SEDE CONSULTIVA
Mercoledì 28 marzo 2007. – Presidenza del vicepresidente Carmen MOTTA. – Interviene il sottosegretario di Stato per il lavoro e la previdenza sociale, Rosa Rinaldi.
La seduta comincia alle 14.25.
DL 10/07: Disposizioni volte a dare attuazione ad obblighi comunitari ed internazionali.
C. 2374 Governo, approvato dal Senato.
(Parere alle Commissioni VI e XIII).
(Seguito dell’esame e conclusione – Parere favorevole).
La Commissione prosegue l’esame del provvedimento, rinviato nella seduta del 27 marzo 2007.
Carmen MOTTA, presidente relatore, avverte che, nella seduta odierna, sostituirà il presidente Pagliarini in qualità di relatore. Ricorda inoltre che la Commissione dovrà esprimere il parere di competenza nella seduta odierna in quanto le Commissioni riunite VI e XIII sono in attesa del parere per concludere l’esame in sede referente. Formula quindi una proposta di parere favorevole.
Simone BALDELLI (FI) dichiara di condividere in linea generale il provvedimento in esame, ma ribadisce le critiche già espresse nella seduta di ieri per la decisione del Governo di inserire nel presente decreto-legge le disposizioni relative ai consulenti del lavoro. Ritenendo che tale scelta denoti scarso rispetto nei confronti della Commissione e del suo presidente, presentatore di una proposta di legge in materia, annuncia l’astensione del suo gruppo sulla proposta di parere del relatore.
Angelo COMPAGNON (UDC), pur condividendo i rilievi critici mossi dal deputato Baldelli nei confronti del Governo, dichiara di apprezzare i contenuti del provvedimento in esame e annuncia pertanto voto favorevole sulla proposta di parere del relatore.
La Commissione approva la proposta di parere favorevole del relatore.
Modifiche alla legge 25 novembre 2003, n. 339, in materia di iscrizione all’albo degli avvocati.
Nuovo testo C. 615 Mazzoni.
(Parere alla II Commissione).
(Seguito dell’esame e conclusione – Parere favorevole).
La Commissione prosegue l’esame del provvedimento, rinviato nella seduta del 20 marzo 2007.
Carmen MOTTA, presidente, ricorda che, nella seduta del 20 marzo scorso, è stata svolta la relazione.
Simone BALDELLI (FI) esprime apprezzamento per il provvedimento in esame, che giudica positivo al fine di fare chiarezza sull’incompatibilità tra iscrizione all’albo degli avvocati e rapporto di lavoro alle dipendenze di pubbliche amministrazioni e di sanare una situazione di spiacevole incertezza riguardo a posizioni costituite nel periodo intercorrente tra l’abolizione di detta incompatibilità nel 1996 e la sua reintroduzione nel 2003. Ritenendo che si tratti di un intervento di assoluto buon senso, esprime un orientamento favorevole al riguardo.
Angelo COMPAGNON (UDC), dopo aver sottolineato l’importanza del provvedimento in esame per le ragioni espresse dal deputato Baldelli, esprime il proprio orientamento favorevole al riguardo.
Teresa BELLANOVA (Ulivo), anche alla luce dell’orientamento favorevole espresso dai rappresentanti dell’opposizione, chiede al presidente di verificare se esistano le condizioni per concludere l’esame in sede consultiva nella seduta odierna.
Stefano PEDICA (IdV), relatore, dichiara di non avere obiezioni in ordine all’ipotesi formulata dal deputato Bellanova di concludere l’esame in sede consultiva nella seduta odierna e ribadisce la sua proposta di parere favorevole.
Carmen MOTTA, presidente, desidera sottolineare che il provvedimento in esame non mette in discussione l’incompatibilità tra iscrizione all’albo degli avvocati e rapporto di lavoro alle dipendenze di pubbliche amministrazioni, sancita dalla legge n. 339 del 2003, approvata nella scorsa legislatura con il concorso dell’allora opposizione. Ricorda quindi che il provvedimento in esame mira a sanare una situazione particolare che riguarda poche centinaia di avvocati. Fa comunque presente che la citata legge del 2003 non aveva carattere punitivo ed era anzi stata richiesta dagli stessi rappresentanti degli avvocati. Ritiene infine che, se non vi sono obiezioni, la Commissione possa concludere l’esame in sede consultiva nella seduta odierna.
La Commissione consente e, quindi, approva la proposta di parere favorevole del relatore.
La seduta termina alle 14.35.
Mercoledì 28 marzo 2007. – Presidenza del vicepresidente Carmen MOTTA. – Interviene il sottosegretario di Stato per il lavoro e la previdenza sociale, Rosa Rinaldi.
La seduta comincia alle 14.35.
Simone BALDELLI (FI) ricorda di aver già espresso nella seduta di ieri alcune considerazioni in ordine all’opportunità di audire il Governo in ordine allo sciopero indetto dalle categorie del pubblico impiego di CGIL, CISL e UIL per il prossimo 16 aprile, ricordando altresì come il contratto nazionale del pubblico impiego risulti scaduto dal 31 dicembre 2005. Chiede inoltre di sapere se il presidente abbia dato seguito a quanto preannunziato nella riunione di ieri dell’ufficio di presidenza integrato dai rappresentanti dei gruppi, in ordine all’impossibilità più volte dichiarata dal Governo di partecipare alle sedute convocate per lo svolgimento di interrogazioni a risposta immediata.
Carmen MOTTA, presidente, assicura che riferirà al presidente Pagliarini le considerazioni svolte dal deputato Baldelli e ritiene che esse potranno essere affrontate nella riunione, già convocata per domani, dell’ufficio di presidenza integrato dai rappresentanti dei gruppi.
Risoluzione del contratto di lavoro per dimissioni volontarie del prestatore d’opera.
C. 1538 Nicchi.
(Seguito dell’esame e rinvio).
La Commissione prosegue l’esame del provvedimento, rinviato, da ultimo, nella seduta del 20 marzo 2007.
Lucia CODURELLI (Ulivo) esprime apprezzamento per il provvedimento in titolo, ricordando come già la legge finanziaria per il 2007 contenesse alcune disposizioni al riguardo. Auspica pertanto che il provvedimento giunga in tempi rapidi all’approvazione da parte dell’Assemblea.
Titti DI SALVO (Ulivo), relatore, condividendo l’auspicio di una rapida conclusione dell’esame in sede referente, evidenzia l’opportunità di concludere l’esame preliminare e procedere alla fissazione del termine per la presentazione degli emendamenti.
Carmen MOTTA, presidente, rispondendo ai deputati intervenuti, osserva che l’ufficio di presidenza integrato dai rappresentanti dei gruppi, già convocato per domani, potrà assumere ogni opportuna determinazione al riguardo. Nessun altro chiedendo di intervenire, rinvia quindi il seguito dell’esame ad altra seduta.
Disposizioni in materia di assegno sostitutivo dell’accompagnatore mlitare.
C. 1558 Fabbri, C. 1766 Campa e C. 1770 Delbono.
(Esame e rinvio).
La Commissione inizia l’esame del provvedimento.
Francesco LARATTA (Ulivo), relatore, ricorda che la progressiva abolizione del servizio militare obbligatorio ha determinato una sempre maggiore difficoltà di assicurare ai grandi invalidi il servizio di accompagnamento svolto da militari di leva secondo quanto previsto dall’articolo 21 del decreto del Presidente della Repubblica n. 915 del 1978. Tale problematica ha condotto all’approvazione della legge n. 288 del 2002 che, oltre a modificare il secondo comma dell’articolo 21 del citato decreto del Presidente della Repubblica, in modo da prevedere che il servizio di accompagnamento possa essere effettuato anche da un accompagnatore del servizio civile, ha introdotto l’istituto dell’assegno sostitutivo dell’accompagnatore militare o civile, ponendo però una serie di limiti alla fruibilità dell’assegno medesimo tramite appositi criteri selettivi e di priorità. Osserva quindi che la problematica in questione e in particolare la necessità di assicurare un assegno sostitutivo dell’accompagnatore ha assunto un rilievo ancora maggiore con l’approvazione della legge n. 226 del 2004, che ha disposto la sospensione anticipata delle chiamate per il servizio obbligatorio di leva a decorrere dal 1o gennaio 2005 e, successivamente, con il decreto-legge 30 giugno 2005, n. 115, convertito dalla legge n. 168 del 2005, che all’articolo 12 ha previsto la possibilità, per il personale di leva incorporato nell’Esercito, nella Marina militare e nell’Aeronautica militare, di chiedere con apposita domanda la cessazione anticipata dal servizio di leva a decorrere dal 1o luglio 2005. Segnala quindi che le proposte di legge abbinate n. 1558 Fabbri ed altri, n. 1766 Campa e n. 1770 Delbono, dal contenuto sostanzialmente analogo (in particolare, le proposte n. 1558 e n. 1770 sono identiche), estendono a tutti i grandi invalidi di guerra e per servizio la possibilità di optare per l’assegno sostitutivo, in alternativa alla fruizione dell’accompagnatore, ed eliminano la condizione secondo cui la percezione dell’assegno è subordinata all’impossibilità degli enti preposti di procedere, entro un certo termine, all’assegnazione dell’accompagnatore, introducendo quindi «a regime» quanto previsto per i soli anni 2006 e 2007 dalla legge n. 44 del 2006. Lo scopo delle proposte in esame è dunque quello di evitare che, scaduta il 31 dicembre 2007 la disciplina temporanea di cui alla legge n. 44 del 2006, tornino applicabili i criteri selettivi per la concessione del beneficio di cui all’articolo 1 della legge n. 288 del 2002, che aveva introdotto l’istituto dell’assegno sostitutivo dell’accompagnatore militare o civile ma, in considerazione della insufficienza delle risorse finanziarie disponibili, aveva posto una serie di limiti alla fruibilità dell’assegno sostitutivo, dando priorità ai grandi invalidi che presentavano una certa tipologia di menomazione e che già fruivano del sostegno dell’accompagnatore al momento dell’entrata in vigore della legge. Le relazioni illustrative evidenziano che la «reviviscenza» dei criteri selettivi di cui alla legge n. 288 del 2002 comporterebbe che oltre 1.200 soggetti che nel 2006 e 2007 hanno percepito l’assegno ne venissero privati. Le proposte di legge in esame sono inoltre dirette ad adeguare l’importo dell’assegno sostitutivo, in modo da renderlo più consono con riferimento all’esigenza di poter retribuire un accompagnatore per un congruo orario di servizio. Più in dettaglio, segnala che l’articolo 1 delle proposte in titolo, al comma 1, riconosce ai grandi invalidi di guerra e per servizio affetti da alcune tipologie di invalidità – quelle indicate dalle lettere A), numeri 1), 2), 3) e 4), secondo comma; A-bis); B), numero 1); C); D) ed E), numero 1), della tabella E allegata al decreto del Presidente della Repubblica n. 915 del 1978 – la possibilità di ottenere a domanda, con scelta nominativa, un accompagnatore del servizio civile di cui alla richiamata legge n. 64 del 2001 o, in alternativa, un assegno mensile sostitutivo dell’accompagnatore. Ciò viene previsto in sostituzione dell’accompagnatore militare – previsto ancora dal vigente testo del secondo comma dell’articolo 21 del decreto del Presidente della Repubblica n. 915 del 1978 – che, come detto, a seguito dell’abolizione del servizio militare di leva, non è più possibile assegnare per il servizio di accompagnamento. Analogo beneficio, inoltre, spetta ai grandi invalidi per servizio di cui all’articolo 3, secondo comma, della legge 2 maggio 1984, n. 111, nonché ai pensionati di guerra affetti da invalidità comunque specificate nella richiamata tabella E, a condizione che siano insigniti della medaglia d’oro al valor militare. Il comma 2, prevedendo un adeguamento della misura dell’assegno sostitutivo, dispone che per gli anni 2006 e 2007 (la proposta n. 1766 fa riferimento invece agli anni 2007 e 2008) l’assegno sostitutivo spetta nella misura di 950 euro mensili esenti da imposte per 12 mensilità, per gli invalidi affetti dalle infermità di cui alle lettere A), numeri 1), 2), 3) e 4), secondo comma, e A-bis) della tabella E allegata al decreto del Presidente della Repubblica n. 915 del 1978, mentre gli invalidi di cui alle lettere B), numero 1); C); D) ed E), numero 1), della medesima tabella E percepiscono tale assegno nella misura ridotta del 50 per cento, pari cioè a 475 euro mensili esenti da imposte per 12 mensilità. Ricorda altresì che, invece, l’articolo 1 della legge n. 288 del 2002 prevede, nell’ambito delle risorse disponibili e degli appositi criteri selettivi e di priorità, che agli invalidi affetti dalle infermità di cui alle lettere A), numeri 1), 2), 3) e 4), secondo comma, e A-bis) della tabella E allegata al decreto del Presidente della Repubblica n. 915 del 1978 spetta un assegno pari a 878 euro mensili esenti da imposte per dodici mensilità, mentre agli invalidi di cui alle lettere B), numero 1); C); D) ed E), numero 1), della medesima tabella E tale assegno spetta nella misura ridotta al 50 per cento. Successivamente, la legge n. 44 del 2006 ha adeguato, per i soli anni 2006 e 2007, la misura dell’assegno sostitutivo prevedendo un assegno di 900 euro esente da imposte per dodici mensilità in favore degli invalidi affetti dalle infermità di cui alle lettere A), numeri 1), 2), 3) e 4), secondo comma, e A-bis) della tabella E allegata al decreto del Presidente della Repubblica n. 915 del 1978 e nel 50 per cento di tale importo per gli invalidi di cui alle lettere B), numero 1); C); D) ed E), numero 1), della medesima tabella E. Segnala quindi come il comma 3 dispone che a decorrere dal 1o gennaio 2008 (per la proposta n. 1766, a decorrere dal 1o gennaio 2009) la misura dell’assegno è incrementata a 1.200 euro mensili esenti da imposte per tredici mensilità a favore degli invalidi affetti dalle infermità di cui alle lettere A), numeri 1), 2), 3) e 4), secondo comma, e A-bis) della tabella E allegata al richiamato decreto del Presidente della Repubblica n. 915 del 1978, mentre gli invalidi di cui alle lettere B), numero 1); C); D) ed E), numero 1), della medesima tabella E percepiscono tale assegno nella misura ridotta del 50 per cento, pari cioè a 600 euro mensili esenti da imposte per tredici mensilità. Il comma 4 prevede – con una disposizione analoga a quella contenuta nell’articolo 1, comma 3 della legge n. 288 del 2002 – che l’importo dell’assegno sostitutivo previsto ai sensi dei commi precedenti possa essere ulteriormente aumentato con decreto del Ministro dell’economia e delle finanze, nell’ambito delle risorse stanziate nel fondo di cui all’articolo 2 della legge n. 288 del 2002, come rifinanziato dall’articolo 1, comma 535, della legge finanziaria per il 2005. Il comma 5, riprendendo analoghe disposizioni contenute nell’articolo 1 della legge n. 288 del 2002 e nell’articolo 1 della legge n. 44 del 2006, dispone che alla liquidazione dell’assegno sostitutivo dell’accompagnatore debbano provvedere con cadenza mensile le amministrazioni e gli enti già competenti alla liquidazione dei trattamenti pensionistici agli aventi diritto. Segnala altresì che l’articolo 2 dispone che, a decorrere dal 1o gennaio 2009, all’assegno sostitutivo si applica l’adeguamento automatico di cui all’articolo 1 della legge 6 ottobre 1986, n. 656. Tale disposizione è dunque volta ad introdurre un meccanismo di adeguamento automatico dell’importo dell’assegno sostitutivo per limitarne l’erosione dovuta all’incremento del costo della vita, in modo da rendere non più necessaria l’emanazione di ulteriori provvedimenti legislativi ai fini di aumentare periodicamente il medesimo importo. L’articolo 3 delle identiche proposte n. 1770 e n. 1538 e l’articolo 3 della proposta n. 1766 recano la clausola di copertura finanziaria. Segnala infine che l’articolo 4 (presente solamente nelle identiche proposte n. 1770 e n. 1538) dispone espressamente l’abrogazione della legge n. 44 del 2006, che ha esteso a tutti i grandi invalidi di guerra e per servizio affetti da gravi menomazioni, di cui al secondo comma dell’articolo 21 del decreto del Presidente della Repubblica n. 915 del 1978, con riferimento però solamente agli anni 2006 e 2007, l’assegno sostitutivo dell’accompagnatore, prevedendo al contempo un adeguamento dell’importo dello stesso assegno per i medesimi anni.
Enrico FARINONE (Ulivo) sottolinea la rilevanza sociale del provvedimento in titolo nonché la sua urgenza, ritenendo possibile e auspicabile che il relativo esame proceda speditamente.
Emilio DELBONO (Ulivo) ritiene che sia necessario innanzitutto appurare se i gruppi di opposizione condividano il provvedimento in esame e siano eventualmente disponibili a chiedere il suo trasferimento alla sede legislativa, come avvenne nella passata legislatura per il provvedimento che verteva su identica materia. Ritiene altresì necessario che sia verificata e precisata quanto prima, con il concorso del Governo, l’effettiva disponibilità di risorse finanziarie.
Augusto ROCCHI (RC-SE) esprime apprezzamento per il provvedimento in esame e ritiene che l’ufficio di presidenza integrato dai rappresentanti dei gruppi, già convocato per domani, potrà valutare l’opportunità di chiedere, in seguito, il trasferimento alla sede legislativa di questo provvedimento ed eventualmente di altri provvedimenti, di cui la Commissione abbia già iniziato l’esame e su cui si sia registrata una significativa convergenza politica di maggioranza e opposizione. Auspica infine che il Governo esprima in tempi rapidi la propria posizione sul provvedimento in titolo.
Il sottosegretario Rosa RINALDI sottolinea la rilevanza e l’urgenza del provvedimento in esame, riservandosi di esprimere la posizione del Governo nel prosieguo dell’esame.
Carmen MOTTA, presidente, ricorda che nella scorsa legislatura proprio la convergenza di maggioranza e opposizione rese possibile il trasferimento alla sede legislativa del provvedimento che verteva su identica materia e auspica che anche nella legislatura in corso si verifichi analoga unità di intenti.
Angelo COMPAGNON (UDC) ritiene che vi siano tutte le condizioni per giungere ad un accordo tra maggioranza e opposizione sul provvedimento in esame.
Simone BALDELLI (FI), dopo aver sottolineato la rilevanza del provvedimento in esame, si riserva di assumere una posizione in ordine all’ipotesi di trasferimento alla sede legislativa, rilevando come, peraltro, sia opportuno verificare prima la reale sussistenza dei motivi di urgenza cui hanno fatto riferimento i colleghi della maggioranza.
Carmen MOTTA, presidente, nessun altro chiedendo di intervenire, rinvia il seguito dell’esame ad altra seduta.
La seduta termina alle 15.05.





























