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Il Diario del Lavoro

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Home - Camera - Commissione Lavoro, pubblico e privato (Dai Resoconti Sommari)

Commissione Lavoro, pubblico e privato (Dai Resoconti Sommari)

18 Gennaio 2017
in Camera

SEDE REFERENTE
Giovedì 19 gennaio 2017. — Presidenza del presidente Cesare DAMIANO.
La seduta comincia alle 9.30.

Disposizioni in materia di modalità di pagamento delle retribuzioni ai lavoratori. 
C. 1041 Di Salvo. 

(Esame e rinvio).

La Commissione inizia l’esame del provvedimento.

Cesare DAMIANO, presidente, avverte che, come stabilito dall’Ufficio di presidenza, integrato dai rappresentanti dei gruppi, nella riunione dello scorso 12 gennaio, nell’odierna seduta avrà luogo la relazione introduttiva ed eventuali interventi nell’ambito dell’esame preliminare della proposta di legge. Dà, quindi, la parola alla relatrice per l’illustrazione della proposta di legge.
Valentina PARIS (PD), relatrice, osserva che, come evidenziato nella relazione illustrativa, il provvedimento è volto a superare la purtroppo diffusa prassi adottata da diversi datori di lavoro che, sotto il ricatto del licenziamento o della mancata assunzione, corrispondono ai lavoratori una retribuzione inferiore ai minimi fissati dalla contrattazione collettiva, facendo firmare loro una busta paga con la quale è, invece, attestato il pagamento di una retribuzione regolare. Fa presente, quindi, che la proposta di legge in esame si propone di garantire la corresponsione di retribuzioni conformi a quanto stabilito dalla contrattazione collettiva, introducendo l’obbligo per il datore di lavoro di versare le retribuzioni attraverso gli istituti bancari o gli uffici postali. 
Passando ad illustrare più analiticamente il provvedimento, che consta di cinque articoli, osserva che l’articolo 1 prevede, al comma 1, l’obbligo per il datore di lavoro di effettuare la corresponsione della retribuzione al lavoratore attraverso l’accredito diretto sul suo conto corrente, il pagamento in contanti presso lo sportello bancario o l’ufficio postale oppure l’emissione, da parte dell’istituto bancario o dell’ufficio postale, di un assegno consegnato direttamente al lavoratore o, in caso di comprovato impedimento, a un suo delegato. A tale riguardo, a suo avviso, dovrebbe valutarsi se sia possibile fare ricorso ad altri strumenti che consentano la tracciabilità del pagamento. Sulla base del comma 2, il datore di lavoro non può fare ricorso ad assegni o somme contanti di denaro per provvedere alla corresponsione diretta della retribuzione. Il comma 3 delinea, quindi, l’ambito di applicazione della nuova disciplina, individuando come suo perimetro di riferimento i rapporti di lavoro subordinato, di cui all’articolo 2094 del codice civile, indipendentemente dalle modalità di svolgimento della prestazione e della durata del rapporto, nonché quelli originati da contratti di collaborazione coordinata e continuativa, anche a progetto o occasionale, e i contratti di lavoro instaurati in qualsiasi forma dalle cooperative con i propri soci. Dal punto di vista formale, rileva che la proposta di legge richiama, per definire i contratti di collaborazione, gli articoli 61 e seguenti del decreto legislativo n. 276 del 2003, successivamente soppressi dal decreto legislativo n. 81 del 2015, in attuazione delle deleghe di cui alla legge n. 183 del 2014. Quanto all’ambito di applicazione della nuova disciplina, osserva, altresì, che, sulla base dell’articolo 4, le disposizioni del provvedimento non si applicano ai datori di lavoro non titolari di partita IVA nonché ai titolari di rapporto di lavoro domestico o di cura familiare. Segnala, infine, che, sulla base del comma 4 dell’articolo 1, la firma della busta paga apposta dal lavoratore non costituisce prova dell’avvenuto pagamento della retribuzione. Al riguardo, osserva che anche recenti pronunce giurisprudenziali confermano che la mera firma della busta paga da parte del lavoratore non costituisce prova dell’avvenuto pagamento della retribuzione da parte del datore di lavoro. La firma per ricevuta del dipendente può, peraltro, costituire elemento da valutare ai fini della prova dell’adempimento. In una recente sentenza del tribunale di Bari (sentenza n. 4754 del 12 ottobre 2016), di cui ha dato notizia la stampa, si evidenzia che tale sottoscrizione può far presumere l’esatto adempimento e che, per superare la presunzione, occorre che il lavoratore fornisca la prova dell’insussistenza del carattere di quietanza della dichiarazione sottoscritta. 
Rileva, inoltre, che l’articolo 2 delinea gli obblighi in capo al datore di lavoro, disponendo, in particolare, al comma 1, che questi inserisca nella comunicazione obbligatoria al centro per l’impiego competente per territorio gli estremi dell’istituto bancario o dell’ufficio postale che provvede al pagamento della retribuzione oppure la dichiarazione dell’istituto prescelto dell’attivazione del canale di pagamento. Fa presente che il successivo comma 2 disciplina la procedura per l’annullamento dell’ordine di pagamento, attivabile solo in caso di licenziamento o dimissioni del lavoratore, fermo restando l’obbligo di effettuare tutti i pagamenti dovuti dopo la risoluzione del rapporto di lavoro. Il comma 3 disciplina le modalità con le quali il datore di lavoro può trasferire l’ordine di pagamento ad altro istituto bancario o ufficio postale, dandone tempestiva comunicazione scritta al lavoratore. Da ultimo, segnala che il comma 4 prevede che i centri per l’impiego provvedano a modificare la modulistica di loro competenza, ai fini dell’inserimento della comunicazione obbligatoria, entro tre mesi dall’entrata in vigore del provvedimento. 
Passa, quindi, ad illustrare l’articolo 3, il quale prevede che il Governo, sentite le confederazioni dei lavoratori e dei datori di lavoro più rappresentative a livello
nazionale, stipuli una convenzione con l’Associazione bancaria italiana e con la Società Poste italiane Spa, al fine di individuare gli strumenti idonei all’attuazione della legge, escludendo che da essa conseguano oneri, diretti o indiretti, per le imprese e per i lavoratori. Anche in assenza della convenzione, tuttavia, la legge diventa automaticamente applicabile decorsi centottanta giorni dalla data della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale. 
Dopo aver richiamato il contenuto dell’articolo 4, ai sensi del quale, come già evidenziato, le disposizioni del provvedimento non si applicano ai datori di lavoro non titolari di partita IVA nonché ai titolari di rapporto di lavoro domestico o di cura familiare, fa presente, infine, che l’articolo 5 stabilisce l’irrogazione di una sanzione amministrativa pecuniaria di importo compreso tra 5.000 e 50.000 euro a carico del datore di lavoro che viola gli obblighi recati dal provvedimento circa le modalità di pagamento delle retribuzioni. Il datore di lavoro o committente che non comunica al centro per l’impiego competente per territorio gli estremi dell’istituto bancario o dell’ufficio postale nei modi indicati dall’articolo 2, comma 1, è, invece, sottoposto alla sanzione amministrativa pecuniaria consistente nel pagamento di una somma pari a 500 euro. Esprime particolare apprezzamento per la previsione di un sistema sanzionatorio che, con un’opportuna graduazione in relazione alla gravità dei comportamenti, disincentivi condotte di sfruttamento dei lavoratori particolarmente odiose. 
In conclusione, osserva che la proposta di legge in esame si pone in continuità con il lavoro fin qui svolto dalla Commissione che, anche attraverso limitate ma mirate modifiche all’ordinamento vigente, ha inteso aumentare progressivamente le tutele dei lavoratori con riferimento al pagamento delle loro retribuzioni. A tale riguardo, ricorda, in particolare, la proposta di legge Atto Camera 2453, recante modifiche agli articoli 1 e 3 della legge 5 gennaio 1953, n. 4, in materia di consegna dei prospetti di paga ai lavoratori, che la Commissione ha approvato in sede legislativa nel luglio 2015 e che è ancora in attesa dell’approvazione da parte del Senato. Auspica, pertanto, che la proposta possa avere un rapido percorso di esame che ne consenta l’approvazione definitiva entro la fine della presente legislatura.

Davide BARUFFI (PD) dichiara di condividere pienamente le finalità e il contenuto della proposta di legge, preannunciando la sua intenzione di sottoscriverla. Ritiene, infatti, che assicurare la tracciabilità dei pagamenti delle retribuzioni possa rappresentare un efficace mezzo di contrasto della pratica, purtroppo non infrequente, di non corrispondere interamente ai lavoratori quanto indicato nel prospetto di paga.

Cesare DAMIANO, presidente, esprime il proprio apprezzamento per i contenuti della proposta di legge, osservando che spesso provvedimenti di carattere puntuale, come quello all’esame della Commissione, consentono di rafforzare in modo significativo i presidi ordinamentali a tutela dei lavoratori. Quanto alle implicazioni della proposta di legge, ritiene che eventuali costi da sostenere per assicurare l’effettiva ed esatta corresponsione delle retribuzioni sarebbero ampiamente compensati, sul piano sistematico, dai benefici derivanti dalla repressione di condotte particolarmente gravi ai danni dei lavoratori, che ricevono retribuzioni inferiori a quelle indicate nella busta paga o sono costretti a restituire una parte delle somme ricevute. 
Nessun altro chiedendo di intervenire, rinvia, quindi, il seguito dell’esame della proposta di legge ad altra seduta.

Modifiche alla disciplina del lavoro accessorio. 
C. 584 Palmizio, C. 1681 Vitelli, C. 3601 Damiano, C. 3796 Ciprini, C. 4125 D’Agostino, C. 4185 Polverini e C. 4206 Simonetti. 

(Seguito dell’esame e rinvio – Abbinamento della proposta di legge C. 4206 Simonetti).

La Commissione prosegue l’esame delle proposte di legge, rinviato, da ultimo, nella seduta dell’11 gennaio 2017.

Cesare DAMIANO, presidente, segnala che è stata assegnata alla Commissione la proposta di legge Atto Camera n. 4206 Simonetti, che verte su materia identica a quella affrontata dalle proposte di legge già all’esame della Commissione. Fa presente che il suo esame sarà abbinato a quello delle medesime proposte di legge. 
Dà, quindi, la parola alla relatrice per l’illustrazione del contenuto della proposta di legge Atto Camera n. 4206.

Patrizia MAESTRI (PD), relatrice, illustra sinteticamente il contenuto della proposta di legge Atto Camera n. 4206 Simonetti, il cui esame è stato abbinato a quello delle proposte di legge Atti Camera n. 584 Palmizio n. 1681 Vitelli, n. 3601 Damiano, n. 3796 Ciprini, n. 4125 D’Agostino e n. 4185 Polverini, il cui esame è stato rinviato, da ultimo, lo scorso 11 gennaio 2016. 
Fa presente, in particolare, che la proposta di legge testé abbinata, che consta di un unico articolo, si muove nel medesimo solco della proposta di legge Atto Camera n. 3601 Damiano, essendo volta a limitare, mediante la sostituzione degli articoli 48,49 e 50 del decreto legislativo n. 81 del 2015, l’ambito soggettivo e oggettivo di applicazione dell’istituto del lavoro accessorio, riprendendo in larga misura l’impianto normativo originario del decreto legislativo n. 276 del 2003. Evidenzia che i principali tratti distintivi della proposta in esame, rispetto a quelle di cui è già iniziato l’esame, si rinvengono, in particolare, nella previsione della possibilità di ricorrere al lavoro accessorio per attività agricole di carattere stagionale e, soprattutto, per le vendite di fine stagione nonché per attività in favore di enti locali in cui sono coinvolti percettori di prestazioni di ammortizzatori sociali, come attualmente previsto dall’articolo 48 del decreto legislativo n. 81 del 2015. Il ricorso al lavoro accessorio da parte delle pubbliche amministrazioni è ammesso nei limiti dei vincoli posti dalla disciplina vigente in materia di contenimento delle spese di personale e, ove previsto, dal patto di stabilità interno. La proposta, che pone il limite del compenso complessivamente percepito a 7.000 euro nel corso dell’anno solare, introduce altresì il divieto di ricorrere a prestazioni di lavoro accessorio nell’ambito dell’esecuzione di appalti di opere o servizi, anche in questo riprendendo il testo dell’articolo 48 del decreto legislativo n. 81 del 2015. Segnala, infine, che il provvedimento, non prevede che il lavoro accessorio possa essere svolto da lavoratori extracomunitari, regolarmente soggiornanti in Italia, nei sei mesi successivi alla perdita del lavoro, specificando invece che può essere svolto da giovani di età inferiore a venticinque anni regolarmente iscritti a un ciclo di studi presso un’università o presso un istituto scolastico di qualunque ordine e grado.

Cesare DAMIANO, presidente, avverte che nella riunione dell’Ufficio di presidenza, integrato dai rappresentanti dei gruppi, convocata al termine della seduta odierna, saranno stabilite le modalità di prosecuzione dell’esame delle proposte di legge, con particolare riferimento allo svolgimento di un nuovo ciclo di audizioni informali, anche alla luce delle modifiche introdotte nella disciplina dei voucher dal decreto legislativo n. 185 del 2016. Nessuno chiedendo di intervenire, rinvia, quindi, il seguito dell’esame delle proposte di legge ad altra seduta.

La seduta termina alle 9.50.


UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI

Giovedì 19 gennaio 2017.

L’ufficio di presidenza si è riunito dalle 9.50 alle 10.


INTERROGAZIONI
Giovedì 19 gennaio 2017. — Presidenza del presidente Cesare DAMIANO. – Interviene il sottosegretario di Stato per il lavoro e le politiche sociali, Massimo Cassano.

La seduta comincia alle 14.05.

5-10068 Cominardi: Lavoratori presenti in Lombardia che hanno maturato anzianità contributive pari o superiori a 40 anni.

Il sottosegretario Massimo CASSANO risponde all’interrogazione nei termini riportati in allegato.

Davide TRIPIEDI (M5S), in qualità di firmatario dell’atto di sindacato ispettivo, osserva che i dati forniti dal sottosegretario Cassano, che giudica particolarmente interessanti e meritevoli di approfondimento, dimostrano in modo evidente la presenza di un gran numero di lavoratori con una lunga carriera contributiva che non riescono, tuttavia, ad accedere al pensionamento a causa del progressivo innalzamento dei requisiti richiesti. Sottolineato come molti di questi lavoratori siano attualmente disoccupati e si trovino quindi in difficili condizioni economiche, auspica che possa essere ripresa la battaglia, sostenuta anche dai deputati del gruppo del Partito Democratico della Commissione, per un abbassamento dei requisiti di anzianità contributiva richiesti per l’accesso al pensionamento, anche al fine di superare l’attuale situazione, nella quale i giovani non lavorano e i meno giovani non riescono a raggiungere la pensione.

5-10181 Gnecchi: Collegamento tra rischio di mortalità e svolgimento di attività lavorative gravose.

Il sottosegretario Massimo CASSANO risponde all’interrogazione nei termini riportati in allegato.
Marialuisa GNECCHI (PD) sottolinea come la risposta testé fornita dal rappresentante del Governo fa seguito a una lunga serie di impegni assunti dall’Esecutivo sui medesimi temi. In particolare, ricorda che l’8 gennaio 2015, rispondendo alla sua interrogazione n. 5-04388, il rappresentante del Ministero del lavoro e delle politiche sociali fece presente che l’INPS aveva dichiarato la propria disponibilità ad effettuare un approfondimento finalizzato a valutare la possibilità di diversificare il criterio di adeguamento dell’aspettativa di vita in base alle specifiche caratteristiche dell’attività lavorativa. Successivamente, il 3 marzo 2016, il sottosegretario Cassano, rispondendo all’interrogazione n. 5-05712 della collega Patrizia Maestri, aveva dichiarato di voler approfondire la questione della rivisitazione dei criteri di adeguamento dell’aspettativa di vita, tenendo sempre presente l’esigenza di rispettare i vincoli di finanza pubblica nell’ottica di garantire, altresì, la sostenibilità finanziaria del sistema pensionistico e aveva confermato la disponibilità dell’INPS per l’avvio di tavoli tecnici volti ad esaminare le problematiche connesse alla revisione dell’aspettativa di vita in funzione di una diversa qualificazione e individuazione dei lavori usuranti. Osserva, quindi, che l’impegno oggi assunto si pone in linea di continuità con quelli già illustrati negli anni scorsi, mentre non mancano già ora studi disponibili in materia. Cita, in particolare, lo studio pubblicato dal Dipartimento del Tesoro del Ministero dell’economia e delle finanze, nel luglio 2013, la pubblicazione del Servizio Studi della Banca d’Italia relativa alle disuguaglianze nella speranza di vita, pubblicato nel febbraio 2012, il rapporto Osservasalute del 2015, gli studi pubblicati da Carlo Maccheroni, nonché le elaborazioni sviluppate in Paesi come la Francia e la Gran Bretagna. Ritiene, in particolare, significativo che anche la Ragioneria generale dello Stato, nel diciassettesimo rapporto su «Le tendenze di medio-lungo periodo del sistema pensionistico e socio-sanitario», pubblicato nel luglio 2016, ha evidenziato che difficilmente l’adeguamento decorrente dall’anno 2019 potrà rispettare quanto previsto dallo scenario precedente, ancorché le regole previdenziali attualmente in vigore non consentano un adeguamento dei requisiti minimi in diminuzione. In astratto, infatti, nel 2019 i requisiti per l’accesso al pensionamento scenderebbero a 66 anni e 7 mesi per la pensione di vecchiaia degli uomini e delle dipendenti pubbliche. Auspica che vi siano le condizioni per la realizzazione degli impegni assunti su questa materia nell’ambito del verbale sottoscritto da Governo e sindacati il 28 settembre 2016. Nell’ambito della cosiddetta fase II, si prevede che si sviluppi un confronto sul necessario rapporto tra demografia e previdenza in modo da valutare la possibilità di differenziare o superare le attuali forme di adeguamento per alcune categorie di lavoratrici e lavoratori in modo da tenere conto delle diversità nelle speranze di vita, mantenendo l’adeguamento alla speranza di vita. Spera, pertanto, che, anche in quest’ottica, alle Camere siano forniti dati precisi e articolati, innanzitutto dall’INPS, il cui presidente lamenta per primo che le leggi siano adottate sulla base di parametri che giudica non «rigorosi».

Cesare DAMIANO, presidente, dichiara concluso lo svolgimento delle interrogazioni all’ordine del giorno.

La seduta termina alle 14.25.


AUDIZIONI INFORMALI
Mercoledì 18 gennaio 2017.

Audizioni nell’ambito dell’esame del disegno di legge C. 4135, approvato dal Senato, recante misure per la tutela del lavoro autonomo non imprenditoriale e misure volte a favorire l’articolazione flessibile nei tempi e nei luoghi del lavoro subordinato. 
Rappresentanti dell’Osservatorio Smart Working della School of Management del Politecnico di Milano.
L’audizione informale è stata svolta dalle 14.05 alle 14.45.

Rappresentanti della Confederazione italiana dei dirigenti e delle alte professionalità (CIDA).

L’audizione informale è stata svolta dalle 14.45 alle 15.25.


SEDE REFERENTE
Mercoledì 18 gennaio 2017. — Presidenza del presidente Cesare DAMIANO. – Interviene il sottosegretario di Stato per il lavoro e le politiche sociali, Luigi Bobba.

La seduta comincia alle 15.25.

Misure per la tutela del lavoro autonomo non imprenditoriale e misure volte a favorire l’articolazione flessibile nei tempi e nei luoghi del lavoro subordinato. 
C. 4135 Governo, approvato dal Senato. 

(Seguito dell’esame e rinvio).

La Commissione prosegue l’esame del provvedimento, rinviato nella seduta del 20 dicembre 2016.
Cesare DAMIANO, presidente, ricorda preliminarmente che, come convenuto, nell’ambito dell’Ufficio di presidenza, integrato dai rappresentanti dei gruppi, della Commissione, l’esame del disegno di legge riprende al termine del ciclo di audizioni informali svolte nell’ambito dell’istruttoria legislativa, in cui la Commissione ha avuto modo di raccogliere un ampio ventaglio di elementi utili ai fini del prosieguo dell’esame. 
Nella seduta odierna, pertanto, come stabilito dall’Ufficio di presidenza, integrato dai rappresentanti dei gruppi, nella riunione del 12 gennaio 2017, proseguirà l’esame preliminare del provvedimento approvato dal Senato. 
Ricorda che nella medesima riunione dell’Ufficio di presidenza, al fine di definire il numero di sedute da dedicare all’esame preliminare del provvedimento, è stato richiesto ai rappresentanti dei gruppi di voler indicare quanto prima i deputati che intendano intervenire nell’ambito dell’esame preliminare. Dà, quindi, la parola ai colleghi che intendono intervenire già nella seduta odierna.
Roberto SIMONETTI (LNA), ricollegandosi alle ultime audizioni informali svolte dalla Commissione, che si sono incentrate sulla disciplina del lavoro agile, fa presente di non avere particolare fiducia in tale modalità di svolgimento delle prestazioni lavorative, che determina l’isolamento dei lavoratori e la parcellizzazione delle loro attività, impedendo la condivisione delle esperienze e un proficuo scambio di idee, elementi alla base della crescita e dello sviluppo professionale. Nel ritenere che eventuali benefici derivanti dal ricorso al lavoro agile sarebbero di scarso respiro, osserva che sarebbe assurdo ipotizzare un ricorso sistematico a tale modalità di svolgimento della prestazione lavorativa da parte di soggetti addetti a mansioni apicali, che dovrebbero risolvere esclusivamente in via telefonica o informatica, problematiche complesse attinenti alla organizzazione aziendale. 
Venendo al contenuto delle singole disposizioni del provvedimento, rileva in primo luogo l’esigenza di chiarire la portata dell’articolo 1, comma 2, del disegno di legge, che esclude dall’ambito di applicazione del disegno di legge gli imprenditori, ivi compresi i piccoli imprenditori, di cui all’articolo 2083 del codice civile. Considerato che, ai sensi di tali disposizione, sono considerati piccoli imprenditori coloro che esercitano un’attività professionale organizzata prevalentemente con il lavoro proprio e dei componenti della famiglia, si domanda se non ricadano in tale definizione anche i liberi professionisti. Se così fosse, infatti, ad essi non si applicherebbero le disposizioni del provvedimento in esame. Quanto alle previsioni dell’articolo 2, relativo alla tutela del lavoratore autonomo nelle transazioni commerciali, segnala l’opportunità di estenderne l’applicazione anche alle transazioni tra lavoratori autonomi e soggetti privati diversi dalle imprese, che rappresentano la parte più consistente dei committenti delle prestazioni dei lavoratori autonomi. Per quanto attiene alle disposizioni dell’articolo 3, ritiene che si debba affrontare il tema dell’equo compenso, anche alla luce delle interessanti contributi forniti del Comitato unitario permanente degli ordini e collegi professionali, che ha sostanzialmente proposto di introdurre una presunzione di abusività dei compensi inferiori ai minimi stabiliti dai parametri vigenti. Per quanto concerne, invece, l’articolo 5, segnala l’esigenza di chiarire che la delega ivi attribuita al Governo si estenda anche ai professionisti iscritti a collegi, come avviene, peraltro, per la delega di cui al successivo articolo 6. Quanto alle disposizioni in materia di tutela della maternità e della genitorialità, rileva l’opportunità di verificare se le prestazioni che vengono riconosciute nell’ambito della gestione separata dell’INPS trovino corrispondenza in quelle previste nell’ambito degli enti di previdenza privatizzati. Ribadisce, inoltre, le critiche già formulate nel corso delle audizioni informali con riferimento alle disposizioni dell’articolo 9, che intendono attribuire ai servizi pubblici per l’impiego un ruolo rilevante nell’incontro tra domanda e offerta di lavoro autonomo, evidenziando come tale intermediazione contrasti con l’essenza stessa del rapporto fiduciario che deve intercorrere tra lavoratore autonomo e committente e sia suscettibile di promuovere una concorrenza basata solo sull’abbassamento dei compensi. A suo avviso,
infatti, l’intermediazione tra domanda e offerta di lavoro, nel settore delle libere professioni può adeguatamente essere svolta dagli ordini e dai collegi, senza prevedere un intervento di servizi essenzialmente pensati per il collocamento dei lavoratori dipendenti. Quanto all’articolo 10, che reca una delega in materia di semplificazione della normativa sulla salute e sicurezza negli studi professionali, osserva che la previsione di una tutela per le persone che svolgono attività lavorativa al fine di apprendere un’arte, un mestiere o una professione impone oneri ingenti agli studi professionali che potrebbero valutare con attenzione la possibilità di rinunciare ai praticanti. 
Esprime, altresì, le proprie perplessità sulle disposizioni dell’articolo 11, che sembrano attribuire alle pubbliche amministrazioni il compito di assistere i lavoratori autonomi nella predisposizione delle domande per la partecipazione ad appalti e bandi pubblici, osservando che un buon professionista dovrebbe essere in grado di predisporre la necessaria documentazione. 
Tornando alle disposizioni del Capo II, relativo al cosiddetto lavoro agile, rileva l’opportunità di approfondire la portata dell’articolo 19, comma 1, ai sensi del quale: «il datore di lavoro garantisce la salute e la sicurezza del lavoratore che svolge la prestazione in modalità di lavoro agile», chiedendosi se si configuri un generale obbligo di protezione anche per prestazioni di lavoro svolte al di fuori dei locali aziendali.

Cesare DAMIANO, presidente e relatore, concorda sull’esigenza di valutare con attenzione la diversa formulazione degli articoli 5 e 6, che fanno riferimento rispettivamente alle «professioni ordinistiche» e ai «professionisti iscritti agli ordini o ai collegi». Analogamente, ritiene che si debbano approfondire le implicazioni delle disposizioni dell’articolo 19, in materia di sicurezza del lavoro nell’ambito del cosiddetto lavoro agile.
Gessica ROSTELLATO (PD) esprime la propria personale soddisfazione per il testo del disegno di legge approvato dall’altro ramo del Parlamento, che affronta temi che più volte sono stati oggetto di discussione e di approfondimento nell’ambito dei lavori della Commissione e che raccoglie molte delle sollecitazioni formulate, anche in quell’ambito, dalle associazioni rappresentative dei lavoratori autonomi. Nel sottolineare come il provvedimento determini un complessivo rafforzamento delle tutele per il lavoro autonomo, osserva, tuttavia, come sussistano degli aspetti del testo trasmesso dal Senato meritevoli di approfondimento, anche in vista dell’introduzione di possibili modifiche e integrazioni a tale testo. Dichiara, in particolare, di condividere l’esigenza di un chiarimento rispetto ai dubbi prospettati dal collega Simonetti con riferimento alla formulazione dell’articolo 1, comma 2, e dell’articolo 5, mentre dissente decisamente dalle sue considerazioni rispetto all’articolo 9, osservando che, laddove i servizi pubblici per l’impiego funzionano, essi già offrono servizi alle domande e alle offerte di lavoro autonomo, anche con riferimento a soggetti iscritti in ordini e collegi. A suo avviso, quindi, non vi è da temere tanto uno snaturamento delle prestazioni libero-professionali, quanto piuttosto una sostanziale inefficacia delle disposizioni, in ragione delle note criticità che affliggono, specialmente in alcune realtà territoriali, il sistema dei centri per l’impiego. Quanto al lavoro agile, condivide l’opportunità di un intervento normativo, che consenta una stabilizzazione e un ampliamento del ricorso a tale modalità di prestazione dell’attività lavorativa, che potrebbe favorire la conciliazione delle esigenze di vita e di lavoro con strumenti alternativi rispetto al ricorso ai congedi straordinari e alle tutele di cui alla legge n. 104 del 1992. Nel sottolineare l’opportunità di precisare e rafforzare le disposizioni dell’articolo 15, comma 4, in materia di incentivi, evidenzia l’esigenza di chiarire in modo più efficace, anche alla luce dei dubbi espressi dai rappresentanti della CIDA, che il recesso di cui all’articolo 16, comma 2, è da intendersi riferito all’accordo relativo al lavoro agile e non al rapporto di lavoro. Per quanto attiene alla sicurezza sul lavoro, a suo avviso, dovrebbe precisarsi che la responsabilità del datore di lavoro è essenzialmente riferibile ai mezzi e agli strumenti forniti al lavoratore, osservando che si dovrebbe valutare la possibilità di adeguare i premi INAIL in considerazione della diversa incidenza degli infortuni sul lavoro e sulle malattie professionali. Conclusivamente, segnala l’opportunità di rafforzare il quadro normativo relativo al ricorso allo smart working nelle pubbliche amministrazioni.
Cesare DAMIANO, presidente e relatore, con riferimento all’ultima considerazione della collega Rostellato, osserva che la legge n. 124 del 2014, la cosiddetta «legge Madia», prevede, all’articolo 14, comma 1, la sperimentazione di nuove modalità spazio-temporali di svolgimento della prestazione lavorativa, anche al fine di tutelare le cure parentali. Potrebbe, quindi, valutarsi se inserire in questa sede uno specifico richiamo anche alla disciplina del lavoro agile nelle pubbliche amministrazioni. Nessuno altro chiedendo di intervenire, rinvia, quindi, il seguito dell’esame del disegno di legge altra seduta.
La seduta termina alle 15.50.

AUDIZIONI INFORMALI
Martedì 17 gennaio 2017.

Audizioni nell’ambito dell’esame del disegno di legge C. 4135, approvato dal Senato, recante misure per la tutela del lavoro autonomo non imprenditoriale e misure volte a favorire l’articolazione flessibile nei tempi e nei luoghi del lavoro subordinato.
Rappresentanti di R. E. TE. Imprese Italia.

L’audizione informale è stata svolta dalle 10.35 alle 11.10.

Rappresentanti del Coordinamento libere associazioni professionali (CoLAP).

L’audizione informale è stata svolta dalle 11.10 alle 11.35.

Rappresentanti dell’Associazione degli enti di previdenza privati (Adepp).

L’audizione informale è stata svolta dalle 11.35 alle 12.05.

Esperti della materia (Michele Tiraboschi e Patrizio Di Nicola).

L’audizione informale è stata svolta dalle 12.05 alle 12.50.

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