GIOVEDÌ 6 MARZO 2025
280ª Seduta
Presidenza del Presidente
ZAFFINI
Interviene il sottosegretario di Stato per la salute Gemmato.
La seduta inizia alle ore 9,15.
IN SEDE REDIGENTE
(1241) Misure di garanzia per l’erogazione delle prestazioni sanitarie e altre disposizioni in materia sanitaria
(Seguito della discussione e rinvio)
Prosegue la discussione, sospesa nella seduta pomeridiana di ieri.
Nel ricapitolare l’andamento della discussione, il presidente ZAFFINI specifica che si procederà alla votazione delle proposte emendative riferite all’articolo 13 e che i subemendamenti relativi agli emendamenti della relatrice si intendono riferiti ai testi 2 – ove presentati – delle medesime proposte. Avverte inoltre che sono stati presentati gli emendamenti 5.0.12 (testo 2) e 7.0.1 (testo 5), pubblicati in allegato.
La senatrice GUIDOLIN (M5S) osserva l’ampiezza della modifica riguardante l’emendamento 13.0.600 rispetto alla precedente formulazione. Propone quindi che sia consentita la presentazione di subemendamenti.
Il presidente ZAFFINI ribadisce quanto precedentemente puntualizzato riguardo i subemendamenti già presentati. Pone quindi congiuntamente in votazione gli emendamenti 13.1 e 13.2.
Per dichiarazione di voto favorevole interviene la senatrice GUIDOLIN (M5S), che oltre a rilevare la propria contrarietà di merito all’articolo 13, ne osserva l’incongruità rispetto al contenuto generale del provvedimento in discussione.
Il senatore MAGNI (Misto-AVS) dichiara l’intenzione di voto favorevole sugli emendamenti in votazione, sostenendo l’opportunità della soppressione dell’articolo 13.
Previa verifica della presenza del numero legale la Commissione respinge gli identici emendamenti 13.1 e 13.2.
Essendo stati gli emendamenti 13.3, 13.4 e 13.5 ritirati dai rispettivi primi firmatari, è messo ai voti l’emendamento 13.0.100 (testo 2), che viene approvato.
In esito a successive e distinte votazioni risultano respinti i subemendamenti 13.0.200/1, 13.0.200/2, 13.0.200/3, 13.0.200/4, 13.0.200/5, 13.0.200/6, 13.0.200/7.
È quindi posto in votazione l’emendamento 13.0.200, che la Commissione approva.
Il subemendamento 13.0.300/1, posto in votazione, è respinto.
La Commissione approva quindi l’emendamento 13.0.300.
Dopo che il subemendamento 13.0.400 (testo 2)/1 (pubblicato in allegato) è stato dichiarato improponibile è posto in votazione e respinto il subemendamento 13.0.400 (testo 2)/2 (pubblicato in allegato).
Per dichiarazione di voto contrario sull’emendamento 13.0.400 (testo 2) ha la parola la senatrice ZAMPA (PD-IDP), la quale rileva la difficoltà nella distinzione delle prestazioni di carattere meramente sanitario nell’ambito dell’assistenza socio-sanitaria. Le disposizioni recate dall’emendamento rischiano dunque di comportare un ridimensionamento dei servizi, a svantaggio dell’utenza.
La senatrice GUIDOLIN (M5S), nel dichiarare il voto contrario, si associa e invita a un ripensamento in merito alla proposta emendativa in votazione, la quale rischia di privare numerosi cittadini della necessaria assistenza, mentre ancora si è in attesa della riforma del sistema delle RSA.
Nel preannunciare il voto favorevole, il senatore ZULLO (FdI) osserva che l’emendamento 13.0.400 (testo 2) è teso a una maggiore chiarezza della disciplina vigente e non comporta alcuno stravolgimento dell’attuale assetto dei servizi. In particolare, resta garantito il complesso delle prestazioni rientranti nei livelli essenziali di assistenza.
Il presidente ZAFFINI (FdI) valuta positivamente la proposta emendativa, volta a porre ordine nella materia in seguito ad alcuni interventi giurisprudenziali in materia di servizi socio-sanitari. Invita quindi a evitare di diffondere nell’opinione pubblica messaggi suscettibili di determinare incertezza, particolarmente grave qualora riguardante persone fragili.
Richiamando la Presidenza a una maggiore terzietà rispetto alle questioni di merito, la senatrice ZAMPA (PD-IDP) invita a ritirare l’emendamento 13.0.400 (testo 2), in considerazione delle difficoltà cui andrebbero incontro gli enti locali sul piano dell’erogazione dei servizi socio-assistenziali.
Il senatore MAZZELLA (M5S), intervenendo sull’ordine dei lavori, sollecita una riflessione circa l’opportunità di porre in votazione il solo comma 1 dell’emendamento, considerato che il comma 2, reca un principio di retroattività in ordine a procedimenti giudiziari pendenti.
Il senatore MAGNI (Misto-AVS) interviene per dichiarazione di voto contrario, specificando che le disposizioni proposte comportano notevoli difficoltà relativamente alla capacità dei comuni di erogare servizi, con conseguenti ricadute negative sulle famiglie interessate.
Il senatore GUIDI (Cd’I-UDC-NM (NcI, CI, IaC)-MAIE-CP) considera apprezzabili le puntualizzazioni espresse dal presidente Zaffini, in considerazione della necessità di non generare insicurezza in settori della popolazione già particolarmente fragili.
Posto in votazione, l’emendamento 13.0.400 (testo 2) è approvato.
È quindi posto in votazione l’emendamento 13.0.500 (testo 2).
Il senatore MAZZELLA (M5S) dichiara il voto favorevole del proprio Gruppo, esprimendo una valutazione positiva sull’attenzione dedicata alla questione delle malattie rare.
La Commissione approva quindi l’emendamento 13.0.500 (testo 2).
Dopo che è stato posto in votazione e respinto il subemendamento 13.0.600 (testo 2)/2 (pubblicato in allegato) la Commissione approva l’emendamento 13.0.600 (testo 2).
In esito a successive e distinte votazioni risultano respinti i subemendamenti 13.0.700 (testo 2)/1 e 13.0.700 (testo 2)/2 (pubblicati in allegato).
Il senatore MAZZELLA (M5S) preannuncia il voto favorevole del proprio Gruppo sull’emendamento 13.0.700 (testo 2), segnalando i vantaggi derivanti da un comune atteggiamento costruttivo in ordine all’istituzione del fondo per la prevenzione delle patologie oculari cronico-degenerative, funzionale a successive misure legislative.
Posto in votazione, l’emendamento 13.0.700 (testo 2) è approvato.
Successivamente la Commissione respinge l’emendamento 13.0.1.
In esito a successive e distinte votazioni risultano approvati gli emendamenti 13.0.4 (testo 2) e 13.0.5.
Posti in votazione congiunta, sono poi approvati gli identici emendamenti 13.0.6 e 13.0.7, a cui aggiunge la firma il senatore Silvestro.
È quindi posto in votazione e approvato l’emendamento 13.0.8, sottoscritto anche dalla senatrice Murelli e dal senatore Silvestro.
La senatrice MURELLI (LSP-PSd’Az) ritira l’emendamento 13.0.9.
Con successive e distinte votazioni la Commissione approva gli emendamenti 13.0.10 (testo 2), 13.0.11 e 13.0.12.
Intervenendo in merito all’emendamento 13.0.14, il senatore DURNWALDER (Aut (SVP-PATT, Cb)) si sofferma sulla rilevanza da accordare alla clausola di salvaguardia delle prerogative delle regioni a statuto speciale e delle province autonome.
Per consentire un adeguamento approfondimento del tema, il presidente ZAFFINI dispone l’accantonamento degli emendamenti 13.0.13 e 13.0.14. Avverte quindi che si procederà alla votazione degli emendamenti precedentemente accantonati.
Con successive distinte votazioni la Commissione respinge gli emendamenti 1.6 e 5.7.
Con il parere favorevole della relatrice CANTU’ (LSP-PSd’Az) e del GOVERNO, l’emendamento 5.0.12 (testo 2), sottoscritto anche dal senatore Silvestro, posto in votazione, è approvato.
L’emendamento 6.16 è invece ritirato dal senatore ZULLO (FdI).
Si passa agli emendamenti riferiti all’articolo 7.
Il parere della relatrice CANTU’ (LSP-PSd’Az) e del rappresentante del GOVERNO è contrario sugli emendamenti 7.1, 7.2 e 7.3 e favorevole sull’emendamento 7.0.1 (testo 5). È inoltre formulato un invito al ritiro dell’emendamento 7.4.
In esito a successive e distinte votazioni risultano respinti gli emendamenti 7.1, 7.2 e 7.3.
La senatrice MINASI (LSP-PSd’Az) ritira l’emendamento 7.4.
È quindi posto in votazione l’emendamento 7.0.1 (testo 5), che la Commissione approva.
Il senatore DURNWALDER (Aut (SVP-PATT, Cb)) riformula il proprio emendamento 13.0.14 in un testo 2 (pubblicato in allegato), identico all’emendamento 13.0.13.
Posti congiuntamente in votazione, gli emendamenti 13.0.13 e 13.0.14 (testo 2), con il parere favorevole della relatrice e del rappresentante del Governo, sono approvati.
Si passa quindi alla trattazione degli ordini del giorno.
La relatrice CANTU’ (LSP-PSd’Az) esprime parere favorevole su tutti gli ordini del giorno presentati, ad eccezione dell’ordine del giorno G/1241/3/10, per il quale formula un invito al ritiro.
Il senatore SILVESTRO (FI-BP-PPE) ritira l’ordine del giorno G/1241/3/10.
Gli ordini del giorno G/1241/1/10, G/1241/2/10, G/1241/4/10, G/1241/5/10 e G/1241/6/10 sono accolti dal GOVERNO.
Il presidente ZAFFINI avverte che pertanto non verranno posti in votazione. Avverte altresì che gli emendamenti approvati sono stati inviati alle Commissioni permanenti affari costituzionali e bilancio, per il prescritto parere. Rinvia infine il seguito della discussione.
Il seguito della discussione è quindi rinviato.
La seduta termina alle ore 10,10.
EMENDAMENTI AL DISEGNO DI LEGGE
N. 1241
Art. 5
5.0.12 (testo 2)
Occhiuto, Ternullo, Silvestro
Dopo l’articolo, aggiungere il seguente:
«Art. 5-bis.
1. Il personale docente a tempo pieno, strutturato presso strutture afferenti al Servizio sanitario nazionale, può, su richiesta dell’interessato, essere trattenuto in servizio fino al compimento del settantaduesimo anno di età, per comprovate esigenze assistenziali ovvero attività di ricerca e formazione, non oltre il 31 dicembre 2026, in forza delle quali quest’ultimo si impegna a svolgere attività di tutoraggio in favore di giovani assunti con contratto per ricercatore universitario a tempo determinato di cui all’articolo 24, comma 3, della legge 30 dicembre 2010, n. 240. Il personale docente di cui al primo periodo non può mantenere o assumere incarichi dirigenziali apicali di struttura complessa o dipartimentale o di livello generale.».
Art. 7
7.0.1 (testo 5)
Romeo, Murelli, Minasi
Dopo l’articolo, aggiungere il seguente:
«Art. 7-bis.
(Nuove regole di ingaggio del sistema di regolazione contrattuale degli erogatori dei servizi sanitari)
1. Nell’ambito della revisione complessiva della disciplina concernente l’accreditamento istituzionale e la stipulazione degli accordi contrattuali per l’erogazione di prestazioni sanitarie e socio-sanitarie per conto e a carico del Servizio sanitario nazionale, di cui agli articoli 8-quater ed 8-quinquies del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, in coerenza con quanto previsto all’articolo 36, comma 1, della legge 16 dicembre 2024, n. 193, è garantita ampia partecipazione delle amministrazioni regionali e delle associazioni di categoria maggiormente rappresentative degli erogatori di diritto privato del Servizio sanitario nazionale nella declinazione dei criteri per la definizione dei requisiti di qualità dell’assistenza cui dare applicazione quali specifici obblighi di servizio per ciascuna struttura ed organizzazione accreditata che eroghi prestazioni in nome, per conto e a carico del Servizio sanitario nazionale.
2. La partecipazione delle amministrazioni regionali e delle associazioni di categoria maggiormente rappresentative degli erogatori di diritto privato del Servizio sanitario nazionale di cui al precedente comma 1, nel rispetto del principio di leale collaborazione, può essere condotta anche attraverso l’istituzione, per una o più aree di attività, di tavoli paritetici, da attivare in seno al tavolo nazionale dell’accreditamento, di confronto tra regioni, Ministero della salute, Dipartimento della Presidenza del Consiglio dei ministri per le politiche in favore delle persone con disabilità e associazioni di categoria maggiormente rappresentative degli erogatori di diritto privato del Servizio sanitario nazionale.
3. Nell’ambito della declinazione dei criteri di cui al precedente comma 1, costituiscono principi generali uniformi al livello nazionale:
a) garantire l’adesione di tutti gli erogatori pubblici e privati accreditati al sistema di governo delle liste di attesa, garantendo la disponibilità delle proprie agende di prenotazione ai sensi dell’articolo 1, comma 5, lettera b) del decreto-legge 7 giugno 2024, n. 73, convertito in legge, con modificazioni, dall’articolo 1, comma 1 della legge 29 luglio 2024, n. 107, in coerenza con le previsioni di cui ai relativi piani regionali e nazionale;
b) prevedere l’adesione di tutti gli erogatori pubblici e privati a contratto alle regole del sistema nazionale di governo delle liste di attesa (SINGLA);
c) improntare la valutazione relativa ai rinnovi degli accordi contrattuali di cui all’articolo 8-quinquies del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, nel rispetto della programmazione sanitaria regionale, anche secondo criteri di garanzia della continuità assistenziale e di premialità, che valorizzino l’andamento della riduzione delle liste di attesa in ragione delle evidenze dei dati nell’ambito del sistema di monitoraggio delle liste di attesa e che valorizzino, altresì, le aziende già operanti nell’ambito territoriale di riferimento, tenuto conto dei livelli occupazionali esistenti, degli investimenti effettuati per il miglioramento della qualità delle prestazioni e dei servizi sanitari, nonché della necessità di assicurare adeguata accessibilità agli utenti. La valutazione relativa al rinnovo degli accordi contrattuali di cui al precedente periodo, da effettuarsi con una periodicità non inferiore a cinque anni, non può prevedere l’applicazione di sconti sulle tariffe delle prestazioni da erogare e deve valorizzare esclusivamente la qualità delle aree cliniche di pertinenza delle prestazioni medesime;
d) garantire che l’individuazione di nuovi soggetti, per la stipula degli accordi contrattuali di cui all’articolo 8-quinquies del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, avvenga secondo un approccio comparativo che tenga conto esclusivamente della qualità assistenziale delle prestazioni e valorizzi quelle eventualmente già erogate dalla struttura o dall’organizzazione in regime di autorizzazione all’esercizio di attività sanitaria ai sensi dell’articolo 8-ter del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, nonché della capacità dell’erogatore di offrire un incremento della copertura territoriale in termini di reale prossimità all’utenza, rispetto all’assetto concreto dei fabbisogni assistenziali.»
Art. 13
13.0.400 testo 2/1
Pirro, Castellone, Guidolin, Mazzella
All’emendamento 13.0.400 (testo 2), sopprimere il comma 1.
13.0.400 testo 2/2
Magni, De Cristofaro, Cucchi
All’emendamento 13.0.400 (testo 2), sopprimere il comma 2.
13.0.600 testo 2/2
Magni, De Cristofaro, Cucchi
All’emendamento 13.0.600 (testo 2), apportare le seguenti modificazioni:
a) sostituire le parole: «si applicano anche», con le seguenti: «, in ogni caso, non si applicano»;
b) sopprimere le parole da: « solo ed esclusivamente», fino alla fine del comma.
13.0.700 testo 2/1
Magni, De Cristofaro, Cucchi
All’emendamento 13.0.700 (testo 2), apportare le seguenti modificazioni:
a) al primo periodo:
1) sopprimere la parola: «iniziale»;
2) sostituire le parole: «5 milioni» con le seguenti: «10 milioni»;
b) al secondo periodo, sostituire le parole da: «sono ripartite» fino a: «garantire iniziative di», con le seguenti: «sono destinate all’istituzione di un Centro nazionale per le patologie oculari cronico-degenerative presso l’Istituto Superiore di sanità, in particolare per la»;
c) aggiungere, in fine, il seguente periodo: «Con decreto del Ministero della salute, da adottare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, è istituito il Centro di cui al periodo precedente e sono stabiliti i criteri e le modalità di ripartizione delle risorse destinate allo stesso.»
13.0.700 testo 2/2
Pirro, Castellone, Guidolin, Mazzella
All’emendamento 13.0.700 (testo 2), dopo il comma 1, aggiungere i seguenti:
«1-bis. All’articolo 1, comma 972, della legge 30 dicembre 2021, n. 234, dopo le parole: “5 milioni di euro per l’anno 2022” sono inserite le seguenti: “e 6 milioni di euro per ciascuno degli anni 2025 e 2026”.
1-ter. Agli oneri derivanti dal comma 1-bis, pari a 6 milioni di euro per ciascuno degli anni 2025 e 2026, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica di cui all’articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.»
Conseguentemente alla Rubrica, dopo le parole: «cronico-degenerative» inserire le seguenti: «e fondo finalizzato allo studio, alla diagnosi e alla cura della fibromialgia»
13.0.14 (testo 2)
Durnwalder, Unterberger, Patton
Dopo l’articolo, aggiungere il seguente:
«Art. 13-bis.
(Clausola di salvaguardia)
1. Le regioni a statuto speciale e le province autonome di Trento e di Bolzano applicano la presente legge compatibilmente con i propri statuti speciali e con le relative norme di attuazione e, per le regioni e le province autonome che provvedono autonomamente al finanziamento del Servizio sanitario regionale e provinciale con fondi del proprio bilancio, anche compatibilmente con le peculiarità demografiche e territoriali di riferimento nell’ambito della loro autonomia organizzativa.».
MERCOLEDÌ 5 MARZO 2025
279ª Seduta (pomeridiana)
Presidenza del Presidente
ZAFFINI
Interviene il sottosegretario di Stato per la salute Gemmato.
La seduta inizia alle ore 19,20.
IN SEDE REDIGENTE
(1241) Misure di garanzia per l’erogazione delle prestazioni sanitarie e altre disposizioni in materia sanitaria
(Seguito della discussione e rinvio)
Prosegue la discussione, sospesa nella seduta antimeridiana di oggi.
Il presidente ZAFFINI comunica che sono stati presentati gli ordini del giorno G/1241/4/10 e G/1241/5/10 (pubblicati in allegato), derivanti dalla trasformazione, rispettivamente degli emendamenti 5.0.6 e 6.0.9.
Il senatore MAZZELLA (M5S) ritira l’emendamento 11.1, trasformandolo nell’ordine del giorno G/1241/6/10 (pubblicato in allegato).
La relatrice CANTU’ (LSP-PSd’Az) esprime parere contrario sugli emendamenti 11.2, 11.3, 11.0.1, 11.0.2, 11.0.4, 11.0.5, 11.0.6, 11.0.7, 11.0.8, 11.0.9, 11.0.10, 11.0.13, 11.0.17, 11.0.18, 11.0.19, 11.0.22, 11.0.23, 11.0.24, 11.0.25, 11.0.26, 11.0.27, 11.0.28, 11.0.29, 11.0.30 e 11.0.31. Invita al ritiro degli emendamenti 11.0.3, 11.0.11, 11.0.12, 11.0.14, 11.0.15, 11.0.16, 11.0.21. Il parere è favorevole sull’emendamento 11.0.20.
Il parere del GOVERNO sugli emendamenti riferiti all’articolo 11 è conforme.
La senatrice CAMUSSO (PD-IDP) aggiunge la propria firma agli emendamenti 11.0.4, 11.0.5, 11.0.8, 11.0.13, 11.0.18, 11.0.19, 11.0.23, 11.0.24, 11.0.25, 11.0.26, 11.0.27 e 11.0.28.
Previa verifica del numero legale, è posto in votazione e respinto l’emendamento 11.2.
Successivamente la Commissione respinge l’emendamento 11.3.
La senatrice CASTELLONE (M5S) interviene per dichiarazione di voto favorevole sull’emendamento 11.0.1, segnalando l’attuale emergenza riguardante la salute mentale, alla quale è indispensabile rispondere con investimenti adeguati.
Il senatore RUSSO (FdI) preannuncia il voto contrario sull’emendamento 11.0.1, rammentando che il tema è già oggetto di diversi disegni di legge, il cui iter è avviato presso la Commissione ed è meritevole di una trattazione organica.
Posto in votazione, l’emendamento 11.0.1 è respinto.
Successivamente a una richiesta della senatrice GUIDOLIN (M5S), il sottosegretario GEMMATO richiama le criticità della formulazione dell’emendamento 11.0.2 in ordine alle procedure di reclutamento e all’assenza di coperture finanziarie.
La senatrice GUIDOLIN (M5S) preannuncia voto favorevole sull’emendamento 11.0.2, sottolineando l’esigenza di uno snellimento relativamente all’assunzione di psicologi.
Il presidente ZAFFINI rammenta che è stata segnalata anche l’assenza di coperture finanziarie.
Posto in votazione, l’emendamento 11.0.2 è respinto.
La senatrice MURELLI (LSP-PSd’Az) ritira l’emendamento 11.0.3.
È messo in votazione l’emendamento 11.0.4, che risulta respinto.
In risposta alla senatrice CAMUSSO (PD-IDP), il rappresentante del GOVERNO motiva la contrarietà riguardante l’emendamento 11.0.5. osservando il finanziamento del Fondo per l’Alzheimer e le demenze disposto dalla legge di bilancio.
L’emendamento 11.0.5 è posto in votazione, risultando respinto.
In esito a successive e distinte votazioni risultano respinti gli emendamenti 11.0.6 e 11.0.7.
Sottoscritto dal senatore MAZZELLA (M5S), l’emendamento 11.0.8 è posto in votazione e respinto.
La Commissione respinge quindi l’emendamento 11.0.9.
La senatrice ZAMBITO (PD-IDP) aggiunge la firma all’emendamento 11.0.10, che viene posto in votazione.
Interviene per dichiarazione di voto favorevole il senatore MAZZELLA (M5S), il quale sottolinea l’urgenza di mettere a punto una rete di centri specializzati nella cura delle neoplasie pancreatiche.
Il presidente ZAFFINI osserva la sensibilità comune sulla questione e ricorda che il Governo ha avviato la cabina di regia per la creazione delle pancreas unit.
L’emendamento 11.0.10 è quindi respinto dalla Commissione.
Il senatore ZULLO (FdI) ritira gli emendamenti 11.0.11 e 11.0.12.
Si passa quindi alla votazione dell’emendamento 11.0.13.
La senatrice CAMUSSO (PD-IDP) rileva che non sono chiare le ragioni alla base del parere contrario sull’emendamento.
L’emendamento 11.0.13 è quindi respinto dalla Commissione.
La senatrice MURELLI (LSP-PSd’Az) ritira gli emendamenti 11.0.14 e 11.0.15.
L’emendamento 11.0.16 è ritirato dal senatore SATTA (FdI).
Successivamente a una richiesta della senatrice ZAMBITO (PD-IDP), il sottosegretario GEMMATO rileva il carattere superfluo dell’emendamento 11.0.17.
Il senatore MAZZELLA (M5S) e le senatrici GUIDOLIN (M5S) e CASTELLONE (M5S) sottoscrivono l’emendamento 11.0.17.
La senatrice CASTELLONE (M5S) ha la parola per dichiarazione di voto favorevole, facendo presente l’esigenza di un finanziamento delle attività di prevenzione basate sulle analisi genetiche.
Intervenendo per dichiarazione di voto favorevole, la senatrice ZAMBITO (PD-IDP) sostiene a sua volta la necessità di provvedere al finanziamento dell’attività di prevenzione delle patologie neoplastiche.
Posto in votazione, l’emendamento 11.0.17 è respinto.
La Commissione respinge successivamente l’emendamento 11.0.18.
La senatrice ZAMPA (PD-IDP) sottoscrive l’emendamento 11.0.19 e lo modifica, adottando la formulazione dell’emendamento 11.0.20.
L’emendamento 11.0.19 (testo 2) – pubblicato in allegato – è quindi sottoscritto dal senatore MAGNI (Misto-AVS) e dalla senatrice ZAMBITO (PD-IDP).
All’emendamento 11.0.20 aggiungono le rispettive firme i senatori RUSSO (FdI), LEONARDI (FdI), MANCINI (FdI), SATTA (FdI), SILVESTRO (FI-BP-PPE) e ZULLO (FdI).
Gli emendamenti 11.0.19 (testo 2) e 11.0.20 sono posti congiuntamente in votazione.
Con il parere favorevole della relatrice CANTU’ (LSP-PSd’Az) e del GOVERNO, la Commissione approva.
La senatrice MURELLI (LSP-PSd’Az) ritira l’emendamento 11.0.21.
Con successive votazioni la Commissione respinge gli emendamenti 11.0.22 e 11.0.23, 11.0.24.
Il senatore MAZZELLA (M5S) aggiunge la propria firma agli emendamenti 11.0.25, 11.0.26 e 11.0.27, che in esito a successive e distinte votazioni risultano respinti.
Le senatrici ZAMBITO (PD-IDP) e CASTELLONE (M5S), nonché il senatore MAZZELLA (M5S) sottoscrivono l’emendamento 11.0.28.
Per dichiarazione di voto favorevole sull’emendamento 11.0.28 ha la parola la senatrice CASTELLONE (M5S), la quale si sofferma sull’urgenza di misure di contrasto ai disturbi del comportamento alimentare.
La senatrice ZAMBITO (PD-IDP) preannuncia a sua volta il voto favorevole sull’emendamento 11.0.28.
Il presidente ZAFFINI segnala l’attenzione dimostrata dal Governo nei confronti del tema, attestata dal rifinanziamento del Fondo a disposizione delle regioni.
Posto in votazione, l’emendamento 11.0.28 è respinto.
Successivamente la Commissione respinge l’emendamento 11.0.29.
La senatrice CASTELLONE (M5S) chiede ragguagli in ordine al parere espresso sull’emendamento 11.0.30.
Il sottosegretario GEMMATO osserva che la proposta determinerebbe appesantimenti procedurali.
Intervenendo per dichiarazione di voto favorevole, la senatrice CASTELLONE (M5S) si sofferma sulla priorità da accordare all’indipendenza e alla valorizzazione del merito nella designazione dei direttori generali delle aziende sanitarie.
Posto in votazione, l’emendamento 11.0.30 è respinto.
La Commissione respinge quindi l’emendamento 11.0.31.
La relatrice CANTU’ (LSP-PSd’Az) esprime parere contrario sugli emendamenti 12.1, 12.2 e 12.0.1, parere favorevole sugli emendamenti 12.0.2, 12.0.3, 12.0.4 e 12.0.7. Dopo aver invitato al ritiro dell’emendamento 12.0.5, propone una riformulazione dell’emendamento 12.0.6.
Il rappresentante del GOVERNO si esprime conformemente.
Gli identici emendamenti 12.1 e 12.2 sono posti in votazione congiunta, risultando respinti.
La Commissione respinge poi l’emendamento 12.0.1.
Il senatore SILVESTRO (FI-BP-PPE) sottoscrive l’emendamento 12.0.2.
La senatrice ZAMBITO (PD-IDP) aggiunge la firma all’emendamento 12.0.4.
Posti congiuntamente in votazione, gli identici emendamenti 12.0.2, 12.0.3 e 12.0.4 sono approvati.
Il senatore ZULLO (FdI) ritira l’emendamento 12.0.5.
Il senatore MAZZELLA (M5S) accoglie la riformulazione proposta relativamente all’emendamento 12.0.6.
L’emendamento 12.0.6 (testo 2) – pubblicato in allegato – è sottoscritto dai senatori RUSSO (FdI), CAMUSSO (PD-IDP), FURLAN (PD-IDP), LEONARDI (FdI), MAGNI (Misto-AVS), MANCINI (FdI), MINASI (LSP-PSd’Az), MURELLI (LSP-PSd’Az), SATTA (FdI), SILVESTRO (FI-BP-PPE), ZAMBITO (PD-IDP), ZAMPA (PD-IDP), ZULLO (FdI) e VERSACE (Cd’I-UDC-NM (NcI, CI, IaC)-MAIE-CP).
Il senatore MAZZELLA (M5S) interviene per dichiarazione di voto favorevole, esprimendo soddisfazione nei confronti di una proposta che comporterà notevoli benefici a numerosi pazienti.
Il sottosegretario GEMMATO ringrazia la Commissione per l’impegno profuso nei confronti del necessario miglioramento delle procedure di acquisto dei farmaci orfani.
Posto in votazione, l’emendamento 12.0.6 (testo 2) è approvato.
Sottoscritto dai senatori SILVESTRO (FI-BP-PPE), LEONARDI (FdI), MANCINI (FdI), SATTA (FdI), ZULLO (FdI), VERSACE (Cd’I-UDC-NM (NcI, CI, IaC)-MAIE-CP) e RUSSO (FdI), l’emendamento 12.0.7 è posto in votazione, risultando approvato.
La relatrice CANTU’ (LSP-PSd’Az) esprime parere contrario sulle proposte emendative 13.1, 13.2, 13.0.200/1, 13.0.200/2, 13.0.200/3, 13.0.200/4, 13.0.200/5, 13.0.200/6, 13.0.200/7, 13.0.300/1, 13.0.400/1, 13.0.400/2, 13.0.600/2, 13.0.700/1, 13.0.700/2, 13.0.1 e 13.0.14. Formula l’invito al ritiro degli emendamenti 13.3, 13.4, 13.5, 13.0.9 e 13.0.13. Propone quindi la riformulazione dell’emendamento 13.0.4 ed esprime parere favorevole sugli emendamenti 13.0.5, 13.0.6, 13.0.7, 13.0.8, 13.0.10 (testo 2), 13.0.11 e 13.0.12.
Il rappresentante del GOVERNO si esprime in senso conforme. Inoltre, propone riformulazioni relativamente agli emendamenti 13.0.100, 13.0.400, 13.0.500, 13.0.600, 13.0.700. Il parere è favorevole sugli emendamenti 13.0.200, 13.0.300.
Il senatore ZULLO (FdI) ritira l’emendamento 13.4.
La senatrice MURELLI (LSP-PSd’Az) ritira l’emendamento 13.5.
La senatrice ZAMBITO (PD-IDP) ritira l’emendamento 13.3.
La relatrice CANTU’ (LSP-PSd’Az), accogliendo le proposte del rappresentante del Governo, riformula gli emendamenti 13.0.100, 13.0.400, 13.0.500, 13.0.600, 13.0.700 nei rispettivi testi 2 (pubblicati in allegato).
La senatrice CASTELLONE (M5S) ritiene che l’emendamento 13.0.600 (testo 2) costituisca sostanzialmente una nuova proposta emendativa, comportando l’opportunità di fissare un termine per la presentazione dei relativi subemendamenti,
Il presidente ZAFFINI giudica infondata la richiesta della senatrice Castellone.
Il senatore ZULLO (FdI) riformula l’emendamento 13.0.4 in un testo 2 (pubblicato in allegato), che viene sottoscritto dalle senatrici MINASI (LSP-PSd’Az), MURELLI (LSP-PSd’Az) e dal senatore SILVESTRO (FI-BP-PPE).
Gli emendamenti 13.0.6, 13.0.7, 13.0.8, 13.0.10 (testo 2) e 13.0.11 sono sottoscritti dal senatore SILVESTRO (FI-BP-PPE).
Le senatrici MURELLI (LSP-PSd’Az), MINASI (LSP-PSd’Az) aggiungono le rispettive firme all’emendamento 13.0.8.
Le senatrici MINASI (LSP-PSd’Az), MURELLI (LSP-PSd’Az), VERSACE (Cd’I-UDC-NM (NcI, CI, IaC)-MAIE-CP), ZAMBITO (PD-IDP) e ZAMPA (PD-IDP) sottoscrivono l’emendamento 13.0.10 (testo 2).
La senatrice GUIDOLIN (M5S) propone di rinviare il seguito della discussione, così da consentire il necessario approfondimento sulle nuove formulazioni presentate.
La senatrice CASTELLONE (M5S) richiama l’attenzione sull’esigenza di congruità con le materie oggetto delle disposizioni recate dal disegno di legge in titolo.
Il seguito della discussione è quindi rinviato.
La seduta termina alle ore 20,40.
ORDINI DEL GIORNO ED EMENDAMENTI AL DISEGNO DI LEGGE
N. 1241
G/1241/4/10 (già em. 5.0.6)
Castellone, Guidolin, Mazzella, Pirro, Zampa, Zullo
«Il Senato, in sede di esame del disegno di legge recante “Misure di garanzia per l’erogazione delle prestazioni sanitarie e altre disposizioni in materia sanitaria”,
premesso che:
l’articolo 5 reca “Disposizioni relative al conferimento di incarichi libero-professionali ai medici in formazione specialistica”;
considerato che:
in relazione alle finalità del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR) miranti allo sviluppo delle reti di prossimità per l’assistenza sanitaria territoriale, con particolare riferimento all’assistenza primaria, nonché al fine di garantire un’adeguata risposta ai crescenti bisogni di salute della popolazione e alla carenza dei medici di medicina generale, anche i medici di comunità e cure primarie andrebbero valorizzati, impegna il Governo:
prevedere che l’esercizio dell’attività di medico chirurgo di medicina generale nell’ambito del Servizio sanitario nazionale (SSN) sia consentito, oltre che ai medici in possesso del diploma regionale di formazione specifica, anche ai medici in possesso del diploma di specializzazione in medicina di comunità, di cui al decreto del Ministro dell’istruzione dell’università e della ricerca 1° agosto 2005, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 285 del 5 novembre 2005, e del diploma di specializzazione in medicina di comunità e delle cure primarie di cui al decreto del Ministero dell’istruzione dell’università e della ricerca e del Ministro della salute 4 febbraio 2015, n. 68.»
G/1241/5/10 (già em. 6.0.9)
Castellone, Guidolin, Mazzella, Pirro
«Il Senato, in sede di esame del disegno di legge 1241 recante “Misure di garanzia per l’erogazione delle prestazioni sanitarie e altre disposizioni in materia sanitaria”, premesso che:
l’articolo 6 reca “Disposizioni relative al reclutamento del personale sanitario”;
è necessario valorizzare il lavoro svolto da molti professionisti sanitari con particolare riferimento al personale del Sistema di Emergenza urgenza Territoriale, poiché sono gli unici a non aver avuto alcun tipo di incentivo o indennizzo in questi anni di emergenza,
impegna il Governo:
al fine di valorizzare le condizioni di lavoro svolto dal personale medico, sanitario e infermieristico del Sistema di Emergenza Territoriale 118 dipendente o convenzionato delle aziende e degli enti del Servizio sanitario nazionale, a definire nell’ambito della contrattazione collettiva nazionale, una specifica indennità di natura accessoria correlato al rischio ambientale e biologico.»
G/1241/6/10 (già 11.1)
Mazzella, Castellone, Guidolin, Pirro
Il Senato, in sede di esame del disegno di legge recante “Misure di garanzia per l’erogazione delle prestazioni sanitarie e altre disposizioni in materia sanitaria”, premesso che:
l’articolo 11 reca “Disposizioni per il potenziamento dei Dipartimenti di salute mentale”;
considerato che:
è indispensabile adottare un approccio di prevenzione e promozione della salute dei detenuti negli istituti penitenziari e dovrebbe essere implementata la formazione medica per la cura e il benessere del paziente detenuto per conseguire le principali competenze sanitarie nell’approccio con tali soggetti;
impegna il Governo al fine di garantire la diagnosi, cura e riabilitazione dei soggetti detenuti negli istituti penitenziari e un’adeguata risposta ai crescenti bisogni di salute nonché di migliorarne le condizioni di vita e di fronteggiare la mancanza di personale sanitario con formazione specifica, a valutare l’opportunità di prevedere per i medici specializzandi iscritti al penultimo e ultimo anno di specializzazione un periodo di formazione specifica.
Art. 11
11.0.19 (testo 2)
Sbrollini, Paita
Dopo l’articolo, aggiungere il seguente:
«Art. 11-bis.
(Rafforzamento sperimentale delle campagne di screening oncologico per il tumore al seno a carico del SSN)
1. Al fine di rafforzare le misure di prevenzione per il tumore al seno, in attesa dell’estensione del programma nazionale di screening mammografico, sono stanziati 6 milioni di euro annui per il triennio 2025 – 2027, in via sperimentale, con la finalità di avviare progetti di rafforzamento dell’adesione e dell’estensione mediante campagne di screening regionale per le donne nelle fasce d’età 45-50 anni e 70-74 anni a carico del Servizio Sanitario Nazionale.
2. Con decreto del Ministro della salute, da adottare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge e previa intesa in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, sono definiti i criteri e le modalità per la ripartizione delle risorse nel rispetto del criterio di proporzionalità rispetto alle cittadine eleggibili per Regione nelle fasce d’età di cui al comma 1.
3. Agli oneri derivanti dall’attuazione del comma 1, pari a 6 milioni di euro annui per il triennio 2025 – 2027 si provvede mediante corrispettiva riduzione del Fondo di cui all’articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190. Conseguentemente, il fabbisogno sanitario nazionale standard è incrementato di 6 milioni di euro per ciascuno degli anni 2025, 2026 e 2027.».
Art. 12
12.0.6 (testo 2)
Mazzella, Castellone, Guidolin, Pirro
Dopo l’articolo, aggiungere il seguente:
«Art. 12-bis.
(Disposizioni per l’uniformità e tempestività nell’accesso alle terapie delle persone affette da patologie rare)
1. All’articolo 10 del decreto-legge 13 settembre 2012, n.158, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 novembre 2012, n.189, dopo il comma 5 è aggiunto il seguente:
“5-bis. Al fine di garantire su tutto il territorio nazionale accesso tempestivo ed omogeneo alle terapie per i pazienti affetti da patologie rare, gli enti del servizio sanitario nazionale possono approvvigionarsi dei farmaci orfani ai sensi del regolamento (CE) n. 141/2000 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 dicembre 1999, tramite un’unica procedura d’acquisto per l’intero fabbisogno nazionale, avvalendosi di una centrale di committenza regionale individuata con intesa sancita dalla Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano. Con decreto del Ministro della salute, di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze, sentita la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano da emanarsi entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge sono adottate le disposizioni attuative del presente comma.”».
Art. 13
13.0.100 (testo 2)
La Relatrice
Dopo l’articolo, aggiungere il seguente:
«Art. 13-bis
(Modifiche all’articolo 1, comma 164-bis, della legge 30 dicembre 2023, n. 213)
1. All’articolo l, comma 164-bis, della legge 30 dicembre 2023, n. 213, dopo il secondo periodo è aggiunto il seguente: “Le disposizioni di cui al primo periodo si applicano anche ai dirigenti sanitari degli enti vigilati dal Ministero della salute e, in ogni caso, alla scadenza del termine di cui al secondo periodo, i predetti dirigenti sanitari e i dirigenti sanitari del Ministero della salute verranno equiparati, ai fini pensionistici, ai dirigenti sanitari del Servizio Sanitario Nazionale.”».
13.0.400 (testo 2)
La Relatrice
Dopo l’articolo, aggiungere il seguente:
«Art. 13-bis
(Modifiche all’articolo 30 della legge 27 dicembre 1983, n. 730)
1. All’articolo 30, comma 1, della legge 27 dicembre 1983, n. 730, le parole: “Sono a carico del fondo sanitario nazionale gli oneri delle attività di rilievo sanitario connesse con quelle socio-assistenziali” sono sostituite dalle seguenti: “Sono a carico del fondo sanitario nazionale esclusivamente gli oneri delle attività di rilievo sanitario anche se connesse con quelle socio-assistenziali”. Conseguentemente, nell’ambito della quota a carico del servizio sanitario nazionale per l’erogazione delle prestazioni di assistenza sociosanitaria residenziale e semiresidenziale, di cui all’articolo 30 del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 12 gennaio 2017, recante definizione e aggiornamento dei livelli essenziali di assistenza, salva la ripartizione ivi contemplata elevabile al 70 per cento nei casi di alta complessità assistenziale, sono a carico del fondo sanitario nazionale esclusivamente gli oneri delle prestazioni di rilievo sanitario, secondo quanto rilevato nell’ambito della valutazione multidimensionale per la presa in carico dell’assistito, anche se connesse con quelle socio-assistenziali in termini di specifica efficacia terapeutica.
2. Le disposizioni di cui al primo comma si applicano anche agli eventuali procedimenti giurisdizionali in essere alla data di entrata in vigore della presente legge.».
13.0.500 (testo 2)
La Relatrice
Dopo l’articolo, aggiungere il seguente:
«Art. 13-bis.
(Semplificazione in materia di approvvigionamento di farmaci coperti da brevetto in indicazioni d’uso esclusive relative, di farmaci per il trattamento di malattie rare e di farmaci innovativi)
1. Al fine di garantire adeguati livelli di erogazione dei servizi sanitari e adeguata continuità terapeutica, le regioni possono procedere all’approvvigionamento dei farmaci coperti da brevetto in indicazioni d’uso esclusive, ivi inclusi i farmaci per il trattamento di malattie rare e i farmaci innovativi, forniti sul mercato da un unico operatore detentore dell’Autorizzazione all’immissione in commercio (AIC), mediante procedura di affidamento diretto e senza dover procedere a nuovi confronti competitivi.»
13.0.600 (testo 2)
La Relatrice
Dopo l’articolo, aggiungere il seguente:
«Art. 13-bis.
(Modifiche all’articolo 1, comma 279, della legge 30 dicembre 2024, n. 207 e presidi sanitari di prossimità)
1. All’articolo 1, comma 279, della legge 30 dicembre 2024, n. 207, è aggiunto, infine, il seguente periodo: “Le disposizioni di cui al presente comma si applicano anche in deroga agli standard relativi al numero di posti letto, solo ed esclusivamente nelle discipline di medicina generale, di riabilitazione, e di lungodegenza previsti dal decreto ministeriale 2 aprile 2015, n. 70, recante ‘Regolamento recante definizione degli standard qualitativi, strutturali, tecnologici e quantitativi relativi all’assistenza ospedaliera’, in un arco di tempo necessario alla completa messa in esercizio degli ospedali di comunità e, comunque, entro e non oltre il 31 gennaio 2028”.
2. Le strutture sanitarie che svolgono attività di assistenza specialistica ambulatoriale in regime di accreditamento istituzionale con il Servizio Sanitario Nazionale, compresa la diagnostica radioimmunologica, la medicina nucleare e la fisiokinesiterapia per le prestazioni comprese nei livelli essenziali di assistenza di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 12 settembre 2017 sono riconosciute quali presidi sanitari di prossimità del Servizio Sanitario Nazionale nell’ambito dell’assetto complessivo dell’assistenza territoriale e partecipano anche all’erogazione di prestazioni di prevenzione e di emergenza territoriale secondo le indicazioni della programmazione sanitaria e le specifiche regole di ingaggio definite in coerenza con il sistema di autorizzazione, accreditamento istituzionale e convenzionamento di cui agli articoli 8-ter, 8-quater ed 8-quinquies del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502.»
13.0.700 (testo 2)
La Relatrice
Dopo l’articolo, aggiungere il seguente:
«Art. 13-bis.
(Fondo per la prevenzione delle patologie oculari cronico-degenerative)
1. Nello stato di previsione del Ministero della salute è istituito il Fondo per la prevenzione delle patologie oculari cronico-degenerative con una dotazione iniziale di 5 milioni di euro a decorrere dall’anno 2025. Le risorse del Fondo di cui al periodo precedente sono ripartite, entro il 31 marzo di ciascun anno, tra le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, al fine di garantire iniziative di prevenzione e diagnosi precoce, nonché per il potenziamento dell’accessibilità alle cure innovative più appropriate anche attraverso modelli di screening dedicati.
2. Agli oneri derivanti dalle disposizioni di cui al comma 1, si provvede mediante corrispondente riduzione della dotazione del Fondo di cui all’articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.».
13.0.4 (testo 2)
Zullo, Satta, Mancini, Russo
Dopo l’articolo, aggiungere il seguente:
«Art.13-bis.
(Disposizioni in materia di forme di assistenza sanitaria integrativa)
1. Al fine di facilitare la collaborazione tra Servizio Sanitario Nazionale (SSN) e Sanità Integrativa, ricompresa quella mutualistica derivante da disposizioni di contratto o di accordo o di regolamento aziendale, e di ridurre significativamente le duplicazioni di prestazioni e le asimmetrie in fase di programmazione, i fondi sanitari integrativi istituiti o adeguati ai sensi dell’articolo 9 del decreto legislativo 20 dicembre 1992, n. 502 e successive modificazioni, nonché gli enti, casse e società di mutuo soccorso aventi esclusivamente fine assistenziale, di cui all’articolo 51, comma 2, lettera a) del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917 devono operare nell’ambito previsto dai commi 4, 5, 6 dell’articolo 9 del decreto legislativo 20 dicembre 1992, n. 502 e successive modificazioni, che sono così sostituiti:
“4. Gli enti, casse e società di mutuo soccorso, aventi esclusivamente fine assistenziale, di cui all’articolo 51, comma 2, lettera a) del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, possono erogare le prestazioni ricomprese nei livelli essenziali di assistenza purché dimostrino di rispettare la soglia di cui al comma 6. L’ambito comune di applicazione dei fondi sanitari integrativi del Servizio Sanitario Nazionale istituiti o adeguati ai sensi dell’articolo 9 del decreto legislativo 20 dicembre 1992, n. 502 e successive modificazioni e degli enti, casse e società di mutuo soccorso aventi esclusivamente fine assistenziale, di cui all’articolo 51, comma 2, lettera a) del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, è rappresentato da:
a) prestazioni parzialmente ricomprese nei Livelli Essenziali di Assistenza, di cui al decreto del Ministro della salute 30 settembre 2022, attuativo dell’articolo 15, comma 1, lettera d), n. 3, della legge 5 agosto 2022, n. 118, incluse le prestazioni di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 12 gennaio 2017 per la sola quota posta a carico dell’assistito, anche in caso di non autosufficienza al fine di favorire la permanenza a domicilio o in caso di soggiorno delle persone anziane e disabili in strutture residenziali o semi residenziali, nonché le prestazioni finalizzate al recupero della salute dei soggetti temporaneamente inabilitati da malattia o infortunio, inclusi gli oneri per l’accesso alle prestazioni erogate in regime di libera professione intramuraria e per la fruizione dei servizi alberghieri su richiesta dell’assistito di cui all’articolo 1, comma 15, della legge 23 dicembre 1996, n.662;
b) prestazioni totalmente escluse dai Livelli Essenziali di Assistenza, di cui al decreto del Ministro della salute 30 settembre 2022, attuativo dell’articolo 15, comma 1, lettera d), n. 3, della legge 5 agosto 2022, n. 118, ovvero le prestazioni non garantite dal Servizio Sanitario Nazionale. In particolare sono da favorire l’erogazione di:
i) prestazioni di assistenza odontoiatrica, compresa la fornitura di protesi dentarie con esclusione di quelle ricomprese nei LEA;
ii) prestazioni e servizi sanitari di prevenzione per l’insorgenza delle malattie croniche per limitare la progressione delle patologie e per orientare i soggetti a rischio mediante la promozione di stili di vita sani;
5. Tutti i fondi sanitari integrativi del Servizio Sanitario Nazionale, di cui all’articolo 9, comma 9 del decreto legislativo n. 502 del 30 dicembre 1992, nonché tutti gli Enti, Casse e Società di Mutuo Soccorso, ai sensi dell’articolo 51,comma 2, lettera a) del decreto del Presidente della Repubblica del 22 dicembre 1986, n. 917, e successive modificazioni e integrazioni, presenti sul territorio nazionale, si iscrivono all’Anagrafe del Ministero della salute e sono tenuti ad operare secondo il principio di mutualità e solidarietà tra gli iscritti.
6. Gli ambiti di cui alle lettere a) e b) del comma 4 si intendono rispettati a condizione che gli Enti, Casse e Società di Mutuo Soccorso aventi esclusivamente fine assistenziale, di cui all’articolo 51, comma 2, lettera a) del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, osservino la quota delle risorse vincolate, destinata alle prestazioni parzialmente e/o totalmente escluse dai livelli essenziali di assistenza nella misura non inferiore al 30 per cento dell’ammontare complessivo delle risorse destinate alla copertura di tutte le prestazioni garantite ai propri assistiti, in base ai contributi raccolti.
6-bis. I fondi sanitari integrativi all’atto dell’iscrizione o rinnovo all’anagrafe del Ministero della salute sono tenuti a comunicare la tipologia degli iscritti, e l’ammontare dei contributi raccolti e dichiarare sulla base di questi la quota delle risorse vincolate.
6-ter. Entro novanta giorni dalla entrata in vigore della presente disposizione, il Ministro della salute regolamenta, con proprio decreto, le nuove modalità di iscrizione, funzionamento e monitoraggio dell’Anagrafe dei fondi sanitari integrativi e di inserimento dei dati nel cruscotto, di cui al decreto del Ministro della salute 30 settembre 2022, attuativo dell’articolo 15, comma 1, lettera d), n. 3, della legge 5 agosto 2022, n. 118, nonché vengono dettagliate le prestazioni che rientrano negli ambiti di cui alle lettere a) e b) del comma 4.”
2. Al fine di coordinare la disciplina prevista per i fondi sanitari integrativi istituiti o adeguati ai sensi dell’articolo 9 del decreto legislativo 20 dicembre 1992, n. 502 e successive modificazioni e gli enti, casse e società di mutuo soccorso aventi esclusivamente fine assistenziale, di cui all’articolo 51, comma 2, lettera a) del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, al comma 9-bis dell’articolo 9 del decreto legislativo 20 dicembre 1992, n. 502 e successive modificazioni le parole: “distinte tra prestazioni a carattere sanitario, prestazioni a carattere socio-sanitario, prestazioni a carattere sociale ed altre tipologie, nelle forme indicate con apposito decreto del Ministro della salute” sono sostituite con le seguenti: “distinte sulla base dell’elenco delle prestazioni previste negli ambiti di cui al comma 4 del presente articolo”.
3. Al fine di contrastare l’omissione contributiva ad opera del datore di lavoro, l’Ispettorato nazionale del lavoro INL, vigila d’ufficio o su segnalazione dei fondi sanitari, ovvero degli enti, casse e società di mutuo soccorso aventi finalità esclusivamente assistenziale, sull’effettiva iscrizione dei datori di lavoro, in virtù di quanto previsto dai Contratti Collettivi Nazionali di Lavoro applicati dagli stessi. In caso della mancata iscrizione del datore di lavoro al fondo sanitario identificato dal Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro, l’INL segnalerà quanto riscontrato ai fondi sanitari ed all’Osservatorio Nazionale dei fondi sanitari del Ministero della Salute, costituito ai sensi del decreto ministeriale del 15 settembre 2022.
4. Considerando la tutela sanitaria integrativa come diritto contrattuale di natura retributiva dei singoli lavoratori, anche i fondi sanitari integrativi ovvero gli enti, casse e società di mutuo soccorso aventi finalità esclusivamente assistenziale, hanno titolo ad agire per il recupero dei contributi omessi dal datore di lavoro in nome e per conto del lavoratore. L’INPS è autorizzato a fornire ai Fondi sanitari, a seguito di esplicita richiesta, i dati anagrafici dei datori di lavoro che dichiarano di applicare il Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro che prevede il versamento dei contributi di assistenza sanitaria al fondo sanitario di riferimento.
5. Per dare attuazione a quanto previsto dai commi 3 e 4 e permettere l’interconnessione dei dati raccolti ed un controllo puntuale, il Ministero del lavoro e delle politiche sociali, l’INL, l’Agenzia delle Entrate e l’INPS, definiscono specifici protocolli d’intesa con l’Anagrafe dei fondi sanitari del Ministero della salute, nel rispetto della vigente normativa in materia di tutela della privacy.»
MERCOLEDÌ 5 MARZO 2025
278ª Seduta (antimeridiana)
Presidenza del Presidente
ZAFFINI
Interviene il sottosegretario di Stato per la salute Gemmato.
La seduta inizia alle ore 9,20.
IN SEDE REDIGENTE
(1241) Misure di garanzia per l’erogazione delle prestazioni sanitarie e altre disposizioni in materia sanitaria
(Seguito della discussione e rinvio)
Prosegue la discussione, sospesa nella seconda seduta pomeridiana di ieri.
Il presidente ZAFFINI ricapitola brevemente l’andamento della discussione del disegno di legge in titolo. Dispone quindi l’accantonamento delle proposte emendative riferite all’articolo 7 e avverte che si procederà alla trattazione degli emendamenti riferiti all’articolo 8.
La relatrice CANTU’ (LSP-PSd’Az) invita al ritiro degli emendamenti 8.0.1 e 8.0.2.
Il sottosegretario GEMMATO esprime parere conforme.
La senatrice MURELLI (LSP-PSd’Az) ritira l’emendamento 8.0.1.
Il senatore ZULLO (FdI) ritira l’emendamento 8.0.2.
La relatrice CANTU’ (LSP-PSd’Az) propone la riformulazione dell’emendamento 8.0.3, nonché degli emendamenti 13.0.2 (testo 2) e 13.0.3, riguardanti la medesima materia.
La riformulazione dei summenzionati emendamenti è quindi ulteriormente specificata dal rappresentante del GOVERNO.
Il senatore ZULLO (FdI) aggiunge la propria firma all’emendamento 8.0.3 e lo riformula in un testo 2 (pubblicato in allegato) in accoglimento della proposta precedentemente formulata.
Analogamente, la senatrice MURELLI (LSP-PSd’Az) riformula l’emendamento 13.0.2 (testo 2) nel nuovo emendamento 8.0.4 (pubblicato in allegato).
Il presidente ZAFFINI osserva l’utilità della riformulazione proposta, alla luce del necessario potenziamento dei servizi di emergenza urgenza e dell’apporto garantito in tale ambito dal privato convenzionato.
La senatrice ZAMBITO (PD-IDP) non accoglie la proposta di riformulazione relativa all’emendamento 13.0.3, rilevando l’inadeguatezza della previsione riguardante le risorse da destinare alla riduzione degli accessi impropri al pronto soccorso.
Sono quindi messi congiuntamente in votazione gli identici emendamenti 8.0.3 (testo 2) e 8.0.4 (già 13.0.2 testo 2).
Intervenendo per dichiarazione di voto di astensione a nome del proprio Gruppo, la senatrice CASTELLONE (M5S) manifesta perplessità in ordine alla destinazione di risorse volte al potenziamento dei servizi dei medici di medicina generale in assenza della previsione di strumenti idonei a valutarne l’effettivo impatto in ordine alla diminuzione del ricorso improprio al pronto soccorso.
Per dichiarazione di voto contrario, in dissenso dal proprio Gruppo, ha la parola il senatore MAZZELLA (M5S), il quale osserva l’esiguità delle risorse prospettate relativamente alla generale fruibilità dei servizi di televisita. Tale finalità richiederebbe piuttosto un’opera di accurata programmazione.
Accertata la presenza del prescritto numero legale, la Commissione approva gli emendamenti posti in votazione. L’emendamento 8.0.5 (già 13.0.3) – pubblicato in allegato – risulta conseguentemente precluso.
La relatrice CANTU’ (LSP-PSd’Az) e il GOVERNO invitano a ritirare gli emendamenti 9.0.1 e 9.0.2. Esprimono parere contrario sugli emendamenti 9.2 e 9.3.
L’emendamento 9.1 è ritirato dal senatore SILVESTRO (FI-BP-PPE).
In esito a successive e distinte votazioni risultano respinti gli emendamenti 9.2 e 9.3.
La senatrice MURELLI (LSP-PSd’Az) e il senatore ZULLO (FdI) ritirano rispettivamente gli emendamenti 9.0.1 e 9.0.2.
La relatrice CANTU’ (LSP-PSd’Az) formula l’invito al ritiro degli emendamenti 10.1, 10.2, 10.0.1, 10.0.2 e 10.0.5. Esprime parere contrario sulle proposte 10.3, 10.4, 10.0.3 e 10.0.4, parere favorevole sull’emendamento 10.0.6.
Il sottosegretario GEMMATO si esprime in senso conforme.
La senatrice MURELLI (LSP-PSd’Az) ritira gli emendamenti 10.1, 10.2 e 10.0.4.
Il senatore ZULLO (FdI) ritira gli emendamenti 10.0.1, 10.0.2 e 10.0.5.
Con successive votazioni, la Commissione respinge gli emendamenti 10.3, 10.4 e 10.0.3.
L’emendamento 10.0.6 è sottoscritto dalle senatrici MURELLI (LSP-PSd’Az), MINASI (LSP-PSd’Az), CASTELLONE (M5S), GUIDOLIN (M5S) e LEONARDI (FdI), nonché dai senatori SILVESTRO (FI-BP-PPE), MAZZELLA (M5S) e TREVISI (FI-BP-PPE).
Intervenendo per dichiarazione di voto favorevole sull’emendamento 10.0.6, il senatore MAZZELLA (M5S) si sofferma sull’utilità dell’esame sereno delle proposte presentate alla Commissione, in assenza di chiusure preconcette riconducibili a logiche di schieramento.
Il presidente ZAFFINI osserva che la Commissione ha costantemente teso ad affrontare l’analisi delle questioni poste alla sua attenzione nel senso auspicato dal senatore Mazzella.
La relatrice CANTU’ (LSP-PSd’Az) rimarca l’atteggiamento di equilibrio che caratterizza la valutazione degli emendamenti.
Il senatore ZULLO (FdI) ritiene che non sia attribuibile alle forze di maggioranza alcun appiattimento su logiche di appartenenza partitica, slegate da una seria valutazione nel merito.
Posto in votazione, l’emendamento 10.0.6 è approvato.
Il seguito della discussione è quindi rinviato.
La seduta termina alle ore 9,50.
EMENDAMENTI AL DISEGNO DI LEGGE
N. 1241
Art. 8
8.0.3 (testo 2)
Russo, Liris, Pogliese, Bucalo, Sallemi, Zullo
Dopo l’articolo, aggiungere il seguente:
«Art. 8-bis.
(Istituzione di un Fondo per la riduzione degli accessi impropri al Pronto Soccorso e misure per l’efficientamento della Rete ospedaliera dell’emergenza sanitaria)
1. Al fine di ridurre gli accessi impropri ai Pronto Soccorso (PS) e di contribuire allo smaltimento delle liste di attesa, è istituito, nello stato di previsione del Ministero della salute, per l’anno 2025, un Fondo con una dotazione pari a 3 milioni di euro. Le risorse del Fondo sono destinate all’incentivazione dell’acquisto, da parte dei medici di medicina generale e dei pediatri di libera scelta, di servizi o soluzioni digitali per la gestione automatizzata degli appuntamenti, la comunicazione con i pazienti e l’effettuazione di prestazioni base di telemedicina, quali la televisita. La prenotazione delle prestazioni non comporta, in ogni caso, costi aggiuntivi.
2. Entro 30 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, il Ministro della Salute, previa intesa in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano, sentite le federazioni e le associazioni di categoria maggiormente rappresentative, adotta un decreto per definire:
– le modalità di distribuzione alle Regioni delle risorse di cui al comma 1;
– le modalità con cui le medesime Regioni, nell’ambito degli accordi integrativi regionali, possono disciplinare l’erogazione del suddetto contributo.
3. Agli oneri derivanti dalle disposizioni di cui al comma 1, pari a 3 milioni di euro per il 2025 si provvede mediante corrispondente riduzione della dotazione del Fondo di cui all’articolo 1 comma 199 della legge 23 dicembre 2014, n. 190.
4. Il comma 278 dell’articolo 1 della legge n. 207 del 2024, è sostituito dal seguente:
«278. Le risorse relative all’ulteriore incremento di cui al comma 277 sono prioritariamente destinate alle prestazioni di ricovero ed ambulatoriali, erogate dalle strutture sanitarie private accreditate dotate di pronto soccorso o inserite nella rete dell’emergenza-urgenza nonché nelle reti cliniche tempo-dipendenti, conseguenti all’accesso o trasferite da pronto soccorso con codice di accesso rosso o arancio.».
8.0.4 [già 13.0.2 ( testo 2)]
Murelli, Minasi, Romeo
Dopo l’articolo, aggiungere il seguente:
«Art. 8-bis.
(Istituzione di un Fondo per la riduzione degli accessi impropri al Pronto Soccorso e misure per l’efficientamento della Rete ospedaliera dell’emergenza sanitaria)
1. Al fine di ridurre gli accessi impropri ai Pronto Soccorso (PS) e di contribuire allo smaltimento delle liste di attesa, è istituito, nello stato di previsione del Ministero della salute, per l’anno 2025, un Fondo con una dotazione pari a 3 milioni di euro. Le risorse del Fondo sono destinate all’incentivazione dell’acquisto, da parte dei medici di medicina generale e dei pediatri di libera scelta, di servizi o soluzioni digitali per la gestione automatizzata degli appuntamenti, la comunicazione con i pazienti e l’effettuazione di prestazioni base di telemedicina, quali la televisita. La prenotazione delle prestazioni non comporta, in ogni caso, costi aggiuntivi.
2. Entro 30 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, il Ministro della Salute, previa intesa in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano, sentite le federazioni e le associazioni di categoria maggiormente rappresentative, adotta un decreto per definire:
– le modalità di distribuzione alle Regioni delle risorse di cui al comma 1;
– le modalità con cui le medesime Regioni, nell’ambito degli accordi integrativi regionali, possono disciplinare l’erogazione del suddetto contributo.
3. Agli oneri derivanti dalle disposizioni di cui al comma 1, pari a 3 milioni di euro per il 2025 si provvede mediante corrispondente riduzione della dotazione del Fondo di cui all’articolo 1 comma 199 della legge 23 dicembre 2014, n. 190.
4. Il comma 278 dell’articolo 1 della legge n. 207 del 2024, è sostituito dal seguente:
«278. Le risorse relative all’ulteriore incremento di cui al comma 277 sono prioritariamente destinate alle prestazioni di ricovero ed ambulatoriali, erogate dalle strutture sanitarie private accreditate dotate di pronto soccorso o inserite nella rete dell’emergenza-urgenza nonché nelle reti cliniche tempo-dipendenti, conseguenti all’accesso o trasferite da pronto soccorso con codice di accesso rosso o arancio.».
8.0.5 (già 13.0.3)
Zambito, Zampa, Camusso, Furlan
Dopo l’articolo, aggiungere il seguente:
«Art. 8-bis.
(Fondo per ridurre gli accessi impropri al Pronto Soccorso)
1. Al fine di ridurre gli accessi impropri in Pronto Soccorso (PS) e di contribuire allo smaltimento delle liste di attesa, per il 2025, nello stato di previsione del Ministero della salute, è istituito un Fondo per incentivare l’acquisto, da parte dei medici di medicina generale e dei pediatri di libera scelta, di servizi o soluzioni digitali per la gestione automatizzata degli appuntamenti, la comunicazione con i pazienti e l’effettuazione di prestazioni base di telemedicina, quali la televisita. La prenotazione delle prestazioni non comporta costi aggiuntivi.
2. Con decreto del Ministro della salute, da adottare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, previa intesa in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province Autonome di Trento e di Bolzano, sentite le federazioni e le associazioni di categoria maggiormente rappresentative, sono definite le modalità di distribuzione alle Regioni delle risorse di cui al comma 1, nonché le modalità con cui le medesime Regioni, nell’ambito degli accordi integrativi regionali, possono disciplinare l’erogazione del suddetto contributo.
3. Agli oneri di cui al comma 1, pari a 3 milioni di euro annui a decorrere dall’anno 2025, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all’articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.».
MERCOLEDÌ 5 MARZO 2025
15ª Seduta
Presidenza del Presidente della 10ª Commissione
ZAFFINI
La seduta inizia alle ore 18,45.
IN SEDE REFERENTE
(186) Maria Domenica CASTELLONE e altri. – Modifiche al decreto legislativo 17 agosto 1999, n. 368, e al decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, in materia di formazione specialistica dei medici
(509) Sandra ZAMPA. – Modifiche al decreto legislativo 17 agosto 1999, n. 368, e altre disposizioni in materia di formazione medica
(823) Maria Cristina CANTU’ e altri. – Disposizioni in materia di innovazione ed evoluzione dei contratti di formazione medico-specialistica e per la valorizzazione dei ricercatori sanitari
(890) CRISANTI e altri. – Istituzione del corso di specializzazione universitario post laurea in medicina generale e di prossimità
(963) ZULLO e altri. – Delega al Governo in materia di riordino della disciplina della formazione specifica in medicina generale
(1260) Carmela BUCALO e altri. – Modifiche al decreto legislativo 17 agosto 1999, n. 368, recanti disposizioni in materia di formazione specialistica dei medici
(1364) ZAFFINI e ZULLO. – Norme in materia di formazione specialistica dei medici veterinari e delega al Governo per il riordino delle scuole di specializzazione di area veterinaria
(1377) MARTI e altri. – Istituzione del profilo professionale del coordinatore di ricerca clinica operante nell’ambito degli studi clinici
(1380) Maria Cristina CANTU’ e altri. – Delega al Governo per la revisione delle scuole di specializzazione veterinarie e per l’evoluzione dei dipartimenti di medicina veterinaria e dei relativi ospedali veterinari universitari didattici in ambito sanitario
– e della petizione n. 938 ad essi attinente
(Seguito dell’esame congiunto dei disegni di legge nn. 186, 509, 823, 890, 963, 1260 e 1364, congiunzione con l’esame dei disegni di legge nn. 1377 e 1380, e rinvio)
Prosegue l’esame congiunto, sospeso nella seduta del 12 febbraio.
Il presidente della 7ª Commissione MARTI (LSP-PSd’Az), in qualità di relatore, riferisce anzitutto sull’Atto Senato n. 1377, composto da un solo articolo, che reca disposizioni volte all’istituzione del profilo professionale del coordinatore di ricerca clinica, operante nel campo degli studi clinici, delineando le funzioni da questo svolte e disciplinando l’inquadramento professionale, il trattamento economico e i requisiti di esercizio della professione.
Quanto in particolare alle funzioni, ai sensi del comma 1, esse consistono in attività di coordinamento, gestione e supporto delle fasi di verifica di fattibilità, autorizzazione, attivazione, conduzione e conclusione degli studi clinici sul territorio nazionale, presso aziende sanitarie locali, aziende ospedaliere, Istituti di ricovero e cura a carattere scientifico (IRCCS), enti pubblici o privati e università.
Relativamente ai contenuti professionali e al trattamento economico del coordinatore di ricerca clinica, prosegue il relatore, essi sono demandati ai contratti collettivi nazionali ai sensi del comma 2.
Circa i requisiti per l’esercizio dell’attività di coordinatore di ricerca clinica, ai sensi del comma 3, essi sono costituiti dal possesso, in via congiunta: di un diploma di laurea magistrale afferente alle scienze della vita e della salute; di un attestato di frequenza di un corso di formazione in materia di ricerca clinica di almeno 50 ore, erogato da enti accreditati dal Ministero dell’università e della ricerca; di un certificato di tirocinio di almeno 150 ore presso centri che svolgono attività di ricerca clinica. In via transitoria, il comma 4 consente l’accesso al profilo professionale in esame anche ai soggetti che, alla data di entrata in vigore della presente legge, abbiano maturato almeno cinque anni di comprovata esperienza in ambito di ricerca clinica presso gli enti di cui al comma 1.
Il relatore dà indi conto dell’Atto Senato n. 1380, che reca una delega al Governo per la revisione delle scuole di specializzazione veterinarie e per l’evoluzione dei dipartimenti di medicina veterinaria e dei relativi ospedali veterinari universitari didattici in ambito sanitario.
L’articolo 1 enuncia la finalità del disegno di legge, consistente nel rafforzamento del Servizio sanitario nazionale nel settore veterinario, da perseguire tramite il potenziamento della formazione specialistica e dei dipartimenti di medicina veterinaria, il miglioramento dell’erogazione dei livelli essenziali di assistenza e della formazione professionalizzante ad alta vocazione specialistica, l’implementazione di un modello integrato di formazione specialistica, basato su contratti altamente professionalizzanti.
L’articolo 2, prosegue l’oratore, reca una delega al Governo per la revisione delle modalità di accesso alle scuole di specializzazione veterinaria e di svolgimento dei relativi corsi, dei requisiti della figura dell’infermiere veterinario e dei contenuti del corso di laurea in medicina veterinaria. Si sofferma indi sui seguenti princìpi e criteri direttivi per l’esercizio della richiamata delega: prevedere una programmazione sulla base del fabbisogno numerico di medici veterinari nelle aree disciplinari di sanità animale, di igiene degli alimenti di origine animale e di igiene degli allevamenti e delle produzioni zootecniche; introdurre contratti di formazione specialistica che prevedano una parte di formazione teorica e una parte di attività pratica, con un trattamento economico costituito da una parte fissa e da una parte variabile; prevedere lo svolgimento dell’attività formativa specialistica presso le strutture dipartimentali universitarie e gli enti e aziende del Servizio sanitario nazionale; definire i requisiti della figura dell’infermiere veterinario e il relativo percorso formativo di laurea sanitaria triennale; ridefinire la disciplina del corso di laurea magistrale in medicina veterinaria, prevedendo una durata di sei anni e moduli didattici particolarmente specializzati nella prevenzione e nel trattamento delle patologie infettive degli animali.
Accenna infine all’articolo 3, recante disposizioni finanziarie.
In considerazione dell’affinità della materia trattata, propone conclusivamente la congiunzione dell’esame dei disegni di legge nn. 1377 e 1380 con il seguito dell’esame dei disegni di legge nn. 186, 509, 823, 890, 963, 1260 e 1364.
Il senatore ZULLO (FdI) segnala l’opportunità di congiungere il disegno di legge n. 950, di cui è proponente, riguardante la specializzazione in igiene pubblica.
Il presidente ZAFFINI specifica che si potrà procedere all’abbinamento richiesto solamente previa riassegnazione in sede referente alle Commissioni 7a e 10a riunite.
La senatrice CASTELLONE (M5S) fa presente l’opportunità di evitare ulteriori abbinamenti al fine di una migliore trattazione. Esprime inoltre perplessità in merito alla compatibilità dei contenuti del disegno di legge n. 1377, riguardante uno specifico profilo professionale, piuttosto che la formazione specialistica.
Il presidente ZAFFINI ritiene che le Commissioni riunite non debbano procedere a ulteriori congiunzioni successivamente a quella relativa al disegno di legge segnalato dal senatore Zullo. Più in generale, la questione sarà oggetto della valutazione del Comitato ristretto.
La senatrice CAMUSSO (PD-IDP) suggerisce particolare cautela rispetto all’eventualità di ulteriori abbinamenti, al fine di evitare di rendere meno lineare l’attività del Comitato ristretto.
Il presidente della 7a Commissione MARTI (LSP-PSd’Az), relatore, fa presente la compatibilità del percorso intrapreso con l’attività avviata dal Comitato ristretto, al quale sono rimesse le ulteriori valutazioni sul prosieguo dell’esame congiunto.
Le Commissioni riunite convengono infine sulla congiunzione dei disegni di legge n. 1377 e 1380 con gli altri in titolo.
Il seguito dell’esame congiunto è quindi rinviato.
SULLA PUBBLICAZIONE DI DOCUMENTI ACQUISITI NEL CORSO DELLE AUDIZIONI
Il PRESIDENTE comunica che la documentazione acquisita nel corso delle audizioni svolte in sede di Ufficio di Presidenza integrato dai rappresentanti dei Gruppi delle Commissioni riunite, nell’ambito dell’esame dei disegni di legge nn. 186, 509, 823, 890, 963, 1260, 1364, 1377 e 1380 (formazione specialistica dei medici) sarà pubblicata sulla pagina web delle Commissioni 7a e 10a, al pari di ulteriore documentazione consegnata riguardante tale argomento o che è stata richiesta dalla Segreteria delle predette Commissioni.
Le Commissioni riunite prendono atto.
La seduta termina alle ore 18,55
Riunione n. 12
MERCOLEDÌ 5 MARZO 2025
Relatori: ZANETTIN (FI-BP-PPE) e ZULLO (FdI)
Orario: dalle ore 10,35 alle ore 11
(65) PARRINI e FINA. – Disposizioni in materia di terapia del dolore e dignità nella fase finale della vita, nonché modifiche all’articolo 580 del codice penale
(104) BAZOLI e altri. – Disposizioni in materia di morte volontaria medicalmente assistita
(124) Elisa PIRRO e altri. – Disposizioni in materia di suicidio medicalmente assistito e di trattamento eutanasico
(570) DE CRISTOFARO e altri. – Disposizioni in materia di morte volontaria medicalmente assistita
(1083) PAROLI e altri. – Modifiche all’articolo 580 del codice penale e modifiche alla legge 22 dicembre 2017, n. 219, in materia di disposizioni anticipate di trattamento e prestazione delle cure palliative
– e delle petizioni nn. 198, 667 e 1028 ad essi attinenti
(Seguito dell’esame congiunto)
MARTEDÌ 4 MARZO 2025
277ª Seduta (2ª pomeridiana)
Presidenza del Presidente
ZAFFINI
Interviene il sottosegretario di Stato per la salute Gemmato.
La seduta inizia alle ore 19,50.
IN SEDE REDIGENTE
(1241) Misure di garanzia per l’erogazione delle prestazioni sanitarie e altre disposizioni in materia sanitaria
(Seguito della discussione e rinvio)
Prosegue la discussione, sospesa nella prima seduta pomeridiana di oggi.
Il presidente ZAFFINI avverte che si procederà alla trattazione degli emendamenti, a partire da quelli riferiti all’articolo 5.
La senatrice CASTELLONE (M5S) ritira l’emendamento 5.0.1.
La relatrice CANTU’ (LSP-PSd’Az) esprime parere contrario sugli emendamenti 5.1, 5.2, 5.3, 5.4, 5.5, 5.6, 5.7, 5.0.6, 5.0.7, 5.0.8 e 5.0.9. Invita al ritiro degli emendamenti 5.8, 5.0.3, 5.0.4, 5.0.5 e 5.0.11. Propone infine un’integrazione dell’emendamento 5.0.12.
Il parere del GOVERNO è conforme.
Verificata la presenza del numero legale, è posto in votazione l’emendamento 5.1, che risulta respinto.
In esito a successive e distinte votazioni sono respinti gli emendamenti 5.2 e 5.3.
Posti congiuntamente in votazione, gli emendamenti 5.4 e 5.5 sono respinti.
Successivamente la Commissione respinge l’emendamento 5.6.
Intervenendo in risposta alla senatrice ZAMBITO (PD-IDP), il sottosegretario GEMMATO motiva il parere contrario espresso sull’emendamento 5.7 richiamando il rischio di disparità a danno degli specializzandi non medici.
La senatrice ZAMBITO (PD-IDP) specifica che la proposta emendativa è intesa proprio a evitare il determinarsi di situazioni di disparità. Ne richiede pertanto l’accantonamento allo scopo di consentire gli opportuni approfondimenti.
Il presidente ZAFFINI dispone quindi l’accantonamento dell’emendamento 5.7.
La senatrice MURELLI (LSP-PSd’Az) ritira gli emendamenti 5.8 e 5.0.3.
L’emendamento 5.0.4 è ritirato dalla senatrice MANCINI (FdI).
Il senatore SILVESTRO (FI-BP-PPE) ritira l’emendamento 5.0.5.
Intervenendo sull’emendamento 5.0.6, su sollecitazione della senatrice CASTELLONE (M5S), il sottosegretario GEMMATO specifica che il parere contrario sull’emendamento è dovuto alla sussistenza di una disciplina specifica sulla figura del medico di medicina generale, sulla quale la proposta emendativa interviene.
La senatrice CASTELLONE (M5S) sostiene la necessità di un superamento del quadro normativo vigente, così da consentire agli specialisti in medicina di comunità di svolgere la funzione di medico di medicina generale, in coerenza con il loro percorso formativo.
Il sottosegretario GEMMATO fa presente il proprio favore rispetto al merito della proposta, che dovrebbe essere più propriamente oggetto di un procedimento legislativo specifico. Suggerisce pertanto la trasformazione dell’emendamento in ordine del giorno.
La senatrice ZAMPA (PD-IDP) aggiunge la firma all’emendamento 5.0.6, rimarcando l’urgenza del potenziamento dell’assistenza medica di base.
Il senatore ZULLO (FdI) richiama l’importanza, relativamente alle finalità già poste in evidenza, dell’iter, già avviato in Senato, dei disegni di legge in materia di formazione specialistica dei medici.
La senatrice CASTELLONE (M5S) ritira l’emendamento 5.0.6 al fine della successiva trasformazione in ordine del giorno.
È messo in votazione l’emendamento 5.0.7.
Il senatore MAZZELLA (M5S) interviene per dichiarazione di voto favorevole, facendo presente l’attuale urgenza di un adeguato potenziamento dell’assistenza sanitaria sul territorio.
Posto in votazione, l’emendamento 5.0.7 è respinto.
La Commissione respinge successivamente l’emendamento 5.0.8.
La senatrice GUIDOLIN (M5S) chiede ragguagli in ordine al parere espresso sull’emendamento 5.0.9.
Il sottosegretario GEMMATO osserva che le misure proposte sono già state recate dalla legislazione vigente.
Posto in votazione, l’emendamento 5.0.9 è respinto.
Il senatore SILVESTRO (FI-BP-PPE) sottoscrive l’emendamento 5.0.11 e lo ritira. Sottoscrive altresì l’emendamento 5.0.12, riservandosi di valutare la riformulazione proposta dalla relatrice.
L’emendamento 5.0.12 è quindi accantonato.
La relatrice CANTU’ (LSP-PSd’Az) ha la parola sugli emendamenti all’articolo 6. Il parere è contrario sulle proposte 6.1, 6.2, 6.3, 6.4, 6.5, 6.6, 6.0.2, 6.0.3, 6.0.4, 6.0.7, 6.0.8, 6.0.9, 6.0.11, 6.0.12, 6.0.13, 6.0.14 e 6.0.17. Invita al ritiro degli emendamenti 6.7, 6.8, 6.11, 6.12, 6.13, 6.14, 6.15, 6.16, 6.0.1, 6.0.5 (testo 2), 6.0.6, 6.0.10 e 6.0.16, mentre il parere è favorevole sugli emendamenti 6.9, 6.10 e 6.0.18.
Si esprime conformemente il rappresentante del GOVERNO, che formula altresì un parere favorevole sull’emendamento 6.0.100 (testo 2).
Gli identici emendamenti 6.1 e 6.2 sono posti in votazione congiunta, risultando respinti.
Posti congiuntamente in votazione, sono poi respinti gli identici emendamenti 6.3 e 6.4.
Con successive votazioni la Commissione respinge gli emendamenti 6.5 e 6.6.
La senatrice MURELLI (LSP-PSd’Az) ritira l’emendamento 6.7.
Il senatore SATTA (FdI) ritira l’emendamento 6.8.
Gli identici emendamenti 6.9 e 6.10 sono posti congiuntamente in votazione e approvati.
Il senatore ZULLO (FdI) sottoscrive e ritira gli emendamenti 6.11, 6.14 e 6.15.
L’emendamento 6.12 è ritirato dalla senatrice LEONARDI (FdI).
Il senatore SATTA (FdI) ritira l’emendamento 6.13.
Su proposta della senatrice MANCINI (FdI) è disposto l’accantonamento dell’emendamento 6.16.
L’emendamento 6.0.100 (testo 2) è posto in votazione, risultando approvato.
La senatrice MANCINI (FdI) ritira l’emendamento 6.0.1.
In esito a successive e distinte votazioni sono respinti gli emendamenti 6.0.2, 6.0.3 e 6.0.4.
Gli emendamenti 6.0.5 (testo 2) e 6.0.6 sono ritirati dal senatore ZULLO (FdI).
Messi congiuntamente ai voti, sono respinti gli identici emendamenti 6.0.7 e 6.0.8.
Su sollecitazione della senatrice CASTELLONE (M5S), il rappresentante del GOVERNO rileva che la materia oggetto dell’emendamento 6.0.9 potrà più propriamente essere oggetto di un apposito intervento normativo.
La senatrice CASTELLONE (M5S) richiama l’attenzione sulle carenze nella dotazione di personale medico del servizio 118, dovuta tra l’altro alla mancanza di una specifica indennità. Ritira infine l’emendamento 6.0.9, riservandosi di trasformarlo in ordine del giorno.
L’emendamento 6.0.10 è ritirato dal senatore SATTA (FdI).
Gli identici emendamenti 6.0.11 e 6.0.12, posti congiuntamente in votazione, sono respinti.
In esito a successive e distinte votazioni risultano respinti gli emendamenti 6.0.13 e 6.0.14.
La senatrice MANCINI (FdI) ritira l’emendamento 6.0.16.
In risposta alla senatrice GUIDOLIN (M5S), il sottosegretario GEMMATO motiva il parere contrario espresso sull’emendamento 6.0.17, facendo presente l’incongruità della proposta rispetto all’ordinamento delle forze di pubblica sicurezza.
La senatrice GUIDOLIN (M5S) sollecita una riflessione in merito alla possibilità di potenziare i presidi di polizia negli ospedali, dichiarando la propria disponibilità a trasformare la proposta emendativa in ordine del giorno.
La relatrice CANTU’ (LSP-PSd’Az) osserva la sussistenza di margini limitati rispetto alla possibilità di accoglimento di un eventuale ordine del giorno derivante dalla trasformazione dell’emendamento.
Si procede quindi alla votazione dell’emendamento 6.0.17, che risulta respinto.
L’emendamento 6.0.18 è sottoscritto dai senatori SILVESTRO (FI-BP-PPE), SATTA (FdI) e ZULLO (FdI), nonché dalle senatrici MURELLI (LSP-PSd’Az), MINASI (LSP-PSd’Az), LEONARDI (FdI), MANCINI (FdI), ZAMPA (PD-IDP), ZAMBITO (PD-IDP) e CAMUSSO (PD-IDP).
Posto in votazione, l’emendamento 6.0.18 è approvato.
Il seguito della discussione è quindi rinviato.
La seduta termina alle ore 20,40.
MARTEDÌ 4 MARZO 2025
276ª Seduta (1ª pomeridiana)
Presidenza del Presidente
ZAFFINI
Interviene il sottosegretario di Stato per la salute Gemmato.
La seduta inizia alle ore 15,20.
IN SEDE CONSULTIVA
(1379) Modifiche alla disciplina della Fondazione Ordine costantiniano di San Giorgio di Parma, approvato dalla Camera dei deputati
(Parere alla 1a Commissione. Esame. Parere favorevole)
La relatrice LEONARDI (FdI) nota che ai sensi dell’articolo 2 la Fondazione Ordine costantiniano di San Giorgio di Parma opera senza fini di lucro. Oltre agli scopi principali, alla Fondazione sono attribuiti, dal comma 2, scopi accessori, consistenti nell’attuazione di iniziative di utilità sociale, culturali e filantropiche.
Ai sensi del comma 9 dell’articolo 3 la partecipazione agli organi della Fondazione dà diritto soltanto agli eventuali emolumenti che il consiglio generale deliberi di riconoscere.
L’articolo 7 reca la clausola di invarianza finanziaria.
La senatrice CASTELLONE (M5S) chiede chiarimenti in merito alle ragioni alla base dell’intervento normativo proposto.
La relatrice LEONARDI (FdI) rileva che il disegno di legge in esame è funzionale all’adeguamento statutario dell’Ordine costantiniano. Presenta quindi una proposta di parere favorevole.
Il presidente ZAFFINI, accertata la presenza del numero legale pone in votazione la proposta di parere.
La Commissione approva a maggioranza.
IN SEDE REDIGENTE
(1241) Misure di garanzia per l’erogazione delle prestazioni sanitarie e altre disposizioni in materia sanitaria
(Seguito della discussione e rinvio)
Prosegue la discussione, sospesa nella seduta del 26 febbraio.
Il presidente ZAFFINI comunica che l’emendamento 1.32 (testo 2) è stato sottoscritto dai senatori Speranzon, Ternullo, Silvestro e Occhiuto; il senatore Orsomarso ha aggiunto la firma all’emendamento 4.0.4; l’emendamento 5.0.10 (testo 2) è stato ritirato.
Inoltre, sono stati presentati 16 subemendamenti pubblicati in allegato riferiti agli emendamenti presentati dalla relatrice nella seduta del 25 febbraio. Tra questi, i subemendamenti 13.0.100/1 e 13.0.600/1 sono stati ritirati dai proponenti.
Le senatrici MURELLI (LSP-PSd’Az) e MINASI (LSP-PSd’Az) aggiungono le rispettive firme all’emendamento 4.0.4.
Il presidente ZAFFINI avverte che si procederà innanzitutto all’espressione dei pareri e alla votazione relativamente agli emendamenti riferiti all’articolo 1.
La relatrice CANTU’ (LSP-PSd’Az) esprime parere contrario sugli emendamenti 1.2, 1.4, 1.5, 1.6, 1.7, 1.8, 1.9, 1.10, 1.16, 1.17, 1.20, 1.21, 1.26, 1.27, 1.28, 1.29, 1.34 e 1.35. Invita al ritiro degli emendamenti 1.3, 1.15, 1.18, 1.19, 1.22, 1.23, 1.24, 1.25, 1.30, 1.31, 1.33 e 1.0.1.
Il parere è favorevole sugli emendamenti 1.11, 1.12, 1.13, 1.14 e 1.32 (testo 2).
Il sottosegretario GEMMATO si esprime conformemente.
Il senatore MAZZELLA (M5S) chiede ragguagli in ordine al parere espresso sull’emendamento 1.1.
Il sottosegretario GEMMATO rileva il carattere ultroneo della proposta emendativa rispetto alla disciplina vigente.
Verificata la presenza del numero legale, è quindi posto in votazione l’emendamento 1.1, che risulta respinto.
Con una successiva votazione, la Commissione respinge l’emendamento 1.2.
La senatrice MURELLI (LSP-PSd’Az) ritira l’emendamento 1.3.
In risposta a una sollecitazione della senatrice GUIDOLIN (M5S), il sottosegretario GEMMATO osserva il carattere riservato alla professione medica dell’attività di diagnosi, prescrizione e terapia.
La senatrice GUIDOLIN (M5S) preannuncia quindi il voto favorevole sull’emendamento 1.4, richiamando l’attenzione sulle attività rientranti nelle mansioni infermieristiche.
Posto in votazione, l’emendamento 1.4 è respinto.
La Commissione respinge successivamente l’emendamento 1.5.
In risposta a una richiesta di chiarimento del senatore DURNWALDER (Aut (SVP-PATT, Cb)), il rappresentante del GOVERNO fa presenti le prerogative in ordine all’erogazione di risorse svolta dalle regioni.
Il senatore DURNWALDER (Aut (SVP-PATT, Cb)) pone in rilievo la particolarità del finanziamento del sistema sanitario proprio delle province autonome di Trento e di Bolzano. Propone quindi l’accantonamento dell’emendamento 1.6.
Sentito l’avviso non ostativo della relatrice CANTU’ (LSP-PSd’Az), il presidente ZAFFINI dispone l’accantonamento dell’emendamento 1.6.
In esito a successive e distinte votazioni sono respinti gli emendamenti 1.7 e 1.8.
In risposta a una richiesta di chiarimento del senatore MAZZELLA (M5S), il sottosegretario GEMMATO pone in evidenza la natura pleonastica della modifica recata dall’emendamento 1.9.
Posto in votazione, l’emendamento 1.9 risulta respinto.
È successivamente posto in votazione e respinto l’emendamento 1.10.
Gli emendamenti 1.11, 1.12, 1.13 e 1.14 sono posti congiuntamente in votazione, risultando approvati.
Il senatore ZULLO (FdI) fa proprio l’emendamento 1.15 e lo ritira.
Con successive votazioni la Commissione respinge poi gli emendamenti 1.16 e 1.17.
La senatrice MANCINI (FdI) ritira l’emendamento 1.18.
La senatrice MURELLI (LSP-PSd’Az) ritira l’emendamento 1.19.
Posti congiuntamente in votazione, sono respinti gli emendamenti 1.20 e 1.21.
La senatrice MANCINI (FdI) ritira gli emendamenti 1.22 e 1.25.
Gli emendamenti 1.23 e 1.24 sono ritirati dalla senatrice MURELLI (LSP-PSd’Az).
Dopo che la Commissione ha respinto l’emendamento 1.26, sono posti in votazione congiunta gli emendamenti 1.27 e 1.28, che risultano respinti.
La Commissione respinge successivamente l’emendamento 1.29.
Il senatore ZULLO (FdI) sottoscrive e ritira l’emendamento 1.30.
Il senatore SATTA (FdI) ritira l’emendamento 1.31.
È quindi posto in votazione e approvato l’emendamento 1.32 (testo 2).
La senatrice MURELLI (LSP-PSd’Az) ritira l’emendamento 1.33.
Sollecitato dal senatore MAGNI (Misto-AVS), il sottosegretario GEMMATO motiva la contrarietà relativa all’emendamento 1.34, rilevando che questo concerne professionalità non mediche, prive della titolarità delle prescrizioni.
Posti congiuntamente in votazione, gli emendamenti 1.34 e 1.35 sono respinti.
La senatrice MURELLI (LSP-PSd’Az) ritira quindi l’emendamento 1.0.1.
La relatrice CANTU’ (LSP-PSd’Az) ha la parola in ordine agli emendamenti all’articolo 2. Esprime parere contrario sulle proposte 2.2, 2.3, 2.4, 2.5, 2.7 e 2.0.1; esprime parere favorevole sugli emendamenti 2.6 e 2.1 (testo 2).
Si esprime in senso conforme il rappresentante del GOVERNO, il quale propone una riformulazione dell’emendamento 2.0.100, mentre il parere è favorevole sull’emendamento 2.0.200.
La relatrice CANTU’ (LSP-PSd’Az) accoglie la riformulazione proposta relativamente all’emendamento 2.0.100 (il cui testo 2 è pubblicato in allegato).
Viene posto in votazione e respinto l’emendamento 2.2.
Sono posti congiuntamente in votazione gli identici emendamenti 2.3 e 2.4.
Il senatore MAZZELLA (M5S) ha la parola per dichiarazione di voto favorevole, richiamando l’orientamento espresso in proposito da società scientifiche in ordine alla rilevanza dell’acquisto di dispositivi medici ai fini della riduzione delle liste di attesa. Specifica inoltre che la proposta non comporta oneri finanziari.
Il presidente ZAFFINI fa presente il carattere autonomo della decisione politica rispetto alle valutazioni formulate dalle società scientifiche, posto che qualsiasi innovazione normativa è suscettibile di determinare aumenti di spesa.
La Commissione respinge quindi gli identici emendamenti 2.3 e 2.4.
Intervenendo in risposta alla senatrice CAMUSSO (PD-IDP), il sottosegretario GEMMATO specifica che la contrarietà riguardante l’emendamento 2.5 è dovuta al fatto che il testo del disegno di legge in discussione già comporta la possibilità di inclusione dei rappresentanti di interessi maggiormente rappresentativi.
Posto in votazione, l’emendamento 2.5 è respinto.
Successivamente, la Commissione approva l’emendamento 2.6.
L’emendamento 2.7, posto in votazione, è respinto.
L’emendamento 2.1 (testo 2) è sottoscritto dalle senatrici MINASI (LSP-PSd’Az) e MURELLI (LSP-PSd’Az), nonché dai senatori SILVESTRO (FI-BP-PPE) e TREVISI (FI-BP-PPE).
Posto in votazione, l’emendamento 2.1 (testo 2) risulta approvato.
Successivamente è messo ai voti l’emendamento 2.0.100 (testo 2).
La senatrice CASTELLONE (M5S) interviene per dichiarazione di voto contrario, esprimendo riserve sull’efficacia degli interventi volti al rafforzamento della struttura amministrativa del Ministero della salute sul piano dell’effettiva efficacia del sistema sanitario a livello territoriale.
Intervenendo per dichiarazione di voto contrario, la senatrice CAMUSSO (PD-IDP) lamenta l’assenza di interventi mirati alle reali priorità riguardanti il funzionamento del sistema sanitario.
La Commissione approva quindi l’emendamento 2.0.100 (testo 2).
Messo in votazione, è poi approvato l’emendamento 2.0.200.
La senatrice ZAMBITO (PD-IDP) sollecita spiegazioni in ordine al parere contrario espresso in merito all’emendamento 2.0.1.
Il sottosegretario GEMMATO rammenta la disciplina già vigente riguardante il Piano nazionale di governo delle liste di attesa.
La senatrice ZAMBITO (PD-IDP) preannuncia quindi il voto favorevole sulla proposta emendativa, rilevandone il carattere innovativo rispetto alla questione dell’appropriatezza delle prescrizioni.
I senatori MAZZELLA (M5S) e MAGNI (Misto-AVS) aggiungono le rispettive firme all’emendamento 2.0.1, che, posto infine in votazione, è respinto.
La relatrice CANTU’ (LSP-PSd’Az) esprime parere contrario su tutti gli emendamenti riferiti all’articolo 3.
Il parere del GOVERNO è conforme.
In esito a successive e distinte votazioni, sono respinti gli emendamenti 3.1 e 3.2.
Il senatore MAZZELLA (M5S) interviene per dichiarazione di voto favorevole sull’emendamento 3.3, sottolineando l’importanza dell’apporto delle organizzazioni sindacali ai fini della riduzione delle liste di attesa.
Posto in votazione, l’emendamento 3.3 risulta respinto.
In risposta ad una sollecitazione del senatore MAGNI (Misto-AVS), il rappresentante del GOVERNO rileva che le attività dell’Osservatorio nazionale sulle liste di attesa non rientrano nelle competenze proprie delle organizzazioni sindacali.
Posto in votazione, l’emendamento 3.4 è respinto.
Successivamente la Commissione respinge l’emendamento 3.5.
Su richiesta della senatrice CAMUSSO (PD-IDP), il sottosegretario GEMMATO motiva il parere contrario sull’emendamento 3.6 richiamando le garanzie in ordine alla trasparenza già contemplate dalla normativa vigente.
Posto in votazione, l’emendamento 3.6 è respinto.
La senatrice CASTELLONE (M5S) interviene per dichiarazione di voto favorevole sull’emendamento 3.0.1, mettendo in evidenza la priorità da accordare alla questione del finanziamento del Servizio sanitario nazionale.
Aggiungono le rispettive firme all’emendamento 3.0.1 le senatrici ZAMPA (PD-IDP), ZAMBITO (PD-IDP), FURLAN (PD-IDP) e CAMUSSO (PD-IDP), nonché il senatore MAGNI (Misto-AVS).
Intervenendo per dichiarazione di voto favorevole, la senatrice ZAMPA (PD-IDP) osserva che la proposta emendativa può costituire un utile spunto per il Governo ai fini del potenziamento delle capacità di reperimento delle risorse.
L’emendamento 3.0.1, messo ai voti, è quindi respinto.
La relatrice CANTU’ (LSP-PSd’Az) esprime parere contrario sul subemendamento 4.0.100/1, nonché sugli emendamenti 4.0.1 e 4.0.2. Invita al ritiro dell’emendamento 4.0.3 ed esprime parere favorevole sull’emendamento 4.0.4.
Si esprime conformemente il rappresentante del GOVERNO, il cui parere è inoltre favorevole sull’emendamento 4.0.100.
Il subemendamento 4.0.100/1 è messo ai voti, risultando respinto.
Per dichiarazione di voto di astensione a nome del Gruppo interviene la senatrice CASTELLONE (M5S), la quale si esprime criticamente in ordine al reiterato ricorso a misure prese durante la pandemia, mentre occorrerebbe un rilancio a livello strutturale delle possibilità assunzionali del Servizio sanitario nazionale.
Il presidente ZAFFINI (FdI) osserva che le carenze nell’assunzione di personale, riguardanti alcune regioni, sono spesso dovute alla carenza di professionisti.
La senatrice CASTELLONE (M5S) rileva il peggioramento delle condizioni di lavoro nella sanità pubblica.
L’emendamento 4.0.100 è quindi posto in votazione, risultando approvato.
Il senatore MAZZELLA (M5S) sollecita un approfondimento riguardo il parere contrario espresso in ordine all’emendamento 4.0.1.
Il sottosegretario GEMMATO rileva la mancanza di profili innovativi rispetto alla normativa vigente.
Il senatore MAZZELLA (M5S) interviene per dichiarazione di voto favorevole sull’emendamento 4.0.1, richiamando l’attenzione sull’esigenza di prevedere investimenti adeguati nel settore dell’emergenza urgenza.
L’emendamento 4.0.1 è sottoscritto dalle senatrici ZAMBITO (PD-IDP), ZAMPA (PD-IDP), CAMUSSO (PD-IDP) e FURLAN (PD-IDP).
La senatrice ZAMPA (PD-IDP) preannuncia il voto favorevole sull’emendamento 4.0.1, segnalando l’atteggiamento di chiusura preconcetta nei confronti delle proposte provenienti dalle forze di opposizione.
Il presidente ZAFFINI richiama il carattere scrupoloso e approfondito della valutazione compiuta sugli emendamenti. Specifica inoltre che una soluzione alla questione posta dall’emendamento 4.0.1 è rappresentata dall’adeguamento delle retribuzioni dei professionisti impiegati nei pronto soccorso, come dimostrato dall’apprezzamento di tale personale.
L’emendamento 4.0.1 è posto in votazione, risultando respinto.
La Commissione respinge successivamente l’emendamento 4.0.2.
La senatrice MURELLI (LSP-PSd’Az) ritira l’emendamento 4.0.3.
Il senatore SILVESTRO (FI-BP-PPE) aggiunge la firma all’emendamento 4.0.4.
Posto in votazione, l’emendamento 4.0.4 è accolto.
Il seguito della discussione è quindi rinviato.
La seduta termina alle ore 16,25.
EMENDAMENTI AL DISEGNO DI LEGGE
N. 1241
Art. 2
2.0.100 (testo 2)
La Relatrice
Dopo l’articolo, aggiungere il seguente:
«Art. 2-bis.
(Disposizioni per rafforzare la capacità amministrativa del Ministero della salute)
1. Al fine di far fronte alle ulteriori incombenze derivanti dal contrasto alle liste d’attesa e di potenziare le attività di profilassi internazionale in materia di gestione dei flussi migratori, assicurare l’esercizio dei compiti istituzionali in materia di emergenze sanitarie nonché rafforzare la capacità amministrativa e tecnologica del Ministero della salute connessa alle nuove esigenze di trasformazione digitale in adempimento degli obblighi europei, il Ministero della salute è autorizzato, per gli anni 2025 e 2026, a reclutare con contratto di lavoro subordinato a tempo indeterminato, in aggiunta alle vigenti facoltà assunzionali, un contingente di 18 dirigenti di seconda fascia, di cui 3 da imputare all’aliquota dei dirigenti sanitari con incarico corrispondente alla struttura complessa, 37 dirigenti sanitari e 90 unità di personale non dirigenziale dell’Area dei funzionari, mediante l’indizione di appositi concorsi pubblici e lo scorrimento di vigenti graduatorie, anche in deroga agli articoli 30 e 35, comma 5-ter, del decreto legislativo n. 165 del 2001. La dotazione organica del Ministero della salute è incrementata in misura corrispondente.
2. Per far fronte alle accresciute attività di cui al comma 1, il contingente di cui all’articolo 8, comma 1, del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 30 ottobre 2023, n. 195 è incrementato di 10 unità.
3. Agli oneri derivanti dai commi l e 2, pari a euro 18.811.696,13 per l’anno 2025 e a curo 18.686.696,13 a decorrere dall’anno 2026, si provvede, quanto a euro 17.311.696,13 per l’anno 2025 e a euro 17.186.696,13 a decorrere dall’anno 2026 mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2025-2027, nell’ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell’economia e delle finanze, allo scopo parzialmente utilizzando l’accantonamento relativo al Ministero della salute, e quanto a euro 1.500.000 a decorrere dall’anno 2025 con le risorse di cui all’articolo 1, comma 891, della legge 29 dicembre 2022, n. 197.».
4. Per le finalità di cui al comma 1, la dotazione finanziaria destinata alle esigenze di cui all’articolo 1 del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 30 ottobre 2023, n. 195, è incrementata complessivamente di euro 1.508.342.000 annui a decorrere dall’anno 2025. Al relativo onere si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2025-2027, nell’ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell’economia e delle finanze per l’anno 2025, allo scopo parzialmente utilizzando l’accantonamento relativo al Ministero della salute. Il Ministro dell’economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.»
Art. 4
4.0.100/1
Magni, De Cristofaro, Cucchi
All’emendamento 4.0.100, apportare le seguenti modificazioni:
1) al comma 1, sostituire la parola: «2027», con la seguente: «2025»;
2) sopprimere il comma 2.
Art. 13
13.0.100/1
Mazzella, Castellone, Guidolin, Pirro
Sopprimere l’emendamento 13.0.100.
13.0.200/1
Zampa, Camusso, Furlan, Zambito
All’emendamento 13.0.200, al comma 2, lettera b), sostituire le parole: «alla sensibilizzazione per il perseguimento degli» con la seguente: «agli».
13.0.200/2
Zampa, Camusso, Furlan, Zambito
All’emendamento 13.0.200, al comma 2, lettera f), sostituire la parola: «sensibilizza» con le seguenti: «interviene presso».
13.0.200/3
Magni, De Cristofaro, Cucchi
All’emendamento 13.0.200, comma 4, apportare le seguenti modificazioni:
a) sostituire le parole: «non superiore a diciannove», con le seguenti: « non superiore a tredici»;
b) dopo le parole: «due esperti», inserire le seguenti: «di cui uno laico»;
c) dopo il comma 4, aggiungere il seguente:
«4-bis. I membri dell’Osservatorio durano in carica tre anni e il loro incarico può essere rinnovato una sola volta.»
13.0.200/4
Zampa, Camusso, Furlan, Zambito
All’emendamento 13.0.200, al comma 4, sostituire le parole: «due rappresentanti delle associazioni delle persone con epilessia di cui uno in rappresentanza delle epilessie rare e complesse» con le seguenti: «cinque rappresentanti delle associazioni delle persone con epilessia di cui tre in rappresentanza delle epilessie rare e complesse».
13.0.200/5
Pirro, Castellone, Guidolin, Mazzella
All’emendamento 13.0.200, al comma 4 sostituire le parole: «due rappresentanti» con le seguenti: «quattro rappresentanti»
13.0.200/6
Pirro, Castellone, Guidolin, Mazzella
All’emendamento 13.0.200, al comma 4 sostituire le parole: «due rappresentanti» con le seguenti: «tre rappresentanti»
13.0.200/7
Pirro, Castellone, Guidolin, Mazzella
All’emendamento 13.0.200, al comma 4, dopo le parole: «dalle società scientifiche di riferimento per l’epilessia» inserire le seguenti: «di cui uno di comprovata esperienza in malattie epilettiche rare e complesse»
13.0.300/1
Magni, De Cristofaro, Cucchi
All’emendamento 13.0.300, comma 1, apportare le seguenti modificazioni:
a) sopprimere il n. 1);
b) sostituire il n. 2), con il seguente:
«2) alla lettera c) sono apportate le seguenti modificazioni:
1) dopo la parola “esperienza”, sono inserite le seguenti: “, in campo nazionale e internazionale,”;
2) dopo la parola “cura”, sono inserite le seguenti: “, soprattutto in relazione all’età pediatrica,”».
c) sopprimere il n. 3);
Conseguentemente, sopprimere il comma 2.
13.0.400/1
Pirro, Castellone, Guidolin, Mazzella
All’emendamento 13.0.400, sopprimere il comma 1.
13.0.400/2
Magni, De Cristofaro, Cucchi
All’emendamento 13.0.400, sopprimere il comma 2.
13.0.600/1
Mazzella, Castellone, Guidolin, Pirro
Sopprimere l’emendamento 13.0.600.
13.0.600/2
Magni, De Cristofaro, Cucchi
All’emendamento 13.0.600, apportare le seguenti modificazioni:
a) sostituire le parole: «si applicano anche», con le seguenti: «, in ogni caso, non si applicano»;
b) sopprimere le parole da: « solo ed esclusivamente», fino alla fine del comma.
13.0.700/1
Magni, De Cristofaro, Cucchi
All’emendamento 13.0.700, apportare le seguenti modificazioni:
a) al primo periodo:
1) sopprimere la parola: «iniziale»;
2) sostituire le parole: «5 milioni» con le seguenti: «10 milioni»;
b) al secondo periodo, sostituire le parole da: «sono ripartite» fino a: «garantire iniziative di», con le seguenti: «sono destinate all’istituzione di un Centro nazionale per le patologie oculari cronico-degenerative presso l’Istituto Superiore di sanità, in particolare per la»;
c) aggiungere, in fine, il seguente periodo: «Con decreto del Ministero della salute, da adottare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, è istituito il Centro di cui al periodo precedente e sono stabiliti i criteri e le modalità di ripartizione delle risorse destinate allo stesso.»
13.0.700/2
Pirro, Castellone, Guidolin, Mazzella
All’emendamento 13.0.700, dopo il comma 1, aggiungere i seguenti:
«1-bis. All’articolo 1, comma 972, della legge 30 dicembre 2021, n. 234, dopo le parole: “5 milioni di euro per l’anno 2022” sono inserite le seguenti: “e 6 milioni di euro per ciascuno degli anni 2025 e 2026”.
1-ter. Agli oneri derivanti dal comma 1-bis, pari a 6 milioni di euro per ciascuno degli anni 2025 e 2026, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica di cui all’articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.»
Conseguentemente alla Rubrica, dopo le parole: «cronico-degenerative» inserire le seguenti: «e fondo finalizzato allo studio, alla diagnosi e alla cura della fibromialgia»