(Dal Resoconto Sommario)
LAVORO, PREVIDENZA SOCIALE (11ª)
Presidenza del Presidente
ZANOLETTI
Interviene il sottosegretario di Stato per il lavoro e le politiche sociali Sacconi.
IN SEDE REFERENTE
(848) Delega al Governo in materia di occupazione e mercato del lavoro
(357) STIFFONI ed altri. – Norme per la tutela dei lavori atipici
(629) RIPAMONTI. – Norme a tutela dei lavori atipici e delega al Governo in materia di previdenza, di formazione, di coordinamento con la disciplina comunitaria e di riduzione del contenzioso in relazione alla qualificazione dei rapporti di lavoro atipici
(869) MONTAGNINO ed altri. – Norme di tutela dei lavori “atipici”
(Seguito dell’esame congiunto e rinvio)
Si riprende l’esame congiunto dei provvedimenti in titolo, sospeso nella seduta del 5 giugno scorso.
Il PRESIDENTE avverte che si passerà alla votazione degli emendamenti riferiti all’articolo 8 del disegno di legge n. 848. Avverte altresì che la 5a Commissione ha espresso un parere di nulla osta condizionato alla riformulazione della disposizione di copertura finanziaria, sull’emendamento 8.122. Ricorda infine che, per effetto dell’accoglimento dell’emendamento 1.80 che ha sostituito in tutto il testo del disegno di legge n. 848 le parole “comparativamente rappresentative” riferite alle organizzazioni sindacali e dei datori di lavoro, con le altre “comparativamente più rappresentative”, è precluso l’emendamento 8.39 e sono assorbiti gli emendamenti 8.50 e 8.106.
Il senatore BATTAFARANO, anche a nome degli altri proponenti, riformula la disposizione di copertura dell’emendamento 8.122, sulla base delle condizioni poste nel parere della 5a Commissione testé ricordato dal Presidente.
Il relatore TOFANI esprime parere contrario su tutti gli emendamenti all’articolo 8, con l’eccezione degli emendamenti 8.111, 8.63, 8.126, 8.113, 8.132, 8.1, 8.65, 8.43, 8.2, 8.133, 8.91, 8.93, e 8.115 – sui quali il parere è favorevole. Invita i proponenti a ritirare gli emendamenti 8.136, 8.78, 8.42, 8.112, 8.118, 8.137, 8.121, 8.40, 8.32, 8.119, 8.138, 8.41, 8.86, 8.120, precisando che, ove tale invito non venisse accolto, il parere deve intendersi contrario. Ritira l’emendamento 8.103 e raccomanda infine l’accoglimento degli altri emendamenti da lui sottoscritti.
Il sottosegretario SACCONI esprime parere conforme a quello del relatore e si pronuncia in senso favorevole agli emendamenti da lui sottoscritti.
Il senatore RIPAMONTI annuncia quindi che voterà a favore degli emendamenti soppressivi dell’articolo 8 che, a suo avviso, tende ad accrescere la flessibilità delle nuove tipologie di lavoro, senza però prevedere una corrispondente estensione delle tutele per i lavoratori interessati. In tale contesto, l’introduzione di fattispecie quali il lavoro a chiamata, il lavoro accessorio e il cosiddetto job sharing si traduce in un rafforzamento dei poteri discrezionali dei datori di lavoro, a discapito dell’autonomia dei prestatori di lavoro.
Sono quindi posti congiuntamente ai voti, in quanto tutti soppressivi dell’articolo 8, e respinti, gli emendamenti 8.38, 8.44 e 8.139.
Il senatore BATTAFARANO raccomanda quindi l’accoglimento dell’emendamento 8.122, nel nuovo testo, sottolineando che la riscrittura dell’articolo 8 in esso delineata configura una disciplina più convincente per quanto riguarda la copertura delle quote obbligatorie previste dalla legge n. 68 del 1999 attraverso il ricorso a forme di lavoro a tempo determinato; definisce in modo puntuale la tipologia delle collaborazioni coordinate e continuative, prevedendo per essa adeguate tutele, e assicura una puntuale disciplina delle tipologie di lavoro a carattere accessorio.
Il senatore RIPAMONTI annuncia che voterà a favore dell’emendamento 8.122, nel testo riformulato, in quanto esso definisce in modo più puntuale le nuove tipologie contrattuali, assicurando adeguate tutele per i lavoratori, e contempla una modalità corretta di ricorso al lavoro a tempo determinato per l’adempimento degli obblighi di assunzione di lavoratori disabili previsti dalla legge n. 68 del 1999.
Anche il senatore MONTAGNINO dichiara che voterà a favore dell’emendamento 8.122 (nuovo testo), rammaricandosi del parere contrario espresso dal relatore e dal rappresentante del Governo. Già negli interventi che lo hanno preceduto, sono stati posti in rilievo i contenuti di tale emendamento, meritevoli di particolare attenzione. Sottolinea, in particolare, l’impostazione del comma 3, volto a definire la tipologia contrattuale della collaborazione coordinata e continuativa, quale era già stata delineata nel disegno di legge varato nella passata legislatura dal Senato. La tipizzazione delle collaborazioni coordinate e continuative è essenziale anche al fine di definire in modo più puntuale la fattispecie del lavoro occasionale, per prevenire il contenzioso che potrebbe derivare da una disciplina lacunosa e imprecisa e per dare certezza alle imprese che ricorrono a questo tipo di rapporto.
L’emendamento 8.122, nel testo riformulato dal senatore Battafarano, è quindi respinto.
Sono quindi posti congiuntamente ai voti, in quanto di identico contenuto, e respinti, gli emendamenti 8.46 e 8.104.
Posti separatamente ai voti sono quindi respinti gli emendamenti 8.3, 8.4 e 8.5.
Il senatore RIPAMONTI annuncia che voterà a favore degli emendamenti 8.6 e 8.105, che sopprimono il riferimento al lavoro a chiamata. Si tratta infatti, a suo avviso, di una tipologia contrattuale destinata a tradursi in una vera e propria espropriazione del diritto del lavoratore a disporre liberamente del proprio tempo, suscettibile di determinare un eccessivo rafforzamento dei poteri discrezionali del datore di lavoro.
Posti congiuntamente ai voti, in quanto identici, gli emendamenti 8.6 e 8.105 sono quindi respinti.
E’ altresì respinto, dopo una dichiarazione di voto favorevole del senatore RIPAMONTI, l’emendamento 8.7.
Con distinte e successive votazioni sono quindi respinti gli emendamenti 8.8, 8.9 – sul quale annuncia il voto favorevole il senatore RIPAMONTI – , 8.10 e 8.11.
Il senatore BATTAFARANO annuncia che il gruppo Democratici di Sinistra-l’Ulivo voterà a favore dell’emendamento 8.45, che introduce una specificazione molto importante nella delega conferita con l’articolo 8. Osserva inoltre che tale articolo, contraddicendo gli indirizzi generali di politica legislativa del Governo, volti a enfatizzare le esigenze di semplificazione e di snellimento, introduce e regola una serie di tipologie contrattuali che complicano la normativa del rapporto di lavoro.
Il senatore RIPAMONTI auspica quindi l’accoglimento dell’emendamento 8.45, sul quale annuncia il voto favorevole anche il senatore MONTAGNINO.
Posto ai voti, l’emendamento 8.45 è respinto.
La senatrice PILONI dichiara di aggiungere la sua firma all’emendamento 8.60, a favore del quale voterà, poiché introduce delle utili puntualizzazioni per quel che riguarda l’applicazione ai rapporti di collaborazione coordinata e continuativa delle norme dello Statuto dei lavoratori, nonché di quelle in materia di pari opportunità e di sicurezza ed igiene del lavoro.
Il senatore RIPAMONTI raccomanda l’accoglimento dell’emendamento 8.60, che individua le tutele minime necessarie che devono afferire ai rapporti di lavoro flessibili.
Il senatore MONTAGNINO ricorda che già nella precedente legislatura il Senato approvò un disegno di legge sui lavori atipici volto a definire una normativa non vincolista, finalizzata a garantire i diritti essenziali e, al tempo stesso, alla prevenzione del contenzioso. Nel disegno di legge all’esame, l’assenza di norme che identifichino con precisione la tipologia contrattuale della collaborazione coordinata e continuativa configura una delega priva di presupposti reali. Opportunamente, l’emendamento 8.60, che sottoscrive e a favore del quale voterà, indica nelle norme relative all’esercizio dei diritti sindacali, alla tutela della salute e alla pari opportunità tra i sessi, il livello minimo ed ineludibile di tutela. Il rifiuto di prendere in considerazioni tali modifiche all’articolo 8 del disegno di legge n. 848 dà adito a forti dubbi sul vero obiettivo che il Governo intende realizzare.
Viene quindi respinto l’emendamento 8.60.
Il senatore DI SIENA e il senatore MONTAGNINO annunciano che i senatori appartenenti, rispettivamente, al gruppo Democratici di Sinistra-l’Ulivo e al gruppo Margherita-l’Ulivo sottoscrivono l’emendamento 8.54, a favore del quale voteranno.
Posto ai voti, l’emendamento 8.54 è respinto.
Il senatore BATTAFARANO annuncia che il gruppo Democratici di Sinistra-l’Ulivo voterà a favore degli emendamenti 8.47 e 8.107, soppressivi della lettera a) del comma 1. Tale principio di delega, infatti, può condurre ad una significativa compressione dei diritti dei lavoratori, nel contesto di una flessibilità non sostenuta da adeguate tutele.
Anche il senatore RIPAMONTI voterà a favore della soppressione della lettera a), perché non condivide la tendenza a privilegiare, nella definizione delle nuove tipologie di rapporto di lavoro, una liberalizzazione a senso unico, a discapito dei prestatori di lavoro. Desta forte perplessità anche il riferimento alle associazioni sindacali territoriali che, come egli ha avuto modo di sostenere già in precedenti interventi, possono essere utilizzate strumentalmente dalla controparte datoriale per la stipula di accordi di comodo.
Il sottosegretario SACCONI, con riferimento ai rilievi mossi nel corso della discussione, fa presente che non è intenzione del Governo – né una tale intenzione traspare nel testo all’esame – far venir meno le tutele fondamentali, previste dalla legislazione vigente e già applicate alle attuali tipologie contrattuali. Ciò, peraltro, risulta chiaramente in alcuni principi di delega contenuti anche nell’articolo 8. La tipizzazione delle diverse fattispecie contrattuali, in esso contenuta, è pertanto da considerare in funzione del riconoscimento di diritti e garanzie che, attualmente, nella prassi dei rapporti di lavoro già in essere – ancorché non ancora disciplinati per legge – possono non essere riconosciuti.
Posti congiuntamente ai voti, in quanto soppressivi della lettera a) del comma 1 dell’articolo 8, sono quindi respinti gli emendamenti 8.47 e 8.107.
Il senatore RIPAMONTI raccomanda l’accoglimento dell’emendamento 8.48, identico al successivo 8.140, che fa proprio, ricordando che con esso si introduce una forma di flessibilità contrattata, che garantisce adeguate tutele ai prestatori di lavoro e risponde agli interessi del comparto interessato, in questo caso quello del turismo e dei pubblici esercizi.
Posti congiuntamente ai voti, in quanto identici, gli emendamenti 8.48 e 8.140 sono quindi respinti.
Nel raccomandare l’accoglimento dell’emendamento 8.108, il senatore DI SIENA fa presente che avrebbe gradito conoscere le ragioni del parere contrario espresso dal relatore e dal rappresentante del Governo.
Il sottosegretario SACCONI precisa che il parere negativo da lui espresso, concordemente con il relatore, attiene alla tecnica legislativa utilizzata, e non certo al contenuto dell’emendamento 8.108.
L’emendamento 8.108, posto ai voti, è quindi respinto.
La senatrice DATO raccomanda l’accoglimento dell’emendamento 8.109 che assume l’articolo 36 della Costituzione come parametro normativo di riferimento per la determinazione della congruità dell’indennità di disponibilità, che non può essere demandata esclusivamente agli accordi fra le parti.
Anche la senatrice PILONI annuncia il voto favorevole all’emendamento 8.109, sottolineando che la disciplina dei diritti fondamentali dei lavoratori non può essere rimessa in via esclusiva alla sfera della contrattazione collettiva.
Posto ai voti, l’emendamento 8.109 è respinto.
Sono altresì respinti, con distinte votazioni, gli emendamenti 8.12 e 8.13.
Il senatore RIPAMONTI raccomanda quindi l’accoglimento dell’emendamento 8.49, ricordando che una unilaterale valorizzazione delle organizzazioni sindacali territoriali, oltre a favorire la proliferazione di accordi di comodo, è suscettibile di introdurre elementi di differenziazione sociale tali da favorire l’accentuazione degli squilibri tra le diverse aree del Paese.
Posto ai voti, l’emendamento 8.49 è respinto.
Il senatore RIPAMONTI ritira quindi l’emendamento 8.51 e raccomanda l’accoglimento dell’emendamento 8.14, a favore del quale si pronuncia anche la senatrice PILONI.
L’emendamento 8.14, posto ai voti, è quindi respinto.
Viene quindi accolto l’emendamento 8.101.
Il PRESIDENTE avverte che a seguito dell’accoglimento dell’emendamento 8.101 risultano preclusi gli emendamenti 8.17 e 8.18.
Posti separatamente ai voti, sono quindi respinti gli emendamenti 8.15, 8.16, 8.19, 8.20 e 8.21.
Il senatore RIPAMONTI raccomanda quindi l’accoglimento dell’emendamento 8.68 che, posto ai voti, è respinto.
E’ altresì respinto l’emendamento 8.53.
La senatrice PILONI dichiara di non comprendere le motivazioni del parere contrario del relatore e del rappresentante del Governo sull’emendamento 8.56, che afferma il principio della tutela della salute e della sicurezza sul lavoro, indipendentemente dal tipo di contratto stipulato con il datore di lavoro.
Con riferimento al rilievo della senatrice Piloni, il sottosegretario SACCONI fa presente che molti degli emendamenti presentati si caratterizzano per una evidente finalità ostruzionistica dato che, nella migliore delle ipotesi, si limitano a prospettare una mera ricognizione della legislazione vigente. Il principio richiamato dalla senatrice Piloni con riferimento all’emendamento 8.56 non è in discussione, ed è già stato riconosciuto nella delega al Governo per il riordino della normativa in materia di igiene e sicurezza del lavoro contenuta nell’articolo 3 del disegno di legge di semplificazione per il 2001, ampiamente dibattuto dalla Commissione. Non vi sono pertanto elementi per sostenere che tra i presupposti della delega all’esame vi è l’intento di ridurre le tutele già riconosciute dalla legislazione vigente e non messe in discussione né con l’articolo 8, né con altre parti del disegno di legge n. 848.
Il senatore RIPAMONTI richiama il rappresentante del Governo ad un maggiore rispetto delle prerogative del Parlamento e del ruolo dell’opposizione, e lo invita ad un confronto nel merito, osservando che né l’emendamento in discussione, né gli altri successivi, hanno carattere ostruzionistico, in quanto introducono elementi innovativi della legislazione vigente. Ricorda altresì che il Governo sarà chiamato ad esercitare la delega secondo i principi ed i criteri direttivi che verranno contenuti nel testo definitivo della legge, quale risulterà a seguito dell’approvazione da parte dei due rami del Parlamento.
Posto ai voti, l’emendamento 8.56 è quindi respinto.
La senatrice PILONI, nell’annunciare il voto favorevole del gruppo Democratici di Sinistra-l’Ulivo sull’emendamento 8.57, ne sottolinea il carattere innovativo, invitando il rappresentante del Governo ad un confronto sul merito delle singole questioni sollevate dalla varie proposte di modifica dell’articolo 8 attualmente all’esame della Commissione.
Posto ai voti, l’emendamento 8.57 è respinto.
Posti separatamente ai voti, sono altresì respinti gli emendamenti 8.55, 8.58 e 8.59.
Il senatore BATTAFARANO annuncia quindi il voto favorevole del gruppo Democratici di Sinistra-l’Ulivo sulla soppressione della lettera b) del comma 1 dell’articolo 8. Desta infatti particolare preoccupazione l’ipotesi, prevista al numero 1, che si possa soddisfare l’obbligo di assunzione di lavoratori disabili, di cui alla legge n. 68 del 1999, anche attraverso il ricorso a forme di lavoro temporaneo, senza un preciso riferimento al principio del pro rata temporis. Il principio di delega all’esame, infatti, così come formulato, è destinato a vanificare gli effetti di una legge approvata appena tre anni or sono.
Anche il senatore RIPAMONTI si dichiara preoccupato per le conseguenze che potrebbero derivare dall’attuazione della disposizione di cui al numero 1 della lettera b). Desta perplessità, peraltro, anche l’estensione al settore agricolo del lavoro temporaneo.
Il sottosegretario SACCONI, proprio al fine di approfondire il confronto nel merito delle proposte emendative, osserva che il fine del principio di delega richiamato dal senatore Battafarano è quello di valorizzare le positive esperienze realizzate per l’inserimento lavorativo delle persone affette da forme particolarmente gravi di handicap, mediante il ricorso a rapporti di lavoro temporaneo che si sono rivelati particolarmente idonei a favorire un ingresso graduale di tali soggetti nel mondo del lavoro. L’estensione al settore agricolo del rapporto di lavoro temporaneo – in carenza, peraltro, di accordi contrattuali in materia – ha il fine precipuo di contrastare il lavoro sommerso.
La senatrice PILONI ricorda che la legge n. 68 del 1999 ha previsto la possibilità di definire forme di inserimento mirato anche attraverso il ricorso al lavoro temporaneo, tramite apposite convenzioni. Il principio di delega in discussione configura, invece, un vero e proprio aggiramento di quanto è previsto dalla legislazione vigente.
Il relatore TOFANI osserva che una parte delle questioni sollevate dalla senatrice Piloni possono essere risolte mediante l’accoglimento dell’emendamento 8.102.
Il senatore MONTAGNINO ritiene che nella formulazione della lettera b) vi siano elementi di ambiguità non trascurabili, che potrebbero implicare, certamente al di là delle intenzioni del Governo, un’elusione giuridicamente sanzionata dell’obbligo di assunzione di lavoratori disabili previsto dalla legislazione vigente.
Posti congiuntamente ai voti, gli emendamenti 8.69 e 8.110, entrambi soppressivi della lettera b) del comma 1, sono respinti.
Posti separatamente ai voti, sono quindi respinti gli emendamenti 8.72, 8.76, 8.73, 8.22, 8.24 e – dopo una dichiarazione di voto favorevole del senatore BATTAFARANO – l’emendamento 8.23.
Il senatore MONTAGNINO richiama quindi l’attenzione sui contenuti dell’emendamento 8.123, che intende precisare le modalità con le quali è possibile adempiere, in via temporanea, agli obblighi di assunzione di lavoratori disabili previsti dalla legge n. 68 del 1999, mediante il ricorso a forme di lavoro a tempo determinato.
Il sottosegretario SACCONI non condivide il riferimento alla contrattazione collettiva contenuto nell’emendamento 8.123 e ritiene preferibile l’emendamento 8.111, che enuncia un principio condiviso dal Governo.
Accogliendo l’invito del relatore TOFANI, il senatore MONTAGNINO ritira l’emendamento 8.123, ritenendo che le finalità in esso indicate siano comunque conseguite con l’accoglimento dell’emendamento 8.111.
Vengono quindi accolti gli emendamenti 8.102 e 8.111, dopo la reiezione dell’emendamento 8.74.
Posti separatamente ai voti, sono quindi respinti gli emendamenti 8.75, 8.25, 8.71 e 8.70.
Il senatore RIPAMONTI raccomanda la soppressione della lettera c) che introduce un principio di delega eccessivamente generico.
La senatrice PILONI chiede al rappresentante del Governo di precisare le motivazioni della contrarietà espressa con riferimento all’emendamento 8.124, poiché ritiene che una tale puntualizzazione potrebbe rendere più agevole il confronto sulla lettera c) del comma 1 dell’articolo 8.
Il sottosegretario SACCONI precisa che la contrarietà all’emendamento 8.124 si motiva per l’eccessivo dettaglio del principio di delega in esso contenuto. Il testo proposto dal Governo, meno rigido, costituisce un miglior punto di partenza anche per il confronto che si aprirà con le parti sociali in merito alle modalità di esercizio della delega.
La senatrice PILONI, anche alla luce delle precisazioni fornite dal rappresentante del Governo, si esprime in senso favorevole alla soppressione della lettera c), la cui genericità è suscettibile di ampliare in modo eccessivo la discrezionalità dell’Esecutivo nell’elaborazione dei decreti legislativi. In particolare, ritiene necessario puntualizzare meglio i criteri temporali ed economici in base ai quali viene definita la categoria del lavoro occasionale.
Il senatore MONTAGNINO ritiene che la genericità del principio di delega di cui alla lettera c) del comma 1 dell’articolo 8 susciti non poche perplessità, anche sotto il profilo della legittimità costituzionale, poiché l’enunciazione di una serie di argomenti, senza la fissazione di principi e di criteri direttivi, non consente al Parlamento di esercitare pienamente le proprie prerogative, in sede di verifica della congruità degli atti di esercizio della delega rispetto ai limiti posti da essa. Per tali motivi voterà a favore della soppressione della lettera c).
Il sottosegretario SACCONI precisa che la delega si propone di offrire maggiore protezione ai lavoratori che svolgono prestazioni attualmente considerate occasionali e che, sulla base dei decreti legislativi che verranno emanati, dovrebbero essere ricondotte nell’ambito della tipologia delle collaborazioni coordinate e continuative, come ridefinite nella nuova disciplina. Si dovrebbe pertanto pervenire ad una disciplina più protettiva e certamente più rigida di quella attualmente vigente, poiché si tratta di tipizzare rapporti di lavoro attualmente quasi del tutto privi di regolazione.
Posti separatamente ai voti, sono quindi respinti gli emendamenti 8.77 e 8.62.
Accogliendo l’invito rivolto dal relatore, i senatori FABBRI, TREMONTI e DEMASI ritirano, rispettivamente, gli emendamenti 8.136, 8.42 e 8.118.
Il senatore RIPAMONTI insiste per la votazione dell’emendamento 8.78 che, posto ai voti, è respinto. E’ altresì respinto l’emendamento 8.112.
Nel raccomandare l’accoglimento dell’emendamento 8.124, il senatore MONTAGNINO fa presente che, al fine di determinare un criterio economico valido per distinguere le collaborazioni di natura meramente occasionale dai rapporti di lavoro coordinato e continuativo, appare preferibile fare riferimento al reddito annuo piuttosto che, come previsto nel testo del disegno di legge n. 848, all’ammontare del corrispettivo. Ciò anche al fine di pervenire ad un trattamento previdenziale più equo di quello attualmente vigente per i prestatori di lavoro occasionale, impropriamente identificati, per questo aspetto, con i titolari di rapporti di collaborazione coordinata e continuativa.
Il sottosegretario SACCONI ritiene che anche il criterio del reddito annuo, indicato dal senatore Montagnino, dovrebbe essere meglio precisato, soprattutto con riferimento al numero dei committenti. I criteri indicati dal Governo, generali ma non generici, consentono di incrociare parametri differenziati, al fine di individuare criteri economici idonei a definire le prestazioni di carattere occasionale.
Il senatore RIPAMONTI sottoscrive l’emendamento 8.124, a favore del quale dichiara di votare.
Posto ai voti, l’emendamento 8.124 è quindi respinto.
Accogliendo l’invito rivolto loro dal relatore, i senatori FABBRI e DEMASI ritirano, rispettivamente, gli emendamenti 8.137 e 8.121.
Viene quindi respinto l’emendamento 8.26.
Il senatore RIPAMONTI raccomanda l’accoglimento dell’emendamento 8.27 e, stante l’assenza dei proponenti, fa proprio l’emendamento 8.142, identico.
Posti congiuntamente ai voti, gli emendamenti 8.27 e 8.142 sono respinti.
E’ altresì respinto l’emendamento 8.79.
Il senatore RIPAMONTI raccomanda l’accoglimento dell’emendamento 8.80 e, stante l’assenza dei proponenti, fa proprio l’emendamento 8.143, identico.
Posti congiuntamente ai voti, gli emendamenti 8.80 e 8.143 sono quindi respinti.
E’ altresì respinto, dopo una dichiarazione di voto favorevole del senatore MONTAGNINO, l’emendamento 8.125.
Il senatore RIPAMONTI ritira quindi l’emendamento 8.63 e sottoscrive l’emendamento 8.126, a favore del quale dichiara di votare.
L’emendamento 8.126 è quindi accolto.
Il PRESIDENTE avverte che a seguito dell’emendamento 8.126 è assorbito l’emendamento 8.117.
Posti separatamente ai voti, sono quindi respinti gli emendamenti 8.81, 8.61, 8.28 e 8.29.
Sono posti congiuntamente ai voti in quanto di identico contenuto, e respinti, gli emendamenti 8.82 e 8.144, quest’ultimo fatto proprio dal senatore RIPAMONTI.
La senatrice PILONI ed il senatore RIPAMONTI dichiarano quindi di sottoscrivere l’emendamento 8.127 a favore del quale voteranno.
L’emendamento 8.127 è quindi respinto.
Sono altresì respinti, con distinte votazioni, gli emendamenti 8.30 e 8.31.
Posti congiuntamente ai voti, in quando di identico contenuto, sono quindi respinti gli emendamenti 8.83 e 8.145, quest’ultimo fatto proprio dal senatore RIPAMONTI.
Il senatore RIPAMONTI raccomanda quindi l’accoglimento dell’emendamento 8.84, volto ad impedire un uso arbitrario del lavoro temporaneo.
Posti separatamente ai voti, sono quindi respinti gli emendamenti 8.84, 8.85 e 8.64.
E’ invece accolto l’emendamento 8.113.
Aderendo all’invito rivolto dal relatore, il presidente ZANOLETTI ritira l’emendamento 8.40, il senatore FABBRI ritira l’emendamento 8.138 e il senatore DEMASI ritira l’emendamento 8.119.
Il senatore RIPAMONTI insiste per la votazione dell’emendamento 8.32 che, posto ai voti, è respinto.
Il senatore TREMATERRA ritira quindi l’emendamento 8.41, in accoglimento dell’invito rivoltogli dal relatore, mentre l’emendamento 8.86, per la votazione del quale dichiara di insistere il senatore RIPAMONTI, è posto ai voti e respinto.
Posti separatamente ai voti, sono quindi respinti gli emendamenti 8.87 e 8.146, quest’ultimo fatto proprio dal senatore RIPAMONTI.
Il senatore MONTAGNINO raccomanda l’accoglimento dell’emendamento 8.128 che introduce una importante specificazione del principio di delega di cui al numero 3 della lettera c).
L’emendamento 8.128 è quindi respinto.
Dopo una dichiarazione di voto favorevole del senatore RIPAMONTI, è altresì respinto l’emendamento 8.66.
Il senatore RIPAMONTI dichiara quindi di aggiungere la sua firma all’emendamento 8.130, a favore del quale intende votare.
Il senatore MONTAGNINO raccomanda l’accoglimento dell’emendamento 8.130 che, posto ai voti, è respinto.
Viene quindi accolto l’emendamento 8.132, al quale aggiungono la firma il senatore RIPAMONTI e la senatrice PILONI.
Dopo la reiezione dell’emendamento 8.67, il senatore RIPAMONTI raccomanda l’accoglimento dell’emendamento 8.88 poiché, a suo avviso, il ricorso all’istituto della certificazione per le collaborazioni coordinate e continuative può risultare fuorviante, considerata la oggettiva posizione di minor forza contrattuale del prestatore di lavoro. Inoltre, la formulazione del numero 4 della lettera c) contrasta con l’asserito carattere volontario e sperimentale della procedura di certificazione di cui all’articolo 9.
Posto ai voti, l’emendamento 8.88 è respinto.
Posti congiuntamente ai voti, in quando di identico contenuto, sono quindi accolti gli emendamenti 8.1, 8.65 e 8.43.
Il senatore DEMASI ritira quindi l’emendamento 8.120.
Sono posti congiuntamente ai voti, in quanto entrambi soppressivi della lettera d) del comma 1, e respinti, gli emendamenti 8.89 e 8.114.
Posti separatamente ai voti, sono quindi respinti gli emendamenti 8.90 e 8.92.
I senatori MONTAGNINO, RIPAMONTI e DI SIENA dichiarano quindi di ritirare, rispettivamente, gli emendamenti 8.133, 8.91 e 8.93, e 8.115, e di sottoscrivere l’emendamento 8.2, a favore del quale voteranno.
L’emendamento 8.2 è quindi accolto.
Posti separatamente ai voti, sono quindi respinti gli emendamenti 8.33, 8.34, 8.35, 8.36, 8.37, 8.95, 8.96 – dopo una dichiarazione di voto favorevole del senatore RIPAMONTI e dopo che la senatrice PILONI ha dichiarato di aggiungere la sua firma -, 8.94, 8.116, 8.97.
Sono altresì posti congiuntamente ai voti, in quanto di identico contenuto, e respinti, gli emendamenti 8.98 e 8.135.
Posti separatamente ai voti, sono quindi respinti gli emendamenti 8.134 – che viene sottoscritto dal senatore RIPAMONTI – , 8.147 – che viene fatto proprio dal senatore RIPAMONTI – , 8.99 e 8.100.
Il PRESIDENTE avverte che la votazione degli emendamenti riferiti all’articolo 8 del disegno di legge n. 848 è conclusa.
Il seguito dell’esame congiunto è quindi rinviato.
SCONVOCAZIONE DELLA SEDUTA NOTTURNA DI OGGI
Il PRESIDENTE avverte che, in accoglimento della richiesta avanzata da alcuni Gruppi politici, la seduta già convocata per oggi, mercoledì 12 giugno 2002, alle ore 21, non avrà più luogo.



























