Si sblocca la procedura per l’attuazione da parte dell’Unione europea degli accordi commerciali sui dazi con gli Stati Uniti. Ma Bruxelles appronta anche salvaguardie, per premunirsi da eventuali “ripensamenti” di Wasington. Nel corso della notte gli europarlamentari, gli Stati membri Ue e la Commissione, in sede di “trilogo”, hanno raggiunto un accordo provvisorio per dare attuazione alle intese commerciali politiche che erano state concluso la scorsa estate con l’amministrazione Trump. “Un accordo è un accordo e l’Ue rispetta i suoi impegni. Accolgo con favore l’accordo raggiunto”, ha commentato su X la presidente della Commissione europea, Ursula von der Leyen.
L’accordo provvisorio è su due regolamenti volti a dare attuazione agli aspetti tariffari della Dichiarazione congiunta Ue-Usa del 21 agosto 2025, spiega un comunicato diffuso dal Consiglio Ue, in cui si precisa che il primo regolamento elimina i dazi rimanenti sui prodotti industriali americani e garantisce un accesso preferenziale al mercato, mentre il secondo riguarda la proroga della sospensione dei dazi per le importazioni di aragoste.
L’accordo provvisorio prevede anche una clausola sull’acciaio. La Commissione Ue infatti “ha la facoltà di sospendere le concessioni relative ai prodotti siderurgici e di alluminio destinati agli Stati Uniti qualora, entro il 31 dicembre 2026, gli Stati Uniti continuino ad applicare un dazio superiore al 15% sui prodotti derivati dall’acciaio e dall’alluminio importati dall’UE”.
E rafforza le condizioni in base alle quali la Commissione è autorizzata a sospendere, in tutto o in parte, l’applicazione del regolamento, mediante un atto di esecuzione, si legge ancora nel comunicato. Ciò può verificarsi qualora gli Stati Uniti non rispettino gli impegni assunti nella dichiarazione congiunta, compromettano in altro modo gli obiettivi perseguiti nella dichiarazione congiunta o interrompano le relazioni commerciali e di investimento con l’UE, anche discriminando o prendendo di mira gli operatori economici dell’UE. Il meccanismo di sospensione può essere attivato anche qualora vi siano sufficienti indicazioni che tali azioni possano verificarsi in futuro.
L’accordo comprende un meccanismo di salvaguardia specifico, che fornisce all’Unione europea gli strumenti per affrontare eventuali aumenti significativi delle importazioni dagli Stati Uniti che causino o minaccino di causare gravi danni ai produttori nazionali, specifica la nota del Consiglio.
In particolare, “a seguito di una richiesta debitamente motivata da parte di tre o più Stati membri, dell’industria o dei sindacati dell’UE, oppure di propria iniziativa, la Commissione avvierà un esame per valutare se l’aumento delle importazioni abbia causato o rischi di causare un danno grave ai produttori dell’UE. Qualora vi siano prove sufficienti, la Commissione può decidere di sospendere, in tutto o in parte, l’applicazione del regolamento”.
I colegislatori hanno concordato inoltre di introdurre una clausola di scadenza, in base alla quale il regolamento cesserà di essere applicato alla fine del 2029, a meno che non vengano presi ulteriori provvedimenti.
L’intesa raggiunta nella notte prevede anche un meccanismo di monitoraggio periodico. “Sei mesi dopo l’entrata in vigore del regolamento, e successivamente ogni tre mesi, la Commissione dovrà informare i colegislatori delle variazioni dei volumi e dei valori degli scambi commerciali delle esportazioni statunitensi verso l’UE relative ai beni contemplati dal regolamento” spiegano nella nota e “sei mesi prima della scadenza del regolamento, la Commissione presenterà una valutazione completa che esaminerà, tra l’altro, l’impatto del regolamento sui flussi commerciali tra UE e Stati Uniti, sui modelli commerciali, sulle entrate tariffarie e, più specificamente, l’impatto sulle pmi. Ove opportuno, tale valutazione sarà accompagnata da una proposta legislativa per prorogare l’applicazione del regolamento”.
Ora l’accordo provvisorio sui due regolamenti dovrà essere approvato e formalmente adottato da entrambe le istituzioni europee prima di essere pubblicato nella Gazzetta Ufficiale. I regolamenti entreranno in vigore il giorno successivo alla loro pubblicazione. Il secondo regolamento, relativo all’importazione di aragoste, si applicherà retroattivamente a partire dal primo agosto 2025.
























