(Dal Resoconto Sommario)
Interviene il sottosegretario di Stato per il lavoro e le politiche sociali Sacconi.
IN SEDE REFERENTE
(2011-B) Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 14 febbraio 2003, n. 23, recante disposizioni urgenti in materia di occupazione, approvato dal Senato e modificato dalla Camera dei deputati
(Esame e rinvio)
Introduce l’esame il relatore MORRA il quale osserva preliminarmente che il decreto legge n. 23 – il cui disegno di legge di conversione è già stato licenziato dal Senato – è stato successivamente modificato dalla Camera dei deputati, soprattutto con riferimento all’articolo 1-bis, in materia di mobilità lunga.
L’articolo 1 del decreto-legge, come è noto, reca una serie di misure rivolte a fare fronte a specifiche situazioni di crisi aziendale. Tale disposizione, che non è stata modificata dall’altro ramo del Parlamento, attribuisce al Ministero del lavoro e delle politiche sociali la facoltà di concedere i benefici contributivi di cui agli articoli 8, comma 4, e 25, comma 9, della legge n. 223 del 1991, nel limite di 550 lavoratori, a favore dei datori di lavoro acquirenti di imprese sottoposte a procedure di amministrazione straordinaria aventi un numero di dipendenti superiori a 1.000 unità.
Il comma 2 dell’articolo 1 del decreto-legge, recante la disposizione di copertura finanziaria, è già stato modificato nel corso dell’esame presso il Senato: la Camera dei deputati è ulteriormente intervenuta, adottando peraltro una più puntuale formulazione del testo, senza però modificare l’entità degli stanziamenti definiti in prima lettura.
L’articolo 1-bis, come è noto, è stato introdotto dall’Assemblea del Senato a seguito dell’approvazione di un emendamento del Governo, volto a concedere la cosiddetta mobilità lunga a 3 mila lavoratori dipendenti da imprese o gruppi di imprese, entro il 31 dicembre dell’anno in corso.
La mobilità lunga consiste nella proroga dell’indennità di mobilità oltre i termini della sua naturale scadenza, e fino al momento in cui il lavoratore consegue il diritto alla pensione. Essa è stata introdotta per la prima volta dall’articolo 7, comma 7, della legge n. 223 del 1991, ed è stata successivamente richiamata e prorogata da diverse disposizioni che la hanno confermata.
I datori di lavoro che intendono avvalersi delle disposizioni in esame devono presentare apposita domanda al Ministero del lavoro e delle politiche sociali. Gli oneri relativi al trattamento di mobilità per il periodo eccedente la durata della mobilità ordinaria, compresa la contribuzione figurativa, sono a carico delle imprese beneficiarie.
La Camera ha modificato il testo dell’articolo 1-bis, portando il termine per la collocazione in mobilità dal 31 dicembre 2003 al 31 dicembre 2004 ed estendendo la platea dei beneficiari della mobilità lunga da 3 mila a 7 mila lavoratori, per imprese o gruppi di imprese i cui piani di gestione delle eccedenze occupazionali siano stati oggetto di esame presso la Presidenza del Consiglio dei ministri o il Ministero del lavoro e delle politiche sociali nel corso del 2002 e fino al 15 giugno 2003. Tale ultimo termine modifica quello, già approvato dal Senato, del 31 marzo dello stesso anno.
È evidente che il decreto-legge in esame, con le modifiche apportate dall’altro ramo del Parlamento, va incontro alle esigenze delle crisi occupazionali che si sono verificate all’interno delle grandi aziende sia nel settore meccanico, sia specificatamente in quello delle telecomunicazioni, anche se il riferimento non si evince dal testo. Si tratta di una soluzione che dovrebbe agevolare, con il tempo messo a disposizione, l’entrata in vigore delle nuove norme che dovranno regolare il mercato del lavoro.
Il PRESIDENTE propone di fissare il termine per la presentazione degli emendamenti per lunedì 14 aprile alle ore 15. Avverte altresì che, data l’imminente scadenza del termine costituzionale di conversione, la Commissione tornerà a riunirsi nel pomeriggio di martedì 15 aprile per il seguito e la conclusione dell’esame del disegno di legge in titolo.
Conviene la Commissione.
Il seguito dell’esame è quindi rinviato.
(848-bis) Delega al Governo in materia di incentivi alla occupazione, di ammortizzatori sociali, di misure sperimentali a sostegno dell’occupazione regolare e delle assunzioni a tempo indeterminato nonché di arbitrato nelle controversie individuali di lavoro, risultante dallo stralcio deliberato dall’Assemblea il 13 gennaio 2002 degli articoli 2, 3, 10 e 12 del disegno di legge di iniziativa governativa.
(514) MANZIONE. – Modifica all’articolo 4 della legge 11 maggio 1990, n. 108, in materia di licenziamenti individuali.
(1202) RIPAMONTI. – Modifiche ed integrazioni alla legge 11 maggio 1990, n. 108, in materia di licenziamenti senza giusta causa operati nei confronti dei dipendenti di organizzazioni politiche e sindacali.
(2008) DI SIENA ed altri. – Misure per l’estensione dei diritti dei lavoratori.
e petizione n. 449 ad essi attinente
(Seguito dell’esame congiunto e rinvio)
Si riprende l’esame congiunto dei provvedimenti in titolo, sospeso nella seduta dell’8 aprile scorso.
Interviene nella discussione generale il senatore MALABARBA il quale osserva preliminarmente che l’esame dei disegni di legge in titolo ripropone questioni di carattere generale, relative alla riforma del mercato del lavoro, in parte affrontate dalla legge n. 30 del 2003 e in parte trattate nel disegno di legge n. 848-bis che, come è noto, si pone in rapporto di continuità con la predetta normativa e costituisce l’ulteriore articolazione di un medesimo progetto. Si tratta di un progetto la cui attuazione potrebbe rivelarsi disastrosa per le tutele che attualmente presidiano la condizione dei lavoratori e, d’altra parte, rappresenta una forzatura e un errore di calcolo da parte del Governo, poiché l’effetto indesiderato degli interventi proposti con il disegno di legge n. 848-bis potrebbe essere quello di rafforzare nell’opinione pubblica un orientamento favorevole a risolvere attraverso lo strumento referendario problemi che, per la loro complessità avrebbero potuto meglio essere affrontati e risolti dal legislatore.
Il testo del disegno di legge governativo all’esame ripropone un ricorso eccessivo e inaccettabile allo strumento della delega, ricorso che, peraltro, non è appannaggio esclusivo dell’attuale Governo. La circostanza poi che tale disciplina poggi sugli accordi tra il Governo e le parti sociali stipulati nell’ambito del Patto per l’Italia non esime di certo da una verifica del consenso reale sui punti più controversi e, in particolare sulle modifiche all’articolo 18 dello Statuto dei lavoratori. Tale accordo infatti è contestato dalla CGIL che organizza la maggioranza dei lavoratori e la cui esclusione dal tavolo delle trattative non ha certo migliorato l’andamento delle relazioni industriali. D’altra parte il Governo è orientato a siglare accordi a geometria variabile, basati sulla scelta unilaterale degli interlocutori, secondo una logica strumentale e subalterna alle posizioni della Confindustria: la crisi della concertazione, che ha portato all’odierna situazione, non si risolve però con il prevalere dell’interesse dei soggetti contrattualmente più forti.
Attualmente – prosegue il senatore Malabarba – il processo di regolamentazione del mercato del lavoro sta raggiungendo il suo culmine, e la manomissione dell’articolo 18 della legge n. 300 del 1970 coniugata con il riordino degli ammortizzatori sociali dimostra la contraddittorietà di una scelta che da un lato tende ad agevolare i licenziamenti e dall’altro cerca di assicurare un minimo di assistenza per contenere gli effetti più perversi dell’incremento della flessibilità in uscita.
Peraltro, manca un’adeguata copertura finanziaria per la riforma degli ammortizzatori sociali, anche perché il Governo intende potenziare esclusivamente l’indennità di disoccupazione, opzione di per sé apprezzabile, se da essa non derivasse però anche un ridimensionamento del peso di tutti gli altri ammortizzatori sociali, preludio alla loro scomparsa. E’ poi inaccettabile, a fronte di un prevedibile aumento dei licenziamenti, introdurre la riduzione dei periodi di fruizione delle misure di integrazione salariale e dell’indennità di disoccupazione.
Il Governo e la Confindustria concordano sull’intenzione di manomettere non solo le norme di tutela nei confronti dei licenziamenti illegittimi, ma l’intero Statuto dei lavoratori: la diffusione dei contratti atipici, spesso giustificata da una visione arbitraria dell’organizzazione del lavoro, costituisce infatti la premessa per una riduzione generalizzata delle tutele che presidiano il rapporto di lavoro subordinato, e per un massiccio incremento della precarizzazione del lavoro. Una tale scelta non si giustifica di certo con la necessità di superare il modello fordista e keynesiano, come spesso si argomenta da parte imprenditoriale, poiché è possibile certamente intraprendere positivi percorsi di flessibilizzazione dei sistemi produttivi – spesso prodotto anche delle lotte sindacali – senza per questo privilegiare il ricorso a tipologie contrattuali meno garantite. In questa prospettiva, le proposte del Governo all’esame denunciano una visione molto tradizionalista del rapporto di lavoro, poiché l’insofferenza verso forme di tutela legale del contraente più debole nell’ambito del rapporto di lavoro è tipica degli esordi del capitalismo, e non certo della sua maturità.
In realtà, la reintegrazione in caso di licenziamento ingiustificato costituisce un forte deterrente nei confronti dei datori di lavoro e li spinge ad un atteggiamento più collaborativo nei confronti dei propri dipendenti. Nella proposta sostenuta dalla sua parte politica, di estendere a tutti i lavoratori dipendenti le tutele previste dall’articolo 18 dello Statuto dei lavoratori, il senatore Malabarba ravvisa pertanto un impegno a cogliere l’evoluzione della struttura produttiva del Paese e non certo a contrastarne i processi di modernizzazione.
Tale proposta non è una novità, poiché già all’inizio degli anni ottanta le confederazioni sindacali CGIL, CISL e UIL promossero una legge di iniziativa popolare per estendere lo Statuto dei lavoratori a tutti i dipendenti al fine di contrastare gli effetti negativi del decentramento produttivo avviato dai grandi gruppi industriali. Anche oggi, le fratture all’interno del mondo del lavoro non possono essere risolte con un abbassamento generalizzato della soglia dei diritti, ma con l’estensione e la generalizzazione degli stessi. D’altra parte, una tale politica non è in contrasto con l’esigenza di dare vita ad interventi mirati a favore della piccola e media impresa, interventi che, però, devono privilegiare i profili attinenti all’accesso al credito e al sostegno infrastrutturale.
Nelle reali intenzioni del Governo e della Confindustria, dunque, le proposte di modifica dell’articolo 18 dello Statuto dei lavoratori non sono rivolte a stimolare la crescita dimensionale delle imprese, ma rappresentano il grimaldello per scardinare l’intero sistema di tutele configurato dallo Statuto dei lavoratori. Per questo motivo, il quesito referendario sull’articolo 18 tende a tradursi in un pronunciamento di carattere generale sulla questione della tutela dei diritti dei lavoratori, in una direzione opposta rispetto a quella propugnata dal Governo e dalla Confindustria; in questa ottica, l’esito positivo del referendum da un lato produrrebbe l’effetto di inibire l’ulteriore corso delle proposte governative all’esame e, dall’altro, potrebbe ricomporre una frattura che oggi non è più accettabile, dato che la maggior parte delle imprese si colloca al di sotto della soglia dei quindici dipendenti.
Occorre anche rilevare che la disciplina relativa alla cessione di ramo d’azienda contenuta nella legge n. 30 favorisce l’ulteriore frammentazione delle imprese e pertanto si combina con le proposte contenute nel disegno di legge n. 848-bis nel senso di puntare in direzione di un attacco generalizzato ai diritti dei lavoratori.
Malgrado le affermazioni del Governo, la scelta politica di fondo rimane quella, originaria, di scardinare le regole del mercato del lavoro, con il pretesto, più volte richiamato nelle dichiarazioni del Presidente della Confindustria, dell’ostacolo posto alle nuove assunzioni dalle eccessive rigidità normative. E’ questa, peraltro, la giustificazione addotta per l’aumento dei contratti di lavoro atipico che, nella maggior parte dei casi, celano rapporti di lavoro subordinato.
A partire dalla fine degli anni ’70 le organizzazioni sindacali, accettando l’idea che il salario non costituisce una variabile indipendente, proposero a titolo di compensazione della moderazione salariale un generalizzato rafforzamento del sistema delle tutele. Oggi, invece, sussiste il rischio concreto che si verifichi un arretramento generale sia sul tema dei diritti, sia sui livelli retributivi. In questa logica, anche la legge n. 223 del 1991 potrebbe essere scardinata per effetto delle deleghe in bianco che il Governo chiede per assicurare alle imprese una maggiore flessibilità in uscita. Si tratta di un’impostazione inaccettabile e gran parte degli emendamenti sottoscritti dai senatori appartenenti al Gruppo di Rifondazione comunista si propongono di porre l’accento sulla tutela dei diritti per evitare che il punto di vista del più forte diventi il principio di regolazione dei rapporti di lavoro.
Il senatore BATTAFARANO rileva che la disposizione normativa di cui all’articolo 3 del disegno di legge n. 848-bis è stata complessivamente percepita dall’opinione pubblica come un tentativo di comprimere le tutele prefigurate dall’articolo 18 dello Statuto dei lavoratori attraverso l’introduzione di una modifica sostanziale dello stesso, nonostante le dichiarazioni in più occasioni rese da esponenti del Governo e della maggioranza, con il fine di negare strumentalmente la valenza modificativa di tale disciplina.
La vicenda originatasi a seguito della presentazione, da parte del senatore Barelli, di una proposta emendativa riferita al sopracitato articolo 3 – volta ad accrescere ulteriormente l’incidenza dello stesso – rivela l’intento implicito, da parte delle forze politiche di maggioranza, di saggiare preventivamente le reazioni dell’opinione pubblica rispetto a un ulteriore ridimensionamento delle tutele contro i licenziamenti ingiustificati, senza esporsi alle conseguenze politiche derivanti da tale dibattito.
In varie circostanze, esponenti del Governo hanno sostenuto che la disposizione riprodotta con l’emendamento interamente sostitutivo dell’articolo 3 del disegno di legge in questione sarebbe comunque vincolato all’obbligo di dare attuazione a quanto è stato concordato nell’ambito del Patto per l’Italia. Occorrerebbe però tenere conto che dopo la stipula del suddetto accordo sono intervenuti fatti nuovi, che determinano una modifica del quadro d’insieme e richiedono comportamenti conseguenti anche da parte del legislatore. Tra tali fatti, va ricordata in primo luogo la recente iniziativa referendaria, orientata in una direzione opposta rispetto a quella perseguita dal Governo e ispirata prevalentemente da un atteggiamento strategico, volto ad arginare la diminuzione delle garanzie prospettate dall’Esecutivo attraverso una proposta finalizzata all’ampliamento delle stesse. Alla luce di tale situazione, determinatasi nel Paese, la disposizione normativa di cui all’articolo 3 è suscettibile di acutizzare ulteriormente lo scontro sociale, con tutte le conseguenze negative derivanti dallo stesso sul piano delle relazioni industriali. Il senatore Battafarano auspica pertanto la soppressione della disposizione normativa di cui all’articolo 3 dal testo normativo in esame, per le ragioni fin qui esposte.
Inoltre – prosegue l’oratore – al di là delle valutazioni politiche precedentemente espresse, la disciplina in questione presenta diversi profili di ambiguità, non essendo chiaro se la limitazione delle tutele di cui all’articolo 18 dello Statuto dei lavoratori debba gravare o meno ad personam sul lavoratore, con conseguente indebita lesione, in quest’ultimo caso, dei diritti spettanti allo stesso.
Inoltre il sistema di monitoraggio e di verifica dei risultati, contemplato in tale norma, è descritto in modo sommario e si presta ad una possibile utilizzazione tendenziosa e poco obiettiva.
Risulta poi criticabile la scelta di escludere la configurabilità della fattispecie di nuova assunzione, nelle ipotesi di subentro di un’impresa ad un’altra.
In riferimento alla disposizione normativa di cui all’articolo 1, il senatore Battafarano ravvisa profili di incompatibilità di tale disciplina con quella di matrice costituzionale, introdotta a seguito della modifica del titolo V parte II della Costituzione, che prefigura per la materia in questione una competenza legislativa concorrente, alla luce della quale allo Stato spetta esclusivamente il compito di emanare una legislazione di principio. Alla stregua di tale circostanza, la scelta dello strumento della delega si rivela inutile ed inadeguato.
La mancata previsione di risorse finanziarie relativamente agli incentivi per l’occupazione rivela poi l’intenzione del Governo di non adottare alcuna misura avente un’incidenza significativa, limitandosi lo stesso a prospettare interventi di tipo meramente redistributivo di risorse preesistenti. Inoltre, l’assenza di indicazioni circa specifici incentivi per la promozione del rapporto di lavoro a tempo indeterminato, anche a seguito di trasformazione di precedenti assunzioni a termine, lascia intendere che, nelle intenzioni del Governo, la stabilizzazione potrebbe essere realizzata attraverso le nuove tipologie contrattuali definite nella legge n. 30 del 2003.
Il testo normativo in questione riconosce poi agli enti bilaterali una funzione certificativa, che – ad avviso dell’oratore – andrebbe riservata esclusivamente alla Pubblica Amministrazione.
La mancata attribuzione di risorse pubbliche aggiuntive per il riordino degli ammortizzatori sociali impedisce di fatto la possibilità di estendere le misure di sostegno al reddito anche ai lavoratori coordinati e continuativi, ai lavoratori delle piccole imprese e alle varie tipologie di lavoratori precari.
La disciplina contenuta nell’articolo 2 presenta – a giudizio dell’oratore – dei profili di ambiguità e di contraddittorietà, in quanto il riferimento agli ammortizzatori a base assicurativa e a totale carico delle imprese, contenuto nell’alinea del comma 1, appare non pienamente compatibile con la disposizione normativa di cui alla lettera c), per quel che concerne i profili inerenti ai criteri di ripartizione del carico contributivo tra datori di lavoro, lavoratori e Stato, in essa contenuti.
Sui trattamenti di disoccupazione a requisiti ridotti, di cui alla lettera a) dell’emendamento 2.1, il Governo aggiunge alla prestazione lavorativa l’aggettivo “effettiva”, già sconfessata da una sentenza della Corte di Cassazione, che ha condannato l’INPS a computare nel periodo lavorativo, che dà diritto alla disoccupazione, tutte le giornate per le quali sia prevista contribuzione, e non quelle di effettiva prestazione.
Inoltre, il sistema di ammortizzatori sociali previsto dalla delega, articolato su base settoriale, si inquadra in un’ottica di fondo, iniqua, orientata nella direzione della “polverizzazione” anziché in quella, congrua ed auspicabile, dell’universalizzazione.
L’incremento dell’indennità di disoccupazione, prospettato dalle forze politiche di maggioranza, è condivisibile, mentre risulta del tutto inaccettabile la riduzione della copertura figurativa dalle stesse prefigurato.
Risulta parimenti incongrua la disciplina atta ad escludere dall’ambito di applicazione dell’incremento dell’indennità alcune tipologie di destinatari, quali i disoccupati del settore agricolo e quelli con “requisiti ridotti”.
Il seguito dell’esame congiunto è quindi rinviato.

























