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Il Diario del Lavoro

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Home - Senato - Commissione Lavoro, previdenza sociale

Commissione Lavoro, previdenza sociale

22 Ottobre 2009
in Senato

(Dal Resoconto Sommario)

254a Seduta

Presidenza del Presidente
ZANOLETTI
Interviene il sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio dei ministri Saporito.


La seduta inizia alle ore 15,15.

IN SEDE DELIBERANTE

(2905) Disposizioni concernenti il trattamento di quiescenza del personale delle Ferrovie dello Stato, approvato dalla Camera dei deputati in un testo risultante dall’unificazione dei disegni di legge di iniziativa dei deputati Battaglia; Piscitello; Molinari; Massidda; Di Giandomenico ed altri; Bocchino e Angela Napoli; Mazzuca; Cento; Innocenti ed altri; Lo Presti; Alfonso Gianni ed altri; Luigi Pepe; Dario Galli
(231) MUZIO ed altri. – Adeguamento delle norme in materia pensionistica dei ferrovieri
(345) CALVI e LONGHI. – Norme relative al trattamento di quiescenza del personale delle Ferrovie dello Stato con contratto collettivo di durata triennale
(386) DATO ed altri. – Riconoscimento al personale in quiescenza delle Ferrovie dello Stato della validità triennale dei contratti stipulati tra il 1981 e il 1995
(471) RONCONI e BERGAMO. – Interpretazione autentica delle norme relative al trattamento di quiescenza del personale delle Ferrovie dello Stato con contratto collettivo di durata triennale (1° gennaio 1981 – 31 dicembre 1995)
(508) BONATESTA e BONGIORNO. – Disposizioni in materia di trattamento di quiescenza del personale delle Ferrovie dello Stato
(515) MANZIONE. – Norme concernenti la vigenza triennale dei contratti collettivi nazionali di lavoro stipulati per il personale delle Ferrovie dello Stato
(765) BASTIANONI. – Norme in materia di trattamento di quiescenza dei lavoratori delle ferrovie
(952) SPECCHIA ed altri. – Norme relative al trattamento di quiescenza del personale delle Ferrovie dello Stato cessato dal servizio dal 1981 al 1995
(1096) TAROLLI. – Norme relative al trattamento di quiescenza del personale delle Ferrovie dello Stato con contratto collettivo di durata triennale
(1132) NOVI. – Disposizioni in materia di trattamento di quiescenza del personale delle Ferrovie dello Stato cessato dal servizio dal 1981 al 1995
(Discussione congiunta e rinvio)


Introduce la discussione il relatore TOFANI (AN), facendo presente preliminarmente che il disegno di legge n. 2905, risultante dall’unificazione di diverse proposte di legge di iniziativa parlamentare sul trattamento di quiescenza del personale delle Ferrovie dello Stato, si propone di fornire una prima parziale risposta ad una sperequazione, più volte rilevata da tutti i gruppi parlamentari e divenuta oggetto di diverse controversie giurisdizionali, ai danni di una quota del personale in questione: il testo unificato trasmesso dalla Camera dei deputati – e che riproduce in parte il contenuto di un analogo testo unificato elaborato dall’XI Commissione della Camera nella passata legislatura – intende infatti dettare una nuova disciplina per il calcolo dei trattamenti degli ex ferrovieri andati in pensione, che attualmente beneficiano soltanto in parte degli aumenti retributivi previsti dai contratti collettivi sottoscritti nel momento in cui il personale in questione era ancora in servizio. Adeguando la normativa in materia a quella vigente per il personale del comparto ministeri, con le norme in discussione si riconosce agli interessati l’intero importo di detti aumenti, con conseguente riliquidazione del trattamento pensionistico in godimento. In particolare, vengono presi in considerazione i miglioramenti contrattuali corrisposti al personale in servizio durante gli anni dal 1981 al 1995, per la parte corrispondente agli aumenti di stipendio dilazionati nel tempo e quindi attribuiti, dopo la data di collocamento a riposo, sebbene riferiti a contratti stipulati in costanza del rapporto di lavoro degli interessati.
Si verrebbe a stabilire, in tal modo, che il lavoratore ha diritto a percepire tutti i benefici economici maturati nel triennio di vigenza del contratto, operante nel periodo in cui egli è andato in pensione, sanando, così, una ingiustificata sperequazione, dato che, fino al 1981, i benefici economici concessi al personale delle Ferrovie dello Stato erano estesi anche a quella quota di dipendenti che andavano in pensione nel periodo di vigenza dell’accordo, mentre, a partire dal 1981 in poi, il personale in quiescenza ne è rimasto escluso. Il disegno di legge prevede, altresì, che tali benefici si sommino a quelli perequativi delle pensioni nel frattempo concessi.
Giova inoltre evidenziare che, da alcuni anni, compresi gli ultimi della precedente legislatura, ogni legge finanziaria approvata, contiene, all’interno dell’accantonamento della Tabella A relativo all’attuale Ministero dell’economia, risorse per il finanziamento della riliquidazione del trattamento di quiescenza in oggetto, che puntualmente sono state destinate a coprire spese previste da altri provvedimenti. Secondo la relazione tecnica predisposta dal Governo, l’onere per la completa riliquidazione ammonta a circa 40 milioni di euro. A fronte di tali necessità, il testo unificato prevede una prima copertura pari a 8 milioni di euro per ciascuno degli anni 2004, 2005 e 2006, demandando alle Tabelle C delle successive leggi finanziarie la determinazione delle dotazioni per gli ulteriori esercizi.
Considerata la sproporzione tra le risorse necessarie e quelle attualmente disponibili, il testo prevede – all’articolo 1 – l’istituzione, a decorrere dall’anno 2004, presso il Dipartimento della funzione pubblica della Presidenza del Consiglio dei Ministri, del Fondo per il trattamento di quiescenza del personale delle Ferrovie dello Stato. Il successivo articolo 2 dispone che, nei limiti delle disponibilità del Fondo, con decreti del Presidente del Consiglio dei Ministri si definiscano i criteri di attribuzione dei benefici di riliquidazione in esame, graduando le relative decorrenze ed entità.
Occorre infine ricordare che – a seguito dell’approvazione in Assemblea di un emendamento – il testo trasmesso dalla Camera reca, rispetto a quello licenziato dalla Commissione, la previsione che la disciplina perequativa si applichi, oltre che ai trattamenti di quiescenza di cui all’articolo 1 del provvedimento, anche ai trattamenti di reversibilità.
Poiché sono stati iscritti all’ordine del giorno, abbinati al disegno di legge trasmesso dall’altro ramo del Parlamento, una serie di disegni di legge di iniziativa parlamentare aventi ad oggetto la stessa materia, il relatore, concludendo la sua esposizione, propone di adottare il testo già licenziato dalla Camera dei deputati come testo base, per il prosieguo dei lavori.

Il sottosegretario SAPORITO si riserva di esprimere l’avviso del Governo sui disegni di legge in titolo in sede di replica, al termine della discussione generale, e sui singoli profili di essi, nella eventuale fase di discussione degli emendamenti.

Il relatore TOFANI (AN) osserva che quasi tutti i Gruppi politici hanno presentato disegni di legge fortemente convergenti rispetto al testo trasmesso dall’altro ramo del Parlamento e, pertanto, ove si intenda proseguire la discussione in sede deliberante, è ragionevole prevedere che l’iter parlamentare di approvazione del disegno di legge n. 2905 possa risultare spedito.

Dopo che il senatore PETERLINI (Aut) ha manifestato l’auspicio che la Commissione possa licenziare definitivamente il provvedimento in discussione, il senatore BATTAFARANO fa presente, con riferimento alle osservazioni del relatore Tofani, che è comunque opportuno attendere l’espressione dei pareri da parte delle Commissioni consultate, anche per una più congrua valutazione sulle modalità di prosecuzione della discussione.

Il senatore VANZO (LP), riservandosi di intervenire più approfonditamente in discussione generale, ritiene che il testo licenziato dalla Camera dei deputati presenti comunque alcuni profili di criticità, che richiedono un esame approfondito, anche ai fini delle eventuali decisioni da assumere in merito alle modalità di prosecuzione della discussione.

Il seguito della discussione congiunta è quindi rinviato


IN SEDE REFERENTE

(2397) ZANOLETTI ed altri. – Norme in materia di restituzione delle somme indebitamente percepite dagli enti previdenziali e di semplificazione della disciplina delle prestazioni subordinate a determinati requisiti reddituali, nonche’ di sanatoria in materia di trattamenti previdenziali indebiti
(Seguito dell’esame e rinvio)

Riprende l’esame del provvedimento in titolo, sospeso nella seduta di ieri.

Dopo che il PRESIDENTE ha ricordato di aver svolto la relazione introduttiva nella seduta di ieri, si apre la discussione generale.

Prende quindi la parola il senatore BATTAFARANO (DS-U), il quale, dopo aver ricordato di essere tra i firmatari del disegno di legge n. 2397, dichiara di condividere la relazione svolta ieri dal Presidente ed esprime l’auspicio che l’iter parlamentare di approvazione proceda speditamente, preannunciando sin da ora il voto favorevole del Gruppo parlamentare Democratici di Sinistra – l’Ulivo.

Anche il senatore MONTAGNINO (Mar-DL-U) ritiene che il disegno di legge all’esame, per le utili e importanti misure prospettate, sia meritevole della massima attenzione e, pertanto, si associa all’avviso favorevole espresso dal senatore Battafarano nel precedente intervento.

Il seguito dell’esame è quindi rinviato.


(229) MUZIO ed altri. – Estensione delle prestazioni previste per gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali ai soggetti danneggiati dall’ esposizione all’ amianto
(230) MUZIO ed altri. – Modifica all’ articolo 13 della legge 27 marzo 1992, n. 257, in materia di pensionamento anticipato dei lavoratori esposti all’ amianto
(330) Tommaso SODANO ed altri. – Norme per il riconoscimento degli infortuni, delle malattie professionali e delle esposizioni da amianto
(349) BATTAFARANO ed altri. – Integrazioni alla normativa in materia di benefici previdenziali per i lavoratori esposti all’ amianto, realizzazione di un programma di sorveglianza sanitaria e istituzione del Fondo nazionale per le vittime dell’ amianto
(540) CARELLA ed altri. – Disciplina della sorveglianza sanitaria a tutela dei lavoratori esposti ad amianto
(590) BETTONI BRANDANI ed altri. – Modifiche alla normativa in materia di benefici in favore dei lavoratori esposti all’ amianto
(760) FORCIERI ed altri. – Modifica dell’ articolo 13 della legge 27 marzo 1992, n. 257, in materia di pensionamento anticipato dei lavoratori esposti all’ amianto

(977) Tommaso SODANO ed altri. – Norme per l’ epidemiologia delle patologie asbestocorrelate, per l’ interpretazione autentica dell’ articolo 13, comma 8, della legge 27 marzo 1992, n. 257, e successive modificazioni, per la sorveglianza sanitaria dei cittadini esposti ed ex esposti all’ amianto, per l’ informazione sui diritti e sugli obblighi dei cittadini e dei lavoratori esposti ed ex esposti e degli operatori sanitari coinvolti
(1240) RIPAMONTI. – Nuove norme in materia di benefici previdenziali per i lavoratori esposti all’ amianto ed istituzione del Fondo di solidarieta’ per le vittime dell’ amianto
(1253) GABURRO ed altri. – Nuove norme in materia di prestazioni previdenziali per i lavoratori esposti all’ amianto e modifica all’ articolo 13 della legge 27 marzo 1992, n. 257
– e petizioni nn. 401 e 424 ad essi attinenti
(Seguito dell’esame congiunto e rinvio)

Riprende l’esame congiunto dei provvedimenti in titolo, sospeso nella seduta del 25 settembre 2003.

Il PRESIDENTE ricorda che nel corso dell’ultima riunione dell’Ufficio di Presidenza integrato dai rappresentanti dei Gruppi politici, si è convenuto di riprendere l’esame dei disegni di legge in titolo, al fine di valutare la possibilità di pervenire ad un nuovo schema di testo unificato, che tenga presente le recenti disposizioni dell’articolo 47 del decreto legge n. 269 del 2003 e della legge finanziaria per il 2004, relative ai benefici previdenziali per i lavoratori esposti all’amianto.

Prende quindi la parola il relatore FABBRI (FI), il quale dà conto preliminarmente del contenuto della nuova disciplina dei benefici previdenziali concessi ai lavoratori esposto all’amianto, di cui all’articolo 47 del decreto legge n. 269, e all’articolo 3, comma 132 della legge n. 350 del 2003, soprattutto per quanto concerne l’introduzione di un nuovo coefficiente di maggiorazione dei trattamenti e la definizione dell’ambito soggettivo di applicazione della normativa vigente. Alla luce di tali novità, sembra pertanto necessario procedere ad una revisione dello schema di testo unificato, a suo tempo predisposto dal relatore, ed illustrato nella seduta del 22 ottobre 2002. In particolare, mentre gli articoli 1, 2, 3 e 4 appaiono sin qualche misura riassorbiti nella nuova disciplina, si potrebbe ritenere ancora aperto il discorso relativo agli articoli 5 e 6, riguardanti, rispettivamente, le prestazioni sanitarie e le previdenze economiche nei casi di neoplasie professionali causate dall’amianto. Appare altresì superato l’articolo 7, riguardante la responsabilità civile e penale nei casi di neoplasia.
Il relatore si sofferma quindi sull’articolo 6, con il quale verrebbero introdotte due specifiche provvidenze aggiuntive rispetto a quelle erogate attualmente: per i lavoratori affetti da neoplasie professionali determinate dall’amianto, si prevede un assegno mensile, pari ad un dodicesimo dell’importo annuo stabilito dalla Tabella indennizzo danno biologico di cui al decreto ministeriale 12 luglio 2000, pubblicato sul Supplemento ordinario della Gazzetta Ufficiale n. 172 del 25 luglio 2000; per i superstiti, si prevede un assegno una tantum pari a tre annualità della rendita calcolata secondo le modalità di cui all’articolo 85 del decreto del Presidente della Repubblica n. 1124 del 1965.
Occorre in proposito ricordare che la relazione tecnica trasmessa, il 24 luglio 2003, dal Dipartimento per i rapporti con il Parlamento presso la Presidenza del Consiglio, su richiesta della Commissione bilancio, ha quantificato i relativi oneri, con proiezione quinquennale, nella misura di 5.370.000 di euro nel primo anno – di cui 410.000 euro per il pagamento delle rendite dirette e 4,96 milioni per il pagamento delle rendite ai superstiti -; 8 milioni di euro per il secondo anno – 1,14 milioni per il pagamento delle rendite dirette e 6,94 milioni per le rendite ai superstiti -; 10,29 milioni per il terzo anno – 1,86 milioni per le rendite dirette e 8,43 milioni per le rendite ai superstiti-; 12,50 milioni per il quarto anno – 2,58 milioni per le rendite dirette e 9,92 milioni per le rendite ai superstiti – e 15,42 milioni per il quinto anno – 3,62 milioni per le rendite dirette e 11,80 milioni per le rendite ai superstiti -.
Si configura pertanto la possibilità di pervenire ad un nuovo testo, molto più circoscritto, costituito dai predetti due articoli, fatta salva la possibilità di predisporre una norma di copertura finanziaria, una volta che sia stata accertata la disponibilità di risorse adeguate. In proposito, il relatore ricorda che, nella lettera di trasmissione, il Ministro per i rapporti con il Parlamento richiamò l’attenzione sulle osservazioni del Ministero dell’economia e delle finanze. Tale dicastero, nel verificare la relazione tecnica, ebbe ad eccepire la mancata proiezione decennale per gli oneri relativi alle provvidenze economiche per la neoplasia professionale, limitata, appunto, al quinquennio. Occorrerà valutare, a questo riguardo, se non sia necessaria una integrazione della relazione tecnica, che potrebbe essere richiesta anche dalla Commissione di merito, quale presupposto per la formulazione di una disposizione di copertura finanziaria.

Il senatore MUZIO (Verdi-U) osserva preliminarmente che con le discutibili misure contenute nell’articolo 47 del decreto-legge n. 269 del 2003, poi in parte rettificate con la legge finanziaria per il 2004, il Governo si è sovrapposto al lavoro svolto dalla Commissione sulla disciplina previdenziale per i lavoratori esposti all’amianto. L’intervento dell’Esecutivo si è caratterizzato per la volontà di tagliare e razionalizzare i costi delle prestazioni previste dalla legge n. 257 del 1992, e questa impostazione, riconducibile ad una logica meramente ragionieristica, ha lasciato irrisolte gran parte delle importanti questioni poste nei disegni di legge in titolo.
Inoltre, anche la nuova disciplina è rimasta ampiamente inattuata, poiché, nonostante sia scaduto il termine, non sono ancora stati emanati i decreti interministeriali previsti dal comma 6 del citato articolo 47: permangono pertanto forti incertezze che si ripercuotono negativamente sulle posizioni dei lavoratori interessati.
La riapertura del confronto in Commissione – prosegue il senatore Muzio – consente comunque di recuperare alcuni temi che erano stati messi in ombra nel corso delle precedenti fasi procedurali: in particolare, è possibile affrontare la questione del danno subito dai cittadini che sono stati esposti all’amianto per il solo fatto di abitare nei pressi di unità produttive addette alla lavorazione di tale materiale. Potrebbe poi essere opportuno approfondire le modalità con cui gli altri paesi membri dell’Unione Europea hanno affrontato il problema del risarcimento dei danni subiti dai lavoratori esposti all’amianto: in particolare, occorre valutare se gli oneri di un eventuale fondo per le vittime dell’amianto debbano essere posti esclusivamente a carico della fiscalità generale ovvero se non sia preferibile prevedere il concorso delle imprese interessate mediante l’introduzione di addizionali sui premi assicurativi.
In conclusione, il senatore Muzio auspica che si possa pervenire ad un nuovo schema di testo unificato in grado di sintetizzare compiutamente gli elementi qualificanti dei diversi disegni di legge in titolo, e che non si verifichino, in questa fase della legislatura, gli impedimenti che non hanno consentito, nella precedente, di varare definitivamente un provvedimento idoneo ad affrontare i problemi previdenziali dei lavoratori che hanno subito l’esposizione all’amianto.

Dopo che il PRESIDENTE ha rassicurato il senatore Muzio circa la volontà della Commissione di portare a termine il lavoro intrapreso, prende la parola il senatore PIZZINATO (DS-U), il quale, dopo aver fatto presente che nel disegno di legge comunitaria per il 2004 è previsto il recepimento delle direttive in materia di amianto, ricorda di avere recentemente presentato, insieme ad altri senatori, l’interrogazione 4-06278 con la quale chiede al Ministro del lavoro e delle politiche sociali e al Ministro dell’economia e delle finanze per quali motivi non siano state ancora emanate le norme attuative previste dal comma 6 dell’articolo 47 del già ricordato decreto-legge n. 269 del 2003, malgrado il termine assegnato dalla stessa norma sia ampiamente scaduto. Nello stesso atto ispettivo, che non ha ancora avuto risposta, i suddetti Ministri sono interpellati circa i tempi di emanazione delle norme attuative del comma 132 dell’articolo 3 della legge n. 350 del 2003 e circa le iniziative che intendono assumere affinché le imprese e i lavoratori interessati siano adeguatamente informati sulla nuova disciplina previdenziale per i soggetti già esposti all’amianto. Si tratta infatti di definire quanto prima la posizione di lavoratori che non sono attualmente nelle condizioni di poter esercitare i diritti loro riconosciuti dalla legge e, a tale proposito, il senatore Pizzinato auspica che la Presidenza della Commissione voglia sostenere il suo impegno per assicurare la certezza dei diritti per i lavoratori interessati.
Come ha già sottolineato il senatore Muzio, la ripresa dell’esame in Commissione dei disegni di legge in titolo consentirà di affrontare meglio il problema dei cittadini che hanno subito l’esposizione all’amianto per la contiguità delle loro abitazioni rispetto ad unità produttive adibite alla lavorazione di tale materiale. L’ampiezza di tale fenomeno è infatti dolorosamente confermata dall’aumento dei decessi causati dal mesotelioma pleurico.
Un altro elemento importante riguarda l’inerzia di molte regioni, che non hanno predisposto i programmi di bonifica e la mappatura dei siti inquinati: occorrono pertanto adeguati interventi, anche eventualmente sul piano fiscale, per sollecitare lo svolgimento delle attività di bonifica.

Il senatore BATTAFARANO (DS-U), dopo aver preliminarmente sottolineato che la sua parte politica non ha condiviso le misure attuate dal Governo con l’articolo 47 del decreto-legge n. 269 del 2003, osserva che la ripresa dell’esame dei disegni di legge in titolo consentirebbe di predisporre misure utili per quanto concerne la sorveglianza sanitaria, la bonifica dei siti inquinati, da promuovere, eventualmente, anche attraverso incentivi fiscali, e il risarcimento del danno subito dalle vittime dell’esposizione e dai familiari superstiti. Si potrebbe pertanto a suo avviso riconvocare il comitato ristretto già a suo tempo costituito, per lavorare alla redazione di un nuovo schema di testo unificato.

Il PRESIDENTE assicura il senatore Pizzinato che si impegnerà affinché vengano quanto prima adottati i decreti ministeriali di attuazione dell’articolo 47 del decreto-legge n. 269 del 2003 e si riserva di interpellare il Ministro del lavoro su questo tema, eventualmente indirizzandogli una lettera a nome della Commissione. Ove poi lo ritenga opportuno, il senatore Pizzinato potrebbe richiedere il trasferimento in Commissione dell’interrogazione alla quale ha fatto riferimento nel suo intervento. In tale sede, lo svolgimento di questo atto ispettivo potrebbe infatti risultare più celere.

Il senatore PIZZINATO (DS-U) ringrazia il Presidente e si riserva di valutare l’opportunità di chiedere il trasferimento in Commissione dell’interrogazione 4-06278.

Il PRESIDENTE si dichiara inoltre d’accordo con la proposta da ultimo formulata nell’intervento del senatore Battafarano e invita quindi il relatore FABBRI (FI) a convocare quanto prima il comitato ristretto a suo tempo costituito per la predisposizione di un nuovo schema di testo unificato.

Il seguito dell’esame congiunto è quindi rinviato.

La seduta termina alle ore 16,15.

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