MARTEDÌ 14 APRILE 2026
394ª Seduta
Presidenza del Presidente
La seduta inizia alle ore 15.
IN SEDE CONSULTIVA
(1867) Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 19 febbraio 2026, n. 19, recante ulteriori disposizioni urgenti per l’attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR) e in materia di politiche di coesione, approvato dalla Camera dei deputati
(Parere alla 5a Commissione. Esame. Parere favorevole)
Il relatore ZULLO (FdI) riferisce sugli aspetti di competenza del decreto-legge n. 19.
In primo luogo, l’articolo 2, comma 1, proroga la durata degli incarichi dirigenziali conferiti alle strutture di missione PNRR presso le amministrazioni centrali. Analoga proroga è disposta per il personale non dirigenziale loro assegnato.
Relativamente alle amministrazioni coinvolte nell’attuazione del PNRR il successivo comma 1-bis proroga alcune deroghe sugli incarichi dirigenziali, mentre il comma 1-ter consente il rinnovo degli incarichi dirigenziali conferiti a persone di particolare qualificazione.
Il comma 1-quater differisce la validità della disciplina che ha previsto la possibilità di porre in posizione di comando o distacco presso pubbliche amministrazioni i dipendenti delle società a controllo pubblico e degli enti pubblici non economici.
Il comma 1-quinquies consente agli enti territoriali di prorogare gli incarichi da essi conferiti fino al 31 dicembre 2026.
Il comma 2 prevede l’assunzione a tempo indeterminato, presso la Presidenza del Consiglio, di unità di personale non dirigenziale, con concorso pubblico per titoli ed esami.
Il comma 5 dell’articolo 2 dispone in ordine alla possibilità di proroga di contratti degli esperti selezionati dal Ministero dell’ambiente e della sicurezza energetica.
Il comma 11-bis prevede la possibilità di riassegnare il personale al fine del completo utilizzo delle graduatorie per il personale non dirigenziale di regioni ed enti locali del Mezzogiorno, nonché del Dipartimento per le politiche di coesione.
Il comma 14-bis consente di prorogare i contratti a tempo determinato dei dirigenti generali preposti all’attuazione dei programmi degli interventi di edilizia penitenziaria e del Piano nazionale complementare di competenza del Ministero delle infrastrutture e trasporti.
Il comma 15 proroga l’autorizzazione a coprire i posti dirigenziali aggiuntivi assegnati ai dipartimenti per l’informazione e l’editoria e per le politiche della famiglia.
Il comma 17 differisce la possibilità per la Presidenza del Consiglio di conferire incarichi dirigenziali a soggetti di altre amministrazioni o esterni alle amministrazioni pubbliche, in relazione alle esigenze della Scuola nazionale dell’amministrazione.
Il comma 18 amplia la dotazione di personale dirigenziale dell’ufficio di supporto del punto di contatto unico in materia di resilienza dei soggetti critici.
I commi da 19 a 21 autorizzano il Ministero della giustizia ad assumere con contratto a tempo indeterminato il personale già impiegato a tempo determinato nell’ambito della realizzazione dell’obiettivo europeo “Convergenza”.
Il comma 21-bis consente il rinnovo dei contratti a tempo determinato del personale del Ministero della cultura.
Il comma 21-ter autorizza la Presidenza del Consiglio dei ministri a indire una procedura per il reclutamento di un contingente di personale di Categoria “B”.
Il comma 21-quater incrementa le unità di personale che il Segretariato generale della giustizia amministrativa è autorizzato a stabilizzare nei propri ruoli.
I commi da 21-septies a 21-decies recano disposizioni concernenti le procedure di assunzione nel Servizio sanitario nazionale.
L’articolo 3, comma 6-bis, consente la proroga degli incarichi conferiti agli esperti dell’unità operativa assegnata alla struttura per l’innovazione tecnologica e la transizione digitale della Presidenza del Consiglio dei ministri.
Il comma 9-bis estende il termine previsto in relazione alla durata dei contratti di lavoro a tempo determinato riferiti a progetti PNRR, mentre il comma 9-ter interviene sulla disciplina delle assunzioni a termine effettuate dalle società in house qualificate.
L’articolo 4, comma 4, incide sulla categoria di interventi per i quali le regioni possono accedere alle risorse previste per l’edilizia sanitaria e volti ad assicurare la tempestiva realizzazione degli investimenti nell’ambito del PNRR.
I commi 4-bis e 4-ter ampliano il periodo di applicazione della disciplina che ha elevato il limite di età per lo svolgimento dei rapporti di convenzione dei medici con il Servizio sanitario nazionale.
Il comma 4-quater estende l’efficacia della disposizione che ha fatto salva fino al 31 dicembre 2025 l’applicazione delle procedure già vigenti per l’accertamento delle condizioni di disabilità.
L’articolo 4-bis detta disposizioni volte al miglioramento della presa in carico dei pazienti oncologici.
L’articolo 7, comma 4, modifica le modalità di utilizzo e di riparto del Fondo unico per l’inclusione delle persone con disabilità, mentre il comma 5 integra la disciplina della definizione delle azioni intese a realizzare la piena accessibilità all’amministrazione da parte degli ultrasessantacinquenni e delle persone con disabilità.
Ai sensi del comma 6 il Garante nazionale dei diritti delle persone con disabilità può presentare osservazioni al Piano della performance e alla Relazione annua sulla performance di una pubblica amministrazione in riferimento all’accesso delle persone con disabilità. Il comma 7 consente al medesimo Garante di ricorrere al giudice amministrativo nelle ipotesi di mancata attuazione o violazione dei livelli di qualità dei servizi essenziali per l’inclusione sociale e l’accessibilità delle persone con disabilità.
Il comma 8 modifica la procedura per l’adozione del programma di azione triennale per la promozione dei diritti e l’integrazione delle persone con disabilità, mentre il comma 9 permette al Garante nazionale di avvalersi di personale delle Forze armate, delle Forze di polizia e del Corpo nazionale dei vigili del fuoco.
L’articolo 7-bis dispone circa l’ampliamento della platea dei beneficiari dell’assegno unico e universale.
L’articolo 15 prevede misure urgenti di semplificazione a favore dei malati cronici e delle persone affette da patologie rare.
L’articolo 25, comma 5-sexies, autorizza il Ministero delle imprese e del made in Italy ad assumere personale da inquadrare nell’area delle elevate professionalità.
Il comma 3 dell’articolo 26 modifica la disciplina riguardante la revisione delle norme relative agli accreditamenti delle strutture sanitarie o sociosanitarie.
L’articolo 29, comma 1, prevede l’obbligo per i soggetti vigilati dalla COVIP di aderire a sistemi di risoluzione stragiudiziale delle controversie, mentre il comma 2 modifica la disciplina concernente la possibilità di integrazione del finanziamento della COVIP da parte delle forme di previdenza complementare.
Il comma 2-bis prevede che l’assunzione del personale della COVIP avvenga mediante concorsi pubblici per titoli ed esami, oltre alla possibilità di avvalersi di esperti da consultare su temi specifici.
I commi successivi recano disposizioni in materia di pubblicità e controllo dei bilanci dei fondi sanitari e socio-sanitari integrativi. Viene inoltre differito il termine di decorrenza dell’applicazione della nuova normativa sul diritto al versamento ad una nuova forma pensionistica complementare degli accantonamenti inerenti alle quote di trattamento di fine rapporto e degli eventuali contributi a carico del datore di lavoro.
L’articolo 30, comma 11, specifica l’ambito di operatività del Fondo per le vittime dell’amianto istituito per gli anni dal 2023 al 2026 in favore dei lavoratori di società a partecipazione pubblica che hanno contratto patologie asbesto correlate durante l’attività svolta presso cantieri navali.
In discussione generale ha la parola la senatrice CAMUSSO (PD-IDP), la quale osserva che l’eccessiva compressione dei tempi di trattazione del provvedimento preclude una seria analisi dello stesso. Osserva, inoltre, che le disposizioni recate sono oltretutto eterogenee a causa delle numerose integrazioni apportate al testo originario. Reputa evidente l’inadeguatezza del provvedimento rispetto allo stato di incertezza determinato dalla scadenza ormai prossima del PNRR, oltre che dalle nuove difficoltà a carico del sistema economico poste dalla situazione internazionale.
Nutre notevoli perplessità, altresì, riguardo agli interventi in materia di certificazione delle disabilità, contradditori rispetto a scelte precedenti, i quali comportano disagi a danno degli utenti. Esprime ulteriori motivi di perplessità in riferimento alle disposizioni concernenti il finanziamento della COVIP da parte delle forme di previdenza complementare.
La senatrice FURLAN (IV-C-RE) si sofferma sulla quota esigua di realizzazione delle case della comunità, nonché sui ritardi riguardanti l’attuazione del PNRR, ai quali il Governo tenta di porre rimedio, in assenza di programmazione, attraverso misure di proroga di situazioni di precarietà e ricorrendo all’innalzamento dell’età di pensionamento dei medici.
Il senatore MAGNI (Misto-AVS) richiama l’attenzione sul tema delle carenze nell’impiego delle risorse del PNRR destinate alla sanità, particolarmente riguardo ai risultati limitatissimi in relazione alla realizzazione degli ospedali e delle case della comunità, peraltro in un quadro aggravato dal ritardo nel rinnovo contrattuale dei lavoratori della sanità privata. Invita quindi il Governo e le forze di maggioranza ad assumersi le responsabilità conseguenti, anche a fonte della consapevolezza che in assenza del PNRR l’economia italiana sarebbe ormai da tempo in recessione.
Dichiarata chiusa la discussione generale, interviene in replica il relatore ZULLO (FdI), il quale fa presente la coerenza del complesso degli interventi recati dal provvedimento in esame rispetto al titolo dello stesso. Per quanto riguarda la questione della responsabilità relativamente all’attuazione degli interventi nel quadro del PNRR, ne rileva il carattere diffuso, in ragione della pluralità di soggetti attuatori che si affiancano al livello centrale. Osserva che il decreto-legge in esame costituisce un elemento fondamentale al fine della completa attuazione del programma previsto. In conclusione, presenta una proposta di parere favorevole.
Verificata la presenza del numero legale, la proposta di parere è posta infine in votazione.
La Commissione approva.
IN SEDE CONSULTIVA SU ATTI DEL GOVERNO
Schema di decreto legislativo recante disposizioni integrative e correttive al decreto legislativo 5 febbraio 2024, n. 20, recante istituzione dell’Autorità Garante nazionale dei diritti delle persone con disabilità (n. 387)
(Parere al Ministro per i rapporti con il Parlamento, ai sensi degli articoli 1, comma 4, e 2, comma 2, lettera f), della legge 22 dicembre 2021, n. 227. Seguito dell’esame e rinvio)
Prosegue l’esame, sospeso nella seduta del 9 aprile.
Ha la parola in discussione generale il senatore MAGNI (Misto-AVS), il quale fa presente che si riserva di mettere a disposizione della relatrice Minasi alcune proposte volte alla predisposizione di uno schema di parere condiviso.
Il seguito dell’esame è quindi rinviato.
ESAME DI PROGETTI DI ATTI LEGISLATIVI E ALTRI ATTI DELL’UNIONE EUROPEA
Proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio relativo al monitoraggio e al controllo dei precursori di droghe e che abroga i regolamenti (CE) n. 273/2004 e (CE) n. 111/2005 (COM(2025) 747 definitivo)
(Seguito dell’esame, ai sensi dell’articolo 144, commi 1 e 6 del Regolamento, e rinvio)
Prosegue l’esame, sospeso nella seduta del 9 aprile.
In risposta a una sollecitazione della senatrice ZAMBITO (PD-IDP), la relatrice MURELLI (LSP-PSd’Az) ricapitola brevemente l’andamento dell’iter, richiamando le riserve espresse dal Ministero dell’interno sulla proposta di regolamento in esame, già esposte alla Commissione. Evidenzia che tali riserve concernono in particolar modo i rischi di un affievolimento dei controlli sulla circolazione dei precursori di droghe all’interno dell’Unione europea.
Intervenendo in discussione generale, la senatrice ZAMBITO (PD-IDP) dichiara il favore della propria parte politica rispetto agli obiettivi della proposta di regolamento, consistenti in un generale snellimento dei controlli al fine di agevolare la produzione di farmaci di elevata utilità. Sottolinea che la proposta è inoltre volta a potenziare le capacità di monitoraggio per mezzo di modalità digitalizzate. A fronte degli effettivi contenuti del provvedimento, i timori connessi a un possibile indebolimento di controllo le appaiono sostanzialmente infondati. Reputa invece rilevante la questione del possibile aumento dei costi a carico delle imprese, alle quali sono richiesti investimenti ai fini dell’adeguamento alla normativa in esame.
In conclusione, si riserva di sottoporre alla relatrice alcune proposte di osservazione, che, ove non recepite, potrebbero costituire il contenuto di uno schema di risoluzione alternativo.
Il seguito dell’esame è quindi rinviato.
La seduta termina alle ore 15,40.
Riunione n. 111
MARTEDÌ 14 APRILE 2026
Presidenza del Presidente
indi della Vice Presidente
Orario: dalle ore 13,50 alle ore 14,25
AUDIZIONI DI RAPPRESENTANTI DELL’AGENZIA NAZIONALE PER I SERVIZI SANITARI REGIONALI (AGENAS) E DEL CONSIGLIO NAZIONALE DELLE RICERCHE (CNR) SUI DDL NN. 287-1231 (ESERCIZIO FISICO COME STRUMENTO DI PREVENZIONE E TERAPIA)
Riunione n. 110
MARTEDÌ 14 APRILE 2026
Presidenza del Presidente
Orario: dalle ore 11,15 alle ore 11,45
AUDIZIONI DI RAPPRESENTANTI DI GIMBE, DELLA FEDERAZIONE ITALIANA MALATTIE RARE E FEDERAZIONE DELLE ASSOCIAZIONI DI VOLONTARIATO IN ONCOLOGIA (UNIAMO-FAVO) E DELLA FEDERAZIONE DELLE SOCIETA’ DIABETOLOGICHE (FESDI) SUL DDL N. 1786 (DELEGA IN MATERIA FARMACEUTICA)
Riunione n. 109
MARTEDÌ 14 APRILE 2026
Presidenza del Presidente
Orario: dalle ore 10,10 alle ore 11,15
AUDIZIONI DI RAPPRESENTANTI DI GIMBE, DELLA FEDERAZIONE ITALIANA MALATTIE RARE (UNIAMO) E DELLA FEDERAZIONE DELLE SOCIETA’ DIABETOLOGICHE (FESDI) SUL DDL N. 1825 (RIORGANIZZAZIONE E POTENZIAMENTO ASSISTENZA SANITARIA)



























