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Home - Senato - Commissione Lavoro, previdenza sociale

Commissione Lavoro, previdenza sociale

22 Ottobre 2009
in Senato
(Dal Resoconto Sommario)

Interviene il sottosegretario di Stato per il lavoro e le politiche sociali Sacconi.

La seduta inizia alle ore 14,15.


IN SEDE REFERENTE

(848-B) Delega al Governo in materia di occupazione e mercato del lavoro, approvato dal Senato e modificato dalla Camera dei deputati
(Seguito dell’esame e rinvio)

Si riprende l’esame sospeso nella seduta di ieri, nel corso della quale – ricorda il PRESIDENTE – si era aperta la discussione generale.

Interviene il senatore VIVIANI, il quale rileva che l’impianto complessivo del provvedimento è rimasto sostanzialmente, invariato, anche dopo le modifiche apportate dall’altro ramo del Parlamento. Pertanto, il disegno di legge delega si caratterizza ancora per la sua finalità di introdurre un’ampia flessibilità nel mercato del lavoro in direzione unilaterale, vale a dire – conformemente all’ispirazione ideologica sottesa al disegno governativo – non accompagnata dagli opportuni correttivi atti a salvaguardare la tutela dei diritti dei lavoratori.
Entrando nel merito dell’articolato, l’oratore si sofferma in primo luogo sulla disposizione di cui alla lettera l) dell’articolo 1 – avente ad oggetto il regime autorizzatorio per l’attività di intermediazione della manodopera -, giudicando con preoccupazione l’esplicito riferimento ai consulenti del lavoro, alle università e agli istituti di scuola secondaria di secondo grado; di tale esplicitazione è difficile rinvenire le ragioni, dato che l’indicazione, nella medesima norma, degli intermediari pubblici e privati dovrebbe considerarsi di per sé sufficiente a definire l’ambito dei destinatari della delega, una volta chiariti i requisiti oggettivi e soggettivi per ottenere l’autorizzazione. Fra l’altro, in considerazione dei rapporti che intercorrono fra i consulenti del lavoro e le imprese, la disposizione in oggetto rischia di indebolire la posizione di terzietà di questa categoria di intermediari e di dare luogo a conflitti di interesse. Inoltre, si profila la possibilità di un’analoga richiesta a essere inclusi tra i possibili operatori nel settore dei servizi all’impiego da parte di altri soggetti – quali i commercialisti o gli istituti di formazione professionale – che potrebbero vantare semmai una maggiore competenza in materia. Quanto alla disciplina dei rapporti di lavoro occasionali, va segnalata in senso negativo l’assenza di qualsiasi riferimento alla sicurezza del lavoro, principio che sarebbe invece opportuno introdurre.
In merito poi all’articolo 2, nel valutare favorevolmente la soppressione ad opera della Camera dei deputati della lettera f), il senatore Viviani sottolinea come permanga, nella materia dei contratti a contenuto formativo e di tirocinio, una impostazione volta a favorire esclusivamente la parte imprenditoriale. In particolare, per la quasi totalità di coloro che svolgono attività di apprendistato manca qualsiasi garanzia di riuscire a concludere il percorso che consenta loro di assolvere all’obbligo formativo.
Forti perplessità suscita anche la lettera b) del comma 1 dell’articolo 4 che, estendendo al settore agricolo la possibilità di ricorrere al lavoro temporaneo tramite agenzie, fa sorgere dubbi circa l’applicabilità dei relativi oneri contributivi, dal momento che le agenzie stesse forniscono lavoro temporaneo nei confronti di settori diversi, quindi con disciplina contributiva differenziata.
Soffermandosi in seguito sul contenuto dell’articolo 5, l’oratore ribadisce la propria personale contrarietà – già esplicitata in sede di prima lettura – riguardo alla certificazione dei rapporti di lavoro ed esprime un forte dissenso nei confronti della decisione della Camera dei deputati di aggiungere anche le università fra gli organi preposti allo svolgimento di tale funzione.
Conclusivamente, l’oratore svolge alcune osservazioni sugli ultimi tre articoli aggiunti dall’altro ramo del Parlamento, dichiarando di condividere la previsione di una delega al Governo per la razionalizzazione delle funzioni ispettive in materia di lavoro, di cui all’articolo 8. Rileva tuttavia che, alla lettera b) del comma 1, sarebbe opportuno introdurre un’esplicita distinzione tra la funzione di ispezione del lavoro e quella di conciliazione delle controversie individuali, così come la riorganizzazione dell’attività ispettiva del Ministero – di cui alla successiva lettera f) – richiederebbe un espresso richiamo al suo potenziamento, anche ai fini della lotta al lavoro sommerso. E sempre in riferimento alla lettera f), ritiene inoltre che l’attribuzione di compiti di direzione, oltre che di coordinamento, alla direzione generale del Ministero possa pregiudicare l’autonomia delle strutture periferiche. Infine, in relazione ai commi 3 e 4, non appare chiara, a suo avviso, l’esigenza che ha indotto a disciplinare nel dettaglio la procedura per l’espressione del parere delle Commissioni parlamentari, per la quale esistono già un normativa e una prassi consolidata.
Un giudizio fortemente negativo egli esprime quindi sull’articolo 9, che non contiene una delega per il Governo, bensì interviene nel merito di una disciplina normativa vigente, alterando il delicato equilibrio che la legge n. 142 del 2001 era riuscita a realizzare tra le esigenze delle centrali cooperative e quelle dei lavoratori. Al tempo stesso, è molto discutibile che il Governo si appresti a introdurre una modifica legislativa così rilevante senza aver ascoltato in merito i rappresentanti dei lavoratori. Rende peraltro noto che in materia i sindacati confederali hanno assunto una posizione unitaria, lamentando la loro mancata consultazione, anche con una lettera indirizzata al Presidente del Senato e alla Presidenza della Commissione. Sottopone pertanto alla Presidenza l’opportunità che la Commissione proceda ad una audizione dei rappresentanti sindacali sulle questioni poste dalla revisione delle legge n. 142.
Pone quindi in evidenza i punti maggiormente critici dello stesso articolo 9, che pregiudica l’esercizio dei diritti previsti dal titolo III dello Statuto dei lavoratori, esclude la possibilità di adire il giudice del lavoro in caso di controversie riguardanti il rapporto di lavoro e inoltre, consentendo alla lettera c) l’erogazione di compensi economici non rapportati ai minimi previsti dalla contrattazione collettiva nazionale del settore (dal momento che non esiste per la piccola pesca marittima un contratto di riferimento a livello nazionale), incentiva la diffusione di questo tipo di rapporti di lavoro palesemente sottoregolamentati.
Da ultimo, il senatore Viviani afferma di non comprendere i motivi che hanno indotto la Camera dei deputati ad aggiungere l’articolo 10, il quale detta norme per un settore specifico, e preannuncia che le osservazioni critiche avanzate dal Gruppo Democratici di sinistra – L’Ulivo in sede di discussione generale si tradurranno in specifiche proposte emendative.

La senatrice PILONI rileva a sua volta che il provvedimento in titolo ha mantenuto le stesse caratteristiche di fondo dopo l’esame dell’altro ramo del Parlamento, che pure ha introdotto alcune innovazioni, peraltro non tutte di segno negativo: migliorativa appare infatti la previsione , inserita agli articoli 2 e 3, del coinvolgimento del Ministro per le pari opportunità nella procedura di adozione dei decreti legislativi in materia di riordino dei contratti a contenuto formativo e della disciplina del lavoro a tempo parziale. In generale, però, il disegno di legge conferma i propositi del Governo di introdurre nel mercato del lavoro una vera e propria deregolamentazione, in luogo di una estensione della flessibilità, su cui il Gruppo Democratici di sinistra – L’Ulivo non pone pregiudiziali di principio.
Nello specifico, la senatrice Piloni si sofferma innanzitutto su quanto previsto dal comma 2, lettera l) dell’articolo 1, dichiarandosi poco convinta delle precisazioni fornite in merito dal sottosegretario Sacconi nella seduta di ieri. Si chiede infatti quale motivo vi sia di citare esplicitamente i consulenti del lavoro fra i possibili soggetti intermediari, potendo essi costituire apposite associazioni nel caso in cui intendano svolgere attività di intermediazione, rientrando in tal modo nella più generale tipologia degli operatori privati. Esprime quindi il dubbio che l’evidenziazione dei criteri soggettivi abbia il fine di indurre a un sottovalutazione dei requisiti oggettivi di natura giuridica e finanziaria.

Il sottosegretario SACCONI interviene brevemente per assicurare la senatrice che non è quella da lei indicata l’interpretazione corretta della norma introdotta alla Camera dei deputati.

La senatrice PILONI prende atto della precisazione del rappresentante del Governo, ma ribadisce che non è affatto chiara la ratio sottesa all’espresso richiamo, nel principio di delega in discussione, di determinati soggetti privati e pubblici. Prende quindi in considerazione la lettera p) del medesimo comma, sottolineando come essa riproduca uno specifico passaggio del Patto per il lavoro recentemente siglato e ricordando come il Governo avesse già tentato, in sede di prima lettura, di introdurre una norma di analogo tenore. Al riguardo, ella rileva in primo luogo l’inesattezza formale della disposizione di cui al numero 1) della lettera considerata, in quanto il provvedimento in esso citato non corrisponde a una direttiva comunitaria – che richiederebbe pertanto il relativo recepimento – bensì a un testo unico riepilogativo di norme precedentemente approvate e già recepite nell’ordinamento italiano. Quanto al numero 2), esso contempla una modifica solo apparentemente formale, soprattutto se letta congiuntamente con il disposto del successivo numero 3). Non viene infatti citato l’articolo 2112 del codice civile, che disciplina i diritti dei lavoratori nel caso di trasferimento di un’azienda, estendendo la vigenza di tale normativa anche all’ipotesi di trasferimento di un ramo di un’azienda, laddove l’autonomia funzionale del ramo medesimo sia preesistente al trasferimento. Sorge quindi la questione se la predetta estensione della tutela dei diritti dei lavoratori valga comunque, visto che il precedente numero 2) limita il requisito dell’autonomia funzionale del ramo d’azienda al momento del trasferimento e non richiede più che sia preesistente.
Dopo aver auspicato una riscrittura della lettera f) del comma 1 dell’articolo 4, la cui formulazione appare impropria specialmente all’interno di un disegno di legge delega, ella si sofferma sull’articolo 8, giudicando insufficiente il richiamo a criteri di equità ed efficienza per quanto riguarda il riassetto del quadro normativo in materia di prevenzione delle controversie individuali di lavoro in sede conciliativa, che richiederebbe piuttosto una esplicita connessione con quanto disposto dalle leggi vigenti e dai contratti. Si associa inoltre alle riflessioni svolte in precedenza dal senatore Viviani circa la lettera b) del comma 2, ritenendo indispensabile distinguere fra le due funzioni ivi previste.
In merito poi alla successiva lettera c), evidenzia criticamente la mancata specificazione dei principi e dei criteri direttivi che dovrebbero sovrintendere alla revisione dell’istituto della prescrizione e diffida, propri della direzione provinciale del lavoro. Indi, nell’affermare che non è sostenibile che una delega legislativa nel settore considerato potrà essere esercitata senza ulteriori oneri finanziari (soprattutto in previsione di un potenziamento della funzione ispettiva), stigmatizza il ridimensionamento degli ispettori dell’INPS, nonché la previsione di un compito di direzione delle strutture periferiche in capo alla direzione generale competente del Ministero. Da ultimo, occorre rilevare che al parere delle Commissioni parlamentari sugli schemi dei decreti legislativi non viene affiancata, come invece sarebbe stato opportuno, la previsione della consultazione delle parti sociali.
Numerosi rilievi la senatrice Piloni muove poi al contenuto dell’articolo 9, manifestando peraltro stupore per alcune dichiarazioni apparse sulla stampa – che auspica non siano state ispirate dal Governo – secondo le quali su questo aspetto dell’articolato si sarebbe registrata un’intesa tra maggioranza e opposizione. Dopo aver puntualizzato come tale affermazione non corrisponda a verità, ella esprime perplessità sulla stesura delle lettere a) ed f) del comma 1, evidenziando inoltre la gravità della norma introdotta dalla lettera b): infatti, se in base alla legislazione vigente il diritto di assemblea dei lavoratori subordinati, di cui al titolo III dello Statuto dei lavoratori, si intende riconosciuto per i soci lavoratori, salvo il rinvio delle modalità di esercizio ad una specifica regolamentazione, alla stregua del nuovo testo introdotto dalla Camera dei deputati il medesimo diritto troverebbe applicazione solo laddove vengano conclusi gli accordi collettivi e comunque vedrebbe esclusi i soci lavoratori con rapporto diverso dal lavoro subordinato.
Dopo aver denunciato come, secondo l’articolo in oggetto, venga meno per i soci lavoratori delle cooperative la possibilità di adire il giudice del lavoro per controversie riguardanti il rapporto di lavoro, ella valuta poi in senso negativo la formulazione della lettera g), con la quale si pone nella disponibilità di eventuali accordi territoriali l’applicazione integrale della contrattazione nazionale prevista per le cooperative sociali dalla legge n. 381 del 1991. Complessivamente, osserva infine che il Governo tende a riordinare la disciplina normativa in materia di cooperazione in senso contraddittorio rispetto a quanto sostenuto nel corso della precedente legislatura dall’allora minoranza, quando le forze politiche del Centro-sinistra vennero accusate di voler favorire in misura eccessiva le centrali cooperative, penalizzando la posizione dei soci lavoratori. Si associa quindi alla richiesta poc’anzi avanzata di svolgere un’audizione dei rappresentanti sindacali sulla materia in oggetto e giudica a sua volta poco corretta l’introduzione di una normativa di dettaglio nell’ambito di un disegno di legge delega.
Conclusivamente, ella espone le sue perplessità riguardo all’articolo 10, che non solo appare improprio in quanto diretto a regolamentare uno specifico settore, ma novella un decreto-legge che ha già esaurito i suoi effetti.

Il senatore RIPAMONTI osserva in primo luogo che alcune modifiche apportate al disegno di legge in titolo dalla Camera dei deputati riprendono, in taluni casi alla lettera, emendamenti presentati dai gruppi politici dell’opposizione in prima lettura, e respinti. Questa circostanza è la riprova di una incoerenza di fondo nel comportamento del Governo che, nel corso della discussione al Senato, ha adottato un atteggiamento di aprioristica preclusione nei confronti di proposte emendative intese a migliorare l’articolato, salvo un successivo e immotivato ripensamento in sede di esame presso l’altro ramo del Parlamento.
Alcune modifiche erano in effetti necessarie e migliorano decisamente il dettato normativo: in particolare, sono apprezzabili le puntualizzazioni al principio di delega di cui all’articolo 1, comma 2, lettera g), sul regime del trattamento dei dati relativi all’incontro tra domanda e offerta di lavoro e, all’articolo 4, la soppressione del principio di delega che consentiva il ricorso a rapporti di lavoro a tempo determinato ovvero alla fornitura di lavoro temporaneo per soddisfare le quote obbligatorie di assunzione di lavoratori disabili, di cui alla legge n. 68 del 1999.
Tali elementi, prosegue il senatore Ripamonti, non modificano il giudizio fortemente negativo sul complesso del provvedimento, già espresso dalla sua parte politica: il disegno di legge n. 848-B configura infatti un uso spregiudicato della delega legislativa, che si modula e si ridefinisce nei suoi contenuti in base a convenienze di natura politica. Tale fu il senso dello stralcio delle parti più controverse, deliberato a suo tempo dal Senato e volto esclusivamente a dividere il fronte sindacale; tale è, attualmente, il senso degli articoli introdotti ex novo dalla Camera dei deputati.
Desta infatti forti perplessità la formulazione dell’articolo 8, recante delega per la razionalizzazione delle funzioni ispettive in materia di previdenza sociale e di lavoro: in particolare, il riferimento alla definizione di un quadro regolatorio finalizzato alla prevenzione delle controversie individuali di lavoro in sede conciliativa, ispirato a criteri di equità ed efficienza, appare del tutto estraneo ai compiti degli ispettori del lavoro, la cui attività, peraltro, non dovrebbe essere basta su criteri equitativi, ma sull’impegno ad assicurare l’applicazione delle norme di legge e contrattuali. Il richiamo ai livelli essenziali delle prestazioni concernenti i diritti civili e sociali che devono essere garantiti su tutto il territorio nazionale risulta anch’esso incomprensibile, con riferimento alla ridefinizione delle funzioni ispettive. Tali funzioni, peraltro, risultano stravolte dal principio di delega di cui alla lettera e), relativo alla semplificazione della procedura per la soddisfazione dei crediti di lavoro correlata alla promozione di soluzioni conciliative in sede pubblica.
L’articolo 9 ridisegna la legge n. 142 del 2001 alterando – come già è stato posto in evidenza in altri interventi – il delicato equilibrio che, nella passata legislatura, si era realizzato tra gli interessi dei lavoratori e quelli delle società cooperative. Infatti, le modifiche proposte dalla Camera dei deputati delineano una preminenza del vincolo associativo rispetto al rapporto di lavoro e rimettono in discussione la scelta, effettuata a suo tempo dal legislatore, di deferire le controversie di lavoro individuali tra il socio lavoratore e l’impresa alla competenza del giudice ordinario. E’ poi incomprensibile il senso dell’articolo 10, che introduce una disposizione già prevista dall’articolo 36 dello Statuto dei lavoratori.
Sono pertanto molti – prosegue il senatore Ripamonti – i punti del disegno di legge in titolo meritevoli di approfondimento e di interventi correttivi: tuttavia non sembra che il Governo voglia prendere in considerazione la possibilità di modificare il testo trasmesso dalla Camera dei deputati, dando conseguentemente vita ad un confronto effettivo in questa fase dell’iter parlamentare. A riprova di ciò, basterebbe considerare che, nel riproporre alla Camera dei deputati il testo della delega per il riordino dei servizi ispettivi del Ministero del lavoro, di cui all’articolo 8, già presentato in forma di emendamento in prima lettura, il Governo non ha tenuto nel benché minimo conto il parere espresso a suo tempo dalla Commissione bilancio, condizionato, ai sensi dell’articolo 81 della Costituzione, all’introduzione di una clausola specifica di invarianza dei contingenti previsti dalla dotazione organica del Ministero. Tra l’altro, poiché il sottosegretario Sacconi, nel corso della seduta svoltasi ieri presso la Commissione bilancio, ha sottolineato che l’istituzione di una nuova direzione generale avrebbe potuto aver luogo per via amministrativa, non si comprende per quale motivo si voglia disciplinare per legge questa materia.
D’altra parte, anche il rifiuto opposto dal Governo ad acquisire, in sede informale, l’avviso delle organizzazioni sindacali e della cooperazione sull’articolo 9 del disegno di legge in titolo è indice di un pervicace rifiuto del confronto parlamentare, a fronte del quale la sua parte politica intende contrapporre una forte opposizione sul merito del testo all’esame, per modificarne le molte e gravi carenze.

Il seguito dell’esame è quindi rinviato.


(1738-B) Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 25 settembre 2002, n. 210, recante disposizioni urgenti in materia di emersione del lavoro sommerso e di rapporti di lavoro a tempo parziale, approvato dal Senato e modificato dalla Camera dei deputati
(Seguito dell’esame e rinvio)

Si riprende l’esame sospeso nella seduta di ieri.

Il PRESIDENTE ricorda che nella seduta di ieri il relatore Morra ha illustrato le modifiche apportate al decreto legge n. 210 dalla Camera dei deputati. Dichiara quindi aperta la discussione generale.

Il senatore MONTAGNINO esprime apprezzamento per le modifiche introdotte dall’altro ramo del Parlamento, che, in parte, recuperano emendamenti presentati dai Gruppi politici dell’opposizione nel corso della discussione in Senato, e respinti. In particolare, sono condivisibili le modifiche apportate all’articolo 1, sia per quel che riguarda il richiamo alla contrattazione collettiva nazionale relativamente all’indicazione del livello di inquadramento del lavoratore, sia, alla lettera a) del capoverso 2 del comma 2 dell’articolo 1, per quel che riguarda la soppressione della disposizione che consentiva ai CLES di valutare le proposte di progressivo adeguamento agli obblighi in materia retributiva formulate unilateralmente dagli imprenditori, in assenza di accordo collettivo.
Costituisce invece un elemento di rammarico, il mancato accoglimento di alcune proposte, avanzate nel corso dell’esame in Senato, al fine di precisare il raccordo tra i CLES e le commissioni provinciali istituite ai sensi dell’articolo 78 della legge n. 448 del 1998. In proposito, occorre rilevare che la riformulazione del capoverso 3 del comma 2 dell’articolo 1 da parte della Camera dei deputati scardina il criterio di pariteticità previsto al comma 4 del predetto articolo 78 per la designazione degli otto rappresentanti delle organizzazioni sindacali dei datori di lavoro e dei lavoratori in seno alle commissioni medesime. Tale modifica della normativa vigente non è peraltro ininfluente anche sui compiti del comitato nazionale per l’emersione del lavoro non regolare, considerato che la lettera c) del comma 1 del citato articolo 78 della legge n. 448, gli attribuisce l’esame delle proposte contrattuali di emersione istruite dalle commissioni locali. C’è da chiedersi se tale compito possa essere svolto in maniera adeguata dagli organismi locali, una volta che ne sia stato alterato il sistema di rappresentanza.
Inoltre, la Camera dei deputati non ha ritenuto di introdurre un esplicito recepimento delle parti dell’avviso comune del luglio 2002 relative all’estensione a cinque anni delle agevolazioni previdenziali e al recupero dei piani individuali di emersione nel caso di una loro reiezione da parte dei CLES. Permangono pertanto elementi di incompletezza e di ambiguità nel decreto-legge in conversione, anche se, indubbiamente, esso risulta ampiamente migliorato rispetto al testo già licenziato dal Senato.

Poiché nessun altro chiede di intervenire nella discussione generale, il PRESIDENTE la dichiara conclusa e rinvia il seguito dell’esame.



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