(dal resconto sommario)
MERCOLEDI’ 13 MARZO 2002
58a Seduta
Presidenza del presidente
ZANOLETTI
Interviene il sottosegretario di Stato per il lavoro e le politiche sociali Sacconi.
IN SEDE REFERENTE
(17) PIZZINATO ed altri. – Norme per la tutela e la promozione del telelavoro
(173) CORTIANA. – Norme per la promozione e l’incentivazione del telelavoro
(Esame congiunto e rinvio)
Introduce l’esame il senatore DEMASI, relatore, il quale ricorda preliminarmente che il disegno di legge n. 17 ripropone il testo, derivante dall’unificazione di vari disegni di legge d’iniziativa parlamentare, approvato dalla Commissione lavoro del Senato in materia di tutela e promozione del telelavoro, nella passata legislatura. L’articolato intende introdurre degli adattamenti e delle integrazioni alla disciplina generale sul rapporto di lavoro: i proponenti chiariscono infatti di non considerare il telelavoro alla stregua di un nuovo tipo di contratto di lavoro, bensì una modalità specifica della prestazione, che, come tale può formare oggetto di ciascuno dei tipi contrattuali esistenti ovvero in corso di introduzione nell’ordinamento lavoristico.
Il primo dei sei Capi del disegno di legge consta del solo articolo 1, nel quale è prevista la definizione del telelavoro come l’impiego “non occasionale” di strumenti telematici coniugato con la distanza del luogo della utilizzazione dal luogo della prestazione del lavoro. Lo stesso articolo 1 stabilisce altresì – al comma 2 – che al telelavoro si applica, in quanto compatibile, la disciplina prevista per il contratto di lavoro, facendo contestualmente salve deroghe, modifiche ed integrazioni specificamente previste per il telelavoro.
Il Capo II è dedicato ai diritti fondamentali del telelavoratore. L’articolo 2 disciplina i diritti d’informazione per i telelavoratori subordinati, rinviando, per l’individuazione dei contenuti di tali diritti, ai contratti collettivi nazionali oppure – in difetto – ad un decreto del Ministro del lavoro. Un meccanismo normativo analogo a quello dell’articolo 2 è dettato poi all’articolo 3, riguardante il diritto alla socialità. Poiché i destinatari degli articoli 2 e 3 vengono esplicitamente individuati nei telelavoratori subordinati, l’articolo 4 prevede la possibilità di estendere per via contrattuale i diritti di informazione e alla socialità ai telelavoratori non subordinati.
Il Capo III, entrando nel merito delle deroghe, modifiche ed integrazioni della disciplina generale, provvede, all’articolo 5, a disapplicare il divieto di controllo a distanza, di cui all’articolo 4 della legge 20 maggio 1970, n. 300, relativamente all’attività del telelavoratore -previa adeguata informazione dello stesso da parte del datore di lavoro -, quando il controllo stesso risulti coessenziale alla prestazione dell’attività oppure indispensabile per la sicurezza del lavoratore. Il diritto di assemblea e le forme di esercizio di esso sono regolate dall’articolo 6, mentre all’articolo 7 viene garantito l’esercizio del diritto di affissione, di cui all’articolo 25 della legge n. 300 del 1970.
Con una disposizione di chiusura, l’articolo 8 disciplina poi l’esercizio in via telematica di diritti sindacali, diversi da quelli di cui agli articoli 6 e 7, stabilendone modalità di esercizio e condizioni per l’accesso.
L’applicazione integrale delle norme per la tutela della salute e per la sicurezza ai telelavoratori è disposta all’articolo 9; mentre l’articolo 10 affronta il problema del telelavoro prestato al di fuori dell’Unione europea: facendo salva l’applicazione dell’articolo 6, comma 2, della Convenzione di Roma del 19 giugno 1980, resa esecutiva ai sensi della legge n. 975 del 1984, sulla legge applicabile al contratto di lavoro individuale, si prevede il conferimento di una delega al Governo, per disciplinare l’utilizzazione in Italia di telelavoro prestato in forma subordinata dal territorio di paesi non appartenenti all’Unione europea, attenendosi agli indirizzi della stessa e a princìpi e criteri direttivi che introducono, tra l’altro, una specifica autorizzazione per la prestazione di telelavoro dal territorio di paese straniero non appartenente all’Unione europea, rilasciata dal Ministro del lavoro, e subordinata comunque al rispetto delle convenzioni internazionali che garantiscono i diritti sociali fondamentali, nei paesi in cui il lavoro a distanza viene prestato; nonché un sistema di sanzioni amministrative e, nei casi più gravi, penali.
Con il Capo IV sono dettate norme di sostegno al sindacato e sulla contrattazione collettiva: in particolare, l’articolo 11 prevede che i telelavoratori subordinati siano computati, al pari degli altri lavoratori che prestano la propria opera nella medesima forma, ai sensi e per gli effetti dell’articolo 35 della legge 20 maggio 1970, n. 300, e di ogni altra disposizione la cui applicazione sia subordinata al livello occupazionale. Della contrattazione collettiva per i telelavoratori subordinati si occupa più specificamente l’articolo 12, mentre con l’articolo 13, le garanzie poste in favore dei telelavoratori subordinati vengono estese, ove possibile, ai telelavoratori non subordinati.
Le misure di sostegno, promozione e incentivazione a favore del telelavoro sono elencate al Capo V: l’articolo 14 prevede, tra l’altro, interventi di sostegno alle imprese ed all’occupazione, in funzione degli obiettivi rivolti alla creazione ovvero al trasferimento di nuovi posti in telelavoro, specie nei territori oggetto degli interventi dei fondi strutturali europei. Analoghi incentivi sono altresì previsti per promuovere la costruzione di telecentri, specie nei territori e nelle aree economicamente e socialmente svantaggiati, nonché a favore della formazione e sperimentazione in tema di telelavoro e del sostegno, della promozione ed incentivazione del rispetto dei diritti sociali fondamentali, nel telelavoro prestato dall’estero di cui all’articolo 10. Sempre nell’ambito delle politiche di sostegno al telelavoro, l’articolo 15 si occupa dell’agibilità di Internet da parte degli operatori economici, per favorire anche sul piano tariffario la diffusione del telelavoro.
Al tema dell’organizzazione amministrativa è dedicato il Capo VI. Con l’articolo 16, è conferita al Governo una delega legislativa per la disciplina di tale profilo, prevedendosi, tra l’altro, l’istituzione di una Commissione nazionale per il telelavoro, con funzioni di studio, ricerca, monitoraggio e consulenza, nonché di selezione dei progetti ai fini dell’ammissione alle misure di cui all’articolo 14, e di un Osservatorio sul telelavoro e di altri servizi di supporto a disposizione della Commissione medesima.
Un’ulteriore delega è poi disposta all’articolo 17, per l’istituzione, presso il Ministero del lavoro, di un Fondo per il telelavoro, alimentato, oltre che dal contributo a carico del Fondo per l’occupazione, nel limite delle disponibilità individuate in sede di esercizio della delega, anche dai proventi delle sanzioni pecuniarie per violazioni concernenti il telelavoro e dai contributi dell’Unione europea destinati al finanziamento di iniziative in favore del telelavoro. Per tutte le deleghe previste nel disegno di legge n. 17, specifiche disposizioni prevedono poi la possibilità di adottare disposizioni correttive e integrative dei decreti legislativi, entro un anno dalla data di entrata in vigore di ogni singolo atto. Per quanto riguarda poi la copertura finanziaria, si stabilisce che le misure previste dagli articoli 14, 16 e 17 siano attuate nel limite delle risorse disponibili nell’ambito del Fondo per l’occupazione, facendo salva, per quanto riguarda l’organizzazione amministrativa per il telelavoro di cui all’articolo 16, la possibilità che in sede di esercizio della delega possano essere individuate risorse aggiuntive da destinare alle finalità ivi indicate.
Al disegno di legge n. 17 è poi abbinato il disegno di legge n. 173 del senatore Cortiana, sulla medesima materia. Il provvedimento si propone di realizzare due obiettivi, esplicitati nella relazione introduttiva: la tutela di alcuni diritti individuali fondamentali del telelavoratore e il sostegno a modalità di sviluppo delle relazioni collettive adeguate al mutamento del contesto aziendale provocato dallo sviluppo del fenomeno del telelavoro, nonché il sostegno alla stessa contrattazione collettiva in materia di telelavoro.
In base a tali presupposti, il disegno di legge provvede, al Capo I, all’istituzione, presso il Ministero del lavoro e delle politiche sociali, di una Commissione telelavoro, la cui composizione è regolata all’articolo 2, con compiti, tra l’altro, di selezione e valutazione dei progetti richiedenti il finanziamento di cui all’articolo 3, che istituisce a tale fine un Fondo per incentivare realizzazioni di telelavoro che massimizzino i vantaggi sociali e riducano i rischi di tale modalità lavorativa. I finanziamenti verranno destinati alle aziende, cooperative ed associazioni, istituti e consorzi, anche senza scopo di lucro, organizzazioni del volontariato, che presentino progetti con determinate caratteristiche dettagliatamente indicate allo stesso articolo 3. L’articolo 4 attribuisce alle regioni la competenza normativa concernente la realizzazione di edifici attrezzati allo svolgimento di telelavoro, mentre l’articolo 5 si occupa dell’abbattimento delle barriere tariffarie, attraverso un piano predisposto all’uopo dai ministri competenti.
Con l’articolo 6 si prevede l’istituzione di Commissioni paritetiche per il telelavoro a livello nazionale, territoriale e aziendale, per via contrattuale.
Al Capo II, con gli articoli da 7 a 11 viene fornita la definizione di telelavoratore e si disciplinano i diritti essenziali comuni ad esso spettante: diritto all’informazione; alla socialità; alla riservatezza delle comunicazioni. L’articolo 12 si occupa dei diritti della rappresentanza sindacale aziendale o delle associazioni professionali dei telelavoratori autonomi accreditate, mentre l’articolo 14 si occupa del diritto del telelavoratore alla tutela della salute.
Ai sensi dell’articolo 15, l’affidamento di telelavoro all’estero è subordinato ad una autorizzazione disposta con decreto ministeriale, e limitato comunque ai paesi che abbiano ratificato le Convenzioni dell’Organizzazione internazionale del lavoro numeri 29, 87, 98, 100, 105, 111 e 138.
In base all’articolo 16, tutti i telelavoratori rientrano nel computo degli addetti all’unità produttiva cui afferiscono, ai fini dell’applicazione dell’articolo 18 e del titolo III della legge 20 maggio 1970, n. 300, e successive modificazioni. L’articolo 17 disciplina il diritto di prelazione.
Il Capo III – articoli da 18 a 22 – detta infine una disciplina specifica per il telelavoro coordinato e continuativo, intesa, in sostanza ad estendere a tali lavoratori le garanzie previste per i telelavoratori subordinati, in quanto compatibili.
In conclusione, il relatore ritiene necessario, prima di procedere nella discussione, acquisire l’avviso del Governo sui provvedimenti in titolo.
Prende quindi la parola il sottosegretario SACCONI, esprimendo il parere contrario del Governo sull’adozione di una normativa come quella delineata nei disegni di legge all’esame congiunto. La disciplina del telelavoro è infatti oggetto del confronto tra le parti sociali a livello comunitario – dove si è pervenuti, nel febbraio 2001 ad un’intesa nel comparto delle telecomunicazioni e, nel settembre dello stesso anno, ad un’intesa a livello interconfederale – e a livello nazionale, dove prosegue la produzione di accordi, alcuni dei quali, come quello recentemente siglato tra la Confapi e CGIL, CISL e UIL, sono caratterizzati da contenuti fortemente innovativi. Per tali motivi, il Governo ritiene opportuno che la disciplina del telelavoro venga affidata alle intese tra le parti sociali e, eventualmente, ad interventi di regolazione basati sul sistema delle soft laws. I disegni di legge in titolo adottano invece un non condivisibile modello definitorio – riproduttivo di alcune disposizioni del disegno di legge sui lavori atipici licenziato dal Senato nella scorsa legislatura – che si muove in una direzione diametralmente opposta rispetto ai principi già enunciati nel Libro bianco del Governo sul mercato del lavoro, tendenti a dare vita ad una disciplina – da concretizzare in un prossimo futuro nel cosiddetto Statuto dei nuovi lavori – volta alla rimodulazione delle tutele più che a definire concettualmente le distinte tipologie lavorative. Appare inoltre scarsamente condivisibile quanto è previsto nei disegni di legge n. 17 e 173 relativamente al principio di applicazione al telelavoro delle discipline previste per le diverse tipologie di rapporto di lavoro, in quanto compatibili, principio destinato inevitabilmente ad aumentare l’incertezza interpretativa e la conflittualità.
In sostanza, il Governo ritiene che il telelavoro non possa essere individuato come una specifica tipologia contrattuale meritevole di una propria disciplina legislativa, ma debba invece essere considerato come una modalità della prestazione applicabile a differenti rapporti di lavoro e pertanto suscettibile di essere regolato essenzialmente attraverso le intese tra le parti sociali.
Il senatore PIZZINATO, dopo aver ringraziato il relatore Demasi per l’esauriente relazione, ricorda che il disegno di legge n. 17 riproduce il testo approvato all’unanimità dalla Commissione lavoro del Senato nella precedente legislatura, e frutto di un lungo e paziente lavoro di elaborazione svolto dal relatore, senatore Michele De Luca, il quale si adoperò anche per acquisire l’avviso delle organizzazioni sociali, degli enti e degli esperti a vario titolo coinvolti sulle problematiche del telelavoro.
I rilievi del rappresentante del Governo non hanno peraltro affrontato in modo convincente il merito di alcune questioni specifiche, affrontate nel disegno di legge di cui è primo firmatario e nel disegno di legge del senatore Cortiana. Sorprende, in particolare, il fatto che il Sottosegretario abbia ignorato l’intento di definire con la nuova normativa un ambito specifico di diritti spettanti ai telelavoratori, poiché si tratta di una questione particolarmente rilevante per talune aziende che impiegano in modo massiccio le tecnologie di lavoro a distanza. Ciò vale in particolare per i diritti sindacali, il cui esercizio risulterebbe inibito o quanto meno difficoltoso, in assenza di norme di legge che tengano nel dovuto conto la peculiare modalità della prestazione lavorativa. Per questo e per altri aspetti, non è inoltre ravvisabile alcuna attinenza con il disegno di legge sui lavori atipici licenziato dal Senato nella passata legislatura, richiamato in modo improprio dal rappresentante del Governo nel suo intervento.
Vi è poi l’esigenza di pervenire ad una definizione del rapporto di lavoro e dei relativi costi fiscali e previdenziali soprattutto per le imprese multinazionali che si avvalgono di telelavoro prestato all’estero, e anche per questo profilo i disegni di legge all’esame offrono precise ed utili indicazioni.
Il rappresentante del Governo ha inoltre trascurato di pronunciarsi sulla parte dei disegni di legge all’esame attinenti alla promozione del telelavoro, promozione finalizzata alla creazione di nuovi posti di lavoro, soprattutto per i disabili e per particolari categorie di lavoratori, e al conseguimento di obiettivi di carattere ambientale, mediante la riduzione del traffico urbano e la creazione di telecentri.
Sarebbe comunque opportuno, in linea generale, l’abbandono, da parte dell’Esecutivo, di una linea tendente a privilegiare la propria iniziativa legislativa a scapito di quella parlamentare, anche perché, come è noto, il Regolamento del Senato prevede che spazi specifici della programmazione dei lavori dell’Assemblea vengano destinati alla discussione dei disegni di legge di iniziativa dei gruppi politici dell’opposizione. Pertanto, la contrarietà espressa dal Sottosegretario sui disegni di legge in titolo non può e non deve precludere il regolare svolgimento dell’esame degli stessi. Per tali motivi il senatore Pizzinato auspica che si prosegua nella discussione generale e che l’approfondimento del confronto induca una revisione della posizione espressa dal rappresentate del Governo.
Dopo che il PRESIDENTE ha fatto presente che, acquisito il parere del Governo, la Commissione deciderà sulla prosecuzione dei lavori in piena autonomia, prende la parola la senatrice PILONI, la quale si dichiara perplessa, non tanto per il merito del dissenso, legittimamente espresso dal rappresentante del Governo su singoli aspetti dei provvedimenti in titolo, quanto perché tale dissenso si traduce nei fatti in una richiesta di sospensione dell’esame. Occorre pertanto ribadire preliminarmente che la Commissione deciderà autonomamente, come ha testé ricordato il Presidente, in ordine alla definizione del proprio calendario dei lavori, ferma restando la facoltà del Governo di presentare le proposte emendative che riterrà più opportune. Non vi è dubbio, infatti, che i disegni di legge in titolo debbano essere modificati in alcune parti, partendo tuttavia da due acquisizioni di fondo, da tenere ben ferme, la prima relativa al fatto che il telelavoro, in quanto specifica modalità della prestazione lavorativa, necessita conseguentemente di specifiche tutele; la seconda relativa alla necessità di definire modalità per la promozione del lavoro a distanza, anche in rapporto all’obiettivo di realizzare una maggiore flessibilità del lavoro. Appare pertanto utile ed opportuna una prosecuzione dell’esame, al di là di quelle che saranno le proposte del Governo nell’ambito di un prossimo statuto dei lavori che, peraltro, al momento è solo un proponimento per il futuro. Sarà altresì utile prevedere un ciclo di consultazioni, come venne fatto, con risultati molto positivi, nella passata legislatura.
Il seguito dell’esame congiunto è quindi rinviato.
IN SEDE CONSULTIVA
(1180) Conversione in legge del decreto-legge 22 febbraio 2002, n. 12, recante disposizioni urgenti per il completamento delle operazioni di emersione di attività detenute all’estero e di lavoro irregolare
(Esame.Parere favorevole)
Il senatore FABBRI, relatore, ricorda che la Sottocommissione per i pareri, riunita ieri, ha deciso di rimettere alla sede plenaria l’esame del disegno di legge in titolo, sul quale egli propone di esprimenre comunque, per quanto di competenza, parere favorevole.
La senatrice PILONI fa presente di avere formulato la richiesta di rinvio alla sede plenaria del disegno di legge in titolo, non tanto per una contrarietà di principio al contenuto dell’articolo 3 del decreto legge n. 12, che proroga al 30 novembre 2002 il termine per il compimento degli adempimenti necessari per l’emersione del lavoro irregolare, ai sensi dell’articolo 1 della legge n. 383 del 2001, quanto per l’esigenza di suffragare il parere della Commissione con un’adeguata preliminare informativa da parte del Governo sull’andamento delle procedure di emersione, sul numero delle domande presentate e sulla distribuzione geografica delle stesse.
Dopo che il senatore PIZZINATO ha fatto presente che, a quanto gli risulta, i dati INPS si riferiscono a meno di cento domande di emersione finora pervenute, il PRESIDENTE sottolinea l’esigenza di far pervenire quanto prima alla Commissione di merito il parere sul disegno di legge in titolo, fermo restando che il Governo potrebbe riferire prossimamente in Commissione sull’andamento complessivo delle procedure di emersione del lavoro illegale e sui risultati finora conseguiti.
Conviene con la proposta del Presidente il senatore TOFANI.
La senatrice PILONI ritiene comunque necessario che il Governo riferisca quanto prima in Commissione sull’attuazione delle norme in materia di emersione di cui alla legge n. 383 del 2001 e successive modificazioni ed integrazioni. In assenza di un’adeguata informazione su tale questione, annuncia il voto contrario della sua parte politica sulla proposta di parere favorevole formulata dal relatore.
Dopo che il PRESIDENTE ha verificato la sussistenza del numero legale, la Commissione approva, a maggioranza, la proposta di parere favorevole formulata dal relatore Fabbri.



























