(Dal Resoconto Sommario)
LAVORO, PREVIDENZA SOCIALE (11ª)
Presidenza del Presidente
ZANOLETTI
IN SEDE REFERENTE
(848) Delega al Governo in materia di occupazione e mercato del lavoro
(357) STIFFONI ed altri. – Norme per la tutela dei lavori atipici
(629) RIPAMONTI. – Norme a tutela dei lavori atipici e delega al Governo in materia di previdenza, di formazione, di coordinamento con la disciplina comunitaria e di riduzione del contenzioso in relazione alla qualificazione dei rapporti di lavoro atipici
(869) MONTAGNINO ed altri. – Norme di tutela dei lavori “atipici”
(Seguito dell’esame congiunto e rinvio)
Si riprende l’esame congiunto dei provvedimenti in titolo, sospeso nella seduta di ieri.
Il PRESIDENTE avverte che si proseguirà nella votazione degli emendamenti riferiti all’articolo 5, a partire dall’emendamento 5.95. Invita quindi il relatore e il rappresentante del Governo ad esprimere il loro parere sugli emendamenti sui quali non si sono pronunciati nella seduta di ieri.
Il relatore TOFANI esprime parere contrario sugli emendamenti 5.95, 5.6, 5.7, 5.88, 5.63, 5.56, 5.57, 5.47, 5.58, 5.104, 5.108, 5.8, 5.9, 5.10, 5.118, 5.62, 5.61, 5.89, 5.11, 5.12, 5.13, 5.64, 5.90, 5.14, 5.15, 5.16, 5.17, 5.67, 5.18, 5.19, 5.65, 5.119, 5.91, 5.20, 5.21, 5.22, 5.23, 5.24, 5.25, 5.121, 5.120, 5.123, 5.26, 5.27, 5.70, 5.110, 5.28, 5.29, 5.109, 5.69, 5.30, 5.31, 5.93, 5.124, 5.111, 5.94, 5.71, 5.122, 5.32, 5.33, 5.34, 5.35, 5.36, 5.37, 5.39. 5.38, 5.73, 5.74 e 5.96. Il parere è invece favorevole sugli emendamenti 5.66 e 5.68. Raccomanda quindi l’accoglimento dell’emendamento 5.84, e si riserva di intervenire su punti specifici riferiti a singoli emendamenti e di pronunciarsi in un successivo momento sui restanti emendamenti riferiti all’articolo 5.
Il sottosegretario SACCONI esprime parere conforme a quello del relatore, anch’egli riservandosi di intervenire per specifici approfondimenti e di pronunciarsi in un successivo momento sugli altri emendamenti all’articolo 5.
Intervenendo per dichiarazione di voto favorevole sull’emendamento 5.95, il senatore MONTAGNINO osserva che l’importanza attribuita da tutte le parti politiche alle attività formative deriva essenzialmente della consapevolezza che l’incremento dell’occupazione è la conseguenza non soltanto di un generale processo di crescita economica, ma anche di un’offerta di lavoro sempre più qualificata: l’emendamento in votazione tende ad affermare questo principio, sottolineando da un lato la rilevanza dell’apprendistato come strumento per l’assolvimento dell’obbligo formativo a 18 anni e, dall’altro, l’esigenza di definire un rapporto più equilibrato tra formazione in azienda e formazione esterna, affinché anche per quest’ultima siano assicurati adeguati livelli di qualità.
Posto ai voti l’emendamento 5.95 è respinto.
E’ altresì respinto l’emendamento 5.6, dopo una dichiarazione di voto favorevole del senatore RIPAMONTI.
Dopo la reiezione dell’emendamento 5.7, il senatore VIVIANI, nell’annunciare il voto favorevole del gruppo Democratici di sinistra-l’Ulivo agli emendamenti 5.88 e 5.63, di identico contenuto, osserva che la soppressione del riferimento ai contratti di formazione lavoro e alle competenze autorizzatorie attribuite agli enti bilaterali in materia di formazione può concorrere a rendere meno difficile l’esercizio della delega per il riordino dei contratti a contenuto formativo.
Nell’annunciare il voto favorevole del gruppo Verdi-l’Ulivo sugli emendamenti 5.88 e 5.63, il senatore RIPAMONTI sottolinea la sua contrarietà all’attribuzione di competenze autorizzatorie agli enti bilaterali.
Il senatore MONTAGNINO, nell’annunciare il voto favorevole sugli emendamenti 5.88 e 5.63 del Gruppo Margherita-l’Ulivo, invita il Governo a riflettere senza pregiudiziali sul principio di delega in discussione, per la parte relativa alle competenze degli enti bilaterali. Questi ultimi, infatti, già attualmente sono fortemente coinvolti nelle attività formative, ma l’affidamento di competenze autorizzatorie non rappresenterebbe un fattore di promozione per la formazione professionale e, d’altra parte, la soppressione di tale previsione alla lettera b) non scardinerebbe di certo l’impostazione che il Governo intende dare alla materia in esso trattata.
Posti congiuntamente ai voti, in quanto di identico contenuto, gli emendamento 5.88 e 5.63 sono respinti.
Dopo una dichiarazione di voto favorevole del senatore RIPAMONTI, viene quindi respinto l’emendamento 5.56.
Il sottosegretario SACCONI invita quindi i proponenti a ritirare gli emendamenti 5.57 e 5.47, di identico contenuto, facendo presente che questi ultimi sono sostanzialmente identici all’emendamento 5.84, del relatore, che appare preferibile, nella sua impostazione generale, fatta salva, forse, la necessità di una riformulazione di carattere meramente formale.
Aderendo ad una proposta del senatore MONTAGNINO, il PRESIDENTE dispone il differimento della votazione sugli emendamenti 5.57 e 5.47, al fine di discuterli insieme all’emendamento 5.84 del relatore.
La senatrice PILONI, con riferimento all’emendamento 5.104, identico all’emendamento 5.58, invita il Governo ad approfondire il tema della attribuzione di competenze autorizzatorie agli enti bilaterali.
Il sottosegretario SACCONI fa presente che secondo il Governo gli enti bilaterali dovrebbero essere considerati alla stregua di soggetti privati incaricati, certamente non in via esclusiva, di pubbliche funzioni, ivi comprese, tra esse, le competenze autorizzatorie, finalizzate in sostanza a verificare la coerenza dell’attività formativa con gli esiti della contrattazione.
Il senatore TREU osserva che il chiarimento testé fornito dal rappresentante del Governo non vale a dissipare le perplessità suscitate dalla formulazione della lettera b) relativamente alle competenze autorizzatorie degli enti bilaterali in materia di formazione. Tale espressione, infatti, oltre ad essere ambigua, non è utile per il perseguimento della finalità di valorizzazione del ruolo delle parti sociali più volte evocata negli interventi del rappresentante del Governo.
Anche il senatore MONTAGNINO esprime perplessità sulla scelta del Governo di attribuire agli enti bilaterali competenze autorizzatorie in materia di formazione professionale.
Su proposta del PRESIDENTE si conviene quindi di accantonare gli emendamenti 5.58 e 5.104.
Sono quindi posti separatamente ai voti e respinti gli emendamenti 5.108, 5.8, 5.9 e 5.10.
Il senatore Tommaso SODANO raccomanda quindi l’accoglimento dell’emendamento 5.118, teso a fornire adeguate garanzie, anche in termini di stabilizzazione del rapporto di lavoro, per i lavoratori impegnati su programmi formativi specifici per mansioni di elevato livello specialistico.
Il senatore RIPAMONTI dichiara di sottoscrivere l’emendamento 5.118, a favore del quale voterà.
Posto ai voti, l’emendamento 5.118 è quindi respinto.
Il senatore TREU sottolinea la necessità di riflettere sull’impostazione dell’emendamento 5.84, che, a suo avviso, dovrebbe essere formulato in modo più puntuale, soprattutto per quanto concerne il rapporto tra gli enti bilaterali e le strutture pubbliche, che non risulta delineato in modo chiaro.
Secondo il sottosegretario SACCONI, l’emendamento in discussione ha il fine di riconoscere sia agli enti bilaterali sia alle strutture pubbliche a ciò deputate, uno specifico ambito di competenza in materia di formazione professionale.
Su proposta del PRESIDENTE, l’emendamento 5.84 è accantonato, ai fini di una più puntuale riformulazione del testo. Il Presidente ricorda che rimangono conseguentemente accantonati anche gli emendamenti 5.57 e 5.47.
Il senatore RIPAMONTI raccomanda quindi l’accoglimento dell’emendamento 5.62, finalizzato a definire il ruolo della contrattazione collettiva nella determinazione dei contenuti dell’attività formativa.
Il senatore Tommaso SODANO annuncia il voto a favore dell’emendamento 5.62 che, posto ai voti è respinto.
E’ altresì respinto l’emendamento 5.61, dopo una dichiarazione di voto favorevole del senatore RIPAMONTI.
Il senatore VIVIANI raccomanda quindi la soppressione della lettera c) del comma 1, poiché la materia in esso trattata, relativa all’incentivazione della formazione finalizzata al subentro nella attività di impresa, di per sé molto rilevante, appare inopportunamente collocata nell’ambito della delega in materia di riordino dei contratti a contenuto formativo, mentre apparirebbe più congruamente inserita nella disciplina degli incentivi all’occupazione. Pertanto, raccomanda l’accoglimento dell’emendamento 5.89.
Il senatore MONTAGNINO concorda con i rilievi del senatore Viviani e fa presente che già nella vigente legislazione viene incentivata la possibilità del subentro nelle aziende del settore commerciale, senza peraltro prevedere specifiche attività formative.
Il sottosegretario SACCONI sottolinea che la lettera c) del comma 1 è uno dei risultati del dialogo sociale, in quanto deriva dalle proposte avanzate dalle organizzazioni del lavoro autonomo. Il Governo, peraltro, ha ritenuto di accogliere tali proposte, ritenendo che il tirocinio mirato al subentro, soprattutto nelle imprese di piccole dimensioni, sia effettivamente meritevole di misure promozionali, ferme restando le necessarie tutele per impedire che l’attività formativa celi un rapporto di lavoro di fatto.
Il senatore MONTAGNINO ritiene senza dubbio apprezzabile l’obiettivo prospettato nella lettera c), ma condivide i rilievi sulla incongrua collocazione di questa nell’ambito di una normativa di riordino dell’apprendistato.
Il senatore Tommaso SODANO annuncia che voterà a favore dell’emendamento 5.89 e osserva che sono già previsti incentivi per favorire il subentro nell’attività di impresa sia nel settore agricolo sia nell’artigianato. D’altra parte, gli strumenti disciplinati all’articolo 5 appaiono inidonei a fornire una cultura d’impresa e, pertanto, le disposizioni di cui alla lettera c) potrebbero essere meglio collocate nella parte della delega riferita agli incentivi all’occupazione.
Il senatore RIPAMONTI ritiene che le dichiarazioni del rappresentante del Governo hanno chiarito il significato della lettera c) senza però fugare le perplessità relative alla incongruenza del principio di delega in essa enunciato rispetto al contenuto generale dell’articolo 5. Pertanto, voterà a favore dell’emendamento 5.89, che sottoscrive.
Il senatore TREU osserva che il subentro nell’attività di impresa può essere favorito, oltre che da incentivi di varia natura, anche da una formazione specifica che, però, non è riducibile né a quella prevista dal contratto di apprendistato né a quella propria del tirocinio.
Il sottosegretario SACCONI ribadisce che la lettera c) intende venire incontro alle richieste avanzate dalle associazioni del lavoro autonomo che, nell’ambito del dialogo sociale, hanno rappresentato le esigenze di apprendimento professionale da parte della persona che dovrebbe succedere nell’attività di impresa e le conseguenti specificità di un rapporto di formazione che dovrebbe concludersi con il subentro, fermo restando che l’intera materia riguarda prevalentemente le microimprese. Pertanto, egli ritiene che il principio di delega all’esame debba essere mantenuto.
Posto ai voti, l’emendamento 5.89 è respinto.
Con distinte votazioni, sono altresì respinti gli emendamenti 5.11, 5.12 e 5.13.
Il senatore VIVIANI raccomanda quindi la soppressione della lettera d), prevista sia nell’emendamento 5.64, sia nell’emendamento 5.90, osservando che, dal punto di vista formale, le disposizioni in essa contenute non costituiscono un principio di delega, dato che hanno un carattere immediatamente precettivo. Per quel che riguarda il merito, poi, fa presente che le misure di inserimento al lavoro non costituenti rapporto di lavoro sono disciplinate in modo esauriente, e soddisfacente quanto ai risultati, dagli articoli 17 e 18 della legge n. 196 del 1997. Invece di prospettare una inutile revisione di tale normativa, sarebbe più opportuno volgersi a disciplinare talune forme di attività occasionali, specialmente nel settore agricolo, al fine di fare emergere lavori che attualmente sono caratterizzati da un elevato grado di irregolarità.
Il senatore RIPAMONTI condivide le argomentazioni del senatore Viviani a favore della soppressione della lettera d) che, a suo avviso, prevede forme troppo accentuate di liberalizzazione delle attività di tirocinio, soprattutto per quel che riguarda l’eccessiva durata del rapporto. Dal momento che la materia oggetto della lettera d) è ampiamente regolata dagli articoli 17 e 18 della legge n. 196 del 1997, non si ravvisa la necessità di un ulteriore intervento del legislatore.
Dopo che il sottosegretario SACCONI ha sottolineato che lo scopo del principio di delega in discussione è il riordino finalizzato alla tendenziale unificazione dell’attuale pluralità di rapporti volti all’inserimento nel mondo del lavoro, gli emendamenti 5.64 e 5.90, entrambi soppressivi della lettera d), sono posti congiuntamente ai voti e respinti.
E’ altresì respinto, dopo una dichiarazione di voto favorevole del senatore RIPAMONTI, l’emendamento 5.14.
Viene quindi respinto l’emendamento 5.15 e, dopo una dichiarazione di voto favorevole del senatore RIPAMONTI, viene respinto l’emendamento 5.16.
E’ accolto l’emendamento 5.66.
Posti separatamente ai voti, sono quindi respinti gli emendamenti 5.17, 5.67 – quest’ultimo dopo una dichiarazione di voto favorevole del senatore RIPAMONTI – , 5.18 e 5.19.
Il senatore RIPAMONTI raccomanda quindi l’accoglimento degli emendamenti 5.65 e 5.119, di identico contenuto.
Gli emendamenti 5.65 e 5.119 sono quindi posti congiuntamente ai voti e respinti.
Il senatore GRUOSSO raccomanda quindi l’accoglimento dell’emendamento 5.91, poiché è necessario che la revisione del tirocinio, di cui alla lettera d), si realizzi in un contesto di unificazione, razionalizzazione e semplificazione delle molteplici modalità attualmente in essere, come peraltro è stato sottolineato anche nell’intervento del rappresentante del Governo.
Il senatore RIPAMONTI ritiene che proprio per le precedenti osservazioni del rappresentante del Governo, l’emendamento 5.91 dovrebbe essere ampiamente condiviso. Egli peraltro voterà a favore di tale proposta, anche se avrebbe preferito la soppressione della lettera d).
Posto ai voti, l’emendamento 5.91 è respinto.
Sono altresì respinti, con distinte votazioni gli emendamenti, 5.20, 5.21, 5.22, 5.23, 5.24 e 5.25. E’ invece accolto l’emendamento 5.68.
Il senatore Tommaso SODANO raccomanda quindi l’accoglimento dell’emendamento 5.121, facendo presente che l’intento di favorire le categorie svantaggiate non deve essere preso a pretesto per incrementare ulteriormente la flessibilità del lavoro.
I senatori RIPAMONTI e DI SIENA dichiarano quindi di sottoscrivere gli emendamenti 5.121, 5.120 e 5.123, a favore dei quali voteranno.
Sono quindi posti separatamente ai voti e respinti, gli emendamenti 5.121, 5.120, 5.123, 5.26, 5.27 e 5.70.
Il senatore MONTAGNINO raccomanda l’accoglimento dell’emendamento 5.110, che introduce un principio di garanzia per le commissioni regionali per l’impiego.
Il senatore RIPAMONTI sottoscrive l’emendamento 5.110, dichiarando il voto favorevole su di esso.
Sono quindi posti separatamente ai voti e respinti gli emendamenti 5.110, 5.28 e 5.29.
Il senatore RIPAMONTI auspica quindi l’accoglimento dell’emendamento 5.109, volto a rendere più puntuale la formulazione della lettera g).
Posti separatamente ai voti, sono quindi respinti gli emendamenti 5.109, 5.69 e 5.30.
Il senatore VIVIANI ritiene che i principi di semplificazione e snellimento delle procedure enunciati all’inizio della lettera g) siano senz’altro condivisibili, mentre desta forte perplessità la parte relativa all’adozione di criteri di automaticità per l’attribuzione degli incentivi connessi ai contratti a contenuto formativo, dato che una tale disposizione è sostanzialmente in contrasto con l’esigenza di estendere e qualificare la formazione nel suo complesso, all’interno come all’esterno dell’azienda. Raccomanda pertanto l’accoglimento degli emendamenti 5.31 e 5.93, di identico contenuto.
Il senatore RIPAMONTI condivide le osservazioni del senatore Viviani, e raccomanda l’accoglimento degli emendamenti 5.31 e 5.93.
Il senatore BATTAFARANO osserva che il problema posto dal senatore Viviani potrebbe essere superato con una formulazione della lettera g) che contempli l’adozione di criteri di automaticità nell’erogazione degli incentivi senza però assegnare ad essi un ruolo privilegiato. Propone pertanto di riformulare l’emendamento 5.93, nel senso di sostituire, alla lettera g) del comma 1, le parole: “privilegiando in ogni caso”, con le altre: “prevedendo anche”.
Su tale proposta conviene il senatore VIVIANI, che riformula di conseguenza l’emendamento 5.93.
Il senatore RIPAMONTI insiste quindi per la votazione dell’emendamento 5.31.
A tale emendamento aggiunge la sua firma il senatore Tommaso SODANO, annunciando il suo voto favorevole su di esso.
Sull’emendamento 5.93, nel testo riformulato, esprimono parere favorevole il relatore TOFANI e il sottosegretario SACCONI.
Posto ai voti, l’emendamento 5.31 è respinto.
Viene quindi accolto l’emendamento 5.93, nel testo riformulato.
Il senatore Tommaso SODANO raccomanda quindi l’accoglimento dell’emendamento 5.124, che, ovviamente, deve intendersi come sostitutivo come nuovo testo della lettera g), per la parte testé modificata con l’accoglimento dell’emendamento 5.93.
L’emendamento 5.124 è quindi respinto.
Il senatore MONTAGNINO raccomanda quindi l’accoglimento dell’emendamento 5.111 precisando che, dopo l’accoglimento dell’emendamento 5.93, esso deve essere inteso come aggiuntivo, e non sostitutivo del precedente testo della lettera g).
Il senatore RIPAMONTI annuncia il suo voto favorevole sull’emendamento 5.111 che, posto ai voti, è respinto.
La senatrice PILONI raccomanda quindi l’accoglimento dell’emendamento 5.94, sottolineando che esso introduce un elemento di garanzia sulla qualità della formazione impartita.
Anche il senatore MONTAGNINO ritiene che l’emendamento 5.94, proprio in quanto introduce un principio di garanzia, dovrebbe trovare un positivo accoglimento da parte del Governo e dei Gruppi politici di maggioranza. Annuncia quindi il voto favorevole del Gruppo Margherita – l’Ulivo su tale proposta.
L’emendamento 5.94, posto ai voti, è quindi respinto.
Il senatore Tommaso SODANO dichiara quindi di sottoscrivere l’emendamento 5.71, a favore del quale voterà.
L’emendamento 5.71, posto ai voti, è quindi respinto dopo una dichiarazione di voto favorevole del senatore RIPAMONTI.
Il senatore Tommaso SODANO raccomanda l’accoglimento dell’emendamento 5.122, che condiziona l’erogazione di incentivi alla formulazione di dettagliati e adeguati progetti formativi.
Il senatore RIPAMONTI sottoscrive l’emendamento 5.122, annunciando il voto favorevole su di esso.
Posti separatamente ai voti, sono quindi respinti gli emendamenti 5.122, 5.32, 5.33, 5.34, 5.35, 5.36, 5.37, 5.39 e 5.38.
Il senatore RIPAMONTI raccomanda quindi l’accoglimento dell’emendamento 5.73, che definisce meglio i contenuti e i criteri direttivi della delega.
Il senatore BATTAFARANO annuncia che l’emendamento 5.73 viene sottoscritto da tutti i senatori del Gruppo democratici di Sinistra-l’Ulivo, che voteranno a favore di tale proposta.
Anche il senatore Tommaso SODANO sottoscrive l’emendamento 5.73, annunciando il suo voto favorevole su di esso.
Posto ai voti, l’emendamento 5.73 è respinto.
Il senatore VIVIANI raccomanda quindi la soppressione della lettera i), come previsto dagli emendamenti 5.74 e 5.96. Tale principio di delega, infatti, risulta inadeguato rispetto ad una realtà molto più avanzata per quel che concerne l’individuazione di contenuti e modalità dell’offerta formativa sulla base di accordi intercorsi tra le parti sociali. La legislazione vigente, infatti, ha consentito di realizzare esperienze molto qualificate in questo campo.
Anche il senatore RIPAMONTI ritiene necessario sopprimere la lettera i), non soltanto per le motivazioni addotte dal senatore Viviani, ma anche per riaffermare l’esigenza che i contenuti dell’attività normativa mantengano un certo livello di uniformità, e che la definizione delle relative linee guida rimanga nell’ambito della competenza statale. Inoltre, il riferimento alle organizzazioni sindacali territoriali può comportare la legittimazione di associazioni ed accordi di comodo, non supportati da un’adeguata rappresentatività. Non si deve sottovalutare il rischio che in tale modo vengano legittimate attività formative di facciata, dove il rapporto di lavoro viene privilegiato a scapito proprio della formazione.
Posti congiuntamente ai voti, in quanto di identico contenuti, gli emendamenti 5.74 e 5.96 sono respinti.
Il PRESIDENTE, considerato l’imminente inizio dei lavori dell’Aula, rinvia il seguito dell’esame congiunto.



























