La Commissione ha approvato a maggioranza, il parere favorvole al disegno di legge 795 – modifica alla normativa in materia di immigrazione e di asilo.
Sulla base di questo parere sono stati anche approvati i disegni di legge 55 – Norme in difesa della cultura italiana e per la regolamentazione dell’immigrazione; 770 – Nuove norme in materi adi immigrazione; 797 – Disciplina dell’ingresso degli stranieri che svolgono attività sportiva a titolo professionistico o comunque retribuita.
Il parere è stato trasmesso alla I Commissione.
Il testo del parere
“La Commissione, esaminato il disegno di legge n. 795, esprime, per quanto di competenza, parere favorevole, con le seguenti osservazioni e raccomandazioni:
1) con riferimento al capoverso 3-ter dell’articolo 4, comma 1 – nella parte in cui si prevede che al lavoratore extracomunitario che sia venuto nel territorio nazionale per almeno due anni di seguito per lavoro stagionale può essere rilasciato un unico permesso pluriennale per il medesimo titolo – dovrebbe essere meglio chiarito se la condizione relativa ai precedenti soggiorni in Italia si riferisca in modo esclusivo ai due anni immediatamente precedenti quello di riferimento. Si dovrebbe inoltre esplicitare che i permessi pluriennali costituiscono, per gli anni oggetto dei medesimi, una quota minima di ingresso per lavoro stagionale, la quale non è suscettibile di essere ridotta dai successivi decreti di programmazione dei flussi;
2) il contratto di soggiorno, di cui all’articolo 5, risponde ad apprezzabili motivazioni di tutela della dignità del lavoratore extracomunitario, ma al tempo stesso pone oneri non indifferenti a carico del solo datore di lavoro: occorre pertanto che se ne valuti la sostenibilità (segnatamente quando non si tratti di imprenditori), anche al fine di scoraggiare la tendenza a porre in essere comportamenti elusivi, soprattutto per quel che riguarda la garanzia dell’alloggio, rispetto alla quale dovrebbero inoltre studiarsi forme specifiche di coinvolgimento delle amministrazioni locali in raccordo con le organizzazioni sindacali e dei datori di lavoro, nonché con le imprese operanti nel settore dell’edilizia;
3) sempre nell’ambito di una riflessione di carattere generale sul contratto di soggiorno, si dovrebbero introdurre dei correttivi e delle deroghe alla normativa generale, soprattutto per quel che riguarda l’assunzione di collaboratori e collaboratrici domestiche: l’obbligo di assicurare un alloggio e di garantire le spese per il viaggio di rientro del lavoratore può costituire un gravame insostenibile per le famiglie, tanto più se si considera che la presenza di un collaboratore domestico non è più una prerogativa delle famiglie titolari di redditi elevati bensì, molto spesso, una necessità connessa alle esigenze di cura dei minori e degli anziani non autosufficienti. Occorrerebbe pertanto individuare un percorso ad hoc per la regolarizzazione dei collaboratori e delle collaboratrici familiari, prevedendo, ad esempio, un’estensione delle misure di emersione di cui agli articoli da 1 a 3 della legge n. 383 del 2001 ai datori di lavoro non imprenditori, con la possibilità di stipulare specifici contratti di soggiorno, per la regolarizzazione dei predetti lavoratori, a condizioni non onerose per questi ultimi e prevedendo anche agevolazioni specifiche per quel che riguarda l’assicurazione dell’alloggio;
4) nell’ambito del raccordo tra la legislazione vigente in materia di emersione dal sommerso e la nuova normativa in materia di emigrazione, occorrerebbe chiarire che l’articolo 5 del disegno di legge n. 795 non si applica ai lavoratori extracomunitari coinvolti nei programmi di emersione di cui all’articolo 1, comma 2 della legge n. 383 del 2001;
5) sempre con riferimento all’articolo 5, si osserva:
a) occorre coordinare il capoverso 2, nella parte in cui si prevede che il contratto di soggiorno sia sottoscritto presso lo sportello unico per l’immigrazione della provincia nella quale risiede o ha sede legale il datore, con la novella di cui all’articolo 15, comma 1, capoverso 2, del disegno di legge, che fa invece – probabilmente per errore di omissione – riferimento alla sola residenza e non alla sede legale;
b) riguardo alla stipula dei contratti, dato che il capoverso 2 fa rinvio alle modalità previste dalle norme regolamentari di attuazione (queste ultime, ai sensi dell’articolo 26, comma 1, del disegno di legge, devono essere emanate entro il termine – non perentorio – di 6 mesi dalla pubblicazione della legge nella Gazzetta Ufficiale), andrebbe chiarito se il nuovo istituto contrattuale trovi immediata applicazione. In caso contrario, infatti, nelle more dell’adozione del regolamento di attuazione, resterebbe inattuabile anche il meccanismo di rilascio del permesso di soggiorno (per lavoro dipendente), stabilito dalla novella di cui all’articolo 4, comma 1, lett. d), del disegno di legge, con conseguente applicazione della precedente disciplina;
6) con l’articolo 15, relativo al lavoro subordinato a tempo determinato e indeterminato e al lavoro autonomo, si riformula interamente l’articolo 22 del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, con l’introduzione di importanti innovazioni per quel che riguarda le procedure per l’accesso dei lavoratori stranieri sul mercato del lavoro. La Commissione richiama l’attenzione sui seguenti profili:
a) nell’ambito dell’attività di coordinamento e monitoraggio, opportunamente introdotta con l’articolo 2 del disegno di legge n. 795, il Governo dovrebbe rivolgere una particolare attenzione al raccordo tra le disposizioni dell’articolo 15 e quanto emerge dal disegno di legge collegato in materia di riforma del mercato del lavoro (A.S. n. 848), che, riprendendo gli orientamenti espressi nel “Libro bianco sul mercato del lavoro in Italia”, tende ad attuare un riassetto nel senso della liberalizzazione e del riequilibrio del rapporto tra pubblico e privato nel settore dell’intermediazione tra domanda ed offerta di lavoro. In questo quadro, le procedure speciali per l’assunzione dei lavoratori extracomunitari, con l’istituzione di uno sportello unico per l’immigrazione presso le prefetture, sembrerebbero escludere le agenzie private dal settore del collocamento dei lavoratori predetti, che resterebbe di totale pertinenza pubblica. In sede di verifica della attuazione della normativa in materia di immigrazione, occorrerà prestare una specifica attenzione a questo profilo, valutando in particolare se il sistema posto in essere dall’articolo 15 del disegno di legge n. 795 risponda a quei requisiti di snellezza, semplificazione procedurale e modernizzazione delle procedure di incontro tra domanda ed offerta di lavoro di cui alle lettera a) e b) dell’articolo 1, comma 2 del disegno di legge n. 848 e se assicuri l’osservanza delle competenze previste dalla legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3, di cui al n. 1 della predetta lettera b) dell’articolo 1, comma 2 dello stesso disegno di legge;
b) sempre con riferimento all’attività di verifica e monitoraggio della normativa all’esame, di cui al già richiamato articolo 2, e alle competenze della Commissione per le politiche di integrazione, di cui al comma 2 dell’articolo 46 del decreto legislativo n. 286 del 1998 (non modificato dal disegno di legge n. 795), occorre assicurare che la realizzazione di una procedura specifica di assunzione dei cittadini stranieri non costituisca in alcun modo un fattore di discriminazione, ma al contrario operi nel senso di promuovere condizioni effettivamente paritarie di accesso sul mercato del lavoro, in coerenza con i contenuti della direttiva 2000/43/CE, di attuazione del principio della parità di trattamento fra le persone indipendentemente dalla razza e dall’origine etnica. In particolare, la nuova normativa in materia di immigrazione dovrà essere armonizzata con i principi ed i criteri direttivi della delega per il recepimento della predetta direttiva nell’ordinamento interno, di cui all’articolo 28 del disegno di legge Comunitaria 2001, già approvata dalla Camera dei deputati e ora all’esame del Senato, in particolare per quanto concerne: il rispetto del principio della parità di trattamento fra le persone, garantendo che le differenze di razza od origine etnica non siano causa di discriminazione diretta o indiretta; la rimozione dei fattori di discriminazione anche attraverso la promozione di azioni positive e l’applicazione del principio della parità di trattamento senza distinzione di razza od origine etnica sia nel settore pubblico sia nel settore privato, tra l’altro per quel che riguarda l’occupazione e le condizioni di lavoro, comprese le condizioni di licenziamento e la retribuzione, nonché la protezione sociale, compresa la sicurezza sociale;
c) è opportuno prevedere esplicitamente che i dati contenuti nell’archivio anagrafico dei lavoratori extracomunitari (istituito presso l’INPS) siano raccordati al sistema informativo lavoro (come configurato dalla legislazione vigente e dall’articolo 1, comma 2, lettera b) n. 5 del disegno di legge n. 848), anche al fine di evitare inutili duplicazioni;
d) con riferimento al capoverso 2, si osserva che la competenza territoriale (ai fini dell’individuazione dello sportello) è determinata con riferimento alla residenza del datore; tuttavia, tale criterio dovrebbe essere integrato con la menzione della sede legale – come peraltro fa la novella di cui al precedente articolo 5, comma 1, capoverso 2 -, mentre il capoverso 4 dell’articolo 15 in esame richiama anche il domicilio;
e) Il capoverso 4 introduce una procedura di verifica dell’assenza di domanda (per lo specifico impiego) da parte di soggetti italiani o comunitari, senza prendere in considerazione l’ipotesi di disponibilità da parte di extracomunitari già regolarmente soggiornanti in Italia, che invece dovrebbe essere esplicitamente prevista. In ogni caso, sembra, in base al successivo capoverso 5, che la rilevazione di domande da parte di soggetti italiani o comunitari costituisca solo una segnalazione per il datore, ma non sia di impedimento all’assunzione del lavoratore extracomunitario. Su tale punto, occorrerebbe una formulazione normativa più esplicita;
f) al capoverso 13, non è chiaro se la soppressione della norma vigente che consente ai lavoratori extracomunitari che rientrano nei paesi d’origine la liquidazione dei contributi previdenziali obbligatori versati in loro favore, riguardi anche i lavoratori stagionali. Su questo punto sarebbe opportuna una riformulazione esplicita del comma 5 medesimo dell’articolo 25, anche al fine di eliminare, per motivi di coordinamento finale del testo normativo, ogni riferimento all’articolo 22, comma 11 del testo unico;
g) al comma 2, relativo alla procedura per il rilascio del permesso di soggiorno per motivi di lavoro autonomo, si fa presente che si fa erroneamente riferimento al capoverso 3-ter dell’articolo 5 del testo unico (come novellato dall’articolo 4 del disegno di legge all’esame) anziché al capoverso 3-quater.
Sulla base di tali raccomandazioni ed osservazioni, la Commissione esprime altresì parere favorevole, per quanto di competenza, ai disegni di legge n. 55, 770 e 797.
Ai sensi dell’articolo 39, comma 4, del Regolamento del Senato, la Commissione chiede che il presente parere sia stampato in allegato alla relazione che la Commissione di merito presenterà all’Assemblea.”.
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