SEDE REFERENTE
Giovedì 20 settembre 2007. – Presidenza del presidente Gianni PAGLIARINI. – Interviene il sottosegretario di Stato per l’università e la ricerca Luciano Modica.
La seduta comincia alle 14.10.
DL 147/2007: Disposizioni urgenti per assicurare l’ordinato avvio dell’anno scolastico 2007/2008 ed in materia di concorsi per ricercatori universitari.
C. 3025 Governo.
(Seguito dell’esame e conclusione).
La Commissione prosegue l’esame del provvedimento, rinviato nella seduta del 19 settembre 2007.
Gianni PAGLIARINI, presidente, avverte che sono pervenuti i seguenti pareri delle Commissioni: i pareri favorevoli della I e della XII Commissione, nonché della Commissione per le questioni regionali, il parere favorevole con osservazione della II Commissione e il parere del Comitato per la legislazione. Avverte altresì che la V Commissione esprimerà il prescritto parere ai fini dell’esame in Assemblea.
Alba SASSO (SDpSE), relatore per la VII Commissione, prendendo atto dei pareri pervenuti, si riserva di valutare l’opportunità di recepire con emendamenti da presentare in Assemblea le osservazioni formulate in tali pareri.
Carmen MOTTA (Ulivo), relatore per la XI Commissione, dichiarando di concordare con il relatore per la VII Commissione, fa presente, con particolare riferimento all’osservazione recata nel parere della II Commissione, relativa alla convalida del provvedimento di sospensione cautelare emesso in casi di urgenza dal dirigente preposto all’ufficio scolastico regionale, che essa potrebbe comunque, ove lo si ritenesse opportuno, essere trasfusa in un emendamento da presentare in Assemblea.
Nessun altro chiedendo di intervenire, le Commissioni deliberano di conferire il mandato ai relatori, onorevole Sasso per la VII Commissione, e onorevole Motta per la XI Commissione, a riferire in senso favorevole all’Assemblea sul provvedimento in esame. Deliberano altresì di chiedere l’autorizzazione a riferire oralmente.
Gianni PAGLIARINI, presidente, avverte che le Presidenze si riservano di designare i componenti del Comitato dei nove sulla base delle indicazioni dei gruppi.
La seduta termina alle 14.15.
SEDE REFERENTE
Giovedì 20 settembre 2007. – Presidenza del presidente Gianni PAGLIARINI.
La seduta comincia alle 9.45.
Norme in materia previdenziale in favore di lavoratori con familiari gravemente disabili.
Testo unificato C. 71 Volontè, C. 1841 Grimoldi, C. 1902 Bellillo, C. 2208 Satta e C. 2444 Zanotti.
(Seguito dell’esame e rinvio).
La Commissione prosegue l’esame del provvedimento, rinviato nella seduta del 19 settembre 2007.
Gianni PAGLIARINI, presidente e relatore, comunica che è pervenuta la lettera del presidente della Commissione bilancio nella quale viene rappresentata l’impossibilità per la Commissione di pervenire all’espressione di un parere sul testo unificato trasmesso in assenza di una puntuale verifica della congruità dell’onere individuato, la quale non può prescindere dalla predisposizione di una relazione tecnica che la stessa Commissione ha deliberato di richiedere al Governo.
Alla luce di tali elementi, e considerata l’iscrizione delle proposte di legge in esame nel calendario dell’Assemblea a partire da lunedì 24 settembre, propone di sottoporre all’attenzione del Presidente della Camera e della Conferenza dei presidenti di gruppo l’ipotesi di un differimento dell’esame da parte dell’Assemblea, al fine di una più ampia e approfondita istruttoria, anche in relazione ai profili finanziari connessi alla materia.
La Commissione concorda.
Gianni PAGLIARINI, presidente, nessun altro chiedendo di intervenire, rinvia quindi il seguito dell’esame ad altra seduta.
La seduta termina alle 9.55.
SEDE REFERENTE
Giovedì 20 settembre 2007. – Presidenza del presidente Gianni PAGLIARINI.
La seduta comincia alle 14.20.
Variazione nella composizione della Commissione.
Gianni PAGLIARINI, presidente, comunica che il deputato Giuseppe Angeli è entrato a far parte della XI Commissione.
Rapporto di lavoro dei collaboratori parlamentari.
C. 2455 D’Ulizia, C. 2933, approvata dalla 11a Commissione permanente del Senato.
(Esame e rinvio).
La Commissione inizia l’esame del provvedimento.
Gianni PAGLIARINI, presidente e relatore, fa presente che la proposta di legge C. 2933, approvata in sede deliberante dalla 11a Commissione permanente del Senato, e la proposta di legge C. 2455 recano disposizioni per la regolamentazione del rapporto di lavoro dei collaboratori parlamentari.
Le proposte rispondono alla necessità, da più parti evidenziata, di introdurre una disciplina legislativa relativa al rapporto di lavoro intercorrente tra i membri del Parlamento ed i loro collaboratori, soprattutto per gli aspetti civilistici, in modo da assicurare a questi ultimi maggiori certezze in termini di diritti e tutele lavorative.
Precisa che gli organi competenti di Camera e Senato, nell’ambito della disciplina per l’accreditamento dei collaboratori parlamentari, hanno già provveduto a dettare disposizioni relative alle caratteristiche e ai requisiti dei rapporti giuridici che devono intercorrere tra parlamentari e loro collaboratori, in modo da rispondere all’esigenza di una maggiore trasparenza e certezza dei medesimi rapporti. L’intervento con legge si rende necessario per disciplinare in maniera più diretta e più compiuta tali rapporti di lavoro sul piano civilistico (natura, trattamento economico, durata, eccetera).
Entrambe le proposte recano disposizioni in merito alla natura del rapporto di lavoro dei collaboratori parlamentari e alla durata dell’incarico. L’atto Camera n. 2455, inoltre, fornisce una definizione di collaboratore parlamentare, disciplina l’entità del relativo trattamento economico e reca disposizioni relative al contributo spettante ai parlamentari per provvedere alla retribuzione dei collaboratori. La proposta C. 2933, invece, rimanda ad un successivo atto degli organi competenti di Camera e Senato l’applicazione delle disposizioni contenute nella proposta stessa e dispone l’applicazione della normativa in esame anche ai rapporti di lavoro instaurati dai gruppi parlamentari.
Più in dettaglio, per quanto riguarda l’attività dei collaboratori parlamentari, la proposta di legge C. 2455, oltre a precisare la necessità di disciplinare, promuovere e valorizzare la figura del collaboratore parlamentare, attraverso il suo riconoscimento sotto il profilo giuridico ed economico, fornisce una definizione di collaboratore parlamentare, individuando come tale il soggetto che svolge una o più delle seguenti attività, in favore di uno o più parlamentari: organizzazione e coordinamento della segreteria politica del parlamentare presso la Camera o presso il Senato; organizzazione e coordinamento dell’ufficio legislativo; analisi delle proposte di legge e dei disegni di legge all’esame del Parlamento ed elaborazione di testi legislativi; redazione di ricerche, rapporti, relazioni, emendamenti, ordini del giorno e atti di sindacato ispettivo; gestione delle relazioni esterne e dei rapporti con la stampa e i mezzi d’informazione; svolgimento di compiti, funzioni e iniziative inerenti al mandato parlamentare.
Entrambi le proposte definiscono la natura del rapporto di lavoro dei collaboratori parlamentari.
In particolare, l’articolo 1, comma 2, della proposta C. 2933 stabilisce la natura fiduciaria del rapporto di lavoro dei collaboratori parlamentari e che a tale rapporto si applica, sulla base degli accordi tra le parti, e nel rispetto delle leggi e dei contratti collettivi applicabili, la disciplina privatistica in materia di contratti di lavoro subordinato, di collaborazione coordinata e continuativa (lavoro a progetto), ai sensi degli articoli 61 e seguenti del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276, ovvero di lavoro autonomo.
L’articolo 4 della proposta C. 2455, invece, nel confermare le stesse possibili tipologie lavorative tra collaboratore parlamentare e membro del Parlamento indicate nella proposta C. 2933, prevede che tali rapporti vengano instaurati attraverso un ente, un’associazione con personalità giuridica senza fini di lucro, ovvero una società cooperativa a mutualità prevalente, costituiti dai parlamentari stessi. Si dispone poi, ai soli fini dell’applicazione del provvedimento in esame e in deroga alla normativa vigente, la possibilità, per i parlamentari, di costituire i richiamati organismi, a condizione che tali organismi siano costituiti da almeno tre parlamentari in carica e che alla costituzione segua il deposito degli atti costitutivi e dei relativi regolamenti presso l’Ufficio di Presidenza della Camera di appartenenza. Diversamente, la proposta C. 2933, che consta di un unico articolo, non fornisce alcuna prescrizione in tal senso, prevedendo solamente la facoltà, per i deputati e i senatori, di avvalersi di personale esterno alle amministrazioni della Camera e del Senato, in qualità di collaboratori parlamentari al fine dello svolgimento delle attività connesse all’esercizio delle funzioni inerenti al proprio mandato. La possibilità per i parlamentari di essere parte diretta del rapporto di lavoro si desume peraltro anche dal comma 3 dell’articolo 1, che considera il parlamentare quale sostituto d’imposta e quindi include i senatori e i deputati tra i soggetti obbligati ad operare all’atto del pagamento degli emolumenti una ritenuta a titolo di acconto dell’IRPEF dovuta dai percipienti. Il comma 8 dell’articolo 1 della stessa proposta C. 2933, inoltre, stabilisce espressamente l’applicazione della normativa in esame anche ai rapporti di lavoro instaurati dai gruppi parlamentari. La proposta, inoltre, riconosce comunque la possibilità ai parlamentari di avvalersi, nel rispetto delle leggi, di altre forme di supporto allo svolgimento del mandato parlamentare e al rapporto con gli elettori.
Per la corretta applicazione delle disposizioni contenute nel provvedimento, la proposta C. 2933 rimanda, ferma restando la natura privatistica del rapporto di lavoro dei collaboratori parlamentari, agli organi competenti della Camera e del Senato, in base alle norme dei rispettivi regolamenti.
In merito al trattamento economico, l’articolo 5 della proposta C. 2455 rimanda alla stipulazione di un contratto collettivo nazionale di lavoro dei collaboratori parlamentari, stipulato e depositato secondo la normativa vigente dalle organizzazioni dei datori di lavoro e dei lavoratori presenti nel CNEL. La proposta C. 2933 non fornisce alcuna indicazione specifica in merito, tuttavia prevede che i rapporti di lavoro dei collaboratori parlamentari siano instaurati e disciplinati nel rispetto delle leggi e dei contratti collettivi applicabili.
La proposta C. 2455 reca disposizioni in materia di contributo ai parlamentari per la retribuzione dei collaboratori parlamentari. Novellando l’articolo 2 della legge n. 1261 del 1965, prevede che gli Uffici di Presidenza di Camera e Senato provvedono a stabilire l’entità del contributo spettante ai parlamentari per provvedere al compenso dei loro collaboratori, introducendo anche appositi incentivi in favore dei soggetti giuridici costituiti ad hoc dai parlamentari per la gestione del rapporto di lavoro con i collaboratori.
Precisa, che, ai sensi dell’articolo 1, comma 4, della proposta C. 2933 e dell’articolo 3, comma 3, della proposta C. 2455, le fattispecie contrattuali hanno di norma una durata commisurata a quella della legislatura nel corso della quale sono instaurate. La proposta C. 2933 prevede altresì la possibilità delle parti di stabilire una diversa durata, la possibilità di rinnovo dei contratti, nonché la risoluzione di diritto degli stessi in caso di cessazione anticipata del mandato parlamentare rispetto alla conclusione della legislatura. La proposta C. 2455, invece, prevede che, all’inizio della legislatura o nel corso della stessa, il parlamentare possa conferire l’incarico di collaborazione a persona di fiducia per l’espletamento delle mansioni in precedenza richiamate e che in seguito possa revocare tale incarico in ogni momento in considerazione del suo carattere fiduciario. Pertanto il parlamentare potrà recedere dal rapporto anticipatamente, in ogni momento, per giusta causa, allorché venga meno il rapporto fiduciario o si verifichi un inadempimento delle obbligazioni contrattuali da parte del collaboratore.
Nessun altro chiedendo di intervenire, rinvia quindi il seguito dell’esame ad altra seduta.
La seduta termina alle 14.30.





























