(Dal Resoconto Sommario)
Presidenza del Presidente
ZANOLETTI
Interviene il sottosegretario di Stato per il lavoro e le politiche sociali Viespoli.
La seduta inizia alle ore 14,45.
IN SEDE REFERENTE
(2058) Delega al Governo in materia previdenziale, misure di sostegno alla previdenza complementare e all’ occupazione stabile e riordino degli enti di previdenza e assistenza obbligatoria, approvato dalla Camera dei deputati
(421) MAGNALBO’ – Modifiche e integrazioni all’ articolo 71 della legge 23 dicembre 2000, n. 388, in materia di totalizzazione dei periodi di iscrizione e contribuzione
(1393) VANZO ed altri – Abrogazione delle disposizioni concernenti il divieto di cumulo tra redditi di pensione e redditi di lavoro autonomo, – e delle petizioni nn. 66, 84, 200, 255, 393 e 574 ad essi attinenti
(Seguito dell’esame congiunto e rinvio)
Si riprende l’esame congiunto dei provvedimenti in titolo, sospeso nella seduta di ieri.
Il PRESIDENTE ricorda che nella scorsa seduta, dopo l’intervento del relatore Morra volto ad integrare la relazione precedentemente svolta con talune considerazioni sulla proposta emendativa del Governo e sull’esito delle audizioni effettuate, è iniziata la discussione generale.
Il senatore VIVIANI (DS-U) interviene, precisando preliminarmente che tutte le riforme previdenziali rivestono necessariamente una valenza peculiare, in quanto coinvolgono rilevanti interessi di ampi strati della popolazione ed altresì espletano un’incidenza significativa anche sul complessivo modello sociale, nonché sulla finanza pubblica.
In via generale, l’efficacia di una riforma previdenziale presuppone l’adozione di moduli operativi improntati a flessibilità – in quanto è necessario individuare opportuni punti di mediazione tra variegati interessi, spesso contrapposti – ed altresì postula un consenso sociale diffuso, ottenuto attraverso un adeguato coinvolgimento delle parti sociali. Nel caso di specie, entrambe le sopracitate condizioni risultano del tutto assenti, in quanto da una parte il radicale mutamento dei requisiti anagrafici per il pensionamento al 1° gennaio del 2008 – prefigurato nell’ambito dell’emendamento 1.0.1 – risulta del tutto incompatibile con le esigenze di gradualità, dall’altra il noto messaggio televisivo del Presidente del Consiglio si pone in antitesi con i presupposti necessari per l’instaurazione di un dialogo sociale.
Inoltre, il comma 3 dell’articolo 1-ter dell’emendamento governativo 1.0.1, nel prefissare autoritativamente limiti e condizioni in ordine alle eventuali proposte formulate dalle parti sociali, reca un pregiudizio consistente all’autonomia collettiva, violando qualsivoglia canone di razionalità negoziale.
Anche la scelta, effettuata dal Ministro del lavoro, di subordinare il coinvolgimento delle parti sociali alla previa presentazione da parte di queste ultime di una proposta, risulta del tutto incongrua, in quanto in capo alle organizzazioni sindacali non può essere posto alcun onere propositivo, spettando al Governo il compito di formulare proposte da sottoporre alla valutazione delle parti sociali.
Oltre ai rilievi di tipo metodologico, fin qui evidenziati, risultano criticabili anche diversi profili attinenti al merito del testo normativo in esame, che comporta complessivamente un regresso rispetto agli importanti risultati raggiunti in passato con la legge n. 335 del 1995, che ha introdotto un regime all’avanguardia in ambito europeo ed in grado di fronteggiare adeguatamente gli squilibri connessi alla cosiddetta “gobba” della spesa previdenziale, prevista per gli anni futuri.
Il principio di flessibilità dell’età pensionabile, sancito nella sopra citata legge n. 335 del 1995, nonché nell’articolo 1, comma 1, lettera c), del disegno di legge n. 2058, viene completamente stravolto dalla disciplina contemplata nell’emendamento governativo 1.0.1 – in particolare all’articolo 1-ter – che, altresì, è suscettibile di ledere anche il principio di parità fra uomini e donne prefigurato nell’ambito della riforma Dini.
Inoltre, la configurazione degli incentivi al posticipo del pensionamento quali diritti esercitabili unilateralmente dal lavoratore, si pone in contraddizione con la disposizione normativa contenuta nell’articolo 1, comma 2, lettera c), che richiede il preventivo consenso del datore di lavoro per il proseguimento dell’attività lavorativa da parte del prestatore.
Oltre ai profili di contraddittorietà fin qui evidenziati – prosegue l’oratore – sono ravvisabili anche nodi problematici sul piano dell’equità, atteso che la disciplina proposta dall’Esecutivo nella materia in questione lede soprattutto i diritti delle categorie di lavoratori più giovani, a cui, peraltro, sono già state applicate – alla stregua della legge n. 335 del 1995 – misure restrittive per quel che concerne il regime di calcolo della pensione, incentrato sul sistema contributivo.
Sia la decontribuzione, prevista nell’ambito del testo normativo in esame, sia il bonus per il posticipo del pensionamento non comporteranno certamente effetti positivi sul piano economico-finanziario, atteso, tra l’altro, che la rinuncia all’accredito contributivo prevista all’articolo 1-quater comporta necessariamente un aumento del divario tra trattamento pensionistico e retribuzione stessa. L’effetto dissuasivo alla permanenza al lavoro, determinato dal repentino cambio di regime al 1° gennaio 2008, potrebbe vanificare la stessa efficacia degli incentivi contemplati al sopracitato articolo.
Inoltre – prosegue l’oratore – la disciplina contenuta nell’articolo 2 del disegno di legge n. 2058, che destina i maggiori risparmi e le maggiori entrate derivanti dalle misure previste nell’ambito dell’articolo 1 del disegno di legge 2058 alla riduzione del costo del lavoro – nonché alla promozione dello sviluppo delle forme pensionistiche complementari – comportano una riduzione della spesa sociale, in contrasto con le statuizioni contenute nell’ambito del Patto per l’Italia, volte a sancire la necessaria attribuzione dei risparmi conseguiti in ambito previdenziale ad altri settori della spesa sociale.
Risulta non condivisibile l’equiparazione tra fondi chiusi e fondi aperti, prefigurata nell’ambito del testo normativo all’esame, essendo la stessa suscettibile di ostacolare la diffusione delle forme pensionistiche complementari che andrebbero invece ampliate ed incentivate. L’obbligatorietà del conferimento del trattamento di fine rapporto ai fondi pensione previsti dal disegno di legge n. 2058 risulta inopportuna, essendo necessario introdurre a tal proposito moduli di adesione incentrati sul silenzio assenso.
E’ altresì necessario, al fine di promuovere il secondo pilastro della previdenza, introdurre agevolazioni fiscali, nonché misure atte a garantire uno standard di rendimento di tali fondi non inferiore a quello inerente al trattamento di fine rapporto, in modo tale da evitare che l’incertezza dei mercati finanziari comporti una riduzione delle adesioni dei lavoratori alle forme di previdenza complementare.
Il principio di delega inerente alla totalizzazione dei contributi, nel prevedere la possibilità di utilizzare solo i versamenti contributivi protratti per almeno cinque anni nella stessa gestione previdenziale, non tiene adeguatamente conto dei profili problematici derivanti dall’attuale configurazione flessibile dei rapporti di lavoro.
La separazione tra previdenza e assistenza – prosegue l’oratore – prefigurata nell’ambito dei principi di delega risulta necessaria, anche se è opportuno comunque preservare talune forme di solidarietà.
La disciplina proposta dall’Esecutivo non affronta i nodi problematici fondamentali, attualmente riscontrabili in ambito previdenziale, incentrati soprattutto sulle esigenze di equità, oggi quanto mai pregnanti anche a seguito della introduzione di nuove figure di lavoratori atipici, in ordine alle quali è prevedibile per il futuro l’attribuzione di trattamenti previdenziali scarsi e inidonei a consentire una vita dignitosa. Le sopracitate esigenze di equità andrebbero soddisfatte attraverso l’estensione del metodo di calcolo contributivo pro rata temporis anche alle categorie alle quali, alla stregua della legge n. 335 del 1995, risulta applicabile il metodo retributivo, nonché attraverso l’introduzione di una aliquota contributiva unica per i lavoratori dipendenti e i lavoratori autonomi.
Inoltre, l’aumento dell’aspettativa di vita – e conseguentemente del lasso di tempo in cui viene erogato il trattamento pensionistico – accentua la necessità di individuare idonei moduli, finalizzati a garantire un adeguamento del potere di acquisto delle pensioni al costo della vita.
La riforma del Governo lascia quindi irrisolte tali questioni problematiche, pregiudicando altresì gli interessi di talune categorie di lavoratori, senza procedere all’individuazione di un assetto “a regime” della disciplina previdenziale, quanto mai necessario ed in grado di stabilizzare la normativa attinente a tale materia, assoggettata negli ultimi anni a tre diversi interventi di riforma.
Il senatore PIZZINATO (DS-U), rileva preliminarmente che l’intervento di riforma in questione comporta una regressione rispetto ai risultati raggiunti nelle precedenti legislature in materia previdenziale, destrutturando profondamente l’assetto della spesa pensionistica – attraverso l’introduzione di forme di decontribuzione – ed accentuando iniquità e squilibri – attraverso l’elevazione dei requisiti di età per il pensionamento a partire dal 1° gennaio 2008 -.
Le misure di incentivazione al posticipo del pensionamento non risultano idonee a risolvere i nodi problematici riscontrabili in ambito previdenziale, come emerge anche dai dati prospettati dallo stesso ministro Maroni nella seduta del 25 novembre, relativamente alla ridotta platea dei lavoratori che hanno usufruito degli incentivi presti dall’articolo 75 della legge n. 388 del 2000, nel territorio della provincia di Bergamo.
Il Governo, per l’elaborazione della normativa di riforma in questione, prescinde da qualsivoglia attività di verifica sull’effettivo stato del sistema previdenziale, come invece previsto nell’ambito dalla legge n. 335 del 1995, proponendo una disciplina che non si pone nella prospettiva del completamento del processo di riforma avviato in passato, quanto in antitesi con le linee di fondo attinenti allo stesso.
Non vengono inoltre affrontati nodi problematici fondamentali, attinenti agli squilibri sussistenti in ambito previdenziale tra diverse categorie di lavoratori, nonché alle consistenti implicazioni negative del fenomeno del lavoro sommerso sulle entrate contributive ed, infine, ai frequenti casi di espulsione precoce di lavoratori dal processo produttivo, finalizzati all’assunzione a costi inferiori di giovani in sostituzione degli stessi, che ha recato pregiudizio al sistema previdenziale, generando altresì forti tensioni sociali – come quella verificatasi recentemente a Milano nel settore degli autotrasporti -.
Anche gli effetti negativi del metodo di calcolo contributivo sull’ammontare dei futuri trattamenti spettanti ai lavoratori – che percepiranno una pensione inferiore al 50 per cento dell’attuale retribuzione – non è stata in alcun modo affrontata nell’ambito dell’intervento di riforma proposto dall’Esecutivo.
Uno dei problemi da affrontare e da risolvere in modo definitivo è certamente quello di dare un assetto e una gestione unici, più equilibrati, armoniosi e innovativi al settore previdenziale e della sicurezza sul lavoro, favorendo altresì lo sviluppo del secondo pilastro previdenziale, costituito dalle forme pensionistiche complementari.
In particolare, risultano ormai superate le specificità che hanno indotto in passato a configurare due diverse forme di gestione della previdenza obbligatoria, ossia quella dei lavoratori del settore privato – affidata all’INPS – e quella dei lavoratori del settore pubblico – spettante all’ INPDAP -. Il progressivo avvicinamento delle modalità e dei livelli di prestazioni e il costante assestamento della gestione della previdenza dei lavoratori pubblici alla stregua di quella dei lavoratori privati, rendono opportuna l’unificazione dei due sopracitati enti previdenziali.
La normativa generale del settore previdenziale, concernente le condizioni contributive e le modalità di accesso alle prestazioni, dovrà essere revisionata sulla base di una nuova configurazione del lavoro, superando la tradizionale ripartizione tra lavoro dipendente e autonomo ed estendendo tutele e diritti anche alle nuove forme di lavoro atipico.
E’ opportuno inoltre l’elaborazione di un nuovo assetto organizzativo della sicurezza sociale, con l’attribuzione all’INAIL anche delle funzioni attinenti al recupero delle capacità psicofisiche del lavoratore.
Inoltre -prosegue l’oratore – la distinzione dei bilanci relativi alla previdenza e all’assistenza potrebbe consentire una più puntuale quantificazione dei costi riscontrabili in ciascuno dei due sopracitati ambiti.
E’ opportuno anche favorire lo sviluppo del secondo pilastro della previdenza, prevedendo adeguati benefici fiscali e incentrando lo stesso su fondi chiusi, nonché sul conferimento volontario del TFR a tali fondi – attraverso meccanismi di silenzio assenso -.
Per le aziende con meno di quindici dipendenti è opportuno procedere alla istituzione di fondi chiusi “misti” – ossia composti da lavoratori dipendenti e lavoratori autonomi – nonché alla creazione di fondi garantiti dalle Regioni, in grado di consentire una gestione unitaria in ambito regionale delle situazioni previdenziali complementari connesse alle forme di lavoro precarie.
Il seguito dell’esame congiunto è quindi rinviato.
La seduta termina alle ore 15,45.
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