(Dal Resoconto Sommario)
Presidenza del Vice Presidente
RAGNO
La seduta inizia alle ore 15,15.
IN SEDE CONSULTIVA SU ATTI DEL GOVERNO
Schema di decreto legislativo recante: “Modifiche ed integrazioni alla legge 23 luglio 1991, n. 223 in materia di licenziamenti collettivi” (n. 329) (Parere al Presidente del Consiglio dei ministri, ai sensi degli articoli 1, comma 3, e 20 della legge 3 febbraio 2003, n. 14. Seguito dell’esame e rinvio)
Si riprende l’esame sospeso nella seduta del 18 febbraio scorso.
Il relatore SAMBIN (FI) illustra uno schema di parere favorevole con osservazioni e una raccomandazione.
La senatrice PILONI (DS-U) osserva che la raccomandazione con cui si conclude lo schema di parere appare formulata in modo tale da escludere che in futuro i lavoratori licenziati da datori non imprenditori possano essere ammessi ai trattamenti di cassa integrazione e di mobilità. Di conseguenza, la raccomandazione stessa si risolve in un invito al Governo ad assicurare soltanto i benefici contributivi previsti dalla legge n. 223 del 1991 per i datori di lavoro che intendano assumere i predetti lavoratori, e non anche l’estensione degli ammortizzatori sociali a favore di questi ultimi. Così formulato, il testo predisposto dal relatore risulta eccessivamente squilibrato a favore dei datori di lavoro, e pertanto non condivisibile.
Il relatore SAMBIN (FI) fa presente che l’estensione dei benefici contributivi previsti dalla legge n. 223, ancorché destinata ai datori di lavoro, potrebbe costituire comunque un incentivo per nuove assunzioni, e quindi si risolverebbe in favore dei lavoratori, con oneri a carico della finanza pubblica ben più contenuti di quelli che potrebbero derivare dalla estensione degli ammortizzatori sociali ai dipendenti licenziati da datori di lavoro non imprenditori. Prende comunque atto del rilievo della senatrice Piloni e si riserva di valutare la possibilità di riformulare l’ultima parte dello schema di parere da lui predisposto.
Il seguito dell’esame è quindi rinviato.
SCHEMA DI PARERE PREDISPOSTO DAL RELATORE SULLO SCHEMA
DI DECRETO LEGISLATIVO N. 329
“La Commissione, esaminato lo schema di decreto legislativo n. 329,
considerato che esso appare conforme alla norma di delega stabilita, ai fini del completamento dell’attuazione della direttiva 98/59/CE del Consiglio, del 20 luglio 1998, dagli articoli 1, 2 e 20 della legge 3 febbraio 2003, n. 14;
considerato che la predetta direttiva, concernente il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri in materia di licenziamenti collettivi, riguarda in particolare gli obblighi di informazione e consultazione dei rappresentanti e delle associazioni sindacali dei lavoratori e quelli di comunicazione alla pubblica amministrazione competente;
considerato che la sentenza di condanna della Corte di giustizia delle Comunità europee del 16 ottobre 2003 (causa C-32/02) ha dichiarato che la normativa italiana non ha recepito integralmente quella comunitaria, in quanto limita il proprio ambito di applicazione alle imprese, mentre la direttiva ne richiederebbe l’applicazione a tutti i datori di diritto privato, fermi restando i possibili limiti minimi di organico e le altre fattispecie di esclusione indicati dalla direttiva medesima;
esprime parere favorevole, con le seguenti osservazioni:
a) con riferimento all’articolo 1 dello schema di decreto in esame – che novella parzialmente l’art. 24 della L. n. 223 del 1991 -, il primo periodo del capoverso 1-bis dovrebbe essere integrato, prevedendo l’applicazione anche del comma 14 dell’articolo 4 della citata legge n. 223, che esclude dall’ambito della normativa i casi di eccedenze determinate da fine lavoro nelle imprese edili e nelle attività stagionali o saltuarie nonché i dipendenti assunti con contratto a tempo determinato, sempre per l’ipotesi di scadenza del termine;
b) sempre con riferimento al capoverso 1-bis, occorrerebbe valutare l’opportunità di integrare la disposizione anche con un riferimento all’applicazione dell’articolo 25, comma 8 della citata legge n. 223 del 1991, in base al quale le Commissioni regionali per l’impiego emanano disposizioni alle Commissioni circoscrizionali dirette ad agevolare gli avviamenti delle lavoratrici in rapporto all’iscrizione alle liste di mobilità e agli indici di disoccupazione nel territorio;
c) al terzo periodo del comma 1-bis si dovrebbe richiamare il comma 9 dell’art. 25 della L. n. 223, anziché il comma 8. La correzione di tale errore materiale appare necessaria anche al fine di garantire l’assenza, nel provvedimento in esame, di oneri a carico della finanza pubblica;
d) poiché al capoverso 1-ter si esclude l’applicazione della tutela contro i licenziamenti individuali di cui all’articolo 18 dello Statuto dei lavoratori nei casi di inefficacia o nullità dei licenziamenti collettivi, quando le violazioni previste dagli articoli 4, comma 12, e 5, comma 3, della legge n. 223, siano commesse da datori non imprenditori che svolgano, senza fini di lucro, attività di natura politica, sindacale, culturale, di istruzione ovvero di religione o di culto, sembrerebbe opportuno specificare quale disciplina trovi applicazione in tali casi. Appaiono necessari una definizione esplicita di tale profilo – anche ai fini del pieno recepimento della citata direttiva 98/59/CE – nonché il coordinamento con le citate disposizioni di cui agli articoli 4, comma 12, e 5, comma 3, primo periodo, della legge n. 223, in base alle quali il licenziamento è privo di efficacia. Per questo profilo, la Commissione rinvia alle osservazioni espresse dalla 14° Commissione permanente, allegate al presente parere. Sembrerebbe inoltre opportuno adoperare, in conformità con l’art. 4, comma 1, della L. 11 maggio 1990, n. 108, la locuzione “di religione o di culto” – anziché “di religione e di culto”.
Fermo restando il rilievo di tipo tecnico, di cui alla lettera c), la Commissione raccomanda altresì al Governo di prevedere un superamento dei vincoli previsti al terzo periodo del capoverso 1-bis – vincoli peraltro necessari per evitare che dal provvedimento in titolo derivino oneri ulteriori a carico della finanza pubblica -, e di predisporre quanto prima uno specifico provvedimento rivolto a estendere ai datori di lavoro non imprenditori ed ai loro dipendenti assoggettati alla procedura di licenziamento collettivo l’applicazione degli articolo 8, comma 2, e 25, comma 9 della legge n. 223 del 1991, per assicurare i benefici contributivi previsti da tali disposizioni ai datori di lavoro che intendano assumere con contratti a termine ovvero con contratti a tempo indeterminato i lavoratori licenziati da datori non imprenditori, considerato anche che tali lavoratori, ai sensi della disciplina vigente, non sono ammessi ai trattamenti di cassa integrazione e di mobilità.”.
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