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Il Diario del Lavoro

Quotidiano online del lavoro e delle relazioni industriali

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Home - Camera - Commissione Lavoro, pubblico e privato (Dai Resoconti Sommari)

Commissione Lavoro, pubblico e privato (Dai Resoconti Sommari)

4 Novembre 2015
in Camera

SEDE CONSULTIVA
Giovedì 5 novembre 2015. — Presidenza del vicepresidente Walter RIZZETTO. — Interviene il sottosegretario di Stato per il lavoro e le politiche sociali Luigi Bobba.
La seduta comincia alle 9.
Misure per favorire l’emersione alla legalità e la tutela dei lavoratori delle aziende sequestrate e confiscate alla criminalità organizzata.
 
Nuovo testo unificato C. 1138 d’iniziativa popolare e abb. 
(Parere alla II Commissione). 
(Seguito dell’esame e conclusione – Parere favorevole con osservazioni).

La Commissione prosegue l’esame del provvedimento, rinviato nella seduta del 4 novembre 2015.  

MICCOLI, relatore, illustra la propria proposta di parere sul provvedimento, che giudica, nel suo complesso, meritorio anche per quanto attiene ai profili di competenza della Commissione, dal momento che, nel quadro degli interventi volti a rafforzare l’efficacia delle misure di prevenzione e assicurare una migliore gestione dei beni e delle aziende sequestrate, confiscate o sottoposte ad amministrazione giudiziaria, mira a rafforzare le tutele per i lavoratori occupati in tali aziende. Sottolinea, inoltre, l’importanza delle disposizioni introdotte dagli articoli 42 e 45, volte a rafforzare le misure di contrasto del caporalato e dello sfruttamento del lavoro in agricoltura, in linea con le risoluzioni attualmente in discussione presso le Commissioni riunite XI e XIII, dall’altro lato. Come segnalato espressamente nelle premesse del parere, tuttavia, tali disposizioni rappresentano un primo importante tassello nel percorso di rafforzamento delle misure di contrasto del caporalato e dell’intermediazione illecita di lavoro, che, a suo avviso, dovrà essere proseguito con decisione con ulteriori iniziative legislative che prevedano, in particolare, l’inasprimento delle sanzioni per i datori di lavoro che impiegano lavoratori stranieri senza permesso di soggiorno, nonché ulteriori interventi volti a migliorare l’efficienza del mercato del lavoro in agricoltura. Quanto alle altre disposizioni del provvedimento, segnala che nelle osservazioni si è richiamata l’attenzione della Commissione di merito sull’opportunità di un più ampio coinvolgimento delle associazioni sindacali nell’individuazione di un percorso sostenibile sul piano produttivo e occupazionale nella gestione delle imprese sequestrate o confiscate. Segnala, inoltre, l’esigenza di migliorare le disposizioni dell’articolo 47, al fine di rafforzare le tutele per i lavoratori, intervenendo anche sulla procedura di adozione del decreto legislativo ivi previsto.

La Commissione approva la proposta di parere del relatore.
La seduta termina alle 9.10.

INTERROGAZIONI
5 novembre 2015. — Presidenza del vicepresidente Walter RIZZETTO. — Interviene il sottosegretario di Stato per il lavoro e le politiche sociali Luigi Bobba.
seduta comincia alle 9.10.
5-06423 Frusone: Condizioni dei lavoratori già impegnati in attività socialmente utili o rientranti nei cosiddetti «appalti storici», impiegati in servizi di pulizia nei plessi scolastici.

Il sottosegretario Luigi BOBBA risponde all’interrogazione nei termini riportati in allegato..

FRUSONE (M5S) si dichiara insoddisfatto della risposta del sottosegretario che si è limitato a fornire il quadro della situazione, a lui già noto, senza fornire elementi di novità, soprattutto sui provvedimenti che il Governo intende adottare per tutelare i lavoratori coinvolti, anche in considerazione della prossima scadenza dell’appalto. Le irregolarità riscontrate nella condotta delle aziende Ma.ca., Servizi Generali e Smeraldo nella gestione dell’appalto della pulizia delle scuole delle province di Latina e Frosinone sono talmente gravi che non possono essere considerate semplici inadempimenti, ma potrebbero assumere anche rilevanza sul piano penale. Si sarebbe, inoltre, aspettato una decisa presa di posizione del Governo anche sull’opportunità, sottolineata dall’interrogazione, che lo Stato avochi a sé la competenza del servizio di pulizie dei plessi scolastici, oggi esternalizzato e causa di spreco del denaro pubblico.

5-06520 Crivellari: Trattamento previdenziale dei giornalisti impiegati presso gli uffici stampa degli enti pubblici.

Il sottosegretario Luigi BOBBA risponde all’interrogazione nei termini riportati in allegato.

CRIVELLARI (PD), sottolineando che la questione toccata dall’interrogazione è stata più volte posta all’attenzione, si dichiara solo parzialmente soddisfatto della risposta del sottosegretario, in quanto da essa, che pure fornisce utili elementi di approfondimento, risulta chiaro che solo uno specifico intervento legislativo potrà risolvere il problema del trattamento previdenziale dei giornalisti impiegati presso gli uffici stampa degli enti pubblici nella maniera meno onerosa per loro.

RIZZETTO, presidente, dichiara concluso lo svolgimento delle interrogazioni all’ordine del giorno.
seduta termina alle 9.20.

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI
5 novembre 2015.
L’ufficio di presidenza si è riunito dalle 13.25 alle 13.30.  

SEDE REFERENTE
Mercoledì 4 novembre 2015. — Presidenza del presidente Cesare DAMIANO. — Interviene la sottosegretaria di Stato per il lavoro e le politiche sociali Franca Biondelli.
La seduta comincia alle 15.30.
Disposizioni per la promozione di forme flessibili e semplificate di telelavoro.
 
C. 2014 Mosca. 
(Esame e rinvio).

La Commissione inizia l’esame del provvedimento.  

Cesare DAMIANO, presidente, avverte che nella seduta odierna si avvierà l’esame preliminare del provvedimento, con la relazione introduttiva della relatrice.

Alessia ROTTA (PD), relatrice, rileva preliminarmente che la relazione illustrativa della proposta di legge, di cui è prima firmataria la collega Mosca, ora cessata dal mandato parlamentare, segnala che essa è stata oggetto di consultazione pubblica attraverso la pubblicazione on line, la pubblicazione sui blog del Corriere della Sera, de «La 27esima Ora», e l’invio tramite e-mail a personalità e associazioni particolarmente attive nell’ambito delle politiche del lavoro ed esperte di flessibilità dell’organizzazione del lavoro. Osserva che, come si legge nella relazione illustrativa medesima, lo smart working non si configura come una nuova tipologia contrattuale ma come una particolare modalità di lavoro, consistente in una prestazione di lavoro subordinato che si svolge al di fuori dei locali aziendali, basata sulla flessibilità di orari e di sede, e caratterizzata, principalmente, da una maggiore utilizzazione degli strumenti informatici e telematici e delle possibilità tecnologiche esistenti, nonché dall’assenza di una postazione fissa durante i periodi di lavoro svolti al di fuori dei locali aziendali. La proposta si propone, in sostanza, l’obiettivo di una introdurre un nuova modalità di flessibilità del lavoro che affianchi il telelavoro, anche in ragione del limitato successo di tale istituto, addebitato dalla relazione alla presenza di una normativa molto rigida e restrittiva in materia, che non tiene conto dell’evoluzione degli strumenti tecnologici a disposizione e che espone l’impresa interessata all’utilizzo di questa modalità lavorativa a costi e a rischi troppo elevati, ad esempio in materia di sicurezza sul lavoro. 
Ricorda, in proposito, che il telelavoro è stato oggetto dell’Accordo interconfederale del 9 giugno 2004, con il quale è stato recepito l’Accordo-quadro europeo sul telelavoro concluso il 16 luglio 2002. In questo ambito, il telelavoro viene definito come una forma di organizzazione e/o di svolgimento del lavoro che si avvale delle tecnologie dell’informazione nell’ambito di un contratto o di un rapporto di lavoro, in cui l’attività lavorativa, che potrebbe anche essere svolta nei locali dell’impresa, viene regolarmente svolta al di fuori dei locali della stessa. L’Accordo prevede che il telelavoro consegua ad una scelta volontaria del datore di lavoro e del lavoratore interessati, e non incide sullo   status 70, sono state dettate le disposizioni attuative di tale norma di legge e in data 23 marzo 2000 è stato stipulato l’Accordo quadro nazionale sul telelavoro nelle pubbliche amministrazioni. 191, aveva già previsto in via generale che, allo scopo di razionalizzare l’organizzazione del lavoro e di realizzare economie di gestione attraverso l’impiego flessibile delle risorse umane, le amministrazioni pubbliche potessero avvalersi di forme di lavoro a distanza. Con il regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 8 marzo 1999, n. del telelavoratore. Con riferimento al telelavoro nel pubblico impiego, ricorda inoltre che l’articolo 4 della legge 16 giugno 1998, n. 
Fa presente che, pur non essendo stato oggetto di una specifica disciplina, lo   smart working 124 del 2015, recante deleghe al Governo in materia di riorganizzazione delle amministrazioni pubbliche, detta norme volte a favorire e promuovere la conciliazione dei tempi di vita e di lavoro nelle amministrazioni pubbliche. In particolare, si dispone che queste adottino misure organizzative per l’attuazione del telelavoro e di nuove modalità spazio-temporali di svolgimento della prestazione lavorativa, anche al fine di tutelare le cure parentali. è indirettamente richiamato da alcune disposizioni legislative vigenti. In primo luogo, con riferimento al settore pubblico, segnala che l’articolo 14 della legge n. 
Per quanto attiene al settore privato, giova ricordare in questa sede che,   183 del 2014 (cosiddetto nell’ambito dell’attuazione delle deleghe legislative di cui alla legge n. Jobs Act)80 del 2015, recante misure per la conciliazione delle esigenze di cura, di vita e di lavoro, prevede che i datori di lavoro privati che facciano ricorso all’istituto del telelavoro per motivi legati ad esigenze di conciliazione dei tempi di vita e di lavoro in forza di accordi collettivi stipulati da associazioni sindacali comparativamente più rappresentative sul piano nazionale, possano escludere i lavoratori ammessi al telelavoro dal computo dei limiti numerici previsti da leggi e contratti collettivi per l’applicazione di particolari normative e istituti. Segnala inoltre che l’articolo 25 del medesimo decreto legislativo prevede che in via sperimentale, per il triennio , l’articolo 23 del decreto legislativo n. 2016-2018, una quota pari al 10 per cento delle risorse del Fondo per il finanziamento di sgravi contributivi per incentivare la contrattazione di secondo livello, sia destinata alla promozione della conciliazione tra vita professionale e vita privata, secondo criteri individuati con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze, attraverso l’adozione di modelli finalizzati a favorire la stipula di contratti collettivi aziendali. Il predetto decreto è adottato sulla base di linee guida elaborate da una cabina di regia di cui fanno parte tre rappresentanti designati dal Presidente del Consiglio dei ministri o, rispettivamente, ove nominati, dal Ministro delegato per le politiche della famiglia, dal Ministro delegato per le pari opportunità e dal Ministro delegato per la semplificazione e la pubblica amministrazione, da un rappresentante designato dal Ministro dell’economia e delle finanze, e da un rappresentante designato dal Ministro del lavoro e delle politiche sociali che la presiede. 
2111), attualmente all’esame del Senato della Repubblica. La volontà di intervenire in maniera organica sulla materia è peraltro indicata dall’istituzione, nello stato di previsione del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, del Fondo per la tutela del lavoro autonomo non imprenditoriale e l’articolazione flessibile, con riferimento ai tempi e ai luoghi, del lavoro subordinato a tempo indeterminato, con una dotazione di 10 milioni di euro per il 2016 e di 50 milioni di euro annui a decorrere dal 2017, prevista dall’articolo 14, comma 2, del disegno di legge di stabilità 2016 (Atto Senato n.   
Osserva, pertanto, che la proposta di legge di cui iniziamo oggi l’esame si inserisce nel quadro ormai tracciato dal legislatore e che tuttavia necessita di essere maggiormente dettagliato, con specifico riferimento a modalità diverse di articolazione del lavoro al di fuori dei locali aziendali e con l’utilizzo di strumenti informatici che permettano organizzazioni orarie flessibili.   
Passando quindi all’analisi del contenuto della proposta di legge, segnala che l’articolo 1, che specifica l’oggetto e le finalità del provvedimento, definisce lo smart working come una modalità di lavoro da remoto, diversa dal telelavoro, consistente in una prestazione di lavoro subordinato che si svolge al di fuori dei locali aziendali per un orario medio annuale inferiore al 50 per cento dell’orario di lavoro normale, se non diversamente pattuito, senza l’obbligo di utilizzare una postazione fissa e con utilizzo eventuale di strumenti informatici o telematici per lo svolgimento dell’attività lavorativa. 
Rileva che in base all’articolo 2, lo svolgimento dell’attività lavorativa in regime di   smart working è disciplinato da un contratto, redatto in forma scritta, a tempo indeterminato o determinato di durata non superiore a due anni, che definisce le modalità di esecuzione della prestazione e di organizzazione dei tempi e gli strumenti telematici utilizzati dal lavoratore, nonché le modalità di recesso e l’eventuale proroga o rinnovo. 
Osserva che, come previsto dall’articolo 3, il lavoratore che presta la propria attività in regime di   smart working ha il diritto, a parità di mansioni svolte, ad un trattamento economico e normativo non inferiore a quello di cui godono gli altri lavoratori subordinati che svolgono la prestazione lavorativa esclusivamente all’interno dei locali aziendali. La parità riconosciuta si estende anche a tutte le condizioni di lavoro e di occupazione anche in termini di opportunità di carriera, di crescita retributiva e di godimento dei diritti sindacali. 
Segnala poi che l’articolo 4, in materia di protezione dei dati, prevede per il datore di lavoro l’obbligo di adottare misure idonee a garantire la protezione dei dati utilizzati ed elaborati dal lavoratore, il quale è tenuto, a sua volta, a custodire con diligenza tutte le informazioni aziendali ricevute, nonché le apparecchiature fornite dal datore di lavoro in modo da evitare il loro danneggiamento o smarrimento. 
Il successivo articolo 5 attribuisce al datore di lavoro la responsabilità della fornitura e della manutenzione degli strumenti informatici o telematici eventualmente utilizzati dal lavoratore, salva pattuizione in senso contrario. Il comma 2 disciplina la procedura da attuare al fine di verificare la proporzionalità e la pertinenza degli eventuali controlli che le caratteristiche tecniche degli strumenti informatici o telematici forniti al lavoratore in regime di smart working possono consentire al datore di lavoro, attraverso uno specifico coinvolgimento della direzione territoriale del lavoro. 
149 del 2015 ha disposto l’istituzione dell’Ispettorato nazionale del lavoro, destinata a subentrare alle direzioni interregionali 196 del 2003. Segnala, peraltro, che il decreto legislativo n. 151 del 2015, nel sostituire integralmente il testo dell’articolo 4 dello Statuto dei lavoratori, ha profondamente innovato la disciplina in materia di controlli a distanza sui lavoratori, escludendo, in particolare, la necessità di un accordo sindacale o dell’autorizzazione della direzione territoriale del lavoro per l’impiego degli strumenti utilizzati dal lavoratore per rendere la prestazione lavorativa. Le informazioni così raccolte sono utilizzabili a tutti i fini connessi al rapporto di lavoro a condizione che sia data al lavoratore adeguata informazione delle modalità d’uso degli strumenti e di effettuazione dei controlli e nel rispetto di quanto previsto dalle norme in materia di tutela della privacy di cui al decreto legislativo n. In proposito, fa presente che occorre considerare che l’articolo 23 decreto legislativo n.   e territoriali del lavoro. 
Osserva poi che l’articolo 6 definisce l’obbligo per il datore di lavoro di garantire la tutela della salute e della sicurezza del lavoratore che svolge la propria prestazione lavorativa in regime di smart working 81 del 2008. Si tratta, infatti, di garantire la sicurezza e la salute del lavoratore essenzialmente attraverso l’informazione e la prevenzione, la fornitura di strumenti informatici adeguati nonché un monitoraggio periodico delle condizioni di lavoro. Contestualmente, si introduce per il lavoratore l’obbligo, per i periodi nei quali si trova al di fuori dei locali aziendali, di cooperare all’attuazione delle misure di prevenzione predisposte dal datore di lavoro. In particolare, si prevede che il datore di lavoro consegni al lavoratore una informativa sui rischi generali e specifici connessi alla prestazione di lavoro, assicuri la fornitura di strumenti informatici o telematici conformi ai migliori , sulla base di procedure che derogano a quanto previsto dal decreto legislativo n.standard e provveda a monitorare costantemente le condizioni di lavoro anche mediante un colloquio annuale. 
81 del 2008. Fa presente che, probabilmente, il testo intende piuttosto riferirsi all’articolo 3, comma 10, che disciplina la sicurezza dei lavoratori che effettuino prestazioni continuative di lavoro a distanza. Con riferimento alla formulazione del comma 2, alinea, a suo avviso, dovrebbe essere corretto l’erroneo riferimento all’articolo 10, comma 3, del decreto legislativo n.   
Segnala, infine, che l’articolo 7, al fine di agevolare i lavoratori e le imprese che intendono sperimentare la modalità di  smart working, prevede la possibilità per i contratti collettivi di qualsiasi livello di integrare quanto disposto dal provvedimento in esame, mentre, sulla base dell’articolo 8, gli incentivi di natura fiscale e contributiva, riconosciuti dalla normativa vigente in relazione agli incrementi di produttività del lavoro, fermo restando l’importo complessivo delle risorse stanziate, spettano anche sulle quote di retribuzione (comprese quelle di retribuzione oraria) corrisposte per l’attività lavorativa svolta in regime di smart working. 
Sul punto, ferma restando l’esigenza di una più puntuale definizione degli incentivi richiamati dalla disposizione, segnala la necessità di verificare se le misure previste dal provvedimento possano essere 80 del 2015. finanziate in attuazione di quanto disposto dall’articolo 25 del decreto legislativo n.

Tiziana CIPRINI (M5S) 3120), ancora non assegnata alla Commissione, che potrebbe essere abbinata alla proposta di legge in esame. fa presente che il proprio gruppo ha presentato una proposta di legge, recante disposizioni concernenti la flessibilità dell’orario di lavoro, la cessione delle ferie per fini di solidarietà e l’istituzione della banca delle ore (Atto Camera n.

Cesare DAMIANO, presidente, con riferimento alla segnalazione della deputata Ciprini, fa presente che, una volta che la richiamata proposta sia assegnata alla Commissione, si valuterà la possibilità di un suo abbinamento alla proposta di legge in esame. 
Nessun altro chiedendo di intervenire, rinvia il seguito dell’esame del provvedimento ad altra seduta.  
La seduta termina alle 15.45.

RISOLUZIONI
Mercoledì 4 novembre 2015. — Presidenza del presidente Cesare DAMIANO. — Interviene la sottosegretaria di Stato per il lavoro e le politiche sociali Franca Biondelli.
La seduta comincia alle 15.45.
7-00749 Rizzetto: Iniziative per la ricollocazione di lavoratori già occupati presso la società Getek Information Communication Technology.
 
8-00149). (Seguito della discussione e conclusione – Approvazione della risoluzione n.

La Commissione prosegue la discussione della risoluzione, rinviata, da ultimo, nella seduta del 28 ottobre 2015.  
La sottosegretaria Franca BIONDELLI illustra una proposta di riformulazione dell’impegno della risoluzione, che tiene conto dell’interlocuzione informale svolta con il presentatore dell’atto di indirizzo e i diversi gruppi.

Walter RIZZETTO (Misto-AL), primo firmatario della risoluzione, dichiara di accettare la riformulazione proposta dalla sottosegretaria e si dichiara abbastanza soddisfatto del risultato, a cui si è giunti grazie alla collaborazione con il Governo e i colleghi del gruppo del PD. Si tratta di una riformulazione che permette di superare la posizione di chiusura precedentemente espressa dall’Esecutivo che, a suo parere, era inaccettabile. Il nuovo testo della risoluzione, infatti, permette di assicurare il rinnovato impegno del Governo nei confronti dei lavoratori della Getek che, esauriti gli strumenti d sostegno del reddito, si trovano da un anno senza possibilità di reimpiego in una terra, la zona di Crotone, in cui le prospettive occupazionali sono particolarmente deboli. Anche l’impegno che il Governo si assume di adottare iniziative entro l’anno denota l’importanza che esso annette alla questione, in quanto garantisce a tali lavoratori che entro il termine di due mesi il loro problema sarà nuovamente affrontato. Auspica pertanto che tutti i gruppi possano esprimere un voto favorevole sull’atto di indirizzo, come da ultimo riformulato.

Nessun altro chiedendo di intervenire, la Commissione approva, all’unanimità, la nuova formulazione della risoluzione, che assume il numero 8-00149.  
La seduta termina alle 15.50.

SEDE CONSULTIVA
Mercoledì 4 novembre 2015. — Presidenza del presidente Cesare DAMIANO.
La seduta comincia alle 15.50.
Misure per favorire l’emersione alla legalità e la tutela dei lavoratori delle aziende sequestrate e confiscate alla criminalità organizzata.
 
Nuovo testo unificato C. 1138 d’iniziativa popolare e abb. 
(Parere alla II Commissione). 
(Seguito dell’esame e rinvio).

La Commissione prosegue l’esame del provvedimento, rinviato nella seduta del 3 novembre 2015.  

Cesare DAMIANO, presidente, dopo avere ricordato che l’espressione del parere di competenza alla II Commissione è prevista nella seduta di domani, nessuno chiedendo di intervenire, rinvia il seguito dell’esame del provvedimento alla seduta convocata per la giornata di domani.

Contenimento del consumo del suolo e riuso del suolo edificato. 
Nuovo testo C. 2039 Governo e abb. 
(Parere alle Commissioni riunite VIII e XIII). 
(Seguito dell’esame e conclusione – Parere favorevole).
La Commissione prosegue l’esame del provvedimento, rinviato nella seduta del 3 novembre 2015.  
Antonio CUOMO, relatore, illustra la sua proposta di parere favorevole sul provvedimento.
La Commissione approva la proposta di parere del relatore.  
La seduta termina alle 15.55.

COMITATO RISTRETTO
Martedì 3 novembre 2015.

Disposizioni in materia di accesso dei lavoratori e delle lavoratrici ai trattamenti pensionistici e di riconoscimento a fini previdenziali dei lavori di cura familiare. 
578. 2945 Damiano, C. 2955 Prataviera, C. 3077 Airaudo, C. 3114 Ciprini, C. 3144 Pizzolante, C. 3153 Dell’Aringa, C. 3290 Polverini e petizione n. 2430 Fauttilli, C. 2605 Sberna, C. 2918 Melilla, C. 1879 Cirielli, C. 1881 Gnecchi, C. 2046 Fedriga, C. 530 Gnecchi, C. 728 Gnecchi, C. 1503 Di Salvo, C. C. 857 Damiano, C. 115 Gebhard, C. 388 Murer, C.

Il comitato ristretto si è riunito dalle 12 alle 12.45.  

SEDE CONSULTIVA
Martedì 3 novembre 2015. — Presidenza della vicepresidente Renata POLVERINI.
La seduta comincia alle 12.45.
Misure per favorire l’emersione alla legalità e la tutela dei lavoratori delle aziende sequestrate e confiscate alla criminalità organizzata.
 
Nuovo testo unificato C. 1138 d’iniziativa popolare e abb.
 
(Parere alla II Commissione). 
(Esame e rinvio).

La Commissione inizia l’esame del provvedimento.  

Renata POLVERINI, presidente, ricorda che, secondo quanto convenuto nella riunione del 29 ottobre 2015 dell’ufficio di presidenza, integrato dai rappresentanti dei gruppi, della Commissione, l’espressione di avrà luogo nella seduta di giovedì 5 novembre.

Marco MICCOLI (PD), relatore159, che rivede in molti aspetti la disciplina delle misure di prevenzione personali e patrimoniali, nonché di amministrazione, gestione e destinazione dei beni sequestrati e confiscati ai sensi del medesimo Codice. 1138, «sfidano le mafie e il malaffare sul piano economico e sociale: rendere le aziende sequestrate e confiscate presìdi di legalità democratica e economica, punto di riferimento capace di garantire lavoro dignitoso e legale in territori spesso dilaniati dalla presenza mafiosa». Ricorda che all’esame della proposta di legge sono state nel tempo abbinate numerose altre iniziative legislative che hanno allargato sensibilmente il raggio d’azione del provvedimento, dando vita a un intervento a largo spettro sul Codice delle leggi antimafia di cui al decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 1138, recante misure per favorire l’emersione alla legalità e la tutela dei lavoratori delle aziende sequestrate e confiscate alla criminalità organizzata, presentata su impulso di CGIL, ACLI, ARCI, delle associazioni Libera e Avviso pubblico, del Centro studi Pio La Torre, della Legacoop e SOS impresa, nell’ambito di un pacchetto di progetti di legge che, come indicato nella relazione illustrativa della proposta di legge Atto Camera n. , rileva preliminarmente che il testo in esame, risultante dalle proposte emendative approvate nel corso dell’esame in sede referente, si compone di cinquantacinque articoli ed è il frutto di un lavoro ampio e prolungato della Commissione di merito, che ha preso le mosse quasi due anni or sono con l’avvio dell’esame della proposta di legge di iniziativa popolare Atto Camera n. 
Si tratta, pertanto, di un   corpus 1138, l’applicazione del sequestro, della confisca e dall’amministrazione giudiziaria sono suscettibili di determinare importanti riflessi anche su aspetti attinenti alla tutela dei lavoratori e dell’occupazione, specialmente quando essi abbiano ad oggetto compendi aziendali. Preannuncia che nella relazione, pertanto, si soffermerà essenzialmente sulle disposizioni che presentino una maggiore connessione con le materie di competenza della nostra Commissione. di disposizioni che in larga misura attengono ad aspetti della disciplina di carattere sostanziale e procedurale che non incidono su profili di competenza della Commissione. Tuttavia, come evidenziato già nella richiamata relazione illustrativa della proposta di legge Atto Camera n. 
In primo   luogo, segnala che l’articolo 21 introduce nel Codice delle leggi antimafia l’articolo 34-bis, che disciplina una ulteriore fattispecie di controllo giudiziario sulle attività economiche e sulle aziende che abbiano agevolato occasionalmente l’attività mafiosa, qualora sussistano circostanze di fatto dalle quali si possa desumere il pericolo concreto di infiltrazioni mafiose idonee a condizionarne l’attività. Nelle norme che disciplinano il controllo, che presenta un contenuto più limitato di quello dell’amministrazione giudiziaria regolata dal precedente articolo 34 del Codice, interamente sostituito dall’articolo 19 del provvedimento in esame, non si fa, tuttavia, riferimento a possibili deroghe rispetto alla disciplina di diritto comune in materia di lavoro. 
Il successivo articolo 22-  bis, con una norma di applicazione generalizzata, limita la responsabilità degli amministratori giudiziari, dei loro eventuali coadiutori e degli amministratori nominati in caso di sequestro di partecipazioni societarie ai soli casi di dolo e colpa grave per gli atti di gestione compiuti durante la vigenza del sequestro. Si prevede, inoltre, una procedura speciale per la sanatoria delle violazioni riscontrate con riferimento ai periodi antecedenti il sequestro. 
Osserva che l’articolo 28 reca una nuova disciplina della gestione delle aziende sequestrate, innovando sensibilmente le disposizioni del vigente articolo 41 del Codice delle leggi antimafia. Tra le modifiche che maggiormente incidono sulle materie di competenza della Commissione lavoro segnala, in primo luogo, che l’ambito di applicazione della disciplina viene espressamente esteso anche al sequestro di partecipazioni societarie e che si prevede che la nomina dell’amministratore giudiziario sia comunicata dal Prefetto alle associazioni dei datori di lavoro, alle organizzazioni sindacali dei lavoratori maggiormente rappresentative sul piano nazionale interessate, nonché alla Camera di commercio. 
Si prevede, inoltre, che entro tre mesi dalla propria nomina, prorogabili a sei per giustificati motivi valutati dal giudice delegato, l’amministratore giudiziario presenti una relazione contenente, tra l’altro, una dettagliata analisi sulle prospettive di prosecuzione o di ripresa dell’attività alla luce della situazione aziendale. Qualora si proponga la prosecuzione o la ripresa dell’attività, alla relazione deve essere allegato un piano, verificato da un professionista indipendente iscritto nel registro dei revisori legali, che attesti la veridicità dei dati aziendali e la fattibilità del piano, anche alla luce delle agevolazioni previste dai successivi articoli da 41-  bis a 41-sexies. 
Rileva che il successivo comma 1-  ter prevede che, in caso di proposta di prosecuzione o ripresa dell’attività, l’amministratore indichi, tra l’altro, l’elenco nominativo delle persone che risultano prestare o avere prestato attività lavorativa in favore dell’impresa, specificando la natura dei rapporti di lavoro esistenti nonché quelli necessari per la prosecuzione della attività, riferisca in ordine alla presenza di organizzazioni sindacali all’interno dell’azienda al momento del sequestro e provveda ad acquisire loro eventuali proposte sul programma di prosecuzione o di ripresa dell’attività, che trasmette, con proprio parere, al giudice delegato. 
Il nuovo comma 2-  ter dell’articolo 41 prevede la possibilità di affitto dell’azienda o del ramo di azienda o di lavoro nonché di concessione in comodato a enti, associazioni e cooperative individuati dal successivo articolo 48, comma 3, lettera c), nonché a cooperative di lavoratori dipendenti dell’impresa confiscata. 
In caso di mancanza di concrete possibilità di prosecuzione o di ripresa dell’attività, il tribunale, acquisiti i pareri del pubblico ministero e dell’amministratore giudiziario, dispone la messa in liquidazione dell’impresa.   
Segnala che l’articolo 29 introduce nel Codice delle leggi antimafia un nuovo articolo 41-  bis, volto alla costituzione, presso il Ministero dello sviluppo economico, del Fondo per il credito delle aziende sequestrate e confiscate alla criminalità organizzata nei procedimenti penali, finalizzato ad assicurare la continuità del credito bancario e dell’accesso al credito stesso, il sostegno agli investimenti e agli oneri da sostenere per la ristrutturazione aziendale, la tutela dei livelli occupazionali, la promozione di misure di emersione del lavoro irregolare, la tutela della salute e della sicurezza del lavoro, nonché il sostegno alle cooperative che possono essere destinatarie dei beni confiscati. Il comma 2 specifica che il Fondo è finalizzato a fornire garanzie su crediti bancari nonché a sostenere gli investimenti, la ristrutturazione aziendale e l’emersione alla legalità delle imprese. 
Osserva poi che il comma 3 precisa che possono beneficiare del Fondo anche le imprese che rilevano i complessi aziendali di quelle sequestrate o confiscate alla criminalità organizzata. Ai sensi del successivo comma 7, si prevede che l’Agenzia nazionale per l’amministrazione e la destinazione dei beni sequestrati e confiscati alla criminalità organizzata e la società Invitalia debbano contribuire a incrementare annualmente la dotazione del Fondo. Il comma 10 stabilisce, poi, che qualora il sequestro o la confisca riguardino aziende di straordinario interesse socio-economico, alla luce della loro consistenza patrimoniale, del numero degli occupati, o aziende concessionarie pubbliche o che gestiscono pubblici servizi, l’amministratore giudiziario possa essere nominato tra gli iscritti nella sezione di esperti in gestione aziendale dell’albo nazionale degli amministratori  giudiziari indicati da Invitalia tra i suoi dipendenti. I criteri per l’individuazione delle aziende di straordinario interesse socio-economico sono stabiliti con delibera del Consiglio direttivo dell’Agenzia. 
Rileva che l’articolo 30 introduce nel Codice delle leggi antimafia un nuovo articolo 41-  ter, che dispone l’istituzione, presso le prefetture-uffici territoriali del Governo, di tavoli provinciali permanenti sulle aziende sequestrate e confiscate, finalizzati a un miglior coordinamento delle misure volte alla gestione delle aziende medesime, in modo da favorire, tra l’altro, la continuazione dell’attività produttiva e la salvaguardia dei livelli occupazionali. Il comma 2 del nuovo articolo 41-ter dispone che il Tavolo permanente sia coordinato e convocato dal prefetto o da un suo delegato e sia composto, tra l’altro, da un rappresentante per ciascun ente dell’Agenzia nazionale per l’amministrazione e la destinazione dei beni sequestrati e confiscati alla criminalità organizzata, del Ministero dello sviluppo economico, della Regione, delle organizzazioni sindacali, designato dalle medesime secondo criteri di rotazione, delle organizzazioni dei datori di lavoro più rappresentative a livello nazionale, designato dalle medesime secondo criteri di rotazione, delle direzioni territoriali del lavoro, delle associazioni di cui all’articolo 48, comma 3, lettera c), designato secondo criteri di rotazione, e delle camere di commercio. 
Su richiesta di una delle associazioni dei datori di lavoro o delle associazioni sindacali il prefetto può convocare riunioni tra le associazioni e l’amministratore. Si precisa che le parti sono tenute ad operare nel rispetto delle norme in materia di diritto del lavoro e relazioni sindacali.   
Osserva che l’articolo 31 prevede l’inserimento nel Codice delle leggi antimafia di un nuovo articolo, volto a prevedere il supporto tecnico all’amministratore giudiziario e all’Agenzia di imprenditori attivi nel medesimo settore o in settori affini rispetto a quello in cui opera l’azienda sequestrata, che possiedano i requisiti previsti per il riconoscimento del   rating di legalità. In caso di svolgimento dell’attività di supporto per più di dodici mesi, gli imprenditori maturano un diritto di prelazione per la vendita o l’affitto dell’azienda, nonché beneficiano dell’applicazione, in quanto compatibili, delle misure di cui all’articolo 41-ter. 
Segnala, poi, che l’articolo 41 rivede la disciplina dell’Agenzia nazionale per l’amministrazione e la destinazione dei beni sequestrati e confiscati alla criminalità organizzata, ponendone la vigilanza in capo alla Presidenza del Consiglio dei ministri, anziché al Ministro dell’interno, come previsto dal vigente articolo 110 del Codice delle leggi antimafia. Per quanto attiene agli organi dell’Agenzia, si prevede che il direttore, attualmente scelto tra i prefetti e nominato con decreto del Presidente della Repubblica, su proposta del Ministro dell’interno, previa deliberazione del Consiglio dei Ministri, sia scelto tra una serie di soggetti che abbiano maturato esperienza professionale specifica, almeno quinquennale, nella gestione di beni e aziende (prefetti provenienti dalla carriera prefettizia, dirigenti dell’Agenzia del demanio, amministratori di società pubbliche o private, magistrati che abbiano conseguito almeno la quinta valutazione di professionalità) e nominato con decreto del Presidente della Repubblica, su proposta del Presidente del Consiglio dei ministri, previa deliberazione del Consiglio dei Ministri. Oltre al rafforzamento del Consiglio direttivo, il nuovo testo dell’articolo 111 del Codice delle leggi antimafia introduce un nuovo organo, il Comitato consultivo di indirizzo, composto da soggetti designati in rappresentanza dei Ministeri interessati e delle parti sociali. Per quanto riguarda gli aspetti di competenza della Commissione, rileva che sono previsti un rappresentante del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, designato dal Ministro, un rappresentante delle associazioni che possono essere destinatarie o assegnatarie dei beni sequestrati o confiscati, nominato dal Ministro del lavoro e delle politiche sociali sulla base di criteri di trasparenza, rappresentatività e rotazione  semestrale, individuati nel decreto di nomina, nonché un rappresentante dei sindacati, un rappresentante delle cooperative e un rappresentante delle associazioni dei datori di lavoro designati dalle rispettive associazioni. 
A suo avviso, merita inoltre di essere segnalata la circostanza che nella definizione delle linee guida per la destinazione dei beni confiscati si richiede di individuare misure per salvaguardare il mantenimento del valore patrimoniale ed i livelli occupazionali delle aziende.   
Quanto all’organizzazione e al funzionamento dell’Agenzia, evidenzia che il nuovo testo dell’articolo 113 del Codice delle leggi antimafia prevede che nella definizione delle risorse umane per il funzionamento dell’Agenzia sia selezionato personale con specifica competenza in materia di gestione delle aziende, di accesso al credito bancario e ai finanziamenti europei.   
Fa presente, poi, che l’articolo 42, attraverso una novella all’articolo 12  -sexies 356 del 1992, prevede che sia sempre disposta la confisca del denaro, dei beni o di altre utilità nei casi di condanna o applicazione della pena su richiesta delle parti, tra l’altro, per i delitti di intermediazione illecita e sfruttamento del lavoro previsti dall’articolo 603- 306 del 1992, convertito, con modificazioni, dalla legge n. del decreto-legge n.bis del codice penale. In relazione a tale modifica, il comma 1-bis introduce nel codice penale un nuovo articolo 603-quater, che, nei casi di condanna o applicazione della pena su richiesta delle parti per i delitti di cui all’articolo 603-bis, dispone la confisca obbligatoria delle cose che servirono o furono destinate a commettere il reato e delle cose che ne sono il prezzo, il prodotto o il profitto, salvo che appartengano a persona estranea al reato. Qualora ciò non sia possibile, è disposta la confisca per equivalente. 
Il successivo articolo 45 reca modifiche all’articolo 25-  quinquies, comma 1, lettera a), 231, prevedendo l’applicazione della sanzione pecuniaria da quattrocento a mille quote per gli enti e le società in presenza dei delitti di intermediazione illecita e sfruttamento del lavoro, previsti dall’articolo 603 del decreto legislativo 8 giugno 2001, n.-bis del codice penale. 
Osserva, infine, che l’articolo 47 reca un’ampia delega al Governo, da esercitare entro quattro mesi dalla data di entrata in vigore del provvedimento, finalizzata, in particolare, alla tutela dei lavoratori delle aziende sottoposte a sequestro e confisca ai sensi del codice delle leggi antimafia, anche attraverso l’applicazione degli ammortizzatori sociali, alle medesime condizioni previste per le imprese sottoposte a procedure concorsuali, nonché misure agevolative di carattere fiscale e contributivo volte a favorire l’emersione alla legalità e la ricollocazione dei lavoratori impiegati presso le aziende in questione. Il comma 2, con una formulazione che potrebbe essere migliorata, individua il percorso da seguire per l’adozione del decreto legislativo, specificando che, ai fini della sua adozione, dovranno realizzarsi una completa ricognizione della normativa in materia di ammortizzatori sociali, incentivi per l’emersione del lavoro irregolare e incentivi alle imprese, l’armonizzazione e il coordinamento di tale normativa con il Codice delle leggi antimafia e l’adeguamento della normativa nazionale alla disciplina dell’Unione europea. Il comma 3 reca i principi e criteri direttivi per l’esercizio della delega. In particolare, segnala che tutte le misure agevolative e di regolarizzazione rispetto agli obblighi previsti dalla nor  mativa previdenziale, fiscale e sulla sicurezza sul lavoro possono essere richieste dopo l’approvazione del programma di prosecuzione delle attività delle imprese e non si applicano ai dipendenti oggetto di indagine, al soggetto per il quale si propongono le misure cautelari, ai suoi congiunti e ai loro conviventi, qualora risulti che il rapporto di lavoro sia fittizio o che essi si siano concretamente ingeriti nella gestione dell’azienda, nonché ai dipendenti che abbiano concretamente partecipato alla gestione dell’azienda. 
Si prevede inoltre l’accesso, ove necessario, ai trattamenti straordinari di cassa integrazione guadagni e agli ammortizzatori sociali in termini corrispondenti a quelli previsti per le imprese sottoposte a procedure concorsuali, senza limiti di dimensione e di tipologia dell’unità, affidando i relativi compiti all’amministratore giudiziario. Si stabilisce inoltre che il Governo fissi i tempi, le modalità e la copertura dell’integrazione salariale, che si dovrebbe estendere, ferme le esclusioni già indicate, a tutti i lavoratori dipendenti già presenti nel giornale di cantiere e a quelli che intrattengono o hanno intrattenuto un rapporto di lavoro riconosciuto con il piano di prosecuzione o di ripresa dell’impresa o con altri provvedimenti del tribunale o del giudice delegato. La lettera g) disciplina le procedure di confronto sindacale e prevede la richiesta dell’attivazione della procedura all’INPS e alla relativa commissione presso l’Istituto. 
Segnala inoltre che, salvi i casi di risoluzione del contratto per giusta causa o giustificato motivo soggettivo, è previsto uno sgravio contributivo per l’assunzione a tempo indeterminato dei lavoratori delle aziende sottoposte a sequestro o confisca, nonché una riduzione dell’IVA per chi si avvalga di lavori, servizi o forniture erogati da aziende sottoposte a sequestro o confisca. Negli appalti (dovrebbe trattarsi dei contratti pubblici di lavori servizi e forniture) sono inoltre preferite, a parità di condizioni, le aziende sequestrate o confiscate o le cooperative che le hanno rilevate. Sono inoltre previste misure per la regolarizzazione sul piano contributivo e assicurativo dei lavoratori anche attraverso sgravi contributivi e crediti di imposta, non cumulabili con gli analoghi benefici previsti a legislazione vigente. Si favorisce, poi, l’acquisizione del DURC anche in presenza di inadempimenti anteriori al provvedimento di sequestro, nonché si riconosce un titolo preferenziale ai fini dell’assegnazione di contributi e incentivi alle cooperative costituite da dipendenti di aziende sequestrate o confiscate.   
Si riserva, quindi, di approfondire gli aspetti del provvedimento di competenza della Commissione nel corso del prosieguo dell’esame, anche alla luce delle eventuali osservazioni che dovessero emergere nel corso del dibattito.  

Renata POLVERINI, presidente, nessuno chiedendo di intervenire, rinvia il seguito dell’esame del provvedimento alla seduta convocata per la giornata di domani.

Contenimento del consumo del suolo e riuso del suolo edificato. 
Nuovo testo C. 2039 Governo e abb.
 
(Parere alle Commissioni riunite VIII e XIII). 
(Esame e rinvio).

La Commissione inizia l’esame del provvedimento.  

Renata POLVERINI, presidente, ricorda che, secondo quanto convenuto nella riunione del 29 ottobre 2015 dell’ufficio di presidenza, integrato dai rappresentanti dei gruppi, della Commissione, l’espressione del parere di competenza alle Commissioni riunite VIII e XIII avrà luogo nella seduta di domani.

Antonio CUOMO (PD), relatore, rileva preliminarmente che il provvedimento, nel testo risultante dall’esame delle proposte emendative presentate presso le Commissioni di merito, consta di undici articoli che recano disposizioni volte a contenere il consumo del suolo, valorizzare il suolo non edificato e promuovere l’attività agricola che sullo stesso si svolge o potrebbe svolgersi, nonché perseguono gli obiettivi del prioritario riuso del suolo edificato e della rigenerazione urbana rispetto all’ulteriore consumo del suolo inedificato. 
Passando al contenuto delle diverse norme del provvedimento, che hanno una limitata incidenza su materie di competenza della Commissione, segnala che l’articolo 1 individua le finalità e l’ambito di applicazione del provvedimento, stabilendo in via generale che – fatte salve le previsioni di maggiore tutela delle aree inedificate introdotte dalla legislazione regionale –  il consumo di suolo è consentito esclusivamente nei casi in cui non esistono alternative consistenti nel riuso delle aree già urbanizzate e nella rigenerazione delle stesse Dopo avere rilevato che l’articolo 2 reca le definizioni utilizzate nel provvedimento in esame, fa presente che l’articolo 3 prevede, attraverso un apposito decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali, di concerto con il Ministro dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare, con il Ministro dei beni e della attività culturali e del turismo e con il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, la definizione della riduzione progressiva vincolante, in termini quantitativi, di consumo del suolo a livello nazionale, in coerenza con gli obiettivi stabiliti dall’Unione europea circa il traguardo del consumo di suolo pari a zero da raggiungere entro il 2050. Il decreto dovrà essere adottato entro un anno dalla data di entrata in vigore della legge e sarà sottoposto a verifica ogni cinque anni. Con deliberazione della Conferenza unificata, o, in sua assenza, con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, la riduzione del consumo di suolo è ripartita tra le regioni e, al fine di verificare l’effettiva attuazione della legge in esame, si prevede una specifica attività di monitoraggio da parte dell’ISPRA e del Consiglio per la ricerca in agricoltura e per l’analisi dell’economia agraria. 
Osserva che l’articolo 4 prevede che le regioni dettino disposizioni per incentivare i comuni a promuovere strategie di rigenerazione urbana, anche mediante l’individuazione negli strumenti di pianificazione degli ambiti urbanistici da sottoporre prioritariamente a interventi di ristrutturazione urbanistica e di rinnovo edilizio e lo svolgimento di uno specifico censimento degli edifici sfitti, non utilizzati o abbandonati esistenti. Anche in questo caso sono previsti poteri sostitutivi dello Stato in caso di inerzia delle Regioni. Il successivo articolo 5 delega il Governo ad adottare uno o più decreti legislativi volti a semplificare le procedure per gli interventi di rigenerazione delle aree urbanizzate degradate da un punto di vista urbanistico, socio-economico e ambientale.   
Rileva che l’articolo 6, al fine di favorire lo sviluppo ecosostenibile del territorio, anche attraverso la riqualificazione degli insediamenti rurali locali e il consolidamento e lo sviluppo dell’attività agroforestale nel territorio rurale, prevede la possibilità per le regioni e i comuni di qualificare gli insediamenti rurali come compendi agricoli neorurali. Si tratta, in particolare, di insediamenti rurali oggetto di attività di recupero e di riqualificazione, che vengono provvisti delle dotazioni urbanistiche ed ecologiche e delle nuove tecnologie di comunicazione e di trasmissione dati, in modo da offrire nuovo sviluppo economico e occupazionale. All’interno del compendio agricolo neorurale, ferma restando la prevalente destinazione ad uso agricolo, possono prevedersi anche ulteriori destinazioni d’uso, attinenti allo svolgimento di attività amministrative, servizi ludico-ricreativi, servizi turistico-ricettivi, servizi dedicati all’istruzione, attività di agricoltura sociale, servizi medici e di cura, servizi sociali, attività di vendita diretta dei prodotti agricoli od ambientali locali, nonché artigianato artistico. Il progetto di compendio agricolo neorurale dovrà essere accompagnato da un progetto unitario convenzionato nonché dall’obbligo a trascrivere il vincolo a conservare indivisa la superficie del compendio per almeno venti anni.   
Rileva che il successivo articolo 7 reca il divieto di mutamento di destinazione e di trasformazione urbanistica per le superfici agricole per le quali sono stati erogati gli specifici aiuti dell’Unione e europea, nonché la previsione di specifiche sanzioni in caso di violazione del divieto medesimo. Il divieto si applica per almeno cinque anni dall’ultima erogazione degli aiuti. L’articolo 8 prevede misure di incentivazione per i comuni e i soggetti privati che realizzino interventi di rigenerazione urbana o di recupero di edifici e di infrastrutture rurali e l’articolo 9 dispone l’istituzione, presso il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, di un registro dei comuni che hanno adeguato i propri strumenti urbanistici alla finalità della riduzione del consumo di suolo, anche ai fini del riconoscimento della priorità nell’accesso ai benefici di cui all’articolo 8. 
Segnala poi che l’articolo 10 individua la destinazione esclusiva dei proventi dei titoli abitativi, nonché delle sanzioni previste dall’articolo 7 e dal Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia, mentre l’articolo 11 reca le disposizioni transitorie e finali.   
Come premesso, ancorché il provvedimento incida marginalmente sulle materie di competenza della Commissione, può senz’altro osservarsi che il recupero e la riqualificazione del patrimonio edilizio esistente e la riduzione del consumo del suolo agricolo non sono obiettivi rilevanti solo sotto il profilo ambientale, ma possono rappresentare leve importanti anche sul piano della creazione di nuove occasioni occupazionali. Il provvedimento è volto, infatti, a promuovere un circolo virtuoso che, partendo dalla tutela e dal recupero delle risorse urbane e agricole in abbandono, può stimolare la domanda di manodopera e di professionalità qualificate. Sottolinea, inoltre, che tale azione positiva non si limiterà alla fase di recupero, in quanto il provvedimento mira ad una trasformazione stabile delle economie locali, basata sulla valorizzazione del patrimonio urbanistico e agricolo.   
Per tali ragioni, pertanto, preannuncia l’intenzione di esprime un parere favorevole sul nuovo testo del provvedimento in esame, riservandosi di valutare eventuali osservazioni che dovessero emergere nel corso del dibattito.  

Renata POLVERINI, presidente, nessuno chiedendo di intervenire, rinvia il seguito dell’esame del provvedimento alla seduta convocata per la giornata di domani.

La seduta termina alle 13.

 

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