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Il Diario del Lavoro

Quotidiano online del lavoro e delle relazioni industriali

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Home - Senato - Commissione Lavoro, previdenza sociale (Dai Resoconti Sommari)

Commissione Lavoro, previdenza sociale (Dai Resoconti Sommari)

15 Aprile 2026
in Senato

GIOVEDÌ 16 APRILE 2026
396ª Seduta

Presidenza del Presidente

ZAFFINI

La seduta inizia alle ore 9,40.

IN SEDE REFERENTE

(949) ZULLO e altri. – Delega al Governo per la definizione delle tecniche di sperimentazione della procreazione medicalmente assistita attraverso la sostituzione mitocondriale in donne portatrici di mutazioni del DNA mitocondriale

(1052) MAZZELLA e altri. – Delega al Governo per la definizione delle tecniche di sperimentazione della procreazione medicalmente assistita attraverso la donazione mitocondriale in donne portatrici di mutazioni del DNA mitocondriale

(Seguito dell’esame congiunto e rinvio)

Prosegue l’esame congiunto, sospeso nella seduta del 31 marzo.

Il presidente ZAFFINI avverte che si procederà all’illustrazione degli emendamenti riferiti al disegno di legge n. 949, sulla cui proponibilità si riserva di pronunciarsi successivamente.

Ha la parola il senatore MAZZELLA (M5S), il quale dà conto dei principi fondamentali alla base della presentazione del complesso dei propri emendamenti.

Dopo aver segnalato che la trattazione dei disegni di legge in titolo costituisce per l’Italia un’occasione preziosa di sviluppo scientifico, pone in evidenza la necessità dell’impegno del legislatore al fine di promuovere e tutelare la sostituzione mitocondriale in quanto atto medico, finalizzato alla terapia e alla prevenzione.

Richiama quindi il principio della garanzia della natura anonima, gratuita e volontaria della donazione, nonché della delimitazione dell’accesso alla sperimentazione su basi oggettive. Reputa inoltre fondamentale prevedere il coinvolgimento del Centro nazionale trapianti, con compiti di monitoraggio.

Evidenzia che altre proposte emendative concernono l’assistenza a favore delle coppie, particolarmente riguardo all’informazione in merito alle alternative alla donazione mitocondriale, così da assicurare loro libertà e consapevolezza delle scelte riproduttive; un’ulteriore priorità è costituita dalla definizione giuridica dello stato della donatrice.

In conclusione, auspica che l’esame congiunto prosegua scevro da condizionamenti dovuti all’appartenenza partitica, consentendo alla Commissione di individuare le soluzioni migliori offerte da entrambi i disegni di legge in esame congiunto e dagli emendamenti presentati.

Il presidente ZAFFINI constata che non ci sono altre richieste di intervento. Dichiara quindi conclusa la fase dell’illustrazione, avvertendo che si danno per illustrati tutti i restanti emendamenti.

Il seguito dell’esame congiunto è quindi rinviato.

La seduta termina alle ore 9,50.

MERCOLEDÌ 15 APRILE 2026
395ª Seduta

Presidenza del Presidente

ZAFFINI

La seduta inizia alle ore 13,15.

IN SEDE REFERENTE

(1231) MARCHESCHI e altri. – Delega al Governo finalizzata alla prescrizione e alla somministrazione di programmi di esercizio fisico strutturato nel Servizio sanitario nazionale

(287) Daniela SBROLLINI e altri. – Disposizioni recanti interventi finalizzati all’introduzione dell’esercizio fisico come strumento di prevenzione e terapia all’interno del Servizio sanitario nazionale

(Seguito dell’esame congiunto e rinvio)

Prosegue l’esame congiunto, sospeso nella seduta del 15 ottobre 2024.

Il presidente ZAFFINI ricorda che si è concluso il previsto ciclo di audizioni.

La senatrice SBROLLINI (IV-C-RE), intervenendo sull’ordine dei lavori, auspica che l’interlocuzione con il relatore consenta di individuare soluzioni condivise sugli aspetti critici di cui ai disegni di legge in titolo, concernenti in particolare le questioni delle professioni sanitarie coinvolte e i profili finanziari. Sottolinea l’importanza dei disegni di legge in esame congiunto ai fini della prevenzione, nonché in conseguenza dell’approvazione di leggi regionali sulla medesima materia, che comporta il bisogno di una cornice legislativa nazionale.

Il presidente ZAFFINI prospetta la possibilità di incaricare il relatore di predisporre uno schema di testo unificato dei disegni di legge in titolo, riservandosi, in alternativa, di proporre alla Commissione l’adozione del disegno di legge n. 1231 quale testo base.

Il relatore RUSSO (FdI) dà conto della propria disponibilità a procedere alla redazione di uno schema di testo unificato da sottoporre alla Commissione, sulla base delle criticità segnalate dai soggetti auditi e confidando – in considerazione dell’elevato interesse della materia – in un prosieguo celere e positivo dell’iter. Specifica infine la propria preferenza per lo strumento della delega legislativa, in quanto adeguato alle complessità tecniche caratterizzanti la materia.

Ha quindi luogo un dibattito incidentale, con interventi delle senatrici ZAMBITO (PD-IDP) e SBROLLINI (IV-C-RE), del senatore ZULLO (FdI) e del relatore RUSSO (FdI), in esito al quale la Commissione conviene sulla proposta del presidente ZAFFINI di conferire mandato al relatore a predisporre in tempi brevi uno schema di testo unificato dei disegni di legge n. 287 e 1231, redatto in forma di delega legislativa, previa interlocuzione con i primi firmatari dei testi in esame.

Il seguito dell’esame congiunto è quindi rinviato.

IN SEDE CONSULTIVA SU ATTI DEL GOVERNO

Schema di decreto legislativo recante disposizioni integrative e correttive al decreto legislativo 5 febbraio 2024, n. 20, recante istituzione dell’Autorità Garante nazionale dei diritti delle persone con disabilità (n. 387)

(Parere al Ministro per i rapporti con il Parlamento, ai sensi degli articoli 1, comma 4, e 2, comma 2, lettera f), della legge 22 dicembre 2021, n. 227. Seguito dell’esame e rinvio)

Prosegue l’esame, sospeso nella seduta del 14 aprile.

La senatrice CANTU’ (LSP-PSd’Az) manifesta fiducia nei confronti dell’impegno della relatrice Minasi, volto alla predisposizione di una proposta di parere che tenga conto del complesso delle sensibilità presenti nella Commissione riguardo alla materia oggetto delle disposizioni in esame.

Il presidente ZAFFINI, non essendovi altri iscritti a parlare, dichiara chiusa la discussione generale.

Il seguito dell’esame è quindi rinviato.

ESAME DI PROGETTI DI ATTI LEGISLATIVI E ALTRI ATTI DELL’UNIONE EUROPEA

Proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio relativo al monitoraggio e al controllo dei precursori di droghe e che abroga i regolamenti (CE) n. 273/2004 e (CE) n. 111/2005 (COM(2025) 747 definitivo)

(Seguito dell’esame, ai sensi dell’articolo 144, commi 1 e 6 del Regolamento, e rinvio)

Prosegue l’esame, sospeso nella seduta del 14 aprile.

Rilevata la mancanza di richieste di intervento, il presidente ZAFFINI dichiara chiusa la discussione generale.

Ha quindi la parola la relatrice MURELLI (LSP-PSd’Az), che, tenuta presente la risoluzione approvata sulla proposta di regolamento in esame dalla 4ª Commissione, presenta e illustra uno schema di risoluzione (pubblicato in allegato), recante un parere favorevole condizionato e valevole anche come atto d’indirizzo al Governo.

La senatrice ZAMBITO (PD-IDP) considera infondati i timori connessi alla possibilità di un indebolimento sostanziale delle capacità di contrasto al traffico internazionale dei precursori di droghe per fini illeciti. Fa notare che il provvedimento in esame consiste piuttosto in una semplificazione complessiva, volta ad agevolare l’attività dell’industria farmaceutica e prevede comunque forme di monitoraggio mirate all’interno dell’Unione europea.

Presenta quindi uno schema di risoluzione alternativo (pubblicato in allegato), a propria prima firma, che reca un parere favorevole e contempla peraltro un richiamo all’opportunità di un adeguamento rapido dei sistemi logistici e digitali, in linea con gli investimenti richiesti in tale ambito all’industria farmaceutica.

Il seguito dell’esame è quindi rinviato.

La seduta termina alle ore 13,50.

SCHEMA DI risoluzione PROPOSTO DALLA RELATRICE sul progetto di atto legislativo dell’unione europea COM(2025) 747 definitivo

La 10ª Commissione permanente,

esaminata la proposta di regolamento COM(2025) 747, finalizzata a ridurre ulteriormente la disponibilità di precursori di droghe, utilizzati nella fabbricazione illecita di sostanze stupefacenti e il loro commercio illegittimo, nonché ad agevolarne il commercio legittimo, a razionalizzare le procedure attuali e a ridurre gli oneri amministrativi;

considerato che la proposta di regolamento è accompagnata dalla nuova Strategia dell’Unione in materia di droghe (COM(2025) 743) e da un Piano d’azione contro il traffico di droga (COM(2025) 744), e che essa ridefinisce il quadro normativo in materia, abrogando il regolamento (CE) 273/2004 e il regolamento (CE) 111/2005, che disciplinano il monitoraggio e il controllo intracomunitario dei precursori di droghe nonché il loro commercio tra l’Unione e i Paesi terzi;

richiamata la Convenzione delle Nazioni Unite contro il traffico illecito di stupefacenti e sostanze psicotrope, adottata a Vienna nel 1988;

tenuto conto della relazione del Governo, trasmessa ai sensi dell’articolo 6 della legge n. 234 del 2012, elaborata dal Ministero della salute, e della ulteriore relazione tramessa dal Ministero dell’interno in forma di scheda tecnica;

tenuto conto della risoluzione adottata dalla 4ª Commissione permanente di questo ramo del Parlamento, in merito al rispetto dei principi di sussidiarietà e proporzionalità e alla individuazione della base giuridica della proposta;

rilevato che la proposta di regolamento prevede che le attuali 4 Categorie di sostanze siano ridotte a 3: nella Categoria 1 saranno elencate le sostanze ad alto rischio di diversione da usi legali verso usi illegali, il cui commerciò sarà soggetto al possesso di una licenza; nella Categoria 2 saranno incluse le sostanze a rischio inferiore (attualmente appartenenti alle Categorie 2, 3 e 4), la cui previa registrazione dell’operatore sarà prevista solo per il commercio con Paesi terzi e non più per gli scambi intracomunitari (come attualmente previsto dall’articolo 3, paragrafo 6, del regolamento (CE) 273/2004); nella Categoria 3 saranno incluse le sostanze usate solo dalla ricerca o innovazione (precursori di progettazione), prive di altro uso legittimo noto, il cui commercio di piccole quantità per fini di ricerca e innovazione sarà consentito previa notifica, mentre per maggiori quantità sarà richiesta la licenza;

rilevato, inoltre, che la proposta di regolamento prevede la soppressione dell’articolo 4 del regolamento (CE) 273/2004, che attualmente obbliga gli operatori commerciali delle sostanze classificate nelle categorie 1 e 2 ad ottenere dall’acquirente una dichiarazione indicante l’uso specifico per ogni sostanza;

rilevato, altresì, che la proposta di regolamento prevede la soppressione del paragrafo 2 dell’articolo 8 del regolamento (CE) 273/2004, che attualmente obbliga gli operatori a fornire, in forma sintetica, alle autorità competenti, le informazioni relative a tutte le loro transazioni commerciali relative a tutte le Categorie di sostanze classificate;

ritenuto che la prevista soppressione dell’obbligo degli operatori di fornire informazioni su ogni singola transazione, specificandone i quantitativi, sottragga alle autorità competenti un essenziale strumento per il monitoraggio e controllo della movimentazione sul territorio europeo delle sostanze chimiche più comunemente utilizzate nella produzione clandestina di droghe, comprese quelle inserite nella nuova Categoria 2, con inevitabili profili di rischio di diversione verso usi illegali delle stesse, tra cui la produzione di eroina, di cocaina e di metamfetamina;

ritenuto che tale ridotta tracciabilità, all’interno dell’Unione, si ponga in contrasto con gli obblighi internazionali assunti con l’adesione alla Convenzione delle Nazioni Unite contro il traffico illecito di stupefacenti e sostanze psicotrope, adottata a Vienna nel 1988, che vincola i Paesi aderenti a porre sotto controllo tutte le sostanze ivi indicate;

esprime un parere favorevole sugli obiettivi sottesi alla proposta di regolamento, che sono condivisibili, ma condiziona tale avviso favorevole al mantenimento degli obblighi di cui all’articolo 3, paragrafo 6, all’articolo 4 e all’articolo 8, paragrafo 2, del regolamento (CE) 273/2004 e all’articolo 9 del regolamento delegato (UE) 2015/1011. La condizione posta è intesa, in particolare, alla tutela della salute “come fondamentale diritto dell’individuo e interesse della collettività” (art. 32, comma primo, Costituzione), oltre che ad assicurare il rispetto della succitata Convenzione.

La presente risoluzione è da intendersi anche quale atto di indirizzo al Governo, ai sensi dell’articolo 7 della legge 24 dicembre 2012, n. 234.

SCHEMA DI risoluzione PROPOSTO DALLE SENATRICI ZAMBITO ZAMPA E CAMUSSO sul progetto di atto legislativo dell’unione europea COM(2025) 747 definitivo

La 10ª Commissione permanente,

in sede di esame della Proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio relativo al monitoraggio e al controllo dei precursori di droghe e che abroga i regolamenti (CE) n. 273/2004 e (CE) n. 111/2005 (COM(2025) 747 definitivo),

premesso che:

come evidenziato dalla relatrice, sen. Murelli nella seduta del 24 febbraio 2026, la proposta di regolamento in esame è volta alla prevenzione dell’impiego di precursori di droghe nella fabbricazione illecita di sostanze stupefacenti e del loro commercio illegittimo, nonché all’agevolazione del commercio e dell’uso legittimi ed è accompagnata da una nuova strategia dell’Unione in materia di droghe (COM(2025) 743) e da un piano d’azione contro il traffico di droga (COM(2025) 744);

la proposta di regolamento mira in particolare a istituire misure di controllo più efficaci e rapide relativamente ai precursori di progettazione, ossia sostanze strettamente correlate ai precursori di droghe controllati, che non hanno un uso legittimo noto e sfuggono ai controlli previsti dal quadro regolatorio attualmente vigente, nonché a colmare lacune e carenze che ostacolano l’attuazione e il funzionamento del sistema di controllo e a modernizzare e razionalizzare le disposizioni dell’Unione in materia di commercio legale;

considerato che:

nella seduta della Commissione del 31 marzo 2026, la relatrice ha dato conto di una scheda tecnica, pervenuta dal Dipartimento della pubblica sicurezza del Ministero dell’interno, incentrata sulle conseguenze della riduzione da quattro a tre delle categorie di sostanze oggetto della disciplina sui precursori delle droghe, cambiando quindi il suo parere sul tema oggetto della scheda;

i principali rilievi riguardano – secondo la scheda – la nuova Categoria 2, che comprenderebbe tutti i precursori con usi leciti noti attualmente inclusi nelle categorie 2, 3 e 4. Le sostanze classificate nella nuova Categoria 2 sarebbero sottoposte a controllo solamente in caso di importazione/esportazione da/verso Paesi terzi, essendo superata la previsione vigente di controlli all’interno dell’Unione europea;

in particolare, l’eliminazione dei controlli in ambito UE riguarderebbe 13 sostanze sulle 36 inserite nelle tabelle dell’ONU. Tale configurazione è ritenuta in contrasto con gli obblighi di controllo assunti singolarmente dagli Stati membri dell’UE all’atto della sottoscrizione della Convenzione ONU del 1988 sulle sostanze psicotrope, che vincola i Paesi aderenti a porre sotto controllo tutte le sostanze contenute nelle Tabelle ONU I e II;

inoltre, grande perplessità suscita sulla parte della scheda che cita il rischio che “con la nuova regolamentazione la compravendita e il conseguente spostamento di AA-anidride acetica – precursore essenziale inscritto in Tabella I dell’ONU – tra una città italiana e Malta o Cipro (Stati membri UE) non sarebbero assoggettati ad alcun controllo e/o monitoraggio, con tangibile rischio di disvio marittimo verso i Paesi produttori di eroina di Medio Oriente.”;

pertanto, secondo quanto affermato nella scheda tecnica, la totale liberalizzazione della movimentazione nel territorio unionale delle sostanze chimiche più comunemente utilizzate nella produzione clandestina di droghe, inserite, appunto, nella futura Categoria 2, da un lato frustrerebbe l’efficacia del perseguito snellimento delle procedure alla base della proposta di regolamento e dall’altro comporterebbe inevitabili profili di pericolosità dovuti al rischio di ridotta tracciabilità all’interno dell’Unione europea;

quindi, conclude la scheda tecnica sarebbe “opportuno sostenere questa posizione di contrarietà all’assenza di qualsiasi controllo in ambito unionale di precursori di droghe, qualora inseriti nella futura Categoria 2, sia in sede di discussione presso il Parlamento europeo e sia presso gli organi istituzionali che esamineranno lo schema normativo e le disposizioni afferenti alla specifica tematica.”;

quanto affermato nella suddetta scheda tecnica appare destituito di qualsiasi logico fondamento, anche considerata l’assenza di prove che dimostrino un miglioramento significativo nell’individuazione di attività sospette;

nell’esprimere un parere favorevole, impegna il Governo:

a prevedere rapide tempistiche di attuazione per l’implementazione del sistema digitale per evitare che le imprese si trovino nell’impossibilità di far fronte a nuovi obblighi in modo troppo repentino, compromettendo così l’obiettivo di semplificazione e colpendo le PMI che rappresentano circa il 92 per cento dei produttori di precursori di droghe nell’UE;

a non introdurre nuovi obblighi per i precursori a basso rischio che deriverebbero dall’accorpamento delle attuali categorie di sostanze da quattro a due (es. notifica per l’importazione);

a valutare l’opportunità di consentire registrazioni con validità di lungo periodo per gli operatori accreditati che commercializzano periodicamente gli stessi precursori a basso rischio;

a coinvolgere l’industria chimica nel processo di attuazione del provvedimento, ad esempio per la progettazione del “Drug Precursor Information Repository”, la classificazione delle nuove sostanze, anche quando si utilizza una procedura d’urgenza, e, in particolar modo, per la definizione dei valori soglia per le miscele.

MERCOLEDÌ 15 APRILE 2026
10ª Seduta

Presidenza del Presidente della 10ª Commissione

ZAFFINI

Interviene il sottosegretario di Stato per la difesa Isabella Rauti.

La seduta inizia alle ore 8,40.

IN SEDE CONSULTIVA SU ATTI DEL GOVERNO

Schema di regolamento ministeriale recante modifiche al decreto del Presidente della Repubblica 15 marzo 2010, n. 90, recante il testo unico delle disposizioni regolamentari in materia di ordinamento militare, ai sensi dell’articolo 3, comma 2, del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, in materia di sicurezza nei luoghi di lavoro (n. 390)

(Parere al ministro della Difesa, ai sensi dell’articolo 3, comma 3, del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81. Seguito dell’esame e rinvio)

Prosegue l’esame, sospeso nella seduta del 1° aprile.

Il presidente ZAFFINI ricapitola l’andamento dell’esame dello schema di regolamento in titolo e dichiara aperta la discussione generale.

La senatrice CAMUSSO (PD-IDP) richiama la necessità dell’individuazione di modalità di tutela della sicurezza adeguate alle specificità delle Forze Armate. In special modo occorre evitare che, con riguardo alla definizione dei luoghi di lavoro, la normativa consenta la sussistenza di aree di attività eccessivamente estese prive di tutele, particolarmente in riferimento agli ambiti dell’addestramento e delle esercitazioni. Reputa inoltre necessaria la prescrizione di documenti di valutazione del rischio sufficientemente ampi, con finalità di prevenzione, nonché l’uniformazione della disciplina in esame ai principi posti dal decreto legislativo n. 81 del 2008, anche in rapporto alle rappresentanze dei lavoratori, alla questione delle malattie professionali e all’individuazione di modalità di registrazione degli eventi, utili a valutare e correggere le situazioni di rischio connesse alle attività di addestramento e alle esercitazioni.

Il senatore ZULLO (FdI) ritiene che lo schema di regolamento in esame sia stato predisposto tenendo in debita considerazione le peculiarità delle Forze Armate rispetto alla disciplina generale sulla sicurezza nel lavoro recata dal decreto legislativo n. 81 del 2008. Evidenza che il provvedimento prevede un quadro di obblighi in materia di igiene e sicurezza, consentendo alle Forze Armate la definizione delle migliori modalità di declinazione nei diversi contesti di svolgimento delle attività specifiche. Trova che lo schema di regolamento sia pertanto adeguato e funzionale rispetto alle finalità di tutela della salute e della sicurezza del personale militare.

Il senatore MARTON (M5S), al di là dei contenuti complessivi del provvedimento, rimarca la necessità che si riduca la discrezionalità tra ciò che costituisca addestramento e cosa non lo sia.

Il PRESIDENTE, non essendovi altri iscritti a parlare, dichiara chiusa la discussione generale.

Il seguito dell’esame è quindi rinviato.

SULLA PUBBLICAZIONE DEI DOCUMENTI ACQUISITI

Il presidente ZAFFINI comunica che, nel corso delle audizioni svolte in sede di Uffici di Presidenza integrati dai rappresentanti dei Gruppi, nell’ambito dell’esame dell’Atto del Governo n. 390 (schema di regolamento ministeriale recante modifiche al decreto del Presidente della Repubblica 15 marzo 2010, n. 90, recante il testo unico delle disposizioni regolamentari in materia di ordinamento militare, ai sensi dell’articolo 3, comma 2, del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, in materia di sicurezza nei luoghi di lavoro), è stata consegnata documentazione che, ove nulla osti, sarà resa disponibile per la pubblica consultazione sulla pagina web delle Commissioni, al pari dell’ulteriore documentazione pervenuta o che dovesse eventualmente pervenire in relazione a tale argomento.

Le Commissioni riunite prendono atto.

La seduta termina alle ore 8,50.

MARTEDÌ 14 APRILE 2026
394ª Seduta

Presidenza del Presidente

ZAFFINI

La seduta inizia alle ore 15.

IN SEDE CONSULTIVA

(1867) Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 19 febbraio 2026, n. 19, recante ulteriori disposizioni urgenti per l’attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR) e in materia di politiche di coesione, approvato dalla Camera dei deputati

(Parere alla 5a Commissione. Esame. Parere favorevole)

Il relatore ZULLO (FdI) riferisce sugli aspetti di competenza del decreto-legge n. 19.

In primo luogo, l’articolo 2, comma 1, proroga la durata degli incarichi dirigenziali conferiti alle strutture di missione PNRR presso le amministrazioni centrali. Analoga proroga è disposta per il personale non dirigenziale loro assegnato.

Relativamente alle amministrazioni coinvolte nell’attuazione del PNRR il successivo comma 1-bis proroga alcune deroghe sugli incarichi dirigenziali, mentre il comma 1-ter consente il rinnovo degli incarichi dirigenziali conferiti a persone di particolare qualificazione.

Il comma 1-quater differisce la validità della disciplina che ha previsto la possibilità di porre in posizione di comando o distacco presso pubbliche amministrazioni i dipendenti delle società a controllo pubblico e degli enti pubblici non economici.

Il comma 1-quinquies consente agli enti territoriali di prorogare gli incarichi da essi conferiti fino al 31 dicembre 2026.

Il comma 2 prevede l’assunzione a tempo indeterminato, presso la Presidenza del Consiglio, di unità di personale non dirigenziale, con concorso pubblico per titoli ed esami.

Il comma 5 dell’articolo 2 dispone in ordine alla possibilità di proroga di contratti degli esperti selezionati dal Ministero dell’ambiente e della sicurezza energetica.

Il comma 11-bis prevede la possibilità di riassegnare il personale al fine del completo utilizzo delle graduatorie per il personale non dirigenziale di regioni ed enti locali del Mezzogiorno, nonché del Dipartimento per le politiche di coesione.

Il comma 14-bis consente di prorogare i contratti a tempo determinato dei dirigenti generali preposti all’attuazione dei programmi degli interventi di edilizia penitenziaria e del Piano nazionale complementare di competenza del Ministero delle infrastrutture e trasporti.

Il comma 15 proroga l’autorizzazione a coprire i posti dirigenziali aggiuntivi assegnati ai dipartimenti per l’informazione e l’editoria e per le politiche della famiglia.

Il comma 17 differisce la possibilità per la Presidenza del Consiglio di conferire incarichi dirigenziali a soggetti di altre amministrazioni o esterni alle amministrazioni pubbliche, in relazione alle esigenze della Scuola nazionale dell’amministrazione.

Il comma 18 amplia la dotazione di personale dirigenziale dell’ufficio di supporto del punto di contatto unico in materia di resilienza dei soggetti critici.

I commi da 19 a 21 autorizzano il Ministero della giustizia ad assumere con contratto a tempo indeterminato il personale già impiegato a tempo determinato nell’ambito della realizzazione dell’obiettivo europeo “Convergenza”.

Il comma 21-bis consente il rinnovo dei contratti a tempo determinato del personale del Ministero della cultura.

Il comma 21-ter autorizza la Presidenza del Consiglio dei ministri a indire una procedura per il reclutamento di un contingente di personale di Categoria “B”.

Il comma 21-quater incrementa le unità di personale che il Segretariato generale della giustizia amministrativa è autorizzato a stabilizzare nei propri ruoli.

I commi da 21-septies a 21-decies recano disposizioni concernenti le procedure di assunzione nel Servizio sanitario nazionale.

L’articolo 3, comma 6-bis, consente la proroga degli incarichi conferiti agli esperti dell’unità operativa assegnata alla struttura per l’innovazione tecnologica e la transizione digitale della Presidenza del Consiglio dei ministri.

Il comma 9-bis estende il termine previsto in relazione alla durata dei contratti di lavoro a tempo determinato riferiti a progetti PNRR, mentre il comma 9-ter interviene sulla disciplina delle assunzioni a termine effettuate dalle società in house qualificate.

L’articolo 4, comma 4, incide sulla categoria di interventi per i quali le regioni possono accedere alle risorse previste per l’edilizia sanitaria e volti ad assicurare la tempestiva realizzazione degli investimenti nell’ambito del PNRR.

I commi 4-bis e 4-ter ampliano il periodo di applicazione della disciplina che ha elevato il limite di età per lo svolgimento dei rapporti di convenzione dei medici con il Servizio sanitario nazionale.

Il comma 4-quater estende l’efficacia della disposizione che ha fatto salva fino al 31 dicembre 2025 l’applicazione delle procedure già vigenti per l’accertamento delle condizioni di disabilità.

L’articolo 4-bis detta disposizioni volte al miglioramento della presa in carico dei pazienti oncologici.

L’articolo 7, comma 4, modifica le modalità di utilizzo e di riparto del Fondo unico per l’inclusione delle persone con disabilità, mentre il comma 5 integra la disciplina della definizione delle azioni intese a realizzare la piena accessibilità all’amministrazione da parte degli ultrasessantacinquenni e delle persone con disabilità.

Ai sensi del comma 6 il Garante nazionale dei diritti delle persone con disabilità può presentare osservazioni al Piano della performance e alla Relazione annua sulla performance di una pubblica amministrazione in riferimento all’accesso delle persone con disabilità. Il comma 7 consente al medesimo Garante di ricorrere al giudice amministrativo nelle ipotesi di mancata attuazione o violazione dei livelli di qualità dei servizi essenziali per l’inclusione sociale e l’accessibilità delle persone con disabilità.

Il comma 8 modifica la procedura per l’adozione del programma di azione triennale per la promozione dei diritti e l’integrazione delle persone con disabilità, mentre il comma 9 permette al Garante nazionale di avvalersi di personale delle Forze armate, delle Forze di polizia e del Corpo nazionale dei vigili del fuoco.

L’articolo 7-bis dispone circa l’ampliamento della platea dei beneficiari dell’assegno unico e universale.

L’articolo 15 prevede misure urgenti di semplificazione a favore dei malati cronici e delle persone affette da patologie rare.

L’articolo 25, comma 5-sexies, autorizza il Ministero delle imprese e del made in Italy ad assumere personale da inquadrare nell’area delle elevate professionalità.

Il comma 3 dell’articolo 26 modifica la disciplina riguardante la revisione delle norme relative agli accreditamenti delle strutture sanitarie o sociosanitarie.

L’articolo 29, comma 1, prevede l’obbligo per i soggetti vigilati dalla COVIP di aderire a sistemi di risoluzione stragiudiziale delle controversie, mentre il comma 2 modifica la disciplina concernente la possibilità di integrazione del finanziamento della COVIP da parte delle forme di previdenza complementare.

Il comma 2-bis prevede che l’assunzione del personale della COVIP avvenga mediante concorsi pubblici per titoli ed esami, oltre alla possibilità di avvalersi di esperti da consultare su temi specifici.

I commi successivi recano disposizioni in materia di pubblicità e controllo dei bilanci dei fondi sanitari e socio-sanitari integrativi. Viene inoltre differito il termine di decorrenza dell’applicazione della nuova normativa sul diritto al versamento ad una nuova forma pensionistica complementare degli accantonamenti inerenti alle quote di trattamento di fine rapporto e degli eventuali contributi a carico del datore di lavoro.

L’articolo 30, comma 11, specifica l’ambito di operatività del Fondo per le vittime dell’amianto istituito per gli anni dal 2023 al 2026 in favore dei lavoratori di società a partecipazione pubblica che hanno contratto patologie asbesto correlate durante l’attività svolta presso cantieri navali.

In discussione generale ha la parola la senatrice CAMUSSO (PD-IDP), la quale osserva che l’eccessiva compressione dei tempi di trattazione del provvedimento preclude una seria analisi dello stesso. Osserva, inoltre, che le disposizioni recate sono oltretutto eterogenee a causa delle numerose integrazioni apportate al testo originario. Reputa evidente l’inadeguatezza del provvedimento rispetto allo stato di incertezza determinato dalla scadenza ormai prossima del PNRR, oltre che dalle nuove difficoltà a carico del sistema economico poste dalla situazione internazionale.

Nutre notevoli perplessità, altresì, riguardo agli interventi in materia di certificazione delle disabilità, contradditori rispetto a scelte precedenti, i quali comportano disagi a danno degli utenti. Esprime ulteriori motivi di perplessità in riferimento alle disposizioni concernenti il finanziamento della COVIP da parte delle forme di previdenza complementare.

La senatrice FURLAN (IV-C-RE) si sofferma sulla quota esigua di realizzazione delle case della comunità, nonché sui ritardi riguardanti l’attuazione del PNRR, ai quali il Governo tenta di porre rimedio, in assenza di programmazione, attraverso misure di proroga di situazioni di precarietà e ricorrendo all’innalzamento dell’età di pensionamento dei medici.

Il senatore MAGNI (Misto-AVS) richiama l’attenzione sul tema delle carenze nell’impiego delle risorse del PNRR destinate alla sanità, particolarmente riguardo ai risultati limitatissimi in relazione alla realizzazione degli ospedali e delle case della comunità, peraltro in un quadro aggravato dal ritardo nel rinnovo contrattuale dei lavoratori della sanità privata. Invita quindi il Governo e le forze di maggioranza ad assumersi le responsabilità conseguenti, anche a fonte della consapevolezza che in assenza del PNRR l’economia italiana sarebbe ormai da tempo in recessione.

Dichiarata chiusa la discussione generale, interviene in replica il relatore ZULLO (FdI), il quale fa presente la coerenza del complesso degli interventi recati dal provvedimento in esame rispetto al titolo dello stesso. Per quanto riguarda la questione della responsabilità relativamente all’attuazione degli interventi nel quadro del PNRR, ne rileva il carattere diffuso, in ragione della pluralità di soggetti attuatori che si affiancano al livello centrale. Osserva che il decreto-legge in esame costituisce un elemento fondamentale al fine della completa attuazione del programma previsto. In conclusione, presenta una proposta di parere favorevole.

Verificata la presenza del numero legale, la proposta di parere è posta infine in votazione.

La Commissione approva.

IN SEDE CONSULTIVA SU ATTI DEL GOVERNO

Schema di decreto legislativo recante disposizioni integrative e correttive al decreto legislativo 5 febbraio 2024, n. 20, recante istituzione dell’Autorità Garante nazionale dei diritti delle persone con disabilità (n. 387)

(Parere al Ministro per i rapporti con il Parlamento, ai sensi degli articoli 1, comma 4, e 2, comma 2, lettera f), della legge 22 dicembre 2021, n. 227. Seguito dell’esame e rinvio)

Prosegue l’esame, sospeso nella seduta del 9 aprile.

Ha la parola in discussione generale il senatore MAGNI (Misto-AVS), il quale fa presente che si riserva di mettere a disposizione della relatrice Minasi alcune proposte volte alla predisposizione di uno schema di parere condiviso.

Il seguito dell’esame è quindi rinviato.

ESAME DI PROGETTI DI ATTI LEGISLATIVI E ALTRI ATTI DELL’UNIONE EUROPEA

Proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio relativo al monitoraggio e al controllo dei precursori di droghe e che abroga i regolamenti (CE) n. 273/2004 e (CE) n. 111/2005 (COM(2025) 747 definitivo)

(Seguito dell’esame, ai sensi dell’articolo 144, commi 1 e 6 del Regolamento, e rinvio)

Prosegue l’esame, sospeso nella seduta del 9 aprile.

In risposta a una sollecitazione della senatrice ZAMBITO (PD-IDP), la relatrice MURELLI (LSP-PSd’Az) ricapitola brevemente l’andamento dell’iter, richiamando le riserve espresse dal Ministero dell’interno sulla proposta di regolamento in esame, già esposte alla Commissione. Evidenzia che tali riserve concernono in particolar modo i rischi di un affievolimento dei controlli sulla circolazione dei precursori di droghe all’interno dell’Unione europea.

Intervenendo in discussione generale, la senatrice ZAMBITO (PD-IDP) dichiara il favore della propria parte politica rispetto agli obiettivi della proposta di regolamento, consistenti in un generale snellimento dei controlli al fine di agevolare la produzione di farmaci di elevata utilità. Sottolinea che la proposta è inoltre volta a potenziare le capacità di monitoraggio per mezzo di modalità digitalizzate. A fronte degli effettivi contenuti del provvedimento, i timori connessi a un possibile indebolimento di controllo le appaiono sostanzialmente infondati. Reputa invece rilevante la questione del possibile aumento dei costi a carico delle imprese, alle quali sono richiesti investimenti ai fini dell’adeguamento alla normativa in esame.

In conclusione, si riserva di sottoporre alla relatrice alcune proposte di osservazione, che, ove non recepite, potrebbero costituire il contenuto di uno schema di risoluzione alternativo.

Il seguito dell’esame è quindi rinviato.

La seduta termina alle ore 15,40.

Riunione n. 111
MARTEDÌ 14 APRILE 2026

Presidenza del Presidente

ZAFFINI

indi della Vice Presidente

CANTU’

Orario: dalle ore 13,50 alle ore 14,25

AUDIZIONI DI RAPPRESENTANTI DELL’AGENZIA NAZIONALE PER I SERVIZI SANITARI REGIONALI (AGENAS) E DEL CONSIGLIO NAZIONALE DELLE RICERCHE (CNR) SUI DDL NN. 287-1231 (ESERCIZIO FISICO COME STRUMENTO DI PREVENZIONE E TERAPIA)

Riunione n. 110
MARTEDÌ 14 APRILE 2026

Presidenza del Presidente

ZAFFINI

Orario: dalle ore 11,15 alle ore 11,45

AUDIZIONI DI RAPPRESENTANTI DI GIMBE, DELLA FEDERAZIONE ITALIANA MALATTIE RARE E FEDERAZIONE DELLE ASSOCIAZIONI DI VOLONTARIATO IN ONCOLOGIA (UNIAMO-FAVO) E DELLA FEDERAZIONE DELLE SOCIETA’ DIABETOLOGICHE (FESDI) SUL DDL N. 1786 (DELEGA IN MATERIA FARMACEUTICA)

Riunione n. 109
MARTEDÌ 14 APRILE 2026

Presidenza del Presidente

ZAFFINI

Orario: dalle ore 10,10 alle ore 11,15

AUDIZIONI DI RAPPRESENTANTI DI GIMBE, DELLA FEDERAZIONE ITALIANA MALATTIE RARE (UNIAMO) E DELLA FEDERAZIONE DELLE SOCIETA’ DIABETOLOGICHE (FESDI) SUL DDL N. 1825 (RIORGANIZZAZIONE E POTENZIAMENTO ASSISTENZA SANITARIA)

 

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