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Home - Senato - Commissione Lavoro, previdenza sociale

Commissione Lavoro, previdenza sociale

22 Ottobre 2009
in Senato

(Dal Resconto Sommario)

Interviene il sottosegretario di Stato per il lavoro e per le politiche sociali Grazia Sestini.

IN SEDE DELIBERANTE

(2052) Concessione di un contributo alla “Fondazione Marco Biagi”
(Seguito della discussione e approvazione)

Si riprende la discussione del provvedimento in titolo, sospesa nella seduta del 26 marzo scorso.

Il sottosegretario SACCONI interviene in relazione alla richiesta di chiarimenti formulata nel corso di precedente seduta dal senatore Viviani, precisando che il contributo finanziario previsto nel disegno di legge in titolo sarà destinato alla costituzione del patrimonio della Fondazione Biagi, in modo tale da garantire al sopracitato ente privato uno standard di capitalizzazione adeguato, in una prospettiva di medio e lungo periodo.

Poiché non vi sono altri senatori iscritti a parlare, il PRESIDENTE dichiara conclusa la discussione generale e rinuncia a svolgere la replica.

Poiché anche il rappresentante del Governo dichiara di rinunciare a svolgere la replica, il PRESIDENTE propone di procedere direttamente alla votazione degli articoli.

La Commissione conviene.

Dopo che il PRESIDENTE ha constatato la sussistenza del numero legale, la Commissione approva l’articolo 1 e, con successiva votazione, l’articolo 2.

Poiché non vi sono richieste di intervento per dichiarazione di voto, il PRESIDENTE avverte che si passerà alla votazione finale del provvedimento.

La Commissione approva quindi all’unanimità il disegno di legge nel suo complesso.


IN SEDE CONSULTIVA SU ATTI DEL GOVERNO

Schema di decreto legislativo concernente modifiche al decreto legislativo 26 marzo 2001, n. 151, recante “Testo unico delle disposizioni legislative in materia di tutela e sostegno della maternità e della paternità, a norma dell’articolo 15 della legge 8 marzo 2000, n. 53” (n. 188)
(Parere al Presidente del Consiglio dei ministri, ai sensi dell’articolo 15, comma 3, della legge 8 marzo 2002, n. 53, come modificato dall’articolo 54 della legge 16 gennaio 2003, n. 3. Seguito e conclusione dell’esame. Parere favorevole con osservazioni e raccomandazioni)

Si riprende l’esame sospeso nella seduta del 2 aprile scorso.

Il relatore, senatore VANZO, illustra il seguente schema di parere favorevole con osservazioni e raccomandazioni:

“La Commissione, esaminato lo schema di decreto legislativo in titolo, recante modifica del “Testo unico delle disposizioni legislative in materia di tutela e sostegno della maternità e della paternità”, di cui al decreto legislativo 26 marzo 2001, n. 151, e successive modificazioni,

constatato che esso è conforme ai principi e criteri direttivi stabiliti dall’art. 15 della L. 8 marzo 2000, n. 53, e successive modificazioni,

esprime parere favorevole con le seguenti osservazioni e raccomandazioni:

all’articolo 1, che modifica i commi 1 e 2 dell’articolo 4 del testo unico, occorrerebbe adottare una formulazione dalla quale risulti con chiarezza che solo con riferimento al personale impiegato in un rapporto di lavoro temporaneo è corretto parlare di utilizzazione, mentre per il rapporto di lavoro a tempo determinato appare preferibile continuare ad utilizzare l’espressione “assunzione”;

all’articolo 3, comma 2, nella parte che novella il comma 5 dell’articolo 42 del testo unico, si osserva che il comma 1 dell’articolo 33 della legge n. 104 del 1992, citato nella predetta novella, è stato abrogato con l’articolo 86, comma 1, lettera i), del testo unico di cui al decreto legislativo n. 151 del 2001. Pertanto, all’articolo 3, comma 2, il capoverso 5 andrebbe modificato, nel senso di sostituire – sia nel primo sia nell’ultimo periodo – il riferimento al comma 1 dell’articolo 33 della citata legge n. 104 con il richiamo della corrispondente norma del medesimo testo unico;

all’articolo 3, comma 3, che novella il comma 2 dell’articolo 43 del testo unico, occorrerebbe valutare se il rinvio (di cui all’ultimo periodo) all’articolo 34, comma 5, del medesimo testo unico abbia o meno carattere sostanzialmente innovativo rispetto alla disciplina vigente. Nella prima ipotesi, si invita il Governo a valutare se la norma di rinvio (in base alla quale, i congedi in oggetto sono computati nell’anzianità di servizio, esclusi gli effetti relativi alle ferie e alla tredicesima mensilità o alla gratifica natalizia) è formulata in modo tale da evitare la determinazione di oneri a carico della finanza pubblica, tenendo conto, in particolare, delle possibili conseguenze sulla progressione economica dei pubblici dipendenti;

al comma 2 dell’articolo 5, la lettera b) è intesa a riprodurre nell’articolo 64 del testo unico parte della normativa in materia, la quale è, tuttavia, già richiamata per rinvio dal medesimo articolo 64. Pertanto, la novella di cui alla lett. b) risulta impropria, in quanto le disposizioni che verrebbero così inserite non riguardano soltanto la tutela della maternità in esame, ma anche la disciplina dell’assegno per il nucleo familiare, disciplina che è al di fuori dell’ambito del testo unico. La novella determinerebbe, inoltre, sul piano formale, la duplicazione (nelle seguenti fonti: l’articolo 59, comma 16, della legge 27 dicembre 1997, n. 449, e successive modificazioni, e l’articolo 64, comma 2, del testo unico, come modificato dalla stessa lettera b)) delle stesse norme. Riguardo, in particolare, al D.M. 4 aprile 2002 – cui fa rinvio l’ultimo periodo della lett. b) – appare sufficiente l’inclusione del medesimo nell’elenco (di cui all’art. 85, comma 2, del testo unico) delle disposizioni regolamentari ancora in vigore – inserimento che viene operato dall’articolo 9, comma 1, lettera a), dello schema ;

all’articolo 8, comma 2 (che novella il comma 2 dell’articolo 83 del testo unico), sembrerebbe opportuno definire più chiaramente la procedura di approvazione, in conformità con quella prevista in via generale, per le delibere in materia di contributi e prestazioni degli enti o casse in esame, dall’articolo 3, comma 2, del decreto legislativo 30 giugno 1994, n. 509, che contempla l’approvazione da parte del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con quello dell’economia e delle finanze e con gli altri eventualmente competenti alla vigilanza sul relativo ente;

sempre con riferimento all’articolo 8, il nuovo comma 4 dell’articolo 83 appare improprio, in quanto fa riferimento a norme già abrogate dal medesimo testo unico. Sembra, quindi, opportuno sopprimere tale capoverso, essendo, in ogni caso, la disciplina compiutamente definita dai nuovi commi 2 e 3, nonché dall’inserimento del citato D.M. n. 452 del 2000 nell’elenco (di cui all’art. 85, comma 2, del testo unico) delle disposizioni regolamentari ancora in vigore;

la lettera b) dell’ articolo 9, comma 2, appare superflua in quanto è intesa ad apportare una correzione (all’art. 86, comma 3, lettera. a), del testo unico) già inserita con l’errata-corrige pubblicata nella Gazzetta Ufficiale (serie generale – parte prima) dell’8 ottobre 2001, n. 234.

riguardo alla nuova versione dell’allegato D del testo unico – introdotta dall’articolo 10 dello schema -, occorre valutare se l’inclusione delle forme di previdenza sorte ai sensi del decreto legislativo 10 febbraio 1996, n. 103, sia compatibile con la disciplina di delega, la quale consente solo il “coordinamento formale del testo delle disposizioni vigenti, apportando, nei limiti di detto coordinamento, le modifiche necessarie per garantire la coerenza logica e sistematica della normativa, anche al fine di adeguare e semplificare il linguaggio normativo”. Si rileva infatti che, in materia di maternità, le fonti della disciplina sono costituite, per le suddette forme previdenziali, da norme regolamentari stabilite – e modificate – secondo una particolare procedura, nella quale l’iniziativa e la deliberazione di base competono allo stesso ente o cassa.

Sempre con riferimento all’allegato D del testo unico, come modificato dall’articolo 10 dello schema di decreto legislativo all’esame, si suggerisce di valutare la opportunità di includere la Cassa di previdenza per l’assicurazione degli sportivi.

Si segnala inoltre la possibilità di intervenire, sempre tenendo conto delle limitazioni poste dai principi della delega, su altri punti del testo unico di cui al decreto legislativo n. 151. In particolare:

valuti il Governo se sia possibile integrare l’articolo 29, relativo al trattamento economico e normativo di paternità precisando che le disposizioni di cui all’articolo 24, sul prolungamento del diritto alla corresponsione del trattamento economico di maternità, possono essere applicate anche al lavoratore padre che abbia titolo a fruire del congedo di paternità, in quanto compatibili;

l’articolo 36, relativo alle adozioni ed agli affidamenti, dovrebbe essere anch’esso integrato con una disposizione volta a precisare che il congedo fruito nei primi tre anni dall’ingresso del minore nel nucleo familiare dà diritto al trattamento economico previsto all’articolo 34 dello stesso testo unico, anche nel caso in cui il minore abbia superato il sesto anno di vita;
all’articolo 55, comma 4, laddove si prevede che il servizio ispettivo del Ministero del lavoro territorialmente competente debba convalidare le dimissioni presentate dalla lavoratrice durante il periodo di gravidanza e dalla lavoratrice o dal lavoratore durante il primo anno di vita del bambino o nel primo anno di accoglienza del minore adottato o in affidamento, potrebbe essere opportuno esplicitare meglio che tale norma di garanzia si applica anche al padre lavoratore in tutti i casi in cui abbia fruito del congedo di paternità;

all’articolo 64 del testo unico, avente ad oggetto le collaborazioni coordinate e continuative, si potrebbe chiarire che, anche per tale tipologia di rapporto, spetta al lavoratore padre il trattamento di paternità in caso di morte o di grave infermità della madre ovvero di abbandono nonché in caso di affidamento esclusivo del bambino al padre ovvero di adozione o affidamento.

agli articoli 67, comma 1, e 68, comma 1, relativi, rispettivamente, alle modalità di erogazione ed alla misura dell’indennità per le lavoratrici autonome e le imprenditrici agricole, occorrerebbe coordinare la disciplina sui termini di decorrenza dell’erogazione, riferendola, in entrambi i casi, alla data effettiva del parto, e non alla data presunta di esso.

Infine, si raccomanda ai fini dell’osservanza delle disposizioni contenuti nella “Guida alla redazione dei testi normativi” di cui alla circolare della Presidenza del Consiglio dei ministri n. 1/1.1.26/10888/9.92, del 2 maggio 2001, di effettuare le seguenti rettifiche:
all’articolo 4, comma 2, il capoverso che aggiunge un comma dopo il comma 4 dell’articolo 56 del testo unico deve essere designato con il numero 4-bis, anziché con il numero 5;
all’articolo 6, comma 1, lettera b), il comma aggiunto dopo il comma 1 dell’articolo 69 del testo unico deve essere designato come 1-bis e non come 2;
all’articolo 8, comma 1, il capoverso che aggiunge un comma dopo il comma 3 dell’articolo 83 del testo unico deve essere designato con il numero 3-bis, anziché con il numero 4, ove non si ritenga, come suggerito sopra, di sopprimerlo.
all’articolo 9, comma 1, lettera b), la lettera ivi introdotta dovrebbe denominarsi r-bis), anziché s), e che nella medesima occorrerebbe far riferimento anche alle “successive modificazioni” al D.M. n. 452.

Sempre sotto il profilo formale, si osserva che, al comma 1 dell’articolo 10, la nuova rubrica dell’allegato D reca, in luogo del termine “casse”, quello più corretto di “enti”. Sarebbe quindi opportuno che le norme del testo unico adoperassero sempre quest’ultimo.”

La senatrice PILONI dichiara di condividere l’impostazione dello schema di parere testè illustrato dal relatore, che ha dispiegato un apprezzabile impegno per recepire gran parte delle osservazioni formulate da lei e dal senatore Montagnino nel corso della discussione. Propone quindi tre modifiche: in primo luogo, con riferimento all’osservazione relativa all’articolo 3 comma 3 dello schema di decreto legislativo in titolo, al termine del capoverso, le parole “, in particolare, delle possibili conseguenze sulla progressione economica dei pubblici dipendenti” dovrebbero essere sostituite dalle seguenti: “, comunque, della necessità di non determinare condizioni meno favorevoli rispetto a quelle già previste dall’articolo 8 della legge n. 903 del 1977”. Con riferimento all’osservazione relativa alla opportunità di includere la Cassa di previdenza per l’assicurazione degli sportivi nell’ambito dell’allegato D del testo unico, come modificato dall’articolo 10 dello schema di decreto legislativo all’esame, la senatrice Piloni propone di sostituire la parola “includere” con le seguenti: “non escludere”. Infine, propone di sostituire il capoverso: “agli articoli 67, comma 1, e 68, comma 1, relativi, rispettivamente, alle modalità di erogazione ed alla misura dell’indennità per le lavoratrici autonome e le imprenditrici agricole, occorrerebbe coordinare la disciplina sui termini di decorrenza dell’erogazione, riferendola, in entrambi i casi, alla data effettiva del parto, e non alla data presunta di esso.” con il seguente: “agli articoli 67, comma 1, e 68, comma 1, relativi, rispettivamente, alle modalità di erogazione ed alla misura dell’indennità per le lavoratrici autonome e le imprenditrici agricole, nonché all’articolo 71, comma 2, sulle modalità di presentazione della relativa domanda, occorrerebbe coordinare la disciplina sui termini di decorrenza dell’erogazione, con riferimento alla data effettiva del parto.”.

La sottosegretaria SESTINI dichiara di condividere lo schema di parere testè illustrato dal relatore, nonché le proposte di modifica formulate dalla senatrice Piloni.

Il relatore VANZO dichiara di condividere le proposte di modifica formulate dalla senatrice Piloni e modifica conseguentemente lo schema di parere.

Il senatore BATTAFARANO, dopo aver ravvisato nel provvedimento all’esame una lacuna relativamente alla disciplina riguardante la condizione dei soggetti affetti da forme di inabilità conviventi con il coniuge, chiede alla rappresentante del Governo di intraprendere le opportune iniziative atte a colmare tale vuoto normativo.

La sottosegretaria SESTINI dopo aver preliminarmente evidenziato che il Ministero del welfare aveva già formulato una proposta emendativa orientata nella direzione dell’eliminazione della sopracitata lacuna normativa, manifesta l’intenzione di inserire un’apposita disposizione, relativa a tale tematica, nell’ambito del disegno di legge n. 2058, recante delega al Governo in materia previdenziale.

Dopo che il PRESIDENTE ha verificato la sussistenza del numero legale, la Commissione, all’unanimità, approva il parere favorevole con osservazioni e raccomandazioni, predisposto dal relatore Vanzo, nel testo modificato in seguito all’accoglimento delle osservazioni formulate dalla senatrice Piloni e accolte dal relatore stesso.


Schema di decreto legislativo di attuazione della direttiva 1999/92/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 16 dicembre 1999, relativa alle prescrizioni minime per il miglioramento della tutela della sicurezza e della salute dei lavoratori che possono essere esposti al rischio di atmosfere esplosive (n. 191)
(Parere al Presidente del Consiglio dei ministri, ai sensi dell’articolo 1, comma 3, della legge 1° marzo 2002, n. 39. Seguito dell’esame e rinvio)

Si riprende l’esame sospeso nella seduta del 2 aprile scorso.

Il PRESIDENTE ricorda che nella precedente seduta è stata svolta la relazione introduttiva. Avverte altresì che, per la odierna seduta, sostituirà il relatore Ragno, impossibilitato ad essere presente.

Il senatore GRUOSSO, dopo aver sottolineato l’alto tasso infortunistico che si registra per i lavoratori esposti al rischio di atmosfere esplosive, esprime il proprio disappunto per la mancata consultazione delle associazioni sindacali e datoriali da parte dell’Esecutivo, evidenziando che l’espletamento di siffatta attività avrebbe potuto consentire l’acquisizione di importanti elementi cognitivi. La mancata consultazione della parti sociali da parte del Governo costituisce un precedente negativo, suscettibile di introdurre elementi in grado di alterare il corretto svolgimento delle relazioni industriali.
Esprime poi una decisa critica riguardo alla scelta, adottata in questa come in altre occasioni dall’Esecutivo, di trasmettere alle Camere schemi di decreti legislativi in date eccessivamente vicine alla scadenza del termine finale per l’esercizio della delega, ravvisando in tale comportamento uno scarso rispetto per le legittime prerogative del Parlamento.
Il testo normativo all’esame della Commissione non contiene inoltre alcuna disposizione finalizzata all’attuazione dell’articolo 11 della direttiva 1999/92/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, relativa alla “guida di buona pratica”, la cui adozione rientra – a giudizio dell’oratore – nell’ambito delle competenze dello Stato, alla luce del principio di sussidiarietà verticale.
La disposizione di cui all’articolo 4 dello schema di decreto legislativo in titolo, contenente l’indicazione delle normative esplicitamente abrogate, non è idonea ad eliminare le contraddizioni e le discrepanze sussistenti nell’ambito della complessa materia in questione, che avrebbero richiesto l’effettuazione di opportuni interventi finalizzati all’armonizzazione e coordinamento della nuova disciplina con quella preesistente. Alla luce dei motivi fin qui esposti, esprime un giudizio negativo sul provvedimento in titolo.

Il seguito dell’esame è quindi rinviato.


INTEGRAZIONE DELL’ORDINE DEL GIORNO DELLA SEDUTA DI DOMANI GIOVEDI’ 10 APRILE

Il PRESIDENTE avverte che l’ordine del giorno della seduta già convocata per domani, giovedì 10 aprile alle ore 8,30 è integrato con l’esame in sede referente del disegno di legge n. 2011-B, di conversione del decreto-legge n. 23, già approvato dal Senato e modificato dalla Camera dei deputati, ove assegnato per tempo.



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