(Dal Resoconto Sommario)
214a Seduta
Presidenza del Presidente
ZANOLETTI
Interviene il sottosegretario di Stato per il lavoro e le politiche sociali Viespoli.
La seduta inizia alle ore 15,10.
IN SEDE REFERENTE
(2058) Delega al Governo in materia previdenziale, misure di sostegno alla previdenza complementare e all’occupazione stabile e riordino degli enti di previdenza e assistenza obbligatoria, approvato dalla Camera dei deputati
(421) MAGNALBO’. – Modifiche e integrazioni all’ articolo 71 della legge 23 dicembre 2000, n. 388, in materia di totalizzazione dei periodi di iscrizione e contribuzione
(1393) VANZO ed altri. – Abrogazione delle disposizioni concernenti il divieto di cumulo tra redditi di pensione e redditi di lavoro autonomo
– e delle petizioni nn. 66, 84, 200, 255, 393, 574, 582 e 583 ad essi attinenti
(Seguito dell’esame congiunto e rinvio)
Si riprende l’esame congiunto sospeso nella seduta del 14 gennaio scorso.
Il PRESIDENTE ricorda che nella precedente seduta il ministro Maroni ha riferito sull’esito degli incontri svoltisi tra il Governo e le confederazioni sindacali CGIL, CISL e UIL sulla riforma del sistema previdenziale. Al termine dell’ampio e proficuo dibattito seguito alla relazione del Ministro, si è convenuto circa l’opportunità di proseguire l’esame del disegno di legge n. 2058, iniziando l’illustrazione degli emendamenti. A questo proposito, il Presidente si riserva di dichiarare le eventuali inammissibilità di emendamenti o sub-emendamenti – per contrasto con l’articolo 81 della Costituzione ovvero per gli altri motivi previsti dal Regolamento del Senato – in una fase successiva, una volta acquisito anche il parere della Commissione bilancio.
Il senatore BATTAFARANO (DS-U) chiede che prima di iniziare l’illustrazione degli emendamenti, il Presidente o il rappresentante del Governo forniscano chiarimenti circa la trasmissione di ulteriori proposte emendative, preannunciata dal ministro Maroni, nel termine indicativo di circa una settimana, durante la seduta del 14 gennaio. Osserva inoltre che, qualora l’invio di tali emendamenti fosse imminente, il lavoro che la Commissione si accinge a compiere, di illustrazione degli emendamenti finora presentati, potrebbe rivelarsi in larga misura inutile.
Il sottosegretario VIESPOLI precisa che il Governo intende avvalersi delle indicazioni emerse nel corso del confronto con le organizzazioni sindacali e di quelle delineatesi durante la discussione generale in Commissione, per individuare alcuni elementi di modifica ed integrazione del disegno di legge delega all’esame, che verranno presentati al più presto possibile, ferma restando la priorità che il Governo stesso attribuisce alla prosecuzione dell’iter parlamentare del provvedimento.
Il PRESIDENTE ritiene che, in attesa della trasmissione di eventuali ed ulteriori proposte emendative da parte del Governo – alla quale, come già è stato sottolineato nelle precedenti sedute, seguirà la fissazione del termine per la presentazione di sub-emendamenti – si possa procedere ad illustrare gli emendamenti, che, ricorda, si intendono riferiti al disegno di legge n. 2058, a suo tempo adottato dalla Commissione come testo base.
Si passa all’illustrazione degli emendamenti riferiti all’articolo 1.
Il senatore RIPAMONTI (Verdi-U) aggiunge la sua firma all’emendamento 1.42, soppressivo dell’articolo 1, e, nell’illustrarlo, osserva che, contrariamente a quanto ha affermato nella scorsa seduta il relatore Morra, i gruppi politici dell’opposizione, ed in particolare il Gruppo Verdi-l’Ulivo, non hanno affatto convenuto sull’inderogabilità e sulle finalità della riforma previdenziale proposta dal Governo, né sulla fondatezza dell’analisi macroeconomica che ne costituisce il presupposto. Anche la cosiddetta “gobba” previdenziale, grazie ai positivi risultati della riforma pensionistica posta in essere negli anni Novanta, presenta in Italia caratteristiche molto meno preoccupanti rispetto a quelle di altri paesi europei, dove lo squilibrio tra spesa pensionistica e prodotto interno lordo, in una proiezione temporale di lungo periodo, risulterà molto più accentuato. Inoltre, le previsioni formulate dal Governo non considerano adeguatamente l’effetto di disincentivazione al pensionamento anticipato derivante dal solo fatto dell’introduzione del sistema di calcolo contributivo, che, ponendo in rapporto diretto il montante contributivo e l’entità delle prestazioni, rende più conveniente il prolungamento della permanenza al lavoro.
Illustra quindi il sub-emendamento 1.0.1/74, soppressivo dell’articolo 1-bis dell’emendamento 1.0.1, osservando che l’istituto della certificazione non fornisce alcuna effettiva garanzia dei diritti acquisiti dei lavoratori, poiché può essere modificato o abrogato da qualsiasi disposizione di legge successiva. Il sub-emendamento 1.0.1/78 si propone poi di attuare, senza stravolgerla, la legge n. 335 del 1995, mentre con il sub-emendamento 1.0.1/75 si elimina un avverbio che risulta pletorico e fuorviante. Anche il sub-emendamento 1.0.1/76 sopprime una parte del comma 3 dell’articolo 1-bis dell’emendamento del Governo che appare del tutto inutile.
Con il sub-emendamento 1.0.1/77 si affronta una delle questioni essenziali dell’impostazione del disegno di legge delega, proponendo la soppressione dell’articolo 1-ter dell’emendamento del Governo, che provvede all’innalzamento dei requisiti anagrafici e contributivi di accesso ai trattamenti, a decorrere dal 2008. La proposta del Governo, ignorando i risultati conseguiti con le riforme del 1995 e del 1997, ne scardina l’impostazione, con la conseguente lesione dei diritti acquisiti dei lavoratori e delle loro legittime aspettative esistenziali. Si tratta dunque di una norma iniqua dal punto di vista sociale e discutibile perfino nella sua formulazione letterale e, in particolare, nell’improprio intreccio tra disposizioni di delega e norme immediatamente precettive.
L’oratore dichiara quindi di aggiungere la propria firma ai sub-emendamenti 1.01./36 e 1.0.1/37, evidenziando che i lavoratori esposti all’amianto hanno subito una duplice compressione della propria posizione previdenziale, connessa da un lato alla disciplina, con valenza peggiorativa, contenuta nell’articolo 47 del decreto-legge n. 269 del 2003 e dall’altro all’innalzamento dei requisiti anagrafici e contributivi per l’accesso al trattamento pensionistico – estendibile anche a tale categoria di lavoratori – contemplato all’articolo 1-ter dell’emendamento governativo 1.0.1.
Dichiara altresì di aggiungere la propria firma anche al sub-emendamento 1.0.1/39.
Il sub-emendamento 1.0.1/81 – prosegue l’oratore – prospetta la soppressione del sopracitato articolo 1-ter, volto ad innalzare al 1° gennaio 2008, senza alcuna modulazione graduale, la soglia minima per il pensionamento ed altresì atto a consentire fino al 2015 l’accesso al trattamento pensionistico, secondo la previgente disciplina, esclusivamente ai lavoratori che optino per un sistema di calcolo della pensione integralmente contributivo, con conseguenti ripercussioni, inique ed inaccettabili, sui progetti di vita di tali categorie di lavoratori, prossimi al pensionamento.
L’oratore si riserva infine di illustrare in altra seduta i restanti emendamenti all’articolo 1, a propria firma, nonché gli altri sub-emendamenti sottoscritti, riferiti all’emendamento governativo 1.0.1.
Il senatore MALABARBA (Misto-RC), nell’illustrare l’emendamento 1.7, soppressivo dell’articolo 1, osserva preliminarmente che la mancata presentazione degli emendamenti preannunciati dal ministro Maroni nella seduta del 14 gennaio rende ancora più problematica la definizione dell’ambito della discussione. Infatti, ferma restando l’intenzione chiaramente manifestata dal Ministro, di non modificare le proposte del Governo relative all’innalzamento dei requisiti anagrafici e contributivi per l’accesso ai trattamenti, le altre parti del disegno di legge n. 2058 che potrebbero essere oggetto di emendamenti dell’Esecutivo a seguito del recepimento di alcune proposte delle organizzazioni sindacali, sono tutte contenute nell’articolo 1, dalla decontribuzione, alla devoluzione obbligatoria alla previdenza complementare del trattamento di fine rapporto maturato, alla separazione tra assistenza e previdenza. Su questi punti, occorrerà pertanto capire di quale tenore saranno le proposte del Governo. In generale, tuttavia, permangono forti perplessità circa il ragionamento di fondo sul quale si basa tutto il disegno di legge n. 2058 e che parte dalla constatazione di una incidenza tendenzialmente crescente della spesa previdenziale sul prodotto interno lordo. Una tale analisi è smentita da numerosi e autorevoli osservatori, che hanno invece rilevato, negli ultimi anni, una positiva tendenza alla stabilizzazione del rapporto tra le due grandezze considerate. Da ultimo, una ricerca condotta dal sottosegretario Brambilla, pur mettendo in luce forti squilibri in alcun regioni, ha confermato che la situazione, presa nel suo complesso, non ha le caratteristiche di drammaticità di cui parla il Governo. Quest’ultimo ignora i positivi risultati conseguiti dalla legge n. 335 del 1995, né intende attendere la verifica da tale legge fissata al 2005, per le ragioni enunciate dal Ministro dell’economia nel corso del recente dibattito parlamentare sul disegno di legge finanziaria per il 2004, ragioni riconducibili non tanto all’andamento della previdenza pubblica quanto alle pressioni esercitate dall’Unione europea e da altri organismi internazionali affinché la manovra di finanza pubblica, composta prevalentemente da misure una tantum, fosse affiancata da un intervento a carattere strutturale.
Peraltro, prosegue il senatore Malabarba, anche gli auspicati interventi in materia di separazione tra assistenza e previdenza potrebbero concorrere a fornire un quadro più chiaro sul rapporto tra gettito contributivo e prestazioni, così come un maggiore controllo sull’evasione contributiva e il recupero di almeno una parte di essa potrebbe contribuire in modo decisivo a ripristinare l’equilibrio dei conti previdenziali.
Anche la proposta di innalzare i requisiti anagrafici e contributivi a decorrere dal 2008 è destinata a produrre effetti contraddittori, poiché a fronte di lavoratori costretti a prolungare la loro vita lavorativa persiste la situazione di aziende che ricorrono al pensionamento anticipato di lavoratori anziani, quando non alla loro espulsione, per fare fronte a situazioni di crisi. Inoltre, l’innalzamento dell’età pensionabile produce inevitabili ripercussioni negative sul tasso di occupazione delle giovani generazioni.
Passa quindi ad illustrare il sub-emendamento 1.0.1/35, rilevando l’opportunità di sopprimere l’articolo 1-bis dell’emendamento 1.0.1: considerati anche analoghi precedenti normativi, non si può di certo ritenere che le disposizioni sulla certificazione conferiscano di per se stesse certezza ai diritti previdenziali dei lavoratori.
Con il sub-emendamento 1.0.1/38 si propone la soppressione dell’articolo 1-ter dell’emendamento del Governo: non sono infatti accettabili la cancellazione definitiva delle pensioni di anzianità e la negazione del principio di solidarietà infra ed inter generazionale che conseguono dalla proposta del Governo, intento a drammatizzare oltre misura la situazione dei conti previdenziali, con accenti che non trovano riscontro neanche nelle valutazioni del Comitato di politica economica dell’Unione europea. Non vi è motivo, dunque, per cui il Governo debba ricorrere a misure draconiane, in presenza di un sostanziale equilibrio del rapporto tra gettito contributivo e prestazioni. Anche nelle valutazioni di lungo periodo, la più volte ricordata “gobba” non dovrebbe comportare un aumento della spesa previdenziale superiore a due punti percentuali del Prodotto interno lordo. D’altra parte, il tendenziale peggioramento del rapporto tra lavoratori attivi e pensionati, più volte richiamato dal Governo, può essere agevolmente affrontato facendo leva sulle risorse aggiuntive derivanti dal generale incremento della produttività. Sempre per quanto riguarda l’articolo 1-ter, le disposizioni del comma 1 sul mantenimento dei requisiti vigenti per l’accesso ai trattamenti di anzianità, limitatamente ai lavoratori che optano che per il sistema integrale di calcolo contributivo, e il principio di delega sui lavoratori cosiddetti precoci, di cui alla lettera d) del comma 3, risultano entrambi iniqui e ingiustamente penalizzanti.
In riferimento al sub-emendamento 1.0.1/37, l’oratore, nell’esprimere un giudizio negativo in ordine alla disciplina contemplata all’articolo 47 del decreto-legge n. 269 del 2003, relativo ai benefici previdenziali per i lavoratori esposti all’amianto, osserva che le modifiche migliorative introdotte al testo originario, conseguenti ad apposita proposta all’Assemblea elaborata dalla Commissione lavoro ai sensi dell’articolo 50 comma 1 del Regolamento, non eliminano tutti i profili di criticità attinenti alla sopracitata disposizione normativa, rendendo opportuno procedere all’abrogazione integrale della stessa.
Il sub-emendamento 1.0.1/36, in relazione al sopracitato articolo 47, chiarisce che sono fatte salve le disposizioni anteriori alla data di entrata in vigore del decreto-legge in questione anche per i lavoratori che a tale data fruiscano di trattamenti di mobilità ovvero abbiano definito la risoluzione del rapporto di lavoro, in relazione alla domanda di pensionamento.
Il sub-emendamento 1.0.1/39 prospetta un quadro complessivo in materia previdenziale – del tutto antitetico rispetto a quello sotteso alle proposte formulate dal Governo – incentrato sulla liberalizzazione dell’età pensionabile, sulla parità di trattamento tra uomini e donne relativamente ai requisiti anagrafici per il pensionamento di vecchiaia, fissati a sessanta anni, sul mantenimento della soglia contributiva di 35 anni per l’accesso al trattamento pensionistico di anzianità – da calcolare con il sistema retributivo in base al coefficiente di rendimento del 2 per cento annuo – ed infine sulla separazione tra assistenza e previdenza.
Occorre inoltre, per esigenze di equità, modulare l’onere contributivo a carico dei datori di lavoro in proporzione ai fatturati e ai profitti conseguiti, per i quali peraltro si è verificato negli ultimi venti anni una crescita eccessiva, che ha alterato profondamente il rapporto tra salari e profitti a discapito dei primi.
Il sub-emendamento in questione, anche alla luce dell’attuale assetto del mercato del lavoro, caratterizzato da forme di precarizzazione, prefigura il computo ai fini contributivi anche dei periodi di disoccupazione involontaria dei lavoratori intermittenti.
Viene espressa qualche perplessità in ordine all’ammontare del massimale – a giudizio dell’oratore eccessivo – per i nuovi trattamenti pensionistici determinato al punto B, lettera q-bis) dell’emendamento governativo 1.0.1, e viene altresì prospettata la necessità che la determinazione dei requisiti reddituali per il conseguimento delle pensioni minime avvenga tenendo conto anche delle condizioni sociali complessive, senza considerare in tale computo la rendita connessa alla casa di abitazione.
Il sub-emendamento in questione prefigura inoltre un potenziamento dei servizi ispettivi ministeriali, al fine di fronteggiare in modo adeguato il fenomeno dell’evasione contributiva, suscettibile di sottrarre indebitamente al sistema previdenziale ingenti risorse finanziarie.
L’oratore si riserva infine di illustrare in altra seduta i restanti emendamenti all’articolo 1, a propria firma, nonché gli altri sub-emendamenti sottoscritti, riferiti all’emendamento governativo 1.0.1.
Il senatore BATTAFARANO (DS-U) rileva preliminarmente che, alla luce di quanto affermato dal sottosegretario Viespoli, che ha confermato l’intenzione del Governo di presentare nuovi emendamenti al disegno di legge n. 2058, il lavoro di esame degli emendamenti avviato nella seduta odierna appare poco produttivo. Nell’illustrare l’emendamento 1.0.1/20, rileva che con il brusco innalzamento dei requisiti anagrafici e contributivi per l’accesso ai trattamenti pensionistici a decorrere dal 2008, il Governo ha operato una scelta illogica ed iniqua, soprattutto dal punto di vista della solidarietà intergenerazionale, e suscettibile di dare luogo ad una vera e propria corsa ai pensionamenti di anzianità fino alla fine del 2007, con il risultato, del tutto opposto a quello che ci si propone di conseguire, di compromettere l’equilibrio dei conti previdenziali.
Il sub-emendamento 1.0.1/70, interamente sostitutivo dell’articolo 1-bis dell’emendamento 1.0.1, pone il problema dell’armonizzazione dei regimi pensionistici, necessario per rimuovere sperequazioni e condizioni di privilegio che gravano pesantemente sui conti previdenziali.
Con riferimento al sub-emendamento 1.0.1/70, il senatore TREU (Mar-DL-U) sottolinea la necessità di completare il processo di armonizzazione avviato con le riforme previdenziali degli anno Novanta, per impedire il perpetrarsi di inaccettabili sperequazioni tra categorie. Nell’ambito di un effettivo processo di armonizzazione, inoltre, occorre valutare in quale misura il regime del lavoro autonomo concorra a definire la più volte ricordata “gobba” previdenziale, e prospettare gli adeguati correttivi. Inoltre, sarebbe opportuno riprendere la riflessione e l’intervento, già avviato nella passata legislatura, finalizzati al riallineamento del regime previdenziale dei parlamentari per ridimensionarne il carattere di specialità.
Il senatore MALABARBA (Misto-RC) dichiara di aggiungere la sua firma al sub-emendamento 1.0.1/70.
Riprendendo la sua esposizione, il senatore BATTAFARANO (DS-U) dà conto del sub-emendamento 1.0.1/121, identico al sub-emendamento 1.0.1/75, già illustrato dal senatore Ripamonti. Riguardo ai sub-emendamenti 1.0.1/65, 1.0.1/66 e 1.0.1/67 si osserva che gli stessi sono finalizzati a circoscrivere a cinque anni la cadenza decennale, prevista dal comma 11 dell’articolo 1 della legge n. 335 del 1995, per la rideterminazione del coefficiente di trasformazione di cui all’articolo 1, comma 6 della stessa legge, sulla base dell’aspettativa media di vita e del tasso di variazione del PIL rispetto alle dinamiche dei redditi soggetti a contribuzione previdenziale.
L’oratore si riserva infine di illustrare in altra seduta i restanti emendamenti all’articolo 1, a propria firma, nonché gli altri sub-emendamenti sottoscritti, riferiti all’emendamento governativo 1.0.1.
Il relatore MORRA (FI) illustra il sub-emendamento 1.0.1/55, inteso ad eliminare una potenziale discriminazione, sfavorevole ai pensionati di vecchiaia, con particolare riguardo ai criteri di calcolo, di cui al comma 2 dell’articolo 1-bis dell’emendamento del Governo, discriminazione alla quale fa riferimento anche il parere della 1a Commissione permanente nella parte relativa alla lettera q-bis dell’articolo 1 del disegno di legge in titolo.
Il sub-emendamento 1.0.1/54 è soltanto inteso ad esplicitare quale sia la data considerata, dal momento che il richiamato comma 1 dell’articolo 1-bis dell’emendamento del Governo contiene due distinte date. Il sub-emendamento 1.0.1/53 è inteso a chiarire che gli effetti di cui all’articolo 1-bis si applicano a prescindere dalla richiesta o meno di certificazione da parte dell’assicurato.
Il relatore si riserva infine di illustrare in altra seduta i restanti emendamenti all’articolo 1, a propria firma, nonché gli altri sub-emendamenti sottoscritti, riferiti all’emendamento governativo 1.0.1.
Il senatore MONTAGNINO (Mar-DL-U), dato per illustrato il sub-emendamento 1.0.1/122, illustra il sub-emendamento 1.0.1/123, osservando che le motivazioni che inducono a raccomandare la soppressione dell’articolo 1-ter dell’emendamento del Governo sono già state esposte in larga misura negli interventi che lo hanno preceduto. Con il comma 1, si provvede, senza avere precedentemente ascoltato le parti sociali, ad elevare i requisiti contributivi ed anagrafici di accesso ai trattamenti a decorrere dal 2008, con una scelta iniqua dal punto di vista sociale ed improduttiva dal punto di vista economico. La previsione del mantenimento degli attuali requisiti di accesso ai trattamenti di anzianità – a titolo sperimentale e fino al 2015 – per i lavoratori che optano per una liquidazione del trattamento stesso secondo le regole di calcolo del sistema contributivo, assume poi i tratti di una vera e propria provocazione, in quanto vincola i soggetti interessati a subire una intollerabile decurtazione delle prestazioni.
Analoghe perplessità suscitano i successivi commi 2 e 3, che formulano principi di delega molto generici e, come nel caso della disciplina speciale prevista in ciascuno dei due commi per i lavori usuranti, incomprensibilmente eterogenei. Anche il principio di delega che figura alla lettera d) del comma 3, relativo ai lavoratori cosiddetti precoci appare iniquo e incomprensibilmente punitivo. Pertanto, l’opposizione all’introduzione della norma in esame non ha carattere pregiudiziale, ma si basa su un’attenta valutazione del merito e sulla constatazione delle incongruità e degli effetti socialmente devastanti che potrebbero derivare dalla sua attuazione.
Si riserva quindi di proseguire in un’altra seduta l’illustrazione dei sub-emendamenti all’emendamento 1.0.1 di cui è firmatario.
Il senatore VIVIANI (DS-U) in relazione al sub-emendamento 1.0.1/124, osserva che la disciplina contenuta nell’articolo 1-ter dell’emendamento governativo 1.0.1 non individua idonee soluzioni relativamente ai problemi attinenti alla cosiddetta “gobba previdenziale”, ingenerando anzi ulteriori profili critici nell’ambito del sistema pensionistico. In particolare, la disposizione normativa sopracitata si pone in contraddizione con la stessa disciplina contemplata nell’articolo 1, comma 2, lettera c) del disegno di legge n. 2058, che configura quale principio e criterio direttivo di delega la liberalizzazione dell’età pensionabile, del tutto incompatibile con la rigida determinazione all’articolo 1-ter di requisiti anagrafici per il pensionamento. Tale impostazione altresì è suscettibile di stravolgere due principi-cardine sanciti dalla legge n. 335 del 1995, attinenti alla flessibilità dell’età pensionabile, nonché alla parità di trattamento fra donne e uomini in ambito previdenziale.
L’improvviso innalzamento al 1° gennaio 2008, dei requisiti anagrafici e contributivi per l’accesso al pensionamento – prosegue l’oratore – risulta del tutto insostenibile sul piano sociale ed iniquo, comportando la necessità di successivi interventi ad opera dell’Esecutivo in carica nel 2006, atti ad attenuare i nodi problematici connessi a tale illogica ed incongrua disciplina.
Il Governo, nonostante l’assenza di qualsivoglia situazione di emergenza in ambito previdenziale – a seguito delle positive misure introdotte dalla riforma Dini – non compie i necessari approfondimenti atti ad individuare i rimedi idonei a fronteggiare i profili di criticità, sul piano dell’equità fra generazioni, ravvisabili nell’ambito della normativa attualmente vigente, limitandosi a porre in essere un intervento di facciata, ispirato da mere esigenze strumentali e finalizzato esclusivamente a prospettare a livello comunitario l’adozione di una riforma strutturale in materia previdenziale.
L’oratore si riserva infine di illustrare in altra seduta i restanti emendamenti all’articolo 1, a propria firma, nonché gli altri sub-emendamenti sottoscritti, riferiti all’emendamento governativo 1.0.1.
I sub-emendamenti 1.0.1/3, 1.0.1/8, 1.0.1/10, 1.0.1/7, 1.0.1/6, 1.0.1/5, 1.0.1/4, 1.0.1/9, 1.0.1/14, 1.0.1/11, 1.0.1/12, 1.0.1/13, 1.0.1/15, 1.0.1/16, 1.0.1/17, 1.0.1/18, 1.0.1/19, 1.0.1/20, 1.0.1/21, 1.0.1/62, 1.0.1/63, 1.0.1/114, 1.0.1/22, 1.0.1/118 e 1.0.1/116 vengono dati per illustrati.
Il seguito dell’esame congiunto è quindi rinviato.
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