SEDE CONSULTIVA
Giovedì 26 luglio 2007. – Presidenza del presidente Gianni PAGLIARINI.
La seduta comincia alle 11.50.
Disposizioni in materia di attività libero-professionale intramuraria e altre norme in materia sanitaria.
C. 2937 Governo, approvato dal Senato.
(Parere alla XII Commissione).
(Seguito dell’esame e conclusione – Parere favorevole).
La Commissione inizia l’esame del provvedimento in oggetto.
Alberto BURGIO (RC-SE), relatore, rileva che il disegno di legge C. 2937, approvato dalla Commissione Igiene e sanità del Senato in sede deliberante, nella seduta del 19 luglio 2007, reca disposizioni in materia di attività libero-professionale intramuraria e altre norme in materia sanitaria. Ricorda che, nel corso dell’esame presso l’altro ramo del Parlamento, sono state stralciate le disposizioni del disegno di legge originario (A.S. 1598) relative alla sicurezza delle cure, alla responsabilità civile delle strutture e del personale sanitario, alla definizione stragiudiziale delle controversie aventi ad oggetto danni derivanti da operatori del Servizio sanitario nazionale e all’esclusività del rapporto dei medici preposti alla direzione di struttura complessa o alla direzione di struttura semplice dipartimentale con autonomia gestionale.
Passando al contenuto del provvedimento, osserva che l’articolo 1 statuisce come, al fine di garantire lo svolgimento dell’attività libero-professionale intramuraria, le regioni e le province autonome assumono le iniziative idonee ad assicurare che presso le strutture del servizio sanitario nazionale (aziende sanitarie locali, aziende ospedaliere, aziende ospedaliere universitarie, policlinici universitari a gestione diretta e istituti di ricovero e cura a carattere scientifico di diritto pubblico) siano realizzati gli interventi di ristrutturazione edilizia necessari a rendere disponibili i locali destinati a tale attività. L’adozione delle citate iniziative deve essere portata a termine entro 18 mesi a decorrere dalla data del 31 luglio 2007, ossia entro il 31 gennaio 2009. Limitatamente a tale periodo e alle strutture in cui non siano ancora state adottate le iniziative sopra descritte, continuano ad applicarsi, in deroga a quanto disposto dal comma 2 dell’articolo 22-bis del decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223, i provvedimenti già adottati per assicurare lo svolgimento dell’attività libero-professionale intramuraria. Nell’intervallo temporale sopra indicato (31 luglio 2007-31 gennaio 2009), le regioni e le province autonome individuano ed attuano le misure finalizzate a garantire, in accordo con le organizzazioni sindacali delle categorie interessate e nel rispetto delle previsioni contrattuali, il definitivo passaggio al regime ordinario della attività libero-professionale intramuraria della dirigenza sanitaria, medica e veterinaria, del Servizio sanitario nazionale e di quella universitaria di cui all’articolo 102 del decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382. Le misure per il definitivo passaggio al regime ordinario della attività libero-professionale intramuraria possono contemplare, ove ne sia provata la necessità e nei limiti delle risorse disponibili, l’acquisizione di spazi ambulatoriali esterni, aziendali e pluridisciplinari, per l’esercizio sia di attività istituzionali sia di attività in regime di libera professione intramuraria. Le regioni e le province autonome devono comunque garantire che le aziende sanitarie locali, le aziende ospedaliere, le aziende ospedaliere universitarie, i policlinici universitari a gestione diretta e gli istituti di ricovero e cura a carattere scientifico di diritto pubblico gestiscano, con integrale responsabilità propria, l’attività libero-professionale intramuraria, assicurandone il corretto esercizio nel rispetto di determinate modalità, tra cui le quali figurano: l’affidamento a personale aziendale, senza oneri aggiuntivi, del servizio di prenotazione delle prestazioni, da eseguire in sede o tempi diversi rispetto a quelli istituzionali, al fine di consentire il controllo dei volumi complessivi delle medesime prestazioni, che non devono superare quelli eseguiti nell’orario di lavoro; la prevenzione delle situazioni che possono determinare conflitto di interessi o forme di concorrenza sleale e determinazione delle sanzioni disciplinari e dei rimedi per le violazioni, anche con riferimento alla responsabilità dei direttori generali per omessa vigilanza. Le altre modalità da rispettare attengono alla terzietà nella riscossione degli onorari, alla determinazione di un tariffario idoneo all’integrale copertura dei costi correlati alla gestione dell’attività libero-professionale intramuraria, al monitoraggio dei tempi di attesa delle prestazioni erogate nell’ambito dell’attività istituzionale, all’allineamento dei tempi di erogazione delle prestazioni nell’ambito dell’attività istituzionale ai tempi medi di quelle rese in regime di libera professione intramuraria.
Le aziende sanitarie ed ospedaliere, i policlinici e gli altri istituti interessati sono chiamati, tra l’altro, a predisporre un piano aziendale relativo ai volumi dell’attività istituzionale e dell’attività intramoenia, osservando precisi obblighi procedurali e di pubblicità.
Il provvedimento stabilisce inoltre che le regioni assicurano il rispetto delle disposizioni previste dall’articolo 1 anche mediante l’esercizio di poteri sostitutivi e la destituzione, nell’ipotesi di grave inadempienza, dei direttori generali delle aziende, policlinici ed istituti interessati. Qualora la nomina dei direttori generali sia di competenza di organi statali, questi ultimi adottano il provvedimento di destituzione su richiesta della regione o provincia autonoma. Il Governo esercita i poteri sostitutivi in caso di inadempimento da parte delle regioni, secondo la procedura di cui all’articolo 8 della legge 5 giugno 2003, n. 131, anche con riferimento ai casi di destituzione la cui competenza primaria spetti alle regioni.
L’articolo 1 reca, inoltre, una peculiare previsione per l’attività clinica e diagnostica ambulatoriale: esclusivamente per tali prestazioni gli spazi e le attrezzature dedicati all’attività istituzionale possono essere utilizzati anche per l’attività libero-professionale intramuraria, nel rispetto del principio di separazione delle attività in termini di orari, prenotazioni e modalità di riscossione dei pagamenti. Una specifica regolamentazione concerne, poi, la risoluzione delle vertenze relative all’attività intramoenia della dirigenza sanitaria, l’attività libero-professionale dei dirigenti veterinari, l’attivazione dell’Osservatorio nazionale di cui all’articolo 15-quaterdecies del decreto legislativo n. 502 del 1992.
Fa poi presente che l’articolo 2 prevede, per i dirigenti del Ministero della salute rientranti nei profili professionali sanitari (medico chirurgo, medico veterinario, chimico, farmacista, biologo e psicologo), l’inquadramento in distinta sezione del ruolo dei dirigenti di cui all’articolo 1 del decreto del Presidente della Repubblica 23 aprile 2004, n. 108, a decorrere dalla data in cui sarà istituito presso il Ministero della salute il suddetto ruolo dirigenziale.
L’articolo 3 reca disposizioni in materia di applicazione dell’istituto del tempo parziale alla dirigenza sanitaria. In primo luogo, in deroga alla disciplina di cui all’articolo 39, comma 18-bis, della legge 27 dicembre 1997, n. 449, si consente il ricorso all’istituto del lavoro a tempo parziale ai dirigenti sanitari esclusivamente nei casi in cui risulti comprovata una particolare esigenza familiare o sociale e fermo restando il rapporto di lavoro esclusivo. Il ricorso al part-time implica la contestuale sospensione, fino al ripristino del rapporto a tempo pieno, dell’attività libero-professionale intramuraria.
Inoltre, l’articolo in esame stabilisce specifici limiti per il ricorso all’istituto del rapporto a tempo parziale per la dirigenza sanitaria. In particolare, si prevede che le strutture del Servizio sanitario nazionale ammettono i dirigenti all’impegno ridotto in misura non superiore al dieci per cento della dotazione organica complessiva dell’area dirigenziale sanitaria di cui ai contratti collettivi di lavoro, incrementabile, in presenza di idonee situazioni organizzative o di gravi documentate situazioni familiari sopraggiunte dopo la copertura della percentuale di base, fino ad ulteriori due punti percentuali. In ogni caso, la quota dei dirigenti in rapporto a tempo parziale non può superare i limiti previsti dai contratti collettivi nazionali di lavoro.Viene poi affidato alla contrattazione collettiva il compito di individuare i motivi familiari o sociali che consentono il ricorso all’istituto del lavoro a tempo parziale e di stabilire i criteri in base ai quali definire gli effetti sul trattamento economico conseguenti al ricorso al lavoro a tempo parziale.
L’articolo 4 è diretto a consentire la continuità delle prestazioni aggiuntive rese dagli infermieri e dai tecnici sanitari di radiologia medica, nel rispetto dei provvedimenti in materia di contenimento delle spese di personale. A tal fine, la norma differisce il termine del 31 maggio 2007, previsto dall’articolo 1, comma 2, del decreto-legge 28 dicembre 2006, n. 300, fino alla definizione della disciplina delle suddette prestazioni aggiuntive nell’ambito del contratto collettivo nazionale di comparto 2006-2009 e, comunque, non oltre la data di entrata in vigore del contratto medesimo. L’articolo 4 prevede, altresì, che la definizione da parte del contratto collettivo nazionale di comparto della disciplina di tali prestazioni aggiuntive non deve comportare maggiori oneri sul livello di finanziamento del contratto collettivo nazionale di comparto medesimo, quantificato secondo i criteri ed i parametri previsti per tutto il pubblico impiego. La norma dispone, infine, che sono fatti salvi i contratti per tali prestazioni aggiuntive, eventualmente conclusi per il periodo dal 1o giugno 2007 alla data di entrata in vigore della legge in esame, purché compatibili con i vincoli di contenimento della spesa per il personale.
Concludendo, fa presente che il provvedimento in esame incide marginalmente sui temi di competenza della Commissione e che in relazione a tali aspetti marginali non si rilevano profili problematici. Formula pertanto una proposta di parere favorevole (vedi allegato).
Gianni PAGLIARINI, presidente, precisa che la Commissione è chiamata ad esprimere il parere sul testo in esame nella seduta odierna, in modo da consentire alla Commissione di merito di procedere nell’esame del provvedimento nella seduta convocata al termine dei lavori antimeridiani.
Angelo COMPAGNON (UDC) esprime forti riserve in ordine alla necessità di esprimere il parere sul provvedimento in esame. Reputa infatti opportuno poter disporre di un adeguato lasso di tempo per gli approfondimenti necessari al fine di assumere una posizione consapevole sul provvedimento, e quindi sulla proposta di parere del relatore. Sottolinea che già in altre occasioni la Commissione ha convenuto sull’opportunità di non esprimere il parere sui provvedimenti trasmessi, non disponendo di sufficiente tempo per l’esame: richiama a tale proposito il caso del parere sul testo originario del disegno di legge C. 2852 recante la conversione in legge del decreto legge 2 luglio n. 81 del 2007 in materia finanziaria.
Enrico FARINONE (Ulivo) si associa alle considerazioni del collega Compagnon sulla necessità per la Commissione di poter disporre di un congruo tempo per approfondire il merito del provvedimento.
Gianni PAGLIARINI, presidente, dichiara di essere consapevole del breve lasso di tempo concesso alla Commissione per l’espressione del parere. Richiama, comunque, l’attenzione sul fatto che la richiesta di parere del presidente della XII Commissione è stata trasmessa anche ai fini del trasferimento alla sede legislativa del provvedimento in oggetto.
Luigi FABBRI (FI) precisa che presso la XII Commissione non sono stati ancora perfezionati i requisiti richiesti ai fini del trasferimento alla sede legislativa. Alla luce di tale considerazione, ritiene necessario disporre di tempi più lunghi per un approfondimento del merito del provvedimento, prevedendo magari l’espressione del parere in altra seduta.
Teresa BELLANOVA (Ulivo), con riferimento a quanto dichiarato dal collega Compagnon, ritiene non pertinenete il richiamo alla mancata espressione da parte della Commissione del parere sul decreto legge n. 81 del 2007, che all’articolo 5 prevedeva interventi in materia pensionistica. Infatti il testo in esame è un testo ben definito, diversamente da quanto accaduto in occasione dell’esame del disegno di legge C. 2852, il cui testo – come era ben noto – sarebbe stato successivamente modificato all’articolo 5, al fine di recepire l’accordo concluso tra il Governo e le parti sociali. Ritiene pertanto che la Commissione sia nelle condizioni di poter esprimere il parere sul provvedimento in esame nella giornata odierna.
Gianni PAGLIARINI, presidente, propone di sospendere l’esame in sede consultiva del provvedimento per riprenderlo dopo la trattazione degli altri punti all’ordine del giorno, in modo da consentire un approfondimento del merito del provvedimento e di quanto evidenziato in sede di relazione.
La Commissione concorda.
La seduta, sospesa alle 12.15, è ripresa alle 12.40.
Gianni PAGLIARINI, presidente, esprime in primo luogo la propria condivisione in ordine al problema di carattere generale relativo ai tempi ristretti entro i quali la Commissione è spesso chiamata ad esprimere il parere sui provvedimenti trasmessi. Con riferimento invece al parere da esprimere sul provvedimento in esame, ribadisce che la richiesta di parere è stata trasmessa anche ai fini del trasferimento alla sede legislativa, e che, in ordine a tale trasferimento, l’articolo 92, comma 6, del regolamento della Camera, prescrive tra i requisiti necessari per il perfezionamento della relativa procedura, l’effettiva espressione del parere da parte anche della XI Commissione. Richiama pertanto l’attenzione dei membri della Commissione sulle conseguenze, ai fini del trasferimento alla sede legislativa del provvedimento in questione, della decisione di non esprimere il parere.
Luigi FABBRI (FI) preannuncia che i membri del proprio gruppo abbandoneranno l’Aula in segno di protesta per le condizioni in cui la Commissione è chiamata ad esaminare il provvedimento in oggetto. Fa comunque presente, con riferimento al merito, di non condividere quanto in esso previsto. Ritiene che il provvedimento sia finalizzato a costringere la classe dei medici ad esercitare la propria attività in specifici ambienti, ritenendosi che in caso contrario si favorisca una evasione del fisco. Si dichiara infine contrario alla previsione di destituzione dei direttori generali delle aziende ospedaliere, dei policlinici universitari, delle aziende sanitarie locali, nell’ipotesi di grave inadempienza a quanto disposto dal provvedimento medesimo sull’attività libero-professionale intramuraria.
Angelo COMPAGNON (UDC) ribadisce di non essere in condizione di esprimere una posizione consapevole sul provvedimento in esame, e quindi sulla proposta di parere del relatore. Pur comprendendo quanto evidenziato dal presidente in ordine ai requisiti necessari per il trasferimento alla sede legislativa, ai sensi dell’articolo 92, comma 6, del Regolamento della Camera, ritiene che la Commissione debba comunque dare un segnale circa le modalità con le quali è spesso chiamata ad esprimere i pareri, a discapito di un opportuno approfondimento dei provvedimenti. Per tali motivi ribadisce la propria convinzione sulla opportunità di non pronunciarsi sul provvedimento in esame. Precisa che, nel caso in cui la Commissione decidesse di procedere all’espressione del parere, il suo gruppo abbandonerà l’Aula.
Paolo GRIMOLDI (LNP), a prescindere dal merito del provvedimento, sottolinea la necessità per i membri della Commissione di disporre di tempi più ampi per un approfondimento del provvedimento medesimo. Richiama poi l’attenzione sul fatto che anche esponenti delle forze di maggioranza hanno evidenziato tali necessità.
Alberto BURGIO (RC-SE), relatore, chiarendo le proprie riserve sul merito del provvedimento, di natura opposta a quelle evidenziate dal collega Fabbri, precisa che in Europa l’attività dei medici è disciplinata in modo diverso da quanto previsto in Italia. A titolo esemplificativo, ricorda che in Francia il medico può esercitare la propria attività o presso il Servizio sanitario nazionale a titolo esclusivo o privatamente. Non comprende pertanto le motivazioni per cui in Italia all’attività medica debba riconoscersi una natura ibrida. Ritiene che la posizione delle forze di opposizione sul provvedimento in esame sia strumentale, vista la marginalità della incidenza del provvedimento sui profili di competenza della Commissione. Con riferimento alla necessità, evidenziata dal collega Compagnon, di dare un segnale sulle condizioni in cui la Commissione è costretta a lavorare, fa presente che anche nella precedente legislatura erano stati evidenziati problemi di tal genere, così come la questione relativa all’assenza del Governo in seduta. Ritiene che la problematica dei rapporti tra Parlamento e Governo sia una problematica di carattere generale, che va al di là del momento contingente e che ha radici forse anche storiche.
Enrico FARINONE (Ulivo) precisa che le proprie dichiarazioni svolte in precedenza afferiscono al metodo e quindi alla difficoltà per la Commissione di esprimere il parere entro tempi congrui ai fini dell’approfondimento del merito. Fermo restando il problema del metodo che ha comunque natura generale, dichiara di concordare sull’opportunità, evidenziata dal presidente, di esprimere il parere.
Paolo GRIMOLDI (LNP) ribadisce quanto già evidenziato sul metodo e quindi sulla necessità di tempi più ampi per l’esame del provvedimento, a prescindere da ogni valutazione sul merito.
Angelo COMPAGNON (UDC) riconosce che il provvedimento in esame incide solo marginalmente sui profili di competenza della Commissione e precisa altresì che non vi è alcun atteggiamento strumentale da parte delle forze di opposizione, consapevoli comunque che anche nella precedente legislatura si erano determinati problemi a livello di rapporto tra Governo e maggioranza e tra maggioranza ed opposizione. Ritiene comunque necessario impedire la prosecuzione di tale dinamiche, al fine di una maggiore valorizzazione del ruolo del Parlamento.
Carmen MOTTA (Ulivo) concorda sul fatto che in alcuni casi l’ordine del giorno della Commissione subisce modifiche improvvise per l’inserimento di provvedimenti in sede consultiva, su cui la Commissione medesima è chiamata peraltro ad esprimere il parere in tempi ristretti. A tale proposito, fa peraltro presente che la XI Commissione rientra tra le Commissioni cosiddette «filtro» e deve, quindi, essere consultata per gli aspetti concernenti il pubblico impiego e per gli aspetti attinenti alla materia previdenziale.
Gianni PAGLIARINI, presidente, dichiara di condividere la necessità di avviare una nuova dinamica nei rapporti tra Parlamento e Governo. Ricorda che, in qualità di presidente, ha in più occasioni richiamato l’attenzione del Presidente della Camera su tale problema. Con riferimento poi all’integrazione della convocazione dell’ordine del giorno della Commissione con la sede consultiva sul provvedimento in oggetto, precisa che tale integrazione è stata comunque preceduta da una comunicazione telefonica ai rappresentanti di gruppo.
La Commissione approva la proposta di parere favorevole del relatore (vedi allegato).
La seduta termina alle 12.55.
Giovedì 26 luglio 2007. – Presidenza del presidente Gianni PAGLIARINI.
La seduta comincia alle 12.15.
7-00250 Rossi Gasparrini: Rientro nel mercato del lavoro di donne casalinghe e di donne ex lavoratrici.
(Discussione e rinvio).
La Commissione inizia la discussione della risoluzione in titolo.
Federica ROSSI GASPARRINI (Pop-UDEUR), illustrando la risoluzione a sua firma, sottolinea come essa intenda porre all’attenzione della Commissione la tematica del rientro nel mercato del lavoro di donne che hanno in precedenza lasciato il lavoro. Richiama le dichiarazioni della Commissione dell’Unione europea e del Consiglio d’Europa sulla necessità di una valorizzazione delle risorse umane. Rileva che in Italia invece si assiste ad una scarsa attenzione delle istituzioni verso milioni di cittadine e cittadini che, per scelta familiare o per altri motivi, sono usciti dal mondo del lavoro e non riescono a rientrarvi. Ritiene indispensabile raggiungere l’obiettivo del recupero per il mercato del lavoro di tali persone e del loro lavoro produttivo attraverso: l’analisi e la valutazione dell’attività svolta nel percorso di vita e delle attitudini espresse, in modo da evidenziare per ciascuna persona determinate qualifiche; la formazione professionale di tali persone, al fine di integrare e qualificare le competenze; la certificazione della riqualificazione raggiunta e il rilascio del bilancio di competenze; il recupero nel mondo del lavoro attraverso forme di lavoro flessibile. Conclude, precisando che la risoluzione impegna il Governo ad attuare tutte le strategie necessarie per raggiungere gli obiettivi sopraindicate, in linea con la Strategia di Lisbona, nonché a disporre le relative necessarie risorse economiche.
Gianni PAGLIARINI, presidente, nessun altro chiedendo di intervenire, rinvia il seguito della discussione ad altra seduta.
7-00204 Baldelli: Inserimento dell’attività dei marittimi imbarcati sui natanti da pesca nell’elenco delle mansioni particolarmente usuranti.
(Discussione e rinvio).
La Commissione inizia la discussione della risoluzione in titolo.
Giuseppe Francesco Maria MARINELLO (FI), illustrando la risoluzione di cui è cofirmatario, richiama la definizione di lavori particolarmente usuranti prevista al comma 1 dell’articolo 1 del decreto legislativo 11 agosto 1993, n. 374, a norma del quale sono considerati lavori particolarmente usuranti quelli per il cui svolgimento è richiesto un impegno psicofisico particolarmente intenso e continuativo, condizionato da fattori che non possono essere prevenuti con misure idonee. Fa presente che in base a tale definizione, la tabella A allegata al citato decreto legislativo individuava tra le attività particolarmente usuranti quella dei marittimi imbarcati a bordo. Successivamente, il decreto del Ministro del Lavoro e delle Politiche Sociali 19 maggio 1999, individuando i criteri da seguire nell’elenco delle mansioni usuranti, ha escluso l’attività dei marittimi imbarcati a bordo tra le attività particolarmente usuranti. Fa poi presente che, in data 2 maggio 2007, nel corso dell’esame della mozione relativa alla crisi del settore della pesca e dell’acqua coltura, il Governo ha dichiarato di condividere l’opportunità, evidenziata nel dispositivo della mozione, di inserire l’attività dei marittimi imbarcati, con riferimento segnatamente a coloro che operano sui natanti da pesca, tra quelle definite particolarmente usuranti, ai fini dell’estensione dei relativi benefici previdenziali. Richiama l’attenzione sul fatto che tali soggetti iniziano la loro attività lavorativa di notte, intorno all’1.00, e quindi svolgono la loro attività in condizioni di grande stress fisico e psichico. La risoluzione intende pertanto rafforzare l’impegno preso dal Governo in sede di esame della mozione richiamata, soprattutto alla luce del dibattito attualmente in corso sui lavori particolarmente usuranti, di cui si stanno definendo i criteri di identificazione. Con la risoluzione si intende impegnare il Governo a considerare quindi anche l’attività dei marittimi imbarcati sui natanti di pesca come attività usurante, vista peraltro la scarsa rappresentanza sindacale di tale categoria. Aggiunge che la risoluzione impegna altresì il Governo a valutare la possibilità di estendere ai marittimi imbarcati da pesca la disciplina relativa al trattamento di erogazione salariale, in virtù dei particolari ritmi di lavoro che l’attività presenta, per cui è possibile che tali lavoratori possano essere sottoposti a lunghi periodi di attività a causa di fermi-pesca o di condizioni metereologiche sfavorevoli all’attività di pesca. Ricorda inoltre che la necessità di un’estensione a tali categorie del trattamento di integrazione salariale, discende dalla circostanza che tali lavoratori vengono remunerati tramite la partecipazione agli utili. Conclude, auspicando l’approvazione della risoluzione con la quale si evidenzia una questione di particolare rilevanza in un momento centrale per il dibattito sul sistema previdenziale.
Angelo COMPAGNON (UDC) dichiara di voler sottoscrivere la risoluzione in discussione, condividendo la rilevanza della questione evidenziata in essa.
Luigi FABBRI (FI) dichiara anch’egli di sottoscrivere la risoluzione in discussione.
Teresa BELLANOVA (Ulivo), condividendo il contenuto della risoluzione, dichiara di sottoscriverla.
Alberto BURGIO (RC-SE), dichiara di sottoscrivere la risoluzione in titolo.
Gianni PAGLIARINI, presidente, dichiara di voler sottoscrivere la risoluzione, condividendone il merito.
Nessun altro chiedendo di intervenire, rinvia il seguito della discussione ad altra seduta.
La seduta termina alle 12.40.





























