(I lavori della settimana)
262a seduta: martedì 13 luglio 2004, ore 15
263a seduta: mercoledì 14 luglio 2004, ore 14,30
264a seduta: giovedì 15 luglio 2004, ore 14,15
ORDINE DEL GIORNO
PROCEDURE INFORMATIVE
Interrogazione.
IN SEDE CONSULTIVA SU ATTI DEL GOVERNO
I. Esame, ai sensi dell’articolo 139-bis del Regolamento, dell’atto:
Schema di decreto legislativo recante: «Diposizioni correttive del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276, in materia di occupazione e mercato del lavoro» – Relatore alla Commissione TOFANI.
(Previe osservazioni della 1a, della 2a e della 5a Commissione)
(Parere al Presidente del Consiglio dei ministri, ai sensi dell’articolo 7 della legge 14 febbraio 2003, n. 30)
II. Seguito dell’esame, ai sensi dell’articolo 139-bis del Regolamento, dell’atto:
Schema di regolamento recante modifiche al decreto del Presidente della Repubblica 26 marzo 2001, n. 176, concernente il regolamento di organizzazione del Ministero del lavoro e delle politiche sociali – Relatore alla Commissione SAMBIN.
(Previe osservazioni della 1a e della 5a Commissione)
(Parere al Presidente del Consiglio dei ministri, ai sensi dell’articolo 17, comma 4-bis, della legge 23 agosto 1988, n. 400 e dell’articolo 13, comma 2, della legge 15 marzo 1997, n. 59)
INTERROGAZIONE ALL’ORDINE DEL GIORNO
PIZZINATO, BATTAFARANO, DI SIENA, MACONI, PIATTI. – Ai Ministri del lavoro e delle politiche sociali e dell’economia e delle finanze. – Premesso che:
nei mesi dal settembre a dicembre 2003 si sono introdotte modifiche alla legge 27 marzo 1992, n. 257, riguardante i benefici previdenziali per i lavoratori esposti all’amianto, che hanno determinato incertezza ed insicurezza tra decine di migliaia di lavoratori già esposti all’amianto circa la certezza dei loro diritti;
in particolare l’art. 47 («Benefici previdenziali ai lavoratori esposti all’amianto») del decreto-legge n. 269/03, convertito dalla legge n. 326/03, ai commi 5 e 6 stabilisce: “5. I lavoratori che intendano ottenere il riconoscimento dei benefici di cui al comma 1, compresi quelli cui è stata rilasciata certificazione dall’INAIL prima del 1º ottobre 2003, devono presentare domanda alla sede INAIL di residenza entro 180 giorni dalla data di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale del decreto interministeriale di cui al comma 6, a pena di decadenza del diritto agli stessi benefici. 6. Le modalità di attuazione del presente articolo sono stabilite con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze, da emanare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto“;
successivamente, con la legge n. 350/03, recante “Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria), all’art. 3 (Disposizioni in materia di oneri sociali e di personale per il funzionamento di amministrazioni ed enti pubblici) si precisa: “132. In favore dei lavoratori che abbiano già maturato alla data del 2 ottobre 2003, il diritto di conseguimento dei benefici previdenziali di cui all’articolo 13, comma 8, della legge 27 marzo 1992, n. 257, e successive modifiche, sono fatte salve le disposizioni previgenti alla medesima data del 2 ottobre 2003. La disposizione di cui al primo periodo si applica anche a coloro che hanno avanzato domanda di riconoscimento all’INAIL o che ottengono sentenze favorevoli per cause avviate entro la stessa data. Restano valide le certificazioni già rilasciate dall’INAIL. All’onere relativo all’applicazione del presente comma e del comma 133, valutato in 25 milioni di euro per l’anno 2004 (…)“;
numerosi lavoratori già esposti all’amianto, di varie località italiane, segnalano che alla richiesta di certificazioni avanzata agli Istituti previdenziali e assicurativi competenti, relative alla loro posizione previdenziale collegata ai benefici previdenziali previsti dalla legge n. 257/92 e successive modifiche, nonché dagli articoli di legge sopra riportati, non hanno ottenuto le certificazioni o informazioni necessarie e puntuali che costituiscono condizione per avanzare la domanda di pensione la quale presuppone la presentazione della domanda di cessazione del rapporto di lavoro;
detti Istituti hanno motivato il mancato rilascio della indispensabile certificazione quale conseguenza della mancata emanazione delle disposizioni di cui al comma 6 dell’art. 47 della legge n.326/03,
gli interroganti chiedono di sapere:
quali siano i motivi e le cause per i quali i Ministri in indirizzo non hanno ancora emanato le norme attuative poiché il comma 6 dell’art. 47 citato stabilisce che le modalità di attuazione dello stesso “sono stabilite con decreto del Ministero del lavoro e delle politiche sociali di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze (…) entro 60 giorni dall’entrata in vigore (…)“ , termine scaduto il 24 gennaio 2004;
quali decisioni i Ministri in indirizzo intendano assumere al fine di emanare urgentemente le norme attuative del comma 132 dell’art. 3 della legge n. 350/03, al fine di dare certezza dei loro diritti e conseguentemente tranquillità a decine di migliaia di lavoratori ed alle loro famiglie;
quali iniziative si intenda assumere – in raccordo con gli Istituti previdenziali ed assicurativi – per la rapida emanazione delle certificazioni – sia dell’INAIL che degli Istituti previdenziali – ai lavoratori già esposti all’amianto, nonché di adeguate informazioni alle imprese e ai lavoratori sull’insieme delle normative riguardanti l’amianto e gli ex esposti.

























