’autorizzazione della Commissione europea alla proroga dello sgravio contributivo per i datori di lavoro che assumono giovani con meno di 36 anni di età.

Davide AIELLO (M5S) illustra l’interrogazione in titolo.

Il sottosegretario Claudio DURIGON risponde all’interrogazione in titolo nei termini riportati in allegato.

Davide AIELLO (M5S), replicando, fa notare che i ritardi registrati per conseguire l’autorizzazione della Commissione europea in relazione alla proroga delle agevolazioni per i datori di lavoro che assumono giovani con meno di 36 anni di età previste dalla normativa vigente hanno già determinato un danno rilevante ai soggetti interessati. Confida nell’impegno assunto dal Governo su tale versante, auspicando che possa sollecitare la Commissione europea ad esprimersi quanto prima, sbloccando una situazione che rischia di penalizzare i datori di lavoro e i giovani.

5-00684 Giaccone: Sulla tassazione dei pensionati italiani INPS residenti in Bulgaria.

Simone BILLI (LEGA), cofirmatario dell’interrogazione, ne illustra il contenuto.

Il sottosegretario Claudio DURIGON risponde all’interrogazione in titolo nei termini riportati in allegato.

Simone BILLI (LEGA), replicando, si augura una soluzione politica che possa condurre a risolvere le criticità riguardanti l’attuazione della Convenzione bilaterale tra Italia e Bulgaria, in materia di divieto di doppie imposizioni fiscali, evitando che i numerosi italiani residenti in Bulgaria siano penalizzati ingiustamente.

5-00685 Mari: Sulla richiesta dell’INPS della restituzione degli ammortizzatori sociali erogati a lavoratori licenziati illegittimamente e reintegrati in Alitalia e in Air Italy.

Francesco MARI (AVS) illustra l’interrogazione in titolo.

Il sottosegretario Claudio DURIGON risponde all’interrogazione in titolo nei termini riportati in allegato.

Francesco MARI (AVS), replicando, ritiene che la disponibilità manifestata dal Governo rappresenti un segnale importante lanciato in favore dei lavoratori ai quali l’INPS ha ingiustamente richiesto la restituzione degli ammortizzatori sociali percepiti nelle more dell’accertamento giudiziale dell’illegittimità del licenziamento, che ne ha poi determinato il reintegro. Auspica dunque il Governo intraprenda quanto prima una iniziativa a tutela di tali lavoratori, ricordando che questi ultimi, peraltro, dopo essere stati reintegrati, sono nuovamente finiti in cassa integrazione, nel passaggio delle attività da Alitalia a ITA o per la liquidazione di Air Italy.

Walter RIZZETTO, presidente, dichiara concluso lo svolgimento delle interrogazioni a risposta immediata all’ordine del giorno.

La seduta termina alle 14.20.

SEDE REFERENTE
Giovedì 13 aprile 2023. — Presidenza del presidente Walter RIZZETTO.

La seduta comincia alle 14.20.

Disposizioni concernenti la conservazione del posto di lavoro e i permessi retribuiti per esami e cure mediche in favore dei lavoratori affetti da malattie oncologiche, invalidanti e croniche.
C. 153 Serracchiani, C. 202 Comaroli e C. 844 Gatta.
(Esame e rinvio).

La Commissione inizia l’esame del provvedimento.

Walter RIZZETTO, presidente, ricorda che i deputati possono partecipare alla seduta in videoconferenza secondo le modalità stabilite nella riunione della Giunta per il Regolamento.

Andrea GIACCONE (LEGA), relatore, osserva che la Commissione XI Lavoro pubblico e privato inizia oggi l’esame delle proposte di legge recanti disposizioni concernenti la conservazione del posto di lavoro e i permessi retribuiti per esami e cure mediche in favore dei lavoratori affetti da patologie oncologiche, invalidanti o croniche (A.C. 153, A.C. 202 e A.C. 844).
Passa ad illustrare quindi i principali contenuti di tali proposte di legge.
Giova preliminarmente ricordare che nella scorsa legislatura la XI Commissione ha esaminato cinque proposte di legge vertenti su materia analoga (C. 2098, C. 2247, C. 2392, C. 2478 e C. 2540), adottando un testo unificato (T.U. 2098 e abb.), il cui esame in Assemblea ha avuto inizio nel mese di luglio 2022, senza tuttavia concludersi.
Ai sensi dell’articolo 1, comma 1, primo, secondo e terzo periodo, dei tre provvedimenti, è riconosciuto in favore dei lavoratori pubblici e privati affetti da malattie oncologiche, invalidanti o croniche – certificate dal medico di medicina generale o dal medico specialista operante in struttura pubblica o privata convenzionata, che ha in cura il lavoratore, individuate (limitatamente a quelle invalidanti e quelle croniche) con apposito decreto del Ministro della salute – il diritto a richiedere un periodo di congedo, continuativo o frazionato, non superiore a ventiquattro mesi. Tale congedo è compatibile con la concorrente fruizione di altri eventuali benefici, economici o giuridici, e la sua fruizione decorre dall’esaurimento degli altri periodi di assenza giustificata, a qualunque titolo riconosciuti al dipendente (quali, dunque, i periodi di congedo già oggi riconosciuti dalla contrattazione collettiva o da norme di legge in via generale per i casi di malattia e infortunio). Durante il congedo il lavoratore ha diritto alla conservazione del posto di lavoro, non ha diritto alla retribuzione e non può svolgere alcun tipo di attività lavorativa.
Le proposte di legge C. 202 e C. 844 prevedono che tale congedo non sia computato nell’anzianità di servizio né ai fini previdenziali, mentre la proposta di legge C. 153 dispone che esso sia coperto da contribuzione figurativa nella misura di cui all’art. 12 del decreto legislativo n. 15 del 2022, in base al quale tale contribuzione è rapportata alla retribuzione imponibile ai fini previdenziali degli ultimi quattro anni divisa per il numero di settimane di contribuzione e moltiplicata per il numero 4,33 (articolo 1, comma 1, quarto periodo).
Tutte le proposte di legge riconoscono comunque al lavoratore dipendente la possibilità di procedere al riscatto del periodo di congedo mediante versamento dei relativi contributi, calcolati secondo i criteri della prosecuzione volontaria (articolo 1, comma 1, quinto periodo).
Sono poi fatte salve norme di maggiore favore eventualmente previste dai contratti collettivi nazionali di categoria (articolo 1, comma 1, ultimo periodo).
L’articolo 1, comma 3, delle proposte di legge prevede che, al ricorrere delle suddette malattie, la sospensione dell’esecuzione della prestazione dell’attività svolta in via continuativa per il committente da parte del lavoratore autonomo si applichi per un periodo non superiore a trecento giorni per anno solare, in luogo dei 150 giorni previsti in via generale dall’articolo 14 della legge n. 81 del 2017.
L’articolo 1, comma 4, delle tre proposte di legge dispone che, decorso il termine del congedo introdotto dalle medesime, per lo svolgimento della propria attività lavorativa il lavoratore ha accesso prioritario alla modalità di lavoro agile, ove possibile, ai sensi della legge n. 81 del 2017.
La proposta di legge C. 844, all’articolo 2, comma 3, riconosce ai lavoratori dipendenti pubblici e privati affetti da malattie oncologiche, invalidanti o croniche la possibilità di richiedere l’esecuzione del rapporto di lavoro in modalità agile, ove compatibile, per il periodo in cui si sottopongono alle cure e ai controlli periodici successivi alla malattia (follow up). La lavoratrice o il lavoratore che richiede di fruire del lavoro agile non può essere sanzionato, demansionato, licenziato, trasferito o sottoposto ad altra misura organizzativa avente effetti negativi, diretti o indiretti, sulle condizioni di lavoro, con conseguente nullità di qualunque misura adottata in violazione di ciò, in quanto da considerarsi ritorsiva o discriminatoria.
Le proposte di legge C. 153 e C. 202 stabiliscono che i dipendenti pubblici o privati affetti da malattie oncologiche o dalle malattie invalidanti o croniche individuate con apposito decreto del Ministro della salute, previa prescrizione del proprio medico di medicina generale o medico specialista operante in struttura pubblica o privata convenzionata, possono fruire di ulteriori dieci ore annue di permesso retribuito per visite, esami strumentali e cure mediche frequenti, oltre a quanto previsto dalla normativa vigente e dai contratti collettivi nazionali di lavoro. Richiama al riguardo la discussione svoltasi nella passata legislatura in relazione all’individuazione della copertura finanziaria del relativo intervento.
La proposta di legge C. 844 prevede che le ulteriori ore annue di permesso retribuito siano venti, e fa riferimento, oltre che a visite, esami strumentali e cure mediche frequenti (come le altre due proposte di legge), anche ad analisi chimico-cliniche e microbiologiche. Nel caso in cui il paziente sia minore d’età, i permessi sono attribuiti ai genitori che li accompagnano alle visite di controllo (articolo 2, comma 1).
Ai sensi dell’articolo 2, comma 2, delle proposte di legge, per la fruizione delle ore di permesso aggiuntive, nel settore privato il datore di lavoro chiede il rimborso degli oneri a suo carico all’ente previdenziale, mentre nel settore pubblico le amministrazioni provvedono alla sostituzione del personale docente, educativo, amministrativo, tecnico e ausiliario delle istituzioni scolastiche, nonché del personale per il quale sarà prevista la sostituzione obbligatoria dai provvedimenti attuativi della norma in esame, nel rispetto della contrattazione collettiva nazionale.
Per le malattie in oggetto, si rileva che la proposta di legge C. 844 estende da trenta a quarantacinque giorni il congedo per cure previsto dalla normativa vigente, di cui all’articolo 7, comma 1, del decreto legislativo n. 119 del 2011.
Le tre proposte di legge prevedono che agli oneri derivanti dalla introduzione dei permessi di lavoro per visite, esami strumentali e cure mediche si provvede mediante riduzione del Fondo per le esigenze indifferibili di cui all’articolo 1, comma 200, della legge n. 190 del 2014 (articolo 2, comma 3, C. 153 e C. 202 e articolo 2, comma 4, C. 844).
I tre provvedimenti prevedono poi che nell’ipotesi di fruizione irregolare dei permessi in oggetto, le somme revocate e riscosse sono versate all’entrata del bilancio dello Stato per essere riassegnate alla medesima finalità di spesa (articolo 2, comma 4, C. 153 e C. 202 e articolo 2, comma 5, C. 844).
L’articolo 3, comma 1, dei tre provvedimenti prevede che l’elenco delle malattie invalidanti o croniche al cui sussistere sono riconosciuti i suddetti congedi e i permessi è individuato da un decreto del Ministro della salute. Conseguentemente, si prevede che le disposizioni contenute nelle proposte di legge in esame si applicano in caso di malattie oncologiche dalla data di entrata in vigore delle medesime, mentre in caso di malattie invalidanti o croniche, previa individuazione delle stesse, mediante il suddetto decreto del Ministro della salute.
Ai sensi dell’articolo 3, comma 2, delle proposte di legge, è demandata ad apposito decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali l’individuazione della disciplina per l’attuazione dei permessi di lavoro per visite, esami strumentali e cure mediche introdotti dalle stesse proposte di legge, prevedendo in particolare: i requisiti e i presupposti per la fruizione delle ore di permesso; la non cumulabilità del beneficio con altri benefici riconosciuti per la medesima ragione; i limiti massimi, per persona e per datore di lavoro, di ore o giornate ammissibili al beneficio, differenziati in base alla malattia e alle esigenze terapeutiche; gli oneri a carico del datore di lavoro privato; le sostituzioni obbligatorie nella pubblica amministrazione; le modalità di controllo e revoca dei benefici irregolarmente fruiti.
L’emanazione di tali decreti ministeriali è prevista entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore delle proposte di legge, di concerto – come specificato nelle proposte di legge C. 202 e C. 844 – con il Ministro dell’economia e delle finanze e con il Ministro per la pubblica amministrazione, previo parere delle Commissioni parlamentari competenti per materia e per i profili finanziari. La medesima procedura è prevista per la modificazione o integrazione dei predetti decreti. Sul punto, si segnala che l’articolo 3, comma 3, della proposta di legge C. 153 demanda l’adozione dei suddetti decreti al Ministro dell’economia e delle finanze.

Walter RIZZETTO, presidente, nessuno chiedendo di intervenire, rinvia il seguito dell’esame ad altra seduta.

La seduta termina alle 14.30.


AUDIZIONI INFORMALI
Mercoledì 12 aprile 2023.

Audizioni informali nell’ambito dell’esame delle proposte di legge C. 141 Fratoianni, C. 210 Serracchiani, C. 216 Laus, C. 306 Conte e C. 432 Orlando, recanti disposizioni in materia di giusta retribuzione e salario minimo.
Audizione di rappresentanti di CGIL, CISL, UIL e UGL.

L’audizione si è svolta dalle 13.35 alle 14.55.

Audizione di rappresentanti di Confimi Industria.

L’audizione si è svolta dalle 14.55 alle 15.05.

SEDE CONSULTIVA
Mercoledì 12 aprile 2023. — Presidenza della vicepresidente Tiziana NISINI.

La seduta comincia alle 15.05.

DL 34/2023: Misure urgenti a sostegno delle famiglie e delle imprese per l’acquisto di energia elettrica e gas naturale, nonché in materia di salute e adempimenti fiscali.
C. 1060 Governo.
(Parere alle Commissioni VI e XII).
(Esame e rinvio).

La Commissione inizia l’esame del provvedimento.

Andrea VOLPI (FDI), relatore, osserva che la Commissione è chiamata a esprimere alle Commissioni VI (Finanze) e XII (Affari sociali) il parere di competenza sul disegno di legge C. 1060, di conversione del decreto-legge 30 marzo 2023, n. 34, recante misure urgenti a sostegno delle famiglie e delle imprese per l’acquisto di energia elettrica e gas naturale, nonché in materia di salute e adempimenti fiscali.
Passando ad esaminare il contenuto del provvedimento, composto da 25 articoli suddivisi in quattro Capi, con riferimento alle norme di diretto interesse della XI Commissione, rileva, anzitutto, che, nell’ambito del Capo II (disposizioni in materia di salute), l’articolo 10 disciplina gli affidamenti a terzi dei servizi medici ed infermieristici, operati – esclusivamente in caso di necessità e urgenza – dalle aziende e dagli enti del Servizio Sanitario Nazionale (SSN) per sopperire alla carenza di organico. Sono delineati presupposti, modalità e limiti di tali affidamenti, rinviando per la definizione di linee guida a un successivo decreto del Ministro della salute, da adottarsi previo parere dell’Autorità nazionale anticorruzione (ANAC). Inoltre, si preclude la ricostituzione del rapporto di lavoro con il SSN al personale sanitario che interrompa volontariamente il rapporto di lavoro dipendente con una struttura pubblica per prestare la propria attività presso un operatore economico privato che fornisce i servizi medici ed infermieristici alle aziende e gli enti del SSN. Sono infine introdotte delle norme volte alla reinternalizzazione dei servizi sanitari, attraverso procedure selettive per il reclutamento del personale da impiegare per l’assolvimento delle funzioni precedentemente esternalizzate; in tale ambito, si prevede la valorizzazione del personale impiegato in mansioni sanitarie e socio-sanitarie corrispondenti nelle attività dei servizi esternalizzati, che abbia garantito assistenza ai pazienti per almeno sei mesi di servizio e non si sia in precedenza dimesso, in costanza di un rapporto di lavoro a tempo indeterminato con il SSN, dalle dipendenze dello stesso.
L’articolo 11 prevede che per l’anno 2023 le aziende e gli enti del Servizio Sanitario nazionale, allo scopo di far fronte alla carenza di personale medico e infermieristico presso i servizi di emergenza-urgenza ospedalieri, e di ridurre l’utilizzo delle esternalizzazioni, possono ricorrere alle prestazioni aggiuntive previste dalla contrattazione collettiva nazionale per il personale medico ed infermieristico, consentendo, in deroga alla contrattazione, un aumento della relativa tariffa oraria fino a 100 euro lordi onnicomprensivi, per il personale medico, e a 50 euro lordi onnicomprensivi per il personale infermieristico, al netto degli oneri riflessi a carico dell’amministrazione. L’aumento dovrà avvenire nel limite degli importi di cui alla tabella B allegata al presente decreto, pari a complessivi 50 milioni di euro per il personale medico e a complessivi 20 milioni di euro per il personale infermieristico per l’anno 2023. Al relativo finanziamento accedono tutte le Regioni e le province autonome di Trento e Bolzano, in deroga alle disposizioni legislative che stabiliscono per le autonomie speciali il concorso regionale e provinciale al finanziamento sanitario corrente. Mediante una modifica all’articolo 1, comma 526, della legge di bilancio 2023, viene poi previsto un incremento a decorrere dal 1° giugno e fino al 31 dicembre 2023 delle risorse destinate alla corresponsione dell’indennità di pronto soccorso, pari a 100 milioni di euro complessivi, dei quali 30 destinati alla dirigenza medica e 70 al personale del comparto sanità. Resta fermo l’incremento a regime di 200 milioni di euro delle citate risorse dal 1° gennaio 2024 già previsto dalla citata disposizione. Alla copertura degli oneri di cui ai commi 1 e 3 si provvede a valere sul livello del finanziamento del fabbisogno sanitario nazionale standard cui concorre lo Stato, che a tal fine è incrementato di 170 milioni di euro per l’anno 2023.
L’articolo 12 definisce particolari misure a favore del personale sanitario medico dei servizi di emergenza-urgenza fino al 31 dicembre 2025, prevedendo innanzitutto un regime temporaneo per l’ammissione di tale personale con determinati requisiti ai concorsi per l’accesso alla dirigenza medica del SSN nella disciplina di Medicina e chirurgia d’accettazione e d’urgenza, ancorché non in possesso di alcun diploma di specializzazione. L’assunzione può avvenire anche in deroga alle incompatibilità previste a legislazione vigente per l’assunzione di incarichi libero-professionali presso i servizi di emergenza-urgenza ospedalieri del SSN, per un massimo di 8 ore settimanali, con una remunerazione integrativa di 40 euro lordi, valutabile nell’ambito del curriculum formativo e professionale nei concorsi per dirigente medico del SSN. Si prevede inoltre la possibilità, sempre fino al 31 dicembre 2025, della trasformazione del rapporto di lavoro da impegno orario pieno a impegno orario ridotto o parziale, in deroga ai contingenti previsti dalle disposizioni vigenti, per il personale, dipendente e convenzionato, operante nei servizi di emergenza-urgenza degli enti del SSN in possesso dei requisiti per il pensionamento anticipato previsti dall’ordinamento vigente, comunque entro i limiti d’età già previsti e previa apposita autorizzazione degli enti del SSN interessati. Peraltro, al personale sanitario per cui il primo accredito contributivo decorre successivamente al 1° gennaio 1996, è riconosciuto, ai fini dell’accesso alla pensione di vecchiaia ed alla pensione anticipata, l’incremento dell’età anagrafica con un coefficiente di trasformazione pari a due mesi per ogni anno di attività effettivamente svolta nei servizi di urgenza ed emergenza presso aziende ed enti del SSN, nel limite massimo di ventiquattro mesi.
L’articolo 13 modifica la normativa transitoria che consente lo svolgimento, da parte del personale rientrante nelle professioni infermieristiche od ostetrica ovvero nelle professioni sanitarie tecniche, della riabilitazione e della prevenzione ed appartenente al comparto contrattuale pubblico della sanità, di altre prestazioni al di fuori dell’orario di servizio; la novella di cui al presente articolo proroga il termine finale di applicazione della normativa dal 31 dicembre 2023 al 31 dicembre 2025 e sopprime il limite del monte ore complessivo settimanale per le suddette prestazioni, limite che era pari a otto ore; si inserisce inoltre la previsione che il Ministero della salute effettui annualmente il monitoraggio delle autorizzazioni concesse e dei tassi di assenza e dei permessi fruiti dal personale autorizzato.
L’articolo 14 modifica una disciplina in tema di reclutamento, a tempo determinato e con orario a tempo parziale, di medici specializzandi e di altri professionisti sanitari in corso di specializzazione, posta dall’articolo 1, comma 548-bis, della legge di bilancio 2019 (legge 30 dicembre 2018, n. 145). Per effetto delle modifiche introdotte, la disciplina in questione è divenuta a regime (da transitoria che era) e consente anche più di una proroga del contratto a tempo determinato con gli specializzandi; inoltre, è venuto meno il limite di durata di 12 mesi della proroga, fermo restando che il contratto non può avere durata superiore alla durata residua del corso di formazione specialistica ed è prorogabile fino al conseguimento del titolo di formazione specialistica.
L’articolo 15 consente l’esercizio temporaneo in deroga, fino al 31 dicembre 2025, di qualifiche relative a professioni sanitarie e di interesse sanitario conseguite all’estero. Si demanda ad un’intesa della Conferenza Stato-regioni, da adottarsi entro 90 giorni dall’entrata in vigore del presente decreto-legge, la definizione della relativa disciplina. In attesa del raggiungimento della prevista intesa da adottarsi in Conferenza Stato-regioni per la definizione della disciplina di dettaglio, e comunque non oltre sei mesi dall’entrata in vigore del decreto-legge in esame, continua ad applicarsi la normativa vigente in materia con riferimento alle deroghe tuttora applicate. Inoltre, fino al 31 dicembre 2025, la norma in esame prevede l’applicazione degli articoli 27 (ingresso in casi particolari) e 27-quater (ingresso e soggiorno per lavoratori altamente qualificati) del T.U. delle norme in materia di immigrazione anche al personale medico e infermieristico assunto – in base alla predetta disciplina derogatoria – presso strutture sanitarie o socio sanitarie, pubbliche o private, sulla base del riconoscimento regionale, con contratto libero-professionale ovvero con contratto di lavoro subordinato, entrambi anche di durata superiore a tre mesi, a carattere rinnovabile.
L’articolo 24, al comma 2, istituisce per il 2023, nello stato di previsione del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, il Fondo per le vittime dell’amianto in favore dei lavoratori di società a partecipazione pubblica che hanno contratto patologie asbesto correlate durante l’attività lavorativa prestata presso cantieri navali. Tale Fondo, che ha una dotazione di 20 milioni di euro, opera a favore degli eredi in caso di decesso dei suddetti lavoratori. La disposizione in commento specifica che i lavoratori interessati dal Fondo in oggetto sono quelli che hanno contratto le suddette malattie durante l’attività lavorativa prestata presso i cantieri navali per i quali hanno trovato applicazione le disposizioni di cui all’articolo 13 della legge n. 257 del 1992. Il richiamato articolo 13 concerne i lavoratori occupati in imprese che utilizzano ovvero estraggono amianto, impegnate in processi di ristrutturazione e riconversione produttiva (comma 1) e prevede, con riferimento a tali lavoratori, l’attribuzione di taluni benefici in merito sia alla concessione del trattamento di integrazione salariale straordinario (comma 1), sia al riconoscimento di una maggiorazione contributiva ai fini del conseguimento del diritto alla decorrenza del trattamento pensionistico (comma 2), anche attraverso la previsione di un meccanismo di incremento del periodo temporale coperto da contribuzione obbligatoria che opera non per tutti i suddetti lavoratori, ma solo per coloro tra questi che hanno contratto malattie professionali a causa dell’esposizione all’amianto documentate dall’INAIL (comma 7). La disposizione in commento specifica altresì che a tale Fondo possano accedere anche le suddette società partecipate pubbliche (comma 2, secondo periodo). La disposizione in commento demanda poi (comma 2, ultimo periodo) al Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze, la determinazione, entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore del decreto-legge in esame, delle tabelle di liquidazione dell’indennizzo a carico del Fondo in questione da riconoscere in favore dei suddetti soggetti, nonché dei requisiti, dei termini, delle procedure e delle modalità di erogazione delle somme nel limite delle risorse annue disponibili sul Fondo medesimo.

Tiziana NISINI, presidente, nessun altro chiedendo di intervenire, rinvia quindi il seguito dell’esame ad altra seduta.

DL 35/2023: Disposizioni urgenti per la realizzazione del collegamento stabile tra la Sicilia e la Calabria.
C. 1067 Governo.
(Parere alle Commissioni VIII e IX).
(Esame e rinvio).

La Commissione inizia l’esame del provvedimento.

Marta SCHIFONE (FDI), relatrice, osserva che la Commissione è chiamata a esprimere alle Commissioni VIII (Ambiente) e IX (Trasporti) il parere di competenza sul disegno di legge C. 1067, che prevede la conversione del decreto-legge 31 marzo 2023, n. 35, recante Disposizioni urgenti per la realizzazione del collegamento stabile tra la Sicilia e la Calabria.
Secondo quanto indicato nella relazione illustrativa, il provvedimento si inserisce nel contesto di una serie di iniziative legislative volte a consentire la realizzazione del Ponte sullo Stretto di Messina e delle connesse opere di adduzione del traffico ferroviario e stradale. L’opera di collegamento stabile fra la Sicilia e la Calabria viene definita un’opera prioritaria e di preminente interesse nazionale. Si tratterebbe infatti del ponte a campata unica più lungo al mondo, un vero e proprio simbolo della mobilità del futuro, orgoglio d’ingegneria italiana ed europea.
In breve sintesi, l’intervento normativa in oggetto, dunque, è volto a riavviare l’iter realizzativo dell’opera attraverso la prosecuzione del rapporto concessorio con la Società Stretto di Messina S.p.A., la ripresa dei rapporti contrattuali tra la medesima società concessionaria, il contraente generale e gli altri soggetti affidatari dei servizi connessi alla realizzazione dell’opera, nonché la risoluzione del contenzioso pendente, in conformità a quanto previsto dall’articolo l, commi 487-493, della legge 29 dicembre 2022, n. 197 (legge di bilancio 2023).
Passando ad esaminare il contenuto del provvedimento, composto da 5 articoli, rileva, anzitutto, che l’articolo 1, al comma 1, modifica l’assetto societario della Stretto di Messina S.p.a. (SDM) e ne disciplina le attività all’estero (lettera a)) e ridefinisce la composizione degli organi di amministrazione e controllo della medesima società (lettera b)). Sono inoltre affidati a RFI (Rete Ferroviaria Italiana) S.p.A. la gestione degli impianti ferroviari del Ponte e le relative spese (lettera c)). È prevista la qualificazione di società in house della Stretto di Messina S.p.A. e sono disciplinati i profili relativi all’attività di indirizzo e vigilanza da parte del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, anche con la previsione della possibilità di nomina con D.P.C.M., su proposta del Ministro delle infrastrutture qualora ne ravvisi la necessità, di un commissario straordinario che opera secondo specifiche disposizioni dell’articolo 12 del decreto-legge n. 77 del 2021 (lettera d)). Quest’ultimo si avvale, per l’espletamento delle proprie funzioni, delle risorse umane, strumentali e finanziarie della società concessionaria, nonché di quelle della Struttura tecnica di missione per l’indirizzo strategico, lo sviluppo delle infrastrutture e l’alta sorveglianza del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. Viene infine disciplinata la costituzione di un Comitato scientifico con compiti di consulenza tecnica (lettera e)) e disposta una abrogazione per finalità di coordinamento (lettera f)).
L’articolo 2 ridefinisce il rapporto di concessione fra il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti e la Stretto di Messina S.p.A. in considerazione delle modifiche apportate alla governance della Società.
L’articolo 3 dispone che l’opera è inserita nell’Allegato infrastrutture del DEF, con l’indicazione del costo stimato, delle risorse disponibili e del fabbisogno residuo (comma 1) e prevede la presentazione di una relazione sul progetto definitivo dell’opera su cui è chiamato ad esprimersi il Consiglio di amministrazione della concessionaria (commi 2 e 3); al termine del procedimento di approvazione della relazione da parte della società concessionaria, ha luogo la conferenza di servizi istruttoria sul progetto definitivo e sulla relazione in questione (commi 4 e 5). Si specificano, inoltre, le modalità procedurali per la valutazione d’impatto ambientale sul progetto definitivo (comma 6) e si indicano, altresì, gli atti e i documenti sottoposti all’approvazione del CIPESS (comma 7) e gli esiti derivanti dalla determinazione conclusiva del CIPESS, in materia di pianificazione urbanistica ed espropriazione (commi 8 e 9), di cantierizzazione dell’opera e di approvazione del progetto esecutivo (commi 10 e 11).
L’articolo 4 introduce disposizioni finali e di coordinamento al fine di consentire, in tempi rapidi, la riattivazione della società e la ridefinizione dei rapporti contrattuali dalla medesima stipulati. L’articolo, al comma 1, abroga l’articolo 9 della legge n. 1158 del 1971, al fine di coordinare detta disciplina con le modifiche introdotte dal presente decreto. Si ricorda, difatti, che in virtù di tale disposizione l’allora Azienda autonoma delle ferrovie dello Stato e ANAS S.p.a. venivano autorizzate ad assumere partecipazioni azionarie, fino a concorrenza della somma di due miliardi e cinquecento milioni di lire, della società per azioni cui veniva affidato lo studio, la progettazione e la costruzione del collegamento viario e ferroviario fra la Sicilia e il Continente.
Per quanto concerne gli ambiti di competenza della XI Commissione, si osserva che il comma 8 riconosce alla società concessionaria la facoltà di avvalersi del personale di RFI e ANAS, in regime di distacco ai sensi dell’articolo 30 del decreto legislativo n. 276 del 2003 e nel limite massimo di cento unità, per l’espletamento delle attività tecniche e scientifiche di cui al presente decreto. Ai fini dell’individuazione delle unità di personale e della definizione delle modalità del distacco, nelle more della nomina degli organi sociali della società, il Commissario straordinario di cui all’articolo 1, comma 491, della legge 29 dicembre 2022, n. 197, è autorizzato a sottoscrivere protocolli di intesa con i predetti soggetti. Si specifica, altresì, che il trattamento economico fondamentale e accessorio del personale in regime di distacco è posto a carico della società concessionaria.

Tiziana NISINI, presidente, nessun altro chiedendo di intervenire, rinvia quindi il seguito dell’esame ad altra seduta.

La seduta termina alle 15.20.

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI
L’ufficio di presidenza si è riunito dalle 15.20 alle 15.30.

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