(Dal Resoconto Sommario) Martedì 1o ottobre 2002. – Presidenza del presidente Domenico BENEDETTI VALENTINI, indi del vicepresidente Angelo SANTORI. – Interviene il Sottosegretario di Stato per il lavoro e le politiche sociali Maurizio Sacconi. Legge comunitaria 2002. Relazione sulla partecipazione dell’Italia all’Unione europea. La Commissione prosegue l’esame, rinviato, da ultimo, nella seduta del 18 settembre 2002. Domenico BENEDETTI VALENTINI, presidente, ricorda che nella seduta del 18 settembre scorso si è concluso l’esame preliminare congiunto dei provvedimenti in titolo. Roberto CARUSO (AN), relatore, raccomanda l’approvazione del suo emendamento 20.1, osservando che per un efficace rilancio dell’istituto dell’apprendistato sarebbe necessario intervenire su alcuni specifici aspetti che appaiono anacronistici, procedendo, in primis, all’eliminazione del divieto di lavoro notturno per i lavoratori che abbiano raggiunto la maggiore età. Infatti, l’istituto ha origini remote all’interno dell’ordinamento italiano e non tutte le disposizioni introdotte dapprima nel 1925 e successivamente nel 1955 sono state adeguate dalle leggi di riforma che si sono susseguite nel corso degli ultimi anni. Il sottosegretario Maurizio SACCONI concorda con il parere espresso dal relatore, precisando, in particolare, che per quanto riguarda l’emendamento Cordoni 19.1 si tratta di materia oggetto di uno degli articoli stralciati dal disegno di legge di delega in materia di occupazione e mercato del lavoro. Osserva in proposito che in quella sede, ritenuta più congrua rispetto alla legge comunitaria, si avrà modo di esaminare la proposta del Governo che per altro risulta coerente con gli accordi raggiunti con le parti sociali che hanno sottoscritto il patto per l’Italia. Domenico BENEDETTI VALENTINI, presidente, esprime apprezzamento per l’emendamento presentato dal relatore che recepisce una preoccupazione manifestata ripetutamente dagli imprenditori dei relativi comparti produttivi. Carmen MOTTA (DS-U) ribadisce la contrarietà del suo gruppo al ricorso allo strumento della delega, di cui all’articolo 19 della legge comunitaria, in materia di licenziamenti collettivi e precisa che l’emendamento Cordoni 19.1 è volto a chiarire un’accezione del termine «datore di lavoro» in ossequio proprio alle indicazioni delle direttive comunitarie in materia, in modo da comprendere anche i datori di lavoro che non perseguono fini lucrativi. Intervenendo con una norma legislativa di modifica della legge n.223 del 1991 si eviterebbero, a suo avviso, disparità di trattamento tra datori di lavoro, così recependo pienamente la direttiva comunitaria. Alfonso GIANNI (RC) concorda con le osservazioni del deputato Motta, paventando il rischio che si giunga ad un eccesso di delega da parte del Governo, peraltro volta a stravolgere il contenuto della legge n. 223 del 1991. Elena Emma CORDONI (DS-U) chiede al rappresentane del Governo e al relatore di chiarire gli obiettivi del recepimento della direttiva comunitaria, posto che, se l’intento è quello di rispondere all’obiezione secondo la quale in Italia non vi è equiparazione di trattamento tra datore di lavoro e lavoratori, la Commissione dovrebbe procedere all’approvazione dell’emendamento 19.1. Se così non è, sollecita il Governo a dichiarare esplicitamente l’intenzione di ottenere una delega «cieca» da parte del Parlamento sulla riforma della legge n. 223 del 1991. La Commissione respinge l’emendamento Cordoni 19.1. Domenico BENEDETTI VALENTINI, presidente, constata l’assenza del presentatore dell’emendamento Grandi 19.2; si intende che vi abbia rinunziato. Elena Emma CORDONI (DS-U) fa proprio l’emendamento Grandi 19.2. Carmen MOTTA (DS-U) illustra le finalità dell’emendamento 19.2, volto a sostituire il termine «imprese» con la dizione «datore di lavoro di diritto privato». Fa poi presente che al Senato il ministro Buttiglione ha dichiarato che la delega non è finalizzata a modificare la legge n. 223 del 1991, bensì a recepire la direttiva comunitaria, mentre poc’anzi il rappresentante del Governo ha manifestato tutt’altro obiettivo. Il sottosegretario Maurizio SACCONI ricorda che la Commissione europea ha contestato al Governo italiano di aver limitato il sistema di protezione del licenziamento individuale e collettivo alla categoria degli imprenditori; contestualmente, ritiene che la soluzione non possa consistere nella generalizzata estensione dell’attuale sistema di protezione a tutti i datori di lavoro, perché ciò avrebbe effetti assai rilevanti sia in termini di finanza pubblica sia in riferimento all’utilizzo degli ammortizzatori sociali previsti dalla legge n. 223 del 1991. Rileva pertanto che la sede idonea per un sistema di protezione più generalizzato sia quella della delega in materia di riordino degli ammortizzatori sociali. Elena Emma CORDONI (DS-U), precisato che nell’emendamento si fa riferimento solo ai datori di lavoro di diritto privato, ribadisce che lo scopo perseguito è quello di raccogliere le obiezioni sollevate nei confronti dell’Italia dalla Commissione europea; se l’obiettivo del Governo è lo stesso, non comprende perché si voglia rinviare ad un altro provvedimento la questione della riforma degli ammortizzatori sociali. Ritenendo necessario un approfondimento della materia, ribadisce che, così come formulata, la norma rappresenta una delega in bianco al Governo per una modifica totale della legge n. 223 del 1991. La Commissione respinge l’emendamento Grandi 19.2. Domenico BENEDETTI VALENTINI, presidente, in considerazione dell’imminente inizio in Assemblea dell’esposizione economico-finanziaria e dell’esposizione relativa al bilancio di previsione da parte del Governo, propone di sospendere l’esame dei provvedimenti e di riprenderlo al termine dei lavori antimeridiani dell’aula. La Commissione concorda. Carmen MOTTA (DS-U) illustra le finalità del suo emendamento 19.3, volto a fissare criteri e principi direttivi della delega al Governo, contenuta nell’articolo 19, per la modifica della legge n. 223 del 1991, dando attuazione alle disposizioni della direttiva comunitaria nei limiti previsti dalla stessa, ai sensi dell’articolo 1, comma 2, della legge comunitaria, nel rispetto anche dell’articolo 76 della Costituzione. Roberto GUERZONI (DS-U) insiste sulla validità del contenuto dell’emendamento in questione che definisce i criteri e i principi direttivi della delega, che altrimenti sembrerebbe poter essere esercitata dal Governo al di là di quanto stabilito dall’articolo 14 della legge n. 400 del 1988. La Commissione respinge l’emendamento Motta 19.3. Alfonso GIANNI (RC) chiede chiarimenti in merito alla formulazione dell’emendamento 20.1 del relatore, sul quale peraltro dichiara la propria contrarietà, posto che, se la deroga prevista all’articolo 20 è condivisibile in relazione alle specifiche esigenze del settore della panificazione, non ritiene invece opportuno un suo ampliamento ad altri settori. Roberto CARUSO (AN), relatore, richiamandosi alle considerazioni già espresse in merito al contenuto del suo emendamento 20.1, ne propone una riformulazione volta a meglio precisare l’ambito di intervento (vedi allegato 1). Carmen MOTTA (DS-U) concorda con le osservazioni del deputato Gianni, ritenendo rischioso oltre che inopportuno estendere tout court la deroga di cui all’articolo 20 anche ad altri settori. Roberto GUERZONI (DS-U) ritiene che l’emendamento in questione introduca un elemento negativo nella stessa organizzazione delle imprese, a fronte dell’esigenza di valorizzare il lavoro delle aziende di panificazione. La Commissione approva l’emendamento 20.1 del relatore. Domenico BENEDETTI VALENTINI, presidente, invita il relatore a formulare la sua proposta di relazione sul disegno di legge comunitaria. Roberto CARUSO (AN), relatore, illustra la sua proposta di relazione favorevole con condizione (vedi allegato 2). La Commissione delibera di riferire favorevolmente sul disegno di legge C. 3061. Delibera altresì di nominare il deputato Caruso quale relatore presso la XIV Commissione. Domenico BENEDETTI VALENTINI, presidente, invita il relatore ad illustrare la sua proposta di parere sulla Relazione annuale sulla partecipazione dell’Italia all’Unione europea. Roberto CARUSO (AN), relatore, illustra la sua proposta di parere favorevole con osservazioni (vedi allegato 3). Carmen MOTTA (DS-U), a nome dei Democratici di sinistra-l’Ulivo, dichiara di astenersi dalla votazione. La Commissione approva il parere favorevole con osservazioni proposto dal relatore sulla Relazione annuale sulla partecipazione dell’Italia all’Unione europea. ATTI DEL GOVERNO Martedì 1o ottobre 2002. – Presidenza del vicepresidente Angelo SANTORI. Schema di decreto legislativo correttivo o integrativo di agevolazione dell’incontro tra domanda e offerta di lavoro. La Commissione prosegue l’esame, rinviato, da ultimo, nella seduta del 26 settembre 2002. Roberto GUERZONI (DS-U), intervenendo sull’ordine dei lavori, ricorda che in sede di ufficio di presidenza, integrato dai rappresentanti dei gruppi, il rappresentante di gruppo dei Democratici di sinistra-l’Ulivo aveva prospettato l’opportunità che in merito al provvedimento in esame fossero effettuate brevi audizioni delle organizzazioni sindacali e dei datori di lavoro prima dell’espressione del parere parlamentare. Il sottosegretario Maurizio SACCONI, ricordato che il provvedimento in esame è il risultato di un iter assai lungo, tanto da rendersi necessaria una leggina di proroga dei termini della delega recata dall’articolo 45 della legge n. 144 del 1999, ribadisce la totale condivisione espressa su di esso dalle regioni e dalle province, nonché dalle parti sociali, salvo qualche riserva manifestata dai datori di lavoro, posto che è stato mantenuto l’obbligo di contemporanea comunicazione all’INAIL della avvenuta assunzione. Aldo PERROTTA (FI), relatore, nel condividere le osservazioni del rappresentante del Governo, ritiene che si possa procedere nell’esame del provvedimento. Cesare CAMPA (FI) rileva che, alla luce delle dichiarazioni del rappresentante del Governo e in considerazione del parere favorevole già espresso dall’altro ramo del Parlamento, si debba procedere nell’esame del provvedimento, posto che anche le parti sociali hanno manifestato il proprio consenso. Roberto GUERZONI (DS-U), chiede di conoscere il termine per la presentazione di proposte alternative di parere. Angelo SANTORI, presidente, fissa il termine per la presentazione delle proposte alternative di parere alle ore 20 di giovedì 3 ottobre 2002, per poi procedere alla votazione dei pareri nella settimana successiva. SEDE REFERENTE Martedì 1o ottobre 2002. – Presidenza del presidente Domenico BENEDETTI VALENTINI.
SEDE CONSULTIVA
C. 3061 Governo, approvata dal Senato.
(Relazione alla XIV Commissione).
Doc. LXXXVII, n. 2.
(Parere alla XIV Commissione).
(Seguito dell’esame e conclusione – Relazione favorevole con condizione sul disegno di legge C. 3061 e parere favorevole con osservazioni sul Doc. LXXXVII, n. 2).
Avverte che sono stati presentati emendamenti al disegno di legge comunitaria (vedi allegato 1).
In particolare, fa presente che l’introduzione del divieto di lavoro notturno per gli apprendisti traeva la sua ratio dalla natura medesima del rapporto di apprendistato, quale tipologia contrattuale stipulabile esclusivamente con minori. In altre parole, l’adozione del divieto fu a suo tempo determinata dal nesso logico tra rapporto di apprendistato e la minore età del lavoratore, nesso pienamente sussistente all’atto dell’approvazione della legge.
Nonostante l’avvenuta modifica della normativa relativa al raggiungimento della maggiore età, dai 21 ai 18 anni, e l’elevazione fino a 24 anni (o 26 ove previsto) del limite di età fissato per lo svolgimento dell’apprendistato, la norma afferente il divieto di lavoro notturno per gli apprendisti, quale strumento di tutela del lavoro minorile, non ha subito alcun adeguamento.
Ritiene, inoltre, opportuno evidenziare come con il recente decreto legislativo n. 345 del 4 agosto 1999 (attuazione della direttiva 94/33/CE relativa alla protezione dei giovani sul lavoro) la tutela riconosciuta ai minori sia stata ulteriormente rafforzata, ribadendo, fra l’altro, il divieto di lavoro notturno per coloro i quali non abbiano ancora raggiunto la maggiore età, indipendentemente dal tipo di rapporto di lavoro instaurato, sia esso dunque di apprendistato od altro.
Per tali motivazioni, dunque, propone l’emendamento 20.1, volto a chiarire che il divieto di adibire gli apprendisti al lavoro notturno riguarda unicamente i soggetti di età inferiore a 18 anni.
Per quanto riguarda gli emendamenti Cordoni 19.1, Grandi 19.2 e Motta 19.3 esprime infine parere contrario.
Accetta poi l’emendamento 20.1 del relatore posto che, come già osservato, l’attuale disciplina risulta obsoleta, laddove mantiene un generalizzato divieto di adibire gli apprendisti al lavoro notturno.
Atto n. 127.
(Seguito dell’esame e rinvio).
In considerazione anche dell’unanime parere favorevole espresso dal Senato, auspica che la Commissione possa giungere quanto prima all’espressione del parere, in vista di un celere avvio del sistema informativo del lavoro.
Nessun altro chiedendo di intervenire, rinvia il seguito dell’esame ad altra seduta.
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